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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/12/2025, n. 2055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2055 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PP De SA Presidente
Dr. Antonella Allegra Consigliere
Dr. SArio NE RO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1112 del Ruolo Generale dell'anno
2024, promossa da con sede legale in Conegliano (TV) Via V. Alfieri n.1 (CF Parte_1
), e per essa la sua mandataria , con sede legale in Verona, P.IVA_1 Parte_2
Viale dell'Agricoltura n. 7, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
TI TI
– appellante -
Contro
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) e residente in [...], C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Simonetta Buontempi
- appellata – IN PUNTO A: ricorso in appello ex art. 130 disp. att. c.p.c. avverso sentenza n.
674/2024 del Tribunale di Reggio Emilia del 11 - 12/06/2024, pronunciata su reclamo proposto ex art. 630 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per come da ricorso in appello;
Parte_3
Per come da comparsa di costituzione in appello. Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE ha promosso contro la procedura Parte_4 Controparte_1
esecutiva immobiliare n. 109/2023 avanti il Tribunale di Reggio Emilia.
Gli adempimenti posti in essere dal creditore procedente possono essere così riassunti:
-in data 23/05/2023 è stato notificato il pignoramento alla debitrice;
-in data 19/06/2023 gli hanno restituito a il verbale di Pt_5 Parte_1
pignoramento notificato, unitamente ad una copia per uso trascrizione;
-in data 22/06/2023 si è provveduto all'iscrizione a ruolo;
-in data 27/06/2023 è stato trascritto il pignoramento nei Registri immobiliari;
-in data 05/07/2023 il creditore procedente ha depositato l'istanza di vendita;
-in data 17/07/2023 ha depositato la certificazione notarile sostitutiva Parte_1
ex art. 567 secondo comma c.p.c.;
-in data 26/10/2023 il creditore ha ricevuto da parte del Tribunale di Reggio Emilia la richiesta di integrazione della documentazione ipocatastale;
-in data 27/12/2023 ha depositato la documentazione integrativa. Parte_1
Con ordinanza del 19.03.2024, il GE ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento ex art.
pag. 2/11 sopra riportato, in data 17.07.2023 anziché in data 07.07.2023) e, per l'effetto,
l'estinzione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 567 comma terzo c.p.c., in quanto il termine di 45 giorni per depositare la suddetta documentazione doveva considerarsi decorrente dalla data di perfezionamento della notifica del pignoramento, e non da quella di trascrizione dell'atto.
ha proposto, con ricorso ex art. 630, comma 3, c.p.c., reclamo al Parte_1
Collegio avverso l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva, sostenendo che la data del “compimento del pignoramento” da cui decorreva il termine per depositare la documentazione ex art. 567 comma 2 c.p.c. doveva essere individuata in quella della trascrizione del pignoramento, considerata quale elemento essenziale rispetto alla produzione degli effetti ad esso collegati poiché “l'esecuzione del pignoramento
immobiliare delineata dall'art. 555 c.p.c. ha natura unitaria, benché a formazione
progressiva, e si attua attraverso la fase della notifica dell'atto e quella della sua
trascrizione” (Cass. 16.05.2008 n. 12429 e di identico contenuto Cass. 19.03.2012 n.
4369).
In via principale, pertanto, ha domandato che l'ordinanza Parte_3
impugnata fosse annullata e, in subordine, ha chiesto, per il caso in cui Tribunale
ritenesse che il termine di cui all'art. 567, comma 2, c.p.c. decorresse dalla data di notifica dell'atto di pignoramento, di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 497 e 567, comma 2, c.p.c. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost.
DI CA RI, debitrice esecutata, è rimasta contumace.
2- Con sentenza n. 674/2024 pubblicata in data 12.06.2024, il Tribunale di Reggio
Emilia ha respinto il reclamo.
pag. 3/11 Il Tribunale di Reggio Emilia, dopo aver precisato che, nel caso di specie, si applicavano le disposizioni della Riforma Cartabia, ha dato continuità alla giurisprudenza della Corte di Cassazione che, da ultimo, con la sentenza n. 18758/2017,
aveva affermato che “la locuzione con cui l'art. 497 cod. proc. civ.
segna l'exordium del termine di efficacia del pignoramento non può che essere riferita
al perfezionamento della notificazione, dacché in quel momento si producono (si
, appunto) per ambedue le parti gli effetti di legale conoscenza dell'atto e
di pendenza dell'esecuzione. Né in direzione contraria può opinarsi sulla base del
principio, (…), della scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il
notificato”, e ciò in quanto, secondo il giudice di legittimità, “la scissione degli effetti
della notifica per il notificante e il destinatario dell'atto, come risultante dalla
giurisprudenza della Corte Costituzionale, trova applicazione solo quando
dall'intempestivo esito del procedimento notificatorio, per la parte di questo sottratta
alla disponibilità del notificante, potrebbero derivare conseguenze negative per il
notificante (quali la decadenza per il tardivo compimento di attività dell'ufficiale
giudiziario), non anche quando un termine debba decorrere o un altro adempimento
debba essere compiuto dal tempo dell'avvenuta notificazione, in tal caso dovendosi
considerare per entrambe le parti l'epoca di perfezionamento della notificazione nei
confronti del destinatario”.
Quanto all'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 497 e 567, comma 2, c.p.c.
per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. il primo giudice ha osservato:
- che l'intento acceleratorio perseguito dal legislatore con il novellato art. 567 c.p.c. non comportava una compressione del diritto all'accesso alla giustizia, di cui all' art. 24
pag. 4/11 Cost., per il creditore, in quanto la norma aveva espressamente previsto che il termine di
45 giorni per il deposito della documentazione potesse essere prorogato di ulteriori 45
giorni su istanza del creditore stesso;
tale termine era, dunque, da ritenersi congruo in relazione agli adempimenti da compiersi;
-che non risultava violato il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. in quanto la condizione di disparità fra i creditori non sarebbe stata determinata dalle norme previste dagli artt. 497 e 567 c.p.c., ma dalle asserite diverse prassi degli Uffici;
-che non era configurabile una violazione del termine di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost. in quanto la proroga del termine per il deposito della documentazione poteva essere concessa solo una volta e per “giusti motivi”.
3- Avverso la sentenza n. 674/2024 ha proposto appello Parte_3
riproponendo le domande non accolte in sede di reclamo e deducendo:
a) che la sentenza appellata, dando continuità all'orientamento giurisprudenziale antecedente alla Riforma Cartabia, aveva individuato erroneamente il momento del
“compimento del pignoramento” nel perfezionamento della notificazione dell'atto e non della sua trascrizione;
b) che il provvedimento del G.E. di concessione del termine perentorio di 60 giorni per integrare la relazione notarile altro non poteva essere che una rimessione in termini a seguito di una implicita proroga del termine di deposito della relazione notarile;
c) che essendo necessaria un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 567
secondo comma c.p.c., doveva essere sollevata questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 24, e 111 Cost.
pag. 5/11 Si è costituita e ha resistito all'appello, invocandone il Controparte_1
rigetto.
La causa, trattata con il rito camerale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14
ottobre 2025
4- Rileva la Corte che i motivi dell'impugnazione di devono Parte_1
ritenersi infondati.
In merito alla prima censura, anche questo Collegio, concordando con quanto affermato dal Giudice di prime cure, identifica nel perfezionamento della notificazione dell'atto di pignoramento (e non nella trascrizione) il dies a quo del termine per il deposito della documentazione ipocatastale, ex art. 567 secondo comma c.p.c., la cui inosservanza determina la cessazione degli effetti del pignoramento e l'estinzione dell'esecuzione.
Si ritiene opportuno evidenziare la ratio sottesa alla disciplina dell'estinzione della procedura esecutiva nell'ipotesi di mancato deposito della documentazione entro il termine di 45 giorni dal pignoramento: la particolare diligenza richiesta al creditore procedente, soggetto attivo dell'esecuzione, si giustifica in quanto il debitore che subisce l'espropriazione immobiliare, e, dunque, la perdita della disponibilità dei beni pignorati e l'inefficacia degli atti di disposizione, deve vedere tutelato il proprio interesse ad una celere soluzione del processo così da limitare gli effetti vincolanti del pignoramento e le altre conseguenze pregiudizievoli connesse al processo di esecuzione.
L'appellante – pur citando a sostegno delle proprie argomentazioni giurisprudenza anteriore alla riforma Cartabia (Cass. 16.05.2008 n. 12429 e di identico contenuto Cass.
19.03.2012 n. 4369) - lamenta che il Tribunale di Reggio Emilia abbia avvalorato un arresto giurisprudenziale antecedente alla suddetta riforma.
pag. 6/11 Orbene, occorre, in proposito, innanzitutto precisare che il D.lgs. n. 149/2022 non ha in alcun modo modificato le modalità di “compimento” del pignoramento, essendosi limitato esclusivamente ad abbreviare il termine di deposito della documentazione ex art. 567 c. 2 c.p.c. (ora di 45 giorni decorrenti dal pignoramento, mentre prima era di 60
giorni dal deposito del ricorso).
Inoltre, non si rinviene orientamento giurisprudenziale successivo in contrasto con quello al quale ha prestato adesione la sentenza appellata (da ultimo con la sentenza n.
18758/2017), ove viene esplicitato che i due momenti processuali che compongono il pignoramento immobiliare, ossia la notifica dell'atto al debitore esecutato e la sua trascrizione nei registri immobiliari, danno luogo a una fattispecie a formazione progressiva. Da un lato, la notificazione dell'ingiunzione al debitore segna l'inizio del processo esecutivo, nonché il momento in cui il creditore procedente/notificante può
effettivamente e pienamente esercitare il suo diritto, mentre per il debitore la notifica dell'atto determina la perdita della disponibilità dei beni pignorati e l'inefficacia degli atti di disposizione su di essi. D'altro canto, la trascrizione completa il pignoramento,
consentendo la produzione dei suoi effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti e configurando un presupposto indispensabile affinché il giudice possa dare seguito all'istanza di vendita del bene.
Considerato, pertanto, che, per ambedue le parti, gli effetti di legale conoscenza dell'atto e di pendenza del procedimento esecutivo si producono (si “compiono”) dal perfezionamento della notificazione, è da tale momento che deve decorrere il termine di efficacia del pignoramento. I tempi di trascrizione sono, invece, nella disponibilità del creditore, essendo ormai acclarato che l'art.557 terzo comma cpc non prevede in questo pag. 7/11 caso un termine perentorio per compiere detta formalità: pertanto, se il termine di 45
giorni di cui all'art. 567 secondo comma c.p.c. venisse fatto decorrere dalla trascrizione,
lo stesso verrebbe, di fatto, ad essere arbitrariamente ampliato o ridotto in base ad una scelta del creditore o, comunque, ad una sua maggiore o minore diligenza.
Quanto al secondo motivo di appello, va rilevato che la richiesta di integrazione documentale, successiva al deposito della documentazione ex 567 c.p. c, non configura una rimessione in termini d'ufficio.
Non vi è dubbio che la proroga di un termine perentorio già spirato, come nel caso di specie, non sia ammissibile e, inoltre, dalla disposizione sopra citata si evince che il creditore ha diritto di essere rimesso in termini dal G.E solamente qualora la documentazione si riveli incompleta ma sia stata tempestivamente depositata ex art.567
cpc.
Il creditore procedente avrebbe avuto modo di evitare la dichiarazione di inefficacia del pignoramento avanzando un'istanza di proroga per “giusti motivi” ai sensi dell'art 567
terzo comma c.p.c., prima del decorso del termine di 45 giorni, o domandando la rimessione in termini ex art. 153 comma secondo c.p.c. a seguito della allegazione di circostanze idonee a dimostrare la non imputabilità del mancato rispetto del termine in questione.
L'appellante non si è avvalso di tali facoltà e ha depositato la documentazione oltre il termine di 45 giorni dalla notificazione del pignoramento, determinando così
l'estinzione dell'esecuzione per inefficacia del pignoramento.
5-Infine, quanto alla questione della eventuale illegittimità costituzionale della disposizione citata, in relazione agli articoli 3, 24 e 111 Cost., prospettata da Pt_1
pag. 8/11 non pare ravvisabile il requisito della “non manifestamente infondatezza”, Parte_1
ritenendo questa Corte:
a) che, in relazione all'art. 24 Cost., il diritto di difesa sia pienamente tutelato poiché
l'intento acceleratorio del legislatore attuato con la previsione di un termine relativamente breve di 45 giorni per il deposito della documentazione – talvolta difficile da rispettare – viene attenuato con la possibilità di proroga di tale termine di ulteriori 45
giorni su istanza del creditore;
b) che, con riferimento all'art. 111 Cost., ossia al termine di ragionevole durata dei processi, il ricorso alla richiesta di proroga del termine per il deposito della documentazione, contrariamente a quanto affermato da parte appellante, per di più in contraddizione con le censure mosse in relazione all'art. 24 Cost., non determini un aumento della conflittualità giurisdizionale e nemmeno un allungamento irragionevole dei termini del processo esecutivo, alla luce del carattere non arbitrario della concessione della proroga, che può essere accordata solo una volta e per “giusti motivi”;
c) che, in relazione all'art. 3 Cost., la formulazione delle norme previste dagli artt. 497 e
567 c. p. c. non determini alcuna condizione di disparità fra i creditori con riferimento alla compressione dei tempi per eseguire le formalità richieste, in quanto il termine di
45 giorni viene previsto ugualmente per tutti i creditori a decorrere dal “compimento del pignoramento”, così che eventuali disparità sono riconducibili alle prassi affermatesi negli uffici.
5-Per le ragioni sopra esposte, l'appello di erita di essere rigettato. Parte_1
6- Le spese del grado devono seguire la soccombenza.
pag. 9/11 Il compenso di avvocato può essere liquidato, ex DM 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione tra 52.001,00 e 260.000,00 Euro) e alla modesta difficoltà delle questioni affrontate, in 7.440,00 Euro (nella misura media di 2.977,00
per la fase di studio e di 1.911,00 per la fase introduttiva e nella misura minima di
2.552,00 Euro per la fase decisionale).
All'appellata spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
7- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto,
[...]
previsto per l'appello.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa:
I-rigetta l'appello di Parte_1
II- condanna l'appellante a rimborsare a le spese del Controparte_1
grado che liquida in 7.440,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato e accessori di legge;
III- dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto,
[...]
previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
pag. 10/11 Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima sezione civile il 4
novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
SArio NE RO PP De SA
pag. 11/11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
497 c.p.c. per ritardo nel deposito della documentazione ipocatastale (avvenuto, come
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PP De SA Presidente
Dr. Antonella Allegra Consigliere
Dr. SArio NE RO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1112 del Ruolo Generale dell'anno
2024, promossa da con sede legale in Conegliano (TV) Via V. Alfieri n.1 (CF Parte_1
), e per essa la sua mandataria , con sede legale in Verona, P.IVA_1 Parte_2
Viale dell'Agricoltura n. 7, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
TI TI
– appellante -
Contro
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) e residente in [...], C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Simonetta Buontempi
- appellata – IN PUNTO A: ricorso in appello ex art. 130 disp. att. c.p.c. avverso sentenza n.
674/2024 del Tribunale di Reggio Emilia del 11 - 12/06/2024, pronunciata su reclamo proposto ex art. 630 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per come da ricorso in appello;
Parte_3
Per come da comparsa di costituzione in appello. Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE ha promosso contro la procedura Parte_4 Controparte_1
esecutiva immobiliare n. 109/2023 avanti il Tribunale di Reggio Emilia.
Gli adempimenti posti in essere dal creditore procedente possono essere così riassunti:
-in data 23/05/2023 è stato notificato il pignoramento alla debitrice;
-in data 19/06/2023 gli hanno restituito a il verbale di Pt_5 Parte_1
pignoramento notificato, unitamente ad una copia per uso trascrizione;
-in data 22/06/2023 si è provveduto all'iscrizione a ruolo;
-in data 27/06/2023 è stato trascritto il pignoramento nei Registri immobiliari;
-in data 05/07/2023 il creditore procedente ha depositato l'istanza di vendita;
-in data 17/07/2023 ha depositato la certificazione notarile sostitutiva Parte_1
ex art. 567 secondo comma c.p.c.;
-in data 26/10/2023 il creditore ha ricevuto da parte del Tribunale di Reggio Emilia la richiesta di integrazione della documentazione ipocatastale;
-in data 27/12/2023 ha depositato la documentazione integrativa. Parte_1
Con ordinanza del 19.03.2024, il GE ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento ex art.
pag. 2/11 sopra riportato, in data 17.07.2023 anziché in data 07.07.2023) e, per l'effetto,
l'estinzione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 567 comma terzo c.p.c., in quanto il termine di 45 giorni per depositare la suddetta documentazione doveva considerarsi decorrente dalla data di perfezionamento della notifica del pignoramento, e non da quella di trascrizione dell'atto.
ha proposto, con ricorso ex art. 630, comma 3, c.p.c., reclamo al Parte_1
Collegio avverso l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva, sostenendo che la data del “compimento del pignoramento” da cui decorreva il termine per depositare la documentazione ex art. 567 comma 2 c.p.c. doveva essere individuata in quella della trascrizione del pignoramento, considerata quale elemento essenziale rispetto alla produzione degli effetti ad esso collegati poiché “l'esecuzione del pignoramento
immobiliare delineata dall'art. 555 c.p.c. ha natura unitaria, benché a formazione
progressiva, e si attua attraverso la fase della notifica dell'atto e quella della sua
trascrizione” (Cass. 16.05.2008 n. 12429 e di identico contenuto Cass. 19.03.2012 n.
4369).
In via principale, pertanto, ha domandato che l'ordinanza Parte_3
impugnata fosse annullata e, in subordine, ha chiesto, per il caso in cui Tribunale
ritenesse che il termine di cui all'art. 567, comma 2, c.p.c. decorresse dalla data di notifica dell'atto di pignoramento, di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 497 e 567, comma 2, c.p.c. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost.
DI CA RI, debitrice esecutata, è rimasta contumace.
2- Con sentenza n. 674/2024 pubblicata in data 12.06.2024, il Tribunale di Reggio
Emilia ha respinto il reclamo.
pag. 3/11 Il Tribunale di Reggio Emilia, dopo aver precisato che, nel caso di specie, si applicavano le disposizioni della Riforma Cartabia, ha dato continuità alla giurisprudenza della Corte di Cassazione che, da ultimo, con la sentenza n. 18758/2017,
aveva affermato che “la locuzione
segna l'exordium del termine di efficacia del pignoramento non può che essere riferita
al perfezionamento della notificazione, dacché in quel momento si producono (si
di pendenza dell'esecuzione. Né in direzione contraria può opinarsi sulla base del
principio, (…), della scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il
notificato”, e ciò in quanto, secondo il giudice di legittimità, “la scissione degli effetti
della notifica per il notificante e il destinatario dell'atto, come risultante dalla
giurisprudenza della Corte Costituzionale, trova applicazione solo quando
dall'intempestivo esito del procedimento notificatorio, per la parte di questo sottratta
alla disponibilità del notificante, potrebbero derivare conseguenze negative per il
notificante (quali la decadenza per il tardivo compimento di attività dell'ufficiale
giudiziario), non anche quando un termine debba decorrere o un altro adempimento
debba essere compiuto dal tempo dell'avvenuta notificazione, in tal caso dovendosi
considerare per entrambe le parti l'epoca di perfezionamento della notificazione nei
confronti del destinatario”.
Quanto all'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 497 e 567, comma 2, c.p.c.
per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. il primo giudice ha osservato:
- che l'intento acceleratorio perseguito dal legislatore con il novellato art. 567 c.p.c. non comportava una compressione del diritto all'accesso alla giustizia, di cui all' art. 24
pag. 4/11 Cost., per il creditore, in quanto la norma aveva espressamente previsto che il termine di
45 giorni per il deposito della documentazione potesse essere prorogato di ulteriori 45
giorni su istanza del creditore stesso;
tale termine era, dunque, da ritenersi congruo in relazione agli adempimenti da compiersi;
-che non risultava violato il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. in quanto la condizione di disparità fra i creditori non sarebbe stata determinata dalle norme previste dagli artt. 497 e 567 c.p.c., ma dalle asserite diverse prassi degli Uffici;
-che non era configurabile una violazione del termine di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost. in quanto la proroga del termine per il deposito della documentazione poteva essere concessa solo una volta e per “giusti motivi”.
3- Avverso la sentenza n. 674/2024 ha proposto appello Parte_3
riproponendo le domande non accolte in sede di reclamo e deducendo:
a) che la sentenza appellata, dando continuità all'orientamento giurisprudenziale antecedente alla Riforma Cartabia, aveva individuato erroneamente il momento del
“compimento del pignoramento” nel perfezionamento della notificazione dell'atto e non della sua trascrizione;
b) che il provvedimento del G.E. di concessione del termine perentorio di 60 giorni per integrare la relazione notarile altro non poteva essere che una rimessione in termini a seguito di una implicita proroga del termine di deposito della relazione notarile;
c) che essendo necessaria un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 567
secondo comma c.p.c., doveva essere sollevata questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 24, e 111 Cost.
pag. 5/11 Si è costituita e ha resistito all'appello, invocandone il Controparte_1
rigetto.
La causa, trattata con il rito camerale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14
ottobre 2025
4- Rileva la Corte che i motivi dell'impugnazione di devono Parte_1
ritenersi infondati.
In merito alla prima censura, anche questo Collegio, concordando con quanto affermato dal Giudice di prime cure, identifica nel perfezionamento della notificazione dell'atto di pignoramento (e non nella trascrizione) il dies a quo del termine per il deposito della documentazione ipocatastale, ex art. 567 secondo comma c.p.c., la cui inosservanza determina la cessazione degli effetti del pignoramento e l'estinzione dell'esecuzione.
Si ritiene opportuno evidenziare la ratio sottesa alla disciplina dell'estinzione della procedura esecutiva nell'ipotesi di mancato deposito della documentazione entro il termine di 45 giorni dal pignoramento: la particolare diligenza richiesta al creditore procedente, soggetto attivo dell'esecuzione, si giustifica in quanto il debitore che subisce l'espropriazione immobiliare, e, dunque, la perdita della disponibilità dei beni pignorati e l'inefficacia degli atti di disposizione, deve vedere tutelato il proprio interesse ad una celere soluzione del processo così da limitare gli effetti vincolanti del pignoramento e le altre conseguenze pregiudizievoli connesse al processo di esecuzione.
L'appellante – pur citando a sostegno delle proprie argomentazioni giurisprudenza anteriore alla riforma Cartabia (Cass. 16.05.2008 n. 12429 e di identico contenuto Cass.
19.03.2012 n. 4369) - lamenta che il Tribunale di Reggio Emilia abbia avvalorato un arresto giurisprudenziale antecedente alla suddetta riforma.
pag. 6/11 Orbene, occorre, in proposito, innanzitutto precisare che il D.lgs. n. 149/2022 non ha in alcun modo modificato le modalità di “compimento” del pignoramento, essendosi limitato esclusivamente ad abbreviare il termine di deposito della documentazione ex art. 567 c. 2 c.p.c. (ora di 45 giorni decorrenti dal pignoramento, mentre prima era di 60
giorni dal deposito del ricorso).
Inoltre, non si rinviene orientamento giurisprudenziale successivo in contrasto con quello al quale ha prestato adesione la sentenza appellata (da ultimo con la sentenza n.
18758/2017), ove viene esplicitato che i due momenti processuali che compongono il pignoramento immobiliare, ossia la notifica dell'atto al debitore esecutato e la sua trascrizione nei registri immobiliari, danno luogo a una fattispecie a formazione progressiva. Da un lato, la notificazione dell'ingiunzione al debitore segna l'inizio del processo esecutivo, nonché il momento in cui il creditore procedente/notificante può
effettivamente e pienamente esercitare il suo diritto, mentre per il debitore la notifica dell'atto determina la perdita della disponibilità dei beni pignorati e l'inefficacia degli atti di disposizione su di essi. D'altro canto, la trascrizione completa il pignoramento,
consentendo la produzione dei suoi effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti e configurando un presupposto indispensabile affinché il giudice possa dare seguito all'istanza di vendita del bene.
Considerato, pertanto, che, per ambedue le parti, gli effetti di legale conoscenza dell'atto e di pendenza del procedimento esecutivo si producono (si “compiono”) dal perfezionamento della notificazione, è da tale momento che deve decorrere il termine di efficacia del pignoramento. I tempi di trascrizione sono, invece, nella disponibilità del creditore, essendo ormai acclarato che l'art.557 terzo comma cpc non prevede in questo pag. 7/11 caso un termine perentorio per compiere detta formalità: pertanto, se il termine di 45
giorni di cui all'art. 567 secondo comma c.p.c. venisse fatto decorrere dalla trascrizione,
lo stesso verrebbe, di fatto, ad essere arbitrariamente ampliato o ridotto in base ad una scelta del creditore o, comunque, ad una sua maggiore o minore diligenza.
Quanto al secondo motivo di appello, va rilevato che la richiesta di integrazione documentale, successiva al deposito della documentazione ex 567 c.p. c, non configura una rimessione in termini d'ufficio.
Non vi è dubbio che la proroga di un termine perentorio già spirato, come nel caso di specie, non sia ammissibile e, inoltre, dalla disposizione sopra citata si evince che il creditore ha diritto di essere rimesso in termini dal G.E solamente qualora la documentazione si riveli incompleta ma sia stata tempestivamente depositata ex art.567
cpc.
Il creditore procedente avrebbe avuto modo di evitare la dichiarazione di inefficacia del pignoramento avanzando un'istanza di proroga per “giusti motivi” ai sensi dell'art 567
terzo comma c.p.c., prima del decorso del termine di 45 giorni, o domandando la rimessione in termini ex art. 153 comma secondo c.p.c. a seguito della allegazione di circostanze idonee a dimostrare la non imputabilità del mancato rispetto del termine in questione.
L'appellante non si è avvalso di tali facoltà e ha depositato la documentazione oltre il termine di 45 giorni dalla notificazione del pignoramento, determinando così
l'estinzione dell'esecuzione per inefficacia del pignoramento.
5-Infine, quanto alla questione della eventuale illegittimità costituzionale della disposizione citata, in relazione agli articoli 3, 24 e 111 Cost., prospettata da Pt_1
pag. 8/11 non pare ravvisabile il requisito della “non manifestamente infondatezza”, Parte_1
ritenendo questa Corte:
a) che, in relazione all'art. 24 Cost., il diritto di difesa sia pienamente tutelato poiché
l'intento acceleratorio del legislatore attuato con la previsione di un termine relativamente breve di 45 giorni per il deposito della documentazione – talvolta difficile da rispettare – viene attenuato con la possibilità di proroga di tale termine di ulteriori 45
giorni su istanza del creditore;
b) che, con riferimento all'art. 111 Cost., ossia al termine di ragionevole durata dei processi, il ricorso alla richiesta di proroga del termine per il deposito della documentazione, contrariamente a quanto affermato da parte appellante, per di più in contraddizione con le censure mosse in relazione all'art. 24 Cost., non determini un aumento della conflittualità giurisdizionale e nemmeno un allungamento irragionevole dei termini del processo esecutivo, alla luce del carattere non arbitrario della concessione della proroga, che può essere accordata solo una volta e per “giusti motivi”;
c) che, in relazione all'art. 3 Cost., la formulazione delle norme previste dagli artt. 497 e
567 c. p. c. non determini alcuna condizione di disparità fra i creditori con riferimento alla compressione dei tempi per eseguire le formalità richieste, in quanto il termine di
45 giorni viene previsto ugualmente per tutti i creditori a decorrere dal “compimento del pignoramento”, così che eventuali disparità sono riconducibili alle prassi affermatesi negli uffici.
5-Per le ragioni sopra esposte, l'appello di erita di essere rigettato. Parte_1
6- Le spese del grado devono seguire la soccombenza.
pag. 9/11 Il compenso di avvocato può essere liquidato, ex DM 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione tra 52.001,00 e 260.000,00 Euro) e alla modesta difficoltà delle questioni affrontate, in 7.440,00 Euro (nella misura media di 2.977,00
per la fase di studio e di 1.911,00 per la fase introduttiva e nella misura minima di
2.552,00 Euro per la fase decisionale).
All'appellata spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
7- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto,
[...]
previsto per l'appello.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa:
I-rigetta l'appello di Parte_1
II- condanna l'appellante a rimborsare a le spese del Controparte_1
grado che liquida in 7.440,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato e accessori di legge;
III- dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto,
[...]
previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
pag. 10/11 Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima sezione civile il 4
novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
SArio NE RO PP De SA
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497 c.p.c. per ritardo nel deposito della documentazione ipocatastale (avvenuto, come