Art. 11.
L' art. 2 della legge 29 maggio 1954, n. 316 , e' sostituito dal seguente:
"Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia difinanza richiamati durante la guerra 1940-45 e collocati in congedo alla data di cessazione dello stato di guerra (15 aprile 1946) senza aver compiuto il periodo minimo di servizio per aver diritto a pensione, compete una indennita', per una volta tanto, pari ad una mensilita' di stipendio o trenta giorni di paga base, integrati dall'importo mensile della indennita' militare e della indennita' militare speciale e dal dodicesimo della tredicesima mensilita', per ogni anno di servizio prestato dalla data dell'ultimo richiamo.
Ai fini dell'applicazione del precedente comma, la misura dello stipendio o della paga e degli altri assegni da considerare per la liquidazione dell'indennita' e' quella fruita dall'interessato all'atto del collocamento in congedo.
I sottufficiali, graduati e militari di truppa da collocare in congedo, ai sensi degli articoli 1 e 3, che non abbiano raggiunto il minimo utile ai fini della pensione, saranno congedati con il beneficio di una maggiorazione di anzianita' fino al raggiungimento del minimo prescritto per il conseguimento del diritto a pensione".
L' art. 2 della legge 29 maggio 1954, n. 316 , e' sostituito dal seguente:
"Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia difinanza richiamati durante la guerra 1940-45 e collocati in congedo alla data di cessazione dello stato di guerra (15 aprile 1946) senza aver compiuto il periodo minimo di servizio per aver diritto a pensione, compete una indennita', per una volta tanto, pari ad una mensilita' di stipendio o trenta giorni di paga base, integrati dall'importo mensile della indennita' militare e della indennita' militare speciale e dal dodicesimo della tredicesima mensilita', per ogni anno di servizio prestato dalla data dell'ultimo richiamo.
Ai fini dell'applicazione del precedente comma, la misura dello stipendio o della paga e degli altri assegni da considerare per la liquidazione dell'indennita' e' quella fruita dall'interessato all'atto del collocamento in congedo.
I sottufficiali, graduati e militari di truppa da collocare in congedo, ai sensi degli articoli 1 e 3, che non abbiano raggiunto il minimo utile ai fini della pensione, saranno congedati con il beneficio di una maggiorazione di anzianita' fino al raggiungimento del minimo prescritto per il conseguimento del diritto a pensione".