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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 17/06/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. Trib. 1335/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 06/05/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, con sede legale a Caltanissetta, Viale della Regione n. Controparte_1
232 in persona del l.r. pro tempore ed amministratore unico dott. (CF CP_2
) nato a [...] il [...], rappresentato e difeso CodiceFiscale_1 dall'avv. Giuseppe Marino ), con domicilio digitale eletto CodiceFiscale_2 presso l'indirizzo PEC Email_1
- opponente -
CONTRO
(CF ), nato ad [...] CP_3 CodiceFiscale_3
(Germania) il 06/04/1973 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Marco Piazza (C.F.: ), con C.F._4 domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC Email_2
- opposto -
CONCLUSIONI: come in atti
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 30/08/2019, la soc. a Controparte_1 opposto il decreto monitorio n. 248/2019 notificato dal sig. il CP_3
24/07/2019, con cui le è stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 20.176,67
(oltre spese ed accessori di legge). A fondamento dell'opposizione, la soc. ricorrente ha rilevato:
- il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;
- che il sig. è stato assunto a tempo determinato per provvedere alla CP_3 contabilizzazione delle opere realizzate nel cantiere di Viaggiano;
nonostante ciò, costui non ha adempiuto all'obbligo di presentarsi in cantiere, ivi recandosi soltanto due volte nell'arco compreso tra Maggio e Ottobre 2018 [precisamente nelle date del 02/05/2018 e del 06/09/2018 – doc. 5 ric.];
- che, a fronte delle numerose assenze, non è dovuta alcuna retribuzione per il predetto periodo;
- che, con nota del 29/10/2018, tali assenze sono state oggetto di contestazione disciplinare [all. C ric.].
Sono state, pertanto, formulate le seguenti conclusioni: <Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa. Annullare e/o revocare l'opposto Decreto
Ingiuntivo per insussistenza dei presupposti fattuali e giuridici>>.
1 Fissata l'udienza di comparizione delle parti, il sig. si è costituito in CP_3 giudizio in data 08/11/2019 e ha censurato la ricostruzione avversaria, osservando:
- che i ricorsi per decreto ingiuntivo ricadenti nella materia lavoristica non paiono soggetti al d.lgs. 28/2010;
- che, rispetto agli importi riportati nei cedolini paga relativi alle mensilità da maggio ad ottobre 2018 [doc. 3 fascicolo monitorio], la soc. opponente ha corrisposto solo un acconto di € 1500 da imputare al credito più antico, sicché residuano i seguenti crediti:
➢ € 875,15 a titolo di saldo per la retribuzione per il mese di maggio 2018;
➢ € 2.872,96 a titolo di retribuzione per il mese di giugno 2018;
➢ € 2.862,95 a titolo di retribuzione per il mese di luglio 2018;
➢ € 2.862,95 a titolo di retribuzione per il mese di agosto 2018;
➢ € 2.862,95 a titolo di retribuzione per il mese di settembre 2018,
➢ € 2.862,95 a titolo di retribuzione per il mese di ottobre 2018,
➢ € 3.817,76 per spettanze di fine rapporto;
➢ € 1.159,00 per TFR.
- che il datore di lavoro non ha contestato le predette somme;
- che, nonostante l'omesso pagamento delle retribuzioni, costui ha sempre continuato a lavorare, sia recandosi presso il cantiere di Viaggiano,<non solo in data 2/3 maggio 2018 e data 6 settembre 2018 ma anche in data 11/12 luglio 2018 (all. G)…>> sia <sviluppando successivamente i dati acquisiti in cantiere e predisponendo sotto richiesta della Direzione dei Lavori gli stati di avanzamento dei lavori …(all. H)>> [pag. 6 memoria];
- che l'attività espletata è stata coerente con la qualifica rivestita di Direttore
Tecnico di Cantiere, attività che implicava, non solo il recarsi in cantiere al fine di effettuare tutte le misurazioni delle opere realizzate, ma anche sviluppare i dati acquisiti in cantiere, interfacciarsi con il la Direzione Lavori nella scelta dei materiali da utilizzare, elaborare i dati acquisiti, predisporre i cronoprogrammi e i SAL;
- che, con bonifico del 26/10/2018, è stato elargito solo un acconto di € 1500;
- che, a fronte delle proprie lamentele, l'opponente ha elevato la contestazione disciplinare rimproverandogli pretestuosamente la mancata presenza in cantiere;
- che, in realtà, nessuna inadempienza vi è mai stata e la presente vicenda si caratterizza unicamente per <…l'arbitraria, assolutamente ingiustificata mancata corresponsione delle retribuzioni, delle spettanze di fine rapporto e del TFR>> [pag.
8 memoria].
- che, per mero scrupolo difensivo, qualora controparte avesse eccepito in compensazione il credito restitutorio derivante dalla corresponsione dell'acconto, l'eccezione sarebbe priva di fondamento stante la carenza di liquidità ed esigibilità del controcredito;
- che la condotta avversaria va censurata ai sensi dell'art. 96 cpc. L'opposto ha quindi concluso chiedendo di <rigettare la proposta opposizione con tutte le sue domande eccezioni e conclusioni perché infondata, sia in fatto che in diritto, confermando, per l'effetto, il D.I. opposto;
accertare la responsabilità aggravata dell'opponente, ex art. 96 c.p.c. per aver agito in malafede
e colpa grave e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa;
condannare la società resistente al pagamento di ogni spesa di lite>>.
