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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/04/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 15199/2021 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Simone Usseglio Polatera Parte_1 P.IVA_1
(C.F. – pec: e Federi- C.F._1 Email_1 Email_2 co Usseglio Polatera (C.F. – pec: C.F._2 [...]
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Torino, Email_3
Via Montano 26, come da procura alle liti allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore del 31 dicembre 2024
- ATTORE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA DEGLI ORTI 1 BOLOGNA CP_1 P.IVA_2 presso lo studio dell'Avv. SILVAGNI ANNA LISA (c.f.: pec: CodiceFiscale_3 [...]
dalla quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura allegata alla Email_4
comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA
CONCLUSIONI:
L'opponente così conclude:
“Voglia il Trib.le Ill.mo; contrariis reiectis;
Nel merito: revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo del Tribunale di Bologna n. 4274/201 del 18/10/21, notificato in data 12/11/2021, per le ragioni esposte in atti e per l'effetto accertare e dichiarare che l'associazione opponente nulla deve alla CP_1
in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, per le causali oggetto del giudizio;
In via subordinata: accertare le somme eventualmente e correttamente dovute dall'opponente in re- lazione alle risultanze probatorie di causa.
1
Con il favore delle spese ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario, CPA e successive occor- rende”.
L'opposta così conclude:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis rejectis, Parte Accertare l'avvenuta erogazione di Gas nel PDR 09951202264170 attribuito all'opponente
e, conseguentemente, dichiarare l'indebito arricchimento di quest''ultima ex art 2041 cc con
[...]
conseguente condanna della stessa al pagamento a tale titolo. in favore di CP_1 dell'importo di € 6.331,29 o della diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. opponeva il decreto ingiuntivo n. Controparte_2
4274/2021 emesso dal Tribunale di Bologna il 18.10.2021, nell'ambito del proc. R.G. n.
11677/2021 promosso dalla società con il quale le era stato ingiunto il pagamen- Controparte_1 to, in favore dell'opposta, della somma di € 15.753,21 (oltre interessi e spese della procedura di in- giunzione) quale importo dovuto per il mancato pagamento di alcune fatture emesse a fronte della fornitura di gas in regime di Ultima Istanza (FUI) negli anni 2018-2021.
1.1. In via preliminare, l'opponente eccepiva l'improponibilità dell'azione monitoria per non es- sere stato preventivamente esperito il tentativo di conciliazione, previsto quale condizione di proce- dibilità dal Testo Integrato di Conciliazione (TICO), per la risoluzione stragiudiziale delle vertenze in materia di energia elettrica e gas.
1.2. Nel merito, invece, eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria, in quanto:
- alcun contratto di somministrazione di gas era mai stato sottoscritto con controparte, la quale, in ogni caso, neppure ne aveva fornito la prova;
- le fatture prodotte, comunque mai ricevute, indicavano come luogo di fornitura Torino, Via
Madonna de la Salette n. 20 nonostante l'opponente, a sua detta, non avesse mai avuto né il posses- so né la detenzione dei locali di Via de la Salette n. 20, utilizzando in via esclusiva quelli ubicati al n. 16;
- nel mese di settembre 2018 aveva rilasciato i locali di Via de la Salette n. 16 (TO), trasferendo- si in Via Cirenaica 38/B (TO), motivo per cui, in ogni caso, non aveva usufruito di alcuna fornitura, riferendosi, le fatture azionate, al periodo compreso tra l'ottobre 2018 e il maggio 2021.
Eccepiva poi la genericità e l'incomprensibilità del quantum, rispetto al quale evidenziava la di- screpanza tra il totale portato dalle fatture prodotte, ammontante ad € 14.060,74, e l'importo ingiun-
2
to, ammontante ad € 15.753,21, e denunciava l'anomalia delle oscillazioni, nel corso degli anni, del presunto debito così come indicato da nelle fatture. CP_1
1.3. L'opponente, pertanto, concludeva chiedendo, in via preliminare, che venisse dichiarata l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'azione avversa a causa del mancato esperimento del ten- tativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO e, per l'effetto, che venisse dichiarato nullo e privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto;
sempre in via preliminare, chiedeva che venisse rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo oppo- sto, del quale, nel merito, chiedeva la revoca.
2. Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società Controparte_1 la quale si opponeva alle avverse deduzioni eccependone l'infondatezza.
2.1. In particolare, in via preliminare, contestava l'eccezione di improcedibilità della domanda, deducendo che, ai sensi del TICO, sono i clienti di energia elettrica e gas a dover esperire il tentati- vo di conciliazione dopo aver presentato reclamo ad ed aver ricevuto riscontro negativo, ciò CP_1
che, tuttavia, nel caso di specie l'opponente non aveva effettuato.
2.2. Nel merito, eccepiva anzitutto la genericità delle avverse deduzioni essendosi limitata,
l'opponente, a produrre unicamente una visura camerale a sostegno delle stesse. Rappresentava, in ogni caso, di aver regolarmente inviato a controparte la c.d. welcome letter, con cui la informava dell'attivazione, ex lege e a far data dall'1.10.2018, del servizio di Ultima Istanza rispetto al punto di prelievo n. 09951202264170, la cui titolarità in capo alla opponente era confermata dalla videata del Sistema Informativo Integrato (SII). Esponeva, inoltre, che nell'ambito della somministrazione dell'energia elettrica e del gas esiste una separazione funzionale tra il soggetto che si occupa della vendita e del reperimento del gas, il fornitore, e il soggetto che si occupa delle attività di trasporto della materia prima e della raccolta dei dati di consumo, il distributore locale, sulla cui base il forni- tore esegue la fatturazione.
2.2. L'opposta, pertanto, concludeva chiedendo in via preliminare, la concessione della provviso- ria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, invece, chiedeva il rigetto delle avverse domande con conseguente conferma del decreto ingiuntivo o la condanna della controparte al pa- gamento della diversa somma risultante ad esito dell'istruttoria. In via subordinata, chiedeva che venisse dichiarato l'indebito arricchimento dell'opponente ex art. 2041 c.c. con conseguente con- danna della stessa al pagamento di € 15.753,21 o della diversa somma ritenuta di giustizia.
3. Con ordinanza dell'8.6.2022, emessa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e ve- nivano assegnati i termini ex art. 186, comma 3, c.p.c. Istruita la causa documentalmente e mediante l'assunzione di prova orale, veniva fissata per precisazione delle conclusioni l'udienza del
3
14.3.2024 ad esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termi- ni ex art. 190 c.p.c. Con decreto 17.10.2024, stante l'assegnazione del precedente Giudice ad altro ufficio, la causa veniva rimessa sul ruolo e, ad esito della udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies del 1° aprile 2025, veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
***
4. Tanto premesso in fatto, deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal Te- sto Integrato Conciliazione (TICO).
4.1. Al riguardo, il Tribunale osserva che non grava sul fornitore del servizio l'onere di attivare tale procedura, quanto, invece, sul cliente finale. L'art. 6 del TICO, infatti, è chiaro nel prevedere che deve essere “il Cliente o Utente finale che intende attivare la procedura” a “presentare la do- manda di conciliazione”. La medesima disposizione, peraltro, stabilisce che la domanda di concilia- zione deve essere presentata “solo dopo aver inviato il reclamo all'Operatore o Gestore e questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 giorni dall'invio del predetto reclamo”.
4.2. Orbene, in assenza di prova in questo senso da parte dell'opponente l'eccezione non può che ritenersi infondata.
5. Nel merito, l'esame della opposizione deve essere circoscritto alla residua somma di €
6.331,29, così come risultante dagli storni effettuati da a seguito della voltura del PDR oggetto CP_1
di causa, medio tempore richiesta da a far data dal 1.11.2020 (si v. alle- Parte_3
gati al foglio di pc depositato dall'opposta in data 14.3.2024).
L'opposizione è fondata.
5.1. Secondo i criteri che governano il riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero (come nel caso di specie) per l'adempimento, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il re- lativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Sez. Un., sent. n. 13533 del 30.10.2001).
