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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 02/10/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1291/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. presentato da:
Parte_1 con il difensore avv. GRAZIANI DANIELA;
ricorrente contro
Controparte_1 con il difensore avv. ZILLI RAMONA;
resistente con l'intervento del P.M. in sede;
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente e la parte resistente concordemente:
“Procedere con la modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore di cui al decreto Tribunale di Pordenone n. Per_1
6207/2022 del 12.8.2022 emesso all'esito del procedimento n. 3246/2022 rg, accogliendo le seguenti
CONCLUSIONI
1. affidare la figlia ad entrambi i genitori in via condivisa, con Per_1 collocazione tendenzialmente paritetica e residenza presso la madre;
2. stabilire che la figlia della coppia starà dal papà a settimane alterne da mercoledì dopo la scuola al lunedì mattina (a decorrere dal 15/10/25), le altre settimane da mercoledì dopo scuola a giovedì mattina, ovvero nei diversi periodi più confacenti alle esigenze e ai desideri della minore, comunque distribuiti in modo da garantire l'alternanza paritetica delle permanenze;
3. tutte le decisioni concernenti l'educazione, lo sviluppo e la salute della figlia saranno prese congiuntamente da entrambi i genitori. Le decisioni inerenti gli atti rientranti nell'ordinaria amministrazione verranno prese disgiuntamente per i periodi che la figlia trascorrerà presso ciascun genitore;
4. disporre che i genitori possano tenere la figlia presso ciascuno di loro durante le vacanze estive per un tempo ampio, ossia presso il padre nel mese di luglio almeno 3 settimane e una ad agosto, il resto con la madre in periodi anche consecutivi, fatti salvi sempre gli impegni scolastici e personali della ragazza che avranno la priorità, e ciò secondo le aspettative e le esigenze da concordare con la ragazza direttamente entro il mese di maggio di ogni anno, in considerazione dell'età; accordi diretti tra i genitori e la figlia verranno presi di volta in volta anche per suddividere eventuali vacanze natalizie e pasquali, così come i ponti scolastici che in ogni caso saranno ripartiti per periodi di egual durata, la metà ciascuno per giornate e tempi da concordare tra genitori e la ragazza entro il 30 novembre per quelle natalizie e il 28 febbraio per quelle pasquali;
5. disporre che il signor versi a titolo di mantenimento mensile per Parte_1 la figlia, con cadenza il giorno 12 di ogni mese, la somma di euro 150 per la figlia, con versamento sul conto corrente della madre – estremi di bonifico noti, con rivalutazione Istat a decorrere dal mese di settembre 2026; il signor inoltre verserà annualmente la somma di € 600,00.=, entro il Parte_1
31/12 di ogni anno, sul conto corrente intestato alla minore che i genitori accenderanno presso Banca 360 entro il 30.10.2025, con delega congiunta ad operare di entrambi i genitori, somme che potranno poi essere utilizzate dalla figlia una volta compiuti i 18 anni per lo studio universitario;
al momento dell'apertura del conto corrente intestato alla figlia la signora
[..
[...] [...]
[...]
vi verserà la somma di € 150,00 a titolo di rimborso pro quota Parte_2 delle spese straordinarie per la minore anticipate dal sig. fino a Parte_1 settembre 2025. Col versamento della predetta somma le parti dichiarano di nulla avere a pretendere l'una dall'altra a titolo di arretrati di concorso al mantenimento ordinario e straordinario della figlia come maturati sino alla data odierna 30.9.2025;
6. le parti concordano sin d'ora che il concorso ordinario al mantenimento di le verrà versato direttamente una volta raggiunta la maggiore età Per_1
e sino al raggiungimento dell'autonomia economica, se e quando avrà domicilio lontano dalla madre, sempre che la figlia vi acconsenta;
7. disporre che le spese straordinarie sostenute per la figlia siano ripartite tra i genitori al 50% ciascuno come da protocollo Ondif in uso presso il Tribunale di Udine (anno 2015) che le parti dichiarano di conoscere;
8. disporre che l'assegno universale sia percepito integralmente dalla signora
CP_1
9. disporre che le detrazioni fiscali per la figlia a carico siano ripartite al 50% fra i genitori;
10. i genitori, allorquando la figlia è presso di loro collocato si occuperanno autonomamente di tutti gli impegni sanitari, sportivi, ludici e scolastici;
11. i genitori – consapevoli dell'importanza per la minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori - si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro;
12. i genitori si obbligano a darsi reciproca e tempestiva informazione di ogni fatto più saliente relativo alla salute e all'educazione di nonché Per_1 si impegnano a comunicare i propri recapiti, anche telefonici, con immediata informativa di eventuali cambi di residenza/domicilio o di spostamenti del minore in altre località;
13. ciascun genitore, nell'ottica di contribuire alla cura e alla crescita affettiva della figlia, si impegna a gestire i rapporti dei minori con la famiglia di origine;
14. le condizioni sopra riportate sono valide ed efficaci tra le parti dalla data
3 della sottoscrizione del presente atto;
15. spese di lite compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla relazione sentimentale tra le parti è nata riconosciuta da entrambi Per_1
i genitori. ha premesso che la relazione sentimentale con Parte_1 [...] ra cessata e che il Tribunale di Pordenone, con decreto del 12.8.2022, CP_1 già aveva assunto le necessarie statuizioni nell'interesse dei minori, e ha chiesto la modifica delle condizioni allora concordate, chiedendo in buona sostanza la previsione di un diverso e maggiore diritto di vista paterno e, nel contempo, la previsione del mantenimento ordinario diretto della minore da parte dei due genitori. si è costituita in giudizio, avanzando domande di segno Controparte_1 opposto a quelle del ricorrente.
Le parti hanno depositato le memorie previste dall'art. 473-bis.17 c.p.c.
All'udienza del 30.9.2025, davanti al G.I., le parti hanno infine raggiunto un globale accordo sulle varie questioni controversie, che il Collegio ritiene conforme agli interessi morali e materiali della minore.
L'andamento ed esito complessivi della controversia inducono a compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale di Pordenone del 12.8.2022, così giudica:
1. affida la figlia ad entrambi i genitori in via condivisa, con Per_1 collocazione tendenzialmente paritetica e residenza presso la madre;
2. dispone che la figlia della coppia starà dal papà a settimane alterne da mercoledì dopo la scuola al lunedì mattina (a decorrere dal 15/10/25), le altre settimane da mercoledì dopo scuola a giovedì mattina, ovvero nei diversi periodi più confacenti alle esigenze e ai desideri della minore, comunque distribuiti in modo da garantire l'alternanza paritetica delle permanenze;
3. tutte le decisioni concernenti l'educazione, lo sviluppo e la salute della figlia saranno prese congiuntamente da entrambi i genitori. Le decisioni inerenti gli atti rientranti nell'ordinaria amministrazione verranno prese disgiuntamente per i periodi che la figlia trascorrerà presso ciascun genitore;
4 4. dispone che i genitori possano tenere la figlia presso ciascuno di loro durante le vacanze estive per un tempo ampio, ossia presso il padre nel mese di luglio almeno
3 settimane e una ad agosto, il resto con la madre in periodi anche consecutivi, fatti salvi sempre gli impegni scolastici e personali della ragazza che avranno la priorità,
e ciò secondo le aspettative e le esigenze da concordare con la ragazza direttamente entro il mese di maggio di ogni anno, in considerazione dell'età; accordi diretti tra i genitori e la figlia verranno presi di volta in volta anche per suddividere eventuali vacanze natalizie e pasquali, così come i ponti scolastici che in ogni caso saranno ripartiti per periodi di egual durata, la metà ciascuno per giornate e tempi da concordare tra genitori e la ragazza entro il 30 novembre per quelle natalizie e il 28 febbraio per quelle pasquali;
5. dispone che il signor versi a titolo di mantenimento mensile per Parte_1 la figlia, con cadenza il giorno 12 di ogni mese, la somma di euro 150 per la figlia, con versamento sul conto corrente della madre – estremi di bonifico noti, con rivalutazione Istat a decorrere dal mese di settembre 2026; dà atto che il signor inoltre verserà annualmente la somma di € 600,00.=, entro il 31/12 di ogni Parte_1 anno, sul conto corrente intestato alla minore che i genitori accenderanno presso
Banca 360 entro il 30.10.2025, con delega congiunta ad operare di entrambi i genitori, somme che potranno poi essere utilizzate dalla figlia una volta compiuti i
18 anni per lo studio universitario;
dà atto che al momento dell'apertura del conto corrente intestato alla figlia la signora vi verserà la somma di € 150,00 a CP_1 titolo di rimborso pro quota delle spese straordinarie per la minore anticipate dal sig. fino a settembre 2025. Dà atto che col versamento della predetta somma Parte_1 le parti dichiarano di nulla avere a pretendere l'una dall'altra a titolo di arretrati di concorso al mantenimento ordinario e straordinario della figlia come maturati sino alla data odierna 30.9.2025;
6. dà atto che le parti concordano sin d'ora che il concorso ordinario al mantenimento di le verrà versato direttamente una volta raggiunta la Per_1 maggiore età e sino al raggiungimento dell'autonomia economica, se e quando avrà domicilio lontano dalla madre, sempre che la figlia vi acconsenta;
7. dispone che le spese straordinarie sostenute per la figlia siano ripartite tra i genitori al 50% ciascuno come da protocollo Ondif in uso presso il Tribunale di
Udine (anno 2015) che le parti dichiarano di conoscere;
8. dispone che l'assegno universale sia percepito integralmente dalla signora
CP_1
5 9. dà atto che le detrazioni fiscali per la figlia a carico siano ripartite al 50% fra i genitori;
10. dà atto che i genitori, allorquando la figlia è presso di loro collocato si occuperanno autonomamente di tutti gli impegni sanitari, sportivi, ludici e scolastici;
11. dà atto che i genitori – consapevoli dell'importanza per la minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori - si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro;
12. dà atto che i genitori si obbligano a darsi reciproca e tempestiva informazione di ogni fatto più saliente relativo alla salute e all'educazione di Per_1 nonché si impegnano a comunicare i propri recapiti, anche telefonici, con
[...] immediata informativa di eventuali cambi di residenza/domicilio o di spostamenti del minore in altre località;
13. dà atto che ciascun genitore, nell'ottica di contribuire alla cura e alla crescita affettiva della figlia, si impegna a gestire i rapporti dei minori con la famiglia di origine;
14. dà atto che le condizioni concordate sono valide ed efficaci tra le parti dalla data della sottoscrizione delle conclusioni medesime;
15. spese di lite compensate.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 1.10.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Diamante dott.ssa Annamaria Antonini
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REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. presentato da:
Parte_1 con il difensore avv. GRAZIANI DANIELA;
ricorrente contro
Controparte_1 con il difensore avv. ZILLI RAMONA;
resistente con l'intervento del P.M. in sede;
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente e la parte resistente concordemente:
“Procedere con la modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore di cui al decreto Tribunale di Pordenone n. Per_1
6207/2022 del 12.8.2022 emesso all'esito del procedimento n. 3246/2022 rg, accogliendo le seguenti
CONCLUSIONI
1. affidare la figlia ad entrambi i genitori in via condivisa, con Per_1 collocazione tendenzialmente paritetica e residenza presso la madre;
2. stabilire che la figlia della coppia starà dal papà a settimane alterne da mercoledì dopo la scuola al lunedì mattina (a decorrere dal 15/10/25), le altre settimane da mercoledì dopo scuola a giovedì mattina, ovvero nei diversi periodi più confacenti alle esigenze e ai desideri della minore, comunque distribuiti in modo da garantire l'alternanza paritetica delle permanenze;
3. tutte le decisioni concernenti l'educazione, lo sviluppo e la salute della figlia saranno prese congiuntamente da entrambi i genitori. Le decisioni inerenti gli atti rientranti nell'ordinaria amministrazione verranno prese disgiuntamente per i periodi che la figlia trascorrerà presso ciascun genitore;
4. disporre che i genitori possano tenere la figlia presso ciascuno di loro durante le vacanze estive per un tempo ampio, ossia presso il padre nel mese di luglio almeno 3 settimane e una ad agosto, il resto con la madre in periodi anche consecutivi, fatti salvi sempre gli impegni scolastici e personali della ragazza che avranno la priorità, e ciò secondo le aspettative e le esigenze da concordare con la ragazza direttamente entro il mese di maggio di ogni anno, in considerazione dell'età; accordi diretti tra i genitori e la figlia verranno presi di volta in volta anche per suddividere eventuali vacanze natalizie e pasquali, così come i ponti scolastici che in ogni caso saranno ripartiti per periodi di egual durata, la metà ciascuno per giornate e tempi da concordare tra genitori e la ragazza entro il 30 novembre per quelle natalizie e il 28 febbraio per quelle pasquali;
5. disporre che il signor versi a titolo di mantenimento mensile per Parte_1 la figlia, con cadenza il giorno 12 di ogni mese, la somma di euro 150 per la figlia, con versamento sul conto corrente della madre – estremi di bonifico noti, con rivalutazione Istat a decorrere dal mese di settembre 2026; il signor inoltre verserà annualmente la somma di € 600,00.=, entro il Parte_1
31/12 di ogni anno, sul conto corrente intestato alla minore che i genitori accenderanno presso Banca 360 entro il 30.10.2025, con delega congiunta ad operare di entrambi i genitori, somme che potranno poi essere utilizzate dalla figlia una volta compiuti i 18 anni per lo studio universitario;
al momento dell'apertura del conto corrente intestato alla figlia la signora
[..
[...] [...]
[...]
vi verserà la somma di € 150,00 a titolo di rimborso pro quota Parte_2 delle spese straordinarie per la minore anticipate dal sig. fino a Parte_1 settembre 2025. Col versamento della predetta somma le parti dichiarano di nulla avere a pretendere l'una dall'altra a titolo di arretrati di concorso al mantenimento ordinario e straordinario della figlia come maturati sino alla data odierna 30.9.2025;
6. le parti concordano sin d'ora che il concorso ordinario al mantenimento di le verrà versato direttamente una volta raggiunta la maggiore età Per_1
e sino al raggiungimento dell'autonomia economica, se e quando avrà domicilio lontano dalla madre, sempre che la figlia vi acconsenta;
7. disporre che le spese straordinarie sostenute per la figlia siano ripartite tra i genitori al 50% ciascuno come da protocollo Ondif in uso presso il Tribunale di Udine (anno 2015) che le parti dichiarano di conoscere;
8. disporre che l'assegno universale sia percepito integralmente dalla signora
CP_1
9. disporre che le detrazioni fiscali per la figlia a carico siano ripartite al 50% fra i genitori;
10. i genitori, allorquando la figlia è presso di loro collocato si occuperanno autonomamente di tutti gli impegni sanitari, sportivi, ludici e scolastici;
11. i genitori – consapevoli dell'importanza per la minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori - si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro;
12. i genitori si obbligano a darsi reciproca e tempestiva informazione di ogni fatto più saliente relativo alla salute e all'educazione di nonché Per_1 si impegnano a comunicare i propri recapiti, anche telefonici, con immediata informativa di eventuali cambi di residenza/domicilio o di spostamenti del minore in altre località;
13. ciascun genitore, nell'ottica di contribuire alla cura e alla crescita affettiva della figlia, si impegna a gestire i rapporti dei minori con la famiglia di origine;
14. le condizioni sopra riportate sono valide ed efficaci tra le parti dalla data
3 della sottoscrizione del presente atto;
15. spese di lite compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla relazione sentimentale tra le parti è nata riconosciuta da entrambi Per_1
i genitori. ha premesso che la relazione sentimentale con Parte_1 [...] ra cessata e che il Tribunale di Pordenone, con decreto del 12.8.2022, CP_1 già aveva assunto le necessarie statuizioni nell'interesse dei minori, e ha chiesto la modifica delle condizioni allora concordate, chiedendo in buona sostanza la previsione di un diverso e maggiore diritto di vista paterno e, nel contempo, la previsione del mantenimento ordinario diretto della minore da parte dei due genitori. si è costituita in giudizio, avanzando domande di segno Controparte_1 opposto a quelle del ricorrente.
Le parti hanno depositato le memorie previste dall'art. 473-bis.17 c.p.c.
All'udienza del 30.9.2025, davanti al G.I., le parti hanno infine raggiunto un globale accordo sulle varie questioni controversie, che il Collegio ritiene conforme agli interessi morali e materiali della minore.
L'andamento ed esito complessivi della controversia inducono a compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale di Pordenone del 12.8.2022, così giudica:
1. affida la figlia ad entrambi i genitori in via condivisa, con Per_1 collocazione tendenzialmente paritetica e residenza presso la madre;
2. dispone che la figlia della coppia starà dal papà a settimane alterne da mercoledì dopo la scuola al lunedì mattina (a decorrere dal 15/10/25), le altre settimane da mercoledì dopo scuola a giovedì mattina, ovvero nei diversi periodi più confacenti alle esigenze e ai desideri della minore, comunque distribuiti in modo da garantire l'alternanza paritetica delle permanenze;
3. tutte le decisioni concernenti l'educazione, lo sviluppo e la salute della figlia saranno prese congiuntamente da entrambi i genitori. Le decisioni inerenti gli atti rientranti nell'ordinaria amministrazione verranno prese disgiuntamente per i periodi che la figlia trascorrerà presso ciascun genitore;
4 4. dispone che i genitori possano tenere la figlia presso ciascuno di loro durante le vacanze estive per un tempo ampio, ossia presso il padre nel mese di luglio almeno
3 settimane e una ad agosto, il resto con la madre in periodi anche consecutivi, fatti salvi sempre gli impegni scolastici e personali della ragazza che avranno la priorità,
e ciò secondo le aspettative e le esigenze da concordare con la ragazza direttamente entro il mese di maggio di ogni anno, in considerazione dell'età; accordi diretti tra i genitori e la figlia verranno presi di volta in volta anche per suddividere eventuali vacanze natalizie e pasquali, così come i ponti scolastici che in ogni caso saranno ripartiti per periodi di egual durata, la metà ciascuno per giornate e tempi da concordare tra genitori e la ragazza entro il 30 novembre per quelle natalizie e il 28 febbraio per quelle pasquali;
5. dispone che il signor versi a titolo di mantenimento mensile per Parte_1 la figlia, con cadenza il giorno 12 di ogni mese, la somma di euro 150 per la figlia, con versamento sul conto corrente della madre – estremi di bonifico noti, con rivalutazione Istat a decorrere dal mese di settembre 2026; dà atto che il signor inoltre verserà annualmente la somma di € 600,00.=, entro il 31/12 di ogni Parte_1 anno, sul conto corrente intestato alla minore che i genitori accenderanno presso
Banca 360 entro il 30.10.2025, con delega congiunta ad operare di entrambi i genitori, somme che potranno poi essere utilizzate dalla figlia una volta compiuti i
18 anni per lo studio universitario;
dà atto che al momento dell'apertura del conto corrente intestato alla figlia la signora vi verserà la somma di € 150,00 a CP_1 titolo di rimborso pro quota delle spese straordinarie per la minore anticipate dal sig. fino a settembre 2025. Dà atto che col versamento della predetta somma Parte_1 le parti dichiarano di nulla avere a pretendere l'una dall'altra a titolo di arretrati di concorso al mantenimento ordinario e straordinario della figlia come maturati sino alla data odierna 30.9.2025;
6. dà atto che le parti concordano sin d'ora che il concorso ordinario al mantenimento di le verrà versato direttamente una volta raggiunta la Per_1 maggiore età e sino al raggiungimento dell'autonomia economica, se e quando avrà domicilio lontano dalla madre, sempre che la figlia vi acconsenta;
7. dispone che le spese straordinarie sostenute per la figlia siano ripartite tra i genitori al 50% ciascuno come da protocollo Ondif in uso presso il Tribunale di
Udine (anno 2015) che le parti dichiarano di conoscere;
8. dispone che l'assegno universale sia percepito integralmente dalla signora
CP_1
5 9. dà atto che le detrazioni fiscali per la figlia a carico siano ripartite al 50% fra i genitori;
10. dà atto che i genitori, allorquando la figlia è presso di loro collocato si occuperanno autonomamente di tutti gli impegni sanitari, sportivi, ludici e scolastici;
11. dà atto che i genitori – consapevoli dell'importanza per la minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori - si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro;
12. dà atto che i genitori si obbligano a darsi reciproca e tempestiva informazione di ogni fatto più saliente relativo alla salute e all'educazione di Per_1 nonché si impegnano a comunicare i propri recapiti, anche telefonici, con
[...] immediata informativa di eventuali cambi di residenza/domicilio o di spostamenti del minore in altre località;
13. dà atto che ciascun genitore, nell'ottica di contribuire alla cura e alla crescita affettiva della figlia, si impegna a gestire i rapporti dei minori con la famiglia di origine;
14. dà atto che le condizioni concordate sono valide ed efficaci tra le parti dalla data della sottoscrizione delle conclusioni medesime;
15. spese di lite compensate.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 1.10.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Diamante dott.ssa Annamaria Antonini
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