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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 25/02/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente rel. dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. Federico Ria Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1071/2023 R.G.,rimessa in decisione all'udienza del 12.02.2025 e vertente
TRA
, assistito e difeso dall'avv. Pompeo Del Re del Foro di Parte_1
Vasto, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso;
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1
ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato di L'Aquila, domiciliato presso il Complesso Monumentale San Dome- nico, via Buccio di Ranallo in L'Aquila;
APPELLATA CONCLUSIONI
Per parte appellante:
<piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa rimes- sione della causa in istruttoria, in riforma della sentenza impugnata, così provvedere:
1. accertare e dichiarare che l'infortunio ed i danni per cui è causa si sono verificati e/o prodotti e/o aggravati per responsabilità e colpa del personale dell Controparte_2
con sede in Villa Santa Maria (Ch) alla Via Roma n°22
[...]
bis, in persona del suo Dirigente - legale rappresentante pro-tempore e ciò ai sensi dell'art. 1218 e ss. c.c., ovvero, in subordine e salvo gravame, ai sensi dell'art. 2047 e 2048c.c.; 2. condannare, conseguentemente il convenuto
, in persona Controparte_3
del ministro legale rappresentante pro–tempore, alla cui amministrazione ap- partiene e fa capo l' Controparte_2
con sede in Villa Santa Maria (Ch) alla Via
[...]
Roma n°22 bis, al risarcimento dei danni tutti subiti dal sig. , Parte_1 nella misura di complessivi €. 7.452,30 (euro settemila quattrocento cinquan- tadue /30), secondo le causali e voci di cui in premessa, il tutto oltre interessi
e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento al saldo, ovvero nella diver- sa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia e/o che sarà accertata in corso di causa anche all'esito di C.T.U. medica;
3. condannare l'appellato alle spese di entrambi i gradi di giudizio ed alla ripetizione di ogni somma corrisposta dall'appellante, senza alcuna acquiescenza, ma al mero fine di evitare azioni esecutive fondate sul titolo impugnato;
4. in via subordinata, per ogni denegata e non creduta ipotesi, compensare integralmente le spese tra le parti di entrambi i gradi di giudizio, in applicazione dell'art. 92 – III comma, ovvero per la sussistenza di giusti motivi di compensazione. >>
Per la parte appellata:
2 <Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in rigetto dell'appello e a conferma della sentenza impugnata, respingere perché infondate le domande tutte pro- poste da parte attrice nei confronti del . Controparte_4
Nella denegata ipotesi in cui ritenga di riformare la suddetta sentenza ed af- fermare come sussistente la responsabilità del convenuto, accertare CP_1
e valutare il concorso, sia ai fini dell'an, che ai fini del quantum, delle con- dotte dei sig.ri e . Con vittoria di Parte_2 Parte_3
spese, diritti ed onorari di causa. >>
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Tribunale di Lanciano n.
327/2023 pubblicata il 19.09.23.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 327/2023, il Tribunale di Lanciano ha respinto la domanda proposta da , tesa ad ottenere il risarcimento dei danni sofferti Parte_1 all'interno dell'istituto scolastico , sito in Controparte_5
Villa Santa Maria (CH), a seguito di aggressione subita da altri alunni del me- desimo istituto nel cortile antistante, all'uscita dalle lezioni, imputando l'evento al mancato rispetto dei doveri di vigilanza da parte del personale sco- lastico.
La domanda è stata avanzata ai sensi dell'art. 1218 c.c. e, in subordine, ai sen- si degli artt. 2047 e 2048 c.c.
Il Tribunale, istruito il giudizio con prove documentali e testimoniali, ha rite- nuto che l'aggressione lamentata dall'attore fosse avvenuta in maniera repen- tina, tale da escludere elementi oggettivi di prevedibilità, e pertanto ha con- cluso che l'azione di vigilanza e contenimento posta in essere dal personale scolastico sia stata tempestiva ed adeguata.
3 Per le stesse ragioni, ha rigettato la domanda anche in riferimento agli artt.
2048 e 2051 c.c., ravvisando la sussistenza del caso fortuito sufficiente a reci- dere il nesso causale tra la condotta dei sorveglianti e l'evento.
2. L'attore soccombente ha impugnato la sentenza affidandosi a tre motivi di gravame, ciascuno dei quali articolati come di seguito.
2.1.a Con il primo, diretto sostanzialmente a confutare le risultanze istruttorie testimoniali in rapporto alla ricostruzione dei fatti, la parte eccepisce prelimi- narmente la incompatibilità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dei te- sti ammessi su richiesta di parte appellata, sulla base della considerazione che essi fossero dipendenti dello stesso istituto scolastico.
In particolare, sottolinea la presunta incompatibilità a rendere testimonianza, in cui sarebbero incorsi e CP_6 CP_7 CP_8
essendo preposti alla vigilanza proprio in qualità di insegnanti o di CP_9
personale ausiliario e precipuamente in servizio nel momento e nel luogo del fatto, poiché portatori di un chiaro interesse nell'odierna causa che potrebbe legittimarne la partecipazione in qualità di ulteriori convenuti, quali obbligati in solido anche ex artt. 2048 e 2055c.c.
2.1.a Viene eccepita, altresì, la erronea ricostruzione del fatto, fondata sulla mancata coerenza delle deposizioni dei testi di parte avversa.
2.1.b Di contro, si sostiene la attendibilità delle deposizioni dei testi di parte appellante.
2.1.c La sentenza è impugnata anche nel punto in cui essa ammette come le- gittima la possibilità per gli alunni di accedere alla scuola anche nell'orario di fine lezioni ed a qualsiasi ora. Violazione di legge – art. 101c.p.c. 2° comma.
2.1. nella ricostruzione in fatto. Ritenuto carattere repentino CP_10 dell'aggressione.
2.2 Con il terzo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale ha concluso ir- regolarmente l'istruttoria, dopo aver dichiarato superflua l'escussione dei ri- manenti testi di parte, nonché la richiesta CTU medico-legale.
4 2.3 Con il terzo motivo, parte appellante censura la sentenza di primo grado laddove essa ha condannato alle spese di lite la parte soccombente, a motivo del tipo di domanda proposta, ossia per responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c., e solo in via subordinata ai sensi dell'art. 2048 c.c., ossia per colpa del precettore.
3. Il (di seguito ), costituitosi, ha Controparte_4 CP_3
resistito all'appello.
4. Il primo motivo appare fondato, ancorché nei limiti che di seguito si espon- gono.
4.1 La doglianza preliminare, in punto d'incapacità a testimoniare dei testi di parte avversa ex art. 246 c.p.c., è inammissibile.
La testimonianza, infatti, che sia assunta in condizioni di incompatibilità nei casi così come compendiati dalla norma in esame, dà luogo a vizio di nullità relativa della medesima, di cui all'art. 157, 2° comma, c.p.c., in quanto affe- rente alla forma dell'atto processuale (art. 156 c.p.c. ).
Ora, in primo grado la parte appellante ha eccepito la incapacità dei testi di controparte in sede di memorie ex art. 183 c.p.c.; ancora in udienza del 12 aprile 2021, preventivamente all'assunzione della prova per testi in questa espletata;
infine, nelle precisazioni delle conclusioni a chiusura di causa.
Orbene, in materia di eccezione d'incapacità ex art. 246 c.p.c. e la conseguen- te eccezione di nullità della prova in tal modo assunta, l'orientamento di legit- timità è concorde nei seguenti principi applicabili.
Non vi è, né può esservi, identità tra le due eccezioni, rispettivamente esse ri- ferendosi a momenti logici distinti, con effetti necessariamente differenti:
l'una ha il fine di impedire l'assunzione della prova che si assume essere vi- ziata prima che essa venga posta in essere;
l'altra, invece, attiene alla conte- stazione che essa possa ritenersi valida dopo che sia venuta in esistenza.
Inoltre, è solo dopo l'assunzione delle dichiarazioni testimoniali che la parte, che ne abbia facoltà, può maturare l'interesse ad eccepirne il contenuto, qua-
5 lora esse siano, e in quale misura, sfavorevoli alla propria tesi difensiva: “co- me, infatti, la già opposta eccezione preventiva d'incapacità testimoniale non avrebbe potuto impedire alla parte di utilizzare a suo vantaggio le risultanze eventualmente favorevoli delle deposizioni, così, in caso di esito non favore- vole della prova, soltanto con una tempestiva eccezione di nullità ex art. 157
c.p.c., comma 2, la parte avrebbe potuto evitare la decadenza, avendo la pre- cedente eccezione ormai esaurito ogni suo effetto” (Cass. n. 8520/20, punto
3.5, a richiamo di Cass. n. 7869/1990 ).
Ne deriva il principio, univoco e consolidato, secondo cui, in buona sostanza, la preventiva eccezione d'incapacità a testimoniare, proposta a norma dell'art. 246 c.p.c., non possa ritenersi comprensiva dell'eccezione di nullità delle testimonianze comunque ammesse ed assunte nonostante quella previa opposizione (Cass. 01.07.2002, n. 9553; Cass. 07.08.2004, n. 15308) (Cass. n.
8520/20, punto 3.3).
In assenza, dunque, di successiva e tempestiva eccezione di nullità ex art. 157, comma 2, c.p.c. – ed è assente nel caso di specie, poiché in nessuna delle udienze di assunzione delle testimonianze di parte convenuta ( 12.04.21,
24.05.21, 21.06.21 e 19.07.21, a tutte le quali è stato presente il difensore, avv. Del Re) parte attrice ha provveduto in tal senso – non vale neanche la sua riproposizione in comparsa conclusionale, poiché la nullità dell'atto è già sa- nata, se è vero, come è vero, che la nullità della testimonianza resa da perso- na incapace, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., essendo posta a tutela dell'interesse delle parti, è configurabile come nullità relativa e, in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo l'assunzione della prova, rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell'art. 157, secondo comma, c.p.c.; qualora detta eccezione venga re- spinta, l'interessato ha l'onere di riproporla in sede di precisazione delle con- clusioni e nei successivi atti di impugnazione, dovendosi altrimenti ritenere rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità per acquiescenza, rileva- bile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.( Cass., SS.UU.,
6 sentenza n. 21670 del 2013): come è chiaro, in assenza di tempestiva eccezio- ne, posta in udienza, è priva di valore la riproposizione nelle comparse e, tan- to più, in sede di impugnazione.
4.2 La Corte, invece, ritiene fondata la parte del motivo di appello che grava la sentenza impugnata in ordine alla repentinità e della inevitabilità dell'azione lesiva.
Il Tribunale, in sintesi, ha rigettato la domanda di risarcimento in forza del ca- rattere repentino, e dunque inevitabile da parte del personale scolastico, dell'aggressione e dei suoi effetti lesivi subiti dal giovane mentre era Pt_1 all'interno dell'istituto scolastico.
Rimanendo incontestato il fatto, la sentenza impugnata ha ritenuto che tali condizioni di svolgimento dei fatti abbiano integrato il caso fortuito inevitabi- le, sufficiente ad esonerare da responsabilità la parte convenuta.
Orbene, dall'istruttoria processuale, in particolare dalle dichiarazioni testimo- niali assunte e rese da testi addotti da entrambe le parti, sono tuttavia emersi elementi che meritano diversa considerazione.
Tra tutte quelle assunte, le dichiarazioni meritevoli di affidamento, in quanto provenienti da soggetti presenti al fatto dall'inizio alla fine, sono quelle dei testi e (addotti da parte appellata, tutti ap- CP_6 CP_8 CP_9
partenenti al personale scolastico) e del teste (addotto da parte Testimone_1
appellante, soggetto estraneo alla scuola).
Tali dichiarazioni, in realtà, innanzitutto appaiono concordanti sullo svolgi- mento del fatto, in particolare sulle fasi attraverso cui esso si è sviluppato: è accaduto alla fine delle lezioni, nella fase di uscita dalle aule ma ancora all'interno dell'istituto, ossia nel cortile di pertinenza;
l'aggressione in danno del , posta in essere da due alunni della medesima scuola, si è svilup- Pt_1
pata in tre fasi, ossia: alterco verbale con alte urla, percosse con schiaffi sul viso e, infine, calci sferrati in testa dopo che i due aggressori ebbero atterrato la vittima. Emerge, altresì, che almeno tre assistenti scolastici, quelli sopra in-
7 dividuati, erano presenti nel piazzale scolastico e come alcuni di essi abbiano anche avuto tempo e modo di intervenire prima che l'azione si concludesse
(Essi sostengono di aver tentato di proteggere la vittima, impedendo i calci in testa).
Tanto, in sintesi, viene sostenuto dai testi e CP_6 CP_8 Tes_2
[...
, presenti nel cortile poiché preposti all'ordine all'uscita degli alunni dalle lezioni;
tanto viene confermato dal teste , che si trovava in un'area Tes_1
esterna e antistante il piazzale scolastico e che ha affermato di aver visto delle persone che sembrava volessero dividerli.
