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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 19/02/2026, n. 1628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1628 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1628/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
18/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ORIO ATTILIO FRANCO, Relatore
ITRI OLGA MARIA, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1013/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Comune di Salerno - Via Roma 1 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore 1 Dott. - CF_Difensore_1
Difensore 2 Dott. - CF_Difensore_2
Difensore 3 Dott. - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_4 Dott. - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2805/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 11 e pubblicata il 25/06/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2017
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2018
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2019 - DINIEGO RIMBORSO IMU 2020
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 7/2/2025 il Comune di Salerno depositava atto di appello della sentenza n.2805/11/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, sez.11, in data 24/6/24, dep. il 25/6/2024 di accoglimento, con compensazione di spese, del ricorso proposto da Resistente_1 avverso atto di diniego rimborso IMU notificato il 29/3/2023 per imposta asseritamente pagata dal 2017 al 2021 per Euro
8.019,00.
Nell'impugnata sentenza la Corte di primo grado ha ritenuto che, in mancanza di controllo sulla effettività della dimora abituale, il ricorrente abbia diritto all'esenzione per aver trasferito la propria residenza anagrafica in Pontecagnano sin dal 2006 nell'immobile adibito a propria abitazione principale, ed altrettanto aveva diritto il coniuge (membro del medesimo nucleo familiare) sull'altro immobile di proprietà in Salerno dove risedeva;
richiama quindi art. 13 comma 2 DL 201/2011 come mod. da Corte Cost n. 209/2022, essendo stato precisato che “per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”.
L'Ufficio appellante rileva che per gli immobili siti in Salerno di cui il contribuente aveva chiesto l'esenzione mancava a suo favore il requisito dell'art. 13 comma 2 del D.L. n.201/2011, come applicabile a seguito della sentenza della Corte Costituzionale citata (209/22), e la sentenza andava riformata per violazione della citata disposizione e dell'art. 1 co. 741 lett. b) primo e secondo periodo L. 160/19; e nel caso specifico il ricorrente non aveva fissato la residenza anagrafica nell'immobile sito in Salerno, bensì in Pontecagano;
la pronuncia della Corte Cost. aveva dichiarato l'illegittimità della normativa nella parte in cui ancorava il concetto di abitazione principale all'intero nucleo familiare in luogo che al solo titolare di diritti reali, mentre resta il doppio requisito congiunto di dimora abituale (fattuale) e di residenza anagrafica
Non si costituisce l'appellato.
All'udienza del 18 febbraio 2026, esaminati gli atti e svolta la relazione introduttiva, la Corte si riservava di decidere in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Non si discute di coincidenza ed inscindibilità della dimora abituale con residenza anagrafica, coincidenti per la posizione del ricorrente, qui appellato, in Pontecaganano Faiano, ma della permanenza del presupposto impositivo per le unità immobiliari site in Salerno di cui l'appellato, come riportato nello storico di lite e nella stessa sua istanza di rimborso, era all'epoca comproprietario in parti uguali unitamente al coniuge. Sulla quota di proprietà il ricorrente, qui appellato, è quindi tenuto al pagamento di IMU, non avendo stabilito la propria residenza nel predetto immobile né sul territorio del Comune di Salerno.
Il provvedimento di diniego di rimborso è dunque corretto, e l'appello dell'ente locale va accolto, con conseguente condanna alle spese, liquidate come da dispositivo, nel doppio grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 per ciascuna delle due fasi di giudizio, oltre accessori di rito.
Salerno, 18 febbraio 2026
il giudice rel. dr. Attilio Franco Orio
il Presidente, dr. Gabriele Di Maio
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
18/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ORIO ATTILIO FRANCO, Relatore
ITRI OLGA MARIA, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1013/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Comune di Salerno - Via Roma 1 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore 1 Dott. - CF_Difensore_1
Difensore 2 Dott. - CF_Difensore_2
Difensore 3 Dott. - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_4 Dott. - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2805/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 11 e pubblicata il 25/06/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2017
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2018
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2019 - DINIEGO RIMBORSO IMU 2020
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 7/2/2025 il Comune di Salerno depositava atto di appello della sentenza n.2805/11/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, sez.11, in data 24/6/24, dep. il 25/6/2024 di accoglimento, con compensazione di spese, del ricorso proposto da Resistente_1 avverso atto di diniego rimborso IMU notificato il 29/3/2023 per imposta asseritamente pagata dal 2017 al 2021 per Euro
8.019,00.
Nell'impugnata sentenza la Corte di primo grado ha ritenuto che, in mancanza di controllo sulla effettività della dimora abituale, il ricorrente abbia diritto all'esenzione per aver trasferito la propria residenza anagrafica in Pontecagnano sin dal 2006 nell'immobile adibito a propria abitazione principale, ed altrettanto aveva diritto il coniuge (membro del medesimo nucleo familiare) sull'altro immobile di proprietà in Salerno dove risedeva;
richiama quindi art. 13 comma 2 DL 201/2011 come mod. da Corte Cost n. 209/2022, essendo stato precisato che “per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”.
L'Ufficio appellante rileva che per gli immobili siti in Salerno di cui il contribuente aveva chiesto l'esenzione mancava a suo favore il requisito dell'art. 13 comma 2 del D.L. n.201/2011, come applicabile a seguito della sentenza della Corte Costituzionale citata (209/22), e la sentenza andava riformata per violazione della citata disposizione e dell'art. 1 co. 741 lett. b) primo e secondo periodo L. 160/19; e nel caso specifico il ricorrente non aveva fissato la residenza anagrafica nell'immobile sito in Salerno, bensì in Pontecagano;
la pronuncia della Corte Cost. aveva dichiarato l'illegittimità della normativa nella parte in cui ancorava il concetto di abitazione principale all'intero nucleo familiare in luogo che al solo titolare di diritti reali, mentre resta il doppio requisito congiunto di dimora abituale (fattuale) e di residenza anagrafica
Non si costituisce l'appellato.
All'udienza del 18 febbraio 2026, esaminati gli atti e svolta la relazione introduttiva, la Corte si riservava di decidere in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Non si discute di coincidenza ed inscindibilità della dimora abituale con residenza anagrafica, coincidenti per la posizione del ricorrente, qui appellato, in Pontecaganano Faiano, ma della permanenza del presupposto impositivo per le unità immobiliari site in Salerno di cui l'appellato, come riportato nello storico di lite e nella stessa sua istanza di rimborso, era all'epoca comproprietario in parti uguali unitamente al coniuge. Sulla quota di proprietà il ricorrente, qui appellato, è quindi tenuto al pagamento di IMU, non avendo stabilito la propria residenza nel predetto immobile né sul territorio del Comune di Salerno.
Il provvedimento di diniego di rimborso è dunque corretto, e l'appello dell'ente locale va accolto, con conseguente condanna alle spese, liquidate come da dispositivo, nel doppio grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 per ciascuna delle due fasi di giudizio, oltre accessori di rito.
Salerno, 18 febbraio 2026
il giudice rel. dr. Attilio Franco Orio
il Presidente, dr. Gabriele Di Maio