La causa è stata istruita mediante interrogatorio delle parti. Il giudizio è stato così rinviato per discussione e decisione, da ultimo, all'udienza del 06/05/2025.
2 Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. Innanzitutto, il rilievo sollevato dall'opponente circa la mancata attivazione della procedura di mediazione ex dlgs 28/2010 non persuade.
Il compendio normativo di cui al dlgs 28/2010 e, in particolare, l'art. 5 dedicato al tentativo obbligatorio non abbracciano la materia lavoristica. L'art. 23 del citato decreto, infatti, nel regolare i rapporti tra mediazione e altre procedure conciliative, dispone che i procedimenti conciliativi di lavoro siano
<esperiti in luogo di quelli del presente decreto>>. Il legislatore della mediazione civile stabilisce l'esclusività della conciliazione in materia lavoristica in ragione della sua specialità e indipendentemente dal suo essere obbligatoria, cosicché, allo stato attuale, gli artt. 410 ss. prevalgono sulla mediazione, escludendola, per il sol fatto di avere ad oggetto le controversie di lavoro.
3. Chiarito ciò, i fatti alla base della presente vicenda contenziosa sono pacifici e supportati dalla documentazioni prodotta. Possono essere così sintetizzati:
▪ il sig. è stato assunto a termine dalla soc. in CP_3 Controparte_1 data 01/05/2018, con la qualifica di tecnico di cantiere edile, livello 5 CCNL per i dipendenti dalle imprese edili ed affini [cfr. comunicazione
sub doc. 1) opposto]; Pt_1
▪ il rapporto del sig. è proseguito fino alla naturale scadenza del CP_3 contratto fissata per il giorno 31/10/2018 [cfr. sempre comunicazione
sub doc. 1) opposto]; il rapporto non è stato rinnovato né Pt_1 prorogato;
▪ la società ha corrisposto al sig. la somma di € 1500 gg con causale CP_3
“pagamento stipendio anno 2018” in data 29/10/2018, come attestato nell'estratto del riepilogo delle movimentazioni bancarie sub doc. 4;
▪ la società, con nota del 29/10/2018, ha contestato al sig. una serie CP_3 di inadempienze contrattuali così descritte: <mancanza di programmazione e gestione dei lavori del cantiere di Viaggiano;
mancata verifica dell'attuazione del progetto mediante controllo periodico presso il cantiere del rispetto del programma tecnico- economico considerato che non risulta mai quasi mai (solo due volte in 7 mesi) recatosi presso il cantiere>> [doc. C opposto].
4. In tale scenario, il sig. ha chiesto in via monitoria il pagamento delle CP_3 retribuzioni maturate per tutto il suddetto arco contrattuale, detratta la somma già incassata di € 1500 ed imputata al debito più antico, vale a dire alla prima mensilità lavorata di maggio 2018.
La società opponente ha negato di essere debitrice dell'importo ingiunto per un'unica e sola ragione: al lavoratore non spetterebbe alcuna retribuzione essendosi presentato in cantiere soltanto due volte nell'arco compreso tra maggio e ottobre
2018; le numerose assenze sostanzierebbero un grave inadempimento rispetto agli obblighi contrattuali pattuiti all'epoca dell'assunzione.
3 4.1. Il sig. è stato ingaggiato dalla per svolgere l'attività CP_3 CP_1 di direttore tecnico del cantiere aperto nel comune di Viggiano nell'ambito di un appalto volto alla demolizione e successiva costruzione di un caseificio;
siffatta circostanza non è contestata ed è stata ribadita dallo stesso amministratore della dott. , in sede di interrogatorio libero: <Ricordo che CP_1 CP_2 il Sig. doveva occuparsi della direzione del cantiere nel comune di Viggiano CP_3
(costruzione e demolizione di un caseificio)>>. Segnatamente, l'opposto avrebbe dovuto:
- sviluppare i dati acquisiti in cantiere:
- interfacciarsi con la Direzione Lavori nella scelta dei materiali da utilizzare;
- predisporre, alla luce dei dati acquisiti, i cronoprogrammi e i SAL.
Anche tali attività nono sono state oggetto di contestazione e sono state sostanzialmente confermate dall'interrogatorio del dott. , il quale ha CP_2 rammentato come le mansioni del sig. ricomprendessero il controllo della CP_3 qualità di esecuzione delle opere, la contabilizzazione delle stesse e la supervisione tecnica.
A fronte delle suddette incombenze, le “mancanze” lamentate dalla società opponente non sembrano essersi tradotte in un inadempimento degli obblighi lavorativi.
Innanzitutto, va rilevato come, in difetto di un regolamento contrattuale a cui fare riferimento, non è possibile comprendere se la presenza in cantiere fosse oggetto di una specifica obbligazione in capo al sig. né verificare se vi fosse CP_3 l'indicazione di un dato quantitativo da rispettare. Inoltre, è emerso che, all'interno del periodo maggio-ottobre 2018, gli accessi nell'area cantierata da parte dell'opposto sono stati tre e non due come prospettato in ricorso [ciò si è verificato, in particolare, il 2-3/05/2018, l'11-12/07/2018 e il
06/09/2018 – cfr. allegato G, il cui contenuto è stato confermato dal sig. in CP_3 sede di interrogatorio]. Dall'esame dell'allegato G) emerge, in particolare, che:
➢ la prima trasferta del 2-3/05/2018 fosse finalizzata alla presentazione del II° Stato di avanzamento lavori (d'ora in poi, SAL), alla definizione di alcuni preventivi circa la scelta dei materiali da impiegare e, su richiesta della Direzione Lavori, all'aggiornamento del cronoprogramma;
➢ la seconda trasferta dell'11-12/07/2018 fosse dedicata alla individuazione, assieme alla Direzione Lavori, dei materiali per la realizzazione della copertura del fabbricato in costruzione;
➢ l'ultima trasferta del 06/09/2018 fosse collegata al completamento del III° SAL. Va segnalato che le circostanze fotografate nel suddetto allegato:
▪ non sono state oggetto di alcun rilievo critico da parte dell'opponente né smentite in sede di interrogatorio dall'amministratore della
[...]
CP_1
▪ sono accompagnate dalla sottoscrizione “per accettazione” apposta dal direttore dei lavori dell'epoca, dott. Persona_1
Non essendo disponibili elementi in grado di comprovare che la presenza in cantiere costituisse un autonomo obbligo contrattuale, il quadro ora tratteggiato evidenzia come la stessa fosse, quantomeno, preordinata alla raccolta delle misure necessarie per elaborare i SAL.
4 Da questo punto di vista, la presenza in cantiere va apprezzata come un obbligo ancillare ed accessorio rispetto al risultano finale insito nelle mansioni espletate dall'opposto, ossia l'elaborazione dei SAL [in tale direzione si è espresso anche il dott. in sede di interrogatorio, riferendo che <Per svolgere queste CP_2 attività [cioè, quelle di cui era stato incarico il sig. n.d.r.] era necessario CP_3 recarsi in cantiere tanto è vero che il Sig. avrebbe dovuto supervisionare le CP_3 opere>> e che <La presenza in cantiere era un connotato specifico delle mansioni affidate al Sig. >> - cfr. verbale ud. 05/12/2024]. CP_3
Per poter rintracciare un inadempimento, sarebbe stato necessario dimostrare non l'assenza dal cantiere bensì la mancata o erronea predisposizione dei documenti contabili (i SAL) funzionali ad ottenere il pagamento delle opere appaltate [tanto il dott. quanto il sig. hanno puntualizzato come rientrasse tra le CP_2 CP_3 competenze del direttore dei lavori emettere i certificati di pagamento sulla base dei
SAL: <<…era il direttore dei lavori a convertirli in certificati di pagamento>>
(opponente); <io provvedevo alla predisposizioni degli stati di avanzamento lavori che poi giravo al direttore dei lavori affinché potesse emettere i certificati di pagamento>> (opposto) - cfr. verbale ud. 05/12/2024]. Di per sé, quindi, l'omessa presenza in cantiere non è valorizzabile alla stregua di una circostanza sintomatica della violazione degli obblighi contrattuali;
per poter sostenere ciò, la parte datoriale avrebbe dovuto comprovare l'incidenza eziologica delle assenze sul raggiungimento del risultato attorno al quale era incentrata la prestazione lavorativa del sig. l'elaborazione dei SAL. CP_3
Non solo tale prova non è stata offerta ma gli elementi emersi dall'audizione delle parti e quelli ritraibili dal compendio documentale conducono in una direzione opposta.
Invero:
o il dott. ha confermato che il sig. ha predisposto i CP_2 CP_3
SAL, pur precisando che <<… erano redatti su misure che venivano prese in contraddittorio con la direzione lavori>> e che <era il direttore dei lavori a convertirli in certificati di pagamento>> [cfr. verbale ud. 05/12/2024].
o lo stesso sig. ha dichiarato: <Ho predisposto tre stati di CP_3 avanzamento lavori>>, aggiungendo <Quando mi recavo in cantiere assieme al capocantiere prendevamo le misurazioni e sulla base di queste io provvedevo alla predisposizioni degli stati di avanzamento lavori che poi giravo al direttore dei lavori affinché potesse emettere i certificati di pagamento>> [cfr. verbale ud. 05/12/2024]. Le emergenze documentali rafforzano la tesi che il predetto risultato sia stato concretamente raggiunto e realizzato dall'opposto.
Soccorre in tale senso la produzione depositata dalla difesa del sig. sub CP_3 lettera H).
Guardando al periodo maggio-ottobre 2018, siffatta produzione annovera tutti i SAL di interesse, ossia:
1) il SAL n. 2 a tutto il 02/05/2018;
2) il SAL n. 3 a tutto il 24/09/2018;
3) il SAL n. 4 a tutto il 24/10/2018.
In tale situazione, non sembra rintracciabile alcuna condotta inadempitiva ascrivibile in capo al sig. i dati sopra riportati, al contrario, lasciano CP_3 intravedere l'avvenuta esecuzione dei compiti lavorativi.
Non solo.
5 In relazione alla presenza in cantiere, il sig. ha risposto all'interrogatorio CP_3 affermando: <ADR: io mi recavo nel cantiere di Viggiano ogni qualvolta era richiesto dalla direzione dei lavori affidata all'ing. >> [cfr. verbale ud. CP_4
05/12/2024].
Tale affermazione non è stata investita da alcuna considerazione critica in sede di note difensive autorizzate ex art. 429 cpc da parte dell'opponente, sicché non sembra possibile metterne in dubbio l'attendibilità e la genuinità. Le conclusioni raggiunte non sono conculcate dai rilievi disciplinari del
29/10/2018.
Invero, la contestazione che li racchiude:
- si caratterizza per un contenuto assai vago e generico;
- è stata adottata secondo una tempistica poco trasparente, essendo intervenuta il giorno prima della scadenza del contratto;
- disvela una condotta poco coerente con quella manifestata in epoca coeva, ossia con il pagamento, effettuato il medesimo giorno, di somme a titolo stipendiale;
- non vi è prova che sia sfociata in una effettiva misura sanzionatoria [il dott.
, interrogato sul punto, ha riferito di non ricordare <se la CP_2 contestazione disciplinare si sia tradotta in qualcosa>>] né che abbia dato luogo ad azioni di tipo risarcitorio o di responsabilità contrattuale;
- collide, peraltro, con le evidenze ritraibili dal compendio documentale offerto dal sig. CP_3
5. Le ragioni sopra puntualizzate portano ad escludere l'inadempimento prospettato dall'opponente. Non è configurabile alcuna violazione del legame sinallagmatico proprio del rapporto di lavoro, sicché l'iniziativa monitoria del sig. appare legittimamente CP_3 incardinata. Con la stessa è stato preteso il pagamento degli emolumenti stipendiali dovuti per i mesi da maggio ad ottobre 2018 (detratto l'acconto di € 1500), delle competenze di fine rapporto, dei ratei di 13^ e 14^ mensilità e del TFR.
La società opponente, che riveste nel presente procedimento la qualifica di convenuto sostanziale, non ha specificamente contestato gli importi fatti valere dal lavoratore.
Dinnanzi all'allegazione di non aver ricevuto il pagamento delle spettanze salariali, sarebbe spettato alla società opponente, nella sua qualità di datrice di lavoro, dare prova dell'integrale adempimento dell'obbligazione retributiva [inglobante la retribuzione ordinaria, la 13^ e 14^ mensilità e il TFR], secondo i principi generali desumibili dall'art. 1218 cc [cfr. ex plurimis Cass. ord. 13685/2019, secondo cui, nel caso in cui si versi in una situazione di inadempimento di un'obbligazione contrattuale, “… in tema di prova dell'inadempimento di tale obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contrattato, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento - che hanno come elemento comune il mancato adempimento - deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza
(anche per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta
6 sul debitore l'onere di dimostrare, al contrario, l'esatto adempimento (Cass. n. 826 del 2015; in precedenza, Cass. SU 13533 del 2001; Cass. SU n. 577 del 2008, in motiv.; Cass. n. 13674 del 2006; Cass. n. 9351 del 2007; Cass. n. 15677 del 2009; Cass. n. 3373 del 2010; Cass. n. 15659 del 2011”]. Nessuna prova in tal senso è stata offerta dalla CP_1
Quanto alla domanda riguardante le ferie non godute, la Suprema Corte ha sottolineato come <Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto
a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle>> [Cass. n. 21780/2022
(Rv. 665135 - 01)]. Onere che l'opponente, anche in questo caso, non ha ottemperato.
I dettami interpretativi del giudice di legittimità sembrano richiamabili pure per l'indennità legata alla mancata fruizione dei permessi contrattualmente dovuti in virtù delle chiari analogie con l'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
6. Volgendo lo sguardo al versante della quantificazione, gli importi rivendicati trovano conforto:
i) nei cedolini paga [doc. 3 opposto];
ii) nel conteggio elaborato dal consulente di parte, non sottoposto ad alcuna censura e quindi in grado di esplicare effetti vincolanti in ordine al quantum debeatur
[giova ricordare che <nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (cfr. ex plurimis Cass. n.
4051 del 2011, Cass. n. 10116 del 2015, Cass. n. 29236 del 2017, Cass. n. 5949 del
2018)>> (Cass. n. 21302/2019)].
7. Conclusivamente, il decreto ingiuntivo opposto è stato correttamente emesso e deve essere confermato.
8. La domanda ex art. 96 c. 1 cpc avanzata dal sig. non può trovare CP_3 accoglimento.
Come ricordato dalla Suprema Corte, <La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa>> [Cass. n.
15175/2023 (Rv. 668000 - 01)]. L'opposto non ha in alcun modo assolto al relativo onere probatorio.
7 9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei valori tariffari minimi [tenuto conto delle limitate e semplici questioni di fatto e di diritto trattate] delle cause di lavoro comprese nello scaglione tra € 5201 ed € 26000, esclusa la fase istruttoria/trattazione. P.T.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- respinge l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la società a rifondere le spese di lite al sig. Controparte_1 CP_3
, spese liquidate nell'importo complessivo di € 2109, oltre spese generali al
[...]
15% ed accessori di legge.
Caltanissetta, 17/06/2025
IL GIUDICE
Francesco Bongioanni
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 06/05/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, con sede legale a Caltanissetta, Viale della Regione n. Controparte_1
232 in persona del l.r. pro tempore ed amministratore unico dott. (CF CP_2
) nato a [...] il [...], rappresentato e difeso CodiceFiscale_1 dall'avv. Giuseppe Marino ), con domicilio digitale eletto CodiceFiscale_2 presso l'indirizzo PEC Email_1
- opponente -
CONTRO
(CF ), nato ad [...] CP_3 CodiceFiscale_3
(Germania) il 06/04/1973 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Marco Piazza (C.F.: ), con C.F._4 domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC Email_2
- opposto -
CONCLUSIONI: come in atti
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 30/08/2019, la soc. a Controparte_1 opposto il decreto monitorio n. 248/2019 notificato dal sig. il CP_3
24/07/2019, con cui le è stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 20.176,67
(oltre spese ed accessori di legge). A fondamento dell'opposizione, la soc. ricorrente ha rilevato:
- il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;
- che il sig. è stato assunto a tempo determinato per provvedere alla CP_3 contabilizzazione delle opere realizzate nel cantiere di Viaggiano;
nonostante ciò, costui non ha adempiuto all'obbligo di presentarsi in cantiere, ivi recandosi soltanto due volte nell'arco compreso tra Maggio e Ottobre 2018 [precisamente nelle date del 02/05/2018 e del 06/09/2018 – doc. 5 ric.];
- che, a fronte delle numerose assenze, non è dovuta alcuna retribuzione per il predetto periodo;
- che, con nota del 29/10/2018, tali assenze sono state oggetto di contestazione disciplinare [all. C ric.].
Sono state, pertanto, formulate le seguenti conclusioni: <Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa. Annullare e/o revocare l'opposto Decreto
Ingiuntivo per insussistenza dei presupposti fattuali e giuridici>>.
1 Fissata l'udienza di comparizione delle parti, il sig. si è costituito in CP_3 giudizio in data 08/11/2019 e ha censurato la ricostruzione avversaria, osservando:
- che i ricorsi per decreto ingiuntivo ricadenti nella materia lavoristica non paiono soggetti al d.lgs. 28/2010;
- che, rispetto agli importi riportati nei cedolini paga relativi alle mensilità da maggio ad ottobre 2018 [doc. 3 fascicolo monitorio], la soc. opponente ha corrisposto solo un acconto di € 1500 da imputare al credito più antico, sicché residuano i seguenti crediti:
➢ € 875,15 a titolo di saldo per la retribuzione per il mese di maggio 2018;
➢ € 2.872,96 a titolo di retribuzione per il mese di giugno 2018;
➢ € 2.862,95 a titolo di retribuzione per il mese di luglio 2018;
➢ € 2.862,95 a titolo di retribuzione per il mese di agosto 2018;
➢ € 2.862,95 a titolo di retribuzione per il mese di settembre 2018,
➢ € 2.862,95 a titolo di retribuzione per il mese di ottobre 2018,
➢ € 3.817,76 per spettanze di fine rapporto;
➢ € 1.159,00 per TFR.
- che il datore di lavoro non ha contestato le predette somme;
- che, nonostante l'omesso pagamento delle retribuzioni, costui ha sempre continuato a lavorare, sia recandosi presso il cantiere di Viaggiano,<non solo in data 2/3 maggio 2018 e data 6 settembre 2018 ma anche in data 11/12 luglio 2018 (all. G)…>> sia <sviluppando successivamente i dati acquisiti in cantiere e predisponendo sotto richiesta della Direzione dei Lavori gli stati di avanzamento dei lavori …(all. H)>> [pag. 6 memoria];
- che l'attività espletata è stata coerente con la qualifica rivestita di Direttore
Tecnico di Cantiere, attività che implicava, non solo il recarsi in cantiere al fine di effettuare tutte le misurazioni delle opere realizzate, ma anche sviluppare i dati acquisiti in cantiere, interfacciarsi con il la Direzione Lavori nella scelta dei materiali da utilizzare, elaborare i dati acquisiti, predisporre i cronoprogrammi e i SAL;
- che, con bonifico del 26/10/2018, è stato elargito solo un acconto di € 1500;
- che, a fronte delle proprie lamentele, l'opponente ha elevato la contestazione disciplinare rimproverandogli pretestuosamente la mancata presenza in cantiere;
- che, in realtà, nessuna inadempienza vi è mai stata e la presente vicenda si caratterizza unicamente per <…l'arbitraria, assolutamente ingiustificata mancata corresponsione delle retribuzioni, delle spettanze di fine rapporto e del TFR>> [pag.
8 memoria].
- che, per mero scrupolo difensivo, qualora controparte avesse eccepito in compensazione il credito restitutorio derivante dalla corresponsione dell'acconto, l'eccezione sarebbe priva di fondamento stante la carenza di liquidità ed esigibilità del controcredito;
- che la condotta avversaria va censurata ai sensi dell'art. 96 cpc. L'opposto ha quindi concluso chiedendo di <rigettare la proposta opposizione con tutte le sue domande eccezioni e conclusioni perché infondata, sia in fatto che in diritto, confermando, per l'effetto, il D.I. opposto;
accertare la responsabilità aggravata dell'opponente, ex art. 96 c.p.c. per aver agito in malafede
e colpa grave e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa;
condannare la società resistente al pagamento di ogni spesa di lite>>.
