Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 20/03/2026, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01363/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03844/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3844 del 2025, proposto da
Bar Numero 1 di Motto ER & C Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Rafaele Cocco, Luca Casula, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Besana Brianza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Grella, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Cesare Battisti, 21;
nei confronti
CO TT, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della nota prot. 9374/2025 del 05.05.2025, con cui il Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune resistente ha comunicato che “l’amministrazione comunale avvalendosi di quanto previsto dall’art. 8 dell’avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse per la vendita dell’area in oggetto già pubblicato e per il quale lei ha trasmesso una manifestazione di interesse, non intende più dare corso al predetto procedimento, che viene quindi archiviato senza dare ulteriore impulso alla fase di vendita tramite asta della proprietà dell’area stessa”;
- del provvedimento, ove esistente, non indicato nella suddetta nota e non conosciuto con cui l’amministrazione comunale ha deliberato di non dar corso alla vendita dell’area oggetto del bando di gara;
- dell’art. 8 dell’avviso pubblico di vendita immobile a trattativa privata, nella parte in cui ha riservato al Comune “di valutare, a suo insindacabile giudizio, le dichiarazioni presentate mantenendo la facoltà di non procedere con i successivi atti, potendo abbandonare la procedura o sospenderla o modificarne i termini e le condizioni in ogni momento senza preavviso e senza motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti dichiaranti diritti a risarcimento o indennizzo o rimborso spese ed altri oneri a qualsiasi titolo”;
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, anche non conosciuto;
e per l’accertamento dell’obbligo del Comune resistente di riprendere, dar corso e definire il procedimento per la vendita all’asta dell’immobile oggetto della procedura, e ciò al fine di trasferirne la proprietà alla Società esponente e/o al soggetto che risulterà aggiudicatario;
e per il conseguente annullamento
- dell’ordinanza dirigenziale n. 34 in data 11.08.2025, con cui il Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune resistente ha disposto nei confronti della Società esponente la rimozione dei manufatti, attrezzature, arredi e ogni altra opera presente sull'area comunale sita in via Don Primo Mazzolari in Besana Brianza e il ripristino dello stato dei luoghi a prato secondo quanto previsto dalla convenzione del 17.09.2003;
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Besana Brianza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2026 la dott.ssa IL IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società ricorrente ha sottoscritto un contratto in data 17.09.2003, con il Comune di Besana Brianza, in forza del quale ha occupato un’area del Comune di Besana Brianza sita in Via Don Primo Mazzolari, al fine di installarvi una struttura prefabbricata ad uso bar, tabaccheria ed edicola.
Il contratto prevedeva la scadenza al 31.12.2023 e conteneva la clausola risolutiva che imponeva al concessionario, alla scadenza del rapporto, di rimuovere a propria cura e spese le opere realizzate e di ripristinare lo stato dei luoghi a prato entro 90 giorni, riconsegnando l’area libera al Comune di Besana Brianza (art. 8).
La Società ha realizzato sull’area una struttura destinata a bar – tabaccheria, mentre nella zona circostante un piazzale bitumato, destinato a parcheggio di uso pubblico e l’impianto per l’illuminazione.
Dopo la scadenza della concessione l’area è stata inserita nel piano delle alienazioni, in forza della delibera consiliare n. 61 del 28.11.2024; di conseguenza con determinazione del Responsabile Settore Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi n. 696 del 15.12.2024 veniva approvato e pubblicato l’avviso pubblico di vendita immobile a trattativa privata per alienazione della suddetta area, identificata come “Cessione nuda area - di edificio commerciale” sita in Via Don Mazzolari - Valle Guidino”, distinta in catasto al foglio 37, mappale 337 parte , per l’importo a base di asta di € 31.000,00, con la previsione di un deposito cauzionale confirmatorio di € 3.100,00.
La ricorrente ha presentato l’offerta per l’acquisto dell’area, procedendo anche al deposito della cauzione, come previsto nel bando.
Con nota del 5 maggio 2025, il Comune ha comunicato alla Società ricorrente la volontà di non dar corso al procedimento di vendita, con conseguente archiviazione della pratica.
In data 30.07.2025 la Società presentava al Comune istanza per l’avvio della procedura di negoziazione assistita, rilevando l’illegittimità dell’annullamento della procedura volta alla vendita dell’area comunale e la violazione dell’obbligo del Comune di concludere il contratto di vendita della suddetta area comunale, sull’assunto che il bando di vendita contenesse un’offerta al pubblico e la proposta di acquisto formulata dalla Società costituisse l’accettazione delle condizioni contrattuali. Nonostante il consenso all’avvio della procedura di negoziazione assistita espresso dal Comune, veniva disposta con ordinanza n. 34 in data 11.08.2025 a firma del Responsabile del Settore Lavori Pubblici, la rimozione dei manufatti delle attrezzature e il ripristino dello stato dei luoghi a prato, secondo quanto previsto dalla convenzione del 17.09.2003, stante la natura abusiva delle strutture presenti sull’area.
La ricorrente ha quindi impugnato, con il presente ricorso, ritualmente e tempestivamente notificato e depositato, gli atti e i provvedimenti in epigrafe, articolando i seguenti motivi:
1) Quanto alla mancata definizione del procedimento di vendita dell’area: violazione dell'art. 3 e 21 nonies della L. 241/90 e s.m.i; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e per carenza dell’atto di indirizzo presupposto – eccesso di potere per difetto di motivazione – illegittima previsione ed applicazione dell’art. 8 dell’avviso pubblico: la comunicazione del 5 maggio 2025 del Responsabile del Settore Lavori Pubblici, non indica, né quale organo abbia assunto la decisione di interrompere il procedimento, né quale atto e/o provvedimento amministrativo costituisca il presupposto logico giuridico sotteso alla interruzione del procedimento di vendita.
Secondo parte ricorrente, nell’ipotesi in cui il Comune avesse emesso qualche provvedimento di annullamento in autotutela della procedura di vendita all’asta, vi è la violazione dell’art. 21 nonies della L. 241/1990, in quanto non reca l’indicazione di alcun grave motivo e/o interesse pubblico specifico che possa legittimare l’interruzione del procedimento di vendita.
2) Sull’ordinanza di rimozione dei manufatti sull’area oggetto di vendita: violazione dell’art. 35 del DPR 380/2001 – eccesso di potere per violazione del giusto procedimento - eccesso di potere per carenza degli atti presupposti –illegittimità derivata: l’ordinanza di rimozione dei manufatti, attrezzature, arredi presenti sull'area de qua è affetta da illegittimità derivata, essendo - di fatto - conseguenza immediata e diretta della mancata definizione della procedura di evidenza pubblica di vendita all’asta dell’area su cui il manufatto sorge. Sostiene parte ricorrente che in ogni caso, la struttura realizzata non pregiudica alcun interesse né si pone in alcun contrasto con gli indirizzi dell’amministrazione, la quale non ha effettuato alcuna diversa programmazione se non la vendita di un bene.
Inoltre sotto altro profilo, sarebbe stato violato l’art. 35, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001, non essendo stata inviata la diffida.
Si è costituito in giudizio il Comune intimato, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 3 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
DIRITTO
1) Con il primo motivo la società Bar Numero 1 lamenta l’illegittimità degli atti con cui l’Amministrazione ha disposto l’archiviazione del procedimento di alienazione dell’area e dell’edificio commerciale in Via Don Mazzolari - Valle Guidino.
La nota del 05.05.2025 a firma del Responsabile del Settore Lavori Pubblici sarebbe illegittima, secondo la prospettazione di parte ricorrente perché non indicherebbe l’organo politico e/o amministrativo che ha assunto la decisione di interrompere il procedimento, né quale atto e/o provvedimento amministrativo costituisca il presupposto logico giuridico sotteso alla interruzione del procedimento di vendita.
Sotto questo profilo viene dedotto il vizio di eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e per carenza dell’atto di indirizzo presupposto.
Il motivo non è fondato.
Il procedimento è scandito in due fasi distinte: la prima una fase di verifica dell’interesse, al fine di accertare i possibili acquirenti e la reddittività dell’operazione di vendita; quindi una seconda eventuale fase di trattativa privata, trattandosi di contratto attivo, che rientra nella potestà negoziale dell'Amministrazione.
Nell’art. 8 del Bando era poi espressamente previsto, dopo la presentazione delle offerte, la facoltà dell’amministrazione di non procedere alla fase di esame delle domande (“ Il Comune di Besana in Brianza si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, le dichiarazioni presentate mantenendo la facoltà di non procedere con i successivi atti, potendo abbandonare la procedura o sospenderla o modificarne i termini e le condizioni in ogni momento senza preavviso e senza motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti dichiaranti diritti a risarcimento o indennizzo o rimborso spese ed altri oneri a qualsiasi titolo” ).
Non è condivisibile la ricostruzione di parte ricorrente, che qualifica il bando di vendita all’asta come un’offerta al pubblico con l’indicazione del prezzo minimo e delle condizioni di aggiudicazione, per cui la proposta di acquisto formulata e l’accettazione delle condizioni contrattuali da parte della Società ricorrente sarebbero idonee e sufficienti per accertare l’obbligo del Comune di concludere la procedura di vendita e sottoscrivere il conseguente contratto, con conseguente obbligo di definire il procedimento di vendita.
Il provvedimento del Dirigente si colloca infatti nella fase preliminare di verifica dell’interesse e delle condizioni di mercato, di un contratto di alienazione di un bene, finalizzato quindi a procurare all’Amministrazione un’entrata patrimoniale, per cui la scelta di non proseguire la trattativa è stata correttamente esercitata dal Dirigente, in quanto atto di gestione del procedimento.
In base all’inquadramento sopra riportato, risulta infondata la tesi di parte ricorrente che classifica il provvedimento come atto di annullamento ex art. 21 nonies L. 241/90.
Il primo motivo deve quindi essere respinto.
2) Parte ricorrente ha chiesto il conseguente annullamento dell’ordinanza dirigenziale n. 34 dell’11.08.2025, con cui il Responsabile del Settore Lavori Pubblici ha disposto la rimozione dei manufatti, attrezzature, arredi e ogni altra opera presente sull'area comunale sita in via Don Primo Mazzolari in Besana Brianza e il ripristino dello stato dei luoghi a prato secondo quanto previsto dalla convenzione del 17.09.2003.
La rimozione delle opere è prevista nella convenzione, il cui art. 8 stabiliva espressamente che alla scadenza, fissata al 31.12.2023, il concessionario doveva rimuovere a propria cura e spese le opere realizzate e ripristinare lo stato dei luoghi a prato entro 90 giorni, riconsegnando l’area libera al Comune di Besana Brianza.
A fronte dell’obbligo di rimozione delle opere alla scadenza della convenzione, risulta irrilevante quanto affermato dalla difesa della ricorrente, sulla circostanza che “ il mantenimento della struttura e dell’attività, nelle more definizione della procedura di alienazione dell’area come deliberata dal Consiglio comunale, non pregiudica alcun interesse né si pone in alcun contrasto con gli indirizzi dell’amministrazione ”.
Infondata è altresì la dedotta censura di violazione dell’art. 35 DPR 380/2001, poiché la mancanza della preventiva diffida non inficia la validità dell'ordinanza di demolizione, in quanto la diffida stessa risponde solo allo scopo di consentire al privato di adempiere spontaneamente (ex multis Consiglio di Stato sez. VII, 4/04/2024, n. 3089).
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., II, 22 marzo 1995, n. 3260 e, per quelle più recenti, Consiglio di Stato, II, 30 marzo 2022, n. 2328; VI, 22 marzo 2022, n. 2072; VI, 20 gennaio 2022, n. 358). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
3) Il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio possono essere compensate, in considerazione della peculiarità del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, in ogni sua domanda.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE LL, Presidente
IL IN, Consigliere, Estensore
Andrea Lipari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL IN | TE LL |
IL SEGRETARIO