5.1.1. Nel caso di specie, l'opposta, attraverso la procedura monitoria, ha allegato il mancato pa- gamento, da parte di di una serie di fatture emesse in esecuzione di un rapporto di for- Parte_1
nitura di gas resa nelle forme del servizio di Ultima Istanza (FUI) nel periodo ottobre 2018 – mag- gio 2021, servizio la cui instaurazione e relative tariffe erano state rese note all'opponente, secondo la tesi di mediante invio della c.d. welcome letter. CP_1
4
5.1.2. La convenuta, dal canto suo, ha contestato l'esistenza di tale rapporto, deducendo di non aver mai sottoscritto un contratto con controparte, di non aver mai ricevuto la citata Parte_4
né le fatture prodotte e, comunque, di aver rilasciato i locali presso i quali sarebbe stata erogata la fornitura nel settembre 2018, ovverosia prima della instaurazione rapporto avvenuta nell'ottobre
2018.
5.2. Tanto premesso, occorre osservare che il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG) – che dagli artt. 31 ss. disciplina il servizio di Fornitura di Ultima Istanza – all'art. 31 bis attribuisce al fornitore di ultima istanza il dovere di comunicare al cliente finale l'attivazione del servizio, unitamente ad una serie di ulteriori informazioni ivi indicate, entro quindici giorni dalla data di attivazione del ser- vizio stesso.
Infatti, se, da un lato, è vero che lo scopo della Fornitura di Ultima Istanza, nell'ottica di assicu- rare il godimento di un servizio pubblico essenziale quale è l'erogazione del gas, è quello di garanti- re la continuità della fornitura a tutti i clienti finali che si siano trovati privi di un gestore nel merca- to libero (il che ne giustifica l'attivazione automatica ex lege, senza la sottoscrizione di un contrat- to), è altresì vero che al cliente finale non può essere imposta unilateralmente la sopportazione di una prestazione patrimoniale, motivo per cui egli deve necessariamente essere posto nelle condizio- ni di conoscere le tariffe economiche applicate, sì da poter valutare liberamente se e quando passare a un differente fornitore.
5.2.1. A ben vedere, nel caso di specie non risulta che abbia comunicato ad CP_1 Parte_1
l'attivazione del Servizio: a fronte della contestazione sollevata dall'opponente, l'opposta non si è in alcun modo messa in prova al fine di dimostrare l'effettiva spedizione e l'avvenuta ricezione del- la comunicazione (ad. esempio producendo l'avviso di ricevimento della raccomandata, o la ricevu- ta di avvenuta consegna della pec), essendo invece rimasta del tutto silente al riguardo.
5.2.2. La conoscenza o, quanto meno, la conoscibilità del rapporto di fornitura non può neppure desumersi per altra via, ad esempio dal periodico invio delle fatture da parte di o dalla effettiva CP_1
fruizione, nel periodo cui si riferiscono le fatture prodotte, del servizio da parte di Parte_1
Rispetto alle fatture, infatti, l'opponente ha eccepito di non aver mai ricevuto alcunché, ed CP_1
anche in questo caso non si è messa in prova, non avendo dedotto alcuna circostanza, né depositato alcun documento da cui poter desumere, anche in via presuntiva, l'avvenuto recapito.
Relativamente alla seconda circostanza, invece, deve osservarsi quanto segue.
È stato provato che l'opponente occupasse a titolo di comodato gratuito i locali ubicati in via
Madonna della Salette n. 16, mentre emerge documentalmente che le fatture prodotte dall'opposta collocassero il PDR oggetto di causa al civico n. 20 della medesima via. ha giustificato questa CP_1
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indicazione sostenendo che il PDR de quo serviva anche i locali dell'unità immobiliare ubicata al civico n. 16, ma di tale allegazione non ha raggiunto la prova. Dalle testimonianze assunte nel corso del processo, infatti, è emerso che gli immobili situati ai n. 16 e 20, seppur facenti parte di un unico complesso, erano palazzine diverse e, quindi, materialmente separate l'una dall'altra (cfr. testimo- nianza di resa all'udienza del 24.3.2023, della cui attendibilità non si ha ra- Testimone_1
gione di dubitare, che, in risposta al capitolo 4 della opponente di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. – “Vero che la predetta società “IL FARO snc di ER AN & C.” conduceva in locazione i predetti locali di Via Madonna de la Salette 16 di proprietà della “Pro- vincia Italiana dei Missionari di Nostra Signora de la Salette”, avente sede in Via Madonna de la
Salette 20” – ha affermato: “Si è vero , preciso che era un unico complesso di cui vi era la palazzi- na al numero 20, l'agenzia formativa ed il Faro al numero 16 e al numero 14 vi era una palazzina adibita a pensione per i ragazzi tipo ostello”). Orbene, ciò non è sufficiente a persuadere circa la fondatezza dell'allegazione dell'opposta, ben potendo la materiale separazione delle palazzine an- che assumersi come argomento a sostegno dell'esistenza di PDR differenti per ciascun immobile.
