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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/10/2025, n. 2797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2797 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4863/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa OR ID ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. 4863/2023 R.G.
TRA
, in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso come da mandato in atti Parte_1
dall'Avv. MARITATI STEFANIA;
APPELLANTE
CONTRO in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come da mandato Controparte_1
in atti dall'Avv. LEO SAMUELE;
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso in appello depositato il 7.07.2023, il ha proposto impugnazione Parte_1
avverso la sentenza n. 250/2023 emessa dal Giudice di Pace di Lecce all'esito della udienza del
12.01.2023, con la quale è stata accolta l'opposizione avverso il verbale di accertamento n. V 043496 elevato dalla Polizia Locale di per violazione dell'art.142, commi 8 e 11, C.d.S., nei confronti Parte_1
della Controparte_1
Con comparsa di risposta in appello, si è costituito l'appellato, il quale ha concluso per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 9.10.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa che è stata pertanto decisa con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., da intendersi allegata al verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per i motivi di seguito esposti.
Con un unico motivo di gravame, il ha lamentato l'erroneità della prima Parte_1
decisione perché contraddittoria e frutto di un'errata valutazione delle prove.
Nel dettaglio, il appellante ha colto la contraddizione della sentenza nel fatto che, a fronte Pt_1
di un pieno riconoscimento circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura adoperata, nonché
1 delle modalità di rilevazione dell'infrazione e, non di meno, del fatto che l'Ente abbia correttamente assolto al proprio onere probatorio, ha ritenuto illegittima la sanzione sulla base di considerazioni e valutazioni legate alla irrilevanza della violazione.
Il motivo è fondato.
Il primo Giudice, con valutazione assolutamente arbitraria, ha ritenuto che “la spernibilità ed irrilevanza della velocità” consentisse di “escludere che la violazione possegga tale rango e, pertanto, il comportamento dell'automobilista debba essere stigmatizzato con la sanzione pecuniaria”. Detta motivazione non può essere condivisa dal Tribunale e deve essere quindi totalmente riformata, per un duplice ordine di ragioni.
Il primo attiene al fatto che le valutazioni circa la “irrilevanza” della violazione, la quale sarebbe consistita in un superamento del limite di velocità “irrisorio”, appaiono prive di qualsivoglia pregio, tanto sul piano giuridico che sul piano fattuale.
Infatti, che il superamento della velocità sia stato di poco superiore al limite consentito non costituisce, secondo nessuna norma di legge, un'esimente. Del resto, l'ipotesi di “lieve” superamento del limite di velocità, di pochi km/h, è già presa in considerazione dallo stesso legislatore, il quale ha opportunamente previsto sanzioni progressive in ragione delle diverse fasce di superamento del limite, e quindi della diversa gravità della violazione. Ed infatti è la stessa legge a prevedere sanzioni differenti e proporzionali a seconda della gravità della violazione e, quindi, ad occuparsi di dare differente rilievo alla infrazione a seconda del discrimine.
In ogni caso, non sono in alcun modo condivisibili neppure le considerazioni circa l'impossibilità a tenere una velocità stabilmente salda sui km/h in ragione della “difficoltà” a mantenere la pressione del piede sul pedale in maniera costante, o ancora che il controllo della velocità potrebbe essere più difficile nelle autovetture che non sono dotate di tachigrafi digitali.
Oltre ad essere valutazioni assolutamente arbitrarie, sono pure prive di fondamento, poiché non corroborate da nessuna valutazione tecnica, né pertinenti al caso di specie. Infatti, l'originario opponente non ha dedotto nulla circa dette difficoltà, né si è soffermato sulle caratteristiche della propria autovettura, specificando se questa sia dotata o meno di tachigrafo digitale, in disparte il fatto che un tachigrafo analogico non può essere d'impedimento al mantenimento della velocità adeguata.
In secondo luogo, non va neppure sottaciuto che la motivazione è resa in palese violazione dell'art. 112 c.p.c.
Ed infatti, oltre ad attenere a profili squisitamente valutativi, per tutte le ragioni suesposte, va evidenziato che queste considerazioni non sono state neppure oggetto di allegazione della parte.
2 Infatti, l'originario opponente non ha lamentato l'illegittimità del verbale per le ragioni attinenti all'ingiustizia sostanziale della sanzione, alla irrilevanza della violazione, ovvero ha addotto cause di necessità che potessero, pure astrattamente, giustificare il superamento del limite di velocità.
Viceversa, gli originari motivi di opposizione sono tutti attinenti a vizi formali della sanzione, prontamente e correttamente - questi - rigettati dal primo giudice con motivazione logica e coerente.
In definitiva, l'appello va accolto e, per l'effetto, la sentenza di primo grado va riformata e l'originaria opposizione va rigettata.
Dalla riforma della sentenza gravata discende un nuovo governo delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base dei parametri medi del DM 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, in base al valore della domanda, e dimezzate sulla scorta della ridotta attività difensiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Unico dott.ssa OR ID, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti della Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 250/2023 emessa dal Giudice di Pace di Lecce all'esito della udienza del
[...]
12.01.2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 250/2023 emessa dal Giudice di Pace di Lecce all'esito della udienza del 12.01.2023, conferma il verbale di accertamento n. V 043496 elevato dalla Polizia Locale di;
Parte_1
b) Condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore del Controparte_1 [...]
, liquidate in euro € 140,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e Parte_1
CPA come per legge, con riferimento al primo grado di giudizio;
c) Condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore del Controparte_1 [...]
, liquidate in euro € 235,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e Parte_1
CPA come per legge, con riferimento al secondo grado di giudizio.
Lecce, 9.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa OR ID
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa OR ID ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. 4863/2023 R.G.
TRA
, in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso come da mandato in atti Parte_1
dall'Avv. MARITATI STEFANIA;
APPELLANTE
CONTRO in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come da mandato Controparte_1
in atti dall'Avv. LEO SAMUELE;
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso in appello depositato il 7.07.2023, il ha proposto impugnazione Parte_1
avverso la sentenza n. 250/2023 emessa dal Giudice di Pace di Lecce all'esito della udienza del
12.01.2023, con la quale è stata accolta l'opposizione avverso il verbale di accertamento n. V 043496 elevato dalla Polizia Locale di per violazione dell'art.142, commi 8 e 11, C.d.S., nei confronti Parte_1
della Controparte_1
Con comparsa di risposta in appello, si è costituito l'appellato, il quale ha concluso per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 9.10.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa che è stata pertanto decisa con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., da intendersi allegata al verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per i motivi di seguito esposti.
Con un unico motivo di gravame, il ha lamentato l'erroneità della prima Parte_1
decisione perché contraddittoria e frutto di un'errata valutazione delle prove.
Nel dettaglio, il appellante ha colto la contraddizione della sentenza nel fatto che, a fronte Pt_1
di un pieno riconoscimento circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura adoperata, nonché
1 delle modalità di rilevazione dell'infrazione e, non di meno, del fatto che l'Ente abbia correttamente assolto al proprio onere probatorio, ha ritenuto illegittima la sanzione sulla base di considerazioni e valutazioni legate alla irrilevanza della violazione.
Il motivo è fondato.
Il primo Giudice, con valutazione assolutamente arbitraria, ha ritenuto che “la spernibilità ed irrilevanza della velocità” consentisse di “escludere che la violazione possegga tale rango e, pertanto, il comportamento dell'automobilista debba essere stigmatizzato con la sanzione pecuniaria”. Detta motivazione non può essere condivisa dal Tribunale e deve essere quindi totalmente riformata, per un duplice ordine di ragioni.
Il primo attiene al fatto che le valutazioni circa la “irrilevanza” della violazione, la quale sarebbe consistita in un superamento del limite di velocità “irrisorio”, appaiono prive di qualsivoglia pregio, tanto sul piano giuridico che sul piano fattuale.
Infatti, che il superamento della velocità sia stato di poco superiore al limite consentito non costituisce, secondo nessuna norma di legge, un'esimente. Del resto, l'ipotesi di “lieve” superamento del limite di velocità, di pochi km/h, è già presa in considerazione dallo stesso legislatore, il quale ha opportunamente previsto sanzioni progressive in ragione delle diverse fasce di superamento del limite, e quindi della diversa gravità della violazione. Ed infatti è la stessa legge a prevedere sanzioni differenti e proporzionali a seconda della gravità della violazione e, quindi, ad occuparsi di dare differente rilievo alla infrazione a seconda del discrimine.
In ogni caso, non sono in alcun modo condivisibili neppure le considerazioni circa l'impossibilità a tenere una velocità stabilmente salda sui km/h in ragione della “difficoltà” a mantenere la pressione del piede sul pedale in maniera costante, o ancora che il controllo della velocità potrebbe essere più difficile nelle autovetture che non sono dotate di tachigrafi digitali.
Oltre ad essere valutazioni assolutamente arbitrarie, sono pure prive di fondamento, poiché non corroborate da nessuna valutazione tecnica, né pertinenti al caso di specie. Infatti, l'originario opponente non ha dedotto nulla circa dette difficoltà, né si è soffermato sulle caratteristiche della propria autovettura, specificando se questa sia dotata o meno di tachigrafo digitale, in disparte il fatto che un tachigrafo analogico non può essere d'impedimento al mantenimento della velocità adeguata.
In secondo luogo, non va neppure sottaciuto che la motivazione è resa in palese violazione dell'art. 112 c.p.c.
Ed infatti, oltre ad attenere a profili squisitamente valutativi, per tutte le ragioni suesposte, va evidenziato che queste considerazioni non sono state neppure oggetto di allegazione della parte.
2 Infatti, l'originario opponente non ha lamentato l'illegittimità del verbale per le ragioni attinenti all'ingiustizia sostanziale della sanzione, alla irrilevanza della violazione, ovvero ha addotto cause di necessità che potessero, pure astrattamente, giustificare il superamento del limite di velocità.
Viceversa, gli originari motivi di opposizione sono tutti attinenti a vizi formali della sanzione, prontamente e correttamente - questi - rigettati dal primo giudice con motivazione logica e coerente.
In definitiva, l'appello va accolto e, per l'effetto, la sentenza di primo grado va riformata e l'originaria opposizione va rigettata.
Dalla riforma della sentenza gravata discende un nuovo governo delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base dei parametri medi del DM 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, in base al valore della domanda, e dimezzate sulla scorta della ridotta attività difensiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Unico dott.ssa OR ID, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti della Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 250/2023 emessa dal Giudice di Pace di Lecce all'esito della udienza del
[...]
12.01.2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 250/2023 emessa dal Giudice di Pace di Lecce all'esito della udienza del 12.01.2023, conferma il verbale di accertamento n. V 043496 elevato dalla Polizia Locale di;
Parte_1
b) Condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore del Controparte_1 [...]
, liquidate in euro € 140,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e Parte_1
CPA come per legge, con riferimento al primo grado di giudizio;
c) Condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore del Controparte_1 [...]
, liquidate in euro € 235,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e Parte_1
CPA come per legge, con riferimento al secondo grado di giudizio.
Lecce, 9.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa OR ID
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne.
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