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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 18/12/2025, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2583/2020 (al quale è riunito il fascicolo N. R.G. 2779/2021)
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del
19.11.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliata in Reggio Parte_1 C.F._1
Calabria, alla Via Sant'Anna II tronco n. 18/i, presso lo studio degli Avv.
DO CE e DO RO che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
ricorrente contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. FUOCHI ALBERTO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti CP_1
n. 48; resistente
OGGETTO: ripetizione di indebito/opposizione ad avviso di addebito. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata, premesso che nel mese di maggio 2020 le venivano consegnate delle missive con cui l' le CP_1
comunicava che le domande di indennità di malattia presentate relativamente agli anni 2009 (3 periodi) e 2010 (tre periodi) erano state riesaminate e respinte, con conseguente indebito a suo carico pari a complessivi € 2.661,16 e che le domande di indennità di disoccupazione presentate relativamente agli anni 2008 e 2009 erano state riesaminate e respinte, con conseguente ulteriore indebito pari a complessivi €
3.586,83; contestato di aver percepito le somme richieste in restituzione;
evidenziata l'illegittimità del provvedimento ablativo del rapporto lavorativo, essendo l'iscrizione divenute definitiva per mancata impugnazione nel termine di cui all'art. 22 della
Legge 11/3/70 n.83; eccepita la prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito rispetto al credito reclamato;
lamentata la violazione dell'art. 21 nonies, c. 1, della
Legge 7/8/90 n. 241; allegato che i ricorsi amministrativi presentati avverso le comunicazioni citate rimanevano privi di riscontro;
ha concluso chiedendo “Voglia il
Tribunale Adito, preso atto della illegittimità (sotto tutti gli aspetti elencati nella narrativa che precede) dell'operato dell di Locri, dichiarare che Controparte_2
nulla la sig.na deve restituire all' Parte_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante ad alcun titolo, sia perché non vi è
[...]
prova della solo sostenuta erogazione degli importi richiesti, sia per la definitività dei provvedimenti di iscrizione negli elenchi effettuati dall' medesimo, sia, Pt_2
infine, per l'intervenuta maturazione del termine di prescrizione su qualsivoglia credito riferito all'epoca indicata”, con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio tardivamente l' , eccependo preliminarmente la CP_1
decadenza dall'azione giudiziaria, con conseguente inammissibilità del ricorso, per la violazione dei termini di cui all'art. 22 c. 1 l. 83/70 e chiedendone, nel merito, il rigetto in quanto infondato in fatto e diritto.
Con provvedimento del 17.11.2022 è stata disposta la riunione, per ragioni di connessione, al presente giudizio del procedimento portante r.g. n. 2779/2021 incardinato dall'odierna ricorrente e avente ad oggetto l'opposizione avverso gli avvisi di addebito formati dall' per la ripetizione di somme divenute indebite a CP_1
seguito di disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo previamente prestate dalla medesima ricorrente.
In particolare, la ricorrente ha proposto opposizione riguardante i seguenti avvisi di addebito: 1) n. 394 2021 00001365 18 000 per la ripetizione di € 1.873,34 indebitamente percepiti nel periodo 01/2008 – 12/2008 per “revoca dis agricola ed eventuali prestazioni accessorie a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione
3 elenco var-15/12/2017”, notificato a mezzo lettera racc. AR recapitata in data
18/08/2021; 2) n. 394 2021 00001373 26 000 per la ripetizione di € 1.829,32 indebitamente percepiti nel periodo 01/2009 – 12/2009 per “revoca dis agricola ed eventuali prestazioni accessorie a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione
3 elenco var-15/12/2017”, notificato a mezzo lettera racc. AR recapitata in data
18/08/2021; 3) n. 394 2021 00001372 25 000 per la ripetizione di € 1.820,19 indebitamente percepiti nel periodo 01/2010 – 12/2010 per “revoca dis agricola ed eventuali prestazioni accessorie a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione
3 elenco var-15/12/2017”, notificato a mezzo lettera racc. AR recapitata in data
18/08/2021; 4) n. 394 2021 00001371 24 000 per la ripetizione di € 1.833,87 indebitamente percepiti nel periodo 01/2011 – 12/2011 per “revoca dis agricola ed eventuali prestazioni accessorie a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione
3 elenco var-15/12/2017”, notificato a mezzo lettera racc. AR recapitata in data
18/08/2021; 5) n. 394 2021 00001370 23 000 per la ripetizione di € 1.825,92 indebitamente percepiti nel periodo 01/2012 – 12/2012 per “revoca dis agricola ed eventuali prestazioni accessorie a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione 3 elenco var-15/12/2017”, notificato a mezzo lettera racc. AR recapitata in data
18/08/2021; 6) n. 394 2021 00001369 22 000 per la ripetizione di € 1.846,69 indebitamente percepiti nel periodo 01/2013 – 12/2013 per “revoca dis agricola ed eventuali prestazioni accessorie a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione
3 elenco var-15/12/2017”, notificato a mezzo lettera racc. AR recapitata in data
18/08/2021; 7) n. 394 2021 00001368 21 000 per la ripetizione di € 1.851,13 indebitamente percepiti nel periodo 01/2014 – 12/2014 per “revoca dis agricola ed eventuali prestazioni accessorie a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione
3 elenco var-15/12/2017”, notificato a mezzo lettera racc. AR recapitata in data
18/08/2021; 8) n. 394 2021 00001367 20 000 per la ripetizione di € 1.849,83 indebitamente percepiti nel periodo 01/2015 – 12/2015 per “revoca dis agricola ed eventuali prestazioni accessorie a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione
3 elenco var-15/12/2017”, notificato a mezzo lettera racc. AR recapitata in data
18/08/2021; 9) n. 394 2021 00001367 20 000 per la ripetizione di € 1.849,83 indebitamente percepiti nel periodo 01/2016 – 12/2016 per “revoca dis agricola ed eventuali prestazioni accessorie a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione
3 elenco var-15/12/2017”, notificato a mezzo lettera racc. AR recapitata in data
18/08/2021. Quanto ai motivi di opposizione, la parte opponente ha dedotto: la violazione dell'art. 24 c. 3 D. Lgs. 46/99, con conseguente illegittimità degli avvisi di addebito emessi in pendenza dei procedimenti giudiziari instaurati avverso le contestazioni di indebito poste a fondamento degli avvisi medesimi;
il mancato pagamento delle somme richieste in ripetizione;
la prescrizione in relazione alle prestazioni corrisposte negli anni 2008 e 2009; la violazione della normativa in materia di disconoscimento dei rapporti di lavoro agricolo e cancellazione dai relativi elenchi anagrafici, non risultando essere mai stato assunto alcun formale provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro, idoneo a far venir meno l'efficacia dell'iscrizione a suo tempo effettuata;
la violazione degli artt. 2, c. 4 e 21 nonies, c. 1, l. 241/90, nonché dell'art. 22 D.L. 7/70. Per i motivi illustrati, la ricorrente ha concluso chiedendo “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare l'inammissibilità o comunque
l'illegittimità degli avvisi opposti, per le motivazioni di cui in narrativa, ed in conseguenza disporne l'annullamento”, con vittoria di spese.
In detto giudizio l' non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace. CP_1
Con decreto del 21.10.2025, il Tribunale ha disposto lo svolgimento dell'udienza di discussione, già fissata per il 19.11.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti termine perentorio sino alla medesima data per il deposito delle note scritte.
A tale adempimento ha la sola ricorrente, riportandosi integralmente alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi, talché la causa veniva è stata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Per ragioni di linearità espositiva si ritiene che sia in primo luogo necessario esaminare le questioni esposte con il ricorso introduttivo del presente giudizio, relativamente ai provvedimenti di ripetizione di indebito notificati dall' nei CP_1
confronti della ricorrente.
1.1 In primo luogo, la ricorrente ha contestato “di aver percepito le somme di che trattasi, il cui effettivo pagamento, in conseguenza, dovrà essere adeguatamente provato dall' ”. Pt_2
Siffatta deduzione è a tal punto generica da trarre in dubbio la possibilità di riconoscerle il crisma di un'effettiva contestazione e, già per tale motivo, non meriterebbe particolare approfondimento. In ogni caso, si ritiene che la documentazione depositata dall' per provare l'intervenuto pagamento della CP_1
prestazione sia indispensabile ai fini della decisione e possa senz'altro essere acquisita ai sensi dell'art. 421 c.p.c., costituendo peraltro il dedotto pagamento un'eccezione in senso lato. D'altronde, è noto che in presenza di risultanze di causa che offrano significativi dati di indagine, l'incertezza circa la sussistenza di fatti costitutivi, estintivi, impeditivi o modificativi, in ragione del contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale proprio del rito del lavoro, debba essere superata dal giudice mediante l'attivazione dei poteri istruttori riconosciuti dall'art. 421 c.p.c.
Nel caso di specie, la ricorrente, con difese contraddittorie e prive di qualsivoglia specificità, ha nel ricorso argomentato in merito alla spettanza della prestazione, rispetto alla cui ripetizione ha eccepito la prescrizione, per poi escludere di aver ricevuto le prestazioni chieste in ripetizione, con la generica contestazione sopra riportata.
È evidente, dunque, come la stessa parte ricorrente abbia implicitamente riconosciuto di avere proposto domanda amministrativa sussistendone tutti i requisiti normativamente previsti, talché avrebbe dovuto contestare che nonostante la sussistenza di tutti i requisiti previsti la prestazione richiesta non era mai stata corrisposta e non continuare ad insistere sulla spettanza della prestazione e dunque sul diritto di trattenere quanto ricevuto. D'altronde, proprio la circostanza dedotta dalla ricorrente, ossia che dal pagamento delle somme chieste in ripetizione sarebbe in ogni caso trascorso un decennio, rende totalmente inverosimile che, la ricorrente medesima, pur avendo proposto domanda amministrativa per il pagamento delle prestazioni, in presenza di un inadempimento da parte dell'ente, protrattosi per un così rilevante periodo temporale, non abbia agito in alcun modo per rivendicarne il pagamento.
Ne consegue dunque l'acquisizione d'ufficio della documentazione prodotta dall' , dal cui esame, contrariamente a quanto sul punto dedotto dalla ricorrente, CP_1
emerge prova del pagamento delle prestazioni.
Si ritiene difatti che l'ente abbia sufficientemente provato il pagamento con la produzione in giudizio dei rispettivi prospetti. Non si può di fatti sostenere la necessità nel caso di specie di fornire prova del pagamento mediante la produzione di atto quietanzato dal creditore.
Come chiarito dalla Suprema Corte, l'esercizio del diritto di provare l'avvenuto pagamento “…non può essere impedito dall'omesso rilascio della quietanza (cfr.,
Cass. 6 giugno 1973, n. 1630), Quanto alla idoneità della prova offerta, essa è rimessa alla valutazione del giudice di merito, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., mentre il controllo del giudice di legittimità in ordine al convincimento della rilevanza probatoria degli elementi considerati può riguardare solo la congruità della motivazione e il rispetto dei principi di diritto che regolano la prova (cfr. Cass. 25 marzo 2003, n. 4373; 1 settembre 2003, n. 12747) (…)Parimenti, la mancata produzione della quietanza non equivale a prova dell'inadempimento, perché la circostanza che il debitore il quale effettui il pagamento abbia diritto al rilascio della quietanza (art. 1199 c.c.) non esclude che il pagamento possa essere provato con mezzi diversi da essa, onde è inesatto l'assunto secondo cui l'art. 1199 c.c. attribuirebbe efficacia liberatoria soltanto alla quietanza di pagamento, attestando invece la norma citata soltanto il valore probatorio di essa..” (Cass. Sez. L. 10073/2007).
La documentazione prodotta in giudizio e su richiamata, seppur non integrante piena prova del pagamento, in quanto proveniente dallo stesso istituto, è senz'altro idonea a costituire una presunzione, discendente anche dalla qualità di ente pubblico dell'ente erogatore, che provvede alla predisposizione di siffatti documenti attraverso procedure standardizzate che implicano la verifica automatica dei pagamenti;
presunzione rispetto alla quale il creditore è onerato di sollevare una contestazione specifica dell'avvenuto pagamento, non limitata, come invece è avvenuto nel caso di specie, alla generica deduzione secondo cui controparte non avrebbe fornito detta prova.
D'altronde, già a fronte dei soli provvedimenti di indebito che contenevano, ciascuno,
l'indicazione degli estremi della domanda presentata, la prestazione riconosciuta e l'importo erogato dall' , ossia di tutti gli estremi che hanno legittimato la Pt_2
corresponsione delle prestazioni, che sono divenute indebite solo a seguito del disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo ed al conseguente riesame delle domande, appare lapalissiana l'estrema vaghezza e genericità della deduzione della ricorrente di contestare di aver ricevuto le somme rivendicate, perché non contrasta efficacemente gli elementi puntualmente specificati nei provvedimenti di indebito.
La ricorrente, come già evidenziato, non ha contestato di aver presentato la domanda di indennità di malattia agricola, non ha eccepito che le domande non sono state evase ovvero che non hanno avuto esito o che sono state respinte ma ha, per converso, allegato circostanze rivendicato il diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli e il conseguente diritto alle prestazioni, senza chiederne peraltro il pagamento.
Si deve evidenziare che nel nostro ordinamento vige il principio dell'automaticità delle prestazioni previdenziali e che l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria, che viene meno solo qualora l a seguito di un CP_1
controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9), con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (cfr. Cass.
12001/2018, Cass. 10096/2016, Cass. 27144/2014, Cass. 27145/2014; Cass.
26949/2014; Cass. 25833/2014; Cass. 23340/2014 Cass. 8281/2015, Cass.
2739/2016), pertanto l' , a fronte dell'iscrizione e della regolare domanda difetta CP_1
di ogni discrezionalità nello svolgimento della sua attività volta al riconoscimento della prestazione che si deve “presumere” erogata.
La produzione di documentazione che indica analiticamente la data del pagamento, il titolo dello stesso, l'importo erogato, nonché l'ufficio pagatore comporta dunque l'insorgenza in capo alla parte ricorrente dell'onere di prendere posizione specifica e contestare, negandolo espressamente, il fatto storico di avere ricevuto le somme indicate in detta documentazione;
onere non assolto nel presente giudizio.
1.2 Con riferimento alle censure relative alla violazione delle regole sul procedimento amministrativo da parte dell , per come previste dalla L. n. Controparte_3
241/1990, sarebbe sufficiente evidenziare che il giudice civile non è giudice dell'atto amministrativo, ma giudice del rapporto giuridico dedotto in giudizio.
La ricorrente pretenderebbe di contestare, richiamando le norme di cui alla l. 241/90,
i provvedimenti di disconoscimento del rapporto, di cancellazione dagli elenchi agricoli e conseguente ripetizione dell'indebito adottati dall'istituto.
Al riguardo, va rimarcato che, sebbene le disposizioni di cui alla legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo “si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali” (secondo quanto previsto dall'art. 29, c. 1), il procedimento che conduce al disconoscimento o alla cancellazione delle giornate di lavoro agricolo, aventi rilevanza contributiva, ha una normazione specifica nel d.l. 3 febbraio 1970, n.
7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83; una disciplina che soddisfa i parametri di motivazione, comunicazione e informazione più di recente fissati in via generale dalla l. n. 241/90. Infatti, nella materia in esame, stante la sua innegabile specialità, correlata alle peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento dei lavoratori agricoli (evidenziate anche dalla Corte Costituzionale, v.
Corte Cost. 10.5.2005, n. 192), non opera la regola prescritta in via generale dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4, che prevede il dovere dell'amministrazione di indicare, in ogni atto amministrativo notificato al destinatario, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere, non essendo l'imposizione di un obbligo siffatto compatibile con una disciplina legale dei ricorsi amministrativi
(addirittura successiva alla L. n. 241 del 1990) che ne ammette la decisione nella forma di provvedimenti taciti e automatici, rispetto ai quali sarebbe inconcepibile un'indicazione dei termini da osservare per l'esercizio, in sede giudiziaria, del diritto invocato (si veda, ex aliis, Cass., sent. n. 17228/2010).
La specialità della materia esclude, dunque, l'applicabilità della legge 7 agosto 1990,
n. 241 nella sua interezza, sicché le censure sono destituite di fondamento. Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla disciplina normativa speciale di settore relativa alla ripetizione dell'indebito previdenziale.
1.3 Né merita particolare approfondimento l'eccezione relativa alla supposta decadenza in cui sarebbe incorso l'istituto ex art. 22 l. 83/70, posto che tale previsione impone un termine di decadenza per l'esperimento dell'azione giudiziaria da parte del lavoratore interessato che ritenga il provvedimento adottato dall'istituto lesivo di un proprio diritto soggettivo.
1.4 Premesso quanto sopra, si evidenzia in ogni caso che il ricorso, è parzialmente fondato, essendo intervenuta la prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito per alcune delle somme indebitamente corrisposte.
Dalla lettura dei prospetti di pagamento prodotti in atti risulta che le somme dovute a titolo di indennità di malattia per l'anno 2009 sono state pagate in data 3.8.2009 e in data 4.11.2009, mentre per l'anno 2010 sono state pagate in data 12.8.2010. Al contempo, risulta che le somme dovute a titolo di disoccupazione agricola per l'anno
2008 sono state corrisposte in data 23.7.2009, mentre quelle per l'anno 2009 sono state corrisposte in data 27.7.2010.
È noto che l'azione di ripetizione si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data del pagamento delle somme.
Ebbene, non risultando che l' abbia notificato alla ricorrente alcun atto CP_1
interruttivo della prescrizione in epoca antecedente alla notifica dei provvedimenti di indebito contestati nella presente sede, notificati per ammissione della stessa ricorrente nel mese di maggio 2020, non v'è dubbio che le somme corrisposte a titolo di indennità di malattia per l'anno 2009 nonché a titolo di indennità di disoccupazione per l'anno 2008 sono divenute irripetibili, essendo maturata la prescrizione dell'azione di ripetizione rispettivamente in data 23.7.2019, 3.8.2019 e
4.11.2019. Al contrario, nessuna prescrizione è maturata con riferimento alle somme corrisposte a titolo di indennità di malattia per l'anno 2010 e a quelle corrisposte a titolo di indennità di disoccupazione per l'anno 2009. 2. Passando all'esame dei motivi di opposizione sollevati nell'ambito del giudizio r.g.
n. 2779/2021, qui riunito, gli stessi sono infondati.
2.1 In primo luogo, con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 24, c. 3 d.lgs.
46/99, si rileva che la disposizione citata inibisce l'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi dovuti in forza degli accertamenti compiuti dagli uffici, quando detti accertamenti sono impugnati davanti all'autorità giudiziaria e fino all'emissione del provvedimento giudiziale esecutivo. Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ove l'iscrizione a ruolo sia ugualmente eseguita in pendenza dell'impugnazione giudiziale, l'illegittimità del procedimento non esime il giudice dall'accertamento nel merito della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi.
Ricorrono infatti gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (ex multis Cass. n. 12311/1997), che tale opposizione dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633 c.p.c., art. 644 cod. proc. civ. e segg.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.) (v. Cass. n. 12333/2015).
La Corte di Cassazione (v. Cass. n. 14149/2012, 12102/2017 e 12025/2019) con orientamento consolidato, condiviso dallo scrivente, ha reiteratamente affermato che, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo appunto gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo. Coerentemente si afferma che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr. ex multis, Cass. n. 5963/2018, 19708/2017 e 15211/2017). Dalla natura meramente procedimentale del potere di iscrizione a ruolo consegue che l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo, in quanto effettuata in pendenza del giudizio proposto avverso l'accertamento svolto dall'ente impositore, non fa decadere l'Istituto previdenziale dal diritto sostanziale di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (v. Cass. n.
20728/2019) e che alla luce di queste premesse non è ravvisabile un interesse concreto ed attuale della parte (sul quale v. Cass. Sez. Un. n. 264/1996 e Cass. n.
5635 del 2002) a far valere l'illegittimità dell'iscrizione per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento, ex art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, laddove non venga dedotto che la cartella emessa
è stata azionata in via esecutiva, giacché un'eventuale pronuncia sul punto non comporterebbe per la parte alcun risultato giuridicamente apprezzabile, venendo in rilievo esclusivamente l'accertamento della fondatezza della pretesa contributiva dell'Ente (cfr Cass. n. 12025/2019).
È stato altresì chiarito che poiché l'opposizione alla iscrizione a ruolo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, esso ha ad oggetto l'obbligazione contributiva, nell'an e nel quantum, con la conseguenza che l'ente previdenziale convenuto può limitarsi a chiedere il rigetto dell'opposizione o chiedere anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella, in quest'ultimo caso senza che ne risulti mutata la domanda (v. Cass. n. 1558/2020 e n. 3486/2016).
Orbene, nel caso di specie si ritiene inconferente quanto disposto dall'art. 24, c. 3
d.lgs. 46/99 che rileva nell'ipotesi in cui vi sia stato un accertamento d'ufficio che sia stato oggetto di impugnazione. Nella fattispecie oggetto di giudizio, l'accertamento svolto dall'ente, rispetto al quale al più sarebbe risultato rilevante l'art. 24 citato, sarebbe stato quello operato con riferimento al disconoscimento del rapporto lavorativo della ricorrente e non la conseguente ricognizione della sussistenza di un indebito. In ogni caso, secondo i principi sopra richiamati, appare evidente il difetto di qualsivoglia interesse in capo alla parte ricorrente poiché una eventuale pronuncia sul punto non produrrebbe alcun risultato giuridicamente apprezzabile, nell'ipotesi in cui, come nel caso che ci occupa, venga in rilievo solo la fondatezza della pretesa contributiva dell'ente, non essendo stato nemmeno dedotto che l'avviso di addebito sia stato azionato in via esecutiva.
2.2 Con riferimento al pagamento delle somme chieste in ripetizione rispetto alle quali è stato dedotto “la ricorrente contesta di avere mai avuto pagate le prestazioni di che trattasi ed il cui effettivo versamento” valgono le stesse considerazioni svolte sopra, data l'estrema genericità della “contestazione” e la contraddittorietà delle difese svolte.
In ogni caso al riguardo giova evidenziare che nel giudizio r.g. n. 2779/2021, qui riunito, la parte ricorrente ha allegato, depositando il relativo ricorso introduttivo, di aver instaurato un ulteriore giudizio, portante r.g. n. 2584/2020, per contestare i provvedimenti di indebito notificati dall' per la ripetizione delle somme CP_1
precedentemente versate in suo favore a titolo di indennità di malattia per gli anni
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 e dell'indennità di disoccupazione percepita tra il 2010 e il 2016. Con provvedimento del 14.7.2022, il Giudice all'epoca titolare del fascicolo portante r.g. n. 2779/2021 dava atto che il procedimento portante r.g. n. 2584/2020 risultava definito e disponeva la riunione del fascicolo medesimo a quello portante r.g. n. 2583/2020.
Ebbene, per mera completezza, si dà atto che nel ricorso introduttivo del giudizio portante r.g. n. 2584/2020 non risulta neanche genericamente contestata l'effettiva percezione delle somme chieste in ripetizione dall' ; circostanza ulteriore che CP_1
rende assolutamente inverosimile la mancata erogazione delle prestazioni.
2.3 Con riferimento alla prescrizione estintiva delle prestazioni corrisposte negli anni
2008 e 2009, il motivo di opposizione, seppur non specificato, si riferisce agli AVA nn. 394 2021 00001365 18 000 e 394 2021 00001373 26 000. Preliminarmente, i motivi di opposizione sono senz'altro riconducibili alle opposizioni previste e disciplinate dagli artt. 24 D. L.vo n. 46/99 che, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Tale norma disciplina l'impugnazione della cartella con riferimento al merito della pretesa contributiva;
disciplina l'azione che un debitore propone rispetto all' an della pretesa contributiva e cioè rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione (non debenza dei contributi, insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Cassa o alla
Gestione Separata, prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc).
Ebbene, essendo stato instaurato il giudizio in data 24.9.2021, a fronte della notifica degli AVA intervenuta in data 18.8.2021, l'opposizione è senz'altro tempestiva e ammissibile.
Con riferimento all'AVA n. 394 2021 00001365 18 000 il motivo di opposizione risulta inoltre fondato, per le medesime considerazioni sopra svolte, in quanto le somme corrisposte a titolo di disoccupazione agricola per l'anno 2008, su domanda n.
9000446814000, risultano erogate in data 23.7.2009, con conseguente maturare della prescrizione decennale tra la data di corresponsione delle somme e la notifica del provvedimento di contestazione dell'indebito, che, per stessa ammissione della ricorrente, è stato notificato nel mese di maggio 2020.
Al contrario, con riferimento all'AVA n. 394 2021 00001373 26 000, il motivo di opposizione è infondato, in quanto, come sopra evidenziato, le somme corrisposte a titolo di disoccupazione agricola per l'anno 2009, su domanda n. 2000483112889, risultano erogate in data 27.7.2010. Pertanto si deve ritenere che al momento della notifica del provvedimento di contestazione di indebito, a maggio 2020 che costituisce senz'altro idoneo atto interruttivo, non era maturato il termine prescrizionale. Per tali motivi, in accoglimento parziale sul punto dell'opposizione svolta, devono essere senz'altro dichiarate prescritte le sole pretese creditorie portate dall'AVA n.
394 2021 00001365 18 000.
2.3 Le doglianze relative alla violazione della normativa in materia di disconoscimento dei rapporti di lavoro agricolo sono infondate.
In particolare, la ricorrente lamenta l'omessa notifica di un provvedimento di disconoscimento, nonché l'illegittimità dell'eventuale disconoscimento mediante pubblicazione telematica.
Siffatta contestazione risulta priva di pregio, in considerazione del fatto che in ogni caso, nel presente giudizio, a prescindere da ogni valutazione circa la regolarità formale del disconoscimento operato, l'unico accertamento rilevante è quello inerente all'effettiva sussistenza del rapporto lavorativo, rispetto alla quale l'onere della prova grava interamente sulla ricorrente, per due diversi ordini di ragioni.
In primo luogo, perché l'opposizione proposta dalla ricorrente è riconducibile ad un'azione di accertamento negativo del credito, cui, trattandosi di un credito scaturente da un indebito in materia previdenziale, possono trovare applicazione i principi dettati dalla Corte di Cassazione, secondo cui “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente
abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti CP_3
costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass. SS. UU. 18046/2010 e nello stesso senso Cass. n.
2739/2016, n. 26231/2018, n. 5059/2018).
A quanto sopra, si aggiunga che, risultando di fatto contestato il rapporto lavorativo da parte dell' (negli avvisi di addebito viene persino specificato che la revoca CP_1
delle prestazioni previamente riconosciute è derivata dalla cancellazione, a seguito di accertamenti ispettivi, delle giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione 3 del 15.12.2017), grava senz'altro sul lavoratore l'onere di dimostrarne l'effettiva sussistenza o mediante la produzione degli elenchi in cui la lavoratrice risulti iscritta, che costituisce pur sempre esclusivamente uno strumento di agevolazione probatoria, o mediante l'acquisizione di ogni prova costituita o costituenda che dimostri appunto l'effettivo svolgimento del rapporto lavorativo.
Nel caso di specie la ricorrente si è limitata a sostenere che non le sia mai stato notificato il provvedimento di disconoscimento, senza tuttavia fornire alcuna prova (o formulare alcuna istanza istruttoria al riguardo) della sussistenza degli elementi costitutivi che la legittimassero alla percezione delle prestazioni chieste in ripetizione dall' . CP_1
2.4 Parimenti privi di pregio sono i motivi di opposizione relativi alla violazione delle disposizioni di cui alla L. 241/90 e dell'art. 22 D.L. 7/70, rispetto ai quali si rimanda integralmente a quanto già esposto nei precedenti paragrafi 1.2 e 1.3.
3. Per tutti i motivi sopra evidenziati, in accoglimento parziale del ricorso, devono dichiararsi non dovute le somme erogate a titolo di indennità di malattia per l'anno
2009 per i periodi 19.2.2009-17.3.2009, 18.3.2009-8.4.2009 e 28.4.2009-6.6.2009 e chieste in ripetizione dall' con note del 13.5.2020; parimenti, devono dichiararsi CP_1
prescritte le pretese creditorie portate dall'AVA n. 394 2021 00001365 18 000.
4. Le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza tra le parti, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- in accoglimento parziale delle domande svolte, dichiara non dovute le somme erogate a titolo di indennità di malattia per l'anno 2009 per i periodi 19.2.2009-
17.3.2009, 18.3.2009-8.4.2009 e 28.4.2009-6.6.2009 e chieste in ripetizione dall' con note del 13.5.2020; dichiara, inoltre, prescritti i crediti portati CP_1
dall'avviso di addebito nn. 394 2021 00001365 18 000 e insussistente il diritto dell' e, per esso, del concessionario della riscossione di riscuotere tali CP_1
somme;
- rigetta nel resto i ricorsi proposti;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 18/12/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2583/2020 (al quale è riunito il fascicolo N. R.G. 2779/2021)
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del
19.11.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliata in Reggio Parte_1 C.F._1
Calabria, alla Via Sant'Anna II tronco n. 18/i, presso lo studio degli Avv.
DO CE e DO RO che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
ricorrente contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. FUOCHI ALBERTO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti CP_1
n. 48; resistente
OGGETTO: ripetizione di indebito/opposizione ad avviso di addebito. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata, premesso che nel mese di maggio 2020 le venivano consegnate delle missive con cui l' le CP_1
comunicava che le domande di indennità di malattia presentate relativamente agli anni 2009 (3 periodi) e 2010 (tre periodi) erano state riesaminate e respinte, con conseguente indebito a suo carico pari a complessivi € 2.661,16 e che le domande di indennità di disoccupazione presentate relativamente agli anni 2008 e 2009 erano state riesaminate e respinte, con conseguente ulteriore indebito pari a complessivi €
3.586,83; contestato di aver percepito le somme richieste in restituzione;
evidenziata l'illegittimità del provvedimento ablativo del rapporto lavorativo, essendo l'iscrizione divenute definitiva per mancata impugnazione nel termine di cui all'art. 22 della
Legge 11/3/70 n.83; eccepita la prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito rispetto al credito reclamato;
lamentata la violazione dell'art. 21 nonies, c. 1, della
Legge 7/8/90 n. 241; allegato che i ricorsi amministrativi presentati avverso le comunicazioni citate rimanevano privi di riscontro;
ha concluso chiedendo “Voglia il
Tribunale Adito, preso atto della illegittimità (sotto tutti gli aspetti elencati nella narrativa che precede) dell'operato dell di Locri, dichiarare che Controparte_2
nulla la sig.na deve restituire all' Parte_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante ad alcun titolo, sia perché non vi è
[...]
prova della solo sostenuta erogazione degli importi richiesti, sia per la definitività dei provvedimenti di iscrizione negli elenchi effettuati dall' medesimo, sia, Pt_2
infine, per l'intervenuta maturazione del termine di prescrizione su qualsivoglia credito riferito all'epoca indicata”, con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio tardivamente l' , eccependo preliminarmente la CP_1
decadenza dall'azione giudiziaria, con conseguente inammissibilità del ricorso, per la violazione dei termini di cui all'art. 22 c. 1 l. 83/70 e chiedendone, nel merito, il rigetto in quanto infondato in fatto e diritto.
Con provvedimento del 17.11.2022 è stata disposta la riunione, per ragioni di connessione, al presente giudizio del procedimento portante r.g. n. 2779/2021 incardinato dall'odierna ricorrente e avente ad oggetto l'opposizione avverso gli avvisi di addebito formati dall' per la ripetizione di somme divenute indebite a CP_1
seguito di disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo previamente prestate dalla medesima ricorrente.
In particolare, la ricorrente ha proposto opposizione riguardante i seguenti avvisi di addebito: 1) n. 394 2021 00001365 18 000 per la ripetizione di € 1.873,34 indebitamente percepiti nel periodo 01/2008 – 12/2008 per “revoca dis agricola ed eventuali prestazioni accessorie a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione
3 elenco var-15/12/2017”, notificato a mezzo lettera racc. AR recapitata in data
18/08/2021; 2) n. 394 2021 00001373 26 000 per la ripetizione di € 1.829,32 indebitamente percepiti nel periodo 01/2009 – 12/2009 per “revoca dis agricola ed eventuali prestazioni accessorie a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione
3 elenco var-15/12/2017”, notificato a mezzo lettera racc. AR recapitata in data
18/08/2021; 3) n. 394 2021 00001372 25 000 per la ripetizione di € 1.820,19 indebitamente percepiti nel periodo 01/2010 – 12/2010 per “revoca dis agricola ed eventuali prestazioni accessorie a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione
3 elenco var-15/12/2017”, notificato a mezzo lettera racc. AR recapitata in data
18/08/2021; 4) n. 394 2021 00001371 24 000 per la ripetizione di € 1.833,87 indebitamente percepiti nel periodo 01/2011 – 12/2011 per “revoca dis agricola ed eventuali prestazioni accessorie a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione
3 elenco var-15/12/2017”, notificato a mezzo lettera racc. AR recapitata in data
18/08/2021; 5) n. 394 2021 00001370 23 000 per la ripetizione di € 1.825,92 indebitamente percepiti nel periodo 01/2012 – 12/2012 per “revoca dis agricola ed eventuali prestazioni accessorie a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione 3 elenco var-15/12/2017”, notificato a mezzo lettera racc. AR recapitata in data
18/08/2021; 6) n. 394 2021 00001369 22 000 per la ripetizione di € 1.846,69 indebitamente percepiti nel periodo 01/2013 – 12/2013 per “revoca dis agricola ed eventuali prestazioni accessorie a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione
3 elenco var-15/12/2017”, notificato a mezzo lettera racc. AR recapitata in data
18/08/2021; 7) n. 394 2021 00001368 21 000 per la ripetizione di € 1.851,13 indebitamente percepiti nel periodo 01/2014 – 12/2014 per “revoca dis agricola ed eventuali prestazioni accessorie a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione
3 elenco var-15/12/2017”, notificato a mezzo lettera racc. AR recapitata in data
18/08/2021; 8) n. 394 2021 00001367 20 000 per la ripetizione di € 1.849,83 indebitamente percepiti nel periodo 01/2015 – 12/2015 per “revoca dis agricola ed eventuali prestazioni accessorie a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione
3 elenco var-15/12/2017”, notificato a mezzo lettera racc. AR recapitata in data
18/08/2021; 9) n. 394 2021 00001367 20 000 per la ripetizione di € 1.849,83 indebitamente percepiti nel periodo 01/2016 – 12/2016 per “revoca dis agricola ed eventuali prestazioni accessorie a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione
3 elenco var-15/12/2017”, notificato a mezzo lettera racc. AR recapitata in data
18/08/2021. Quanto ai motivi di opposizione, la parte opponente ha dedotto: la violazione dell'art. 24 c. 3 D. Lgs. 46/99, con conseguente illegittimità degli avvisi di addebito emessi in pendenza dei procedimenti giudiziari instaurati avverso le contestazioni di indebito poste a fondamento degli avvisi medesimi;
il mancato pagamento delle somme richieste in ripetizione;
la prescrizione in relazione alle prestazioni corrisposte negli anni 2008 e 2009; la violazione della normativa in materia di disconoscimento dei rapporti di lavoro agricolo e cancellazione dai relativi elenchi anagrafici, non risultando essere mai stato assunto alcun formale provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro, idoneo a far venir meno l'efficacia dell'iscrizione a suo tempo effettuata;
la violazione degli artt. 2, c. 4 e 21 nonies, c. 1, l. 241/90, nonché dell'art. 22 D.L. 7/70. Per i motivi illustrati, la ricorrente ha concluso chiedendo “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare l'inammissibilità o comunque
l'illegittimità degli avvisi opposti, per le motivazioni di cui in narrativa, ed in conseguenza disporne l'annullamento”, con vittoria di spese.
In detto giudizio l' non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace. CP_1
Con decreto del 21.10.2025, il Tribunale ha disposto lo svolgimento dell'udienza di discussione, già fissata per il 19.11.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti termine perentorio sino alla medesima data per il deposito delle note scritte.
A tale adempimento ha la sola ricorrente, riportandosi integralmente alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi, talché la causa veniva è stata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Per ragioni di linearità espositiva si ritiene che sia in primo luogo necessario esaminare le questioni esposte con il ricorso introduttivo del presente giudizio, relativamente ai provvedimenti di ripetizione di indebito notificati dall' nei CP_1
confronti della ricorrente.
1.1 In primo luogo, la ricorrente ha contestato “di aver percepito le somme di che trattasi, il cui effettivo pagamento, in conseguenza, dovrà essere adeguatamente provato dall' ”. Pt_2
Siffatta deduzione è a tal punto generica da trarre in dubbio la possibilità di riconoscerle il crisma di un'effettiva contestazione e, già per tale motivo, non meriterebbe particolare approfondimento. In ogni caso, si ritiene che la documentazione depositata dall' per provare l'intervenuto pagamento della CP_1
prestazione sia indispensabile ai fini della decisione e possa senz'altro essere acquisita ai sensi dell'art. 421 c.p.c., costituendo peraltro il dedotto pagamento un'eccezione in senso lato. D'altronde, è noto che in presenza di risultanze di causa che offrano significativi dati di indagine, l'incertezza circa la sussistenza di fatti costitutivi, estintivi, impeditivi o modificativi, in ragione del contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale proprio del rito del lavoro, debba essere superata dal giudice mediante l'attivazione dei poteri istruttori riconosciuti dall'art. 421 c.p.c.
Nel caso di specie, la ricorrente, con difese contraddittorie e prive di qualsivoglia specificità, ha nel ricorso argomentato in merito alla spettanza della prestazione, rispetto alla cui ripetizione ha eccepito la prescrizione, per poi escludere di aver ricevuto le prestazioni chieste in ripetizione, con la generica contestazione sopra riportata.
È evidente, dunque, come la stessa parte ricorrente abbia implicitamente riconosciuto di avere proposto domanda amministrativa sussistendone tutti i requisiti normativamente previsti, talché avrebbe dovuto contestare che nonostante la sussistenza di tutti i requisiti previsti la prestazione richiesta non era mai stata corrisposta e non continuare ad insistere sulla spettanza della prestazione e dunque sul diritto di trattenere quanto ricevuto. D'altronde, proprio la circostanza dedotta dalla ricorrente, ossia che dal pagamento delle somme chieste in ripetizione sarebbe in ogni caso trascorso un decennio, rende totalmente inverosimile che, la ricorrente medesima, pur avendo proposto domanda amministrativa per il pagamento delle prestazioni, in presenza di un inadempimento da parte dell'ente, protrattosi per un così rilevante periodo temporale, non abbia agito in alcun modo per rivendicarne il pagamento.
Ne consegue dunque l'acquisizione d'ufficio della documentazione prodotta dall' , dal cui esame, contrariamente a quanto sul punto dedotto dalla ricorrente, CP_1
emerge prova del pagamento delle prestazioni.
Si ritiene difatti che l'ente abbia sufficientemente provato il pagamento con la produzione in giudizio dei rispettivi prospetti. Non si può di fatti sostenere la necessità nel caso di specie di fornire prova del pagamento mediante la produzione di atto quietanzato dal creditore.
Come chiarito dalla Suprema Corte, l'esercizio del diritto di provare l'avvenuto pagamento “…non può essere impedito dall'omesso rilascio della quietanza (cfr.,
Cass. 6 giugno 1973, n. 1630), Quanto alla idoneità della prova offerta, essa è rimessa alla valutazione del giudice di merito, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., mentre il controllo del giudice di legittimità in ordine al convincimento della rilevanza probatoria degli elementi considerati può riguardare solo la congruità della motivazione e il rispetto dei principi di diritto che regolano la prova (cfr. Cass. 25 marzo 2003, n. 4373; 1 settembre 2003, n. 12747) (…)Parimenti, la mancata produzione della quietanza non equivale a prova dell'inadempimento, perché la circostanza che il debitore il quale effettui il pagamento abbia diritto al rilascio della quietanza (art. 1199 c.c.) non esclude che il pagamento possa essere provato con mezzi diversi da essa, onde è inesatto l'assunto secondo cui l'art. 1199 c.c. attribuirebbe efficacia liberatoria soltanto alla quietanza di pagamento, attestando invece la norma citata soltanto il valore probatorio di essa..” (Cass. Sez. L. 10073/2007).
La documentazione prodotta in giudizio e su richiamata, seppur non integrante piena prova del pagamento, in quanto proveniente dallo stesso istituto, è senz'altro idonea a costituire una presunzione, discendente anche dalla qualità di ente pubblico dell'ente erogatore, che provvede alla predisposizione di siffatti documenti attraverso procedure standardizzate che implicano la verifica automatica dei pagamenti;
presunzione rispetto alla quale il creditore è onerato di sollevare una contestazione specifica dell'avvenuto pagamento, non limitata, come invece è avvenuto nel caso di specie, alla generica deduzione secondo cui controparte non avrebbe fornito detta prova.
D'altronde, già a fronte dei soli provvedimenti di indebito che contenevano, ciascuno,
l'indicazione degli estremi della domanda presentata, la prestazione riconosciuta e l'importo erogato dall' , ossia di tutti gli estremi che hanno legittimato la Pt_2
corresponsione delle prestazioni, che sono divenute indebite solo a seguito del disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo ed al conseguente riesame delle domande, appare lapalissiana l'estrema vaghezza e genericità della deduzione della ricorrente di contestare di aver ricevuto le somme rivendicate, perché non contrasta efficacemente gli elementi puntualmente specificati nei provvedimenti di indebito.
La ricorrente, come già evidenziato, non ha contestato di aver presentato la domanda di indennità di malattia agricola, non ha eccepito che le domande non sono state evase ovvero che non hanno avuto esito o che sono state respinte ma ha, per converso, allegato circostanze rivendicato il diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli e il conseguente diritto alle prestazioni, senza chiederne peraltro il pagamento.
Si deve evidenziare che nel nostro ordinamento vige il principio dell'automaticità delle prestazioni previdenziali e che l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria, che viene meno solo qualora l a seguito di un CP_1
controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9), con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (cfr. Cass.
12001/2018, Cass. 10096/2016, Cass. 27144/2014, Cass. 27145/2014; Cass.
26949/2014; Cass. 25833/2014; Cass. 23340/2014 Cass. 8281/2015, Cass.
2739/2016), pertanto l' , a fronte dell'iscrizione e della regolare domanda difetta CP_1
di ogni discrezionalità nello svolgimento della sua attività volta al riconoscimento della prestazione che si deve “presumere” erogata.
La produzione di documentazione che indica analiticamente la data del pagamento, il titolo dello stesso, l'importo erogato, nonché l'ufficio pagatore comporta dunque l'insorgenza in capo alla parte ricorrente dell'onere di prendere posizione specifica e contestare, negandolo espressamente, il fatto storico di avere ricevuto le somme indicate in detta documentazione;
onere non assolto nel presente giudizio.
1.2 Con riferimento alle censure relative alla violazione delle regole sul procedimento amministrativo da parte dell , per come previste dalla L. n. Controparte_3
241/1990, sarebbe sufficiente evidenziare che il giudice civile non è giudice dell'atto amministrativo, ma giudice del rapporto giuridico dedotto in giudizio.
La ricorrente pretenderebbe di contestare, richiamando le norme di cui alla l. 241/90,
i provvedimenti di disconoscimento del rapporto, di cancellazione dagli elenchi agricoli e conseguente ripetizione dell'indebito adottati dall'istituto.
Al riguardo, va rimarcato che, sebbene le disposizioni di cui alla legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo “si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali” (secondo quanto previsto dall'art. 29, c. 1), il procedimento che conduce al disconoscimento o alla cancellazione delle giornate di lavoro agricolo, aventi rilevanza contributiva, ha una normazione specifica nel d.l. 3 febbraio 1970, n.
7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83; una disciplina che soddisfa i parametri di motivazione, comunicazione e informazione più di recente fissati in via generale dalla l. n. 241/90. Infatti, nella materia in esame, stante la sua innegabile specialità, correlata alle peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento dei lavoratori agricoli (evidenziate anche dalla Corte Costituzionale, v.
Corte Cost. 10.5.2005, n. 192), non opera la regola prescritta in via generale dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4, che prevede il dovere dell'amministrazione di indicare, in ogni atto amministrativo notificato al destinatario, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere, non essendo l'imposizione di un obbligo siffatto compatibile con una disciplina legale dei ricorsi amministrativi
(addirittura successiva alla L. n. 241 del 1990) che ne ammette la decisione nella forma di provvedimenti taciti e automatici, rispetto ai quali sarebbe inconcepibile un'indicazione dei termini da osservare per l'esercizio, in sede giudiziaria, del diritto invocato (si veda, ex aliis, Cass., sent. n. 17228/2010).
La specialità della materia esclude, dunque, l'applicabilità della legge 7 agosto 1990,
n. 241 nella sua interezza, sicché le censure sono destituite di fondamento. Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla disciplina normativa speciale di settore relativa alla ripetizione dell'indebito previdenziale.
1.3 Né merita particolare approfondimento l'eccezione relativa alla supposta decadenza in cui sarebbe incorso l'istituto ex art. 22 l. 83/70, posto che tale previsione impone un termine di decadenza per l'esperimento dell'azione giudiziaria da parte del lavoratore interessato che ritenga il provvedimento adottato dall'istituto lesivo di un proprio diritto soggettivo.
1.4 Premesso quanto sopra, si evidenzia in ogni caso che il ricorso, è parzialmente fondato, essendo intervenuta la prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito per alcune delle somme indebitamente corrisposte.
Dalla lettura dei prospetti di pagamento prodotti in atti risulta che le somme dovute a titolo di indennità di malattia per l'anno 2009 sono state pagate in data 3.8.2009 e in data 4.11.2009, mentre per l'anno 2010 sono state pagate in data 12.8.2010. Al contempo, risulta che le somme dovute a titolo di disoccupazione agricola per l'anno
2008 sono state corrisposte in data 23.7.2009, mentre quelle per l'anno 2009 sono state corrisposte in data 27.7.2010.
È noto che l'azione di ripetizione si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data del pagamento delle somme.
Ebbene, non risultando che l' abbia notificato alla ricorrente alcun atto CP_1
interruttivo della prescrizione in epoca antecedente alla notifica dei provvedimenti di indebito contestati nella presente sede, notificati per ammissione della stessa ricorrente nel mese di maggio 2020, non v'è dubbio che le somme corrisposte a titolo di indennità di malattia per l'anno 2009 nonché a titolo di indennità di disoccupazione per l'anno 2008 sono divenute irripetibili, essendo maturata la prescrizione dell'azione di ripetizione rispettivamente in data 23.7.2019, 3.8.2019 e
4.11.2019. Al contrario, nessuna prescrizione è maturata con riferimento alle somme corrisposte a titolo di indennità di malattia per l'anno 2010 e a quelle corrisposte a titolo di indennità di disoccupazione per l'anno 2009. 2. Passando all'esame dei motivi di opposizione sollevati nell'ambito del giudizio r.g.
n. 2779/2021, qui riunito, gli stessi sono infondati.
2.1 In primo luogo, con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 24, c. 3 d.lgs.
46/99, si rileva che la disposizione citata inibisce l'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi dovuti in forza degli accertamenti compiuti dagli uffici, quando detti accertamenti sono impugnati davanti all'autorità giudiziaria e fino all'emissione del provvedimento giudiziale esecutivo. Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ove l'iscrizione a ruolo sia ugualmente eseguita in pendenza dell'impugnazione giudiziale, l'illegittimità del procedimento non esime il giudice dall'accertamento nel merito della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi.
Ricorrono infatti gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (ex multis Cass. n. 12311/1997), che tale opposizione dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633 c.p.c., art. 644 cod. proc. civ. e segg.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.) (v. Cass. n. 12333/2015).
La Corte di Cassazione (v. Cass. n. 14149/2012, 12102/2017 e 12025/2019) con orientamento consolidato, condiviso dallo scrivente, ha reiteratamente affermato che, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo appunto gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo. Coerentemente si afferma che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr. ex multis, Cass. n. 5963/2018, 19708/2017 e 15211/2017). Dalla natura meramente procedimentale del potere di iscrizione a ruolo consegue che l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo, in quanto effettuata in pendenza del giudizio proposto avverso l'accertamento svolto dall'ente impositore, non fa decadere l'Istituto previdenziale dal diritto sostanziale di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (v. Cass. n.
20728/2019) e che alla luce di queste premesse non è ravvisabile un interesse concreto ed attuale della parte (sul quale v. Cass. Sez. Un. n. 264/1996 e Cass. n.
5635 del 2002) a far valere l'illegittimità dell'iscrizione per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento, ex art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, laddove non venga dedotto che la cartella emessa
è stata azionata in via esecutiva, giacché un'eventuale pronuncia sul punto non comporterebbe per la parte alcun risultato giuridicamente apprezzabile, venendo in rilievo esclusivamente l'accertamento della fondatezza della pretesa contributiva dell'Ente (cfr Cass. n. 12025/2019).
È stato altresì chiarito che poiché l'opposizione alla iscrizione a ruolo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, esso ha ad oggetto l'obbligazione contributiva, nell'an e nel quantum, con la conseguenza che l'ente previdenziale convenuto può limitarsi a chiedere il rigetto dell'opposizione o chiedere anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella, in quest'ultimo caso senza che ne risulti mutata la domanda (v. Cass. n. 1558/2020 e n. 3486/2016).
Orbene, nel caso di specie si ritiene inconferente quanto disposto dall'art. 24, c. 3
d.lgs. 46/99 che rileva nell'ipotesi in cui vi sia stato un accertamento d'ufficio che sia stato oggetto di impugnazione. Nella fattispecie oggetto di giudizio, l'accertamento svolto dall'ente, rispetto al quale al più sarebbe risultato rilevante l'art. 24 citato, sarebbe stato quello operato con riferimento al disconoscimento del rapporto lavorativo della ricorrente e non la conseguente ricognizione della sussistenza di un indebito. In ogni caso, secondo i principi sopra richiamati, appare evidente il difetto di qualsivoglia interesse in capo alla parte ricorrente poiché una eventuale pronuncia sul punto non produrrebbe alcun risultato giuridicamente apprezzabile, nell'ipotesi in cui, come nel caso che ci occupa, venga in rilievo solo la fondatezza della pretesa contributiva dell'ente, non essendo stato nemmeno dedotto che l'avviso di addebito sia stato azionato in via esecutiva.
2.2 Con riferimento al pagamento delle somme chieste in ripetizione rispetto alle quali è stato dedotto “la ricorrente contesta di avere mai avuto pagate le prestazioni di che trattasi ed il cui effettivo versamento” valgono le stesse considerazioni svolte sopra, data l'estrema genericità della “contestazione” e la contraddittorietà delle difese svolte.
In ogni caso al riguardo giova evidenziare che nel giudizio r.g. n. 2779/2021, qui riunito, la parte ricorrente ha allegato, depositando il relativo ricorso introduttivo, di aver instaurato un ulteriore giudizio, portante r.g. n. 2584/2020, per contestare i provvedimenti di indebito notificati dall' per la ripetizione delle somme CP_1
precedentemente versate in suo favore a titolo di indennità di malattia per gli anni
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 e dell'indennità di disoccupazione percepita tra il 2010 e il 2016. Con provvedimento del 14.7.2022, il Giudice all'epoca titolare del fascicolo portante r.g. n. 2779/2021 dava atto che il procedimento portante r.g. n. 2584/2020 risultava definito e disponeva la riunione del fascicolo medesimo a quello portante r.g. n. 2583/2020.
Ebbene, per mera completezza, si dà atto che nel ricorso introduttivo del giudizio portante r.g. n. 2584/2020 non risulta neanche genericamente contestata l'effettiva percezione delle somme chieste in ripetizione dall' ; circostanza ulteriore che CP_1
rende assolutamente inverosimile la mancata erogazione delle prestazioni.
2.3 Con riferimento alla prescrizione estintiva delle prestazioni corrisposte negli anni
2008 e 2009, il motivo di opposizione, seppur non specificato, si riferisce agli AVA nn. 394 2021 00001365 18 000 e 394 2021 00001373 26 000. Preliminarmente, i motivi di opposizione sono senz'altro riconducibili alle opposizioni previste e disciplinate dagli artt. 24 D. L.vo n. 46/99 che, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Tale norma disciplina l'impugnazione della cartella con riferimento al merito della pretesa contributiva;
disciplina l'azione che un debitore propone rispetto all' an della pretesa contributiva e cioè rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione (non debenza dei contributi, insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Cassa o alla
Gestione Separata, prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc).
Ebbene, essendo stato instaurato il giudizio in data 24.9.2021, a fronte della notifica degli AVA intervenuta in data 18.8.2021, l'opposizione è senz'altro tempestiva e ammissibile.
Con riferimento all'AVA n. 394 2021 00001365 18 000 il motivo di opposizione risulta inoltre fondato, per le medesime considerazioni sopra svolte, in quanto le somme corrisposte a titolo di disoccupazione agricola per l'anno 2008, su domanda n.
9000446814000, risultano erogate in data 23.7.2009, con conseguente maturare della prescrizione decennale tra la data di corresponsione delle somme e la notifica del provvedimento di contestazione dell'indebito, che, per stessa ammissione della ricorrente, è stato notificato nel mese di maggio 2020.
Al contrario, con riferimento all'AVA n. 394 2021 00001373 26 000, il motivo di opposizione è infondato, in quanto, come sopra evidenziato, le somme corrisposte a titolo di disoccupazione agricola per l'anno 2009, su domanda n. 2000483112889, risultano erogate in data 27.7.2010. Pertanto si deve ritenere che al momento della notifica del provvedimento di contestazione di indebito, a maggio 2020 che costituisce senz'altro idoneo atto interruttivo, non era maturato il termine prescrizionale. Per tali motivi, in accoglimento parziale sul punto dell'opposizione svolta, devono essere senz'altro dichiarate prescritte le sole pretese creditorie portate dall'AVA n.
394 2021 00001365 18 000.
2.3 Le doglianze relative alla violazione della normativa in materia di disconoscimento dei rapporti di lavoro agricolo sono infondate.
In particolare, la ricorrente lamenta l'omessa notifica di un provvedimento di disconoscimento, nonché l'illegittimità dell'eventuale disconoscimento mediante pubblicazione telematica.
Siffatta contestazione risulta priva di pregio, in considerazione del fatto che in ogni caso, nel presente giudizio, a prescindere da ogni valutazione circa la regolarità formale del disconoscimento operato, l'unico accertamento rilevante è quello inerente all'effettiva sussistenza del rapporto lavorativo, rispetto alla quale l'onere della prova grava interamente sulla ricorrente, per due diversi ordini di ragioni.
In primo luogo, perché l'opposizione proposta dalla ricorrente è riconducibile ad un'azione di accertamento negativo del credito, cui, trattandosi di un credito scaturente da un indebito in materia previdenziale, possono trovare applicazione i principi dettati dalla Corte di Cassazione, secondo cui “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente
abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti CP_3
costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass. SS. UU. 18046/2010 e nello stesso senso Cass. n.
2739/2016, n. 26231/2018, n. 5059/2018).
A quanto sopra, si aggiunga che, risultando di fatto contestato il rapporto lavorativo da parte dell' (negli avvisi di addebito viene persino specificato che la revoca CP_1
delle prestazioni previamente riconosciute è derivata dalla cancellazione, a seguito di accertamenti ispettivi, delle giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione 3 del 15.12.2017), grava senz'altro sul lavoratore l'onere di dimostrarne l'effettiva sussistenza o mediante la produzione degli elenchi in cui la lavoratrice risulti iscritta, che costituisce pur sempre esclusivamente uno strumento di agevolazione probatoria, o mediante l'acquisizione di ogni prova costituita o costituenda che dimostri appunto l'effettivo svolgimento del rapporto lavorativo.
Nel caso di specie la ricorrente si è limitata a sostenere che non le sia mai stato notificato il provvedimento di disconoscimento, senza tuttavia fornire alcuna prova (o formulare alcuna istanza istruttoria al riguardo) della sussistenza degli elementi costitutivi che la legittimassero alla percezione delle prestazioni chieste in ripetizione dall' . CP_1
2.4 Parimenti privi di pregio sono i motivi di opposizione relativi alla violazione delle disposizioni di cui alla L. 241/90 e dell'art. 22 D.L. 7/70, rispetto ai quali si rimanda integralmente a quanto già esposto nei precedenti paragrafi 1.2 e 1.3.
3. Per tutti i motivi sopra evidenziati, in accoglimento parziale del ricorso, devono dichiararsi non dovute le somme erogate a titolo di indennità di malattia per l'anno
2009 per i periodi 19.2.2009-17.3.2009, 18.3.2009-8.4.2009 e 28.4.2009-6.6.2009 e chieste in ripetizione dall' con note del 13.5.2020; parimenti, devono dichiararsi CP_1
prescritte le pretese creditorie portate dall'AVA n. 394 2021 00001365 18 000.
4. Le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza tra le parti, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- in accoglimento parziale delle domande svolte, dichiara non dovute le somme erogate a titolo di indennità di malattia per l'anno 2009 per i periodi 19.2.2009-
17.3.2009, 18.3.2009-8.4.2009 e 28.4.2009-6.6.2009 e chieste in ripetizione dall' con note del 13.5.2020; dichiara, inoltre, prescritti i crediti portati CP_1
dall'avviso di addebito nn. 394 2021 00001365 18 000 e insussistente il diritto dell' e, per esso, del concessionario della riscossione di riscuotere tali CP_1
somme;
- rigetta nel resto i ricorsi proposti;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 18/12/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi