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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 10/12/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G.408/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE REL. ED EST. Dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. n. 408 /2025 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Santhià via Gramsci n. 16, presso lo studio dell'avv. MONTAIUTI ELENA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
E
, nato in [...] in data [...], c.f. , CP_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato in Santhià via Gramsci n. 16, presso lo studio dell'avv. MONTAIUTI ELENA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero - INTERVENUTO-
avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1) pronunciare la separazione personale tra i coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) Casa Familiare: il marito sig. continuerà ad abitare nella casa coniugale sita Parte_1 in Novara, via Galvani n. 12 di sua proprietà esclusiva mentre la moglie signora si CP_1 trasferirà altrove;
3) le parti si dichiarano economicamente indipendenti e non necessitano di contributo al mantenimento avendo definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale e quindi non avendo nulla da pretendere l'uno dall'altra”.
Per il P.M.
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso.”. MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Novara in data Parte_1 CP_1
04/10/2013 con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 111, parte I, anno 2013; Dall'unione matrimoniale non sono nati figli. La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note scritte di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice Relatore all'udienza fissata per il 2/12/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede: 1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
(NO) in data 25/12/1973 e , nata a [...] in data [...]; CP_1
2. prende atto degli accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
3. compensa integralmente le spese di lite;
4. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 4/12/2025
IL PRESIDENTE Andrea Ghinetti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE REL. ED EST. Dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. n. 408 /2025 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Santhià via Gramsci n. 16, presso lo studio dell'avv. MONTAIUTI ELENA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
E
, nato in [...] in data [...], c.f. , CP_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato in Santhià via Gramsci n. 16, presso lo studio dell'avv. MONTAIUTI ELENA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero - INTERVENUTO-
avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1) pronunciare la separazione personale tra i coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) Casa Familiare: il marito sig. continuerà ad abitare nella casa coniugale sita Parte_1 in Novara, via Galvani n. 12 di sua proprietà esclusiva mentre la moglie signora si CP_1 trasferirà altrove;
3) le parti si dichiarano economicamente indipendenti e non necessitano di contributo al mantenimento avendo definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale e quindi non avendo nulla da pretendere l'uno dall'altra”.
Per il P.M.
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso.”. MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Novara in data Parte_1 CP_1
04/10/2013 con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 111, parte I, anno 2013; Dall'unione matrimoniale non sono nati figli. La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note scritte di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice Relatore all'udienza fissata per il 2/12/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede: 1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
(NO) in data 25/12/1973 e , nata a [...] in data [...]; CP_1
2. prende atto degli accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
3. compensa integralmente le spese di lite;
4. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 4/12/2025
IL PRESIDENTE Andrea Ghinetti