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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 26/01/2026, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1229/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRANTE VINCENZO, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, RE
NONNO GIACOMO MARIA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 24315/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING DI PAG n. 07120249041947142000 IRPEF-ALTRO
- ING DI PAG n. 07120249041947142000 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 194/2026 depositato il
13/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: Chiede l'accoglimento del ricorso.
Resistente: Insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna con ricorso indirizzato alla sola Agenzia delle Entrate OS il sig. Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), difeso dall'avv.to Difensore_1 , l'avviso di intimazione n. 07120249041947142/0000, assertivamente notificato il 29/11/2024, per l'importo di euro 268.958,95, portante le seguenti e sotto indicate cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento impugnati in uno e contestualmente all'avviso di intimazione di cui si chiede dichiararsi la nullità:
1)Cartella di pagamento n. 0712023000581942000, presuntivamente notificata il 22/02/2023, emessa dalla Associazione_1 sede di Napoli per l'anno 2016, dell'importo di euro 48.263,57;
2)Cartella di pagamento n. 07120230100696616000, presuntivamente notificata il 18/10/2023, emessa dalla
Camera di Commercio di Napoli, avente ad oggetto diritto annuale per l'anno 2019 e dell'importo di euro 13,78;
3)Avviso di accertamento n.TF3010804518/2020, presuntivamente notificato il 03/06/2021, emesso dall'Agenzia delle Entrate DP I di Napoli, per l'anno 2015, avente ad oggetto imposte IRPEF, IRAP ed addizionali dell'importo di euro 101.184,04;
4)Avviso di accertamento n. TF301M00124/2022, presuntivamente notificato il 22/02/2022 emesso dall'Agenzia delle Entrate DP I di Napoli, per l'anno 2016, avente ad oggetto imposta IRAP, IRPEF ed addizionali dell'importo di euro 119.020,98.
Eccepisce il ricorrente, in annullamento dell'avviso di intimazione, la mancanza dell'attestazione di conformità del documento cartaceo notificato a mezzo posta rispetto all'originale digitale, la violazione dell'art. 50 III c. del D.pr 602/73, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento, l'omessa notifica dei prodromici atti costituiti dalle su indicate cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento, il difetto di motivazione dell'avviso di intimazione, l'omessa indicazione del criterio di calcolo delle sanzioni ed interessi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate OS che previa contestazione dell'inammissibilità della presente opposizione, richiesta di integrazione del contraddittorio con l'ente impositore Agenzia delle Entrate, relativamente agli atti di su competenza, ha depositato documentazione attestante sia la regolarità della notifica degli atti prodromici, nello specifico le cartelle di pagamento sottese all'avviso di intimazione, sia di atti interruttivi successivi già notificati all'odierno ricorrente insistendo, quindi, per il rigetto del ricorso stante la definitività della pretesa impositiva.
La causa è stata discussa, sentite le parti in causa, all'udienza del 12 gennaio 2026 ove è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile e deve essere rigettato.
L'art. 21 del D.Lgs 546/92 prevede che il ricorso vada proposto entro il termine decadenziale dei 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato “Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo”.
Nel caso specifico dall'esame degli atti procedimentali depositati dalla resistente ADER, nello specifico dalla relata di notifica dell'impugnato avviso di intimazione impugnato, risulta che esso è stato notificato via posta elettronica certificata all'indirizzo del ricorrente Email_3 in data 9/9/2024.
Da tanto il ricorso andava proposto nel termine decadenziale dei sessanti giorni decorrenti dalla suddetta data, quindi, entro e non oltre 8/11/2024, laddove agli atti del procedimento il ricorso risulta notificato solo in data 17/12/2024, quindi, oltre il termine decadenziale dei sessanta giorni previsto dalla su indicata normativa per cui esso è inammissibile, sussistono giuste ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRANTE VINCENZO, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, RE
NONNO GIACOMO MARIA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 24315/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING DI PAG n. 07120249041947142000 IRPEF-ALTRO
- ING DI PAG n. 07120249041947142000 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 194/2026 depositato il
13/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: Chiede l'accoglimento del ricorso.
Resistente: Insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna con ricorso indirizzato alla sola Agenzia delle Entrate OS il sig. Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), difeso dall'avv.to Difensore_1 , l'avviso di intimazione n. 07120249041947142/0000, assertivamente notificato il 29/11/2024, per l'importo di euro 268.958,95, portante le seguenti e sotto indicate cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento impugnati in uno e contestualmente all'avviso di intimazione di cui si chiede dichiararsi la nullità:
1)Cartella di pagamento n. 0712023000581942000, presuntivamente notificata il 22/02/2023, emessa dalla Associazione_1 sede di Napoli per l'anno 2016, dell'importo di euro 48.263,57;
2)Cartella di pagamento n. 07120230100696616000, presuntivamente notificata il 18/10/2023, emessa dalla
Camera di Commercio di Napoli, avente ad oggetto diritto annuale per l'anno 2019 e dell'importo di euro 13,78;
3)Avviso di accertamento n.TF3010804518/2020, presuntivamente notificato il 03/06/2021, emesso dall'Agenzia delle Entrate DP I di Napoli, per l'anno 2015, avente ad oggetto imposte IRPEF, IRAP ed addizionali dell'importo di euro 101.184,04;
4)Avviso di accertamento n. TF301M00124/2022, presuntivamente notificato il 22/02/2022 emesso dall'Agenzia delle Entrate DP I di Napoli, per l'anno 2016, avente ad oggetto imposta IRAP, IRPEF ed addizionali dell'importo di euro 119.020,98.
Eccepisce il ricorrente, in annullamento dell'avviso di intimazione, la mancanza dell'attestazione di conformità del documento cartaceo notificato a mezzo posta rispetto all'originale digitale, la violazione dell'art. 50 III c. del D.pr 602/73, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento, l'omessa notifica dei prodromici atti costituiti dalle su indicate cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento, il difetto di motivazione dell'avviso di intimazione, l'omessa indicazione del criterio di calcolo delle sanzioni ed interessi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate OS che previa contestazione dell'inammissibilità della presente opposizione, richiesta di integrazione del contraddittorio con l'ente impositore Agenzia delle Entrate, relativamente agli atti di su competenza, ha depositato documentazione attestante sia la regolarità della notifica degli atti prodromici, nello specifico le cartelle di pagamento sottese all'avviso di intimazione, sia di atti interruttivi successivi già notificati all'odierno ricorrente insistendo, quindi, per il rigetto del ricorso stante la definitività della pretesa impositiva.
La causa è stata discussa, sentite le parti in causa, all'udienza del 12 gennaio 2026 ove è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile e deve essere rigettato.
L'art. 21 del D.Lgs 546/92 prevede che il ricorso vada proposto entro il termine decadenziale dei 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato “Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo”.
Nel caso specifico dall'esame degli atti procedimentali depositati dalla resistente ADER, nello specifico dalla relata di notifica dell'impugnato avviso di intimazione impugnato, risulta che esso è stato notificato via posta elettronica certificata all'indirizzo del ricorrente Email_3 in data 9/9/2024.
Da tanto il ricorso andava proposto nel termine decadenziale dei sessanti giorni decorrenti dalla suddetta data, quindi, entro e non oltre 8/11/2024, laddove agli atti del procedimento il ricorso risulta notificato solo in data 17/12/2024, quindi, oltre il termine decadenziale dei sessanta giorni previsto dalla su indicata normativa per cui esso è inammissibile, sussistono giuste ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese.