Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/05/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2506/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa degli avv.ti Livia Di Cola e Peppino Russo;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa delle Controparte_1
dott.sse Serenella Rosaria Zanfini e Serena Cianflone;
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_2
degli avv.ti Umberto Ferrato e Marcello Carnovale;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11/05/2022, parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio
CP_ il e l' e, premesso di essere alle dipendenze Controparte_1 dell'amministrazione scolastica a tempo indeterminato in qualità di assistente tecnico ATA esponeva di aver prestato servizio, antecedentemente all'immissione in ruolo avvenuta l'1.9.2014, a tempo determinato in forza di plurimi contratti a termine dall'anno scolastico
1977/1978 e che, in sede di ricostruzione della carriera, con decreto del dirigente scolastico, erano stati valutati per intero, ai fini giuridici ed economici, solo i primi quattro anni e nella misura ridotta di 2/3 per gli anni successivi e ciò in applicazione dell'art. 569 del D. Lgs. n.
297/1994.
Evidenziava, in particolare, che era stata riconosciuta ai fini giuridici ed economici una anzianità pari ad anni 8, mesi 3, giorni 10, ed una anzianità ai soli fini economici di anni 2, mesi
1, giorni 22.
Lamentava l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera per contrasto con il principio comunitario di non discriminazione tra lavoro a tempo indeterminato e lavoro a tempo
1
Ministro pro tempore, di rivalutare, a modifica e correzione del decreto di ricostruzione della carriera del 23/05/2016 prot. n. 344, emesso dal Dirigente del IIS “ITI-IPA-ITA”, Pt_2
l'intero servizio pre ruolo prestato dall'odierno ricorrente, con riconoscimento, sia ai fini giuridici sia ai fini economici, di ulteriori anni 2 mesi 1 giorni 22; ordinare al
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, di inquadrare il ricorrente, alla data del Controparte_1
01/09/2014, nella fascia stipendiale 9-14, con anzianità residua (da utilizzare per il raggiungimento della fascia stipendiale successiva) di mesi 8, giorni 20, avendo già completato in data 23/12/2011 il periodo di lavoro rientrante nella fascia stipendiale 3-8; accertare e dichiarare il diritto del sig. a percepire le differenze retributive e contributive Parte_1
intercorrenti tra la fascia stipendiale 9-14 e la fascia stipendiale 15-20 dal 03/04/2019 (giorno di ingresso nella fascia stipendiale 15-20 sulla base del servizio effettivamente svolto) al
30/04/2021 (data di passaggio alla fascia 15-20 sulla base dell'impugnato decreto di ricostruzione della carriera); condannare il , in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, a pagare all'odierno ricorrente le corrispondenti differenze retributive pari ad €
2.972.66, come da conteggio allegato al presente ricorso che ne costituisce parte integrante, ovvero la somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
condannare il , Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa conseguente alla corretta ricostruzione di carriera e alla conseguente maggior retribuzione, con versamento delle differenze contributive all' . CP_3
Il si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione del diritto al pagamento delle CP_1
differenze retributive e contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
CP_ L' si costituiva in giudizio chiedendo, in caso di accoglimento della domanda attorea, la condanna del convenuto al pagamento dei contributi dovuti in relazione al rapporto di lavoro oggetto di causa.
2.1 Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto per quanto di seguito esposto.
L'art. 569 del D. Lgs. n. 297/1994 dispone “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà”.
Si pone nel presente giudizio la questione del se tale disposizione sia in contrasto con la normativa comunitaria ed in particolare con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a
2 tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999. Detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
In particolare, la Corte di Giustizia ha affermato che: la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10
Rosado Santana); il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.137 n. 5 del Trattato
(oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Cortedi Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
Ciò posto, sulla specifica questione della conformità al diritto comunitario dell'art. 485 del D.
Lgs. n. 279/94 (relativo al personale docente) è recentemente intervenuta la CGUE (sentenza
Motter – 20.9.2018) che ha statuito “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini
3 dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”.
Tale pronuncia, al pari dei principi in essa affermati, non risulta applicabile al personale ATA.
