Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 10/12/2025, n. 3552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3552 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03552/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00989/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 989 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sciuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Riposto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicolò D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Riposto il 22 settembre 2021 numero 7 e successive varianti (conosciuto a seguito della nota dello stesso Comune di Riposto del 3 marzo 2025 di trasmissione dei documenti richiesti con ricorso per accesso agli atti e successivo giudizio di ottemperanza) alla ditta -OMISSIS- per la “ ristrutturazione edilizia del fabbricato sito nel comune di Riposto, -OMISSIS- -OMISSIS- ”;
- nonché di ogni ulteriore atto o provvedimento antecedente o successivo comunque presupposto connesso o conseguenziale, ivi compreso, ove occorra, della Denuncia di Inizio Attività alternativa al permesso di costruire del 26 aprile 2021 prot. 8742 per il recupero volumetrico ai fini abitativi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e del Comune di Riposto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa IU AL DO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente ha rappresentato, in punto di fatto, di essere proprietaria della bottega sita a piano terra del fabbricato ubicato in -OMISSIS-, Comune di Riposto (in catasto al foglio 1, particella 823, sub. 7), nonché comproprietaria del cortile confinante avente accesso da -OMISSIS-, nel quale si aprirebbero due porte e due finestre della bottega di proprietà esclusiva della ricorrente; ha, altresì, specificato che su porzione dei muri perimetrali di tale cortile insiste il fabbricato di cui alla -OMISSIS-, di proprietà dei coniugi -OMISSIS-.
Nell’anno 2022, la ricorrente, constatato che al primo piano del fabbricato prospicente il cortile comune, di proprietà dei detti coniugi, erano in corso lavori edilizi, ha presentato al Comune di Riposto richiesta di accesso ai documenti inerenti a tale intervento per le valutazioni e possibili azioni conseguenti e, non avendo ricevuto riscontro, ha intrapreso azione per l’accesso dei medesimi atti.
Solo all’esito del giudizio di accesso ex art. 116 c.p.a. (sentenza T.A.R. Catania n. 897 del 6 marzo 2024) e del successivo ricorso per ottemperanza alla sentenza che aveva dichiarato il diritto ad accedere ai documenti, in data 3 marzo 2025, il Comune ha trasmesso alla ricorrente la documentazione e i titoli edilizi relativi agli interventi nell’immobile dell’odierno controinteressato, compreso il permesso di costruire n. 7 del 22 settembre 2021, con cui il Comune ha autorizzato la ristrutturazione edilizia del fabbricato sito nel Comune di Riposto, -OMISSIS--OMISSIS-., ricadente in z.t.o. “A”.
2. Avverso il suddetto provvedimento e gli altri atti indicati in epigrafe, la ricorrente ha proposto l’odierno gravame al fine di ottenerne l’annullamento.
In particolare, premesso di essere titolare di legittimazione ed interesse all’azione in ragione della vicinitas e del pregiudizio conseguente alla limitazione di aria, luce e veduta, la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di illegittimità dei provvedimenti impugnati: “ Violazione dell’articolo 3 del dpr 380/2001, dell’art. 5 della legge regionale 16/2016, del dm 1444/68, delle NTA del PRG - Eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti ”:
a) secondo la prospettazione della ricorrente, illegittimo sarebbe il permesso di costruire del 22 settembre 2021 n. 7, formalmente rilasciato per eseguire un intervento di ristrutturazione edilizia senza incremento di volumetria, mentre la relazione tecnica e i grafici progettuali attesterebbero che con tale titolo si sarebbe assentito un incremento di volumetria al piano primo mediante ampliamento del locale cucina, oggetto di condono edilizio, con corrispondente - illegittima - diminuzione della volumetria del sottotetto (anch’essa oggetto del permesso di costruire n. 7/2021). Inoltre, sarebbe stato realizzato un nuovo balcone aggettante sul cortile di comproprietà della ricorrente, in avanzamento rispetto al precedente e unificato al balcone della stanza adiacente alla cucina.