Più in particolare, il teste ha dichiarato: 1. “Ho visto due ragazzi CP_8 che inveivano contro l'altro” (dunque, è stato allertato già dalla prima fase, cioè all'atto dell'aggressione verbale); 2. “Ad un certo punto uno dei due ha iniziato a schiaffeggiarlo” (tuttavia, non si è ancora attivato per impedire l'evento lesivo); 3. “Ho cercato di accertarmi che non fossero coinvolti dei convittori” (ha dunque avuto tempo di pensare e di occuparsi di altro, che ha ritenuto prioritario rispetto al pestaggio); 4. “Poi (solo poi ) ho visto il ragazzo per terra e uno si dirigeva minacciosamente contro di lui;
ho cercato di fer- marlo, ma non ci sono riuscito perché era robusto” (è intervenuto quando ha visto il ragazzo per terra e un altro avvicinarsi, pur potendolo fare prima, men- tre si occupava della incolumità dei convittori).
Ancora, il teste ha dichiarato: 1. “Ho visto un ragazzo che aggrediva CP_9
un altro ragazzo. Ho visto che si frapponeva per difenderlo, in- CP_6 terveniva subito perché era più vicino di me”; 2. “Nel mentre il CP_11
( interveniva, ho visto un secondo ragazzo avvicinarsi e tirare CP_6 un calcio al ragazzo che era a terra”.
Infine, il teste aggiunge che: “l'episodio è avvenuto alle mie CP_6 spalle, dove c'erano molti ragazzi. Quando questi si sono spostati, ho visto che c'era un ragazzo che aveva buttato a terra il e lo stava picchian- Pt_1
8 do con pugni o calci, e sono intervenuto per separarli. Sono interceduti anche
i miei due colleghi.”
Risulta chiaro che l'azione non è stata affatto un episodio repentino, che si è risolto improvvisamente e istantaneamente;
che essa, piuttosto, si è sviluppata in una progressione di gravità della condotta e degli effetti, richiedendo per- tanto necessariamente una durata di alcuni minuti almeno;
che, infine, i di- pendenti dell'istituto scolastico ne hanno avuto pieno conto sin dall'inizio e per tutta la successiva durata, e che, purtuttavia, la loro azione di contenimen- to non è stata pronta e comunque efficace.
A riguardo, infatti, non si può tacere il fatto che, sebbene siano intervenuti in tre uomini adulti, gli assistenti scolastici non siano stati in grado di bloccare il ragazzo che continuava a dare calci in testa alla vittima, interrompendo l'aggressione ed evitando la sua fase più acuta: questo dato, invero, va osser- vato assieme a quanto refertato dai medici del Pronto Soccorso, i quali hanno rilevato in danno a un trauma cranico non commotivo con ferita esco- Pt_1
riata parietale sinistra, cioè un tipo di lesione che appare più ragionevole rite- nere essere stata causata probabilmente dai calci ricevuti in testa per terra, piuttosto che dalle percosse della fase precedente.
Del resto, anche il teste , indifferente, che si trovava in un'area esterna e Tes_1
antistante il piazzale scolastico, ha confermato quanto sinora osservato e de- dotto logicamente dalle dichiarazioni dei primi testi in merito alle modalità dell'aggressione e alla sua durata: 1. “…scendendo dall'auto la mia attenzio- ne è stata richiamata da minacce insulti e parolacce dei ragazzi ma ho visto che c'erano altri ragazzi ed adulti…”; 2. “mentre mi accingevo al bar ho visto che tiravano pugni mentre urlavano, e sono entrato nel bar. Dopo circa 5 mi- nuti terminati i miei acquisti sono uscito dal bar ed ho visto che il ragazzo era
a terra ed era aggredito e c'erano persone intorno, ed uno dei due cercava ancora di dare calci e delle persone vicine che sembrava volessero dividerli.”
9 Si aggiunge, appena per completezza rappresentativa, che il cortile scolastico dove si è consumata l'aggressione ha una estensione di circa 30-40 metri, se- condo quanto si può dedurre dalle dichiarazioni di altro teste di parte appella- ta, ( “…ero alla porta centrale della scuola, e uscendo ho notato CP_7
un capannello di ragazzi e del trambusto, alla fine del piazzale, a circa 30 –
40 metri…” ), dunque una distanza non eccessiva e tale da consentire ragione- volmente un intervento più tempestivo ed efficace di quello effettivamente realizzato.
In definitiva, deve escludersi il carattere repentino dell'aggressione e della ineluttabilità dei suoi effetti, e il danno patito da parte appellante non può che addebitarsi eziologicamente alla negligenza e alla imperizia dei dipendenti dell'istituto scolastico, e per esso del , il quale, gravato da obbligo di CP_3
vigilanza sugli studenti, non ha fornito la prova liberatoria dalla responsabili- tà, che pure si presume per la fattispecie da richiamarsi, prevista dall'art. 2048
c.c. e ai sensi della quale la domanda è stata proposta dal danneggiato.
5. Per quanto dedotto, dunque, l'appello merita accoglimento, restando assor- biti i restanti motivi di gravame.
6. In punto di “quantum debeatur”, non ritiene la Corte di dover procedere ad espletamento di consulenza tecnica per la quantificazione del danno biologico patito dalla parte appellante in ragione della generica contestazione da parte del , della quale va però considerata quella sul danno morale, aven- CP_1 do evidenziato che di questo “difetta del tutto la prova dell'esistenza e del re- lativo ammontare, né può ritenersene la sussistenza in re ipsa” ed è così, do- vendosi sottolineare come la giurisprudenza di vertice richieda una specifica allegazione e prova del danno morale, che nel caso in esame difetta del tutto.
Di recente la Suprema Corte (Cass. ord. 6444/2023) ha sottolineato la partico- lare rigorosità di un siffatto accertamento, laddove, come nel caso in esame, si controverta di micropermanenti (“In tema di danno non patrimoniale discen- dente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno bio-
10 logico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno mo- rale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimo- strazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento in- ferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contra- ria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale.”)
Nella specie, ritiene la Corte di poter basare la quantificazione del danno bio- logico su quanto accertato dal CTP nella relazione allegata in atti, considerato il tenore della stessa e la evidente riconducibilità degli effetti lesivi riscontrati alla dinamica dell'aggressione - che ha visto il subire percosse e calci Pt_1
anche alla testa - laddove ha rilevato che, a seguito dell'aggressione subita l'11/10/2017, il paziente ha riportato la distorsione del rachide cervicale e con- tusioni multiple, dalle quali sono residuate dolenzia a riposo e nei movimenti del rachide cervicale, contrattura muscoli paravertebrali del collo, limitazione funzionale dei movimenti del capo e del collo, dolenzia a riposo e nei movi- menti del tronco, contrattura muscoli paravertebrali dorso lombare, limitazio- ne funzionale nei movimenti del tronco e sindrome soggettiva del capo, che fanno ritenere congrua la valutazione della invalidità permanente nella misura del 4%, con inabilità temporanea totale per 20 gg e parziale al 50% per ulte- riori 20 gg.
Le spese mediche richieste nella misura di € 462,72 e contestate ex adverso, sono documentate (v. all. 4 fascicolo di primo grado) – e quindi vanno rico- nosciute - nella minor misura di 87,57. Applicando pertanto le tabelle del
Tribunale di Milano del 2024, escluso il danno morale per quanto si è detto, spetta al la complessiva somma di € 6.498,32: Pt_1
11 Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 17 anni
Percentuale di invalidità permanente 4%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 4.753,55
Invalidità temporanea totale € 1.104,80
Invalidità temporanea parziale al 50% € 552,40
Totale danno biologico temporaneo € 1.657,20
Spese mediche € 87,57
TOTALE GENERALE: € 6.498,32
Sul predetto importo, devalutato alla data del sinistro (11/10/2017) e annual- mente rivalutato, sono dovuti gli interessi legali sino alla pubblicazione della presente sentenza e, di seguito, fino al saldo.
Va respinta la domanda del volta all'accertamento, ai fini del quan- CP_1
tum, delle quote di responsabilità con i concorrenti causatori dell'occorso, che af- ferma essere e , che sono rimasti estranei Parte_2 Parte_3 al presente giudizio.
7. La riforma della sentenza impugnata impone il regolamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, le quali, in conseguenza dell'accoglimento dell'appello, seguono il principio di soccombenza e si li- quidano come in dispositivo, secondo tariffa forense, con riduzione per la fase istruttoria, non svolta.
P.Q.M.
12 La Corte di Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 327/23 data dal Tribunale di Lan- ciano e pubblicata il 19.09.23, così decide:
1) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna il
[...]
appellato a corrispondere all'appellante la somma di € 6.498,32, sul CP_12
cui importo, devalutato alla data del sinistro (2017) e annualmente rivalutato, sono dovuti gli interessi legali sino alla pubblicazione della presente sentenza e, di seguito, fino al saldo.
2) Condanna il a rifondere alla parte appellante le spese dell'intero CP_1
giudizio, che si liquidano, quanto al primo grado, in euro 5.077,00, oltre spese generali e accessori di legge e, quanto al presente grado, in euro 4.888,00, ol- tre spese generali e accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 19/02/2025
Il Presidente estensore
(Silvia Rita Fabrizio)
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