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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 18/07/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1114/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini;
a scioglimento della riserva assunta ai sensi degli artt. 350-bis e 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. N. 1114/2024, riservata per la decisione all'udienza del 9 luglio 2025, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Como, via Varesina n. 1, presso lo studio dell'avv. Rocco Condello e dell'avv. Domenica Lugarà, che lo rappresentano e difendono come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
- Appellante –
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Como, viale Varese n. 35, presso lo studio dell'avv. Lucia Margheritis, che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Appellato -
Conclusioni: All'udienza del 9 luglio 2025, parte appellante precisava le conclusioni riportandosi all'atto di citazione in appello e discuteva oralmente la causa insistendo per pagina 1 di 14 l'accoglimento delle stesse;
parte appellata precisava le conclusioni come in atti e discuteva la causa riportandosi ai precedenti scritti difensivi.
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Como n. 73/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19.10.2022, Controparte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2076/2022, emesso dal Giudice di Pace di Como, su ricorso di e avente ad oggetto il Parte_1
pagamento della complessiva somma di € 4.610,00, oltre interessi di mora dal dovuto al soddisfo, come da assegno bancario recante la sottoscrizione dell'ingiunto, privo di data ma integrante riconoscimento di debito.
Deduceva in particolare l'opponente quanto segue:
- Con contratto del 24.03.2022, esso opponente aveva dato mandato alla controparte di occuparsi, per suo conto, delle pratiche amministrative (relative alla c.d. Legge Sabatini)
e della stipula del conseguente contratto di leasing per l'acquisto di un trattore;
- Nel predetto accordo, si prevedeva che il avrebbe percepito un compenso di € Parte_1
500,00 oltre IVA per la gestione delle pratiche amministrative;
- Contestualmente alla stipula del contratto, il aveva emesso a favore della CP_1
controparte un assegno bancario di € 5.000,00 privo di data, a garanzia, con l'intesa che lo stesso sarebbe stato successivamente restituito dal Parte_1
- Nel contratto si prevedeva che, solo dopo la sottoscrizione del contratto di leasing, esso opponente avrebbe versato l'importo di € 5.000,00 a titolo di caparra, dal momento che, con il citato accordo, il si era limitato ad incaricare il del compito di CP_1 Parte_1
verificare se vi fossero le condizioni per accedere agli incentivi economici e al finanziamento;
pagina 2 di 14 - Successivamente, in data 24.03.2022 e comunque prima che il leasing fosse formalmente stipulato, il aveva comunicato alla controparte che non aveva più intenzione di CP_1
procedere all'acquisto e aveva diffidato il dal porre all'incasso l'assegno; Parte_1
- La controparte aveva tuttavia chiesto all'opponente di versare l'importo di € 5.000,00 a titolo di caparra, sicché il in via puramente conciliativa, aveva corrisposto alla CP_1
controparte la somma di € 1.000,00 a mezzo di assegno circolare incassato il 25.07.2022;
- Ciò nonostante, la controparte aveva chiesto e ottenuto dal Giudice di Pace di Como un decreto ingiuntivo per il pagamento di € 4.610,00, imputando la somma di € 1.000,00 in parte ad un presunto credito di € 610,00 e, in parte, al credito di € 5.000,00.
L'opponente contestava, quindi, entrambe le ragioni di credito vantate dal in quanto: Parte_1
- Il contratto stipulato con la controparte doveva essere qualificato in termini di commissione, a norma dell'art. 1731 c.c., sicché l'opposto avrebbe maturato il diritto alla provvigione solo dopo la conclusione della pratica amministrativa e la stipula del contratto di leasing;
- L'incarico non si era, tuttavia, concluso in quanto il committente aveva revocato l'ordine di concludere l'affare in data 4.04.2022, così come previsto dall'art. 1734 c.c., senza che la controparte avesse sostenuto spese o prestato attività di sorta;
- Alcun importo era dovuto a favore della controparte, a titolo di caparra, dal momento che la stessa sarebbe stata versata solo al momento della conclusione del contratto e l'assegno di € 5.000,00, privo di luogo e data, era stato consegnato a mero titolo di “garanzia”.
Chiedeva, quindi, previa sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, la revoca dello stesso e il rigetto di ogni avversa pretesa.
Con comparsa di risposta del 19.12.2022, si costituiva in giudizio Parte_1
concludendo per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo.
In particolare, l'opposto rappresentava quanto segue:
- Dopo aver acquisito due diversi preventivi, il primo relativo al trattore tipo “MF4710” e il secondo per un trattore “MF5711”, il aveva stipulato con il un CP_1 Parte_1
contratto di compravendita, in data 24.03.2022, per l'acquisto di quest'ultimo al prezzo di
€ 101.000,00, oltre IVA, e, contestualmente, aveva consegnato al venditore un assegno di pagina 3 di 14 € 5.000,00 tratto su Banca di Credito Cooperativo Brianza e Laghi, a titolo di caparra confirmatoria;
- Inoltre, il aveva incaricato il di gestire la pratica amministrativa c.d. CP_1 Parte_1
“Sabatini”, dietro pagamento di un corrispettivo in denaro di € 500,00, oltre IVA;
- Successivamente, con comunicazione del 4.04.2022, l'opponente aveva manifestato la volontà di recedere dal contratto e aveva versato, in data 22.07.2022, il solo importo di €
1.000,00, che esso opposto aveva imputato, per € 610,00, al corrispettivo per la pratica c.d. “Sabatini” e, per i restanti € 390,00, alla caparra confirmatoria;
- Per questo, il aveva agito in giudizio per il pagamento del residuo importo di Parte_1
€ 4.610,00, oggetto d'ingiunzione.
A sostegno della sua domanda, deduceva l'opposto che quello stipulato con la controparte non era un contratto di commissione, bensì una compravendita, e che pertanto il non era CP_1 legittimato a recedere dal contratto, non trovando neppure applicazione la disciplina a tutela dei consumatori.
Disattesa l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, la causa veniva istruita a mezzo di prova testimoniale e, all'esito del giudizio, l'opposizione trovava parziale accoglimento.
Il Giudice di Pace di Como, premessa infatti la qualificazione giuridica dell'accordo concluso tra le parti in termini di commissione, negava che fosse dovuta un qualsiasi somma a titolo di caparra e liquidava, a favore del l'importo di € 2.000,00 a titolo di provvigione per Parte_1
le attività svolte da quest'ultimo a favore dell'opponente fino alla revoca dell'incarico.