La circostanza, comunque, è stata specificamente oggetto del capitolo di prova n. 2 dedotto dall'opposta (“Vero che il PDR n. 09951202264170 serviva/serve l'unità immobiliare locata ad
”), rispetto al quale, tuttavia, i testi hanno dichiarato di nulla sapere (si v. la citata te- Parte_1 stimonianza di e quella di resa all'udienza del 19.12.2023). Testimone_1 Testimone_2
La teste , peraltro, interrogata sul capitolo 3 di parte opposta (“Vero che in Testimone_1
pendenza del contratto di locazione con il PDR n. 09951202264170 e quindi la relativa Parte_1 fornitura di gas erano intestati direttamente ad essa ) ha risposto di non aver mai rice- Parte_1
vuto bollette, mettendo in dubbio la stessa intestazione della fornitura di gas in capo all'opponente, anche rispetto al periodo antecedente all'ottobre 2018. Al riguardo, deve notarsi come il contratto di locazione tra la proprietà e la società il Faro s.n.c., comodante della opponente, alla clausola n. 6 ponesse il costo delle spese relative alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica e del riscalda- mento in capo alla conduttrice Faro s.n.c.
Ad ogni buon conto, comunque, emerge dalla visura prodotta sub doc. 1 dalla opponente che quest'ultima aveva trasferito la sua sede da via Madonna della Salette n. 16 a via Cirenaica n. 38/B in data 28.9.2018, dunque prima della instaurazione e della erogazione del servizio di Ultima Istan- za. La circostanza ha trovato conferma anche dall'esito della prova orale, dalla quale è emerso che le chiavi dei locali erano state riconsegnate nel mese di ottobre 2018.
5.2.3. Tanto considerato, ai fini della prova circa la regolare instaurazione del rapporto contrat- tuale, resta da valutare la rilevanza che, nell'accertato contesto, assume l'intestazione del contatore in capo alla opponente.
6
Al riguardo, si condivide l'orientamento già espresso da questa Sezione secondo cui “essendo
l'insorgenza del contratto ex lege del tutto indipendente e scollegata da ogni pregresso rapporto contrattuale, non può considerarsi prova sufficiente l'intestazione formale dei POD;
è vero che
l'intestazione formale del POD è rimasta in capo all'opponente, tuttavia l'intestazione non può es- sere sufficiente proprio perché si tratta di provare un nuovo rapporto”; in genere, l'assenza di pro- va in ordine al fatto che il cliente fosse a conoscenza dell'instaurazione ex lege del rapporto contrat- tuale è superata “dal fatto che il debitore somministrato ha usufruito in concreto della fornitura, re- siduando così eventualmente solo la questione circa la legittimità della tariffa maggiorata […] op- pure la questione dell'effettività dei consumi allegati” (Trib. Bologna, sez. II, sent. n. 1322 del
2021).
Nel caso di specie, è emerso che l'opponente, oltre a non essere stata resa edotta del rapporto, non ha neppure mai usufruito della fornitura, non occupando più i locali nel periodo a cui le fatture si riferiscono.
5.3. Da tali motivazioni discende, logicamente, anche il rigetto della domanda di indebito arric- chimento ex art. 2041 c.c. formulata dall'opposta.
5.4. Per tali ragioni, quindi, il decreto ingiuntivo n. 4274/2021 deve essere revocato.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel
D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe previste per lo scaglione da € 5.200,00 a € 26.000,00 nel valore medio per tutte le fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e do- manda disattesa:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 4274/2021, emesso dal Tribunale di Bologna il 18.10.2021, nell'ambito del proc. R.G. n. 11677/2021;
- condanna la società a pagare, in favore di Controparte_1 Controparte_3 le spese processuali che liquida in € 5.077,00 per compenso ed € 145,50
[...]
per spese, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A..
