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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/09/2025, n. 3293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3293 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del dott. Marco Bottino, in funzione di giudice del lavoro, lette le note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc sostitutive dell'udienza del 12.9.25 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al RG previdenza n. 1254/25 tra
rappresentata e difesa dall' avv. Buonanno Giuseppe Parte_1
OPPONENTE contro
, in persona del legale rappresentante, in Controparte_1 proprio e quale mandatario della società rappresentati e difesi come in atti CP_2
OPPOSTi
, in persona del legale rappresentante, Controparte_3 rappresentata e difesa come in atti
OPPOSTO
Oggetto: opposizione avverso estratto di ruolo
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 30.1.25 il ricorrente in epigrafe ha agito ex art 615 e ex art. 617 c.p.c. per ottenere la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria nr. 1746/2815 - Registro
Generale n. 21737 - Registro Particolare n. 2522 del 21/07/2015 iscritta sull'immobile di sua proprietà sito nel Comune di Castel Volturno (CE) Foglio: 0040 - particella 05196.
1 Ha allegato in fatto di essere venuto a conoscenza dell'avvenuta iscrizione in data
13.12.24 tramite una visura ipotecaria. Tra le pretese debitorie che avevano giustificato l'iscrizione ipotecaria vi erano somme dovute in relazione alle cartelle di pagamento nr.
02820110058328040000 notificata in data 01/09/2012 e nr. 02820130012165028000 notificata in data 19/03/2013.
L'opponente ha dedotto la mancata notifica delle cartelle;
ha altresì eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti e ha concluso chiedendo l'accertamento dell'estinzione del credito per effetto dell'intervenuta prescrizione dei crediti e dell'azione esecutiva, nonchèla violazione dell'art. 3 l. 241/90 in quanto l'iscrizione ipotecaria non gli era stata notificata, né era stata preceduta da atti prodromici portati a conoscenza della parte, spese vinte.
L'ente impositore nonché l' si sono costituiti in giudizio deducendo Controparte_3 la nullità della domanda e l'infondatezza dei motivi di opposizione fondati sulla prescrizione del credito.
Nel corso dell'istruttoria parte resistente depositava avvenuto sgravio effettuato in via di autotutela in merito alle cartelle impugnate.
L'avvenuto sgravio della cartella in argomento seguito ad annullamento in via di autotutela esime il giudicante da ogni ulteriore valutazione.
Può dunque darsi atto della cessata materia del contendere: la formula, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito, risulta ampiamente utilizzata in giurisprudenza ad indicare il complesso delle situazioni, successive alla pendenza della lite, idonee a determinare il venir meno tra le parti di ogni ulteriore ragione di contesa e si presta, dunque, ad essere utilizzata nel caso di specie.
Essendo avvenuto lo sgravio in epoca successiva al deposito del ricorso le spese sono regolate con il principio della soccombenza virtuale.
Per quanto riguarda l'annullamento della iscrizione ipotecaria occorre in via pregiudiziale, procedere alla qualificazione dell'atto impugnato
L'azione va qualificata come opposizione ex art 617 c.p.c. per quanto riguarda i vizi di illegittimità dell'iscrizione ipotecaria.
Orbene nel caso che ci occupa le allegazioni in fatto del ricorrente circa il momento in cui è venuto a conoscenza del provvedimento che si intende impugnare, dalle quali si evince
2 che a seguito di una richiesta di visura ipotecaria in 13.12.24 il ricorrente veniva a conoscenza dell'esistenza dell'iscrizione ipotecaria.
In mancanza di prova circa la notifica dell'iscrizione ipotecaria o di atto ad essa propedeutico, va accolta anche l'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'iscrizione ipotecaria che va dichiarata nulla per mancata notifica o esistenza della comunicazione preventiva.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara non dovute le somme di cui alle cartelle di pagamento n. 02820110058328040000 e nr. 02820130012165028000 per avvenuto sgravio e cessata materia del contendere;
dichiara nulla l'iscrizione ipotecaria nr. 1746/2815 - Registro Generale n. 21737 - Registro
Particolare n. 2522 del 21/07/2015 iscritta sull'immobile di sua proprietà sito nel Comune di
Castel Volturno (CE) Foglio: 0040 - particella 05196 e ne dispone la cancellazione condanna le parti convenute in solido al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
1.700,00 con attribuzione al procuratore anticipatario.
Aversa 17.9.25
Il giudice del lavoro
Dott. Marco Bottino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del dott. Marco Bottino, in funzione di giudice del lavoro, lette le note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc sostitutive dell'udienza del 12.9.25 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al RG previdenza n. 1254/25 tra
rappresentata e difesa dall' avv. Buonanno Giuseppe Parte_1
OPPONENTE contro
, in persona del legale rappresentante, in Controparte_1 proprio e quale mandatario della società rappresentati e difesi come in atti CP_2
OPPOSTi
, in persona del legale rappresentante, Controparte_3 rappresentata e difesa come in atti
OPPOSTO
Oggetto: opposizione avverso estratto di ruolo
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 30.1.25 il ricorrente in epigrafe ha agito ex art 615 e ex art. 617 c.p.c. per ottenere la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria nr. 1746/2815 - Registro
Generale n. 21737 - Registro Particolare n. 2522 del 21/07/2015 iscritta sull'immobile di sua proprietà sito nel Comune di Castel Volturno (CE) Foglio: 0040 - particella 05196.
1 Ha allegato in fatto di essere venuto a conoscenza dell'avvenuta iscrizione in data
13.12.24 tramite una visura ipotecaria. Tra le pretese debitorie che avevano giustificato l'iscrizione ipotecaria vi erano somme dovute in relazione alle cartelle di pagamento nr.
02820110058328040000 notificata in data 01/09/2012 e nr. 02820130012165028000 notificata in data 19/03/2013.
L'opponente ha dedotto la mancata notifica delle cartelle;
ha altresì eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti e ha concluso chiedendo l'accertamento dell'estinzione del credito per effetto dell'intervenuta prescrizione dei crediti e dell'azione esecutiva, nonchèla violazione dell'art. 3 l. 241/90 in quanto l'iscrizione ipotecaria non gli era stata notificata, né era stata preceduta da atti prodromici portati a conoscenza della parte, spese vinte.
L'ente impositore nonché l' si sono costituiti in giudizio deducendo Controparte_3 la nullità della domanda e l'infondatezza dei motivi di opposizione fondati sulla prescrizione del credito.
Nel corso dell'istruttoria parte resistente depositava avvenuto sgravio effettuato in via di autotutela in merito alle cartelle impugnate.
L'avvenuto sgravio della cartella in argomento seguito ad annullamento in via di autotutela esime il giudicante da ogni ulteriore valutazione.
Può dunque darsi atto della cessata materia del contendere: la formula, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito, risulta ampiamente utilizzata in giurisprudenza ad indicare il complesso delle situazioni, successive alla pendenza della lite, idonee a determinare il venir meno tra le parti di ogni ulteriore ragione di contesa e si presta, dunque, ad essere utilizzata nel caso di specie.
Essendo avvenuto lo sgravio in epoca successiva al deposito del ricorso le spese sono regolate con il principio della soccombenza virtuale.
Per quanto riguarda l'annullamento della iscrizione ipotecaria occorre in via pregiudiziale, procedere alla qualificazione dell'atto impugnato
L'azione va qualificata come opposizione ex art 617 c.p.c. per quanto riguarda i vizi di illegittimità dell'iscrizione ipotecaria.
Orbene nel caso che ci occupa le allegazioni in fatto del ricorrente circa il momento in cui è venuto a conoscenza del provvedimento che si intende impugnare, dalle quali si evince
2 che a seguito di una richiesta di visura ipotecaria in 13.12.24 il ricorrente veniva a conoscenza dell'esistenza dell'iscrizione ipotecaria.
In mancanza di prova circa la notifica dell'iscrizione ipotecaria o di atto ad essa propedeutico, va accolta anche l'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'iscrizione ipotecaria che va dichiarata nulla per mancata notifica o esistenza della comunicazione preventiva.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara non dovute le somme di cui alle cartelle di pagamento n. 02820110058328040000 e nr. 02820130012165028000 per avvenuto sgravio e cessata materia del contendere;
dichiara nulla l'iscrizione ipotecaria nr. 1746/2815 - Registro Generale n. 21737 - Registro
Particolare n. 2522 del 21/07/2015 iscritta sull'immobile di sua proprietà sito nel Comune di
Castel Volturno (CE) Foglio: 0040 - particella 05196 e ne dispone la cancellazione condanna le parti convenute in solido al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
1.700,00 con attribuzione al procuratore anticipatario.
Aversa 17.9.25
Il giudice del lavoro
Dott. Marco Bottino
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