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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 673/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 14/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente e Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
GIUFFRE' SANTI, Giudice
in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1834/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032103615/2024 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032103615/2024 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032103615/2024 IRAP 2020
- sul ricorso n. 1836/2025 depositato il 22/04/2025 proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032103664/2024 IRES-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032103664/2024 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032103664/2024 IRAP 2021
- sul ricorso n. 1839/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032103672/2024 IRES-ALTRO 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032103672/2024 IVA-ALTRO 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032103672/2024 IRAP 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2874/2025 depositato il
15/07/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. con separati ricorsi impugna gli avvisi di accertamento n. T9B032103615/2024 per l'anno 2020, n. T9B032103664/2024 per l'anno 2021, n.T9B032103672/2024 per l'anno 2022, con i quali la Agenzia entrate DPI di Milano ha accertato un maggior reddito imponibile ed una maggiore imposta ai fini
IRES, IRAP ed IVA oltre sanzioni e interessi. L'Ufficio individuava altresì un amministratore di fatto, diverso dall'amministratore di diritto.
Gli atti impugnati traggono origine dal PVC notificato in data 24.03.2024 alla ricorrente in seguito ad una verifica fiscale eseguita ai fini Iva e imposte dirette per i periodi d'imposta dal 2020 al 2022, effettuata dalla
Guardia di Finanza, Compagnia di Verbania, Squadra Operativa Volante. Come si rileva dal PVC i verificatori hanno accertato la totale inesistenza oggettiva delle operazioni commerciali descritte in tutte le fatture emesse da vari fornitori espressamente menzionati, che sono risultati essere delle mere cartiere.
La contribuente con il ricorso contesta la induviduazione del sig.il Sig. Nominativo_1 ( detto Nominativo_1 ) quale amministratore di fatto affermando che lo stesso sarebbe semplicemente un dipendente della società con la mansione di Responsabile di negozio. Contesta altresì che la GDF avrebbe effettuato un sopralluogo solo presso il magazzino di Verbania, Indirizzo_1 e non anche presso l'altra unità locale di
Indirizzo_2. In sostanza non sarebbe stata effettuata una reale e completa verifica della merce esistente, ma solamente parziale e quindi inattendibile ai fini dell'accertamento contestato in quanto una verifica in entrambe le unità locali avrebbe provato l'effettivo acquisto della merce.
Per quanto concerne i fornitori contestati, la Ricorrente_1 Srl afferma di avere sempre acquistato da detti soggetti dopo aver ricevuto la visita in negozio del titolare delle ditte o di un loro rappresentante, effettuando ordini su catalogo presente nel tablet del venditore e concordando tempi di consegna e termini di pagamento. Conclude chiedendo accertarsi l'infondatezza della individuazione dell'amministratore di fatto nel Sig.
Nominativo_1, e accertata l'infondatezza della inesistenza oggettiva delle operazioni commerciali dei fornitori contestati, annullare l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio. Con vittoria di spese.
Si costituisce in giudizio la Agenzia Entrate DPI di Milano che preliminarmente chiede riunirsi il presente giudizio con con quelli instaurati dalla Ricorrente avverso gli avvisi di accertamento n. T9B032103664/2024
(n. r. g. 1836/2025, anno di imposta 2021) e n. T9B032103672/2024 (n. r. g.
1839/2025, anno di imposta 2022) emessi a carico della società, sussistendo identità soggettiva e in quanto tutti scaturenti dalla medesima indagine fiscale.
Ripercorre gli esiti della verifica e le motivazioni che hanno indotto i verificatori a ritenere che il sig.
Nominativo_1, noto come Nominativo_1, genero della amministratore unico della ricorrente, fosse l'amministratore di fatto della società e analizza singolarmente ogni fornitore contestato ed il perchè le operazioni poste in essere dagli stessi siano da ritenersi inesistenti.
Conclude chiedendo, previa riunione dei ricorsi, rigettare i ricorsi e per l'effetto, condannare la società ricorrente al pagamento delle competenze di giudizio.
La Corte stante la connessione disponeva la riunione dei giudizi e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte, all'esito dell'odierna trattazione, come i proposti ricorsi riuniti non meritino accoglimento.
Non può essere accolto il primo motivo del ricorso, inerente la contestazione della società circa il ruolo svolto del sig. Nominativo_1 ( Nominativo_1) che pretende ricondurre al mero ruolo di dipendente, senza fornire alcun valido supporto probatorio. Le risultanze della verifica e le testimonianze riportate nel PVC e nell'atto impugnato, evidenziano come lo stesso Nominativo_1 abbia ricoperto il ruolo di amministratore di fatto in luogo della suocera sig.ra Rappresentante_1. Come si evince dal PVC, l'Amministartore unico sig.ra Rappresentante_1 non
è stata presente durante il sopralluogo presso la unità locale in quanto la stessa è risultata assente dall'Italia dal novembre 2020 e fino ad oggi risiederebbe stabilmente in Cina. All'accesso è stato presente il Sig.
Nominativo_1 (Nominativo_1) che è stato indicato dai dipendenti come "il capo". Trattandosi di un'attività commerciale di vendita al dettaglio che comprende due negozi in Verbania, è inverosimile che l'attività possa essere gestita direttamente da chi risiede in Cina. La sig.ra Nominativo_2, figlia dell'A.U e moglie di Nominativo_1
(Nominativo_1) ha dichiarato all'avvio della verifica fiscale che è il marito, ad occuparsi del ritiro della merce;
i principali fornitori hanno dichiarato che i rapporti commerciali sono intrattenuti da sempre con tale sig.
Nominativo_1 responsabile acquisti del punto vendita, e di non aver mai avuto contatti con l'amministratore della società; chi operava sul conto corrente era il sig. Nominativo_1; così pure il proprietario del locale commerciale in Verbania ha affermato di non avere mai visto nè sentito l'A.U. ma di avere vuto contatti con il sig. Nominativo_1.
Dall'analisi delle email della società è emerso che era il sig. "Nominativo_1" a gestisce tutti gli aspetti della società Ricorrente_1 Srl, rapporti con i fornitori, commercialista, banca, avvocato, ecc.
Priva di pregio deve invero ritenersi anche la contestazione della società inerente la pretesa illegittimità dell'atto impugnato. La Ricorrente_1 srl si duole in maniera assai generica della illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato, contestando le risultanze delle indagini dei verificatori anche sotto il profilo della inesistenza oggettiva delle operazioni contestate, ma senza addurre alcuna documentazione con valore probatorio. Preliminarmente è necessario evidenziare che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, i verificatori hanno effettuato l'accesso presso entrambi i locali siti in Verbnia, ossia il luogo di esercizio e l'unità locale come risulta dal PVC.
I Verificatori hanno individuato e selezionato tra i fornitori della ricorrente quelli che, per le loro caratteristiche intrinseche, risultanti dalle banche dati in uso al Corpo, risultavano presentare delle gravi anomalie (es. omesse dichiarazioni fiscali, omessi versamenti, assenza di utenze, incertezza sui luoghi d'esercizio, precedenti penali, assenza di dipendenti, esistenza di contratti di lavoro subordinato dei rappresentanti legali impiegati presso altri soggetti). Hanno quindi inviato alle suddette società specifici questionari volti a verificare l'effettività delle operazioni fatturate. In particolare le società : Società_4 Srls", Società_1 Srls", "Società_2
Srls", "Società_3 Srl" non hanno risposto al questionario;
le società : "Società_5 Srls","Società_6
Srls","Società_7","Società_8 Srl" risultavano irreperibili. Le ditte individuali: Ditta individuale di "Nominativo_3"
e la Ditta individuale di "Nominativo_4", risultano già segnalate con riferimento alla stessa ditta e alle medesime annualità in verifica, per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti nell'ambito del PP 2666/2021 acceso presso la Procura della Repubblica di Monza. Infine quanto alla Ditta individuale di "Nominativo_5"
l'indirizzo in cui eserciterebbe l'attività, risulta inesistente come da certificato dal Comune di Lacchiarella in atti.
Quanto sopra conferma la fondatezza dell'avviso di accertamento, mentre la ricorrente sulla quale grava la prova contraria, nulla oppone o fondatamente prova a sostegno della propria tesi.
Gli elementi riscontrati dai verificatori e recepiti dall'ufficio nell'atto impugnato appaiono gravi, precisi e concordanti e costituiscono prova fondata e dettagliata della qualità di amministratore di fatto del sig.
Nominativo_1 (Nominativo_1) e della inesistenza oggettiva delle operazioni relative alle fatture emesse dai fornitori sopra richiamati della Ricorrente_1 Srl.
I ricorsi riuniti vanno respinti e le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge i ricorsi riuniti e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro
15.000,00 in favore della Parte resistente costituita.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 14/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente e Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
GIUFFRE' SANTI, Giudice
in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1834/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032103615/2024 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032103615/2024 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032103615/2024 IRAP 2020
- sul ricorso n. 1836/2025 depositato il 22/04/2025 proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032103664/2024 IRES-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032103664/2024 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032103664/2024 IRAP 2021
- sul ricorso n. 1839/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032103672/2024 IRES-ALTRO 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032103672/2024 IVA-ALTRO 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032103672/2024 IRAP 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2874/2025 depositato il
15/07/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. con separati ricorsi impugna gli avvisi di accertamento n. T9B032103615/2024 per l'anno 2020, n. T9B032103664/2024 per l'anno 2021, n.T9B032103672/2024 per l'anno 2022, con i quali la Agenzia entrate DPI di Milano ha accertato un maggior reddito imponibile ed una maggiore imposta ai fini
IRES, IRAP ed IVA oltre sanzioni e interessi. L'Ufficio individuava altresì un amministratore di fatto, diverso dall'amministratore di diritto.
Gli atti impugnati traggono origine dal PVC notificato in data 24.03.2024 alla ricorrente in seguito ad una verifica fiscale eseguita ai fini Iva e imposte dirette per i periodi d'imposta dal 2020 al 2022, effettuata dalla
Guardia di Finanza, Compagnia di Verbania, Squadra Operativa Volante. Come si rileva dal PVC i verificatori hanno accertato la totale inesistenza oggettiva delle operazioni commerciali descritte in tutte le fatture emesse da vari fornitori espressamente menzionati, che sono risultati essere delle mere cartiere.
La contribuente con il ricorso contesta la induviduazione del sig.il Sig. Nominativo_1 ( detto Nominativo_1 ) quale amministratore di fatto affermando che lo stesso sarebbe semplicemente un dipendente della società con la mansione di Responsabile di negozio. Contesta altresì che la GDF avrebbe effettuato un sopralluogo solo presso il magazzino di Verbania, Indirizzo_1 e non anche presso l'altra unità locale di
Indirizzo_2. In sostanza non sarebbe stata effettuata una reale e completa verifica della merce esistente, ma solamente parziale e quindi inattendibile ai fini dell'accertamento contestato in quanto una verifica in entrambe le unità locali avrebbe provato l'effettivo acquisto della merce.
Per quanto concerne i fornitori contestati, la Ricorrente_1 Srl afferma di avere sempre acquistato da detti soggetti dopo aver ricevuto la visita in negozio del titolare delle ditte o di un loro rappresentante, effettuando ordini su catalogo presente nel tablet del venditore e concordando tempi di consegna e termini di pagamento. Conclude chiedendo accertarsi l'infondatezza della individuazione dell'amministratore di fatto nel Sig.
Nominativo_1, e accertata l'infondatezza della inesistenza oggettiva delle operazioni commerciali dei fornitori contestati, annullare l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio. Con vittoria di spese.
Si costituisce in giudizio la Agenzia Entrate DPI di Milano che preliminarmente chiede riunirsi il presente giudizio con con quelli instaurati dalla Ricorrente avverso gli avvisi di accertamento n. T9B032103664/2024
(n. r. g. 1836/2025, anno di imposta 2021) e n. T9B032103672/2024 (n. r. g.
1839/2025, anno di imposta 2022) emessi a carico della società, sussistendo identità soggettiva e in quanto tutti scaturenti dalla medesima indagine fiscale.
Ripercorre gli esiti della verifica e le motivazioni che hanno indotto i verificatori a ritenere che il sig.
Nominativo_1, noto come Nominativo_1, genero della amministratore unico della ricorrente, fosse l'amministratore di fatto della società e analizza singolarmente ogni fornitore contestato ed il perchè le operazioni poste in essere dagli stessi siano da ritenersi inesistenti.
Conclude chiedendo, previa riunione dei ricorsi, rigettare i ricorsi e per l'effetto, condannare la società ricorrente al pagamento delle competenze di giudizio.
La Corte stante la connessione disponeva la riunione dei giudizi e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte, all'esito dell'odierna trattazione, come i proposti ricorsi riuniti non meritino accoglimento.
Non può essere accolto il primo motivo del ricorso, inerente la contestazione della società circa il ruolo svolto del sig. Nominativo_1 ( Nominativo_1) che pretende ricondurre al mero ruolo di dipendente, senza fornire alcun valido supporto probatorio. Le risultanze della verifica e le testimonianze riportate nel PVC e nell'atto impugnato, evidenziano come lo stesso Nominativo_1 abbia ricoperto il ruolo di amministratore di fatto in luogo della suocera sig.ra Rappresentante_1. Come si evince dal PVC, l'Amministartore unico sig.ra Rappresentante_1 non
è stata presente durante il sopralluogo presso la unità locale in quanto la stessa è risultata assente dall'Italia dal novembre 2020 e fino ad oggi risiederebbe stabilmente in Cina. All'accesso è stato presente il Sig.
Nominativo_1 (Nominativo_1) che è stato indicato dai dipendenti come "il capo". Trattandosi di un'attività commerciale di vendita al dettaglio che comprende due negozi in Verbania, è inverosimile che l'attività possa essere gestita direttamente da chi risiede in Cina. La sig.ra Nominativo_2, figlia dell'A.U e moglie di Nominativo_1
(Nominativo_1) ha dichiarato all'avvio della verifica fiscale che è il marito, ad occuparsi del ritiro della merce;
i principali fornitori hanno dichiarato che i rapporti commerciali sono intrattenuti da sempre con tale sig.
Nominativo_1 responsabile acquisti del punto vendita, e di non aver mai avuto contatti con l'amministratore della società; chi operava sul conto corrente era il sig. Nominativo_1; così pure il proprietario del locale commerciale in Verbania ha affermato di non avere mai visto nè sentito l'A.U. ma di avere vuto contatti con il sig. Nominativo_1.
Dall'analisi delle email della società è emerso che era il sig. "Nominativo_1" a gestisce tutti gli aspetti della società Ricorrente_1 Srl, rapporti con i fornitori, commercialista, banca, avvocato, ecc.
Priva di pregio deve invero ritenersi anche la contestazione della società inerente la pretesa illegittimità dell'atto impugnato. La Ricorrente_1 srl si duole in maniera assai generica della illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato, contestando le risultanze delle indagini dei verificatori anche sotto il profilo della inesistenza oggettiva delle operazioni contestate, ma senza addurre alcuna documentazione con valore probatorio. Preliminarmente è necessario evidenziare che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, i verificatori hanno effettuato l'accesso presso entrambi i locali siti in Verbnia, ossia il luogo di esercizio e l'unità locale come risulta dal PVC.
I Verificatori hanno individuato e selezionato tra i fornitori della ricorrente quelli che, per le loro caratteristiche intrinseche, risultanti dalle banche dati in uso al Corpo, risultavano presentare delle gravi anomalie (es. omesse dichiarazioni fiscali, omessi versamenti, assenza di utenze, incertezza sui luoghi d'esercizio, precedenti penali, assenza di dipendenti, esistenza di contratti di lavoro subordinato dei rappresentanti legali impiegati presso altri soggetti). Hanno quindi inviato alle suddette società specifici questionari volti a verificare l'effettività delle operazioni fatturate. In particolare le società : Società_4 Srls", Società_1 Srls", "Società_2
Srls", "Società_3 Srl" non hanno risposto al questionario;
le società : "Società_5 Srls","Società_6
Srls","Società_7","Società_8 Srl" risultavano irreperibili. Le ditte individuali: Ditta individuale di "Nominativo_3"
e la Ditta individuale di "Nominativo_4", risultano già segnalate con riferimento alla stessa ditta e alle medesime annualità in verifica, per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti nell'ambito del PP 2666/2021 acceso presso la Procura della Repubblica di Monza. Infine quanto alla Ditta individuale di "Nominativo_5"
l'indirizzo in cui eserciterebbe l'attività, risulta inesistente come da certificato dal Comune di Lacchiarella in atti.
Quanto sopra conferma la fondatezza dell'avviso di accertamento, mentre la ricorrente sulla quale grava la prova contraria, nulla oppone o fondatamente prova a sostegno della propria tesi.
Gli elementi riscontrati dai verificatori e recepiti dall'ufficio nell'atto impugnato appaiono gravi, precisi e concordanti e costituiscono prova fondata e dettagliata della qualità di amministratore di fatto del sig.
Nominativo_1 (Nominativo_1) e della inesistenza oggettiva delle operazioni relative alle fatture emesse dai fornitori sopra richiamati della Ricorrente_1 Srl.
I ricorsi riuniti vanno respinti e le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge i ricorsi riuniti e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro
15.000,00 in favore della Parte resistente costituita.