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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIX, sentenza 26/02/2026, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 437/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BORGONOVO DA, Presidente DI MARIANTONIETTA, Relatore BORSANI LUISA CARLA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1174/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza - Via Passerini, 5 20900 Monza MB
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_2 P.IVA_1 Srl In Liquidazione -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4040/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 17 e pubblicata il 15/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9503CH00090/2024 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9503CH00090/2024 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9503CH00090/2024 IRAP 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 291/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dei motivi di appello e riforma della sentenza di primo grado.
Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
Resistente/Appellato: rigetto dei motivi di appello e conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso ha ad oggetto un avviso di accertamento con riprese IVA, IRES e IRAP per il 2017 per il contestato utilizzo di fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti asseritamente emesse da Società_1 SR (attività di ferramenta) e IE SR (altri servizi a sostegno dell'impresa).
La parte impugnava l'avviso contestando l'intervenuta decadenza per non essere stato notificato entro il 31.12.2023 (solo in data 15.02.2024) e comunque l'infondatezza nel merito della pretesa.
L'ufficio insisteva per la legittimità della pretesa e la tempestività della notifica dell'avviso alla luce della sospensione dei termini disposta normativamente durante l'emergenza Covid.
La Corte in primo grado ha accolto l'eccezione preliminare di decadenza per non essere stato notificato l'avviso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
e ciò ritenendo che la sospensione dei termini per 85 giorni di cui all'art. 68 DL
18/2020 non fosse applicabile così come non lo fosse quella di cui all'art. 12 D. Lgs. 159/2015. Ciò perché non erano annualità i cui termini di controllo scadevano nel 2020, bensì nel 2021 e dunque ancora in corso. Spese compensate.
Propone appello l'ufficio e chiede la riforma della sentenza di primo grado. 2 Si sono costituti i contribuenti per replicare ai motivi di appello e chiedere la conferma della decisione di primo grado. Anzitutto si lamenta il fatto che l'ufficio commenti la documentazione prodotta per provare l'esistenza delle operazioni nella fase endoprocedimentale, senza tuttavia produrla in giudizio (né lo ha fatto in primo grado). Siccome è pacifica l'esistenza di questa documentazione si formalizza istanza di integrazione documentale ex art. 58 D. Lgs. 546/1992 trattandosi di documenti indispensabili ai fini del decidere. Si insiste sulla fondatezza della eccezione di decadenza contestando l'interpretazione della normativa offerta dalla Suprema Corte. Nel merito si ribadisce l'esistenza oggettiva delle operazioni sottostanti le fatture e la idoneità dei documenti prodotti a seguito di inoltro del questionario a provarla. Infatti le censure mosse dall'ufficio non ne inficiano la attendibilità ma sono solo irregolarità formali. Ovviamente le inadempienze fiscali e le violazioni dei fornitori non sono addebitabili alla contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'ufficio è fondato e, pertanto, merita accoglimento, con conseguente doverosa riforma della sentenza di primo grado.
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., ord. n.
26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n. 11458/2018;
Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
3 Quanto alla eccezione di decadenza, l'interpretazione della normativa emergenziale nel suo complesso conferma la vigenza della sospensione dei termini per come applicata dall'ufficio e la tempestività della notifica dell'atto impositivo. Infatti;
il decreto Cura Italia (L. 18/2020) è rimasto in vigore nella sua previsione generale, e ad esso si aggiunge il successivo D.L. 34/2020 che aveva una portata più circoscritta e non sostitutiva il primo, riferendosi piuttosto solo agli avvisi in scadenza nel
2020; il DL 18/2020 ha sospeso, in ragione della emergenza Covid-19, i termini delle attività degli uffici degli enti impositori fra l'08.03.2020 e il 31.05.2020. Dunque la notifica del 24.02.2024 è tempestiva dovendosi considerare quantomeno la sospensione dei termini per 85 giorni. In questo senso vedi Cass. ordinanza n. 960 del 15.01.2025 che ha stabilito: “Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1,
D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212.”
Quanto al merito, considerata la tipologia di contestazione, si rendono necessarie alcune considerazioni preliminari.
L'oggetto della contestazione attiene infatti alla contabilizzazione e utilizzo, da parte della società contribuente, di fatture passive relative ad Operazioni Oggettivamente Inesistenti;
ciò sulla base della assunzione che il soggetto formalmente figurante come 'fornitore' non fosse un effettivo per non essere oggettivamente in grado di eseguire le prestazioni fatturate. In tal senso rileverebbero i plurimi e univoci elementi concreti e le circostanze in fatto, indicati dall'Ufficio, che certamente
4 integrano presunzioni semplici, ma comunque connotate dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, sufficienti a ritenere assolto l'onere probatorio che, in questi casi, grava sull'ufficio.
La Suprema Corte (per tutte Cass. Civ. ord. n. 28572 del 29.11.2017) infatti ha già più volte chiarito il regime di ripartizione dell'onere della prova in tema di operazioni inesistenti, precisando che esso è diverso a seconda che si tratti di fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti o ad operazioni soggettivamente inesistenti.
Nel primo caso, ove la fattura costituisce in tutto o in parte mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno, l'amministrazione ha l'onere di fornire elementi probatori, anche in forma indiziaria e presuntiva (Cass. Civ. n. 21953/2007, Cass. Civ. n.
9784/2010; Cass. Civ. n. 9108/2012; Cass. Civ. n. 23560/2012; Cass. Civ. n. 27718/2013; Cass. Civ. n.
20059/2014; Cass. Civ. n. 26486/2014; Cass. Civ. n. 9363/2015; ma anche Corte Giust. 6 luglio 2006,
C439/04; 21 febbraio 2006, C255/02; 21 giugno 2012, C80/11; 6 dicembre 2012, C285/11, 31 novembre 2013, C642/11) del fatto che l'operazione fatturata non è stata effettuata, dopo di che spetta al contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate;
tale prova, tuttavia, non può consistere nella sola esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché questi sono facilmente falsificabili e vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di fare apparire reale un'operazione fittizia (Cass. Civ. n. 5406/2016; Cass. Civ. n. 28683/2015; Cass. Civ. n. 428/2015; Cass. Civ. n.
12802/2011; Cass. Civ. n. 15228/2001). Comunque, una volta accertata l'assenza dell'operazione, è escluso che possa configurarsi la buona fede del cessionario o del committente, il quale ovviamente sa bene se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale avrebbe versato il prezzo o corrispettivo.
Nel secondo caso (operazioni soggettivamente inesistenti) sorge invece l'esigenza della tutela della eventuale buona fede del contribuente, in quanto, conformemente alla giurisprudenza della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, il diritto alla detrazione (a livello sovranazionale il tema è affrontato in ambito IVA) può essere negato solo quando il contribuente sapeva, o avrebbe dovuto sapere con l'uso della ordinaria diligenza (disponendo cioè di indizi idonei ad avvalorare un tale sospetto ed a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto) che con l'emissione della relativa fattura il soggetto formalmente cedente aveva evaso l'imposta o
5 partecipato ad una frode;
una volta che l'Amministrazione abbia assolto a tale onere probatorio, spetta al contribuente l'onere di fornire la prova contraria (Cass. Civ. n. 24426/2013; Cass. Civ. n.
23560/2012).
Nei medesimi termini anche, quanto alle fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti anche Cass. Civ. ord. n. 21733 del 29.07.2021; quanto alle fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti anche Cass. Civ. ord. n. 19169 del 06.07.2021.
Con riguardo al caso di specie, il controllo originava da una segnalazione dell'ufficio di Napoli che aveva a sua volta controllato le società fornitrici della contribuente e rilevato che la contribuente aveva effettuato acquisti da Società_1 per € 150.000 di imponibile e da IE per € 237.000 di imponibile.
A carico dei fornitori erano emersi una serie di elementi in fatto che, in via presuntiva, integrano la prova della inesistenza oggettiva delle operazioni perché non erano strutturalmente in grado di eseguire le prestazioni.
Società_1 risulta inesistente nel luogo della sede legale e non operativa;
non ha prodotto i documenti contabili e fiscali, tanto che l'ufficio si è attivato per dichiarare cessata la PI dal
12.03.2018; non ha mai presentato dichiarazioni fiscali nel 2017 nonostante operazioni attive per €
1.005.106,72; non ha personale dipendente;
non ha intestazioni di utenze;
non ha beni e mezzi;
non ha mai versato imposte.
IE SR risulta sconosciuta all'indirizzo sede legale;
nessuna documentazione è stata esibita nonostante le richieste;
non ha mai presentato dichiarazioni fiscali per il 2017; nessuna intestazione di beni immobili;
nessuna disponibilità di locali anche in locazione;
nessuna utenza intestata neanche telefonica;
nessun dipendente infatti nessuna dichiarazione INPS;
debiti iscritti a ruolo con il fisco per altre annualità per importi elevati;
operazioni attive per €1.541.381,70 e passive per - € 184.372,22.
In sintesi si tratta di cartiere e la contribuente, in risposta alla richiesta di documenti per provare l'effettività delle operazioni, non ha prodotto documenti sufficienti e adeguati per assolvere l'onere di prova contraria, posto a suo carico. La documentazione è infatti frammentaria e generica.
Più precisamente.
Quanto alle fatture rilevano le incongruenze seguenti.
6 Per IE: le fatture hanno causale molto generica e variegata (si va da ricerche di mercato in ambito sanitario e attività di marketing a incremento quadro controllo gasolio collegato ad apparecchiature sanitarie) ed è impossibile che una società sia in grado di svolgere prestazioni così variegate, oltre che tecnicamente e professionalmente qualificate senza dipendenti;
nessuna fattura individua i clienti destinatari finali delle prestazioni.
Per Società_1: le fatture sono generiche e indicano solo supporto lavori e progettazione edile primo semestre 2017; non c'è indicazione della ubicazione dei cantieri o di chi siano i clienti finali;
c'è anche discrasia fra la dicitura riportata sulle fatture e il codice ATECO 46.74.10 che riguarda il commercio all'ingrosso di articoli in ferro e altri metalli (ferramenta).
La contribuente aveva peraltro risposto (con mail del 09.01.202 di Resistente_1) che i rapporti con
Società_1 non erano proseguiti oltre il primo quadrimestre 2017 perché non erano in grado di fornire servizi e, invece, ci sono lettere di incarico anche del giugno, settembre e ottobre 2017 (così come ci sono alcuni verbali di fine attività successivi al primo quadrimestre 2017).
Quanto alle proposte prodotte, esse presentano evidenti anomalie e criticità: si indicano rapporti con parti terze (come Società_3) senza indicare il codice fiscale e senza indicare il titolo del rapporto in essere con la contribuente;
i servizi sono indicati in modo generico e indifferenziato;
non sono specificati i destinatari finali dei servizi.
Quanto alle lettere di incarico, esse sono sostanzialmente sovrapponibili (salva la indicazione della tipologia di servizi da svolgere); non è indicato un corrispettivo, si rimanda a ciò che è dovuto in base alla attività svolta ma non ci sono documenti per verificare cosa sia stato svolto;
l'attività indicata è descritta in modo vago.
Quanto ai verbali di fine attività, essi presentano stessa impaginazione e contenuto e risultano di fatto stereotipati;
riportano descrizioni di interventi in termini molto sintetici prive di riferimenti specifici e di indicazione dei clienti presso cui si è svola l'attività, manca la durata degli interventi.
Addirittura in uno Società_1 del 10.05.2017 si parla di 50 sopralluoghi presso clienti ma non si indicano i clienti né i luoghi.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e le stesse si liquidano, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dei parametri tabellari di riferimento in
7 complessivi in € 3.800 per il primo grado di giudizio e in complessivi € 5.400 per il secondo grado di giudizio;
oltre che, in entrambi i casi, al 15% di rimborso forfettario spese generali.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'ufficio e, in riforma integrale della sentenza di primo grado, conferma la legittimità dell'avviso impugnato. Spese del doppio grado a carico della parte privata soccombente liquidate in € 3.800 per il primo grado e € 5.400 per il secondo grado;
oltre, in entrambi i casi, al 15%
a titolo di rimborso forfettario spese generali.
