TAR Catania, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 1005
TAR
Ordinanza cautelare 15 gennaio 2026
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TAR
Ordinanza collegiale 4 febbraio 2026
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TAR
Sentenza 30 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge e eccesso di potere nella verifica di anomalia

    La stazione appaltante ha erroneamente ritenuto sussistente un errore materiale nella quantificazione dei costi di manodopera, dimezzandoli senza che ciò emergesse dalle giustificazioni fornite dalla controinteressata, la quale, anzi, aveva confermato i costi indicati. Tale rettifica costituisce una manipolazione dell'offerta economica e tecnica.

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    Violazione di legge e eccesso di potere nella verifica di anomalia

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  • Accolto
    Diritto di accesso agli atti

    Il Collegio ha accolto la domanda di accesso, ordinando al Comune di Vittoria di rilasciare copia non oscurata del progetto tecnico, previa valutazione di eventuali segreti tecnico-commerciali.

  • Rigettato
    Antieconomicità dell'offerta

    Il giudice non può sostituirsi alla stazione appaltante nella valutazione di congruità dell'offerta, specialmente in caso di concessione di servizi dove il rischio d'impresa è a carico dell'operatore. La valutazione della sostenibilità dell'offerta non è stata effettuata dall'amministrazione in modo completo, essendosi concentrata sull'erroneo presupposto di un errore materiale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 1005
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 1005
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo