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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 07/03/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Flavia Mazzini GIUDICE dott. Lorenzo Pini GIUDICE rel.
Nell'ambito del procedimento iscritto ad Rg. n. 17/2024 avviato su domanda di
Parte_1
RICORRENTE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
La soc. presentava una domanda di Parte_1 concordato preventivo in continuità (indiretta) della durata prevista di circa tre anni dall'omologa con la quale veniva prospettato:
il mantenimento dell'affitto dei rami aziendali attualmente in corso;
la liquidazione del patrimonio – immobiliare e mobiliare (escluse le partecipazioni societarie) – appartenente alla compagine;
Il piano risultava attestato da un professionista e corredato di relazione tecnica asseverata riferita al rilevante comparto immobiliare
Era stato, inoltre, chiarito che le risorse da destinare ai creditori – e quantificate almeno in sei milioni di euro – sarebbero derivate dai ricavi rivenienti dalle suddette operazioni e sarebbero state in grado, nelle intenzioni del proponente, di tacitare l'intero ceto creditorio (si legge nella relazione ex art. 87 co. 3 cod. crisi alla pag. 26 che “il margine tra l'attivo ed il passivo concordatario è anzi talmente ampio (oltre 2,5 milioni di euro)
1 che, anche nel caso si manifestasse un crollo del mercato immobiliare […] il raggiungimento dell'obiettivo del piano non sarebbe in forse”). La continuità aziendale sarebbe stata invece garantita dalla percezione di adeguati canoni di locazione definiti nei singoli contratti di affitto di ramo d'azienda in corso, ciò che avrebbe permesso il soddisfacimento degli impegni e dei costi maturati nello svolgimento dell'attività.
Non era prevista, in definitiva, alcuna falcidia, unica precisazione essendo quella relativa alla tempistica, da attuarsi previa moratoria sino al 31.12.2027 e fermo, comunque, il principio che si sarebbe potuto – qualora si fossero presentate le condizioni – procedere eventualmente anche in anticipo sullo scadenzario programmato.
I creditori della società erano, così, suddivisi nelle classi, come richiamate nella relazione sul voto della Commissaria dott.ssa e che qui si intendono richiamati: ER
Classe 1 – Creditori muniti di privilegio speciale ipotecario;
Classe 1.a – Creditori chirografari bancari (titolari di garanzie prestate da terzi);
Classe 2 – Creditori chirografari (imprese non minori);
Classe 3 – Creditori chirografari (imprese minori);
Classe 3.a – Creditori chirografari Postergati;
Classe 4 – Creditori chirografari verso finanziatori privati;
Classe 5 – Creditori chirografari ulteriori;
In detta relazione si dava atto che, in data 21/10/2024, erano iniziate le operazioni di voto che erano terminate in data 28/10/2024 alle ore 10:00 e che, all'esito delle stesse, risultava che la proposta concordataria, per come prospettata, avesse ricevuto il voto favorevole di tutte le classi dei creditori, rappresentanti il 99,99% dei crediti complessivamente ammessi al voto.
Presentava opposizione unicamente l' a motivo di una serie di E_ ragioni essenzialmente riconducibili al (1) difetto di effettiva continuità aziendale e (2) all'erroneità nel classamento dei creditori.
Preliminarmente, occorre dar conto della tardività dell'opposizione presentata il
04.12.2024, a fronte dell'udienza fissata per il giorno 09.12.2024. Come noto infatti,
l'art. 48 co. 2 cod. crisi fissa il termine per le eventuali opposizioni sino a 10 giorni prima espressamente qualificando detto termine come perentorio. Di qui, l'inammissibilità
2 dell'opposizione senza che possa trovare accoglimento nemmeno la richiesta di rimessione in termini, dal momento che la norma stabilisce che il medesimo termine valga non solo per i creditori dissenzienti (rispetto ai quali sussiste onere di notifica in capo all'imprenditore) ma, in genere, anche per tutti gli “interessati” (i quali possono trovare notizia della fissazione dell'udienza dalla consultazione del registro delle imprese cui è obbligatorio che il decreto di fissazione dell'udienza venga trasmesso).
Nel caso di specie, la trasmissione al registro delle imprese è stata ritualmente effettuata il 06.11.2024 motivo per il quale l'argomento secondo il quale l' E_
(che confermava di avere avuto notizia dell'udienza proprio consultando il registro delle imprese) fosse creditore (ancorché, come la stessa contesta, non ammesso al voto) e che pertanto alla stessa dovesse essere personalmente indirizzata la notifica della fissazione dell'udienza non ha pregio, operando, in generale, anche per gli interessati il medesimo termine perentorio, tanto più ove il creditore – come qui avvenuto – abbia dato pacificamente atto di aver appreso dell'udienza dal registro delle imprese.
La circostanza suddetta, peraltro, nemmeno corrisponde totalmente a verità, dal momento che la Commissaria giudiziale dott.ssa risulta aver inviato comunque ER in data 08.11.2024 all' la fissazione dell'udienza per l'omologa. E_
Non vi sono, quindi, i presupposti per una rimessione in termini che, come noto, presuppone sempre la non imputabilità del ritardo.
Posta detta premessa, è comunque dovere del Tribunale, in fase di omologa, operare una serie di verifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 112 co. 1 cod. crisi.
In ordine ai pt. a), b), e c) non pare si presentino problemi particolari trattandosi di proposta di concordato preventivo in continuità indiretta, come espressamente consentito dall'art. 84 co. 2 cod. crisi, da attuarsi nell'arco di circa tre anni con la quale viene prospettato il mantenimento dell'affitto dei rami aziendali attualmente in corso in uno con la liquidazione del patrimonio – immobiliare e mobiliare (escluse le partecipazioni societarie) – appartenente alla compagine. L'attivo così ricavabile, nella proposta, risulterebbe in grado di tacitare interamente tutti i creditori.
A tale proposito, le contestazioni sollevate dall'erario, indipendentemente dalla tardività, risultano attenere a profili di dubbio e/o rischiosità relativi al carattere economico del piano e perciò valutabili dal ceto creditorio, che – sul punto – si è espresso in termini largamente favorevoli. A ciò si aggiunga l'opinione della Commissaria giudiziale dott.ssa
3 secondo cui non risultavano emersi elementi di criticità in grado di inficiare ER
l'attendibilità dei dati e del piano di concordato.
Con riferimento alle lett. d) ed e) occorre, invece, rilevare alcune criticità.
In primo luogo, la società ricorrente non ha incluso il creditore erariale in alcuna classe.
A questo proposito, mette conto ricordare che – ai sensi dell'art. 85 co. 2 cod. crisi – è invece obbligatoria la formazione (tra gli altri) di apposita classe per i creditori titolari di crediti tributari dei quali non sia previsto l'integrale pagamento. La norma si completa poi con l'art. 109 co. 5 cod. crisi secondo cui il creditore munito di prelazione non vota se soddisfatto in denaro entro 180 giorni dall'omologazione. Nel caso in esame, la proposta di pagamento all'erario, titolare di un credito privilegiato di euro 1.206.157,88 (di cui euro 106.847,81 oggetto di definizione agevolata in corso) ne prevede il pagamento, al pari degli altri crediti, entro circa 3 anni (applicata la moratoria).
Appariva, pertanto, doveroso inserire in autonoma classe i crediti erariali.
In secondo luogo, nella classe 3 la società AL RL risulta controllata al 100% dalla società ricorrente, ciò che impedisce ad essa il voto a mente l'art. 109 co. 6 cod. crisi, mentre non vi sono profili di criticità con riguardo alla posizione dell'avv. CP_2 creditore che non può essere ritenuto in conflitto di interessi per il semplice fatto di essere legale/creditore della ricorrente.
In terzo luogo, come già precedentemente indicato, se la soc. AL RL è controllata dalla società debitrice, nelle società Ca' Del Ballo RL e il capitale sociale risulta essere CP_3 posseduto dai medesimi soci della società qui ricorrente. Non appare, tuttavia, in tale circostanza operante il divieto di legge, dal momento che non si assiste – come pare richiedere la norma – ad un controllo esercitato da un unico e terzo soggetto giuridico in grado, da solo, di governare sia la votata che la votante, ciò che effettivamente innescherebbe il conflitto di interessi.