Milano, 4 febbraio 2026
Il giudice estensore Il Presidente
MA RE EL GO
8
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BORGONOVO DA, Presidente DI MARIANTONIETTA, Relatore BORSANI LUISA CARLA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1174/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza - Via Passerini, 5 20900 Monza MB
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_2 P.IVA_1 Srl In Liquidazione -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4040/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 17 e pubblicata il 15/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9503CH00090/2024 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9503CH00090/2024 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9503CH00090/2024 IRAP 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 291/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dei motivi di appello e riforma della sentenza di primo grado.
Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
Resistente/Appellato: rigetto dei motivi di appello e conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso ha ad oggetto un avviso di accertamento con riprese IVA, IRES e IRAP per il 2017 per il contestato utilizzo di fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti asseritamente emesse da Società_1 SR (attività di ferramenta) e IE SR (altri servizi a sostegno dell'impresa).
La parte impugnava l'avviso contestando l'intervenuta decadenza per non essere stato notificato entro il 31.12.2023 (solo in data 15.02.2024) e comunque l'infondatezza nel merito della pretesa.
L'ufficio insisteva per la legittimità della pretesa e la tempestività della notifica dell'avviso alla luce della sospensione dei termini disposta normativamente durante l'emergenza Covid.
La Corte in primo grado ha accolto l'eccezione preliminare di decadenza per non essere stato notificato l'avviso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
e ciò ritenendo che la sospensione dei termini per 85 giorni di cui all'art. 68 DL
18/2020 non fosse applicabile così come non lo fosse quella di cui all'art. 12 D. Lgs. 159/2015. Ciò perché non erano annualità i cui termini di controllo scadevano nel 2020, bensì nel 2021 e dunque ancora in corso. Spese compensate.
Propone appello l'ufficio e chiede la riforma della sentenza di primo grado. 2 Si sono costituti i contribuenti per replicare ai motivi di appello e chiedere la conferma della decisione di primo grado. Anzitutto si lamenta il fatto che l'ufficio commenti la documentazione prodotta per provare l'esistenza delle operazioni nella fase endoprocedimentale, senza tuttavia produrla in giudizio (né lo ha fatto in primo grado). Siccome è pacifica l'esistenza di questa documentazione si formalizza istanza di integrazione documentale ex art. 58 D. Lgs. 546/1992 trattandosi di documenti indispensabili ai fini del decidere. Si insiste sulla fondatezza della eccezione di decadenza contestando l'interpretazione della normativa offerta dalla Suprema Corte. Nel merito si ribadisce l'esistenza oggettiva delle operazioni sottostanti le fatture e la idoneità dei documenti prodotti a seguito di inoltro del questionario a provarla. Infatti le censure mosse dall'ufficio non ne inficiano la attendibilità ma sono solo irregolarità formali. Ovviamente le inadempienze fiscali e le violazioni dei fornitori non sono addebitabili alla contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'ufficio è fondato e, pertanto, merita accoglimento, con conseguente doverosa riforma della sentenza di primo grado.
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., ord. n.
26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n. 11458/2018;
Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
3 Quanto alla eccezione di decadenza, l'interpretazione della normativa emergenziale nel suo complesso conferma la vigenza della sospensione dei termini per come applicata dall'ufficio e la tempestività della notifica dell'atto impositivo. Infatti;
il decreto Cura Italia (L. 18/2020) è rimasto in vigore nella sua previsione generale, e ad esso si aggiunge il successivo D.L. 34/2020 che aveva una portata più circoscritta e non sostitutiva il primo, riferendosi piuttosto solo agli avvisi in scadenza nel
2020; il DL 18/2020 ha sospeso, in ragione della emergenza Covid-19, i termini delle attività degli uffici degli enti impositori fra l'08.03.2020 e il 31.05.2020. Dunque la notifica del 24.02.2024 è tempestiva dovendosi considerare quantomeno la sospensione dei termini per 85 giorni. In questo senso vedi Cass. ordinanza n. 960 del 15.01.2025 che ha stabilito: “Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1,
D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212.”
Quanto al merito, considerata la tipologia di contestazione, si rendono necessarie alcune considerazioni preliminari.
L'oggetto della contestazione attiene infatti alla contabilizzazione e utilizzo, da parte della società contribuente, di fatture passive relative ad Operazioni Oggettivamente Inesistenti;
ciò sulla base della assunzione che il soggetto formalmente figurante come 'fornitore' non fosse un effettivo per non essere oggettivamente in grado di eseguire le prestazioni fatturate. In tal senso rileverebbero i plurimi e univoci elementi concreti e le circostanze in fatto, indicati dall'Ufficio, che certamente
4 integrano presunzioni semplici, ma comunque connotate dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, sufficienti a ritenere assolto l'onere probatorio che, in questi casi, grava sull'ufficio.
La Suprema Corte (per tutte Cass. Civ. ord. n. 28572 del 29.11.2017) infatti ha già più volte chiarito il regime di ripartizione dell'onere della prova in tema di operazioni inesistenti, precisando che esso è diverso a seconda che si tratti di fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti o ad operazioni soggettivamente inesistenti.
Nel primo caso, ove la fattura costituisce in tutto o in parte mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno, l'amministrazione ha l'onere di fornire elementi probatori, anche in forma indiziaria e presuntiva (Cass. Civ. n. 21953/2007, Cass. Civ. n.
9784/2010; Cass. Civ. n. 9108/2012; Cass. Civ. n. 23560/2012; Cass. Civ. n. 27718/2013; Cass. Civ. n.
20059/2014; Cass. Civ. n. 26486/2014; Cass. Civ. n. 9363/2015; ma anche Corte Giust. 6 luglio 2006,
C439/04; 21 febbraio 2006, C255/02; 21 giugno 2012, C80/11; 6 dicembre 2012, C285/11, 31 novembre 2013, C642/11) del fatto che l'operazione fatturata non è stata effettuata, dopo di che spetta al contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate;
tale prova, tuttavia, non può consistere nella sola esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché questi sono facilmente falsificabili e vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di fare apparire reale un'operazione fittizia (Cass. Civ. n. 5406/2016; Cass. Civ. n. 28683/2015; Cass. Civ. n. 428/2015; Cass. Civ. n.
12802/2011; Cass. Civ. n. 15228/2001). Comunque, una volta accertata l'assenza dell'operazione, è escluso che possa configurarsi la buona fede del cessionario o del committente, il quale ovviamente sa bene se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale avrebbe versato il prezzo o corrispettivo.
Nel secondo caso (operazioni soggettivamente inesistenti) sorge invece l'esigenza della tutela della eventuale buona fede del contribuente, in quanto, conformemente alla giurisprudenza della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, il diritto alla detrazione (a livello sovranazionale il tema è affrontato in ambito IVA) può essere negato solo quando il contribuente sapeva, o avrebbe dovuto sapere con l'uso della ordinaria diligenza (disponendo cioè di indizi idonei ad avvalorare un tale sospetto ed a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto) che con l'emissione della relativa fattura il soggetto formalmente cedente aveva evaso l'imposta o
5 partecipato ad una frode;
una volta che l'Amministrazione abbia assolto a tale onere probatorio, spetta al contribuente l'onere di fornire la prova contraria (Cass. Civ. n. 24426/2013; Cass. Civ. n.
23560/2012).
Nei medesimi termini anche, quanto alle fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti anche Cass. Civ. ord. n. 21733 del 29.07.2021; quanto alle fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti anche Cass. Civ. ord. n. 19169 del 06.07.2021.
Con riguardo al caso di specie, il controllo originava da una segnalazione dell'ufficio di Napoli che aveva a sua volta controllato le società fornitrici della contribuente e rilevato che la contribuente aveva effettuato acquisti da Società_1 per € 150.000 di imponibile e da IE per € 237.000 di imponibile.
A carico dei fornitori erano emersi una serie di elementi in fatto che, in via presuntiva, integrano la prova della inesistenza oggettiva delle operazioni perché non erano strutturalmente in grado di eseguire le prestazioni.
Società_1 risulta inesistente nel luogo della sede legale e non operativa;
non ha prodotto i documenti contabili e fiscali, tanto che l'ufficio si è attivato per dichiarare cessata la PI dal
12.03.2018; non ha mai presentato dichiarazioni fiscali nel 2017 nonostante operazioni attive per €
1.005.106,72; non ha personale dipendente;
non ha intestazioni di utenze;
non ha beni e mezzi;
non ha mai versato imposte.
IE SR risulta sconosciuta all'indirizzo sede legale;
nessuna documentazione è stata esibita nonostante le richieste;
non ha mai presentato dichiarazioni fiscali per il 2017; nessuna intestazione di beni immobili;
nessuna disponibilità di locali anche in locazione;
nessuna utenza intestata neanche telefonica;
nessun dipendente infatti nessuna dichiarazione INPS;
debiti iscritti a ruolo con il fisco per altre annualità per importi elevati;
operazioni attive per €1.541.381,70 e passive per - € 184.372,22.
In sintesi si tratta di cartiere e la contribuente, in risposta alla richiesta di documenti per provare l'effettività delle operazioni, non ha prodotto documenti sufficienti e adeguati per assolvere l'onere di prova contraria, posto a suo carico. La documentazione è infatti frammentaria e generica.
Più precisamente.
Quanto alle fatture rilevano le incongruenze seguenti.
6 Per IE: le fatture hanno causale molto generica e variegata (si va da ricerche di mercato in ambito sanitario e attività di marketing a incremento quadro controllo gasolio collegato ad apparecchiature sanitarie) ed è impossibile che una società sia in grado di svolgere prestazioni così variegate, oltre che tecnicamente e professionalmente qualificate senza dipendenti;
nessuna fattura individua i clienti destinatari finali delle prestazioni.
Per Società_1: le fatture sono generiche e indicano solo supporto lavori e progettazione edile primo semestre 2017; non c'è indicazione della ubicazione dei cantieri o di chi siano i clienti finali;
c'è anche discrasia fra la dicitura riportata sulle fatture e il codice ATECO 46.74.10 che riguarda il commercio all'ingrosso di articoli in ferro e altri metalli (ferramenta).
La contribuente aveva peraltro risposto (con mail del 09.01.202 di Resistente_1) che i rapporti con
Società_1 non erano proseguiti oltre il primo quadrimestre 2017 perché non erano in grado di fornire servizi e, invece, ci sono lettere di incarico anche del giugno, settembre e ottobre 2017 (così come ci sono alcuni verbali di fine attività successivi al primo quadrimestre 2017).
Quanto alle proposte prodotte, esse presentano evidenti anomalie e criticità: si indicano rapporti con parti terze (come Società_3) senza indicare il codice fiscale e senza indicare il titolo del rapporto in essere con la contribuente;
i servizi sono indicati in modo generico e indifferenziato;
non sono specificati i destinatari finali dei servizi.
Quanto alle lettere di incarico, esse sono sostanzialmente sovrapponibili (salva la indicazione della tipologia di servizi da svolgere); non è indicato un corrispettivo, si rimanda a ciò che è dovuto in base alla attività svolta ma non ci sono documenti per verificare cosa sia stato svolto;
l'attività indicata è descritta in modo vago.
Quanto ai verbali di fine attività, essi presentano stessa impaginazione e contenuto e risultano di fatto stereotipati;
riportano descrizioni di interventi in termini molto sintetici prive di riferimenti specifici e di indicazione dei clienti presso cui si è svola l'attività, manca la durata degli interventi.
Addirittura in uno Società_1 del 10.05.2017 si parla di 50 sopralluoghi presso clienti ma non si indicano i clienti né i luoghi.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e le stesse si liquidano, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dei parametri tabellari di riferimento in
7 complessivi in € 3.800 per il primo grado di giudizio e in complessivi € 5.400 per il secondo grado di giudizio;
oltre che, in entrambi i casi, al 15% di rimborso forfettario spese generali.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'ufficio e, in riforma integrale della sentenza di primo grado, conferma la legittimità dell'avviso impugnato. Spese del doppio grado a carico della parte privata soccombente liquidate in € 3.800 per il primo grado e € 5.400 per il secondo grado;
oltre, in entrambi i casi, al 15%
a titolo di rimborso forfettario spese generali.
Milano, 4 febbraio 2026
Il giudice estensore Il Presidente
MA RE EL GO
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