Ordinanza cautelare 15 gennaio 2026
Ordinanza collegiale 4 febbraio 2026
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01005/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02848/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2848 del 2025, proposto da
Andreani Tributi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B7AD796016, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Calzolaio, AR Cristina Mattiacci e Stefano Torregiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vittoria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Lo Piccolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Centrale Unica di Committenza Trinakria Sud, Centrale Unica di Committenza Trinakria Sud – Sezione di Vittoria, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Publiservizi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Camillo Santagata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) della Determinazione n. 3737 del 21.10.2025 del Dirigente della Direzione CUC del Comune di Vittoria, recante a oggetto “Procedura aperta per l'affidamento in concessione del "Servizio di Gestione Ordinaria, di Accertamento e Riscossione Volontaria e Coattiva Del Canone Unico Patrimoniale come previsto della Legge N. 160/2019” – ClG B7AD796016 - Aggiudicazione efficace alla ditta PUBLISERVIZI S.R.L – P. IVA 03218060659 - con sede legale in ROMA”, comunicata ad AT il 24.10.2025, sospesa il 4.11.2025 e divenuta di nuovo efficace il 16.12.2025;
2) della comunicazione prot. n. 86319 del 03.12.2025 del Dirigente della Direzione CUC del Comune di Vittoria, recante a oggetto “Procedura aperta per l’affidamento in concessione del “Servizio di Gestione Ordinaria, di Accertamento e Riscossione Volontaria e Coattiva Del Canone Unico Patrimoniale come previsto dalla Legge N. 160/2019” - CIG B7AD796016 - Aggiudicazione efficace alla ditta PUBLISERVIZI S.R.L – P. IVA 03218060659 - con sede legale in ROMA”. Esito verifica chiarimenti sul costo della manodopera e conferma efficacia Determinazione del dirigente n. 3737 del 21.10.2025.”, trasmessa ad AT il 3.12.2025;
3) della determinazione n. 4256 del 16.12.2025 del Dirigente Direzione C.U.C. del Comune di Vittoria, recante ad oggetto “Procedura aperta per l’affidamento in concessione del “Servizio di Gestione Ordinaria, di Accertamento e Riscossione Volontaria e Coattiva Del Canone Unico Patrimoniale come previsto dalla Legge N. 160/2019” - CIG B7AD796016 – Approvazione verbali di seduta riservata del 07.11.2025 e del 02.12.2025 e conferma aggiudicazione efficace alla ditta PUBLISERVIZI S.R.L – P. IVA 03218060659 - con sede legale in ROMA” di cui alla determinazione dirigenziale n. 3737 del 21.10.2025”, trasmessa ad AT il 17.12.2025;
4) dei verbali di seduta riservata del 7.11.2025, in cui la Commissione giudicatrice fornisce una lettura interpretativa degli atti di gara e stabilisce di chiedere chiarimenti a Publiservizi sui costi della manodopera, e del 2.12.2025 in cui la Commissione giudicatrice ha ritenuto di prendere atto di un presunto errore materiale riconoscibile nell’offerta di Publiservizi, di procedere alla conseguente rettifica del costo della manodopera e di confermare l’aggiudicazione definitiva;
5) della nota prot. par. n. 87724 del 9.12.2025 del Dirigente della Direzione CUC del Comune di Vittoria, recante a oggetto “Riscontro a nota prot. n. 2024/2025 del 5.12.2025”, nella parte in cui non ha trasmesso l’offerta tecnica dell’aggiudicataria in versione non oscurata pur richiesta in sede di accesso;
6) di tutti i verbali di gara: n. 1 relativo alla seduta pubblica del 16.9.2025; n. 2 relativo alla seduta riservata del 16.9.2025; n. 3 relativo alle sedute pubbliche del 24.9.2025 e 25.9.2025;
7) di ogni nota, parere, proposta, verbale, comunicazione, corrispondenza e atto in genere comunque connesso presupposto o conseguente, espressamente menzionato o meno nel presente ricorso, atti tutti che vengono qui pure impugnati anche se non noti o non espressamente richiamati;
B) ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., conseguente annullamento e declaratoria d’inefficacia della aggiudicazione a Publiservizi S.R.L. e del contratto eventualmente medio tempore sottoscritto tra il Comune di Vittoria e Publiservizi S.R.L., nonché condanna del Comune di Vittoria al risarcimento del danno ingiustamente subito dalla ricorrente in forma specifica e/o per equivalente ai sensi degli artt. 124 e/o 30 e 34 c.p.a. La ricorrente dichiara formalmente di essere disponibile alla conduzione del servizio di che trattasi, previa stipula del relativo contratto e/o subentro nella gestione del servizio;
C) per l’accoglimento della domanda di accesso, ai sensi dell’art. 116, c. 2, c.p.a., alla documentazione di gara di Publiservizi S.R.L. non oscurata nelle parti che non inficiano il diritto di riservatezza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vittoria e di Publiservizi S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa AG AB AU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Vittoria ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 71, d.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento in concessione del “Servizio di Gestione Ordinaria, di Accertamento e Riscossione Volontaria e Coattiva Del Canone Unico Patrimoniale come previsto dalla Legge N. 160/2019”.
La lex specialis , stimato l’importo della concessione in euro 3.000.000,00 per l’intera durata della stessa (sei anni), ha fissato l’aggio massimo posto a base di gara nella misura del 14% del suddetto importo, corrispondente ad un importo di euro 420.000,00, soggetto a ribasso.
Ha inoltre stimato, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice in euro 50.000,00 il costo annuo della manodopera.
Alla procedura hanno partecipato la Publiservizi s.r.l. e la Andreani Tributi s.r.l., odierna ricorrente.
All’esito della valutazione delle offerte tecniche, la prima ha ottenuto un punteggio pari a 59,6667, mentre la ricorrente ha ottenuto un punteggio pari a 65,3333.
La Publiservizi ha ottenuto, poi, il punteggio massimo, pari a 30 punti, per l’offerta economica, avendo offerto un ribasso sull’aggio pari al 30% (corrispondente ad un aggio del 9,80%).
La ricorrente, con un ribasso del 10% sull’importo a base d’asta (corrispondente ad un aggio del 12,60%) ha ottenuto, per l’offerta economica, un punteggio pari a 10.
Con il punteggio complessivo di 93,07, la Publiservizi si è collocata, pertanto, al primo posto della graduatoria.
La Commissione ha ritenuto di non dover procedere alla verifica di anomalia delle offerte e, con PEC del 24 ottobre 2025, la Stazione Appaltante ha trasmesso la Determina Dirigenziale n. 3737 del 21 ottobre 2025, di aggiudicazione del servizio alla Publiservizi.
Nella determina si è dato atto dell’importo di aggiudicazione della concessione, quantificato in € 294.000,00, nonché del costo della manodopera offerto dall’aggiudicatario, pari a € 300.000, e dei costi della sicurezza, quantificati in € 4.800,00 per l’intera durata della concessione.
Con PEC del 24 ottobre 2025 la ricorrente ha sollecitato la Stazione Appaltante a disporre la verifica dell’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria, sottolineando che “ il valore di aggiudicazione riportato nella determina pari ad € 294.000,00 risulta oggettivamente inferiore al solo costo del personale (senza considerare tutti gli ulteriori costi di commessa, oltre alle spese generali). Pertanto l’offerta non è solo anomala ma oggettivamente in perdita e, come tale, va dimostrata la sua sostenibilità ”.
Con la stessa nota la ricorrente ha chiesto, inoltre, la pubblicazione integrale di tutta la documentazione prodotta in gara dalla Publiservizi, ivi inclusa l’offerta tecnica.
La Stazione appaltante, con nota trasmessa a mezzo PEC il 31 ottobre 2025, ha comunicato alla ricorrente di aver disposto la verifica dell’offerta dell’aggiudicataria alla luce di quanto segnalato ed ha trasmesso, contestualmente, l’offerta tecnica oscurata della Publiservizi.
Con successiva PEC del 4 novembre 2025 ha, inoltre, comunicato, la sospensione dell’efficacia della Determina Dirigenziale n. 3737 del 21 ottobre 2025, per trenta giorni.
Con nota dell’11 novembre 2025, pertanto, la Stazione Appaltante ha invitato la Publiservizi a “ voler trasmettere ai sensi dell’art. 110 del D.l.vo 36/2023 e ss.mm., le giustificazioni relative all’offerta economica presentata, in riferimento ai costi della manodopera, in quanto codesto concorrente nell’offerta tecnica al paragrafo 1.4. (numero delle ore offerte al ricevimento del pubblico e personale) ha indicato l’impiego di due unità lavorative e quantificato il costo della manodopera in € 300.000,00 (costo indicato nel bando e nel capitolato d’oneri per quattro unità lavorative)”.
La Publiservizi ha riscontrato la richiesta con nota del 14 novembre 2025 rappresentando quanto segue: «- l’indicazione delle nr. 2 unità lavorative, effettuata dalla scrivente al paragrafo 1.4 della offerta progettuale, è stata formulata in perfetta aderenza alle previsioni del disciplinare di gara ed in particolare al fine di rispondere al criterio di valutazione di cui al requisito tecnico previsto al punto 1 della griglia di valutazione dell’offerta tecnica rubricato: “ORGANIZZAZIONE DEL RICEVIMENTO UTENZA”, il quale richiedeva testualmente quanto segue: “Breve descrizione sull’organizzazione tecnica sul numero delle ore offerte al ricevimento del pubblico ( non meno di 6h a settimana al pubblico, non meno di 12h a settimana per lavoro interno) e N° di personale impiegato ( non meno di 2 unità)”
- mentre, il costo della manodopera, indicato nell’offerta economica in euro 50.000,00/anno, afferisce al costo totale del personale che sarà dedicato alla commessa in oggetto e che è stato quantificato dalla scrivente in perfetta aderenza alle prescrizioni della lex specialis di gara relative alla esecuzione del contratto. Si precisa, altresì, che il personale dedicato alla commessa include le unità di cui al precedente punto, non esaurendosi le attività oggetto di affidamento alle attività di ricevimento degli utenti cui si riferiscono le suddette due unità».
Nella seduta del 2 dicembre 2025 la Commissione ha concluso la procedura di verifica così precisando: «Nell’offerta tecnica, la Publiservizi ha dettagliato l’utilizzo di: n. 2 unità di personale…
… Questa S.A. ha indicato il costo del personale per 4 unità pari ad € 300.00,00 per tutto il periodo dell’appalto e pertanto il costo corretto per due unità è di Euro 150.000. L’offerta tecnica, come noto, costituisce un documento: -non modificabile ex post; - già perfettamente cristallizzato al momento della scadenza del termine; - fonte primaria per la individuazione della volontà dell’offerente; - parametro diretto per verificare la coerenza interna dell’offerta economico-tecnica.
La successiva e isolata indicazione nell’offerta economica di Euro 300.00,00 rappresenta una mera duplicazione involontaria del dato corretto e risulta: - incompatibile con l’offerta tecnica; - irragionevole; - aritmeticamente incongruente; - priva di ogni giustificazione economica o tecnica.
Tale incongruenza consente di qualificare senza alcun dubbio l’indicazione economica come errore materiale riconoscibile ictu oculi.
… Per tutto quanto sopra evidenziato la Commissione giudicatrice visto che: - l’offerta tecnica indica 2 unità di personale; - il costo unitario è desumibile con certezza; - il valore complessivo corretto è Euro 150.000,00; - il valore indicato di Euro 300.00,00 è un refuso duplicativo; - la correzione non comporta nuova offerta, ma semplice riallineamento tra documenti».
Con Determina dirigenziale n. 4526 del 16 dicembre 2025 il Comune di Vittoria ha approvato i verbali di seduta riservata del 7 novembre 2 del 2 dicembre 2025 confermando l’aggiudicazione efficace di cui alla Determinazione del dirigente della CUC n. 3737 del 21 ottobre 2025.
2. Con ricorso notificato il 18 dicembre 2025 la società ricorrente ha impugnato la determina di aggiudicazione lamentandone la illegittimità sotto i seguenti profili:
I. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione degli artt. 41, 107, 108 e 110 d.lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione della lex specialis, in particolare del Disciplinare di gara (artt. 7.1, 24 e 26, salvo altri), del Capitolato (art. 7, salvo altri) e della Relazione tecnico-illustrativa del progetto. Violazione del principio di immodificabilità dell’offerta e dei principi di par condicio, correttezza e trasparenza. Eccesso di potere per travisamento, illogicità e irragionevolezza manifeste, ingiustizia manifesta, difetto dei presupposti, carenza di istruttoria e illogicità della motivazione, contraddittorietà. – La verifica di anomalia effettuata dalla SA è illogica ed erronea e conduce a una illegittima modifica postuma dell’offerta .
Premette parte ricorrente come la lex specialis richieda ai concorrenti di impiegare almeno quattro addetti per l’esecuzione del contratto (di cui due per il ricevimento dell’utenza), con un costo della manodopera stimato in € 50.000 all’anno e, complessivamente, in € 300.000 per i sei anni di durata del contratto (si cfr. l’art. 7.1 del Disciplinare; l’art. 7 del Capitolato; Relazione tecnico-illustrativa del progetto, p.to 1; 24.a del Disciplinare e 9 bis del Capitolato).
Tanto premesso, deduce che, malgrado l’offerta della controinteressata risulti in linea con tale quadro regolamentare, la Stazione appaltante ne avrebbe travisato il contenuto, rilevando un presunto “ errore materiale riconoscibile direttamente dagli atti ”, quale la “ duplicazione involontaria del dato tecnico ”, che avrebbe dato luogo all’indicazione, nell’offerta economica della somma di € 300.000, in luogo di quella corretta, pari a € 150.000.
Tuttavia, assume la ricorrente, la dichiarazione “ Saranno impiegate nr 2 unità lavorative” di cui al par. 1.4 dell’offerta tecnica della controinteressata, si riferirebbe al solo “Servizio di ricevimento al pubblico del personale”, non escludendo l’impiego di altri addetti per lo svolgimento del servizio. Dunque, l’assunto della stazione appaltante, secondo cui i costi di manodopera andrebbero dimezzati in ragione dell’impiego di due unità di personale in luogo delle quattro previste dalla lex specialis , sarebbe errato; del resto, in sede di chiarimenti, la Publiservizi avrebbe confermato i costi dichiarati nell’offerta economica (€ 300.000), escludendo errori e duplicazioni.
L’amministrazione, pertanto, avrebbe errato nell’apportare, unilateralmente, una modifica all’offerta della controinteressata non sollecitata da quest’ultima (modifica ex se illegittima per violazione dell’art. 110 del Codice e del principio di immodificabilità dell’offerta), consistente nella rettifica del costo della manodopera (da € 300.000 a € 150.000), riparametrato alle n. 2 unità di personale presuntivamente dichiarate nell’offerta tecnica.
In ogni caso, qualora la controinteressata avesse effettivamente inteso offrire due unità di personale per l’espletamento del servizio per intero, la relativa offerta avrebbe dovuto essere esclusa, dal momento che la lex specialis richiederebbe almeno quattro unità di personale .
Invero, la previsione dell’art. 7 del Capitolato speciale richiamato nel verbale della Commissione del 7.11.2025, secondo cui la stima ivi indicata è “presunta non impegnativa per il concorrente ”, si riferirebbe alla sola stima dei costi della manodopera e non anche al numero degli addetti (che è un numero definito, non soggetto a “stime”). Inoltre, deduce parte ricorrente, il dimezzamento dei costi della manodopera sarebbe eccessivo, alla luce della normativa che ne impone la separata indicazione ai fini della verifica di congruità. Assume, ulteriormente, la ricorrente l’inconferenza delle citazioni giurisprudenziali contenute nelle determine avversate a supporto della tesi della emendabilità degli errori materiali (comunque, non sussistenti nel caso in esame) nonché la contraddittorietà della determina del 3 dicembre 2025, ove si afferma che “il costo complessivo corretto della manodopera per le due unità è pari a € 150.000,00 sul trienni o” specificando che “ la diversa indicazione contenuta nell’offerta economica (€ 300.000,00) costituisce una duplicazione involontaria del dato tecnico ”. Conclude la ricorrente, evidenziando l’inammissibilità della modifica dei costi della manodopera al momento della verifica di anomalia, che, sul piano sostanziale, condurrebbe ad una significativa alterazione dei ricavi della controinteressata (passandosi da una offerta in perdita ad una offerta con un ampio margine di utili). Di contro, non sarebbe possibile stabilire, in mancanza della versione integrale del progetto tecnico presentato dalla controinteressata, se l’interpretazione della Commissione conduca ad una modifica postuma dell’offerta tecnica.
II. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione artt. 107, 108 e 110 d.lgs. 36/2023. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dell’artt. 26 Disciplinare di gara. Violazione dei principi di par condicio e della concorrenza. Eccesso di potere per travisamento, illogicità manifesta, contraddittorietà, carenza di istruttoria e di motivazione – L’offerta di Publiervizi è antieconomica.
Assume parte ricorrente l’incongruenza dell’offerta di Publiservizi, in quanto tale suscettibile di esclusione. Invero, a fronte di un ricavo stimato di € 294.000 (come riportato nella determina di aggiudicazione), la controinteressata avrebbe stimato costi di commessa pari ad, almeno, € 304.800 (di cui € 4.800 quali costi aziendali e, i rimanenti € 300.000 quali costi di manodopera), con una perdita di quasi undicimila euro.
Istanza per l‘accesso in pendenza di giudizio ai sensi dell’art. 116 comma 2 c.p.a.
La ricorrente ha, altresì, formulato domanda di accesso all’offerta tecnica, non oscurata, della controinteressata.
3. In data 12 gennaio 2026 si è costituita in giudizio l’amministrazione comunale deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del primo motivo di gravame, dal momento che la disposizione del capitolato sui quattro dipendenti avrebbe carattere parametrico e non vincolante, come risulterebbe espressamente dal tenore letterale dell'art. 7.
La correzione dell’errore sarebbe, inoltre, un’operazione diversa e non assimilabile alla modifica dell’offerta economica, rientrando la prima nei poteri della Commissione giudicatrice nell’ambito della verifica di anomalia prevista dagli artt. 108 e 110 del Codice.
L'errore materiale rilevato (meccanica duplicazione del dato sui costi del personale) non avrebbe inciso sulla sostanza della proposta economica della controinteressata, così che la rettifica avrebbe semplicemente ripristinato la corrispondenza tra il progetto tecnico-organizzativo e la quantificazione dei relativi costi.
Peraltro, nelle giustificazioni rese in sede di contraddittorio procedimentale, la controinteressata avrebbe confermato l'organizzazione del servizio con due unità di personale.
In merito al secondo motivo di gravame, l’amministrazione evidenzia come il giudizio di antieconomicità formulato dalla ricorrente si basi su un presupposto errato, non tenendo conto delle variabili che connotano la gestione di un servizio.
