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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 31/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 420/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, sezione civile, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 420/2024 R.G. promossa da
, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Parte_1 CodiceFiscale_1
Bianchini del foro di Roma, giusta delega non datata ed allegata al ricorso in appello,
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica del suo avvocato;
-Appellante=
nei confronti di
, con sede legale in Roma, via Grezar n.14, C.F. e Controparte_1
P. Iva n. , in persona del Responsabile del Contenzioso per l'Umbria, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Francini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Arezzo, via P. Uccello n.6, in forza di procura alle liti conferita su foglio separato in calce alla memoria di costituzione dell'11.12.2024;
-Appellata=
OGGETTO: opposizione all'esecuzione pagina 1 di 5 CONCLUSIONI:
Per parte appellante come al ricorso in appello;
Per parte appellata come alle note scritte datate 20.1.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato presso l'intestata Corte territoriale proponeva Parte_1
appello avverso l'ordinanza estintiva emessa ex art. 306 cpc dal Tribunale di Terni, adito dallo stesso sig. per sentir accogliere l'opposizione all'avviso di intimazione Pt_1
esattoriale n.10920239000909659000, per un credito totale di €.292.665,77, portato da
12 cartelle esattoriali e 3 avvisi di accertamento dell' . Controparte_1
Sostiene l'appellante che la sentenza gravata sia “illogica e degna di essere riformata” in quanto ha omesso ogni pronuncia in materia di prescrizione, nonostante che tale eccezione sia stata ritualmente proposta. Quanto alla rinuncia agli atti – posta a fondamento della decisione del giudice di prime cure – osserva l'appellante che essa era stata versata in atti dall'Avv. Saverio Cosi “per mero errore materiale” (cfr. pag.1 del ricorso in appello) e che i vizi della procura conferita all'Avv. Bianchini fossero sanabili
(al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale di Terni) e che, pertanto, non vi fosse alcuna valida rinuncia, “attesa la costituzione di ulteriore difensore per seguitare alla
lite” (cfr. pag.5 del ricorso in appello).
In conformità di quanto sostenuto l'appellante ha chiesto l'accoglimento della eccezione di prescrizione quinquennale con condanna della parte appellata al rimborso delle spese di lite.
L'appellata , come in epigrafe rappresentata e difesa, Controparte_1
ha resistito all'impugnazione sostenendo l'inammissibilità del ricorso in appello e,
pagina 2 di 5 comunque, l'infondatezza dell'eccezione proposta (ritenendo applicabile l'ordinario termine di prescrizione decennale).
La causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
23.1.2025.
*****
Ritiene questa Corte che l'appello proposto da non possa trovare Parte_1
accoglimento.
Il motivo di impugnazione principale ha ad oggetto l'omessa pronuncia del provvedimento gravato riguardo all'eccezione di prescrizione, ma la questione che per motivi di priorità logica va innanzitutto esaminata è quella che attiene alla validità della rinuncia agli atti, poiché su di essa si fonda la decisione del Tribunale di Terni.
Il primo giudice ha infatti ritenuto che l'atto di rinuncia agli atti del giudizio depositato dall'avvocato Saverio Cosi, che era munito di efficace procura ed era costituito in giudizio, fosse valido e ritualmente formulato, sicché la successiva accettazione da parte dell' integrasse la fattispecie estintiva prevista dall'art. 306 codice CP_1 CP_1
di rito.
Sostiene l'appellante che la rinuncia agli atti fosse stata depositata dall'avv. Cosi per mero errore materiale e che la “costituzione di ulteriore difensore” rendesse invalida la rinuncia, tenuto anche conto che gli eventuali vizi della procura – conferita all'avv.
