Art. 2.
Salvo quanto e' disposto dai successivi articoli e dalle altre norme speciali relative all'ordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche, al personale appartenente ai ruoli di cui al precedente articolo si applicano le norme sullo stato giuridico, sull'ordinamento delle carriere, sul trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, sui collocamento a riposo e le altre forme di cessazione dal servizio, stabilite per gli impiegati civili dello Stato di carriera corrispondente.
Salvo quanto e' disposto dai successivi articoli e dalle altre norme speciali relative all'ordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche, al personale appartenente ai ruoli di cui al precedente articolo si applicano le norme sullo stato giuridico, sull'ordinamento delle carriere, sul trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, sui collocamento a riposo e le altre forme di cessazione dal servizio, stabilite per gli impiegati civili dello Stato di carriera corrispondente.