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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 04/11/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
RG n. 1101/2025
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei signori dott.ssa RI TT EL RI Presidente rel. dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Angiola Arancio Giudice
riunito in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di adozione di soggetto maggiorenne promosso con ricorso depositato il 21.2.2025 da
( ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
LO (BG) , rappresentato e difeso dall'avv. RINALDI ANGELO DE foro di
Bergamo ADOTTANTE
per l' adozione di
(cf ) , nato a [...] il 26 CP_1 C.F._2 giugno 1980 ADOTTANDO
Con l' intervento DE Pubblico Ministero
Conclusioni DE ricorrente: come da ricorso. Per il P.M.: “NULLA OPPONE”.
FATTO E DIRITTO
Risulta dai documenti prodotti in causa che l' adottante , pensionato, Parte_1
nato a [...] il [...] è residente in [...]
(BG) ha il nucleo familiare composto dallo stesso e dal coniuge , non CP_2
avendo avuto dal matrimonio figli.
L' adottando , figlio DEla moglie DE ricorrente, è nato a [...] CP_1
DE RD (BS) il 26 giugno 1980, risiede a Provaglio Val Sabbia (BS), è celibe, senza figli.
Rilevato che sussistono i requisiti di età posti dall' art. 291 c. c., rileva il Tribunale che risultano ritualmente acquisite le manifestazioni di consenso di cui agli artt.
296, 297 e 311 c. c., ovvero, oltre che DEl'adottante, DEla moglie di lui nonché madre DEl'adottando e DEl'adottando, comparsi all'udienza tenutasi davanti al
Giudice DEegato. Si è poi altresì avuto l'assenso DE padre DEl'adottando che si è espresso sia con l'ausilio DEl'attuale Amministratore di Sostegno di questi che direttamente con una nota sottoscritta ed allegata agli atti (vedi doc. 14)
Dall'informativa fornita dai Carabinieri DE Comando Provinciale di Bergamo sia l'adottante che l'adottando non risultano avere alcun precedente penale o di polizia.
Prende atto il Tribunale infine che l' adozione è pacificamente nell' interesse DEl' adottando ex art. 312 n. 2 c. c., dato il legame affettivo instaurato fra i due, come confermato da tutti i soggetti comparsi all'udienza sopra menzionata.
Anche il P:M. ha concluso per l'accoglimento DEla domanda.
La domanda di adozione può dunque essere accolta, Relativamente al cognome va evidenziato che il ricorrente ha espresso il proprio consenso a chè l'adottando possa mantenere il solo proprio cognome id origine, senza acquisire il cognome . Pt_1
L'ascolto di tale richiesta direttamente in udienza da parte DEl' ( che ha 45 CP_1
anni) si basa proprio sul dato per cui finora egli è stato conosciuto, in tutti gli ambienti di lavoro e non , soltanto con il cognome proprio e pertanto l'aggiunta di altro cognome sarebbe in qualche misura vissuta come una troppo profonda modifica DE proprio essere identificativo.
Il Collegio, tenuto conto DEla funzione identitaria DE cognome, reputa che la disposizione DEl'art. 299 c.c. non sia assolutamente inderogabile in quanto, a fronte di obiettive ragioni, nel caso di specie sussistenti, così da potersi accogliere la richiesta suddetta per le ragioni che seguono.
Vale in tal senso la pena ricordare quanto è stato affermato dalla pronuncia DEla
Consulta n. 131 DE 2022 nella quale si precisa che “il cognome, insieme con il prenome, rappresenta il nucleo DEl'identità giuridica e sociale DEla persona: le conferisce identificabilità nei rapporti di diritto pubblico, come di diritto privato, e incarna la rappresentazione sintetica DEla personalità individuale, che nel contempo si arricchisce progressivamente di significati”.
Alla luce degli sviluppi DEla giurisprudenza costituzionale, che confermavano la funzione pregnante DE cognome quale segno intorno al quale si stratifica l'identità DEla persona, sino a rappresentarla in tutti i suoi rapporti giuridici e sociali, si è così dapprima verificato se l'art. 299, primo comma, cod. civ., collocato nello specifico contesto DEl'adozione DEla persona maggiore d'età, determinasse una irragionevole compressione DE diritto all'identità personale DEl'adottando, nella parte in cui impediva che il cognome DEl'adottante potesse essere aggiunto, anziché anteposto, a quello DEl'adottato. Si ricorda che nella sua formulazione testuale l'art. 299, primo comma, cod. civ. stabiliva che «l'adottato assume il cognome DEl'adottante e lo antepone al proprio», anzi l'attribuzione all'adottato DE cognome DEl'adottante incarnava uno degli effetti tipici DEl'adozione: effetto di natura personale unitamente a quelli di natura patrimoniale riguardanti sia l'obbligo alimentare reciproco fra adottante e adottato, sia l'acquisizione, da parte di quest'ultimo, dei diritti successori quale figlio nei confronti DEl'adottante. E così si è successivamente giunti alla pronuncia interpretativa DEla Corte Costituzionale secondo cui , qualora l'adottato maggiore di età abbia l'esigenza di veder tutelato il suo diritto all'identità personale con l'aggiunta, in luogo DEla anteposizione, DE cognome DEl'adottante al proprio e se anche l'adottante è favorevole a tale ordine, che non incide sul suo consenso all'adozione, ad una prima interpretazione che consente di intendere come non necessaria l'anteposizione DE cognome, e ritenendo così sufficiente la sola aggiunta di esso al cognome originario DEl'adottando.
Dopo tale apertura di interpretazione numerose sono state le pronunce di merito che hanno non più anteposto, ma solo aggiunto il cognome nei casi di adozione di maggiorenne (vedi, tra le altre Trib. Torino 27/5/2022; o Trib. Roma 27/2/2019 fino alle più recenti Tribunale Milano)
Nel caso di specie, di contro, si ha una richiesta ancora più importante e cioè quella di evitare anche l'aggiunta DE cognome DEl'adottante.
Vi è nel merito il precedente nella decisione recente DE Tribunale di Verbania che, con sentenza n.8/2022 in data 6/10/2022, ha deciso su una richiesta per qualche verso assimilabile a quella svolta nell'odierno giudizio (nel detto Tribunale era una signora che voleva adottare i figli maggiorenni DE defunto marito) . Ebbene il
Collegio condivide appieno le motivazioni sottese e le fa proprie in quanto DE tutto rispondenti ed esistenti nel caso odierno ove l'adottante ha evidente uguale necessità di cura e difesa DEla propria identità.
Una lettura costituzionalmente orientata DEl'art.299 primo comma c.c. (secondo cui l'adottato assume anche il cognome DEl'adottante e lo antepone al proprio) non può non tenere conto, da un lato, DEla ratio DEl'istituto, che – a differenza DEl'epoca DEl'emanazione DEl'art.299 c.c., quando esso era strutturato in funzione DEla tutela DEla stirpe e DE patrimonio DEl'adottante - è oggi volto a dare riconoscimento giuridico ad un rapporto affettivo di tipo familiare tutelato dall'art.31 Cost;
e, dall'altro, all'esigenza, anch'essa tutelata a livello costituzionale, di garantire il diritto all'identità personale DEl'adottato, che passa anche attraverso l'identificarsi con il proprio cognome, che si è sempre portato e con il quale si è conosciuti, soprattutto quando ciò si è fatto per un numero considerevole di anni
(l'adottando ha 45 anni).
Da ciò dunque può venire accolta la richiesta così come proposta e ,preso atto DEla volontà DEle parti (cfr. verbale di udienza) a che l'adottando mantenga il cognome già posseduto, si dispone in modo conforme.
Non vi è spazio per una pronuncia sulle spese atteso che il presente procedimento ha natura di volontaria giurisdizione non contenziosa, avendo ad oggetto non la risoluzione di un conflitto di interessi, ma il regolamento, secondo la legge, DEl'interesse pubblico alla formazione e regolamentazione dei rapporti familiari, cosicché in esso non è ravvisabile una parte vittoriosa o soccombente.
P. Q. M.
Dichiara l' adozione di , nato a [...] il 26 giugno CP_1
1980 da parte di , nato a [...] il [...]; Parte_1
DISPONE che l'adottato mantenga il proprio cognome (“ ). CP_1 NULLA sulle spese.
MANDA la Cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 314 c.c.
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio DE 25.9.25
Il Presidente ste.
RI TT EL RI
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei signori dott.ssa RI TT EL RI Presidente rel. dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Angiola Arancio Giudice
riunito in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di adozione di soggetto maggiorenne promosso con ricorso depositato il 21.2.2025 da
( ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
LO (BG) , rappresentato e difeso dall'avv. RINALDI ANGELO DE foro di
Bergamo ADOTTANTE
per l' adozione di
(cf ) , nato a [...] il 26 CP_1 C.F._2 giugno 1980 ADOTTANDO
Con l' intervento DE Pubblico Ministero
Conclusioni DE ricorrente: come da ricorso. Per il P.M.: “NULLA OPPONE”.
FATTO E DIRITTO
Risulta dai documenti prodotti in causa che l' adottante , pensionato, Parte_1
nato a [...] il [...] è residente in [...]
(BG) ha il nucleo familiare composto dallo stesso e dal coniuge , non CP_2
avendo avuto dal matrimonio figli.
L' adottando , figlio DEla moglie DE ricorrente, è nato a [...] CP_1
DE RD (BS) il 26 giugno 1980, risiede a Provaglio Val Sabbia (BS), è celibe, senza figli.
Rilevato che sussistono i requisiti di età posti dall' art. 291 c. c., rileva il Tribunale che risultano ritualmente acquisite le manifestazioni di consenso di cui agli artt.
296, 297 e 311 c. c., ovvero, oltre che DEl'adottante, DEla moglie di lui nonché madre DEl'adottando e DEl'adottando, comparsi all'udienza tenutasi davanti al
Giudice DEegato. Si è poi altresì avuto l'assenso DE padre DEl'adottando che si è espresso sia con l'ausilio DEl'attuale Amministratore di Sostegno di questi che direttamente con una nota sottoscritta ed allegata agli atti (vedi doc. 14)
Dall'informativa fornita dai Carabinieri DE Comando Provinciale di Bergamo sia l'adottante che l'adottando non risultano avere alcun precedente penale o di polizia.
Prende atto il Tribunale infine che l' adozione è pacificamente nell' interesse DEl' adottando ex art. 312 n. 2 c. c., dato il legame affettivo instaurato fra i due, come confermato da tutti i soggetti comparsi all'udienza sopra menzionata.
Anche il P:M. ha concluso per l'accoglimento DEla domanda.
La domanda di adozione può dunque essere accolta, Relativamente al cognome va evidenziato che il ricorrente ha espresso il proprio consenso a chè l'adottando possa mantenere il solo proprio cognome id origine, senza acquisire il cognome . Pt_1
L'ascolto di tale richiesta direttamente in udienza da parte DEl' ( che ha 45 CP_1
anni) si basa proprio sul dato per cui finora egli è stato conosciuto, in tutti gli ambienti di lavoro e non , soltanto con il cognome proprio e pertanto l'aggiunta di altro cognome sarebbe in qualche misura vissuta come una troppo profonda modifica DE proprio essere identificativo.
Il Collegio, tenuto conto DEla funzione identitaria DE cognome, reputa che la disposizione DEl'art. 299 c.c. non sia assolutamente inderogabile in quanto, a fronte di obiettive ragioni, nel caso di specie sussistenti, così da potersi accogliere la richiesta suddetta per le ragioni che seguono.
Vale in tal senso la pena ricordare quanto è stato affermato dalla pronuncia DEla
Consulta n. 131 DE 2022 nella quale si precisa che “il cognome, insieme con il prenome, rappresenta il nucleo DEl'identità giuridica e sociale DEla persona: le conferisce identificabilità nei rapporti di diritto pubblico, come di diritto privato, e incarna la rappresentazione sintetica DEla personalità individuale, che nel contempo si arricchisce progressivamente di significati”.
Alla luce degli sviluppi DEla giurisprudenza costituzionale, che confermavano la funzione pregnante DE cognome quale segno intorno al quale si stratifica l'identità DEla persona, sino a rappresentarla in tutti i suoi rapporti giuridici e sociali, si è così dapprima verificato se l'art. 299, primo comma, cod. civ., collocato nello specifico contesto DEl'adozione DEla persona maggiore d'età, determinasse una irragionevole compressione DE diritto all'identità personale DEl'adottando, nella parte in cui impediva che il cognome DEl'adottante potesse essere aggiunto, anziché anteposto, a quello DEl'adottato. Si ricorda che nella sua formulazione testuale l'art. 299, primo comma, cod. civ. stabiliva che «l'adottato assume il cognome DEl'adottante e lo antepone al proprio», anzi l'attribuzione all'adottato DE cognome DEl'adottante incarnava uno degli effetti tipici DEl'adozione: effetto di natura personale unitamente a quelli di natura patrimoniale riguardanti sia l'obbligo alimentare reciproco fra adottante e adottato, sia l'acquisizione, da parte di quest'ultimo, dei diritti successori quale figlio nei confronti DEl'adottante. E così si è successivamente giunti alla pronuncia interpretativa DEla Corte Costituzionale secondo cui , qualora l'adottato maggiore di età abbia l'esigenza di veder tutelato il suo diritto all'identità personale con l'aggiunta, in luogo DEla anteposizione, DE cognome DEl'adottante al proprio e se anche l'adottante è favorevole a tale ordine, che non incide sul suo consenso all'adozione, ad una prima interpretazione che consente di intendere come non necessaria l'anteposizione DE cognome, e ritenendo così sufficiente la sola aggiunta di esso al cognome originario DEl'adottando.
Dopo tale apertura di interpretazione numerose sono state le pronunce di merito che hanno non più anteposto, ma solo aggiunto il cognome nei casi di adozione di maggiorenne (vedi, tra le altre Trib. Torino 27/5/2022; o Trib. Roma 27/2/2019 fino alle più recenti Tribunale Milano)
Nel caso di specie, di contro, si ha una richiesta ancora più importante e cioè quella di evitare anche l'aggiunta DE cognome DEl'adottante.
Vi è nel merito il precedente nella decisione recente DE Tribunale di Verbania che, con sentenza n.8/2022 in data 6/10/2022, ha deciso su una richiesta per qualche verso assimilabile a quella svolta nell'odierno giudizio (nel detto Tribunale era una signora che voleva adottare i figli maggiorenni DE defunto marito) . Ebbene il
Collegio condivide appieno le motivazioni sottese e le fa proprie in quanto DE tutto rispondenti ed esistenti nel caso odierno ove l'adottante ha evidente uguale necessità di cura e difesa DEla propria identità.
Una lettura costituzionalmente orientata DEl'art.299 primo comma c.c. (secondo cui l'adottato assume anche il cognome DEl'adottante e lo antepone al proprio) non può non tenere conto, da un lato, DEla ratio DEl'istituto, che – a differenza DEl'epoca DEl'emanazione DEl'art.299 c.c., quando esso era strutturato in funzione DEla tutela DEla stirpe e DE patrimonio DEl'adottante - è oggi volto a dare riconoscimento giuridico ad un rapporto affettivo di tipo familiare tutelato dall'art.31 Cost;
e, dall'altro, all'esigenza, anch'essa tutelata a livello costituzionale, di garantire il diritto all'identità personale DEl'adottato, che passa anche attraverso l'identificarsi con il proprio cognome, che si è sempre portato e con il quale si è conosciuti, soprattutto quando ciò si è fatto per un numero considerevole di anni
(l'adottando ha 45 anni).
Da ciò dunque può venire accolta la richiesta così come proposta e ,preso atto DEla volontà DEle parti (cfr. verbale di udienza) a che l'adottando mantenga il cognome già posseduto, si dispone in modo conforme.
Non vi è spazio per una pronuncia sulle spese atteso che il presente procedimento ha natura di volontaria giurisdizione non contenziosa, avendo ad oggetto non la risoluzione di un conflitto di interessi, ma il regolamento, secondo la legge, DEl'interesse pubblico alla formazione e regolamentazione dei rapporti familiari, cosicché in esso non è ravvisabile una parte vittoriosa o soccombente.
P. Q. M.
Dichiara l' adozione di , nato a [...] il 26 giugno CP_1
1980 da parte di , nato a [...] il [...]; Parte_1
DISPONE che l'adottato mantenga il proprio cognome (“ ). CP_1 NULLA sulle spese.
MANDA la Cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 314 c.c.
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio DE 25.9.25
Il Presidente ste.
RI TT EL RI