Tale intervento, assentito come “ ristrutturazione edilizia ”, costituirebbe, invece, una “ nuova costruzione ”, non consentita in zona omogenea A - “ Centro Storico ” in cui ricade l’immobile, nella quale sono ammessi solo gli interventi di ristrutturazione, senza incrementi di volumetria e con mantenimento della sagoma e dei prospetti originari;
b) l’intervento sarebbe, altresì, illegittimo per violazione delle distanze legali di cui al D.M. 1444/68, poiché il nuovo balcone aggettante si troverebbe a una distanza inferiore a 2 metri dal fabbricato della ricorrente;
c) il provvedimento sarebbe, infine, illegittimo poiché autorizzerebbe la realizzazione di una mansarda abitativa al terzo piano, composta da cucina, ampio vano e servizi con ampie aperture (rispetto alla preesistente consistenza del cd. “terrazzo” e sottotetto di copertura).
3. In data 1 luglio 2025, si è costituito in giudizio il controinteressato -OMISSIS-, che, in data 30 luglio 2025, ha chiesto il rinvio per il rispetto dei termini a difesa.
4. In data 7 agosto 2025, si è costituito in giudizio il Comune di Riposto, che, in data 17 settembre 2025, ha aderito alla richiesta di rinvio.
5. In accoglimento della detta richiesta, alla pubblica udienza del 30 settembre 2025, il Collegio ha rinviato la trattazione della causa alla pubblica udienza del 18 novembre 2025.
6. In vista dell’udienza di discussione, il controinteressato ha prodotto documentazione e memoria, con cui ha eccepito:
- l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, di cui parte ricorrente non avrebbe fornito prova alcuna, con la precisazione che le aperture sul cortile per la ricorrente sarebbero 3 e non 4 e che nessuna lesione dei diritti della ricorrente deriverebbe dalle iniziative edilizie dei controinteressati; inoltre, con riferimento al recupero abitativo, non vi sarebbe interesse all’impugnativa, posto che esso non comporterebbe effetti sulle aperture della ricorrente nel cortile comune e comunque non inciderebbe sui suoi interessi; anche per il resto l’interesse osteso sarebbe emulativo, come comprovato dalla relazione tecnica prodotta dalla parte controinteressata;
- l’inammissibilità per difetto di interesse per la tutela dell’interesse illegittimo: ciò in quanto l’edificio della ricorrente sarebbe affetto da abusi poiché oggetto di un cambio di destinazione d’uso “interamente a bottega ” da ritenersi illegittimo, non essendo assistito da alcuna autorizzazione per la fusione delle parti interessate e il cambio di destinazione di quella parte che era destinata ad abitazione;
- l’irricevibilità del ricorso (notificato il 29 aprile 2025) per tardività in quanto la comunicazione di fine lavori risale al 2 gennaio 2024 (fine lavori superbonus) e la SCIA per l’abitabilità è stata presentata il 31 dicembre 2024 rispettivamente al prot. n. 40 e n. 31571.
Nel merito, ha sostenuto l’infondatezza dei motivi di ricorso; in particolare: i) sull’ampliamento della cucina e sul nuovo balcone: il condono edilizio della cucina preesistente non sarebbe stato impugnato e l’ampliamento non fuoriuscirebbe dalla superficie coperta “ in quanto i piani superiori si estendono sul cortile tanto da coprire l’attuale ampliamento ”; ii) sulla realizzazione di un “piano terzo”: il condono edilizio non impugnato ha legittimato l’intero sottotetto (solo una parte della copertura è a terrazza), considerando l’intera cubatura come volumi urbanisticamente rilevanti e abitabili; iii) sulla violazione degli indici edilizi: l’intervento edilizio rientrerebbe tra le “ristrutturazioni edilizie” che consentono la traslazione di volumi; iv) sulla violazione di distanze: il modesto balconcino realizzato rispetterebbe la distanza di 2 metri dall’opposta parete del cortile né v’è prova del contrario; v) sull’escamotage illegittimo: l’intervento edilizio rientrerebbe nelle “ristrutturazioni edilizie”.
7. Con memoria depositata il 17 ottobre 2025, il Comune resistente ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività, come risulterebbe dalla denuncia-querela, presentata dalla ricorrente, alla Procura della Repubblica, datata 22 settembre 2022, inviata per conoscenza anche al Comune, da cui emergerebbe la conoscenza dei lavori in corso, minuziosamente descritti. Nel merito, il Comune ha, comunque, sostenuto l’infondatezza dei motivi dedotti dalla ricorrente e segnatamente: a) nessun ampliamento sarebbe stato realizzato, ma “ un legittimo “ trasferimento di cubatura ”, già tutta di “ tipologia residenziale ”, all’interno della stessa unità abitativa; “ tale limitatissimo ampliamento non si pone al di fuori della superfice coperta preesistente, giacché i piani superiori dell’edificio si estendono sul cortile, tanto da coprire l’attuale ampliamento ”.
8. La ricorrente ha depositato memoria di replica per opporsi alle deduzioni ed eccezioni formulate dal controinteressato e dal Comune. Ha sostenuto, in particolare, che:
- quanto all’eccezione di tardività: solo con la conoscenza dei documenti del titolo abilitativo avvenuta il 3 marzo 2025 si sarebbe appreso che le opere in ampliamento non erano lavori eseguiti in difformità, ma erano stati espressamente assentiti dal Comune con tali titoli;
- quanto alla carenza di interesse: le nuove opere in ampliamento al primo piano oggetto del presente giudizio costituirebbero una parziale copertura del cortile interno della bottega della ricorrente, di per sé incidente su luce, area e veduta;
- l’utilizzo del fabbricato in mancanza di un titolo edilizio (per il cambio d’uso a bottega) sarebbe stato reso in catasto, con conseguente pagamento dei relativi oneri fiscali, in ragione della preesistenza al 1967 del fabbricato in esame; la destinazione d’uso dell’immobile non rileverebbe, in ogni caso, sull’azione in esame, proposta a tutela dei propri diritti di godimento di luce, area e veduta del cortile e a tutela dell’immobile legittimamente realizzato;
- quanto all’ampliamento di volume al primo piano: infondata sarebbe la tesi del trasferimento della volumetria del sottotetto in quanto il condono del 2020 non avrebbe sanato la volumetria residenziale di esso, come comprovato dalle iniziative della controinteressata che successivamente ha presentato la SCIA per il recupero abitativo del sottotetto; inoltre, le opere condonate non potrebbero essere utilizzate per legittimare ulteriori interventi edilizi (Cons. St. n. 482/2025);
- tardiva, infine, sarebbe la recente produzione documentale del Comune.
9. All’udienza pubblica del 18 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. È materia del contendere la legittimità della D.I.A. alternativa al permesso di costruire presentata dal controinteressato per il recupero volumetrico del 26 aprile 2021 prot. 8742 nonché il permesso di costruire rilasciato, in favore dello stesso, dal Comune di Riposto il 22 settembre 2021 n. 7, avente ad oggetto “ ristrutturazione edilizia del fabbricato sito nel comune di Riposto, -OMISSIS- -OMISSIS- ”.
2. In via preliminare, vanno scrutinate le varie eccezioni in rito sollevate dal Comune e dalla parte controinteressata e innanzitutto l’eccezione di irricevibilità del ricorso, secondo cui la parte ricorrente sarebbe stata a conoscenza delle contestate opere già al momento della presentazione della denuncia/querela del 22 settembre 2022 e della diffida al Comune del 19 maggio 2023.
La ricorrente contesta l’eccezione di tardività del ricorso poiché, per superare il rifiuto del Comune al rilascio dei documenti, sarebbe stata costretta a presentare ricorso innanzi a questo T.A.R. e a proporre anche un successivo giudizio di ottemperanza per l’esecuzione della sentenza alla stessa favorevole. Solo dopo il rilascio dei documenti, in data 3 marzo 2025, la ricorrente avrebbe avuto la piena conoscenza dell’atto, necessaria per la sua impugnazione.
2.1. L’eccezione è infondata.
2.2. Il principio secondo cui ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione di un permesso di costruire da parte di un proprietario di immobile limitrofo occorre la piena conoscenza dello stesso - che si verifica con la consapevolezza del suo contenuto specifico o del progetto edilizio ovvero quando la costruzione realizzata rivela in modo certo e univoco le essenziali caratteristiche dell'opera - va applicato tenendo conto della singola fattispecie (Cons. St., sez. II, sent. 1474/2025).