Bianchini – potessero essere sanati “attraverso l'assegnazione di un termine da parte
del giudice” (pag.4 del ricorso in appello), in conformità con l'attuale formulazione dell'art. 182 cpc che è volto ad attuare il principio di conservazione degli atti giuridici,
anche di natura processuale (in altri termini, i poteri officiosi di verifica e controllo riconosciuti al giudice dovrebbero risultare funzionali ad eliminare irregolarità o vizi in grado di compromettere il buon andamento del processo).
pagina 3 di 5 Invero osserva questa Corte che non vi è alcun elemento di prova a supporto della tesi che la rinuncia agli atti sia stata depositata per mero disguido.
Ciò premesso e in disparte la questione se sia ammissibile o meno l'eventuale revoca dell'atto di rinuncia (dal momento che l'art. 306 cpc non ne fa menzione), nella fattispecie in esame è agevole rilevare che: 1) la nomina del difensore Francesca
Bianchini (10.2.24) è successiva alla rinuncia agli atti effettuata dall'Avv. Saverio Cosi
(9.2.24); 2) non risulta alcuna revoca espressa successiva alla detta rinuncia;
3) la parte costituita ha formalmente accettato la rinuncia con le note conclusionali del CP_2
23.2.2024.
In buona sostanza la fattispecie estintiva si è perfezionata, quindi il provvedimento adottato dal Tribunale di Terni risulta condivisibile, al netto del fatto che si è trattato di rinuncia agli atti e non all'azione, sicché la pronuncia non preclude ogni eventuale
(ulteriore) tutela giurisdizionale del diritto sostanziale fatto valere in giudizio.
*****
Da quanto sopra argomentato deriva che l'appello proposto da non possa Parte_1
trovare accoglimento e che, per converso, vada confermato l'impugnato provvedimento emesso dal Tribunale di Terni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'estrema semplicità della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di in persona del Parte_1 Controparte_1
Responsabile del Contenzioso per l'Umbria, ed avverso l'ordinanza emessa dal
Tribunale di Terni il 5-7.07.2024 (R.G. n.1422/2023), contrariis reiectis, così provvede:
- respinge l'appello;
pagina 4 di 5 - condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite sostenute da parte appellata che liquida in €.4.996,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
- visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché l'appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 23 gennaio 2025
Il Presidente relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, sezione civile, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 420/2024 R.G. promossa da
, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Parte_1 CodiceFiscale_1
Bianchini del foro di Roma, giusta delega non datata ed allegata al ricorso in appello,
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica del suo avvocato;
-Appellante=
nei confronti di
, con sede legale in Roma, via Grezar n.14, C.F. e Controparte_1
P. Iva n. , in persona del Responsabile del Contenzioso per l'Umbria, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Francini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Arezzo, via P. Uccello n.6, in forza di procura alle liti conferita su foglio separato in calce alla memoria di costituzione dell'11.12.2024;
-Appellata=
OGGETTO: opposizione all'esecuzione pagina 1 di 5 CONCLUSIONI:
Per parte appellante come al ricorso in appello;
Per parte appellata come alle note scritte datate 20.1.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato presso l'intestata Corte territoriale proponeva Parte_1
appello avverso l'ordinanza estintiva emessa ex art. 306 cpc dal Tribunale di Terni, adito dallo stesso sig. per sentir accogliere l'opposizione all'avviso di intimazione Pt_1
esattoriale n.10920239000909659000, per un credito totale di €.292.665,77, portato da
12 cartelle esattoriali e 3 avvisi di accertamento dell' . Controparte_1
Sostiene l'appellante che la sentenza gravata sia “illogica e degna di essere riformata” in quanto ha omesso ogni pronuncia in materia di prescrizione, nonostante che tale eccezione sia stata ritualmente proposta. Quanto alla rinuncia agli atti – posta a fondamento della decisione del giudice di prime cure – osserva l'appellante che essa era stata versata in atti dall'Avv. Saverio Cosi “per mero errore materiale” (cfr. pag.1 del ricorso in appello) e che i vizi della procura conferita all'Avv. Bianchini fossero sanabili
(al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale di Terni) e che, pertanto, non vi fosse alcuna valida rinuncia, “attesa la costituzione di ulteriore difensore per seguitare alla
lite” (cfr. pag.5 del ricorso in appello).