Bologna, 8 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Pierangela Congiu
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 15199/2021 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Simone Usseglio Polatera Parte_1 P.IVA_1
(C.F. – pec: e Federi- C.F._1 Email_1 Email_2 co Usseglio Polatera (C.F. – pec: C.F._2 [...]
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Torino, Email_3
Via Montano 26, come da procura alle liti allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore del 31 dicembre 2024
- ATTORE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA DEGLI ORTI 1 BOLOGNA CP_1 P.IVA_2 presso lo studio dell'Avv. SILVAGNI ANNA LISA (c.f.: pec: CodiceFiscale_3 [...]
dalla quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura allegata alla Email_4
comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA
CONCLUSIONI:
L'opponente così conclude:
“Voglia il Trib.le Ill.mo; contrariis reiectis;
Nel merito: revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo del Tribunale di Bologna n. 4274/201 del 18/10/21, notificato in data 12/11/2021, per le ragioni esposte in atti e per l'effetto accertare e dichiarare che l'associazione opponente nulla deve alla CP_1
in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, per le causali oggetto del giudizio;
In via subordinata: accertare le somme eventualmente e correttamente dovute dall'opponente in re- lazione alle risultanze probatorie di causa.
1
Con il favore delle spese ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario, CPA e successive occor- rende”.
L'opposta così conclude:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis rejectis, Parte Accertare l'avvenuta erogazione di Gas nel PDR 09951202264170 attribuito all'opponente
e, conseguentemente, dichiarare l'indebito arricchimento di quest''ultima ex art 2041 cc con
[...]
conseguente condanna della stessa al pagamento a tale titolo. in favore di CP_1 dell'importo di € 6.331,29 o della diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. opponeva il decreto ingiuntivo n. Controparte_2
4274/2021 emesso dal Tribunale di Bologna il 18.10.2021, nell'ambito del proc. R.G. n.
11677/2021 promosso dalla società con il quale le era stato ingiunto il pagamen- Controparte_1 to, in favore dell'opposta, della somma di € 15.753,21 (oltre interessi e spese della procedura di in- giunzione) quale importo dovuto per il mancato pagamento di alcune fatture emesse a fronte della fornitura di gas in regime di Ultima Istanza (FUI) negli anni 2018-2021.
1.1. In via preliminare, l'opponente eccepiva l'improponibilità dell'azione monitoria per non es- sere stato preventivamente esperito il tentativo di conciliazione, previsto quale condizione di proce- dibilità dal Testo Integrato di Conciliazione (TICO), per la risoluzione stragiudiziale delle vertenze in materia di energia elettrica e gas.
1.2. Nel merito, invece, eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria, in quanto:
- alcun contratto di somministrazione di gas era mai stato sottoscritto con controparte, la quale, in ogni caso, neppure ne aveva fornito la prova;
- le fatture prodotte, comunque mai ricevute, indicavano come luogo di fornitura Torino, Via
Madonna de la Salette n. 20 nonostante l'opponente, a sua detta, non avesse mai avuto né il posses- so né la detenzione dei locali di Via de la Salette n. 20, utilizzando in via esclusiva quelli ubicati al n. 16;
- nel mese di settembre 2018 aveva rilasciato i locali di Via de la Salette n. 16 (TO), trasferendo- si in Via Cirenaica 38/B (TO), motivo per cui, in ogni caso, non aveva usufruito di alcuna fornitura, riferendosi, le fatture azionate, al periodo compreso tra l'ottobre 2018 e il maggio 2021.
Eccepiva poi la genericità e l'incomprensibilità del quantum, rispetto al quale evidenziava la di- screpanza tra il totale portato dalle fatture prodotte, ammontante ad € 14.060,74, e l'importo ingiun-
2
to, ammontante ad € 15.753,21, e denunciava l'anomalia delle oscillazioni, nel corso degli anni, del presunto debito così come indicato da nelle fatture. CP_1
1.3. L'opponente, pertanto, concludeva chiedendo, in via preliminare, che venisse dichiarata l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'azione avversa a causa del mancato esperimento del ten- tativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO e, per l'effetto, che venisse dichiarato nullo e privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto;
sempre in via preliminare, chiedeva che venisse rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo oppo- sto, del quale, nel merito, chiedeva la revoca.
2. Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società Controparte_1 la quale si opponeva alle avverse deduzioni eccependone l'infondatezza.
2.1. In particolare, in via preliminare, contestava l'eccezione di improcedibilità della domanda, deducendo che, ai sensi del TICO, sono i clienti di energia elettrica e gas a dover esperire il tentati- vo di conciliazione dopo aver presentato reclamo ad ed aver ricevuto riscontro negativo, ciò CP_1
che, tuttavia, nel caso di specie l'opponente non aveva effettuato.
2.2. Nel merito, eccepiva anzitutto la genericità delle avverse deduzioni essendosi limitata,
l'opponente, a produrre unicamente una visura camerale a sostegno delle stesse. Rappresentava, in ogni caso, di aver regolarmente inviato a controparte la c.d. welcome letter, con cui la informava dell'attivazione, ex lege e a far data dall'1.10.2018, del servizio di Ultima Istanza rispetto al punto di prelievo n. 09951202264170, la cui titolarità in capo alla opponente era confermata dalla videata del Sistema Informativo Integrato (SII). Esponeva, inoltre, che nell'ambito della somministrazione dell'energia elettrica e del gas esiste una separazione funzionale tra il soggetto che si occupa della vendita e del reperimento del gas, il fornitore, e il soggetto che si occupa delle attività di trasporto della materia prima e della raccolta dei dati di consumo, il distributore locale, sulla cui base il forni- tore esegue la fatturazione.
2.2. L'opposta, pertanto, concludeva chiedendo in via preliminare, la concessione della provviso- ria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, invece, chiedeva il rigetto delle avverse domande con conseguente conferma del decreto ingiuntivo o la condanna della controparte al pa- gamento della diversa somma risultante ad esito dell'istruttoria. In via subordinata, chiedeva che venisse dichiarato l'indebito arricchimento dell'opponente ex art. 2041 c.c. con conseguente con- danna della stessa al pagamento di € 15.753,21 o della diversa somma ritenuta di giustizia.
3. Con ordinanza dell'8.6.2022, emessa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e ve- nivano assegnati i termini ex art. 186, comma 3, c.p.c. Istruita la causa documentalmente e mediante l'assunzione di prova orale, veniva fissata per precisazione delle conclusioni l'udienza del
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14.3.2024 ad esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termi- ni ex art. 190 c.p.c. Con decreto 17.10.2024, stante l'assegnazione del precedente Giudice ad altro ufficio, la causa veniva rimessa sul ruolo e, ad esito della udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies del 1° aprile 2025, veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
***
4. Tanto premesso in fatto, deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal Te- sto Integrato Conciliazione (TICO).
4.1. Al riguardo, il Tribunale osserva che non grava sul fornitore del servizio l'onere di attivare tale procedura, quanto, invece, sul cliente finale. L'art. 6 del TICO, infatti, è chiaro nel prevedere che deve essere “il Cliente o Utente finale che intende attivare la procedura” a “presentare la do- manda di conciliazione”. La medesima disposizione, peraltro, stabilisce che la domanda di concilia- zione deve essere presentata “solo dopo aver inviato il reclamo all'Operatore o Gestore e questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 giorni dall'invio del predetto reclamo”.
4.2. Orbene, in assenza di prova in questo senso da parte dell'opponente l'eccezione non può che ritenersi infondata.
5. Nel merito, l'esame della opposizione deve essere circoscritto alla residua somma di €
6.331,29, così come risultante dagli storni effettuati da a seguito della voltura del PDR oggetto CP_1
di causa, medio tempore richiesta da a far data dal 1.11.2020 (si v. alle- Parte_3
gati al foglio di pc depositato dall'opposta in data 14.3.2024).
L'opposizione è fondata.
5.1. Secondo i criteri che governano il riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero (come nel caso di specie) per l'adempimento, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il re- lativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Sez. Un., sent. n. 13533 del 30.10.2001).
5.1.1. Nel caso di specie, l'opposta, attraverso la procedura monitoria, ha allegato il mancato pa- gamento, da parte di di una serie di fatture emesse in esecuzione di un rapporto di for- Parte_1
nitura di gas resa nelle forme del servizio di Ultima Istanza (FUI) nel periodo ottobre 2018 – mag- gio 2021, servizio la cui instaurazione e relative tariffe erano state rese note all'opponente, secondo la tesi di mediante invio della c.d. welcome letter. CP_1
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5.1.2. La convenuta, dal canto suo, ha contestato l'esistenza di tale rapporto, deducendo di non aver mai sottoscritto un contratto con controparte, di non aver mai ricevuto la citata Parte_4
né le fatture prodotte e, comunque, di aver rilasciato i locali presso i quali sarebbe stata erogata la fornitura nel settembre 2018, ovverosia prima della instaurazione rapporto avvenuta nell'ottobre
2018.
5.2. Tanto premesso, occorre osservare che il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG) – che dagli artt. 31 ss. disciplina il servizio di Fornitura di Ultima Istanza – all'art. 31 bis attribuisce al fornitore di ultima istanza il dovere di comunicare al cliente finale l'attivazione del servizio, unitamente ad una serie di ulteriori informazioni ivi indicate, entro quindici giorni dalla data di attivazione del ser- vizio stesso.
Infatti, se, da un lato, è vero che lo scopo della Fornitura di Ultima Istanza, nell'ottica di assicu- rare il godimento di un servizio pubblico essenziale quale è l'erogazione del gas, è quello di garanti- re la continuità della fornitura a tutti i clienti finali che si siano trovati privi di un gestore nel merca- to libero (il che ne giustifica l'attivazione automatica ex lege, senza la sottoscrizione di un contrat- to), è altresì vero che al cliente finale non può essere imposta unilateralmente la sopportazione di una prestazione patrimoniale, motivo per cui egli deve necessariamente essere posto nelle condizio- ni di conoscere le tariffe economiche applicate, sì da poter valutare liberamente se e quando passare a un differente fornitore.
5.2.1. A ben vedere, nel caso di specie non risulta che abbia comunicato ad CP_1 Parte_1
l'attivazione del Servizio: a fronte della contestazione sollevata dall'opponente, l'opposta non si è in alcun modo messa in prova al fine di dimostrare l'effettiva spedizione e l'avvenuta ricezione del- la comunicazione (ad. esempio producendo l'avviso di ricevimento della raccomandata, o la ricevu- ta di avvenuta consegna della pec), essendo invece rimasta del tutto silente al riguardo.
5.2.2. La conoscenza o, quanto meno, la conoscibilità del rapporto di fornitura non può neppure desumersi per altra via, ad esempio dal periodico invio delle fatture da parte di o dalla effettiva CP_1
fruizione, nel periodo cui si riferiscono le fatture prodotte, del servizio da parte di Parte_1
Rispetto alle fatture, infatti, l'opponente ha eccepito di non aver mai ricevuto alcunché, ed CP_1
anche in questo caso non si è messa in prova, non avendo dedotto alcuna circostanza, né depositato alcun documento da cui poter desumere, anche in via presuntiva, l'avvenuto recapito.
Relativamente alla seconda circostanza, invece, deve osservarsi quanto segue.
È stato provato che l'opponente occupasse a titolo di comodato gratuito i locali ubicati in via
Madonna della Salette n. 16, mentre emerge documentalmente che le fatture prodotte dall'opposta collocassero il PDR oggetto di causa al civico n. 20 della medesima via. ha giustificato questa CP_1
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indicazione sostenendo che il PDR de quo serviva anche i locali dell'unità immobiliare ubicata al civico n. 16, ma di tale allegazione non ha raggiunto la prova. Dalle testimonianze assunte nel corso del processo, infatti, è emerso che gli immobili situati ai n. 16 e 20, seppur facenti parte di un unico complesso, erano palazzine diverse e, quindi, materialmente separate l'una dall'altra (cfr. testimo- nianza di resa all'udienza del 24.3.2023, della cui attendibilità non si ha ra- Testimone_1
gione di dubitare, che, in risposta al capitolo 4 della opponente di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. – “Vero che la predetta società “IL FARO snc di ER AN & C.” conduceva in locazione i predetti locali di Via Madonna de la Salette 16 di proprietà della “Pro- vincia Italiana dei Missionari di Nostra Signora de la Salette”, avente sede in Via Madonna de la
Salette 20” – ha affermato: “Si è vero , preciso che era un unico complesso di cui vi era la palazzi- na al numero 20, l'agenzia formativa ed il Faro al numero 16 e al numero 14 vi era una palazzina adibita a pensione per i ragazzi tipo ostello”). Orbene, ciò non è sufficiente a persuadere circa la fondatezza dell'allegazione dell'opposta, ben potendo la materiale separazione delle palazzine an- che assumersi come argomento a sostegno dell'esistenza di PDR differenti per ciascun immobile.
La circostanza, comunque, è stata specificamente oggetto del capitolo di prova n. 2 dedotto dall'opposta (“Vero che il PDR n. 09951202264170 serviva/serve l'unità immobiliare locata ad
”), rispetto al quale, tuttavia, i testi hanno dichiarato di nulla sapere (si v. la citata te- Parte_1 stimonianza di e quella di resa all'udienza del 19.12.2023). Testimone_1 Testimone_2
La teste , peraltro, interrogata sul capitolo 3 di parte opposta (“Vero che in Testimone_1
pendenza del contratto di locazione con il PDR n. 09951202264170 e quindi la relativa Parte_1 fornitura di gas erano intestati direttamente ad essa ) ha risposto di non aver mai rice- Parte_1
vuto bollette, mettendo in dubbio la stessa intestazione della fornitura di gas in capo all'opponente, anche rispetto al periodo antecedente all'ottobre 2018. Al riguardo, deve notarsi come il contratto di locazione tra la proprietà e la società il Faro s.n.c., comodante della opponente, alla clausola n. 6 ponesse il costo delle spese relative alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica e del riscalda- mento in capo alla conduttrice Faro s.n.c.
Ad ogni buon conto, comunque, emerge dalla visura prodotta sub doc. 1 dalla opponente che quest'ultima aveva trasferito la sua sede da via Madonna della Salette n. 16 a via Cirenaica n. 38/B in data 28.9.2018, dunque prima della instaurazione e della erogazione del servizio di Ultima Istan- za. La circostanza ha trovato conferma anche dall'esito della prova orale, dalla quale è emerso che le chiavi dei locali erano state riconsegnate nel mese di ottobre 2018.
5.2.3. Tanto considerato, ai fini della prova circa la regolare instaurazione del rapporto contrat- tuale, resta da valutare la rilevanza che, nell'accertato contesto, assume l'intestazione del contatore in capo alla opponente.
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Al riguardo, si condivide l'orientamento già espresso da questa Sezione secondo cui “essendo
l'insorgenza del contratto ex lege del tutto indipendente e scollegata da ogni pregresso rapporto contrattuale, non può considerarsi prova sufficiente l'intestazione formale dei POD;
è vero che
l'intestazione formale del POD è rimasta in capo all'opponente, tuttavia l'intestazione non può es- sere sufficiente proprio perché si tratta di provare un nuovo rapporto”; in genere, l'assenza di pro- va in ordine al fatto che il cliente fosse a conoscenza dell'instaurazione ex lege del rapporto contrat- tuale è superata “dal fatto che il debitore somministrato ha usufruito in concreto della fornitura, re- siduando così eventualmente solo la questione circa la legittimità della tariffa maggiorata […] op- pure la questione dell'effettività dei consumi allegati” (Trib. Bologna, sez. II, sent. n. 1322 del
2021).
Nel caso di specie, è emerso che l'opponente, oltre a non essere stata resa edotta del rapporto, non ha neppure mai usufruito della fornitura, non occupando più i locali nel periodo a cui le fatture si riferiscono.
5.3. Da tali motivazioni discende, logicamente, anche il rigetto della domanda di indebito arric- chimento ex art. 2041 c.c. formulata dall'opposta.
5.4. Per tali ragioni, quindi, il decreto ingiuntivo n. 4274/2021 deve essere revocato.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel
D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe previste per lo scaglione da € 5.200,00 a € 26.000,00 nel valore medio per tutte le fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e do- manda disattesa:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 4274/2021, emesso dal Tribunale di Bologna il 18.10.2021, nell'ambito del proc. R.G. n. 11677/2021;
- condanna la società a pagare, in favore di Controparte_1 Controparte_3 le spese processuali che liquida in € 5.077,00 per compenso ed € 145,50
[...]
per spese, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A..
Bologna, 8 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Pierangela Congiu
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