Nello specifico caso in questione, parte ricorrente non nega che alle date indicate si fosse avveduta degli ampliamenti oggetto di contestazione, ma specifica, con argomenti ragionevoli e plausibili e non contrastati efficacemente dalle altre parti, che, nella fattispecie in esame, l’ampliamento in questione avrebbe potuto costituire anche un’opera eseguita in difformità al titolo edilizio rilasciato (possibilità questa che la ricorrente ha anche preso in considerazione presentando denuncia\querela del 22 settembre 2022 e diffida al Comune del 19 maggio 2023), e che, solo con la conoscenza dei documenti del titolo abilitativo, avvenuta il 3 marzo 2025, ha potuto apprendere che le opere in ampliamento non erano lavori eseguiti in difformità ma espressamente assentiti dal Comune.
D’altronde se è vero che “su chi vanta un interesse legittimo alla rimozione del titolo abilitativo incombono inevitabilmente oneri di diligenza ai fini delle eventuali iniziative giudiziarie che si vogliano intraprendere” (Consiglio di Stato sez. IV, 16 maggio 2025, n.4215; C.d.S. n. 5607 del 5 luglio 2022), è anche vero che, nel caso di specie, la ricorrente si è certamente attivata con diligenza per avere accesso alla documentazione, proponendo l’azione per l’accesso, solo all’esito della quale la documentazione richiesta è stata ostesa alla parte.
3. Va scrutinata anche l’eccezione del difetto di interesse per tutela di interesse illegittimo “[p] oiché né agli atti “aperti” del Comune né al Catasto è rinvenibile il titolo edilizio che ha determinato il cambio di destinazione d’uso quale attuale (interamente a bottega) ”; il detto cambio, secondo la parte controinteressata, sarebbe pertanto da ritenersi illegittimo e, a fronte di tale abuso, non sarebbe tutelabile l’interesse illegittimo del ricorrente. Sul punto, in caso di contestazione, ha chiesto che venga disposta, in via istruttoria, l’acquisizione di documenti del Comune di Riposto ovvero verificazione.
3.1. Anche tale eccezione non può trovare accoglimento.
L’asserito abuso (relativo non alla costruzione dell’immobile, ma al mutamento di destinazione d’uso) è oggetto di contestazione tra le parti e non risulta provato dalla parte controinteressata, la quale si limita a sollevare l’eccezione senza adeguato supporto probatorio; in particolare, non risulta che la parte controinteressata si sia attivata con rituale istanza di accesso al Comune per gli accertamenti necessari e per le acquisizioni conseguenti, e ciò al fine di una conoscenza strumentale alle difese processuali e alle relative eccezioni.
Analogamente non sussistono i presupposti perché venga disposta la chiesta consulenza tecnica d’ufficio o verificazione. Invero, la verificazione o la consulenza tecnica nel processo amministrativo non possono avere la funzione di esonerare la parte dagli oneri probatori sulla stessa gravanti. Ne consegue che, nel caso di specie, la richiesta di c.t.u., al fine di accertare se il mutamento di destinazione d’uso sia o meno abusivo non può essere assecondata, poiché spettava al ricorrente di ciò fornire dimostrazione; né gli invocati mezzi possono essere utilizzati con finalità meramente esplorativa (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 15 febbraio 2024, n. 1091; Consiglio di Stato, Sez. III, 13 gennaio 2016, n. 75), come sarebbe nel caso in esame.
4. Si può, a questo punto, passare all’esame dell’eccezione di difetto di interesse sollevata dal Comune e dalla parte controinteressata per mancata prova sul danno diretto e concreto in termini di privazione di luce, aria e veduta o comunque di altri pregiudizi, in tesi, subiti dalla parte ricorrente.
4.1. L’eccezione è infondata.
4.2. In relazione allo svantaggio necessario al fine di supportare l’interesse ad agire (che non può certo esaurirsi con la cd. vicinitas, che invece qualifica la legittimazione ad agire), la ricorrente, nella memoria di replica (depositata nel rispetto dei termini), rappresenta che “[l] e nuove opere in ampliamento al primo piano oggetto del presente giudizio, invero costituiscono una parziale copertura del cortile interno della bottega della ricorrente; la copertura per sua natura è una opera che priva il proprietario sottostante di luce, area e veduta. Tale privazione quindi attiene sia allo stesso cortile in comproprietà alla ricorrente che al fabbricato della stessa ricorrente le cui aperture danno sul medesimo cortile. Ciò ovviamente non può venir meno, come invece tenterebbe di dimostrare parte controinteressata, per la tipologia degli infissi utilizzati dalla ricorrente né tantomeno da esigenze meramente estetiche di “… mettere in linea la parete ovest dell’edificio ...”; la circostanza rilevata dal controinteressato che “... la superficie scoperta del cortile è rimasta immutata sul fronte est” costituisce invero la prova provata e riconosciuta che il cortile con le opere in ampliamento contestate è stato parzialmente coperto e quindi si è concretizzata una conseguenziale privazione di luce, area e veduta per lo stesso cortile e per la bottega della ricorrente che legittima la proposizione del presente ricorso ”.
Nella specie, l’interesse ad agire, come esplicitato nella memoria sopravvenuta in corso di causa, deriva per lo più dalla nuova costruzione di un balcone che dà sul cortile in comproprietà - ove accedono aperture, anche di luce, del ricorrente -, balcone che, per sua stessa natura, può che incidere in termini di riduzione di luce e aria sull’area sottostante, integrando - sempre in termini di mera prospettazione di lesione - il pregiudizio aggiuntivo richiesto per potere agire avverso i provvedimenti impugnati.
Va, a tal riguardo, ricordato che l’interesse ad agire, quale condizione dell’azione, deve essere declinato in termini di mera prospettazione della lesione, mentre l’effettiva prova della lesione lamentata attiene alla fase del merito (Adunanza Plenaria n. 22/2021; Cons. Stato, sez. II., 13 novembre 2023, n. 9696; Consiglio di Stato, sez. II, 19 aprile 2024, n. 3576).
5. Prima di entrare nel merito della questione, va, a questo punto, esaminata l’eccezione di tardività della produzione documentale sollevata dalla parte ricorrente con memoria di replica del 28 ottobre 2025.
In ragione della tardività di tale produzione, ai sensi dell’art. 73, co. 1, c.p.a., va disposta la non utilizzabilità di tali atti, ferma restando la (incontestata) tempestività della memoria ex art. 73 c.p.a. del Comune del 17 ottobre 2025, e quindi l’utilizzabilità delle informazioni e notizie in essa contenute.
6. Nel merito, il ricorso è infondato.
7. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente prospetta che il Comune avrebbe illegittimamente autorizzato l’ampliamento del vano cucina posto al primo piano dell’immobile, mediante tamponatura e chiusura del preesistente balcone, con conseguente modifica della sagoma e aumento della superficie utile (da mq 5,48 a mq 7,24). Inoltre, sarebbe stato realizzato un nuovo balcone aggettante sul cortile di comproprietà della ricorrente, in avanzamento rispetto al precedente, unificato al balcone della stanza adiacente alla cucina. Tale intervento, assentito come “ristrutturazione edilizia”, costituirebbe invece una “nuova costruzione”, non consentita in zona omogenea A - “Centro Storico”, in cui ricade l’immobile, nella quale sono ammessi solo gli interventi di ristrutturazione, senza incrementi di volumetria e con mantenimento della sagoma e dei prospetti originari.
Dalla relazione tecnica allegata all’istanza di permesso risulterebbe che l’incremento della volumetria del vano cucina è stato compensato da una corrispondente diminuzione della volumetria del sottotetto (anch’essa oggetto del permesso di costruire n. 7/2021). Tale compensazione, secondo la ricorrente, sarebbe illegittima e inammissibile in quanto: da un lato, l’intervento previsto sul sottotetto consisterebbe nella realizzazione di una mansarda abitabile, comportante quindi un ulteriore incremento della volumetria residenziale; d’altro lato, la volumetria del sottotetto sarebbe un “volume non residenziale”, come dichiarato nella relazione tecnica allegata all’istanza di permesso di costruire, con la conseguenza che, attesa la diversa tipologia dei volumi, non potrebbe operare alcuna compensazione.
7.1. Il motivo è infondato.
Per distinguere un intervento di nuova costruzione da un intervento di ristrutturazione, la giurisprudenza maggioritaria ha precisato che:
- “ l'intervento di nuova costruzione consiste in una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, attuata attraverso opere di rimodellamento della morfologia del terreno, ovvero costruzioni lato sensu intese, che, indipendentemente dai materiali utilizzati e dal grado di amovibilità, presentino un simultaneo carattere di stabilità fisica e di permanenza temporale, dovendosi con ciò intendere qualunque manufatto che sia fisicamente ancorato al suolo (il cui tratto distintivo e qualificante viene, dunque, assunto nell'irreversibilità spazio-temporale dell'intervento) che possono sostanziarsi o nella costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati o nell'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma stabilita ” (Consiglio di Stato, sez. VI, 3 marzo 2020, n. 1536);
- “ l'intervento di ristrutturazione edilizia, invece, sussiste quando viene modificato un immobile già esistente nel rispetto delle caratteristiche fondamentali dello stesso: tuttavia, laddove il manufatto sia stato totalmente trasformato, con conseguente creazione non solo di un apprezzabile aumento volumetrico (in rapporto al volume complessivo dell'intero fabbricato), ma anche di un disegno sagomale con connotati alquanto diversi da quelli della struttura originaria, l'intervento rientra nella nozione di nuova costruzione; nella nozione di nuova costruzione possono, dunque, rientrare anche gli interventi di ristrutturazione qualora, in considerazione dell'entità delle modifiche apportate al volume e alla collocazione dell'immobile, possa parlarsi di una modifica radicale dello stesso, con la conseguenza che l'opera realizzata nel suo complesso sia oggettivamente diversa da quella preesistente ” (Consiglio di Stato, sez. II, 6 aprile 2020, n. 2304; TAR Catania, sez. III, sent. 2725/2025; TAR Salerno, sez. II, sent. 297/2025).
7.2. Venendo al caso in questione, l’intervento edilizio realizzato dalla ditta controinteressata consiste, di fatto, in un incremento del volume della cucina di 5,95 mc, compensato da una diminuzione volumetrica del terzo piano (mansardato e già abitativo) e nella realizzazione di un balconcino che comunque non risulta sporgere oltre il profilo preesistente della struttura.
Alla stregua dei principi esposti, ritiene il Collegio che trattasi di mera ristrutturazione con variazione (e non aumento) volumetrica di entità non rilevante: si ha, infatti, ristrutturazione e non nuova costruzione anche “ quando le modifiche volumetriche e di sagoma siano di portata limitata e comunque riconducibili all' organismo preesistente ” (T.A.R. Catania, sez. I, sent. n. 3268/2022).
Nel caso di specie, ciò è consentito dalle Norme tecniche di attuazione del Comune di Riposto, che, all’art. 3, prevedono la possibilità di ristrutturazione edilizia in Zona A, previo parere della competente Soprintendenza ai BB.CC. AA. (rilasciato, nel caso di specie, con atto n. 2941 del 16 febbraio 2021 e n. 5735 del 17 marzo 2021: cfr. relazione allegata al p.d.c. impugnato), “ad eccezione della demolizione e ricostruzione”, ipotesi non ricorrente nella specie.
Alla qualificazione dell’intervento in questione quale ristrutturazione edilizia consegue anche la non pertinenza delle argomentazioni di parte ricorrente relative alle ritenute violazioni degli indici edilizi.
7.2.1. Peraltro, dagli atti non sono emersi incrementi volumetrici rispetto al condono del 2020, non oggetto di impugnazione e pertanto divenuto inoppugnabile; infatti, il volume totale dell’edificio esistente e di quello di progetto è identico, pari a mc. 1.393,98.
Pur non considerando, ai fini della presente decisione, lo stralcio della scheda tecnica della sanatoria 366/2020, che qualifica la particella del sottotetto quale residenziale (documento di cui parte ricorrente eccepisce la tardività, ma che è comunque menzionato nella memoria tempestiva del Comune), in ogni caso, il volume del sottotetto era stato già condonato nel 2020 e, a seguito del recupero a fini abitativi (intervenuto nel 2021), era utilizzabile ai fini della detta lieve traslazione.
7.3. Quanto alla recuperabilità a fini abitativi del sottotetto condonato, essa è ammessa dalla giurisprudenza e dal Dipartimento Urbanistica dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, che, con la comunicazione prot. n. 2354 dell’11 febbraio 2025, ha affermato che l’istituto del recupero abitativo si estende anche agli immobili oggetto di condono edilizio, che, in seguito al rilascio del provvedimento di condono, sono provvisti dello stato legittimo dell'immobile ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1-bis, del Testo Unico Edilizia, recepito in Sicilia dalla L.R. 16/2016, n. 16.
Né vengono addotti validi argomenti a sostegno dell’illegittimità del recupero a fini abitativi, le cui opere costituiscono opere di ristrutturazione edilizia, ammesse nella zona A del Comune di Riposto, per quanto sopra esposto (cfr. art. 5, l.r. n. 16/2016). Il recupero abitativo, quindi, si estende agli immobili legittimati da qualsiasi titolo abilitativo, purché anteriori alla data del 31 dicembre 2023, come nella fattispecie in esame.
7.4. Nella memoria di replica, poi, parte ricorrente introduce un nuovo motivo ostativo alla non utilizzabilità della riduzione del sottotetto ai fini dell’ampliamento della cucina, ritenendo che le opere condonate non possono costituire il presupposto per la realizzazione di ulteriori interventi edilizi.
L’argomento, invero nuovo in quanto non ritualmente formulato in ricorso, non è comunque preclusivo alla ristrutturazione in questione. In particolare, non vi sono ostacoli normativi e nemmeno giurisprudenziali a un modesto ampliamento della cucina e a un’altrettanta modesta riduzione del sottotetto, essendo l’intervento legittimo a tutti gli effetti a fronte di un condono mai fatto oggetto di contestazione e attesa l’esiguità dell’intervento (cfr. T.A.R. Umbria, Perugia, n. 188/2018, confermata da Cons. St., sez. VII, n. 397/2024).
7.5. Né il nuovo balcone sporgente sul cortile può essere considerato modificativo della sagoma o in violazione delle distanze di legge o regolamentari.
Tale balconcino, in realtà, rispetta la distanza di 2 metri prevista dalla norma regolamentare locale (art. 23: “ Per ogni facciata del cortile, la normale condotta dalla mezzeria di essa fino al muro opposto non deve risultare minore di un quarto dell'altezza della facciata sul piano del cortile, né mai minore di m. 2.00 ”), che, in relazione ai cortili, stabilisce che la distanza minima tra le facciate prospicenti (e non dallo sporto del ballatoio) non può in alcun caso essere inferiore a 2 metri.
Risulta dalla ricostruzione del Comune, non contestata dalla ricorrente, che tale balcone disti ml 2,04 dal prolungamento verticale della parete della ricorrente, in perfetta corrispondenza, quindi, con la sopra citata previsione regolamentare del Comune (art. 23 del REC).
Tra l’altro, tale nuovo balconcino, che dà sul cortile interno, presenta la medesima estensione del balcone preesistente posto al piano superiore, che sporge anch’esso sul cortile, di talché non si configura, per esso, alcuna lesione di distanze o alcuna significativa modifica di sagoma o aumento di superficie coperta rispetto alla struttura precedente (cfr. Cons. St. n. 397 del 2024 cit.).
Inoltre, ai sensi dell’art. 9, comma, 1 n. 1) del D.I. n. 1444/1968, “ per le ZTO “A” - Centro storico …per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale ”, ove il parametro di riferimento è costituito dai volumi degli edifici e non dal balcone.
Sempre con riguardo al nuovo balcone, deve essere richiamata la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui “ il rapporto tra disposizioni statali, regionali e norme di piano (…) è espressamente disciplinato dell’art. 2-bis del d.P.R. n. 380 del 2001, che ammette deroghe con disposizioni regionali al d.m. n. 1444/1968, solo a condizione che siano inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio ” (Cons. Stato, IV, n. 1732 del 2022).
Infine, in relazione alla considerazione dei balconi ai fini del computo delle distanze, è stato affermato che “ il balcone aggettante, avente funzione architettonica o decorativa, …, può essere compreso nel computo delle distanze solo nel caso in cui una norma di piano lo preveda (tra varie, Cons. Stato, IV, 7 luglio 2008, n.3381) ” (Cons. Stato, IV, n. 1732/2022; cfr. anche Cons. St., sez. VIII, n. 397/2024), ciò che non risulta nel caso in questione.
8. Conclusivamente, per tutte le esposte ragioni, il ricorso deve essere respinto.
9. La complessità della vicenda, in fatto e in diritto, induce il Collegio a ritenere esistenti giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente e di ogni persona menzionata nella presente sentenza.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ES NN RO, Presidente
IU AL DO, Consigliere, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IU AL DO | ES NN RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.