Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 27/05/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 1598/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso in data 30.04.2024 da:
(C.F. , con l'Avv. VALENTINA DI Parte_1 C.F._1
STASIO,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. ROBERTA Controparte_1 C.F._2
SCIUCCATI,
RESISTENTE con la partecipazione necessaria del PUBBLICO MINISTERO SEDE.
Conclusioni: come da accordo perfezionatosi tra le parti private all'udienza celebrata in data 22.05.2025 accettando la proposta conciliativa formulata dal giudice relatore in data
02.05.2025 di regolamentare i loro rapporti post divorzio come segue:
“-Impegno a proseguire il percorso terapeutico familiare avviato con la Dott.ssa e la CP_2
Dott.ssa e ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni delle professioniste innanzi CP_3
nominate per contenere i pregiudizi derivati a dalla disgregazione del nucleo familiare;
Pt_2
- Conferma dei provvedimenti vigenti (i.e. dei provvedimenti assunti in data 11.09.2024 e in data
12.11.2024);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio secondo il rito concordatario in data 25.07.2013 in
Canegrate1 optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni, sono genitori di (nato il [...]) e sono separati in forza del decreto di omologa reso da Pt_2
questo Tribunale in data 17.07.2019 che, tra le altre, ha previsto le seguenti condizioni:
“Il figlio verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre Pt_2
alla quale viene quindi assegnata, con quanto d'arreda, la casa coniugale di Busto Garolfo via col di
Nava numero 8 di esclusiva proprietà del marito. Il signor provvederà pertanto a trasferirsi Pt_1
altrove asportando tutti i suoi beni personali. Il padre potrà vedere e tenere con sé il martedì Pt_2
pomeriggio dalle ore 18:00 dalla casa coniugale fino alle ore 21 quando provvederà di accompagnarlo il venerdì pomeriggio, andandolo a prendere all'asilo, fino alle ore 21:30, quando provvederà ad accompagnarlo presso l'abitazione familiare nonché l'intera giornata del sabato per una settimana e l'intera giornata della domenica per la settimana successiva, alternandoli. Non appena il padre avrà trovato una collocazione abitativa stabile, che gli consenta di ricreare un ambiente familiare saldo per il figlio potrà tenere quest'ultimo con sé un fine settimana alternato, dal venerdì sera lunedì Pt_2
mattina, quando loro accompagnerà a scuola […] Il padre verserà mensilmente alla madre quale concorso al mantenimento del figlio l'importo di euro 250 rivalutabile annualmente il secondo di indice
Istat costo della vita da versarsi entro la fine di ogni mese. Il signor continuerà a farsi carico Pt_1
nella misura del 100% del pagamento della rata del mutuo delle spese condominiali ordinarie straordinarie relativa alla casa coniugale nonché tutte le utenze a quest'ultima relativa luce e gas wi-fi.
Decorsi due anni dall'omologazione del verbale di separazione il signor verserà mensilmente alla Pt_1
madre quale concorso al mantenimento del figlio l'importo di euro 300 rivalutabile annualmente secondo indice Istat costo della vita da versarsi entro la fine di ogni mese e continuerà a farsi carico nella misura del 100% del pagamento della rata del mutuo e delle spese condominiali straordinarie relative alla casa coniugale. La signora provvederà invece a farsi carico nella misura del 100% del pagamento delle CP_1
spese condominiali ordinarie e di tutte le utenze relative alla casa coniugale. Infine, quando la signora avrà trovato un lavoro indeterminato e a tempo pieno si farà carico nella misura del 50% del CP_1
pagamento della rata del mutuo e nella misura del 100% delle spese condominiali ordinarie e delle utenze relative alla casa coniugale. In tale contesto, il signor si farà carico nella misura del 50% Pt_1 del pagamento della rata del mutuo e nella misura del 100% delle spese condominiali straordinarie;
altresì verserà alla madre quale concorso al mantenimento del figlio l'importo di Euro 300 rivalutabile annualmente secondo indici Istat costi della vita da versarsi entro la fine di ogni mese. Diversamente qualora la signora decidesse di trasferirsi altrove e il signor ritornasse nel pieno possesso CP_1 Pt_1
dell'abitazione coniugale quest'ultimo verserà mensilmente alla madre, quale concorso al mantenimento,
l'importo di euro 300,00 (trecento) rivalutabile annualmente secondo indice Istat da versarsi entro la fine di ogni mese che potrà, tuttavia secondo le intervenute nuove esigenze legate alla crescita del figlio, nonché le disponibilità economiche dei genitori essere rivalutato in termini maggiorativi ('importo che in ogni caso non potrà essere superiore a Euro 500 mensili.) Inoltre, le spese straordinarie per il figlio saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno purché tutte previamente concordate, salvo l'urgenza e documentate”2.
A mezzo del ricorso depositato in data 30.04.2024, per quello che qui rileva, il ricorrente ha dichiarato che “dal giorno dell'omologa della separazione i coniugi conducono vita separata e tra gli stessi non è intervenuta riconciliazione, nemmeno temporanea, né spirituale né materiale”, che, nonostante in sede di separazione avessero previsto che “quando la signora avrà CP_1
trovato un lavoro indeterminato e a tempo pieno si farà carico del 50% del pagamento della rata del mutuo e nella misura del 100% delle spese condominiali ordinarie e delle utenze relative alla casa coniugale”, controparte non si è all'uopo adeguatamente attivata e, pertanto, “a distanza di quasi (n.5) cinque di anni dall'intervenuta separazione, la situazione è rimasta invariata in punto di obbligazioni a carico del Sig. che ancora paga integralmente il 100% della rata mensile del Pt_1
mutuo e le spese straordinarie dell'immobile”, che la casa familiare costituisce un costo non ulteriormente sostenibile per entrambi i coniugi e non è più “per quel luogo in cui Pt_2
ha radicato il proprio centro di interessi poiché egli è ormai abituato a vivere in altri luoghi/abitazioni e con la madre e con il padre”. Sul presupposto “dell'età del minore, della vicinanza delle abitazioni
[dei genitori], del tempo di permanenza già in essere padre/minore” ha chiesto disporre
“affidamento condiviso con la previsione di tempi paritetici di permanenza del minore con i genitori proprio nel rispetto dell'interesse primario di , revocare l'assegnazione della casa Pt_2
coniugale alla resistente e il contributo paterno al mantenimento indiretto ordinario di
. In subordine, ha chiesto quantificare nel minore importo mensile di € 100,00 Pt_2
il predetto contributo a fronte dell'aumento dei tempi di frequentazione padre/figlio e 2 V. doc. 2 di parte ricorrente
Pag. 3 di 8 del pagamento esclusivo/integrale delle rate di mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale.
Costituendosi in giudizio in data 10.07.2024 la resistente ha aderito alla domanda divorzile e ha formulato autonome istanze in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale post divorzio. In particolare, ha allegato che, “a causa di frequenti episodi di nausea e vomito del bambino, verificatisi successivamente alla separazione dei genitori e, apparentemente, senza ragioni fisiologiche, su indicazione della pediatra (doc. 2), sta seguendo, Pt_2
negli ultimi mesi, un percorso con una psicologa infantile” e ha chiesto confermare le condizioni vigenti, fatta salva la rivalutazione del contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto di . Pt_2
Alla prima udienza celebrata in data 11.11.2024, tra l'altro, il ricorrente ha dichiarato di
“avere una relazione stabile con che abita in Cassano d'Adda che frequenta con Persona_1
tutti i weekend [che] la sua attuale soluzione abitativa non può ospitare tre persone [di Pt_2
percepire] un reddito netto mensile di circa € 2.850,00 per 14 mensilità e di disporre di un auto aziendale e di copertura assicurativa per le proprie spese mediche” di essere il solo intestatario del contratto di mutuo che ha scadenza nel 2047 e che va benissimo a scuola e Pt_2
non ha mai dato problemi anche a livello comportamentale;
la resistente ha dichiarato di
