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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/05/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TARANTO Seconda Sezione Civile Ufficio delle procedure concorsuali
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Italo Federici - Presidente dott. Raffaele Viglione - Giudice Est. dott. Giuseppe De Francesca - Giudice
all'esito della riserva assunta dal giudice delegato all'udienza del 25 marzo 2025; sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 21-1/2025 r.g. p.u. promosso da rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Mannocchi Parte_1 nei confronti di
(P.I. , con sede legale in Martina Franca alla Controparte_1 P.IVA_1
/2, difesa dall'avv. Giuseppe Fischetti
*** letto il ricorso depositato il 7 febbraio 2025, con il quale , quale Parte_1 cessionaria di crediti già nella titolarità della Banca MPS, de antare nei confronti della un credito di € 46.292,39 fondato su n. 15 Controparte_1 effetti cambiari e stante il persistente inadempimento della resistente domandava nei suoi confronti l'apertura della liquidazione giudiziale;
rilevato che la debitrice si costituiva in giudizio, contestando la conformità agli originali delle copie fotostatiche dei 15 titoli cambiari prodotte dalla ricorrente ed eccependo l'intervenuta prescrizione del credito da questa dedotto a fondamento della propria istanza;
1 esaminati i documenti allegati al ricorso e le risultanze delle informative acquisite;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la parte resistente ha la sede della liquidazione nel circondario del medesimo Ufficio;
ritenuto come il disconoscimento della conformità agli originali delle fotocopie dei titoli cambiari prodotte da , formulato dalla Giulipar Parte_1 nelle Note di udienza del 24 marzo 202 nunciato in via del tutto onnicomprensiva, generica e aspecifica («ai sensi e per gli effetti dell'art. 2719 c.c. si disconoscono formalmente i titoli cambiari oggetto della richiesta») e dunque non risulti idoneo a privarle della medesima efficacia probatoria degli originali riconosciuta loro dall'art. 2719 c.p.c.: infatti, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c. , impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass. n. 40750 del 2021, Cass. n. 16557 del 2019, n. 27633 del 2018, n. 7105 del 2016); considerato che, con riguardo all'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente, il giudice della c.d. istruttoria preliquidatoria, ove l'estinzione del credito non costituisca fatto pacifico, ha senz'altro il dovere di accertare la fondatezza di tale difesa innanzi tutto sulla base delle prove acquisite (Cass. n. 29008 del 2024); ritenuto quindi che, nel caso in esame, la prescrizione dei crediti cambiari non può ritenersi compiuta, avendo la creditrice dimostrato di aver notificato in data 13 maggio 2021 una lettera di messa in mora a , Parte_2 condebitore per avallo della – come si evince te CP_1 sottoscrizioni e relative indivi per codice fiscale apposte in calce ad ogni singola cambiale –, effetto interruttivo che, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., si estende anche a tutti gli altri debitori solidali;
rilevato che, ai sensi degli artt. 1, 2 e 121 CCI, il debitore è certamente soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali e che ricorrono con altrettanta evidenza i presupposti per la liquidazione giudiziale, trattandosi di imprenditore commerciale che non ha dimostrato il congiunto possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII e che altresì versa in stato di insolvenza;
osservato, quanto alle soglie dimensionali, che il mancato congiunto possesso dei requisiti di non fallibilità possa ritenersi senz'altro escluso alla luce dell'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario, emersa dalle informative acquisite e pari a oltre un milione di euro – al riguardo non potendo neanche valutarsi, per la sua insuperabile genericità, la eventuale fondatezza dell'eccezione di “parziale” prescrizione della «quasi totalità dei debiti con i vari enti», da ultimo e «per mero tuziorismo» formulata dalla – CP_1 esposizione peraltro confermata dalle risultanze degli ulti ci depositati dalla Società, ove l'ammontare dei debiti risultava superiore a un milione e duecentomila euro nel 2007 e a novecentomila euro nel 2008, sempre al di sopra quindi della soglia di 500mila euro fissata dall'art. 2, lett. 2 d), n. 3), CCII;
peraltro, il mancato deposito di bilanci negli anni successivi lascia priva l'istruttoria di elementi, sia pure di carattere indiziario, dai quali poter desumere che l'attività produttiva della Società possa aver in qualche misura ripianato tale importante esposizione debitoria;
ritenuto inoltre che possa dirsi provato il presupposto dello stato di insolvenza, inteso nella nota accezione di situazione di strutturale squilibrio finanziario e di funzionale impotenza non transitoria a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni inerenti all'attività di impresa, nella specie desumibile da taluni significativi indici quali la progressiva stratificazione del detto debito erariale affidato all'Agente della riscossione e la persistente morosità nel pagamento dei crediti cambiari vantati dalla ricorrente;
preso atto altresì che l'ammontare dei debiti esigibili supera evidentemente anche la soglia di cui all'art. 49, comma 5, CCII;
considerato pertanto che possano dirsi accertati i presupposti di cui all'art. 121 CCII e quindi integrata la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 7, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (P.I. Controparte_1
, con sede legale in Martina Franca alla vi 2; P.IVA_1 nomina il dott. Raffaele Viglione Giudice Delegato per la procedura;
nomina quale Curatore l'avv. Stefano Vozza, il quale alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130, u.c., CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina e a dichiarare, nell'occasione: i) di essere in possesso dei predetti requisiti ex artt. 356 e 358 CCII;
ii) di essere in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII;
iii) di aver preso visione del Protocollo di intesa dei profili organizzativi delle attività della Sezione Fallimentare del Tribunale e della Procura della Repubblica nei procedimenti relativi alla crisi d'impresa; autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla l. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
invita il curatore a:
• provvedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei debitori sottoposti a procedura concorsuale, ovunque essi si trovino, ai sensi dell'art. 193 CCII, previa ricognizione anche informale e con qualunque mezzo o strumento sia pure fotografico, dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sedi principali, secondarie, locali a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale in cancelleria nei dieci giorni successivi;
• procedere alla redazione dell'inventario nel più breve termine possibile, ai sensi degli artt. 195 ss. CCII;
• predisporre il programma di liquidazione a termini dell'art. 213 CCII, entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre 150 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, con l'avviso che il mancato rispetto del predetto termine di 150 giorni senza giustificato motivo costituisce, in virtù di quanto previsto dal comma 1, giusta causa di revoca del curatore;
• presentare al Giudice Delegato, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, l'informativa di cui all'art. 130, co. 1, CCII, nonché, entro 60 giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, o nel termine di 180 giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione per il caso in cui l'accertamento del passivo non abbia luogo, la relazione particolareggiata prevista dall'art. 130, co. 4 e 5, CCII;
• presentare al giudice delegato entro quattro mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e, successivamente, ogni sei mesi, un rapporto riepilogativo ai sensi dell'art. 130, co. 9, CCII accompagnato dal conto della sua gestione;
• osservare gli oneri informativi nei confronti della Procura della Repubblica sì come precisati dal richiamato Protocollo;
• comunicare al Giudice Delegato, entro il più breve tempo possibile, il nominativo dei creditori che hanno dichiarato di essere disponibili ad
4 assumere l'incarico di membro del comitato dei creditori, al fine di permetterne la nomina ai sensi dell'art. 138 CCII;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie
– in formato digitale nei casi in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. – i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 14 ottobre 2025, ore 11:00, per l'udienza in cui dovrà procedersi all'esame dello stato passivo, dinanzi al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori e a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 d.p.r. 30.5.02, n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al creditore ricorrente/al Pubblico
5 Ministero istante, nonché iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma4, CCII.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 7 maggio 2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Raffaele Viglione Italo Federici
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