La causa è stata istruita mediante interrogatorio delle parti. Il giudizio è stato così rinviato per discussione e decisione, da ultimo, all'udienza del 06/05/2025.
2 Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. Innanzitutto, il rilievo sollevato dall'opponente circa la mancata attivazione della procedura di mediazione ex dlgs 28/2010 non persuade.
Il compendio normativo di cui al dlgs 28/2010 e, in particolare, l'art. 5 dedicato al tentativo obbligatorio non abbracciano la materia lavoristica. L'art. 23 del citato decreto, infatti, nel regolare i rapporti tra mediazione e altre procedure conciliative, dispone che i procedimenti conciliativi di lavoro siano
<esperiti in luogo di quelli del presente decreto>>. Il legislatore della mediazione civile stabilisce l'esclusività della conciliazione in materia lavoristica in ragione della sua specialità e indipendentemente dal suo essere obbligatoria, cosicché, allo stato attuale, gli artt. 410 ss. prevalgono sulla mediazione, escludendola, per il sol fatto di avere ad oggetto le controversie di lavoro.
3. Chiarito ciò, i fatti alla base della presente vicenda contenziosa sono pacifici e supportati dalla documentazioni prodotta. Possono essere così sintetizzati:
▪ il sig. è stato assunto a termine dalla soc. in CP_3 Controparte_1 data 01/05/2018, con la qualifica di tecnico di cantiere edile, livello 5 CCNL per i dipendenti dalle imprese edili ed affini [cfr. comunicazione
sub doc. 1) opposto]; Pt_1
▪ il rapporto del sig. è proseguito fino alla naturale scadenza del CP_3 contratto fissata per il giorno 31/10/2018 [cfr. sempre comunicazione
sub doc. 1) opposto]; il rapporto non è stato rinnovato né Pt_1 prorogato;
▪ la società ha corrisposto al sig. la somma di € 1500 gg con causale CP_3
“pagamento stipendio anno 2018” in data 29/10/2018, come attestato nell'estratto del riepilogo delle movimentazioni bancarie sub doc. 4;
▪ la società, con nota del 29/10/2018, ha contestato al sig. una serie CP_3 di inadempienze contrattuali così descritte: <mancanza di programmazione e gestione dei lavori del cantiere di Viaggiano;
mancata verifica dell'attuazione del progetto mediante controllo periodico presso il cantiere del rispetto del programma tecnico- economico considerato che non risulta mai quasi mai (solo due volte in 7 mesi) recatosi presso il cantiere>> [doc. C opposto].
4. In tale scenario, il sig. ha chiesto in via monitoria il pagamento delle CP_3 retribuzioni maturate per tutto il suddetto arco contrattuale, detratta la somma già incassata di € 1500 ed imputata al debito più antico, vale a dire alla prima mensilità lavorata di maggio 2018.
La società opponente ha negato di essere debitrice dell'importo ingiunto per un'unica e sola ragione: al lavoratore non spetterebbe alcuna retribuzione essendosi presentato in cantiere soltanto due volte nell'arco compreso tra maggio e ottobre
2018; le numerose assenze sostanzierebbero un grave inadempimento rispetto agli obblighi contrattuali pattuiti all'epoca dell'assunzione.
3 4.1. Il sig. è stato ingaggiato dalla per svolgere l'attività CP_3 CP_1 di direttore tecnico del cantiere aperto nel comune di Viggiano nell'ambito di un appalto volto alla demolizione e successiva costruzione di un caseificio;
siffatta circostanza non è contestata ed è stata ribadita dallo stesso amministratore della dott. , in sede di interrogatorio libero: <Ricordo che CP_1 CP_2 il Sig. doveva occuparsi della direzione del cantiere nel comune di Viggiano CP_3
(costruzione e demolizione di un caseificio)>>. Segnatamente, l'opposto avrebbe dovuto:
- sviluppare i dati acquisiti in cantiere:
- interfacciarsi con la Direzione Lavori nella scelta dei materiali da utilizzare;
- predisporre, alla luce dei dati acquisiti, i cronoprogrammi e i SAL.
Anche tali attività nono sono state oggetto di contestazione e sono state sostanzialmente confermate dall'interrogatorio del dott. , il quale ha CP_2 rammentato come le mansioni del sig. ricomprendessero il controllo della CP_3 qualità di esecuzione delle opere, la contabilizzazione delle stesse e la supervisione tecnica.
A fronte delle suddette incombenze, le “mancanze” lamentate dalla società opponente non sembrano essersi tradotte in un inadempimento degli obblighi lavorativi.
Innanzitutto, va rilevato come, in difetto di un regolamento contrattuale a cui fare riferimento, non è possibile comprendere se la presenza in cantiere fosse oggetto di una specifica obbligazione in capo al sig. né verificare se vi fosse CP_3 l'indicazione di un dato quantitativo da rispettare. Inoltre, è emerso che, all'interno del periodo maggio-ottobre 2018, gli accessi nell'area cantierata da parte dell'opposto sono stati tre e non due come prospettato in ricorso [ciò si è verificato, in particolare, il 2-3/05/2018, l'11-12/07/2018 e il
06/09/2018 – cfr. allegato G, il cui contenuto è stato confermato dal sig. in CP_3 sede di interrogatorio]. Dall'esame dell'allegato G) emerge, in particolare, che:
➢ la prima trasferta del 2-3/05/2018 fosse finalizzata alla presentazione del II° Stato di avanzamento lavori (d'ora in poi, SAL), alla definizione di alcuni preventivi circa la scelta dei materiali da impiegare e, su richiesta della Direzione Lavori, all'aggiornamento del cronoprogramma;
➢ la seconda trasferta dell'11-12/07/2018 fosse dedicata alla individuazione, assieme alla Direzione Lavori, dei materiali per la realizzazione della copertura del fabbricato in costruzione;
➢ l'ultima trasferta del 06/09/2018 fosse collegata al completamento del III° SAL. Va segnalato che le circostanze fotografate nel suddetto allegato:
▪ non sono state oggetto di alcun rilievo critico da parte dell'opponente né smentite in sede di interrogatorio dall'amministratore della
[...]
CP_1
▪ sono accompagnate dalla sottoscrizione “per accettazione” apposta dal direttore dei lavori dell'epoca, dott. Persona_1
Non essendo disponibili elementi in grado di comprovare che la presenza in cantiere costituisse un autonomo obbligo contrattuale, il quadro ora tratteggiato evidenzia come la stessa fosse, quantomeno, preordinata alla raccolta delle misure necessarie per elaborare i SAL.
4 Da questo punto di vista, la presenza in cantiere va apprezzata come un obbligo ancillare ed accessorio rispetto al risultano finale insito nelle mansioni espletate dall'opposto, ossia l'elaborazione dei SAL [in tale direzione si è espresso anche il dott. in sede di interrogatorio, riferendo che <Per svolgere queste CP_2 attività [cioè, quelle di cui era stato incarico il sig. n.d.r.] era necessario CP_3 recarsi in cantiere tanto è vero che il Sig. avrebbe dovuto supervisionare le CP_3 opere>> e che <La presenza in cantiere era un connotato specifico delle mansioni affidate al Sig. >> - cfr. verbale ud. 05/12/2024]. CP_3
Per poter rintracciare un inadempimento, sarebbe stato necessario dimostrare non l'assenza dal cantiere bensì la mancata o erronea predisposizione dei documenti contabili (i SAL) funzionali ad ottenere il pagamento delle opere appaltate [tanto il dott. quanto il sig. hanno puntualizzato come rientrasse tra le CP_2 CP_3 competenze del direttore dei lavori emettere i certificati di pagamento sulla base dei
SAL: <<…era il direttore dei lavori a convertirli in certificati di pagamento>>
(opponente); <io provvedevo alla predisposizioni degli stati di avanzamento lavori che poi giravo al direttore dei lavori affinché potesse emettere i certificati di pagamento>> (opposto) - cfr. verbale ud. 05/12/2024]. Di per sé, quindi, l'omessa presenza in cantiere non è valorizzabile alla stregua di una circostanza sintomatica della violazione degli obblighi contrattuali;
per poter sostenere ciò, la parte datoriale avrebbe dovuto comprovare l'incidenza eziologica delle assenze sul raggiungimento del risultato attorno al quale era incentrata la prestazione lavorativa del sig. l'elaborazione dei SAL. CP_3
Non solo tale prova non è stata offerta ma gli elementi emersi dall'audizione delle parti e quelli ritraibili dal compendio documentale conducono in una direzione opposta.
Invero:
o il dott. ha confermato che il sig. ha predisposto i CP_2 CP_3
SAL, pur precisando che <<… erano redatti su misure che venivano prese in contraddittorio con la direzione lavori>> e che <era il direttore dei lavori a convertirli in certificati di pagamento>> [cfr. verbale ud. 05/12/2024].
o lo stesso sig. ha dichiarato: <Ho predisposto tre stati di CP_3 avanzamento lavori>>, aggiungendo <Quando mi recavo in cantiere assieme al capocantiere prendevamo le misurazioni e sulla base di queste io provvedevo alla predisposizioni degli stati di avanzamento lavori che poi giravo al direttore dei lavori affinché potesse emettere i certificati di pagamento>> [cfr. verbale ud. 05/12/2024]. Le emergenze documentali rafforzano la tesi che il predetto risultato sia stato concretamente raggiunto e realizzato dall'opposto.
Soccorre in tale senso la produzione depositata dalla difesa del sig. sub CP_3 lettera H).
Guardando al periodo maggio-ottobre 2018, siffatta produzione annovera tutti i SAL di interesse, ossia:
1) il SAL n. 2 a tutto il 02/05/2018;
2) il SAL n. 3 a tutto il 24/09/2018;
3) il SAL n. 4 a tutto il 24/10/2018.
In tale situazione, non sembra rintracciabile alcuna condotta inadempitiva ascrivibile in capo al sig. i dati sopra riportati, al contrario, lasciano CP_3 intravedere l'avvenuta esecuzione dei compiti lavorativi.
Non solo.
5 In relazione alla presenza in cantiere, il sig. ha risposto all'interrogatorio CP_3 affermando: <ADR: io mi recavo nel cantiere di Viggiano ogni qualvolta era richiesto dalla direzione dei lavori affidata all'ing. >> [cfr. verbale ud. CP_4
05/12/2024].
Tale affermazione non è stata investita da alcuna considerazione critica in sede di note difensive autorizzate ex art. 429 cpc da parte dell'opponente, sicché non sembra possibile metterne in dubbio l'attendibilità e la genuinità. Le conclusioni raggiunte non sono conculcate dai rilievi disciplinari del
29/10/2018.
Invero, la contestazione che li racchiude:
- si caratterizza per un contenuto assai vago e generico;
- è stata adottata secondo una tempistica poco trasparente, essendo intervenuta il giorno prima della scadenza del contratto;
- disvela una condotta poco coerente con quella manifestata in epoca coeva, ossia con il pagamento, effettuato il medesimo giorno, di somme a titolo stipendiale;
- non vi è prova che sia sfociata in una effettiva misura sanzionatoria [il dott.
, interrogato sul punto, ha riferito di non ricordare <se la CP_2 contestazione disciplinare si sia tradotta in qualcosa>>] né che abbia dato luogo ad azioni di tipo risarcitorio o di responsabilità contrattuale;
- collide, peraltro, con le evidenze ritraibili dal compendio documentale offerto dal sig. CP_3
5. Le ragioni sopra puntualizzate portano ad escludere l'inadempimento prospettato dall'opponente. Non è configurabile alcuna violazione del legame sinallagmatico proprio del rapporto di lavoro, sicché l'iniziativa monitoria del sig. appare legittimamente CP_3 incardinata. Con la stessa è stato preteso il pagamento degli emolumenti stipendiali dovuti per i mesi da maggio ad ottobre 2018 (detratto l'acconto di € 1500), delle competenze di fine rapporto, dei ratei di 13^ e 14^ mensilità e del TFR.
La società opponente, che riveste nel presente procedimento la qualifica di convenuto sostanziale, non ha specificamente contestato gli importi fatti valere dal lavoratore.
Dinnanzi all'allegazione di non aver ricevuto il pagamento delle spettanze salariali, sarebbe spettato alla società opponente, nella sua qualità di datrice di lavoro, dare prova dell'integrale adempimento dell'obbligazione retributiva [inglobante la retribuzione ordinaria, la 13^ e 14^ mensilità e il TFR], secondo i principi generali desumibili dall'art. 1218 cc [cfr. ex plurimis Cass. ord. 13685/2019, secondo cui, nel caso in cui si versi in una situazione di inadempimento di un'obbligazione contrattuale, “… in tema di prova dell'inadempimento di tale obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contrattato, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento - che hanno come elemento comune il mancato adempimento - deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza
(anche per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta
6 sul debitore l'onere di dimostrare, al contrario, l'esatto adempimento (Cass. n. 826 del 2015; in precedenza, Cass. SU 13533 del 2001; Cass. SU n. 577 del 2008, in motiv.; Cass. n. 13674 del 2006; Cass. n. 9351 del 2007; Cass. n. 15677 del 2009; Cass. n. 3373 del 2010; Cass. n. 15659 del 2011”]. Nessuna prova in tal senso è stata offerta dalla CP_1
Quanto alla domanda riguardante le ferie non godute, la Suprema Corte ha sottolineato come <Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto
a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle>> [Cass. n. 21780/2022
(Rv. 665135 - 01)]. Onere che l'opponente, anche in questo caso, non ha ottemperato.
I dettami interpretativi del giudice di legittimità sembrano richiamabili pure per l'indennità legata alla mancata fruizione dei permessi contrattualmente dovuti in virtù delle chiari analogie con l'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
6. Volgendo lo sguardo al versante della quantificazione, gli importi rivendicati trovano conforto:
i) nei cedolini paga [doc. 3 opposto];
ii) nel conteggio elaborato dal consulente di parte, non sottoposto ad alcuna censura e quindi in grado di esplicare effetti vincolanti in ordine al quantum debeatur
[giova ricordare che <nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (cfr. ex plurimis Cass. n.
4051 del 2011, Cass. n. 10116 del 2015, Cass. n. 29236 del 2017, Cass. n. 5949 del
2018)>> (Cass. n. 21302/2019)].
7. Conclusivamente, il decreto ingiuntivo opposto è stato correttamente emesso e deve essere confermato.
8. La domanda ex art. 96 c. 1 cpc avanzata dal sig. non può trovare CP_3 accoglimento.
Come ricordato dalla Suprema Corte, <La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa>> [Cass. n.
15175/2023 (Rv. 668000 - 01)]. L'opposto non ha in alcun modo assolto al relativo onere probatorio.
7 9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei valori tariffari minimi [tenuto conto delle limitate e semplici questioni di fatto e di diritto trattate] delle cause di lavoro comprese nello scaglione tra € 5201 ed € 26000, esclusa la fase istruttoria/trattazione. P.T.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- respinge l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la società a rifondere le spese di lite al sig. Controparte_1 CP_3
, spese liquidate nell'importo complessivo di € 2109, oltre spese generali al
[...]
15% ed accessori di legge.
Caltanissetta, 17/06/2025
IL GIUDICE
Francesco Bongioanni
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