Revocava, quindi, il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente al pagamento del minor importo di € 1.000,00 (in ciò considerato l'acconto già versato), oltre interessi dalla domanda al saldo.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.03.2024, proponeva Parte_1
appello avverso tale decisione censurando sia la qualificazione giuridica della fattispecie. effettuata dal primo giudice, da ricondursi al contratto di compravendita e non anche a quello di commissione (non essendo di conseguenza il legittimato a recedere dal contratto), sia CP_1
l'erronea ricostruzione dei fatti svolta in primo grado, giacché l'assegno di € 5.000,00 era stato pagina 4 di 14 consegnato quale caparra, con ciò giustificandosi l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1385, secondo comma, c.c., e comunque lo stesso, benché privo di data, doveva valere quale promessa di pagamento.
Concludeva, quindi, in riforma della sentenza n. 73/2024 del Giudice di Pace di Como, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto o comunque, in via subordinata, per la condanna della controparte al pagamento di € 5.000,00 a titolo di provvigione.
Con comparsa di risposta del 9.05.2024, si costituiva tempestivamente in giudizio il CP_1
concludendo per il rigetto dell'appello, dal momento che il primo giudice aveva correttamente qualificato il contratto in termini di commissione e alcuna attività era stata svolta dalla controparte prima della revoca dell'incarico; né poteva ritenersi dovuto un qualche importo a titolo di caparra, giacché la stessa avrebbe dovuto essere versata solo alla stipula del leasing.
Infine, chiedeva la condanna della controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
All'esito della prima udienza, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale all'udienza del 15.04.2025, in occasione della quale veniva rimessa sul ruolo per rilevare d'ufficio la possibile vessatorietà della clausola penale contenuta nel contratto, formalmente indicata come “caparra”, siccome manifestamente eccessiva ex art. 33, comma 2, lett. f) cod. cons., con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte, nelle quali – per quanto qui rileva – il contestava che il avesse stipulato il contratto in qualità di Parte_1 CP_1 consumatore.
La causa subiva, quindi, nuovo rinvio all'udienza del 9.07.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, al termine della quale veniva riservata per la decisione.
A scioglimento della riserva, viene infine pronunciata la presente sentenza.
2. Tanto esposto, si osserva che è documentalmente provato, oltre ad integrare una circostanza non contestata tra le parti, il fatto che, in data 24.03.2022, e Controparte_1 [...] avevano stipulato un contratto formalmente denominato di “commissione” e Parte_1 finalizzato a procurare al l'acquisto di un trattore marca “MF5711” al complessivo prezzo CP_1
di € 101.000,00 più IVA, il tutto tramite leasing della durata di cinque anni, e con l'impegno per il di farsi carico delle pratiche amministrative relative alla c.d. “legge Sabatini” a Parte_1
fronte di un compenso in denaro di € 500,00 più IVA (cfr. all. 1 al fascicolo di parte appellante). pagina 5 di 14 Nel contratto si prevedeva il pagamento, ad opera dell'appellato, della somma di € 5.000,00 a titolo di caparra, da versare “alla firma”, ed è incontestato che, alla data di stipula del contratto, il aveva emesso a favore del un assegno di € 5.000,00, privo di luogo e data. CP_1 Parte_1
È infine pacifico tra le parti che, nonostante la concessione del leasing ad opera dell'istituto di credito (cfr. all. 6 al fascicolo di parte appellante), il aveva deciso di recedere dal contratto CP_1
e aveva comunicato alla controparte la propria intenzione di non procedere all'acquisto con lettera del 4.04.2022 (cfr. all. 2 al fascicolo di parte appellata).
3. Tutto ciò premesso, l'appello è fondato per le ragioni che si vanno di seguito a indicare.
Innanzitutto, si osserva che corretta è la qualificazione giuridica del contratto, effettuata dal primo giudice, in termini di commissione e non anche di compravendita.
Ai sensi dell'art. 1470 c.c., la vendita è infatti il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo;
l'art. 1731 c.c. descrive, invece, il contratto di commissione come un mandato che ha per oggetto l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario.
Trattasi, quindi, di una particolare tipologia di mandato senza rappresentanza, con effetti giuridici nel patrimonio del commissionario, finalizzato a procurare al committente l'acquisto (o la vendita) di un bene di terzi e rispetto al quale il commissionario ha diritto a una provvigione.
Nel caso di specie, deve ritenersi che le parti abbiano inteso concludere un contratto di commissione non tanto (e non solo) per la formale denominazione contenuta nell'atto, quanto piuttosto per il tipo di operazione che avrebbe portato all'acquisto del trattore da parte appellata;
il avrebbe, infatti, intermediato l'acquisto del bene attraverso la stipula di un contratto Parte_1
di leasing per conto del CP_1
Inoltre, egli si sarebbe fatto carico di curare le pratiche amministrative finalizzate ad accedere agli incentivi pubblici della c.d. “legge Sabatini”, al costo di € 500,00 più IVA.
Pertanto, come correttamente accertato dal primo giudice, il ha legittimamente esercitato CP_1 il proprio diritto di recesso;
l'art. 1734 c.c. prevede, infatti, che il committente possa revocare l'ordine fino a che il commissionario non abbia concluso l'affare, avendo in tal caso quest'ultimo diritto ad una parte della provvigione, che si determina tenendo conto delle spese sostenute e dell'opera prestata. pagina 6 di 14 A prescindere dalla qualificazione giuridica del contratto, ritiene tuttavia questo giudice che l'appello sia fondato e meritevole di accoglimento, avendo il maturato un credito di Parte_1
€ 5.000,00, per il solo esercizio del diritto di recesso ad opera del committente. È infatti pacifico tra le parti, oltre ad essere documentalmente provato, che il aveva emesso a favore del CP_1 un assegno di € 5.000,00 “a garanzia”, al momento della stipula del contratto, il quale, Parte_1
benché privo di data e luogo di emissione, ha valore di riconoscimento di debito.
Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, “l'assegno bancario privo di data, pur essendo nullo, è da considerarsi - nei rapporti tra traente e prenditore - come una promessa di pagamento
(ai sensi dell'art. 1988 cod. civ.), con la conseguente configurabilità della presunzione "iuris tantum" dell'esistenza del rapporto sottostante. Pertanto, il destinatario della promessa di pagamento è dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, con l'effetto che, in base al negozio di riconoscimento, il creditore è legittimato a pretendere il pagamento dell'intera obbligazione, quale nascente dal riconoscimento, mentre è il debitore, il quale intenda resistere all'azione di adempimento, che deve provare o l'inesistenza o l'invalidità dello stesso rapporto fondamentale, ovvero la sua estinzione” (cfr. Cass., sez. III, 6 marzo 2006, n. 4804). La semplice emissione dell'assegno vale dunque a giustificare un'inversione dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 1988 c.c., incombendo sull'odierno appellato il compito di dimostrare l'inesistenza dell'obbligazione dedotta in giudizio.
L'esistenza dell'obbligazione trova, d'altra parte, conferma nello stesso contratto di commissione, lì dove si legge che il avrebbe versato la somma di € 5.000,00 “alla firma” CP_1
quale “caparra”. Il riferimento alla “firma” quale momento genetico dell'obbligazione non può, infatti, essere rapportato alla futura stipula del contratto di leasing, che – secondo la struttura tipica del contratto di commissione, che è quella propria del mandato senza rappresentanza – avrebbe dovuto essere concluso dal commissionario in nome proprio, bensì all'accettazione della proposta di commissione formulata dal committente;
inoltre, si tratta di una clausola chiaramente destinata ad avvantaggiare non già il fornitore del bene dato in leasing, bensì lo stesso commissionario, atteso che altrimenti non avrebbe avuto alcun senso l'emissione dell'assegno di
€ 5.000,00 a “garanzia”. pagina 7 di 14 Se ne ricava che, al momento della stipula del contratto, il si era obbligato alla prestazione CP_1 di € 5.000,00, a titolo di “caparra”, e che tale obbligazione era garantita dall'emissione dell'assegno.
Chiarito tale aspetto, occorre infine interrogarsi su quale fosse l'oggetto di tale obbligazione, non potendo la stessa evidentemente riguardare una “caparra” nel senso codicistico del termine.
Tale è, infatti, un patto accessorio al contratto che si connota per la sua realità, dal momento che si perfeziona con il versamento della somma del denaro o di altre cose fungibili, mentre, nel caso di specie, è pacifico tra le parti che il si sia limitato ad emettere un assegno nullo, poiché CP_1 privo di data e luogo di emissione, così assumendo una mera obbligazione.
Orbene, ritiene questo giudice che, nel prevedere il versamento di una “caparra”, le parti non abbiano fatto altro che pattuire una penale a garanzia della serietà dell'impegno assunto dal CP_1 al momento della sottoscrizione del contratto, in modo tale che questi fosse tenuto al pagamento di una somma di denaro in caso di esercizio del diritto di recesso ex art. 1734 c.c.; parte committente poteva liberamente revocare l'ordine, ma in tal caso, a prescindere dalla provvigione di cui alla citata norma, avrebbe dovuto versare al commissionario una penale di € 5.000,00. La stessa va inoltre più correttamente qualificata come multa penitenziale, ai sensi dell'art. 1373, terzo comma, c.c., avendo sostanzialmente la funzione di indennizzare il commissionario, a fronte dell'esercizio del recesso del committente, senza alcun immediato trasferimento di denaro, come sarebbe invece accaduto in ipotesi di caparra penitenziale ex art. 1386 c.c.
Né può ritenersi la vessatorietà della citata clausola negoziale, sul presupposto della sua manifesta eccessività ex art. 33, comma 2, lett. f) cod. cons.; deve infatti ritenersi che il CP_1
abbia stipulato il contratto in qualità di professionista e non già di consumatore, atteso che non avrebbe avuto altrimenti accesso agli incentivi della c.d. legge “Sabatini”.
È d'altronde pacifico tra le parti che l'appellato svolga professionalmente l'attività di imprenditore agricolo, sicché appare evidente che il trattore sarebbe stato utilizzato per la professione.
Infine, va detto che neppure sussistono i presupposti per ridurre d'ufficio la penale, in quanto alcun elemento in tal senso è stato allegato e provato da parte appellata;
sul punto, occorre d'altronde rammentare che “il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice pagina 8 di 14 dall'art. 1384 c.c., a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato
d'ufficio, ma l'esercizio di tale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio” (cfr. Cass., sez. II, 19 dicembre 2019, n. 34021).
Può peraltro dubitarsi della stessa applicabilità analogica del rimedio della riduzione d'ufficio della penale ex art. 1384 c.c. all'istituto della multa penitenziale, attesa la diversità strutturale e funzionale di quest'ultima rispetto alla clausola penale. La multa penitenziale è, infatti, il
“corrispettivo” dovuto dalla parte che recede a favore di quella che subisce l'altrui recesso e quindi “assolve - non diversamente dalla caparra penitenziale di cui all'art. 1386 cod. civ., nella quale il versamento avviene anticipatamente - alla sola finalità di indennizzare la controparte nell'ipotesi di esercizio del diritto di recesso da parte dell'altro contraente”, sicché “in tali casi, poiché non è richiesta alcuna indagine sull'addebitabilità del recesso, diversamente da quanto avviene in tema di caparra confirmatoria o di risoluzione per inadempimento, il giudice deve limitarsi a prendere atto dell'avvenuto esercizio di tale diritto potestativo da parte del recedente
e condannarlo al pagamento del corrispettivo richiesto dalla controparte” (cfr. Cass., sez. II, 18 marzo 2010, n. 6558).
Viceversa, la clausola penale mira a ristorare, in maniera forfettaria, un danno subito, sicché essa non si sottrae “alla disciplina generale delle obbligazioni, per cui deve escludersi la responsabilità del debitore quando costui prova che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione, sia determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, essendo connotato essenziale di tale clausola la sua connessione con l'inadempimento colpevole di una delle parti e non potendo, pertanto, essa configurarsi allorché sia collegata all'avverarsi di un fatto fortuito o, comunque, non imputabile alla parte obbligata” (cfr. Cass., sez. II, 10 maggio 2012, n. 7180).
È dunque propria l'ontologica differenza tra gli istituti che porta a concludere che il giudice non possa incidere sulla misura della multa penitenziale, come può e deve fare, anche d'ufficio, in pagina 9 di 14 materia di clausola penale (cfr. Cass., sez. un., 13 settembre 2005, n. 18128; per tale conclusione,
v. anche Trib. Velletri, 28 maggio 2024).
Alla luce di quanto sopra, deve concludersi che il avesse diritto a percepire la somma Parte_1
di € 5.000,00, a titolo di multa penitenziale, a fronte del recesso esercitato dal il tutto al CP_1 netto di quanto già pacificamente ricevuto in acconto per € 1.000,00, per un totale di € 4.000,00.
Non vi è, infatti, prova che il abbia effettuato alcuna prestazione professionale, a Parte_1 favore della controparte, in relazione alla c.d. pratica “Sabatini”, sicché deve ritenersi non provato l'ulteriore credito di € 610,00, cui l'appellante ha dichiarato di aver imputato l'acconto già ricevuto.
In riforma della sentenza di prime cure, deve quindi accertarsi e dichiararsi che – alla data di introduzione del procedimento monitorio – il era titolare di un credito di € 4.000,00, Parte_1 nei confronti del a titolo di multa penitenziale. CP_1
Né può ritenersi che tale conclusione contrasti con il c.d. principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., trattandosi semplicemente di fornire alla domanda attorea una diversa qualificazione giuridica in applicazione del principio iura novit curia. Infatti, “in virtù del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., il giudice ha il potere- dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all'art. 112 c.p.c., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti” (cfr. Cass., sez. III, 27 novembre
2018, n. 30607; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. III, 10 giugno 2020, n. 11103; Cass., sez.
VI-1, 9 aprile 2018, n. 8645; Cass., sez. III, 11 maggio 2007, n. 10830; Cass., sez. lav., 5 ottobre
1994, n. 8090).
A prescindere dalla qualificazione giuridica del contratto in termini di compravendita anziché di commissione, l'appellante ha, fin dal ricorso monitorio e dalla comparsa di risposta in primo pagina 10 di 14 grado, fatto richiesta della somma di € 4.610,00 a titolo di “caparra”, motivando il tutto con il rifiuto del di addivenire alla stipula del contratto e adducendo, a fondamento della CP_1
domanda, il riconoscimento di debito sotteso all'assegno privo di luogo e data di emissione.
Non si tratta, quindi, di andare ultra petita et alligata partium, bensì di attribuire una diversa qualificazione giuridica alla fattispecie dedotta in giudizio dall'appellante.
Né tale conclusione contrasta con la struttura del presente giudizio di appello, dal momento che
– pur con il filtro rappresentato dagli specifici motivi di impugnazione, quale strumento di selezione delle questioni da devolvere al giudice superiore – esso mantiene inalterata la propria natura di gravame con efficacia sostitutiva.
Segue, in riforma della sentenza di primo grado, la condanna del al pagamento della multa CP_1
penitenziale maturata dal a fronte del proprio esercizio del diritto di recesso. Parte_1
4. Sul quantum della condanna, va detto innanzitutto che “l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché
l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso - non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata” (cfr. Cass., sez. VI-3, 6 settembre 2017, n. 20868). Va dunque emessa una nuova statuizione condannatoria, tenendo conto di quanto sia stato già pagato dall'originaria parte opponente in esecuzione, spontanea o coattiva, del decreto ingiuntivo (cfr.
Cass., sez. un., 7 luglio 1993, n. 7448, secondo cui “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto -, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento pagina 11 di 14 dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo”).
Orbene, il decreto è stato emesso provvisoriamente esecutivo ed è pacifico che il abbia CP_1
versato nel corso del processo l'intero importo oggetto di ingiunzione (€ 4.610,00).
Nel revocare il decreto ingiuntivo, il giudice di prime cure ha condannato il al pagamento CP_1
della somma di € 1.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo e alla refusione delle spese di lite nella misura di € 300,00 per compenso, oltre accessori di legge;
ha tuttavia omesso di statuire sulla domanda di restituzione, avanzata dall'allora parte opponente, ed è quindi pacifico tra le parti che quest'ultima abbia agito in un separato processo per la restituzione dell'eccedenza (€ 4.248,38), avendo ottenuto un nuovo decreto ingiuntivo (cfr. note conclusive di parte appellata, pag. 6).
Non vi è prova che lo stesso sia divenuto definitivo, ma la circostanza non rileva in questa sede atteso che la restituzione delle somme pagate sulla base del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, successivamente revocato, non dipende dal passaggio in giudicato della sentenza che decide sul merito dell'opposizione (cfr. Cass., sez. VI-2, 21 novembre 2019, n. 30389, massimata come segue: “Il principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trova applicazione analogica nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, che si concludono con la revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. In tali ipotesi, la domanda di restituzione può essere formulata davanti al giudice dell'opposizione anche separatamente e il relativo giudizio non deve essere sospeso in attesa della definizione di quello di opposizione, perché la restituzione non è subordinata al passaggio in giudicato della revoca del decreto”).
Alla luce di ciò, il va quindi condannato al pagamento, a favore del della CP_1 Parte_1 residua somma di € 3.000,00 (€ 4.000,00 - € 1.000,00), oltre interessi al tasso legale dalla domanda, ovvero dalla notifica dell'originario ricorso per decreto ingiuntivo, al pagamento effettivo.
pagina 12 di 14 5. Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellato, in applicazione del principio secondo cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr. Cass., sez. un., 31 ottobre 2022, n. 32061).
Per entrambi i gradi di giudizio, le stesse sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del processo (esclusa la fase istruttoria in grado di appello, che non si è svolta, e per la liquidazione ai minimi della fase decisionale in ragione del modulo decisorio scelto in fase di gravame, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.).
Considerato l'esito complessivo del giudizio, va infine respinta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellato nei confronti del Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) In riforma della sentenza n. 73/2024 del Giudice di Pace di Como, accerta e dichiara il diritto di al pagamento della somma di € 4.000,00, da parte di Parte_1
alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;
Controparte_1
2) Condanna al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di € 3.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data di notifica del ricorso per decreto ingiuntivo al pagamento effettivo;
3) Condanna alla refusione delle spese processuali per il giudizio di Controparte_1
primo grado, in favore di che liquida complessivamente in € Parte_1
1.265,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 13 di 14 4) Condanna alla refusione delle spese processuali per il giudizio di Controparte_1
appello, in favore di che liquida in € 174,00 per esborsi ed € Parte_1
1.276,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
5) Rigetta la domanda di condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c., proposta da
[...]
nei confronti di CP_1 Parte_1
Si comunichi.
Como, 18 luglio 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini;
a scioglimento della riserva assunta ai sensi degli artt. 350-bis e 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. N. 1114/2024, riservata per la decisione all'udienza del 9 luglio 2025, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Como, via Varesina n. 1, presso lo studio dell'avv. Rocco Condello e dell'avv. Domenica Lugarà, che lo rappresentano e difendono come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
- Appellante –
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Como, viale Varese n. 35, presso lo studio dell'avv. Lucia Margheritis, che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Appellato -
Conclusioni: All'udienza del 9 luglio 2025, parte appellante precisava le conclusioni riportandosi all'atto di citazione in appello e discuteva oralmente la causa insistendo per pagina 1 di 14 l'accoglimento delle stesse;
parte appellata precisava le conclusioni come in atti e discuteva la causa riportandosi ai precedenti scritti difensivi.
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Como n. 73/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19.10.2022, Controparte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2076/2022, emesso dal Giudice di Pace di Como, su ricorso di e avente ad oggetto il Parte_1
pagamento della complessiva somma di € 4.610,00, oltre interessi di mora dal dovuto al soddisfo, come da assegno bancario recante la sottoscrizione dell'ingiunto, privo di data ma integrante riconoscimento di debito.
Deduceva in particolare l'opponente quanto segue:
- Con contratto del 24.03.2022, esso opponente aveva dato mandato alla controparte di occuparsi, per suo conto, delle pratiche amministrative (relative alla c.d. Legge Sabatini)
e della stipula del conseguente contratto di leasing per l'acquisto di un trattore;
- Nel predetto accordo, si prevedeva che il avrebbe percepito un compenso di € Parte_1
500,00 oltre IVA per la gestione delle pratiche amministrative;
- Contestualmente alla stipula del contratto, il aveva emesso a favore della CP_1
controparte un assegno bancario di € 5.000,00 privo di data, a garanzia, con l'intesa che lo stesso sarebbe stato successivamente restituito dal Parte_1
- Nel contratto si prevedeva che, solo dopo la sottoscrizione del contratto di leasing, esso opponente avrebbe versato l'importo di € 5.000,00 a titolo di caparra, dal momento che, con il citato accordo, il si era limitato ad incaricare il del compito di CP_1 Parte_1
verificare se vi fossero le condizioni per accedere agli incentivi economici e al finanziamento;
pagina 2 di 14 - Successivamente, in data 24.03.2022 e comunque prima che il leasing fosse formalmente stipulato, il aveva comunicato alla controparte che non aveva più intenzione di CP_1
procedere all'acquisto e aveva diffidato il dal porre all'incasso l'assegno; Parte_1
- La controparte aveva tuttavia chiesto all'opponente di versare l'importo di € 5.000,00 a titolo di caparra, sicché il in via puramente conciliativa, aveva corrisposto alla CP_1
controparte la somma di € 1.000,00 a mezzo di assegno circolare incassato il 25.07.2022;
- Ciò nonostante, la controparte aveva chiesto e ottenuto dal Giudice di Pace di Como un decreto ingiuntivo per il pagamento di € 4.610,00, imputando la somma di € 1.000,00 in parte ad un presunto credito di € 610,00 e, in parte, al credito di € 5.000,00.
L'opponente contestava, quindi, entrambe le ragioni di credito vantate dal in quanto: Parte_1
- Il contratto stipulato con la controparte doveva essere qualificato in termini di commissione, a norma dell'art. 1731 c.c., sicché l'opposto avrebbe maturato il diritto alla provvigione solo dopo la conclusione della pratica amministrativa e la stipula del contratto di leasing;
- L'incarico non si era, tuttavia, concluso in quanto il committente aveva revocato l'ordine di concludere l'affare in data 4.04.2022, così come previsto dall'art. 1734 c.c., senza che la controparte avesse sostenuto spese o prestato attività di sorta;
- Alcun importo era dovuto a favore della controparte, a titolo di caparra, dal momento che la stessa sarebbe stata versata solo al momento della conclusione del contratto e l'assegno di € 5.000,00, privo di luogo e data, era stato consegnato a mero titolo di “garanzia”.
Chiedeva, quindi, previa sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, la revoca dello stesso e il rigetto di ogni avversa pretesa.
Con comparsa di risposta del 19.12.2022, si costituiva in giudizio Parte_1
concludendo per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo.
In particolare, l'opposto rappresentava quanto segue:
- Dopo aver acquisito due diversi preventivi, il primo relativo al trattore tipo “MF4710” e il secondo per un trattore “MF5711”, il aveva stipulato con il un CP_1 Parte_1
contratto di compravendita, in data 24.03.2022, per l'acquisto di quest'ultimo al prezzo di
€ 101.000,00, oltre IVA, e, contestualmente, aveva consegnato al venditore un assegno di pagina 3 di 14 € 5.000,00 tratto su Banca di Credito Cooperativo Brianza e Laghi, a titolo di caparra confirmatoria;
- Inoltre, il aveva incaricato il di gestire la pratica amministrativa c.d. CP_1 Parte_1
“Sabatini”, dietro pagamento di un corrispettivo in denaro di € 500,00, oltre IVA;
- Successivamente, con comunicazione del 4.04.2022, l'opponente aveva manifestato la volontà di recedere dal contratto e aveva versato, in data 22.07.2022, il solo importo di €
1.000,00, che esso opposto aveva imputato, per € 610,00, al corrispettivo per la pratica c.d. “Sabatini” e, per i restanti € 390,00, alla caparra confirmatoria;
- Per questo, il aveva agito in giudizio per il pagamento del residuo importo di Parte_1
€ 4.610,00, oggetto d'ingiunzione.
A sostegno della sua domanda, deduceva l'opposto che quello stipulato con la controparte non era un contratto di commissione, bensì una compravendita, e che pertanto il non era CP_1 legittimato a recedere dal contratto, non trovando neppure applicazione la disciplina a tutela dei consumatori.
Disattesa l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, la causa veniva istruita a mezzo di prova testimoniale e, all'esito del giudizio, l'opposizione trovava parziale accoglimento.
Il Giudice di Pace di Como, premessa infatti la qualificazione giuridica dell'accordo concluso tra le parti in termini di commissione, negava che fosse dovuta un qualsiasi somma a titolo di caparra e liquidava, a favore del l'importo di € 2.000,00 a titolo di provvigione per Parte_1
le attività svolte da quest'ultimo a favore dell'opponente fino alla revoca dell'incarico.
Revocava, quindi, il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente al pagamento del minor importo di € 1.000,00 (in ciò considerato l'acconto già versato), oltre interessi dalla domanda al saldo.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.03.2024, proponeva Parte_1
appello avverso tale decisione censurando sia la qualificazione giuridica della fattispecie. effettuata dal primo giudice, da ricondursi al contratto di compravendita e non anche a quello di commissione (non essendo di conseguenza il legittimato a recedere dal contratto), sia CP_1
l'erronea ricostruzione dei fatti svolta in primo grado, giacché l'assegno di € 5.000,00 era stato pagina 4 di 14 consegnato quale caparra, con ciò giustificandosi l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1385, secondo comma, c.c., e comunque lo stesso, benché privo di data, doveva valere quale promessa di pagamento.
Concludeva, quindi, in riforma della sentenza n. 73/2024 del Giudice di Pace di Como, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto o comunque, in via subordinata, per la condanna della controparte al pagamento di € 5.000,00 a titolo di provvigione.
Con comparsa di risposta del 9.05.2024, si costituiva tempestivamente in giudizio il CP_1
concludendo per il rigetto dell'appello, dal momento che il primo giudice aveva correttamente qualificato il contratto in termini di commissione e alcuna attività era stata svolta dalla controparte prima della revoca dell'incarico; né poteva ritenersi dovuto un qualche importo a titolo di caparra, giacché la stessa avrebbe dovuto essere versata solo alla stipula del leasing.
Infine, chiedeva la condanna della controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
All'esito della prima udienza, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale all'udienza del 15.04.2025, in occasione della quale veniva rimessa sul ruolo per rilevare d'ufficio la possibile vessatorietà della clausola penale contenuta nel contratto, formalmente indicata come “caparra”, siccome manifestamente eccessiva ex art. 33, comma 2, lett. f) cod. cons., con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte, nelle quali – per quanto qui rileva – il contestava che il avesse stipulato il contratto in qualità di Parte_1 CP_1 consumatore.
La causa subiva, quindi, nuovo rinvio all'udienza del 9.07.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, al termine della quale veniva riservata per la decisione.
A scioglimento della riserva, viene infine pronunciata la presente sentenza.
2. Tanto esposto, si osserva che è documentalmente provato, oltre ad integrare una circostanza non contestata tra le parti, il fatto che, in data 24.03.2022, e Controparte_1 [...] avevano stipulato un contratto formalmente denominato di “commissione” e Parte_1 finalizzato a procurare al l'acquisto di un trattore marca “MF5711” al complessivo prezzo CP_1
di € 101.000,00 più IVA, il tutto tramite leasing della durata di cinque anni, e con l'impegno per il di farsi carico delle pratiche amministrative relative alla c.d. “legge Sabatini” a Parte_1
fronte di un compenso in denaro di € 500,00 più IVA (cfr. all. 1 al fascicolo di parte appellante). pagina 5 di 14 Nel contratto si prevedeva il pagamento, ad opera dell'appellato, della somma di € 5.000,00 a titolo di caparra, da versare “alla firma”, ed è incontestato che, alla data di stipula del contratto, il aveva emesso a favore del un assegno di € 5.000,00, privo di luogo e data. CP_1 Parte_1
È infine pacifico tra le parti che, nonostante la concessione del leasing ad opera dell'istituto di credito (cfr. all. 6 al fascicolo di parte appellante), il aveva deciso di recedere dal contratto CP_1
e aveva comunicato alla controparte la propria intenzione di non procedere all'acquisto con lettera del 4.04.2022 (cfr. all. 2 al fascicolo di parte appellata).
3. Tutto ciò premesso, l'appello è fondato per le ragioni che si vanno di seguito a indicare.
Innanzitutto, si osserva che corretta è la qualificazione giuridica del contratto, effettuata dal primo giudice, in termini di commissione e non anche di compravendita.
Ai sensi dell'art. 1470 c.c., la vendita è infatti il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo;
l'art. 1731 c.c. descrive, invece, il contratto di commissione come un mandato che ha per oggetto l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario.
Trattasi, quindi, di una particolare tipologia di mandato senza rappresentanza, con effetti giuridici nel patrimonio del commissionario, finalizzato a procurare al committente l'acquisto (o la vendita) di un bene di terzi e rispetto al quale il commissionario ha diritto a una provvigione.
Nel caso di specie, deve ritenersi che le parti abbiano inteso concludere un contratto di commissione non tanto (e non solo) per la formale denominazione contenuta nell'atto, quanto piuttosto per il tipo di operazione che avrebbe portato all'acquisto del trattore da parte appellata;
il avrebbe, infatti, intermediato l'acquisto del bene attraverso la stipula di un contratto Parte_1
di leasing per conto del CP_1
Inoltre, egli si sarebbe fatto carico di curare le pratiche amministrative finalizzate ad accedere agli incentivi pubblici della c.d. “legge Sabatini”, al costo di € 500,00 più IVA.
Pertanto, come correttamente accertato dal primo giudice, il ha legittimamente esercitato CP_1 il proprio diritto di recesso;
l'art. 1734 c.c. prevede, infatti, che il committente possa revocare l'ordine fino a che il commissionario non abbia concluso l'affare, avendo in tal caso quest'ultimo diritto ad una parte della provvigione, che si determina tenendo conto delle spese sostenute e dell'opera prestata. pagina 6 di 14 A prescindere dalla qualificazione giuridica del contratto, ritiene tuttavia questo giudice che l'appello sia fondato e meritevole di accoglimento, avendo il maturato un credito di Parte_1
€ 5.000,00, per il solo esercizio del diritto di recesso ad opera del committente. È infatti pacifico tra le parti, oltre ad essere documentalmente provato, che il aveva emesso a favore del CP_1 un assegno di € 5.000,00 “a garanzia”, al momento della stipula del contratto, il quale, Parte_1
benché privo di data e luogo di emissione, ha valore di riconoscimento di debito.
Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, “l'assegno bancario privo di data, pur essendo nullo, è da considerarsi - nei rapporti tra traente e prenditore - come una promessa di pagamento
(ai sensi dell'art. 1988 cod. civ.), con la conseguente configurabilità della presunzione "iuris tantum" dell'esistenza del rapporto sottostante. Pertanto, il destinatario della promessa di pagamento è dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, con l'effetto che, in base al negozio di riconoscimento, il creditore è legittimato a pretendere il pagamento dell'intera obbligazione, quale nascente dal riconoscimento, mentre è il debitore, il quale intenda resistere all'azione di adempimento, che deve provare o l'inesistenza o l'invalidità dello stesso rapporto fondamentale, ovvero la sua estinzione” (cfr. Cass., sez. III, 6 marzo 2006, n. 4804). La semplice emissione dell'assegno vale dunque a giustificare un'inversione dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 1988 c.c., incombendo sull'odierno appellato il compito di dimostrare l'inesistenza dell'obbligazione dedotta in giudizio.
L'esistenza dell'obbligazione trova, d'altra parte, conferma nello stesso contratto di commissione, lì dove si legge che il avrebbe versato la somma di € 5.000,00 “alla firma” CP_1
quale “caparra”. Il riferimento alla “firma” quale momento genetico dell'obbligazione non può, infatti, essere rapportato alla futura stipula del contratto di leasing, che – secondo la struttura tipica del contratto di commissione, che è quella propria del mandato senza rappresentanza – avrebbe dovuto essere concluso dal commissionario in nome proprio, bensì all'accettazione della proposta di commissione formulata dal committente;
inoltre, si tratta di una clausola chiaramente destinata ad avvantaggiare non già il fornitore del bene dato in leasing, bensì lo stesso commissionario, atteso che altrimenti non avrebbe avuto alcun senso l'emissione dell'assegno di
€ 5.000,00 a “garanzia”. pagina 7 di 14 Se ne ricava che, al momento della stipula del contratto, il si era obbligato alla prestazione CP_1 di € 5.000,00, a titolo di “caparra”, e che tale obbligazione era garantita dall'emissione dell'assegno.
Chiarito tale aspetto, occorre infine interrogarsi su quale fosse l'oggetto di tale obbligazione, non potendo la stessa evidentemente riguardare una “caparra” nel senso codicistico del termine.
Tale è, infatti, un patto accessorio al contratto che si connota per la sua realità, dal momento che si perfeziona con il versamento della somma del denaro o di altre cose fungibili, mentre, nel caso di specie, è pacifico tra le parti che il si sia limitato ad emettere un assegno nullo, poiché CP_1 privo di data e luogo di emissione, così assumendo una mera obbligazione.
Orbene, ritiene questo giudice che, nel prevedere il versamento di una “caparra”, le parti non abbiano fatto altro che pattuire una penale a garanzia della serietà dell'impegno assunto dal CP_1 al momento della sottoscrizione del contratto, in modo tale che questi fosse tenuto al pagamento di una somma di denaro in caso di esercizio del diritto di recesso ex art. 1734 c.c.; parte committente poteva liberamente revocare l'ordine, ma in tal caso, a prescindere dalla provvigione di cui alla citata norma, avrebbe dovuto versare al commissionario una penale di € 5.000,00. La stessa va inoltre più correttamente qualificata come multa penitenziale, ai sensi dell'art. 1373, terzo comma, c.c., avendo sostanzialmente la funzione di indennizzare il commissionario, a fronte dell'esercizio del recesso del committente, senza alcun immediato trasferimento di denaro, come sarebbe invece accaduto in ipotesi di caparra penitenziale ex art. 1386 c.c.
Né può ritenersi la vessatorietà della citata clausola negoziale, sul presupposto della sua manifesta eccessività ex art. 33, comma 2, lett. f) cod. cons.; deve infatti ritenersi che il CP_1
abbia stipulato il contratto in qualità di professionista e non già di consumatore, atteso che non avrebbe avuto altrimenti accesso agli incentivi della c.d. legge “Sabatini”.
È d'altronde pacifico tra le parti che l'appellato svolga professionalmente l'attività di imprenditore agricolo, sicché appare evidente che il trattore sarebbe stato utilizzato per la professione.
Infine, va detto che neppure sussistono i presupposti per ridurre d'ufficio la penale, in quanto alcun elemento in tal senso è stato allegato e provato da parte appellata;
sul punto, occorre d'altronde rammentare che “il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice pagina 8 di 14 dall'art. 1384 c.c., a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato
d'ufficio, ma l'esercizio di tale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio” (cfr. Cass., sez. II, 19 dicembre 2019, n. 34021).
Può peraltro dubitarsi della stessa applicabilità analogica del rimedio della riduzione d'ufficio della penale ex art. 1384 c.c. all'istituto della multa penitenziale, attesa la diversità strutturale e funzionale di quest'ultima rispetto alla clausola penale. La multa penitenziale è, infatti, il
“corrispettivo” dovuto dalla parte che recede a favore di quella che subisce l'altrui recesso e quindi “assolve - non diversamente dalla caparra penitenziale di cui all'art. 1386 cod. civ., nella quale il versamento avviene anticipatamente - alla sola finalità di indennizzare la controparte nell'ipotesi di esercizio del diritto di recesso da parte dell'altro contraente”, sicché “in tali casi, poiché non è richiesta alcuna indagine sull'addebitabilità del recesso, diversamente da quanto avviene in tema di caparra confirmatoria o di risoluzione per inadempimento, il giudice deve limitarsi a prendere atto dell'avvenuto esercizio di tale diritto potestativo da parte del recedente
e condannarlo al pagamento del corrispettivo richiesto dalla controparte” (cfr. Cass., sez. II, 18 marzo 2010, n. 6558).
Viceversa, la clausola penale mira a ristorare, in maniera forfettaria, un danno subito, sicché essa non si sottrae “alla disciplina generale delle obbligazioni, per cui deve escludersi la responsabilità del debitore quando costui prova che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione, sia determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, essendo connotato essenziale di tale clausola la sua connessione con l'inadempimento colpevole di una delle parti e non potendo, pertanto, essa configurarsi allorché sia collegata all'avverarsi di un fatto fortuito o, comunque, non imputabile alla parte obbligata” (cfr. Cass., sez. II, 10 maggio 2012, n. 7180).
È dunque propria l'ontologica differenza tra gli istituti che porta a concludere che il giudice non possa incidere sulla misura della multa penitenziale, come può e deve fare, anche d'ufficio, in pagina 9 di 14 materia di clausola penale (cfr. Cass., sez. un., 13 settembre 2005, n. 18128; per tale conclusione,
v. anche Trib. Velletri, 28 maggio 2024).
Alla luce di quanto sopra, deve concludersi che il avesse diritto a percepire la somma Parte_1
di € 5.000,00, a titolo di multa penitenziale, a fronte del recesso esercitato dal il tutto al CP_1 netto di quanto già pacificamente ricevuto in acconto per € 1.000,00, per un totale di € 4.000,00.
Non vi è, infatti, prova che il abbia effettuato alcuna prestazione professionale, a Parte_1 favore della controparte, in relazione alla c.d. pratica “Sabatini”, sicché deve ritenersi non provato l'ulteriore credito di € 610,00, cui l'appellante ha dichiarato di aver imputato l'acconto già ricevuto.
In riforma della sentenza di prime cure, deve quindi accertarsi e dichiararsi che – alla data di introduzione del procedimento monitorio – il era titolare di un credito di € 4.000,00, Parte_1 nei confronti del a titolo di multa penitenziale. CP_1
Né può ritenersi che tale conclusione contrasti con il c.d. principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., trattandosi semplicemente di fornire alla domanda attorea una diversa qualificazione giuridica in applicazione del principio iura novit curia. Infatti, “in virtù del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., il giudice ha il potere- dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all'art. 112 c.p.c., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti” (cfr. Cass., sez. III, 27 novembre
2018, n. 30607; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. III, 10 giugno 2020, n. 11103; Cass., sez.
VI-1, 9 aprile 2018, n. 8645; Cass., sez. III, 11 maggio 2007, n. 10830; Cass., sez. lav., 5 ottobre
1994, n. 8090).
A prescindere dalla qualificazione giuridica del contratto in termini di compravendita anziché di commissione, l'appellante ha, fin dal ricorso monitorio e dalla comparsa di risposta in primo pagina 10 di 14 grado, fatto richiesta della somma di € 4.610,00 a titolo di “caparra”, motivando il tutto con il rifiuto del di addivenire alla stipula del contratto e adducendo, a fondamento della CP_1
domanda, il riconoscimento di debito sotteso all'assegno privo di luogo e data di emissione.
Non si tratta, quindi, di andare ultra petita et alligata partium, bensì di attribuire una diversa qualificazione giuridica alla fattispecie dedotta in giudizio dall'appellante.
Né tale conclusione contrasta con la struttura del presente giudizio di appello, dal momento che
– pur con il filtro rappresentato dagli specifici motivi di impugnazione, quale strumento di selezione delle questioni da devolvere al giudice superiore – esso mantiene inalterata la propria natura di gravame con efficacia sostitutiva.
Segue, in riforma della sentenza di primo grado, la condanna del al pagamento della multa CP_1
penitenziale maturata dal a fronte del proprio esercizio del diritto di recesso. Parte_1
4. Sul quantum della condanna, va detto innanzitutto che “l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché
l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso - non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata” (cfr. Cass., sez. VI-3, 6 settembre 2017, n. 20868). Va dunque emessa una nuova statuizione condannatoria, tenendo conto di quanto sia stato già pagato dall'originaria parte opponente in esecuzione, spontanea o coattiva, del decreto ingiuntivo (cfr.
Cass., sez. un., 7 luglio 1993, n. 7448, secondo cui “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto -, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento pagina 11 di 14 dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo”).
Orbene, il decreto è stato emesso provvisoriamente esecutivo ed è pacifico che il abbia CP_1
versato nel corso del processo l'intero importo oggetto di ingiunzione (€ 4.610,00).
Nel revocare il decreto ingiuntivo, il giudice di prime cure ha condannato il al pagamento CP_1
della somma di € 1.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo e alla refusione delle spese di lite nella misura di € 300,00 per compenso, oltre accessori di legge;
ha tuttavia omesso di statuire sulla domanda di restituzione, avanzata dall'allora parte opponente, ed è quindi pacifico tra le parti che quest'ultima abbia agito in un separato processo per la restituzione dell'eccedenza (€ 4.248,38), avendo ottenuto un nuovo decreto ingiuntivo (cfr. note conclusive di parte appellata, pag. 6).
Non vi è prova che lo stesso sia divenuto definitivo, ma la circostanza non rileva in questa sede atteso che la restituzione delle somme pagate sulla base del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, successivamente revocato, non dipende dal passaggio in giudicato della sentenza che decide sul merito dell'opposizione (cfr. Cass., sez. VI-2, 21 novembre 2019, n. 30389, massimata come segue: “Il principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trova applicazione analogica nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, che si concludono con la revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. In tali ipotesi, la domanda di restituzione può essere formulata davanti al giudice dell'opposizione anche separatamente e il relativo giudizio non deve essere sospeso in attesa della definizione di quello di opposizione, perché la restituzione non è subordinata al passaggio in giudicato della revoca del decreto”).
Alla luce di ciò, il va quindi condannato al pagamento, a favore del della CP_1 Parte_1 residua somma di € 3.000,00 (€ 4.000,00 - € 1.000,00), oltre interessi al tasso legale dalla domanda, ovvero dalla notifica dell'originario ricorso per decreto ingiuntivo, al pagamento effettivo.
pagina 12 di 14 5. Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellato, in applicazione del principio secondo cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr. Cass., sez. un., 31 ottobre 2022, n. 32061).
Per entrambi i gradi di giudizio, le stesse sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del processo (esclusa la fase istruttoria in grado di appello, che non si è svolta, e per la liquidazione ai minimi della fase decisionale in ragione del modulo decisorio scelto in fase di gravame, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.).
Considerato l'esito complessivo del giudizio, va infine respinta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellato nei confronti del Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) In riforma della sentenza n. 73/2024 del Giudice di Pace di Como, accerta e dichiara il diritto di al pagamento della somma di € 4.000,00, da parte di Parte_1
alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;
Controparte_1
2) Condanna al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di € 3.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data di notifica del ricorso per decreto ingiuntivo al pagamento effettivo;
3) Condanna alla refusione delle spese processuali per il giudizio di Controparte_1
primo grado, in favore di che liquida complessivamente in € Parte_1
1.265,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 13 di 14 4) Condanna alla refusione delle spese processuali per il giudizio di Controparte_1
appello, in favore di che liquida in € 174,00 per esborsi ed € Parte_1
1.276,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
5) Rigetta la domanda di condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c., proposta da
[...]
nei confronti di CP_1 Parte_1
Si comunichi.
Como, 18 luglio 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
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