Art. 4.
Al personale inquadrato nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento istituito presso il Ministero degli affari esteri con la legge 30 giugno 1956, n. 775 , sono attribuiti i seguenti coefficienti retributivi, con la relativa progressione, dopo quelli previsti dall'articolo 10 della legge stessa:
1) agli assistenti, dopo tre anni dall'attribuzione del trattamento economico delle qualifiche di cui al coefficiente 271, quello delle qualifiche di cui al coefficiente 325;
2) ai coadiutori, dopo tre anni dall'attribuzione del trattamento di cui al coefficiente 229, quello delle qualifiche, di cui al coefficiente 271;
3) agli aggiunti di cancelleria, dopo cinque anni dall'attribuzione del trattamento economico delle qualifiche di cui al coefficiente 180, quello delle qualifiche di cui al coefficiente 202;
4) ai subalterni, dopo tre anni dall'attribuzione del trattamento economico di cui al coefficiente 151, quello delle qualifiche di cui al coefficiente 159.
Al personale inquadrato nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento istituito presso il Ministero degli affari esteri con la legge 30 giugno 1956, n. 775 , sono attribuiti i seguenti coefficienti retributivi, con la relativa progressione, dopo quelli previsti dall'articolo 10 della legge stessa:
1) agli assistenti, dopo tre anni dall'attribuzione del trattamento economico delle qualifiche di cui al coefficiente 271, quello delle qualifiche di cui al coefficiente 325;
2) ai coadiutori, dopo tre anni dall'attribuzione del trattamento di cui al coefficiente 229, quello delle qualifiche, di cui al coefficiente 271;
3) agli aggiunti di cancelleria, dopo cinque anni dall'attribuzione del trattamento economico delle qualifiche di cui al coefficiente 180, quello delle qualifiche di cui al coefficiente 202;
4) ai subalterni, dopo tre anni dall'attribuzione del trattamento economico di cui al coefficiente 151, quello delle qualifiche di cui al coefficiente 159.