Non è infatti applicabile al personale ATA la disposizione di favore di cui al combinato disposto dell'art. 489 del D. Lgs. n. 297/1994 e dell'art. 11, co. 14, della L. n. 124/1999 (in forza del quale le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete). Del resto, la circostanza che il processo di acquisizione e consolidamento della professionalità del personale
ATA sia qualitativamente diverso e diversamente influenzato dalla continuità di servizio, rispetto al personale docente, è desumibile anche da precisi indici normativi, tra i quali la diversa durata prevista per i rispettivi periodi di prova (due/quattro mesi per il personale ATA
a seconda dei profili (art. 30 CCNL Scuola del 19/4/2018) ed un anno per il personale docente.
Né può sostenersi che la professionalità del personale ATA a termine sia diversa e non comparabile con quella del personale di ruolo che, salvo diverse allegazioni contrarie dell'Amministrazione, svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione. Così ritenuta l'inapplicabilità della pronuncia Motter alla fattispecie del personale ATA, si osserva che non risultano, in ogni caso quelle ragioni oggettive che giustificano un trattamento differenziato, non potendo tali ragioni consistere nella natura non di ruolo del rapporto di lavoro e/o nella novità di ogni singolo contratto a termine rispetto al precedente, nè nella particolare modalità di reclutamento del personale, così come statuito dalla giurisprudenza comunitaria.
Da quanto detto consegue pertanto la non conformità al diritto comunitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali per il personale stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale.
A tale conclusione è, peraltro, pervenuta la giurisprudenza di legittimità che ha statuito “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Orga 6 Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione
4 della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (cfr. Cass. 28 novembre 2019, n.
31150; Cass. 12 febbraio 2020, n. 3472; Cass. 7 febbraio 2020, n. 2924).
2.2 Va dunque affermato il diritto di parte ricorrente al computo per intero, ai fini della ricostruzione della carriera e del corretto inquadramento giuridico ed economico, del servizio prestato in posizione di pre ruolo con la condanna dell'Amministrazione scolastica convenuta alla collocazione della parte ricorrente nella corretta posizione stipendiale maturata con l'intero servizio pregresso svolto.
Nella specie deve, quindi, essere dichiarato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, di ulteriori anni 2 mesi 1 giorni 22 ed il convenuto essere condannato al suo inquadramento, alla data dell'1.9.2014, nella fascia stipendiale 9-14 e al conseguente pagamento delle differenze retributive intercorrenti fra la fascia stipendiale 9-14 e la fascia stipendiale 15-20 dal 3.4.2019 al 30.4.2021, pari ad € 2.972,66 (come da conteggio in atti in fasc. ricorrente), oltre interessi dal dovuto al saldo.
In considerazione di quanto precede il convenuto deve, altresì, essere condannato al versamento
CP_ in favore dell' dei contributi correlati alla maggiore anzianità di servizio della parte ricorrente per come accertata.
Alcuna prescrizione retributiva e contributiva è maturata avuto riguardo alla circostanza che la pretesa è relativa al periodo dal 3.4.2019 al 30.4.2021.
3. Le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e seguono la soccombenza e sono CP_1
liquidate come da dispositivo mentre devono essere compensate quelle relative ai rapporti con CP_ l
P.Q.M.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, di ulteriori anni 2 mesi 1 giorni 22;
- condanna il convenuto all'inquadramento di parte ricorrente, alla data dell'1.9.2016, nella fascia stipendiale 9-14 e al conseguente pagamento delle differenze retributive intercorrenti fra la fascia stipendiale 9-14 e la fascia stipendiale 15-20 dal 3.4.2019 al 30.4.2021, pari ad €
2.972,66 oltre interessi dal dovuto al saldo;
CP_
- condanna il convenuto al versamento in favore dell' dei contributi correlati alla maggiore anzianità di servizio della parte ricorrente per come accertata;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in € 2.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi;
5 CP_
- compensa le spese di lite relative ai rapporti con l'
Castrovillari, 16.5.2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
6