In primo luogo, la stima di euro 3.000.000,00 di riscossioni complessive sarebbe stata basata dall’amministrazione sulla media del triennio 2021-2023 e non esclude, tuttavia, che l'operatore economico, attraverso un'efficace attività di contrasto all'evasione e di recupero crediti, riscuota importi superiori, incrementando i propri ricavi.
Inoltre, anche il costo delle n. 2 unità lavorative costituirebbe una stima parametrica e non un costo effettivo vincolante per l’operatore, che potrebbe minimizzare detta voce di costo (es. mediante ricorso a contratti di lavoro flessibili) e conseguire economie di scala. Dovrebbe considerarsi, inoltre, il diritto del concessionario di recuperare dai debitori le spese di notifica, le spese esecutive e tutti gli oneri sostenuti per il recupero coattivo dei crediti. La Commissione avrebbe considerato i citati aspetti, unitamente alla proposta gestione del servizio con due unità, con una valutazione insindacabile poiché espressione di discrezionalità tecnica.
L’amministrazione comunale ha insistito, inoltre, per il rigetto della domanda di accesso, sostenendo la legittimità del diniego a tutela del Know-how aziendale della Controinteressata.
4. Si è costituita in giudizio anche la società controinteressata evidenziando che, trattandosi di concessione di servizi e di attività non quantificabile dettagliatamente, la decisione della Stazione appaltante di non procedere alla verifica di anomalia delle offerte rientrerebbe nell’ampio potere discrezionale alla stessa attribuito.
5. Con ordinanza n. 4 del 15 gennaio 2026, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare ritenendo il ricorso « prima face fondato, atteso che l’offerta presentata dalla società controinteressata, anche alla luce dei chiarimenti dalla stessa resi in riscontro alla nota prot. n. 0078980 del 10 novembre 2025, appare “in perdita”, risultando il solo costo del personale ivi indicato (pari € 50.000,00 annui, ovvero a € 300.000,00 per tutta la durata contrattuale) superiore all’importo complessivo dell’aggio al netto del ribasso offerto (quantificato, sulla base dell’incasso stimato, in € 294.000,00)».
6. Con ordinanza n. 357 del 4 febbraio 2026, il Collegio ha, altresì, accolto la domanda di accesso ex art. 116 comma 2 c.p.a. e, previo annullamento della nota prot. n. 87724 del 9 dicembre 2025 del Dirigente della Direzione CUC del Comune di Vittoria, nella parte in cui viene consentito l’accesso parziale all’offerta tecnica della controinteressata, ha ordinato “ al Comune di Vittoria di rilasciare alla Andreani Tributi s.r.l., entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione (o notificazione se anteriore) della presente ordinanza la copia non oscurata del progetto tecnico della Publiservizi s.r.l., previa valutazione della sussistenza di eventuali segreti tecnico-commerciali che la parte controinteressata riterrà di opporre nei termini e con le modalità indicate in motivazione ”.
7. Con memoria depositata in vista dell’udienza pubblica, la società controinteressata ha eccepito l’irricevibilità del ricorso che avrebbe dovuto essere proposto, secondo la sua prospettazione, entro il termine decadenziale decorrente dalla determina di aggiudicazione n. 3737/2025.
Nel merito, in ordine alla dedotta antieconomicità e inattendibilità dell’offerta, ha richiamato l’ampiezza dei margini di insindacabile autonomia valutativa attribuita alla Commissione dal nuovo Codice dei contratti pubblici.
Ha evidenziato, inoltre, come, grazie alla propria struttura, al personale formato e alle piattaforme tecnologiche, la stessa beneficerebbe di economie di scala, evidentemente considerate dalla Stazione appaltante nella formulazione del giudizio di congruità dell’offerta. Invero, trattandosi di concessione di servizi, la circostanza che un’offerta possa prefigurare ricavi superiori a quelli prudenzialmente stimati dall’amministrazione non potrebbe, ex se , costituire indice di anomalia, attenendo al fisiologico rischio d’impresa insito nelle concessioni.
Nel caso di specie, la Publiservizi sarebbe avvantaggiata dall’esperienza analoga maturata nel settore e in altri comuni, che rivelerebbe la capacità della società di ottenere ricavi superiori a quelli stimati in sede di gara, anche attraverso il rafforzamento dei sistemi di controllo. Conclusivamente, la dedotta antieconomicità dell’offerta sarebbe infondata in quanto: i ricavi derivanti dal CUP potrebbero verosimilmente essere superiori al valore stimato in sede di gara; nel valutare la congruità, la Stazione appaltante può tener conto delle performance storiche dell’operatore, specie in presenza di certificazioni ufficiali di incasso che attestano la capacità di migliorare il gettito rispetto alle previsioni iniziali; non considera le economie di scala. L’offerta, dunque, risulterebbe sostenibile in rapporto al concreto assetto aziendale dell’operatore, non ricorrendo quelle macroscopiche illogicità che potrebbero giustificare un sindacato sostitutivo del giudice amministrativo.
La controinteressata ha chiesto, in subordine, che sia disposta la regressione del procedimento alla fase di verifica della congruità dell’offerta ex articolo 110 d. lgs. 36/2023, ordinando al Comune di attivare il suddetto procedimento di verifica onde consentirle di interloquire su tutti i profili della propria offerta.
8. Con memoria del 23 febbraio 2026, parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame, evidenziando che l’amministrazione non ha effettuato alcuna verifica sulla sostenibilità dell’offerta della controinteressata. Le argomentazioni sul punto svolte in sede processuale (circa le presunte economie di scala di cui beneficerebbe la controinteressata, nonché la natura presuntiva dei ricavi stimati) si tradurrebbero, pertanto, in una inammissibile postuma integrazione della motivazione.
9. Anche il Comune di Vittoria, con memoria depositata il 23 febbraio 2026, ha eccepito la tardività del ricorso, evidenziando come la decisione di non procedere alla verifica di anomalia dell’offerta risalga alla Determinazione n. 3737 del 21 ottobre 2025, la cui sospensione cautelativa non avrebbe inciso sulla decorrenza del termine per impugnare, con conseguente irricevibilità del gravame.
Ha eccepito, inoltre, l’inammissibilità del ricorso, non essendo stata dedotta alcuna censura nei confronti della determina n. 3737/2025, non revocata in autotutela ma semplicemente rettificata.
10. All’udienza pubblica dell’11 marzo 2026, in vista della quale le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi, la causa è stata trattenuta in decisione.
11. Deve essere esaminata preliminarmente l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata da entrambe le parti.
Ritiene il Collegio che l’eccezione sia infondata per le ragioni di seguito illustrate.
La determina n. 4526 del 16 dicembre 2025, impugnata con il ricorso introduttivo del giudizio, reca il seguente oggetto: “ Approvazione verbali di seduta riservata del 07.11.2025 e del 02.12.2025 e conferma aggiudicazione efficace alla ditta PUBLISERVIZI S.R.L”.
Sin dalla lettura dell’oggetto, emerge come il provvedimento in questione, rappresenti l’epilogo di un nuovo e distinto segmento procedimentale, compulsato dalla ricorrente e successivo alla iniziale aggiudicazione, avente carattere istruttorio e svolto nel contraddittorio con la controinteressata, finalizzato alla rinnovata valutazione – indipendentemente dal nomen iuris che a tale verifica si voglia attribuire, nonché dall’oggetto delle verifiche in concreto poi svolte – dell’offerta presentata dalla controinteressata, nell’ambito di due specifiche sedute riservate.
Questa connotazione del provvedimento, al quale non può pertanto essere attribuito carattere “meramente confermativo” della pregressa aggiudicazione, trova conferma nella sequenza di atti che hanno scandito il segmento procedimentale in questione e, in particolare, nella stessa PEC del 3 dicembre 2025 in cui premesso, quale oggetto, il « Riscontro a Vs nota prot. 1774 del 24.10.2025 avente ad oggetto “Richiesta di verifica dell’anomalia dell’offerta e istanza di pubblicazione degli atti nel portale di gara ”», l’amministrazione ha informato la ricorrente di stare « provvedendo alla verifica di quanto segnalato da codesta Società ». Né può attribuirsi rilievo alla circostanza che, nel corso del procedimento, l’istruttoria abbia poi subito una “deviazione” rispetto alla direzione originariamente preannunciata dall’amministrazione (concentrandosi tali approfondimenti, secondo le prospettazioni difensive dell’amministrazione, sulla sola dichiarazione riguardante le unità lavorative offerte in relazione al costo della manodopera dichiarato), stante la natura intimamente “rinnovatoria” delle verifiche in concreto svolte, che avrebbero potuto condurre a risultati non prevedibili ex ante e a modifiche (come, di fatto, è accaduto) del risultato finale (soltanto apparentemente invariato).
Ulteriore, esplicita e univoca conferma di quanto illustrato, si rinviene peraltro nella richiesta di giustificativi trasmessa alla società controinteressata, espressamente formulata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 110, d.lgs. n. 36/2023 (dedicato alla fase di valutazione delle “ Offerte anormalmente basse ”).
Ne consegue che la “conferma dell’aggiudicazione” di cui alla determinazione n. 4526/2025, non conduce all’integrale “ripristino” della precedente aggiudicazione, bensì, a ben vedere, la sostituisce in quanto, malgrado l’apparente identità di risultato, è adottata a valle di una rinnovata attività istruttoria (seppure con le concrete peculiarità e deviazioni sopra illustrate). Di conseguenza, stante l’autonoma lesione promanante dalla determinazione n. 4526/2025, è dalla piena conoscenza di quest’ultima che decorre il termine per impugnare (termine osservato nel caso di specie).
È conseguentemente infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per assenza di specifiche censure avverso la determinazione n. 3737 del 21 ottobre 2025, che, alla luce di quanto chiarito, è da considerarsi superata dall’istruttoria condotta nelle sedute del 7 novembre e del 2 dicembre 2025, confluita nella determina di aggiudicazione n. 4256/2025, ritualmente impugnata.
12. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato nei termini che di seguito si rappresentano.
12.1. Il ricorrente contesta, in sintesi, l’avvenuta “rettifica” del costo della manodopera indicato nell’offerta della controinteressata, operata motu proprio dalla stazione appaltante all’esito delle verifiche svolte in seguito all’iniziale aggiudicazione, a fronte di un’offerta che, anche accedendo alla tesi dell’amministrazione, avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.
Assume, al riguardo, la società ricorrente che, qualora si ritenga che l’offerta della controinteressata contempli effettivamente l’impiego di due unità di personale, l’amministrazione non avrebbe potuto rettificare il costo della manodopera, ma avrebbe dovuto, piuttosto, escludere l’offerta per violazione della lex specialis nella parte in cui richiede l’impiego di almeno n. 4 unità di personale.
A non diversa conclusione dovrebbe giungersi allorché si ritenga che l’offerta della controinteressata contempli l’impiego di più di n. 2 unità, risultando, anche in questo caso, la rettifica del costo della manodopera disposta dall’amministrazione sul presupposto (insussistente) della “erronea duplicazione”, comunque illegittima per travisamento, dovendosi piuttosto escludere la relativa offerta per antieconomicità, vista l’eccedenza dei costi prospettati rispetto ai ricavi.
La doglianza, per come ampiamente articolata nei due motivi di gravame e specificata nei successivi scritti difensivi, coglie nel segno, dovendosi accedere alla seconda opzione ermeneutica illustrata.
Invero, la lettura della corrispondenza intercorsa con la controinteressata (richiesta di giustificativi ex art. 110, d.lgs. n. 36/2023 - giustifiche trasmesse il 14.11.25) è sufficiente a dimostrare l'errore in cui è evidentemente incorsa la stazione appaltante.
Nelle deduzioni prodotte in riscontro al quesito formulato da quest’ultima (ossia: “ Si chiede di voler trasmettere [...] le giustificazioni relative all’offerta economica presentata, in riferimento ai costi della manodopera, in quanto codesto concorrente nell’offerta tecnica al paragrafo 1.4 (...) ha indicato l’impiego di due unità lavorative e quantificato il costo della manodopera in €300.000”), la controinteressata ha, infatti, dichiarato che “ l’indicazione delle nr. 2 unità lavorative, effettuata dalla scrivente al paragrafo 1.4 della offerta progettuale, è stata formulata in perfetta aderenza alle previsioni del disciplinare di gara ed in particolare al fine di rispondere al criterio di valutazione di cui al requisito tecnico previsto al punto 1 della griglia di valutazione dell’offerta tecnica rubricato: “ORGANIZZAZIONE DEL RICEVIMENTO UTENZA ”; “ il costo della manodopera, indicato nell’offerta economica in euro 50.000,00/anno, afferisce al costo totale del personale che sarà dedicato alla commessa in oggetto e che è stato quantificato dalla scrivente in perfetta aderenza alle prescrizioni della lex specialis di gara relative alla esecuzione del contratto, precisandosi, infine “che il personale dedicato alla commessa include le unità di cui al precedente punto, non esaurendosi le attività oggetto di affidamento alle attività di ricevimento degli utenti cui si riferiscono le suddette due unità” .
Dunque, come emerge dalla lettura delle predette giustificazioni, a fronte del quesito formulato dall’amministrazione, nessun errore, refuso o presunta duplicazione dei costi risulta essere stato rilevato dalla controinteressata, che, per converso, ha espressamente confermato – anche nella presente sede giurisdizionale – i costi della manodopera prospettati nell’offerta economica (€ 50.000,00/anno corrispondenti a € 300.000,00 per l’intera durata della concessione), precisando che i detti costi comprendono, ma non esauriscono, quelli previsti per le due unità di personale specificamente adibite al ricevimento dell’utenza, separatamente indicati al fine di conseguire l’apposito punteggio tecnico previsto dal Disciplinare di gara.
La determinazione n. 4526/2025, con cui sono state recepite le indicazioni formulate dalla Commissione nella seduta del 2 dicembre 2025, costituisce pertanto il frutto di un evidente travisamento delle risultanze istruttorie, non essendo emerso nel corso del procedimento alcun elemento che legittimasse la rettifica, mediante dimezzamento, dei costi di manodopera operata dall’amministrazione (e, anzi, a fronte di una dichiarazione di opposto tenore resa dalla stessa aggiudicataria).
La determinazione impugnata, con cui viene confermata l’aggiudicazione in favore della Publiservizi è, pertanto, illegittima e va annullata, fondandosi su un preteso errore materiale nella indicazione del costo del personale, che, come chiarito, è del tutto inesistente e comportando, pertanto, una inammissibile manipolazione dell’offerta economica (oltre che dell’offerta tecnica) dell’aggiudicataria.
12.2. L’accoglimento della doglianza, tuttavia, non può condurre, come sostenuto dalla parte ricorrente, al secondo corollario prospettato, ossia ad una statuizione giurisdizionale di esclusione della controinteressata, non potendo questo giudice sostituirsi all’amministrazione nella valutazione della complessiva “ congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta ”, anche laddove quest’ultima appaia – come nel caso di specie - ictu oculi anormalmente bassa (art. 110, co.1, d.lgs. n. 36/2023).
E ciò, tanto più ove si consideri che la gara ha ad oggetto l’affidamento di una concessione di servizi in relazione alla quale è stato chiarito che, « se nella lex specialis deve essere indicato il volume dei ricavi che il servizio può generare, al fine di orientare gli operatori economici sulla dimensione economica del servizio da dare in affidamento, l'operatore economico resta però libero, assumendosi il rischio imprenditoriale, di organizzare i propri mezzi e l'offerta, per massimizzare il guadagno derivante dalla concessione; di conseguenza, colui che partecipa a una gara per una concessione di servizi può formulare un'offerta ipotizzando che la gestione del servizio gli consenta di realizzazione ricavi maggiori rispetto a quelli stimati dall'amministrazione concedente e da questa indicati nella legge di gara, assumendosi però il rischio delle proprie valutazioni (in tal senso, T.A.R. Calabria, I, n. 1600/2017)» (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 10567 del 1° dicembre 2022).
Secondo un costante indirizzo, infatti, “ il sindacato del Giudice amministrativo sulle valutazioni dell’amministrazione è circoscritto al profilo della logicità, ragionevolezza e adeguatezza dell’istruttoria, senza poter procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, ciò rappresentando un’inammissibile invasione della sfera propria della pubblica amministrazione (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2020, n. 1655) ” (da ultimo, C.G.A.R.S., 25 febbraio 2026, n. 108).
Nel caso in esame, il giudizio sulla sostenibilità dell’offerta della controinteressata ha riguardato il solo costo del personale e non la sostenibilità del piano economico-finanziario nel suo complesso, che costituisce « lo strumento mediante il quale si attua la concreta distribuzione del rischio tra le parti del rapporto, la cui adeguatezza e sostenibilità deve essere valutata dall’amministrazione concedente alla luce delle discipline tecniche ed economiche applicabili e sulla base delle eventuali prescrizioni che la stessa amministrazione ha dettato con la lex specialis della procedura per la selezione del concessionario » (Cons. St., sez. V, 30 gennaio 2023, n. 1042).
Neppure, a ben vedere, nel caso di specie, è stata valutata la congruità del costo del personale, atteso che tale giudizio è stato deviato, a monte, dalla rilevazione di un (benché, si ribadisce, inesistente) refuso nella indicazione dei costi di manodopera, il cui dimezzamento, come condivisibilmente sostenuto dalla ricorrente, ribalta l’assetto di interessi inizialmente prospettato, abbattendo i costi e generando utili.
Né, un detto giudizio, può essere formulato ex novo da questo giudice in questa sede, in violazione del divieto di pronuncia su poteri ( in parte qua ) non ancora esercitati.
Una tale pronuncia produrrebbe, d’altra parte, l’inammissibile effetto di impedire alla controinteressata di dimostrare l’eventuale remuneratività dell’offerta presentata (dimostrazione che non può essere resa, per la prima volta, in sede giudiziale) e all’amministrazione di valutarne, nell’esercizio dei poteri discrezionali alla stessa riservati, l’anomalia, atteso che, come già evidenziato, tale valutazione non è mai stata effettuata dall’amministrazione, concentratasi sulla ritenuta esistenza di un mero errore materiale, suscettibile, in quanto tale, di correzione.
13. Il ricorso è, pertanto, fondato nei termini precisati e deve essere accolto con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti del Comune di Vittoria.
Sussistono, invece, giusti motivi per disporne la compensazione nei confronti della parte controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione.
Condanna il Comune di Vittoria al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori, se dovuti e refusione del contributo unificato ove versato.
Compensa le spese di lite nei confronti della parte controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AZ AR SA, Presidente
Calogero Commandatore, Consigliere
AG AB AU, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AG AB AU | AZ AR SA |
IL SEGRETARIO