In definitiva, quindi, al classamento proposto si darebbe dovuto aggiungere la classe privilegiata erariale per il credito suindicato e rimosso – nella classe 3 e nella classe 5 – il credito di AL RL (che non avrebbe così esercitato il voto).
Ciò posto, è possibile affrontare la questione centrale riconducibile alle lett. e) e f) in ordine all'approvazione delle classi. Come detto, la proposta è stata sottoposta al voto di
7 classi di creditori ed ha ottenuto l'approvazione in ciascuna di esse, motivo per cui – qualora non vi fossero stati rilievi da muovere – si sarebbe potuto senza tentennamenti
4 dar corso all'omologazione (“Il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore” – art. 105 co. 1 primo periodo cod. crisi).
Tuttavia, già lo si è anticipato, non è stata inserita la (obbligatoria, in questo caso) classe erariale, titolare di un credito di euro 1.206.157,88 che avrebbe comportato un totale di crediti ammessi al voto di euro 4.711.556,45 (rimossa anche la somme di euro 1.200,00
– cl.
3 - e di euro 17.676,60 – cl.
5 - relativa al credito della soc. AL RL) distribuiti in 8 classi (stante l'aggiunta di quella erariale).
Detta classe erariale, anche ipotizzando che avesse votato sfavorevolmente, non avrebbe però impedito la possibilità di omologa.
Occorre, a tale proposito, premettere la considerazione che – nelle more del procedimento – è entrato in vigore il cd correttivo ter del codice della crisi (d.lgs. n.
136/24), il quale ha modificato l'art. 88 co. 2 bis cod. crisi prevedendo, ora, espressamente la possibilità di procedere al cd cram down in discontinuità rispetto alla previgente disciplina (in vigore al momento della proposta) in tal modo confermando la sua assenza nel contesto normativo precedente che ne consentiva l'operatività solo al concordato liquidatorio (vd. il richiamo del co. 2 bis all'art. 109 co. 1 cod. crisi il quale riportava la clausola “fermo restando quanto previsto per il concordato in continuità aziendale dall'art. 112, co. 2, cod. crisi” così escludendo la possibilità di una omogeneizzazione indiscriminata quanto al cram down tra i due tipi di procedura).
Infatti, ai sensi dell'art. 56, co. 3, del citato correttivo le suddette modifiche non sono applicabili alle procedure pendenti, in quanto si applicano alle proposte di transazione presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore (mentre nel caso di specie ciò sarebbe dovuto avvenire prima). Ne deriva che viene in considerazione il vecchio art. 88 e che, pertanto, non possa operare il cram down e così impossibile ritenere favorevole il (potenziale) voto negativo dell'erario.
La novella, tuttavia, ove non diversamente disposto si applica per il resto – vd. art. 56 del correttivo ter – anche alle procedure pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Per quanto riguarda l'art. 112 cod. crisi, quindi, la versione applicabile è quella risultante dall'ultimo correttivo, non ricadendo la norma in alcuna previsione di esclusione.
Ciò detto, volendo seguire l'interpretazione meno favorevole per l'impresa ricorrente e ipotizzare così il voto negativo del creditore erariale nella propria classe, sarebbe
5 accaduto che, in ragione del voto negativo dell'erario, non si sarebbe raggiunta la maggioranza richiesta dall'art. 109 cod. crisi che, come noto, esige per i concordati in continuità il voto favorevole (co. 5) della totalità delle classi.
Ciò, tuttavia, non impedisce – come già detto - l'omologa della proposta di concordato.
Infatti, ribadito nuovamente che non può operare il cram down di cui al nuovo art. 88 cod. crisi (applicabile solamente al trattamento dei crediti erariali predisposto in epoca successiva all'entrata in vigore del correttivo), paiono ricorrere, tuttavia, i requisiti di cui all'art. 112 co. 2 cod. crisi.
Occorrea questo proposito partire dalla considerazione che il concordato proposto dalla società prevede il soddisfacimento integrale di tutte le ragioni creditorie, ferma la moratoria al dicembre 2026
A fronte di tale considerazione, risultano perciò rispettati i requisiti di cui alle lett. a), b) e c). Quanto alla lett. d) – fermo il più volte ricordato dissenso della classe erariale – la proposta risulterebbe comunque approvata dalla maggioranza delle classi (7 su 8), di cui almeno una formata da creditori aventi diritto di prelazione (n. 1).
In definitiva, quindi, la posizione del creditore erariale – sottoposto alla prova di resistenza – non avrebbe compromesso, pur dando atto di imprecisioni nel classamento dei creditori, l'omologa della proposta votata da tutti gli altri creditori.
Ciò consente, a mente consolidata giurisprudenza di legittimità (secondo cui “In tema di omologazione della proposta di concordato preventivo ex art. 180 l. fall., l'esclusione del diritto di voto di un creditore, ai sensi dell'art. 176, comma 2, l. fall., non determina
l'invalidità della deliberazione di approvazione della proposta concordataria, se si accerta, tramite la c.d. prova di resistenza, che, quand'anche quel creditore fosse stato ammesso al voto, la proposta sarebbe risultata comunque approvata dalla maggioranza dei crediti”
– cass. n. 4192/18) di non ritenere invalida la votazione e, perciò, omologabile la proposta.
Occorre, infine, ricordare che l'attuale art. 114 bis cod. crisi consente, nel concordato in continuità ove siano previste liquidazioni, al Tribunale di nominare un liquidatore. Ritiene il Collegio, a tale proposito, nell'esercizio della discrezionalità concessa dalla norma di non nominare, in un'ottica di contenimento dei costi, un apposito liquidatore lasciando all'impresa il compito di effettuare le operazioni liquidatorie previste (se del caso avvalendosi di soggetti specializzati) sotto la vigilanza della Commissaria dott.ssa e nel rispetto dei principi di pubblicità, efficienza, trasparenza e competitività ER operando – ove compatibili – le disposizioni sulle vendite delle liquidazioni giudiziali.
6
p.q.m.
(-) omologa il concordato preventivo proposto soc. Parte_1 con sede in Terre Roveresche (PU) confermando la dott.ssa
[...] CP_4 quale Commissario Giudiziale;
[...]
(-) dispone quanto segue:
la Società, chiamata a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta, invierà alla Commissaria Giudiziale una relazione periodica trimestrale circa l'andamento dell'attività di esecuzione del concordato, che dovrà avvenire sotto il controllo della Commissaria, chiamata a verificare che l'andamento della stessa sia conforme a quanto previsto nel piano quanto a modalità e tempistiche;
la Commissaria predisporrà e depositerà nel fascicolo telematico una relazione semestrale sull'andamento del piano redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 130 c. 9 cod. crisi (e – una volta concluse le operazioni di concordato – un rapporto finale) e lo trametterà ai creditori;
la Commissaria dovrà informare tempestivamente il Tribunale ove rilevi che il debitore non stia provvedendo al compimento degli atti necessari a dar esecuzione alla proposta o rilevi fatti dai quali possa derivare pregiudizio per i creditori, nonché ad informare i creditori di eventuali inadempimenti degli obblighi concordatari ai fini dell'eventuale esercizio delle prerogative di cui agli artt. 119,
120 cod. crisi;
il pagamento delle spese e dei creditori sia eseguito dalla società ricorrente nel rispetto delle previsioni del piano omologato;
le somme spettanti ai creditori condizionati, contestati, irreperibili siano depositate nelle forme indicate dal giudice delegato;
le vendite dei cespiti di cui è prevista la liquidazione avvengano in osservanza dei principi di pubblicità, efficienza, trasparenza e competitività operando – ove compatibili – le disposizioni sulle vendite delle liquidazioni giudiziali;
resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nella fase di attuazione del concordato.
Pesaro, il 04.02.2025
7 Il Giudice
L. Pini
Il Presidente
D. Storti
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Flavia Mazzini GIUDICE dott. Lorenzo Pini GIUDICE rel.
Nell'ambito del procedimento iscritto ad Rg. n. 17/2024 avviato su domanda di
Parte_1
RICORRENTE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
La soc. presentava una domanda di Parte_1 concordato preventivo in continuità (indiretta) della durata prevista di circa tre anni dall'omologa con la quale veniva prospettato:
il mantenimento dell'affitto dei rami aziendali attualmente in corso;
la liquidazione del patrimonio – immobiliare e mobiliare (escluse le partecipazioni societarie) – appartenente alla compagine;
Il piano risultava attestato da un professionista e corredato di relazione tecnica asseverata riferita al rilevante comparto immobiliare
Era stato, inoltre, chiarito che le risorse da destinare ai creditori – e quantificate almeno in sei milioni di euro – sarebbero derivate dai ricavi rivenienti dalle suddette operazioni e sarebbero state in grado, nelle intenzioni del proponente, di tacitare l'intero ceto creditorio (si legge nella relazione ex art. 87 co. 3 cod. crisi alla pag. 26 che “il margine tra l'attivo ed il passivo concordatario è anzi talmente ampio (oltre 2,5 milioni di euro)
1 che, anche nel caso si manifestasse un crollo del mercato immobiliare […] il raggiungimento dell'obiettivo del piano non sarebbe in forse”). La continuità aziendale sarebbe stata invece garantita dalla percezione di adeguati canoni di locazione definiti nei singoli contratti di affitto di ramo d'azienda in corso, ciò che avrebbe permesso il soddisfacimento degli impegni e dei costi maturati nello svolgimento dell'attività.
Non era prevista, in definitiva, alcuna falcidia, unica precisazione essendo quella relativa alla tempistica, da attuarsi previa moratoria sino al 31.12.2027 e fermo, comunque, il principio che si sarebbe potuto – qualora si fossero presentate le condizioni – procedere eventualmente anche in anticipo sullo scadenzario programmato.
I creditori della società erano, così, suddivisi nelle classi, come richiamate nella relazione sul voto della Commissaria dott.ssa e che qui si intendono richiamati: ER
Classe 1 – Creditori muniti di privilegio speciale ipotecario;
Classe 1.a – Creditori chirografari bancari (titolari di garanzie prestate da terzi);
Classe 2 – Creditori chirografari (imprese non minori);
Classe 3 – Creditori chirografari (imprese minori);
Classe 3.a – Creditori chirografari Postergati;
Classe 4 – Creditori chirografari verso finanziatori privati;
Classe 5 – Creditori chirografari ulteriori;
In detta relazione si dava atto che, in data 21/10/2024, erano iniziate le operazioni di voto che erano terminate in data 28/10/2024 alle ore 10:00 e che, all'esito delle stesse, risultava che la proposta concordataria, per come prospettata, avesse ricevuto il voto favorevole di tutte le classi dei creditori, rappresentanti il 99,99% dei crediti complessivamente ammessi al voto.
Presentava opposizione unicamente l' a motivo di una serie di E_ ragioni essenzialmente riconducibili al (1) difetto di effettiva continuità aziendale e (2) all'erroneità nel classamento dei creditori.
Preliminarmente, occorre dar conto della tardività dell'opposizione presentata il
04.12.2024, a fronte dell'udienza fissata per il giorno 09.12.2024. Come noto infatti,
l'art. 48 co. 2 cod. crisi fissa il termine per le eventuali opposizioni sino a 10 giorni prima espressamente qualificando detto termine come perentorio. Di qui, l'inammissibilità
2 dell'opposizione senza che possa trovare accoglimento nemmeno la richiesta di rimessione in termini, dal momento che la norma stabilisce che il medesimo termine valga non solo per i creditori dissenzienti (rispetto ai quali sussiste onere di notifica in capo all'imprenditore) ma, in genere, anche per tutti gli “interessati” (i quali possono trovare notizia della fissazione dell'udienza dalla consultazione del registro delle imprese cui è obbligatorio che il decreto di fissazione dell'udienza venga trasmesso).
Nel caso di specie, la trasmissione al registro delle imprese è stata ritualmente effettuata il 06.11.2024 motivo per il quale l'argomento secondo il quale l' E_
(che confermava di avere avuto notizia dell'udienza proprio consultando il registro delle imprese) fosse creditore (ancorché, come la stessa contesta, non ammesso al voto) e che pertanto alla stessa dovesse essere personalmente indirizzata la notifica della fissazione dell'udienza non ha pregio, operando, in generale, anche per gli interessati il medesimo termine perentorio, tanto più ove il creditore – come qui avvenuto – abbia dato pacificamente atto di aver appreso dell'udienza dal registro delle imprese.
La circostanza suddetta, peraltro, nemmeno corrisponde totalmente a verità, dal momento che la Commissaria giudiziale dott.ssa risulta aver inviato comunque ER in data 08.11.2024 all' la fissazione dell'udienza per l'omologa. E_
Non vi sono, quindi, i presupposti per una rimessione in termini che, come noto, presuppone sempre la non imputabilità del ritardo.
Posta detta premessa, è comunque dovere del Tribunale, in fase di omologa, operare una serie di verifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 112 co. 1 cod. crisi.
In ordine ai pt. a), b), e c) non pare si presentino problemi particolari trattandosi di proposta di concordato preventivo in continuità indiretta, come espressamente consentito dall'art. 84 co. 2 cod. crisi, da attuarsi nell'arco di circa tre anni con la quale viene prospettato il mantenimento dell'affitto dei rami aziendali attualmente in corso in uno con la liquidazione del patrimonio – immobiliare e mobiliare (escluse le partecipazioni societarie) – appartenente alla compagine. L'attivo così ricavabile, nella proposta, risulterebbe in grado di tacitare interamente tutti i creditori.
A tale proposito, le contestazioni sollevate dall'erario, indipendentemente dalla tardività, risultano attenere a profili di dubbio e/o rischiosità relativi al carattere economico del piano e perciò valutabili dal ceto creditorio, che – sul punto – si è espresso in termini largamente favorevoli. A ciò si aggiunga l'opinione della Commissaria giudiziale dott.ssa
3 secondo cui non risultavano emersi elementi di criticità in grado di inficiare ER
l'attendibilità dei dati e del piano di concordato.
Con riferimento alle lett. d) ed e) occorre, invece, rilevare alcune criticità.
In primo luogo, la società ricorrente non ha incluso il creditore erariale in alcuna classe.
A questo proposito, mette conto ricordare che – ai sensi dell'art. 85 co. 2 cod. crisi – è invece obbligatoria la formazione (tra gli altri) di apposita classe per i creditori titolari di crediti tributari dei quali non sia previsto l'integrale pagamento. La norma si completa poi con l'art. 109 co. 5 cod. crisi secondo cui il creditore munito di prelazione non vota se soddisfatto in denaro entro 180 giorni dall'omologazione. Nel caso in esame, la proposta di pagamento all'erario, titolare di un credito privilegiato di euro 1.206.157,88 (di cui euro 106.847,81 oggetto di definizione agevolata in corso) ne prevede il pagamento, al pari degli altri crediti, entro circa 3 anni (applicata la moratoria).
Appariva, pertanto, doveroso inserire in autonoma classe i crediti erariali.
In secondo luogo, nella classe 3 la società AL RL risulta controllata al 100% dalla società ricorrente, ciò che impedisce ad essa il voto a mente l'art. 109 co. 6 cod. crisi, mentre non vi sono profili di criticità con riguardo alla posizione dell'avv. CP_2 creditore che non può essere ritenuto in conflitto di interessi per il semplice fatto di essere legale/creditore della ricorrente.
In terzo luogo, come già precedentemente indicato, se la soc. AL RL è controllata dalla società debitrice, nelle società Ca' Del Ballo RL e il capitale sociale risulta essere CP_3 posseduto dai medesimi soci della società qui ricorrente. Non appare, tuttavia, in tale circostanza operante il divieto di legge, dal momento che non si assiste – come pare richiedere la norma – ad un controllo esercitato da un unico e terzo soggetto giuridico in grado, da solo, di governare sia la votata che la votante, ciò che effettivamente innescherebbe il conflitto di interessi.