“percepire circa € 1.200,00 netti al mese per 13 mensilità [cui si aggiunge] una collaborazione sportiva per la quale potrebbe percepire € 50,00 nei sabati in cui è con il padre”; i coniugi Pt_2
hanno chiesto di produrre la relazione della NPI di Parabiago del 07.08.2024 a firma della Dott.ssa e hanno dichiarato che “il padre percepisce l'importo di € 50,00 al mese a Per_2
titolo di assegno unico dall'INPS di cui versa il 50% alla madre”; il giudice istruttore, dato atto di quanto sopra, in via provvisoria e urgente, per quello che qui rileva, ha confermato “le condizioni della separazione consensuale omologate in data 17.07.2019 previste “decorsi due anni dall'omologazione” per come di seguito parzialmente modificate: 2) il padre terrà con sé ogni settimana il minore il martedì dalla presa in carico della scuola sino al mercoledì mattina allorquando lo riaccompagnerà a scuola o presso la casa materna, invariati gli altri giorni di frequentazione;
3) riduce all'importo mensile di € 250,00 il contributo paterno al mantenimento ordinario di (soggetto Pt_2
a rivalutazione come per legge)” e ha invitato le parti ad avviare senza ritardo un percorso individuale di sostegno alla genitorialità e un percorso di coordinazione genitoriale al fine di facilitare il dialogo tra di esse, la condivisione delle informazioni “fondamentali”
Pag. 4 di 8 relative a e la composizione degli elementi di disaccordo, con facoltà per il Pt_2
professionista di ascoltare e confrontarsi con la Dott.ssa per Pt_2 Per_2
individuare il percorso terapeutico più adatto a e offrirglielo senza ritardo. Pt_2
All'udienza con trattazione scritta celebrata in data 07.11.2024, tra l'altro, il ricorrente ha allegato di aver promosso reclamo innanzi alla Corte di Appello di Milano avverso i provvedimenti provvisori e urgenti assunti in data 11.09.2024, che “l'ampliamento dei diritti di frequentazione padre/minore così come modificati con ordinanza del 11.09.2024 è in attuazione”, che è sereno, che “le parti hanno svolto in data 30.10.2024 incontro con la Dott.ssa Pt_2
, Psicologa psicoterapeuta sistemico relazionale, terapeuta della coppia, supervisore EMDR CP_2
con studio in Busto Arsizio. Si è trattato del primo incontro conoscitivo al quale seguiranno altri incontri anche alla presenza di altri Professionisti (doc. n. 29)” e che dalla pagella di Pt_2
rispetto all'anno 2023/2024 emergono “le avanzate capacità del minore rispetto a tutte le materie e un comportamento definito “ottimo” in entrambi i quadrimestri a dimostrazione del fatto che Pt_2
non presenta criticità né presunti affaticamenti riconducibili alla sua condizione familiare”; la ricorrente ha segnalato che “dalle dichiarazioni depositate dal ricorrente, in data 30/10/2024, emergono redditi annui superiori a € 60.000,00” e che le parti hanno concordemente adottato il seguente calendario: “1^ settimana, con il padre: il martedì, dalle ore 16.30 (uscita scuola) al mattino del mercoledì, quando lo accompagna a scuola;
il venerdì, dalle ore 16.30 (uscita scuola) alle ore
8:00 del lunedì successivo, quando lo porta dalla mamma che lo accompagna a scuola;
2^ settimana, con il padre: il mercoledì, dalle ore 16.30 (uscita scuola) al mattino del venerdì, quando lo accompagna dalla mamma o direttamente a scuola” e ha confermato l'avvio di “un percorso con la Dott.ssa CP_2
, psicologa psicoterapeuta sistemico relazionale, terapeuta della coppia, del Centro di Studio e di
[...]
Psicoterapia della Persona di Busto Arsizio, professionista consigliata dalla Dott.ssa Il primo Per_3
incontro delle parti con la psicoterapeuta si è svolto il 31 ottobre scorso, presso lo studio di Busto Arsizio in via Lombardia n. 16 (doc. 23). Tra le diverse opzioni suggerite dalla professionista, è stato scelto un percorso che prevede incontri alla presenza, in contemporanea, di due terapeuti, ogni 3 o 4 settimane, per consentire alle parti di mettere in atto le strategie che saranno suggerite durante le sedute. L'opportunità o la necessità di un esame e di un eventuale intervento anche sul bambino saranno valutati in base all'evoluzione dei rapporti familiari”; il giudice istruttore, “rilevato che nel corso dell'anno 2023 il ricorrente ha goduto di redditi da lavoro dipendente netti medi mensili dell'importo di € 3.519,50 circa
(doc. 24) con cui fa fronte al canone di locazione e alla rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa
Pag. 5 di 8 coniugale (per complessivi € 1.300,00 circa al mese) e che nel corso dell'anno 2023 la resistente ha percepito redditi da lavoro netti medi mensili dell'importo di € 1.233,00 circa, ha un patrimonio inferiore a quello del ricorrente e, allo stato, non sostiene esborsi per il godimento della casa coniugale
[…] senza tacere che le parti non hanno offerto la documentazione reddituale e patrimoniale dei rispettivi compagni (sebbene, per ius receptum, vi possa essere una comunanza di vita e/o un progetto stabile di vita insieme anche senza coabitazione) [ha parzialmente modificato] i provvedimenti vigenti (i.e. la condizione n. 4 della separazione consensuale omologata in data 17.07.2019)
[disponendo] che il ricorrente continui a farsi carico in via esclusiva del pagamento dell'intera rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale di cui è proprietario pieno ed esclusivo [e ha quindi autorizzato] le parti a modificare e incrementare gli attuali tempi di frequentazione DO con l'ausilio e/o la supervisione della dott.ssa (cui esibiranno la relazione a firma della CP_2
dott.ssa datata 07.08.2024)”. Persona_4
Successivamente, all'udienza con trattazione scritta celebrata in data 02.05.2025, lette le relazioni a firma della Dott.ssa e della Dott.ssa attestanti, quella a firma CP_2 CP_3
della dott.ssa CP_2
quella a firma della dott.ssa
CP_3
Pag. 6 di 8 rilevato che nel corso dell'anno 2024 il ricorrente ha percepito redditi da lavoro dipendente dell'importo mensile medio netto di € 3.270,00 (calcolato su dodici mensilità)
e che la resistente ha percepito redditi da lavoro dipendente dell'importo mensile medio netto di € 1.361,25 (calcolato su dodici mensilità), tenuto conto del rigetto in data
29.11.2024 da parte della C.d.A. di Milano del reclamo proposto dal ricorrente avverso l'ordinanza pronunciata in data 11.09.2024 e dell'impegno profuso dalla coppia genitoriale nei percorsi avviati con le dottoresse e il giudice relatore ha CP_2 CP_3
formulato la proposta innanzi integralmente riportata che, alla successiva udienza celebrata in data 22.05.2025, le parti private hanno dichiarato di accettare.
***
In primis, lo stato di separazione legale delle parti si protrae ininterrottamente da oltre sei mesi e la loro riconciliazione non appare possibile (avendo entrambi instaurato stabili relazioni affettive con altri soggetti).
Sussistono pertanto i presupposti per la pronuncia divorzile (congiuntamente richiesta).
***
L'accordo perfezionatosi tra i genitori di per la regolamentazione consensuale Pt_2
dei loro rapporti rispetto alla prole post divorzio non presenta profili di contrarietà al buon costume e/o all'ordine pubblico e, ove puntualmente rispettato, appare idoneo a contenere i pregiudizi derivati al minore della disgregazione del nucleo familiare.
All'uopo, appare utile evidenziare che le parti si sono espressamente impegnate a proseguire il percorso terapeutico familiare avviato con la Dott.ssa e la CP_2
Dott.ssa e ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni delle CP_3
professioniste innanzi nominate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti;
2) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
3) DÀ ATTO CHE le parti si sono impegnate a proseguire il percorso terapeutico familiare avviato con la Dott.ssa e la Dott.ssa e ad attenersi CP_2 CP_3
Pag. 7 di 8 scrupolosamente alle indicazioni delle professioniste innanzi nominate per contenere i pregiudizi derivati a dalla disgregazione del nucleo familiare;
Pt_2
4) DÀ ATTO CHE le parti si sono accordate per confermare i provvedimenti assunti in data 11.09.2024 e in data 12.11.2024 che prevedono la conferma delle condizioni della separazione consensuale omologate in data 17.07.2019 previste “decorsi due anni dall'omologazione” fatti salvi l'ampliamento del diritto di visita paterno di cui al verbale dell'udienza con trattazione scritta celebrata in data 07.11.2024, la riduzione all'importo mensile di € 250,00 del contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto di (soggetto a rivalutazione come per legge) e l'obbligo del ricorrente Pt_2
di farsi carico, in via esclusiva, del pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, sita in Busto Garolfo, Via Col di Nava n. 8;
5) DÀ ATTO CHE le parti si sono accordate per compensare le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il 27.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
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