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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1253/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
NOLA CATIA, Giudice
NUZZI GABRIELLA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3023/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via S. Lucia 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18210/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
33 e pubblicata il 12/12/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 139/2026 depositato il 16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n. 3023/2025 Ricorrente_1 ha appellato, nei confronti della regione Campania, il capo relativo alla spese e competenze la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di
Napoli n. 18210/2024, con la quale è stato dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, accettata da controparte con compensazione delle spese, ma con la condanna del contribuente al pagamento delle spese del giudizio.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato l'ingiunzione di pagamento per omesso pagamento della tassa auto 2016..
Si era costituita la Regione provando la notifica degli atti presupposti.
A fronte di ciò il contribuente rinunciava al ricorso con adesione di controparte anche alla compensazione delle spese e competenze.
Con la impugnata decisione la Corte di I grado, G. U., ha dichiarato estinto il giudizio condannando il ricorrente al pagamento delle spese del grado.
Con l'appello in esame si richiamano i principi in materia e si chiede di disporre la compensazione omessa dal primo giudice
Non si è costituita controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto, viste le concordi conclusioni delle parti, disponendo la compensazione delle spese e competenze del primo grado.
Compensazione disposta altresì per le spese e competenze del secondo grado, stante la natura della decisione.
P.Q.M.
In parziale riforma della impugnata decisione, accoglie l'appello disponendo la compensazione delle spese e competenze del primo grado.. Spese e competenze del secondo grado compensate
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
NOLA CATIA, Giudice
NUZZI GABRIELLA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3023/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via S. Lucia 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18210/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
33 e pubblicata il 12/12/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 139/2026 depositato il 16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n. 3023/2025 Ricorrente_1 ha appellato, nei confronti della regione Campania, il capo relativo alla spese e competenze la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di
Napoli n. 18210/2024, con la quale è stato dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, accettata da controparte con compensazione delle spese, ma con la condanna del contribuente al pagamento delle spese del giudizio.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato l'ingiunzione di pagamento per omesso pagamento della tassa auto 2016..
Si era costituita la Regione provando la notifica degli atti presupposti.
A fronte di ciò il contribuente rinunciava al ricorso con adesione di controparte anche alla compensazione delle spese e competenze.
Con la impugnata decisione la Corte di I grado, G. U., ha dichiarato estinto il giudizio condannando il ricorrente al pagamento delle spese del grado.
Con l'appello in esame si richiamano i principi in materia e si chiede di disporre la compensazione omessa dal primo giudice
Non si è costituita controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto, viste le concordi conclusioni delle parti, disponendo la compensazione delle spese e competenze del primo grado.
Compensazione disposta altresì per le spese e competenze del secondo grado, stante la natura della decisione.
P.Q.M.
In parziale riforma della impugnata decisione, accoglie l'appello disponendo la compensazione delle spese e competenze del primo grado.. Spese e competenze del secondo grado compensate