In conformità di quanto sostenuto l'appellante ha chiesto l'accoglimento della eccezione di prescrizione quinquennale con condanna della parte appellata al rimborso delle spese di lite.
L'appellata , come in epigrafe rappresentata e difesa, Controparte_1
ha resistito all'impugnazione sostenendo l'inammissibilità del ricorso in appello e,
pagina 2 di 5 comunque, l'infondatezza dell'eccezione proposta (ritenendo applicabile l'ordinario termine di prescrizione decennale).
La causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
23.1.2025.
*****
Ritiene questa Corte che l'appello proposto da non possa trovare Parte_1
accoglimento.
Il motivo di impugnazione principale ha ad oggetto l'omessa pronuncia del provvedimento gravato riguardo all'eccezione di prescrizione, ma la questione che per motivi di priorità logica va innanzitutto esaminata è quella che attiene alla validità della rinuncia agli atti, poiché su di essa si fonda la decisione del Tribunale di Terni.
Il primo giudice ha infatti ritenuto che l'atto di rinuncia agli atti del giudizio depositato dall'avvocato Saverio Cosi, che era munito di efficace procura ed era costituito in giudizio, fosse valido e ritualmente formulato, sicché la successiva accettazione da parte dell' integrasse la fattispecie estintiva prevista dall'art. 306 codice CP_1 CP_1
di rito.
Sostiene l'appellante che la rinuncia agli atti fosse stata depositata dall'avv. Cosi per mero errore materiale e che la “costituzione di ulteriore difensore” rendesse invalida la rinuncia, tenuto anche conto che gli eventuali vizi della procura – conferita all'avv.
Bianchini – potessero essere sanati “attraverso l'assegnazione di un termine da parte
del giudice” (pag.4 del ricorso in appello), in conformità con l'attuale formulazione dell'art. 182 cpc che è volto ad attuare il principio di conservazione degli atti giuridici,
anche di natura processuale (in altri termini, i poteri officiosi di verifica e controllo riconosciuti al giudice dovrebbero risultare funzionali ad eliminare irregolarità o vizi in grado di compromettere il buon andamento del processo).
pagina 3 di 5 Invero osserva questa Corte che non vi è alcun elemento di prova a supporto della tesi che la rinuncia agli atti sia stata depositata per mero disguido.
Ciò premesso e in disparte la questione se sia ammissibile o meno l'eventuale revoca dell'atto di rinuncia (dal momento che l'art. 306 cpc non ne fa menzione), nella fattispecie in esame è agevole rilevare che: 1) la nomina del difensore Francesca
Bianchini (10.2.24) è successiva alla rinuncia agli atti effettuata dall'Avv. Saverio Cosi
(9.2.24); 2) non risulta alcuna revoca espressa successiva alla detta rinuncia;
3) la parte costituita ha formalmente accettato la rinuncia con le note conclusionali del CP_2
23.2.2024.
In buona sostanza la fattispecie estintiva si è perfezionata, quindi il provvedimento adottato dal Tribunale di Terni risulta condivisibile, al netto del fatto che si è trattato di rinuncia agli atti e non all'azione, sicché la pronuncia non preclude ogni eventuale
(ulteriore) tutela giurisdizionale del diritto sostanziale fatto valere in giudizio.
*****
Da quanto sopra argomentato deriva che l'appello proposto da non possa Parte_1
trovare accoglimento e che, per converso, vada confermato l'impugnato provvedimento emesso dal Tribunale di Terni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'estrema semplicità della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di in persona del Parte_1 Controparte_1
Responsabile del Contenzioso per l'Umbria, ed avverso l'ordinanza emessa dal
Tribunale di Terni il 5-7.07.2024 (R.G. n.1422/2023), contrariis reiectis, così provvede:
- respinge l'appello;
pagina 4 di 5 - condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite sostenute da parte appellata che liquida in €.4.996,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
- visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché l'appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 23 gennaio 2025
Il Presidente relatore
(Dott. Simone Salcerini)
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