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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 06/02/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
R.G. N. 944/2024
Tribunale Ordinario di Bergamo
Sezione Lavoro
Il Giudice di Bergamo
Dott.ssa Giulia Bertolino quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
Parte_1 con l'avv. Paolo Grisa
RICORRENTE contro
CP_1 con l'Avv.to Elena Sica;
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento percentuale malattia professionale CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.4.2024, il ricorrente ha convenuto in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro – l'
[...]
, chiedendo di Controparte_2 accertare un grado di menomazione superiore a quello riconosciuto e pertanto pari al
21/22% e conseguente condanna dell' a corrispondere il beneficio nel relativo CP_2 ammontare e le differenze sugli arretrati, oltre interessi legali e condanna alle spese.
Il ricorrente esponeva:
- di essere dipendente della Brembo s.p.a., con sede in Curno, via Brembo n.5, con qualifica di operaio e mansioni di addetto ai trasporti interni nel reparto fonderia dell'azienda, avente sede in Mapello, via Gian Maria Scotti n.60 aver lavorato fin dal
1 1982 presso varie aziende, in qualità di meccanico e carpentiere in ferro da circa 32 anni,
- che a causa delle mansioni svolte ha subito una ipoacusia percettiva bilaterale,
- che gli è stato riconosciuto un danno biologico pari al 9%,
- di aver proposto opposizione dalla quale è risultato un danno pari a 10%,
- che la menomazione subita è molto più grave.
***
Si è costituito ritualmente in giudizio l' , senza contestare l'origine CP_1 professionale, ma insistendo per il rigetto del ricorso, in particolare evidenziando la concorrente presbiacusia.
Il Giudice – espletata la necessaria CTU e ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note e repliche depositate – ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art. 127 ter c.p.c..
***
La domanda oggetto di ricorso è limitata all'accertamento del grado di inabilità permanente da ipoacusia.
Il ricorso deve essere parzialmente accolto per le ragioni di seguito illustrate.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della percentuale di inabilità permanente derivante dalla ipoacusia di origine professionale e, conseguentemente,
l'accertamento del diritto del ricorrente di vedersi riconosciute le prestazioni CP_1 eventualmente dovute in conseguenza dello stesso.
Ai fini del giudizio è stato unicamente necessario disporre CTU medico-legale per verificare l'entità della malattia professionale del ricorrente e la percentuale di essa di origine professionale.
Alla consulenza questo Giudice ritiene di poter senz'altro far riferimento della stessa infatti si condividono, tanto le argomentazioni, quanto le conclusioni cui l'Esperto è pervenuto con metodo corretto, immune da vizi logici o di qualsivoglia altra natura.
Si ritiene, in particolare, che le conclusioni motivate cui è pervenuto il CTU nominato siano pienamente esaustive, in quanto basate su elementi obiettivi di giudizio e cognizioni di tipo specialistico proprie dello stesso Perito.
Tali risultanze assumono carattere assorbente rispetto ad ogni ulteriore e diversa argomentazione prospettata dalle parti, e delle stesse si ritiene sufficiente richiamare i 2 soli passaggi essenziali del contributo scritto (che deve, comunque, intendersi quivi interamente richiamato).
Il Consulente dell'Ufficio ha osservato:
“Discussione
Sulla base degli elementi emersi dalla lettura della documentazione agli atti e acquisita nel corso delle operazioni peritali e dal risultato dell'esame clinico, il ricorrente è affetto da ipoacusia neurosensoriale bilaterale medio grave in discesa sugli acuti.
Gli elementi che normalmente depongono per l'ipoacusia professionale da rumore sono essenzialmente:
1. lavorare in un ambiente lavorativo con un'esposizione al rumore superiore agli 85 Leq db (D.lvo
277/91) per otto ore lavorative giornaliere e per diversi anni;
2. la tipicità del tracciato audiometrico;
3. in anamnesi non aver riportato traumi cranici, esercitato attività venatoria, non frequentare discoteche, non assumere farmaci otolesivi, non essere affetti da grave ipertensione arteriosa o da gravi patologie a carico dell'orecchio.
Nel caso in esame i tracciato audiometrico esaminati, evidenziano, tutti, una ipoacusia bilaterale con un andamento della curva tipica della patologia da rumore.
E' noto in letteratura che il rumore presente all'interno di una fonderia, in cui il ricorrente vi lavora dal 1991 (esposto al rumore di 87dB come da DVR aziendale), è in grado di determinare un danno a carico dell'organo uditivo, come confermato anche dagli esami audiometrici.
Applicando all'esame audiometrico del 31.05.2022 il si ottiene: […] Parte_2
[(16,85 x 4) + 23,35 ) x 0,5] : 5 = 9%
L'analisi del tracciato audiometrico effettuato in data 30.01.2023 evidenzia un ulteriore calo dell'udito. […] [(35,7 x 4) + 35,7 ) x 0,5] : 5 = 18%”.
Il CTU ha, quindi, concluso:
“1. il sig. è affetto da ipoacusia percettiva bilaterale di tipo Parte_1 neurosensoriale compatibile con la pregressa esposizione professionale a rumore;
2. applicando il metodo al tracciato del 30.01.2023 l'ipoacusia viene valutata nella Pt_2
misura del 18%, conglobato nel 19%.”
I CTP hanno concordato sulle conclusioni del CTU.
Per tutti questi motivi, il ricorso deve essere parzialmente accolto.
*** 3 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
A carico della parte convenuta sono poste anche le spese di CTU, che si liquidano in
€ 400,00 oltre accessori.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando
- accerta e dichiara la natura professionale della ipoacusia denunciata dal ricorrente ed i postumi conseguenti conglobati pari al 19% di danno biologico permanente;
- ordina a la corresponsione in favore del ricorrente del beneficio a titolo di CP_1 danno biologico ai sensi del d.lgs. 38/2000, nella corrispondente misura accertata;
- condanna parte convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.000,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge,
- pone definitivamente a carico della convenuta il compenso del CTU che liquida in complessivi € 400,00 oltre accessori.
Bergamo, 6 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Giulia Bertolino
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