In definitiva, quindi, al classamento proposto si darebbe dovuto aggiungere la classe privilegiata erariale per il credito suindicato e rimosso – nella classe 3 e nella classe 5 – il credito di AL RL (che non avrebbe così esercitato il voto).
Ciò posto, è possibile affrontare la questione centrale riconducibile alle lett. e) e f) in ordine all'approvazione delle classi. Come detto, la proposta è stata sottoposta al voto di
7 classi di creditori ed ha ottenuto l'approvazione in ciascuna di esse, motivo per cui – qualora non vi fossero stati rilievi da muovere – si sarebbe potuto senza tentennamenti
4 dar corso all'omologazione (“Il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore” – art. 105 co. 1 primo periodo cod. crisi).
Tuttavia, già lo si è anticipato, non è stata inserita la (obbligatoria, in questo caso) classe erariale, titolare di un credito di euro 1.206.157,88 che avrebbe comportato un totale di crediti ammessi al voto di euro 4.711.556,45 (rimossa anche la somme di euro 1.200,00
– cl.
3 - e di euro 17.676,60 – cl.
5 - relativa al credito della soc. AL RL) distribuiti in 8 classi (stante l'aggiunta di quella erariale).
Detta classe erariale, anche ipotizzando che avesse votato sfavorevolmente, non avrebbe però impedito la possibilità di omologa.
Occorre, a tale proposito, premettere la considerazione che – nelle more del procedimento – è entrato in vigore il cd correttivo ter del codice della crisi (d.lgs. n.
136/24), il quale ha modificato l'art. 88 co. 2 bis cod. crisi prevedendo, ora, espressamente la possibilità di procedere al cd cram down in discontinuità rispetto alla previgente disciplina (in vigore al momento della proposta) in tal modo confermando la sua assenza nel contesto normativo precedente che ne consentiva l'operatività solo al concordato liquidatorio (vd. il richiamo del co. 2 bis all'art. 109 co. 1 cod. crisi il quale riportava la clausola “fermo restando quanto previsto per il concordato in continuità aziendale dall'art. 112, co. 2, cod. crisi” così escludendo la possibilità di una omogeneizzazione indiscriminata quanto al cram down tra i due tipi di procedura).
Infatti, ai sensi dell'art. 56, co. 3, del citato correttivo le suddette modifiche non sono applicabili alle procedure pendenti, in quanto si applicano alle proposte di transazione presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore (mentre nel caso di specie ciò sarebbe dovuto avvenire prima). Ne deriva che viene in considerazione il vecchio art. 88 e che, pertanto, non possa operare il cram down e così impossibile ritenere favorevole il (potenziale) voto negativo dell'erario.
La novella, tuttavia, ove non diversamente disposto si applica per il resto – vd. art. 56 del correttivo ter – anche alle procedure pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Per quanto riguarda l'art. 112 cod. crisi, quindi, la versione applicabile è quella risultante dall'ultimo correttivo, non ricadendo la norma in alcuna previsione di esclusione.
Ciò detto, volendo seguire l'interpretazione meno favorevole per l'impresa ricorrente e ipotizzare così il voto negativo del creditore erariale nella propria classe, sarebbe
5 accaduto che, in ragione del voto negativo dell'erario, non si sarebbe raggiunta la maggioranza richiesta dall'art. 109 cod. crisi che, come noto, esige per i concordati in continuità il voto favorevole (co. 5) della totalità delle classi.
Ciò, tuttavia, non impedisce – come già detto - l'omologa della proposta di concordato.
Infatti, ribadito nuovamente che non può operare il cram down di cui al nuovo art. 88 cod. crisi (applicabile solamente al trattamento dei crediti erariali predisposto in epoca successiva all'entrata in vigore del correttivo), paiono ricorrere, tuttavia, i requisiti di cui all'art. 112 co. 2 cod. crisi.
Occorrea questo proposito partire dalla considerazione che il concordato proposto dalla società prevede il soddisfacimento integrale di tutte le ragioni creditorie, ferma la moratoria al dicembre 2026
A fronte di tale considerazione, risultano perciò rispettati i requisiti di cui alle lett. a), b) e c). Quanto alla lett. d) – fermo il più volte ricordato dissenso della classe erariale – la proposta risulterebbe comunque approvata dalla maggioranza delle classi (7 su 8), di cui almeno una formata da creditori aventi diritto di prelazione (n. 1).
In definitiva, quindi, la posizione del creditore erariale – sottoposto alla prova di resistenza – non avrebbe compromesso, pur dando atto di imprecisioni nel classamento dei creditori, l'omologa della proposta votata da tutti gli altri creditori.
Ciò consente, a mente consolidata giurisprudenza di legittimità (secondo cui “In tema di omologazione della proposta di concordato preventivo ex art. 180 l. fall., l'esclusione del diritto di voto di un creditore, ai sensi dell'art. 176, comma 2, l. fall., non determina
l'invalidità della deliberazione di approvazione della proposta concordataria, se si accerta, tramite la c.d. prova di resistenza, che, quand'anche quel creditore fosse stato ammesso al voto, la proposta sarebbe risultata comunque approvata dalla maggioranza dei crediti”
– cass. n. 4192/18) di non ritenere invalida la votazione e, perciò, omologabile la proposta.
Occorre, infine, ricordare che l'attuale art. 114 bis cod. crisi consente, nel concordato in continuità ove siano previste liquidazioni, al Tribunale di nominare un liquidatore. Ritiene il Collegio, a tale proposito, nell'esercizio della discrezionalità concessa dalla norma di non nominare, in un'ottica di contenimento dei costi, un apposito liquidatore lasciando all'impresa il compito di effettuare le operazioni liquidatorie previste (se del caso avvalendosi di soggetti specializzati) sotto la vigilanza della Commissaria dott.ssa e nel rispetto dei principi di pubblicità, efficienza, trasparenza e competitività ER operando – ove compatibili – le disposizioni sulle vendite delle liquidazioni giudiziali.
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p.q.m.
(-) omologa il concordato preventivo proposto soc. Parte_1 con sede in Terre Roveresche (PU) confermando la dott.ssa
[...] CP_4 quale Commissario Giudiziale;
[...]
(-) dispone quanto segue:
la Società, chiamata a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta, invierà alla Commissaria Giudiziale una relazione periodica trimestrale circa l'andamento dell'attività di esecuzione del concordato, che dovrà avvenire sotto il controllo della Commissaria, chiamata a verificare che l'andamento della stessa sia conforme a quanto previsto nel piano quanto a modalità e tempistiche;
la Commissaria predisporrà e depositerà nel fascicolo telematico una relazione semestrale sull'andamento del piano redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 130 c. 9 cod. crisi (e – una volta concluse le operazioni di concordato – un rapporto finale) e lo trametterà ai creditori;
la Commissaria dovrà informare tempestivamente il Tribunale ove rilevi che il debitore non stia provvedendo al compimento degli atti necessari a dar esecuzione alla proposta o rilevi fatti dai quali possa derivare pregiudizio per i creditori, nonché ad informare i creditori di eventuali inadempimenti degli obblighi concordatari ai fini dell'eventuale esercizio delle prerogative di cui agli artt. 119,
120 cod. crisi;
il pagamento delle spese e dei creditori sia eseguito dalla società ricorrente nel rispetto delle previsioni del piano omologato;
le somme spettanti ai creditori condizionati, contestati, irreperibili siano depositate nelle forme indicate dal giudice delegato;
le vendite dei cespiti di cui è prevista la liquidazione avvengano in osservanza dei principi di pubblicità, efficienza, trasparenza e competitività operando – ove compatibili – le disposizioni sulle vendite delle liquidazioni giudiziali;
resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nella fase di attuazione del concordato.
Pesaro, il 04.02.2025
7 Il Giudice
L. Pini
Il Presidente
D. Storti
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