TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 19/12/2025, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Virgilio Notari Giudice
- dott. Michela Grillo Giudice Riunito nella camera di consiglio del 17/12/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 256/2025 R.G. vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
DI AN RI RICORRENTE
E
parte rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. PETROZZI PASQUALE
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.2.2025 , nato ad [...] il [...], Parte_1 premesso di aver sposato , nata ad AR (Fr) il [...], in [...] Controparte_1
24.2.1968, con matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano Anno
1968 Numero 0506 Registro 01 Parte 2 Serie A e che dall'unione erano nati i figli il Per_1
22.07.1968 ed il 14.11.1971, economicamente indipendenti, ha dedotto che l'ultimo Per_2 domicilio coniugale era stato in AR, Contrada Vallesecca n. 35 e che dal 2023 la si CP_1 era trasferita a Orzivecchi (BS) preso la figlia Aggiunto che la comunione materiale Per_2 e morale tra i coniugi si è ormai persa e precisato di percepire un assegno di € 1.116,38 mensili di pensione, mentre la resistente riceve a sua volta un trattamento pensionistico di € 978,94 al mese, il ha chiesto pronunciarsi la separazione stabilendo che ciascuno dei due coniugi Parte_1 provveda al proprio mantenimento, con assegnazione della casa coniugale al ricorrente.
***
Si è costituita la resistente e non si è opposta alla separazione, rassegnando conclusioni coincidenti con quelle del ricorso.
Su tale coincidenza di domande i procuratori delle parti, nell'udienza del 17.12.2025 hanno dichiarato essere stato raggiunto un accordo, hanno domandato pronunciarsi la separazione e hanno rinunciato ai temini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza ex art. 151 c.c.. Gli accodi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge, oltretutto in assenza di prole minore.
Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
Con l'unica precisazione che non si provvede in ordine alla casa, non essendovi figli minori o maggiorenni non indipendenti economicamente.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 256/2025
R.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Milano di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Milano Anno 1968 Numero 0506 Registro 01 Parte 2 Serie A;
➢ riconosce le altre intese raggiunte dalle parti, le quali provvederanno ciascuna al proprio mantenimento.
➢ compensa integralmente le spese di lite.
Cassino, lì 17/12/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Virgilio Notari Giudice
- dott. Michela Grillo Giudice Riunito nella camera di consiglio del 17/12/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 256/2025 R.G. vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
DI AN RI RICORRENTE
E
parte rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. PETROZZI PASQUALE
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.2.2025 , nato ad [...] il [...], Parte_1 premesso di aver sposato , nata ad AR (Fr) il [...], in [...] Controparte_1
24.2.1968, con matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano Anno
1968 Numero 0506 Registro 01 Parte 2 Serie A e che dall'unione erano nati i figli il Per_1
22.07.1968 ed il 14.11.1971, economicamente indipendenti, ha dedotto che l'ultimo Per_2 domicilio coniugale era stato in AR, Contrada Vallesecca n. 35 e che dal 2023 la si CP_1 era trasferita a Orzivecchi (BS) preso la figlia Aggiunto che la comunione materiale Per_2 e morale tra i coniugi si è ormai persa e precisato di percepire un assegno di € 1.116,38 mensili di pensione, mentre la resistente riceve a sua volta un trattamento pensionistico di € 978,94 al mese, il ha chiesto pronunciarsi la separazione stabilendo che ciascuno dei due coniugi Parte_1 provveda al proprio mantenimento, con assegnazione della casa coniugale al ricorrente.
***
Si è costituita la resistente e non si è opposta alla separazione, rassegnando conclusioni coincidenti con quelle del ricorso.
Su tale coincidenza di domande i procuratori delle parti, nell'udienza del 17.12.2025 hanno dichiarato essere stato raggiunto un accordo, hanno domandato pronunciarsi la separazione e hanno rinunciato ai temini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza ex art. 151 c.c.. Gli accodi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge, oltretutto in assenza di prole minore.
Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
Con l'unica precisazione che non si provvede in ordine alla casa, non essendovi figli minori o maggiorenni non indipendenti economicamente.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 256/2025
R.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Milano di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Milano Anno 1968 Numero 0506 Registro 01 Parte 2 Serie A;
➢ riconosce le altre intese raggiunte dalle parti, le quali provvederanno ciascuna al proprio mantenimento.
➢ compensa integralmente le spese di lite.
Cassino, lì 17/12/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi