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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/11/2024, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte Suprema di Cassazione, nel procedimento iscritto al n. 586/2022 R.G.L., vertente TRA
, nata l'[...] a [...], ivi residente in [...], CF Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Gennarino Masi, CF C.F._1
, in virtù di procura rilasciata con atto separato da considerarsi CodiceFiscale_2 apposta in calce al ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c., fax 096824820, pec
Email_1 ricorrente in riassunzione ex art. 392 c.p.c. CONTRO
, C.F. , con sede in Controparte_1 P.IVA_1 Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Giacinto Greco ( ); dall'avv. Maria C.F._3 Email_2
Teresa Pugliano ( ); C.F._4 Email_4 dall'Avv. Francesco Muscari Tomaioli ( C.F._5
); dall'Avv. Silvia Parisi Email_5 ( ), dall'Avv. Dario Cosimo C.F._6 Email_6 Adornato ( t), giusta CodiceFiscale_7 Email_7 procura generale ad lites, ad atto Notaio Dott. , in Roma lì,23/01/2023, rep. Persona_1 37590 elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale in Reggio Calabria, viale CP_1 Calabria 82 resistente ex art. 392 c.p.c. E
Controparte_2 resistente ex art. 392 c.p.c. -contumace
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado.
Con ricorso depositato il 29.04.2008, innanzi al Tribunale di Lamezia Terme, la sig.ra conveniva in giudizio l e il al fine di sentirsi Parte_1 CP_1 Controparte_2 riconoscere il diritto al ripristino del pagamento della pensione d'invalidità civile al 100%, già riconosciuta con provvedimento del 19.07.2005 e revocata a seguito di visita del 30.07.2007, con conseguente condanna al pagamento del dovuto. Il Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza n. 400/2011 emessa il 20.06.2011, depositata il 20.06.2011, rigettava la domanda tendente al riconoscimento della pensione di invalidità civile al 100% dalla data dell'intervenuta revoca (30.07.2007), sul rilievo che il c.t.u. aveva accertato che la ricorrente era invalida nella misura del 70%, inidonea al ripristino della prestazione di cui aveva goduto fino alla revoca. Compensava le spese di lite.
2. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dalla sig.ra , la quale censurava Pt_1 le conclusioni rassegnate dal c.t.u. e recepite in sentenza, della quale invocava la riforma.
Chiedeva, previa rinnovazione della c.t.u., dichiarare che essa appellante era inabile al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa a far data dalla visita di verifica, 30.07.2007, e condannare l al pagamento della pensione di invalidità civile al 100%, CP_1 dal dì della revoca, con corresponsione dei ratei gravati da interessi come per legge. Disposta la rinnovazione della c.t.u. ed acquisita la documentazione necessaria, con sentenza n. 1150/2015, pubblicata il 20.11.2015, la Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Lavoro, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma sella sentenza emessa dal Tribunale, dichiarava che era invalida nella misura del 100% ed aveva diritto a Parte_1 percepire la pensione di cui all'art. 12 L. 118/1971 dal 01.04.2008 al 31.12.2008 e dal 01.01.2011 al 31.12.2011 e, per l'effetto, condannava l al pagamento dei ratei maturati CP_1 da ogni singola scadenza al soddisfo. Compensava fra le parti le spese del doppio grado di giudizio e poneva la spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Affermava che la consulenza rinnovata in grado di appello aveva accertato che l'appellante era invalida nella misura dell'85% dalla data della visita di revisione (luglio 2007) al marzo 2008 e del 100% da aprile 2008. Procedendo alla disamina degli altri elementi costitutivi del diritto alla liquidazione delle prestazioni, osservava che dalla sentenza n. 360/2020, prodotta dall'appellante, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, era emerso che la stessa godeva della pensione ex L. 222/84 da aprile 2007 e che nel precedente quinquennio aveva fruito dell'assegno ordinario, il che era incompatibile con l'assegno ex art. 13 L. 118/1971. Conseguiva che andava escluso il diritto ai ratei di assegno di cui all'art. 13 per il periodo luglio 2007/marzo 2008. Doveva, quindi, essere valutato il possesso del requisito del reddito per la pensione ex art. 12 L. 118/1971 da aprile 2008 in poi. Dall'acquisita documentazione dell'Agenzia delle Entrate risultava che, sia con il cumulo di redditi del coniuge fino a giugno 2013, sia senza cumulo da luglio 2013 in poi – per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 10 comma 5° DL 76/2013), la soglia per l'accesso alla prestazione risultava superata tranne che negli anni 2008 e 2011. Per conseguenza l veniva condannato al pagamento del dovuto dal 01.04.2008 CP_1 al 31.12.2008 e dal 01.01.2011 al 31.12.2011, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo. In ragione della parziale reciproca soccombenza, veniva disposta la compensazione interale delle spese del doppio grado di giudizio e le spese di c.t.u. venivano poste a carico dell' . CP_1
3. Il giudizio innanzi alla Corte Suprema di Cassazione. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro la sig.ra interponeva Pt_1 ricorso per Cassazione. Con il primo motivo si doleva che il giudice di appello aveva parzialmente errato nel valutare i requisiti reddituali posseduti dalla famiglia della ricorrente nell'anno 2009 e che le consentivano di godere della pensione di invalidità al 100%. Il giudice di appello aveva erroneamente escluso il diritto alla liquidazione della pensione per l'anno 2009 in esito ad un'inesatta lettura della certificazione reddituale del coniuge risultante dall'attestato dell'Agenzia delle Entrate del 13.05.2015. Contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Appello, il reddito complessivo familiare per l'anno 2009 risultava negativo: il rigo relativo all'anno di imposta 2009 per il reddito del coniuge della ricorrente ( ) risultava che lo stesso aveva presentato Persona_2 un reddito negativo: - 15.251,00. Il reddito della ricorrente per l'anno 2009, come attestato dall'Agenzia delle Entrate, era di € 6.088,00, inferiore al limite di reddito fissato dalla legge per l'anno 2009: € 14.886,28. Con il secondo motivo si doleva che la Corte di Appello avesse errato nel valutare i requisiti reddituali della ricorrente nell'anno 2014. Dalla documentazione reddituale acquisita emergeva, infatti, che il reddito complessivo percepito dalla ricorrente nell'anno 2014 era di € 11.396,94, inferiore al limite di legge, pari a € 16.449,85. Concludeva chiedendo che la Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento dei proposti motivi di ricorso, cassasse l'impugnata sentenza con condanna dei resistenti al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del difensore istante. La Suprema Corte, con ordinanza n. 13931.22 del 03.05.2022, escludeva che l'errore segnalato dalla ricorrente si sostanziasse in un errore revocatorio, come sostenuto dall' , ed esaminando congiuntamente i motivi di ricorso, stante la loro identità CP_1 concettuale, li reputava ammissibili sub specie di omesso esame di un fatto decisivo e fondati, risultando evidenziati alle pagg. 5, 6 e 7 del ricorso, i dati reddituali potenzialmente decisivi sulla scorta dei quali sarebbe stato possibile pervenire ad una diversa soluzione del caso di specie. Per conseguenza, accolto negli anzidetti termini il ricorso, la sentenza veniva cassata con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria.
4. Il giudizio in sede di rinvio. Con ricorso ex art. 392 c.p.c., la sig.ra riassumeva il giudizio innanzi a questa Pt_1 Corte e richiamando espressamente le motivazioni con cui la Suprema Corte aveva accolto entrambi i motivi, rassegnava le seguenti conclusioni: “a) voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza dichiarare che era inabile Parte_1 al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa, come lo è adesso, a far data dalla visita di verifica (30.07.2007); b) conseguentemente condannare l ed il convenuto CP_1 CP_2 al ripristino del pagamento della pensione d'invalidità civile 100% dal di della revoca, con corresponsione dei ratei arretrati gravati di interessi come per legge;
c) condannare l' CP_1 ed il al pagamento delle competenze del 1° grado Controparte_2 di giudizio, dell'appello, della fase di legittimità dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione e del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore costituito avv. Gennarino Masi, che ne avanza richiesta ex art. 93 c.p.c.”.
Costituitosi, l rappresentava che ai fini del titolo alla pensione di inabilità, in base CP_1 alla normativa applicabile ratione temporis, si doveva avere riguardo ai redditi coniugali;
infatti il legislatore, modificando il precedente assetto normativo, con norma innovativa, aveva previsto che, per il diritto alle pensioni di invalidità decorrenti dal 28.06.2013 (data di entrata in vigore del D.L. n. 76/13), debba aversi riguardo al reddito dichiarato agli effetti IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte (cfr. art. 10 commi 5 e 6 D.L. 28.06.2013 n. 76, conv. con modificazioni in L.n. 99/13). Perciò, per i periodi precedenti al 28.06.2013, come nel caso in esame, per il titolo alla pensione doveva aversi riguardo ai redditi coniugali dell'anno precedente. Consideranti i redditi del coniuge della ricorrente, sig. , estrapolati dalle Persona_2 dichiarazioni dei redditi presentati dal coniuge di parte ricorrente ed indirettamente presente negli archivi , rilevava quanto segue: CP_1
Nel 2007 il reddito d'impresa del coniuge c.f. Persona_2 C.F._8 era pari ad € 27.252,00. Considerando anche i redditi da pensione della ricorrente anno 2007 (pari ad € 7.667,00) veniva superato il limite di reddito pari ad € 14.256,92;
per l'anno 2008 i redditi d'impresa del coniuge erano -3357 (quindi in perdita). Considerando anche i redditi da pensione della ricorrente anno 2008 (pari ad € 5.850,00) non veniva superato il limite di reddito pari ad € 14.466,67;
per l'anno 2009 i redditi d'impresa del coniuge erano -15.611,00 (quindi in perdita). Considerando anche i redditi da pensione della ricorrente anno 2009 (pari ad € 6.110,00) non veniva superato il limite di reddito pari ad € 14.480,81;
per l'anno 2010 i redditi d'impresa del coniuge erano pari ad € 8.193,00 che, sommato all'importo pensionistico preso dalla ricorrente pari ad € 14.597,00, superava il limite di reddito previsto per il detto anno pari ad € 15.154,24;
per l'anno 2011 i redditi d'impresa del coniuge erano pari ad € - 371 (quindi in perdita). Considerando anche i redditi da pensione della ricorrente anno 2011 (pari ad € 9.372,00) non superava il limite di reddito previsto per il detto anno pari ad € 15.305,75;
per l'anno 2012 i redditi d'impresa del coniuge erano pari ad € 14.930,00. Considerando anche i redditi da pensione della ricorrente anno 2012 (pari ad € 9.170,00) superava il limite di reddito previsto per il detto anno pari ad € 15.305,79;
per l'anno 2013 i redditi d'impresa del coniuge erano pari ad € 5.988,00. Considerando anche i redditi da pensione della ricorrente anno 2013 (pari ad € 7.280,00) non superava il limite di reddito previsto per il detto anno pari ad € 16.127,30. Da quanto sopra si evinceva l'infondatezza del ricorso circa la sussistenza del requisito reddituale in capo alla ricorrente in relazione agli anni 2007, 2010 e 2012. Chiedeva il rigetto del ricorso proposto per insussistenza del requisito reddituale anni 2007, 2010 2012 e successivi. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con ordinanza del 21 – 30 aprile 2023 veniva dichiarata la contumacia del
[...]
, non costituitosi, benché regolarmente citato. Controparte_2
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti, che depositavano note scritte nel termine fissato in decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE 5. Deve prendersi atto che, dopo l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio disposto dalla Corte di Appello di Catanzaro, non appare essere più controverso fra le parti lo stato invalidante della ricorrente. Invero, in quel giudizio il c.t.u. aveva accertato che la sig.ra , in Parte_1 considerazione del quadro patologico da cui risultava essere affetta, ca duttale infiltrante mammella dx operata con mastectomia e svuotamento ascellare, già trattato con radio e chemioterapia, in attuale follow up (cod. 9323); grave linfedema arto superiore dx (cod. 7208) con marcato deficit funzionale dell'arto superiore dx (cod. 7208) in pregressa midiastino-scopia (2011), ipertensione arteriosa con prolasso mitralico (cod. 6441), spondilartrosi in soggetto sottoposto ad intervento di asportazione cisti rachide lombare e ernia discale L5 S1 (cod. 7010), sindrome depressiva in terapia con psicofarmaci (cod. 2208), era invalida nella misura dell'85% dalla data della visita di revisione (luglio 2007) al marzo 2008 e del 100% da aprile 2008. Sul punto non si sono registrate contestazioni delle parti: tali conclusioni, recepite nella sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro, non sono state fatte oggetto di motivo di ricorso per cassazione;
nella memoria di costituzione in questa fase di rinvio, l ha CP_1 affermato: “una volta accertato il requisito sanitario in base al quale la è invalida nella Pt_1 misura dell'85% dalla data della visita di revisione (luglio 2007) al marzo 2008 e del 100% da aprile 2008, …”; nelle note scritte depositate il 06.11.2024, nell'interesse della sig.ra
, è stato affermato: “è incontrovertibile tra le parti il riconoscimento della sussistenza, Pt_1 oltre che del requisito sanitario di invalidità al 100% a decorrere da Aprile 2008 , anche di quello reddituale per gli anni 2008 e 2011, perché la relativa statuizione della Corte di Appello di Catanzaro non è stata su punto impugnata”. In riforma dell'appellata sentenza, deve, quindi, dichiararsi che la sig.ra è Parte_1 invalida nella misura dell'85% dalla data della visita di revisione (luglio 2007) al marzo 2008 e nella misura del 100% da aprile 2008. Parimenti, non risulta essere oggetto di contesa fra le parti la circostanza secondo cui, avendo la ricorrente goduto della pensione ex L. 222/84 da aprile 2007 e avendo goduto dell'assegno ai sensi della L. 222/84, sussisteva incompatibilità con l'assegno ex art. 13 L. 118/71, con esclusione del diritto della sig.ra a percepire i ratei di assegno di cui al Pt_1 citato art. 13, per il periodo luglio 2007/2008. Tale affermazione, già resa nella sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro, non ha costituito oggetto di censura ad opera di alcuna delle parti. Analogamente deve dirsi per il possesso dei requisiti reddituali per la pensione ex art. 12 L. 118/1971 dal 1° aprile al 31 dicembre 2008 e dal 1° gennaio 2011 al 31.12.2011. Tale positivo accertamento, già operato dalla Corte di Appello di Catanzaro, non è stato oggetto di contestazione né da parte dell' , né da parte della sig.ra , che - nei due CP_1 Pt_1 motivi di ricorso per cassazione, accolti dalla Suprema Corte - ha lamentato esclusivamente il mancato riconoscimento del diritto, in ragione dell'erroneamente ritenuto mancato possesso dei requisiti reddituali, solo per gli anni di imposta 2009 e 2014.
6. Vanno ora esaminati i requisiti reddituali per gli anni 2009 e 2014, non riconosciuti dalla Corte di Appello di Catanzaro, gravata, si è detto, da ricorso per cassazione solo
per questi motivi
, che sono stati accolti con conseguente annullamento con rinvio della sentenza emessa in grado di appello. Esaminando il merito della sussistenza dei requisiti reddituali per l'anno 2009, deve rilevarsi che, dall'attestazione in data 13.05.2015 trasmessa dall'Agenzia delle Entrate di Catanzaro nel giudizio celebratosi innanzi alla Corte di Appello di Catanzaro, per l'anno 2009 il reddito del coniuge della ricorrente ( ) risultava negativo: - 15.251,00, mentre Persona_2 il reddito della ricorrente era di € 6.088,00, inferiore al limite di reddito fissato dalla legge per l'anno 2009, pari a € 14.886,28. Peraltro, lo stesso , nel proprio atto di costituzione in questa fase di rinvio, ha CP_1 affermato: “i redditi d'impresa del coniuge sono -15.611,00 (quindi in perdita). Considerando anche i redditi da pensione della ricorrente anno 2009 (pari ad € 6.110,00) non viene superato il limite di reddito pari ad € 14.480,81”. Nella sussistenza dei requisiti reddituali, deve dichiararsi il diritto della ricorrente a percepire la pensione di cui all'art. 12 L. 118/71 dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009. Nel prosieguo, deve rilevarsi come non risulta rispondente alle risultanze dell'attestazione resa dall'Agenzia delle Entrate in data 13.05.2015, l'affermazione rimessa dall' , nel proprio atto di costituzione in questa fase di rinvio, secondo cui per l'anno CP_1 2013 i redditi d'impresa del coniuge erano pari ad € 5.988,00 e considerati anche i redditi da pensione della ricorrente anno 2013 (pari ad € 7.280,00), non veniva superato il limite di reddito previsto per il detto anno pari ad € 16.127,30. Così non è, posto che proprio dall'attestazione dell'Agenzia delle Entrate risulta che il reddito della sig.ra nell'anno 2013 è stato pari a € 19.034,00, e, dunque, già superiore Pt_1 alla soglia reddituale, mentre il reddito del coniuge sig. è stato pari a € 32.715,00. Per_2 Contrariamente all'asserzione dell' , non risulta sussistente il requisito reddituale CP_1 per l'anno 2013 e, peraltro, va osservato che la ricorrente, avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che aveva negato il riconoscimento per l'anno 2013, non ha proposto alcun motivo di ricorso per cassazione, avendo censurato la sentenza esclusivamente per il mancato riconoscimento del diritto per le annualità 2009 e 2014. Quanto all'anno 2014, dalla Certificazione Unica 2015 relativa ai redditi dell'anno 2014, risulta che il reddito percepito dalla ricorrente è stato pari a € 11.396,94, inferiore al limite di legge, pari a € 16.449,85. Deve, dunque, essere riconosciuto il diritto di a percepire la pensione di Parte_1 cui all'art. 12 L. 118/71 dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.
7. Nelle note scritte depositate il 06.11.2024, il difensore della sig.ra ha affermato: Pt_1
“Poiché lo stesso ha esteso le sue richieste agli anni successivi al 2012, la ricorrente CP_1 ha già depositato un nuovo certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate della sua situazione reddituale che attesta i redditi dalla stessa percepiti negli anni dal 2014 al 2021 mentre per l'anno di imposta 2022 ha depositato n. 2 modelli di Certificazione Unica, da cui emerge comunque, che anche per l'anno 2022, la stessa non supera i limiti reddituali che comportano per legge il venir meno del diritto al pagamento della prestazione. Infine, per l'anno di imposta 2023 deposita il modello di Certificazione Unica, da cui emerge comunque, che anche per l'anno 2023, la stessa non supera i limiti reddituali che comportano per legge il venir meno del diritto al pagamento della prestazione. Per tutto quanto sopra la ricorrente, come rappresentata e difesa, si riporta ai propri atti ed alle proprie richieste da intendersi tutti interamente qui riportati e trascritti, e così precisa le proprie conclusioni:
“voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e in riforma dell'impugnata sentenza: a) dichiarare che era ed è tuttora inabile al 100% con totale e permanente Parte_1 inabilità lavorativa a far data dal1°.4.2008; b) conseguentemente condannare l ed il convenuto al ripristino del CP_1 CP_2 pagamento della pensione d'invalidità civile100%, con corresponsione dei ratei arretrati gravati di interessi come per legge per gli anni 2008 (dal 1°.4 al 31.12.2008) -2009-2011 - 2014 -2015 -2016 -2017 -2018 -2019 -2020 –2021-2022 –2023 e 2024 e successivi previa verifica del requisito reddituale”. Una tale domanda amplia il thema decidendum, postulando non solo l'accertamento dell'invalidità civile all'attualità (è tuttora inabile al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa), ma anche il riconoscimento del diritto, sulla base della nuova produzione documentale eseguita in questa fase di giudizio, per gli anni successivi al 2014, che era il periodo temporale consolidato al momento della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro, gravata da ricorso per Cassazione. Una tale requisito di novità non è ammesso nella fase di rinvio, posto che il perimetro del "thema decidendum" è quello contrassegnato dal giudice di legittimità e dall'art. 394, comma 3, c.p.c., secondo cui nel giudizio di rinvio le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione, evenienza questa non ricorrente nel caso di specie. Esclusa l'evenienza da ultimo menzionata, non resta da considerare che il giudizio di rinvio si configura quale processo ad istruzione "chiusa", in cui non è ammessa la proposizione di domande nuove rispetto a quelle formulate nel precedente giudizio di appello e la produzione di nuovi documenti a sostegno delle nuove domande. Il principio è costantemente affermato dal giudice di legittimità: “Nel giudizio di rinvio il giudice è investito del potere - dovere di riesaminare il merito della causa sulla base di quanto acquisito sino al momento della emissione della sentenza cassata, fermo restando, per le parti, il limite posto dall'articolo 394 del Cpc, con conseguente impossibilità di richiedere nuove prove (salvo il deferimento del giuramento decisorio), di depositare nuovi documenti (a eccezione di quelli che era stato impossibile produrre prima per causa di forza maggiore) o di prendere nuove conclusioni. In particolare, solo quando la sentenza d'appello sia stata annullata per vizio di violazione o falsa applicazione di legge, che reimposti secondo un diverso angolo visuale i termini giuridici della controversia, così da richiedere l'accertamento dei fatti, intesi in senso storico o normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice di merito perché ritenuti erroneamente privi di rilievo, sono ammissibili anche le nuove prove che servano a supportare tale nuovo accertamento, non operando rispetto a esse la preclusione di cui all'articolo 345, comma 3, del codice di procedura civile”. (cfr. Cass. civ. sez. I, 28/05/2020, n.10090; Cass. 8872/2014, 14101/2012, 9542/2003, 2085/2002).
“Nel giudizio di rinvio è precluso alle parti di ampliare il "thema decidendum" e di formulare nuove domande ed eccezioni e al giudice - il quale è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decisa - non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né egli può procedere a una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità”. (Cass. civ. sez. I, 11/05/2017, n. 11535). Le domande nuove devono, pertanto, essere dichiarate inammissibili.
8. Resta da statuire sulle spese di ciascun grado di giudizio. La ricorrente ha conseguito, nei confronti dell , un esito parzialmente vittorioso CP_1 della lite, essendo stata accertata la sua invalidità civile al 100% e la sussistenza del suo diritto a conseguire la pensione di cui all'art. 12 L. 118/1971, sia pur per i minori periodi temporali accertati in sentenza, rispetto a quelli indicati in domanda. Ciò determina a disporre la compensazione nella misura di ½ delle spese di ciascun Con grado di giudizio e di questo giudizio di rinvio e la condanna dell' alla rifusione della restante quota di ½ delle spese come appresso liquidate, nell'intero, per ciascun grado di giudizio e per questo giudizio di rinvio:
• le spese del giudizio di primo grado - applicando i valori minimi, stante l'assenza di complessità delle questioni in contesa - vengono liquidate nell'intero in € 2.697,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge;
• le spese del giudizio svoltosi innanzi alla Corte di Appello di Catanzaro – applicando i valori minimi, stante l'assenza di complessità delle questioni in contesa - vengono liquidate nell'intero in € 2.906,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge;
• le spese del giudizio svoltosi innanzi alla Corte Suprema di Cassazione – applicando i valori minimi, stante l'assenza di complessità delle questioni in contesa - vengono liquidate nell'intero in € 1.541,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge;
• le spese di questo giudizio di rinvio– applicando i valori minimi, stante l'assenza di complessità delle questioni in contesa -, vengono liquidate nell'intero in € 1.984,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. Le spese come sopra liquidate vanno distratte in favore del difensore antistatario della ricorrente, che ne ha fatto richiesta. Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio svolte nel primo grado di giudizio e nel giudizio svolto innanzi alla Corte di Appello di Catanzaro vanno in via definitiva poste a carico dell' . CP_1 Nessuna statuizione sulle spese di lite deve essere adottata nei confronti del , CP_2 che, rimasto contumace, non ha in alcun modo avversato la domanda, né è stato destinatario di alcuna pronuncia di condanna.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando - a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte Suprema di Cassazione con ordinanza n. 13931.22 del 03.05.2022 - sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di e , avverso la sentenza
[...] CP_1 Controparte_2
n. 400/2011 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Lavoro e Previdenza, pubblicata il 20.06.2011, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Dichiara che è invalida nella misura dell'85% dalla data della visita Parte_1 di revisione (luglio 2007) al marzo 2008 e nella misura del 100% da aprile 2008.
2. Dichiara il diritto di percepire la pensione di cui all'art. 12 L. 118/71 Parte_1 dal 01.04 al 31.12.2008, dal 01.01.2009 al 31.12.2009, dal 01.01.2011 al 31.12.2011, dal 01.01.2014 al 31.12.2014 e, per l'effetto, condanna l al pagamento, in favore della CP_1 ricorrente, dei ratei maturati negli indicati periodi temporali, oltre interessi legali da ogni singola scadenza al soddisfo.
3. Dichiara compensate, fra le parti , nella misura di ½, le spese di Pt_1 CP_1 ciascun grado di giudizio e le spese di questo giudizio di rinvio, come in parte motiva liquidate nell'intero, e condanna l al pagamento della restante quota di ½ in favore del CP_1 difensore distrattario della ricorrente.
4. Pone, in via definitiva, a carico dell le spese delle consulenze tecniche CP_1
d'ufficio. 5. Nulla per le spese nei confronti del . Controparte_2 Così deciso nella camera di consiglio del 18 novembre 2024.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti