TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/11/2025, n. 15843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15843 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23427/2023
Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
All'udienza del 12/11/2025, innanzi al giudice dott.ssa AL IM, chiamata la causa 23427/2023, sono comparsi:
- il Procuratore dello Stato per le Amministrazioni opponenti;
Persona_1
- l'Avv. LUCA LUCHETTI per la parte convenuta opposta. Il Giudice invita le parti alla discussione della lite. I procuratori delle parti discutono la lite riportandosi a tutti i propri scritti, ed alle note depositate, in via telematica, al fascicolo d'ufficio, e chiedono l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del giudizio. Il Giudice All'esito della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
AL IM
pagina 1 di 15 Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile Il tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa AL IM, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 23427 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo n.4077/2023” e vertente tra in persona del Controparte_1 CP_2 pro tempore, nonché in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché domiciliati ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma via dei Portoghesi n. 12 attori opponenti e n. Controparte_4
267/2017, in persona dei Curatori, elettivamente domiciliati in Roma, Piazza San Silvestro n.8, presso e nello studio dell'Avv. Luca Luchetti, che li rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositata la comparsa di costituzione in giudizio, giusta autorizzazione del GD in atti convenuto opposto Motivi della Decisione
§-1. Fatti controversi. 1.1 Con il ricorso ingiuntivo all'origine della lite, iscritto al n. 1671/2023 r.g., il , in persona del Parte_1 curatore, ha chiesto la condanna del , in solido con Controparte_1
l'Istituto scolastico indicato in epigrafe, al pagamento della somma di € 87.195,36, di cui:
pagina 2 di 15 (i) € 2.126,41 per interessi moratori ai sensi del D.lgs. n. 231/2002 per ritardi nei pagamenti di fatture emesse per compensi contrattuali, di cui alla fattura scaduta e insoluta n. 170/2014/FPI del 17/11/2014;
(ii) € 85.068,95 per adeguamento del compenso par aumento del costo del lavoro in dipendenza delle ore settimanali di lavoro da n. 35 a n. 36 ore, di cui alla fattura scaduta e insoluta n. 201304223a del 26/08/2013.
A motivo della domanda, ha esposto che: (a) quale partecipe (in veste di mandante) del R.T.I. costituito con il C.N.S. (Capogruppo Nazionale Servizi Società Cooperativa) in qualità di mandataria, il in bonis si vedeva aggiudicare, dall' Controparte_4 [...]
, l'appalto di fornitura del servizio di pulizia presso Controparte_5 gli istituti scolastici regionali, mediante l'impiego di ex lavoratori socialmente utili e/o di pubblica utilità; (b) a seguito dell'aggiudicazione, il suddetto Raggruppamento Temporaneo di Imprese stipulava, in data 28 dicembre 2006, con l' Controparte_5 il “Contratto normativo”, volto a regolamentare in via generale ed
[...] uniforme la fornitura del servizio di pulizia presso i distinti istituti scolastici della Regione, analiticamente indicati nei documenti allegati al contratto;
(c) in data 12 ottobre 2007 l'esponente - quale soggetto Controparte_4 assuntore, ossia demandato alla materiale fornitura del servizio di pulizia - stipulava con l'istituto scolastico indicato in epigrafe il “Contratto attuativo”; (d) con sentenza del Tribunale di Roma in data 30 marzo 2017, il CP_4 veniva posto in fallimento, con il conseguente scioglimento ex lege del contratto di costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, nonché del mandato conferito al C.N.S.; (e) aveva pertanto maturato il diritto di vedersi versare il corrispettivo per il servizio di pulizia reso in forza dei diversi Contratti Attuativi stipulati con i distinti Istituti scolastici. 1.2 A seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo n. 4077/2023, le Amministrazioni ingiunte hanno proposto opposizione ed eccepito: (a) l'incompetenza del Tribunale di Roma ad emettere il decreto ingiuntivo, con conseguente nullità del provvedimento opposto;
(b) che nulla fosse dovuto a titolo di adeguamento dei compensi per l'incremento delle ore lavorative pagina 3 di 15 settimanalmente impiegate per la fornitura del servizio di pulizia, atteso il tenore testuale del contratto inter partes; (c) che nulla fosse dovuto anche a titolo di revisione del compenso contrattuale in dipendenza delle variazioni e degli aumenti degli Indici nazionali dei prezzi pubblicati dall'ISTAT, essendo detta revisione possibile solo in presenza di economie e/o di un incremento delle risorse finanziarie stanziate in bilancio;
(d) che le fatture esibite a corredo del ricorso monitorio non fornissero prova sufficiente del credito vantato;
(e) di non essere dovuti interessi di mora, non avendo l' (fornitore del servizio CP_6 di pulizia) mai presentato il rendiconto dei servizi forniti mensilmente, prescritto dall'art. 15.1 del capitolato tecnico, né avendo quindi ottenuto l'approvazione del Supervisore, ai fini dell'emissione della fattura. 1.3 Attivato il contraddittorio, il Controparte_7 si è costituito in giudizio ed ha contestato tutte le ragioni
[...] dell'opposizione, sottolineando che il credito per compenso revisionale sarebbe stato riconosciuto dal all'esito di appositi giudizi incardinati dal CP_8
anche nei confronti di altri istituti scolastici e del , CP_4 CP_1 che avrebbe dichiarato la nullità della clausola di cui all'art. 12, comma 2, del Contratto Normativo, nonché condannato l'Amministrazione al versamento “del compenso revisionale ex 115 d.lgs. n. 163/2006”; ancora, ha sostenuto che l'incremento del numero delle ore lavorative prestate settimanalmente per la pulizia dei locali dell'Istituto, e il correlativo incremento del compenso dovuto all'Appaltatore fosse previsto e consentito dal Contratto Normativo (art. 4), secondo cui l'Assuntore (fornitore) si era impegnato ad assicurare “il mantenimento dei livelli occupazionali e retributivi del personale ex SU ed ex PU”, sì da dover sottostare all'Accordo Regionale concluso dalle Organizzazioni Sindacali in data 30 luglio 2007. Quanto al credito per interessi di mora, la parte convenuta opposta ha richiamato le previsioni contrattuali, secondo cui il pagamento sarebbe dovuto sopravvenire entro “90 giorni fine mese data fattura”, e per le quali gli interessi sarebbero maturati al saggio di cui all'art. 5, d.lgs. n. 231/2002; ha sottolineato che alcuna obiezione era stata posta, a tempo debito, dall'Amministrazione in ordine alla esigibilità del credito per compenso-base, tanto da avere versato, sia pure in ritardo, la sorte capitale delle fatture emesse dal medesimo CP_4 per il servizio reso ed in forza delle quali erano maturati gli interessi da ritardato pagamento.
pagina 4 di 15 Tali i fatti controversi, la causa è pervenuta all'udienza del 11 novembre 2025, fissata ex comb. disp. artt. 281-quinquies c.p.c.; all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, il tribunale ha emesso la presente sentenza, ex art. 281-sexies c.p.c.
§-2. Questioni pregiudiziali. 2.1 In primo luogo, deve precisarsi che l'opposizione pervenuta alla decisione del tribunale risulta correttamente proposta, dall'Avvocatura dello Stato, avverso il decreto ingiuntivo n. 4077 del 2023, emesso in data 3 marzo 2023 a definizione del ricorso ingiuntivo iscritto al n. 1671/2023 del ruolo generale per gli affari contenziosi, come emerge dalla consultazione del fascicolo digitale inerente al ricorso e parimenti dalle risultanze del SICID (Sistema Informativo Civile Distrettuale), registro informatico in uso alla Cancelleria e munito di fidefacenza. Orbene con il decreto n. 4077/2023 il Tribunale di Roma ha ingiunto, al e al , il Controparte_1 Controparte_3 pagamento della somma di € 87.195,36 in favore del Fallimento
[...]
Parte_2
2.2 Tanto premesso, va disaminata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata, quale primo motivo di opposizione, dalle Amministrazioni in epigrafe. Orbene, essa è infondata e va quindi respinta, alla luce dei principî enunciati, dalla Corte di cassazione in sede di regolamento, in ordinanza pronunciata nell'ambito di una causa gemella ed inerente ai servizi di pulizia prestati, in forza del medesimo Contratto Normativo in atti (all. 4 al ricorso monitorio), dal in favore di altro istituto scolastico della Controparte_4
CP_5
Trattasi dell'ordinanza racc. n. 13908/2024, in data 20 maggio 2024 (depositata in data 24 maggio 2024), ove si legge: «Premesso che, come incontroverso in causa, il luogo in cui è sorta l'obbligazione è situato nel circondario del Tribunale di Napoli, la questione verte sulla corretta individuazione del forum destinatae solutionis. In tema di obbligazioni pecuniarie degli enti pubblici, anche a seguito della riforma dell'ordinamento degli enti locali e della relativa disciplina finanziaria contabile, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali, pur a prescindere da una specifica pattuizione tra le parti, il principio secondo cui nelle cause relative a rapporti
pagina 5 di 15 di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del forum destinatae solutionis spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria dell'ente debitore (nella specie Roma, essendo stato convenuto, con il ricorso per ingiunzione, il , e ciò anche nel caso in cui il pagamento Controparte_1 debba essere effettuato mediante accreditamento del relativo importo su un conto corrente bancario o postale o mediante commutazione del relativo titolo in vaglia cambiario o postale, costituendo tali forme di adempimento, applicabili su richiesta del creditore ed aventi carattere facoltativo per il titolare dell'ufficio di tesoreria, una mera semplificazione delle modalità di riscossione che non comporta una modificazione del luogo dell'adempimento (Cass. 3505/2020; Cass. 30006/2018). Né potrebbe individuarsi come tesoreria quella dell'istituto scolastico, evocato in solido per il credito del Fallimento opposto. Ed invero, nelle cause con una pluralità di convenuti, nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato, come litisconsorte necessario, prevale la competenza del foro erariale, trattandosi di competenza funzionale e inderogabile (Cass. 26883/2020). Il che esclude anche il foro convenzionale, individuato dal Tribunale di Roma nel Tribunale di Napoli, attesa l'inderogabilità del foro erariale».
§-3. Merito della lite. L'opposizione del e dell' Controparte_1 [...]
indicato in epigrafe è parzialmente fondata, per quanto di seguito CP_9 considerato. 3.1 Quanto alla richiesta di pagamento degli interessi di mora calcolati, ex d.lgs. n. 231/2002, sulle fatture emesse per corrispettivo-base, e maturati a seguito del tardivo pagamento di queste ultime (€ 2.126,41), si osserva quanto segue. In merito, giova premettere che “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c.” (così per tutte Cass. n. 25584 del 12.10.2018; trattasi di principio ormai tralatizio, da ultimo ripetuto da Cass. n. 13685 del 21/05/2019).
pagina 6 di 15 Spettava dunque alla parte ingiungente (attore sostanziale) di dimostrare il titolo (fonte legale o negoziale) del suo diritto, ed il correlativo termine di scadenza, potendosi poi discorrere di fatti impeditivi, modificativi od estintivi, una volta assolto tale onere della prova. Nel caso di specie, sono in atti: (i) il Contratto Normativo concluso in data 28 dicembre 2006 dalla capogruppo (mandataria) del Raggruppamento Temporaneo di Imprese di cui partecipe (in qualità di mandante) il CP_4 in bonis, per la fornitura del servizio di pulizia in favore degli istituti
[...] scolastici indicati nel Capitolato tecnico allegato;
(ii) il relativo “capitolato tecnico”, contenente l'elenco delle istituzioni scolastiche, degli immobili di competenza e delle ore da effettuare, infine (iii) il Contratto Attuativo stipulato dal in bonis in data 12 ottobre 2007, per l'assunzione del servizio di CP_4 pulizia presso l'istituto indicato in epigrafe (cfr. doc. nn. 2, 4 e 5 allegati al ricorso e doc. B, C, D allegati all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo). Ciò posto, poiché dai predetti documenti si trae che, a fronte della fornitura del servizio di pulizia per 35 ore settimanali, l' avrebbe maturato il CP_6 diritto a vedersi corrispondere il canone mensile indicato nel Capitolato a corredo del Contratto Normativo, e poiché le opponenti non hanno contestato la fornitura del servizio, nel numero delle ore previste in contratto, deve dirsi assolta la prova del titolo e della scadenza dell'obbligazione dedotta insoluta nel ricorso monitorio con riferimento all'importo di € 2.126,41, preteso a titolo di interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002. Difatti, trattandosi dell'omesso o tardivo pagamento di fattura emessa in epoca risalente e ben antecedente alla lite, l'eccezione di irregolare fatturazione formulata dalla difesa erariale, oltretutto non accompagnata da qualsivoglia contestazione dell'effettiva prestazione del servizio, risulta contraria a buona fede (art. 1175, 1375 c.c.) e quindi inconcludente allo scopo di paralizzare la pretesa creditoria in esame. Per meglio dire, pacifico ed incontestato (perché dedotto da entrambe le parti, in primis dal creditore che ha agito per il pagamento degli interessi) che la sorte della fattura sia stata assolta, sia pure in ritardo, dall'Amministrazione debitrice, risulta alquanto singolare la contestazione, levata ora per allora, secondo cui tale fattura non avrebbe potuto essere emessa, per la (originaria)
pagina 7 di 15 inesigibilità del credito per sorte; donde la contrarietà dell'eccezione al principio di buona fede. È infatti principio pacifico quello secondo cui (così a seguire Cass. n. 22353 del 03/11/2010) «per la legittima proposizione dell'eccezione di inadempimento è necessario che il rifiuto di adempimento - oltre a trovare concreta giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate - non sia contrario a buona fede, cioè non sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, come quando l'eccezione è invocata non per stimolare la controparte all'adempimento ma per mascherare la propria inadempienza;
al fine del relativo accertamento assume rilevante importanza la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio e non in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire l'esecuzione spontanea del contratto» (conf. Cass. n. 10506 del 07/12/1994; Cass. n. 3465 del 18/05/1988: «con riguardo all'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., il giudice deve valutare se costituisca strumento per la tutela del proprio diritto ovvero mezzo per mascherare il proprio inadempimento, assumendo a tale fine Rilevanza il fatto che la giustificazione del rifiuto o del ritardo nell'adempiere sia resa nota alla controparte soltanto in occasione del giudizio e non, come la correttezza e la buona fede imporrebbero, durante l'esecuzione del contratto»; da ultimo, v. Cass. Sez. 2, 28/12/2023, n. 36295: «in tema di eccezione di inadempimento, nell'indagine volta ad accertare la sussistenza del requisito della buona fede, assume importanza non secondaria che la giustificazione del rifiuto ad adempiere sia stato reso noto alla controparte solo in occasione del giudizio da quest'ultima instaurato e non durante lo svolgimento dei tentativi compiuti per ottenere la spontanea esecuzione del contratto»). D'altronde, la richiesta ingiuntiva risulta rispettosa delle tempistiche di pagamento previste dal Contratto Normativo e correlativo Capitolato Tecnico (v. art. 15), né può negarsi l'applicazione, al caso considerato, del saggio previsto dall'art. 5, d.lgs. n. 231/2002, trattandosi senza meno di fattispecie (appalto di servizi) annoverabile tra quelle contemplate nel predetto testo di legge, e prim'ancora nella direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
pagina 8 di 15 Conclusivamente, la domanda ingiuntiva risulta fondata per quanto concerne il credito vantato a titolo di interessi di mora a saldo della fattura indicata in ricorso, e tardivamente onorata dall'Amministrazione (€ 2.126,41). 3.2 È invece fondato il motivo di opposizione – in realtà una mera difesa, perché consistente nella contestazione dei fatti costitutivi della domanda – inerente alla più importante voce di credito vantata nel ricorso ingiuntivo, per l'importo di € 85.068,95, preteso a titolo di “compenso revisionale - adeguamento al costo del lavoro” per il maggior numero di ore lavorative impiegate settimanalmente per la fornitura del servizio di pulizia dei locali dell'istituto scolastico, come portato dalla fattura n.201304223a del 26.08.2013 indicata in ricorso. Difatti, la ingiungente ha richiesto di essere remunerata delle maggiori ore di lavoro impiegate settimanalmente per la pulizia dei locali dell'istituto scolastico in epigrafe, a seguito dell'Accordo territoriale intercorso, in data 30 luglio 2027 (v. all. 6 al ricorso ingiuntivo) con le Organizzazioni Sindacali rappresentative dei dipendenti ex SU (lavoratori socialmente utili) e ex PU (impiegati in lavori di pubblica utilità). Secondo tale accordo, a partire dal 1° settembre 2007 i lavoratori destinati ai servizi di pulizia, per l'appalto stipulato con l' Controparte_5
avrebbero incrementato l'orario di lavoro da 35 a 36 ore
[...] settimanali (così il primo paragrafo), in vista di ulteriori incrementi, fino a raggiungere l'orario di 40 ore settimanali pro capite. Sostiene il che il maggior esborso sostenuto per la remunerazione CP_4 dei dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto debba essere sostenuto dalla Committente, essendo ciò previsto sia dal Contratto Normativo, sia dal Contratto Attuativo, e perché inoltre il credito di che trattasi sarebbe stato accertato e dichiarato dal Tar Napoli – in appositi giudizi incardinati CP_5 dal nei confronti di altri istituti scolastici e del . CP_4 CP_1
Tali assunti sono destituiti di fondamento. In primo luogo, non si ha alcuna evidenza in atti delle pronunce del Giudice amministrativo cui allude la difesa del , sicché a nulla rileva la CP_4 generica allegazione sul punto. D'altronde, dalle delibere del Commissario ad acta esibite dalla difesa erariale, si evince esclusivamente che il giudice amministrativo abbia ritenuto fondata la pagina 9 di 15 questione di nullità della clausola del contratto normativo, che escludeva l'operatività dell'istituto della revisione prezzi (art. 115 d.lgs. n. 163/2006). Nella fattispecie si discute, invece, non già dell'incremento del salario del personale dipendente, ma dell'incremento delle ore lavorative prestate settimanalmente per la fornitura del servizio di pulizia, presso gli istituti scolastici regionali. Pertanto, il presunto giudicato amministrativo favorevole alle ragioni del non sussiste, e comunque - a tutto concedere - ove sussistesse, non CP_4 potrebbe essere posto in esecuzione da altri, che dal giudice amministrativo in sede di ottemperanza. Tanto premesso, la domanda in scrutinio va disaminata sulla scorta dei princìpi già prima richiamati, in merito al riparto dell'onere della prova nelle azioni ex contractu (v. par. §-3.1). Ebbene, va escluso che il abbia assolto l'onere della prova del CP_4 titolo dell'obbligazione che ha dedotto inadempiuta, per quanto di seguito considerato. Difatti: (i) i negozi giuridici imputabili alla Pubblica Amministrazione sono notoriamente soggetti alla forma scritta ad substantiam, ai sensi degli articoli 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923 (v. ex plurimis Cass. Sez. 3, 21/11/2023, n. 32337), e tanto vale anche per i Contratti Pubblici (v. l'art. 3, comma 6, d.lgs. n. 163/2006, applicabile nel caso di specie); (ii) ragione per cui, l'ingiungente avrebbe dovuto esibire il documento ove consacrata l'assunzione dell'obbligo imputato alle odierne opponenti e che si sostiene inadempiuto;
(iii) il Contratto Normativo versato in atti (all. 4 al ricorso ingiuntivo) non reca alcuna clausola in base alla quale la Committenza avrebbe dovuto remunerare le maggiori ore lavorative eventualmente impiegate motu proprio dall'appaltatore, rispetto a quelle indicate nel Capitolato Tecnico allegato al documento negoziale (all. 2 al ricorso ingiuntivo), né consacra alcun impegno ad incrementare proporzionalmente il corrispettivo, rispetto a quello previsto e pattuito nel ridetto Capitolato, sol per effetto delle variazioni unilateralmente apportate dall'appaltatore al numero delle ore lavorative rese da ciascun dipendente impiegato nei servizi di pulizia;
pagina 10 di 15 (iv) piuttosto, a termini del Contratto Normativo (art. 4), l'Appaltatore si impegnava a «ad effettuare la fornitura del servizio nella misura e con le modalità specificate nel Contratto Attuativo» (a sua volta richiamante l'Allegato A ed il Capitolato Tecnico a corredo del Contratto Normativo); inoltre si prevedeva esplicitamente (art. 4, par. 5) «l'importo contrattuale, fatte salve le eventuali modifiche derivanti dall'attuazione di quanto previsto dai successivi punti, rimane fisso e invariabile per l'intera durata del contratto, anche in presenza di variazione del numero di lavoratori. Le ore erogate infatti non subiranno variazioni in diminuzione. Tale importo non deve considerarsi comunque garantito per l'Assuntore, stante la facoltà per il Contraente di avvalersi di quanto stabilito dall'art. 11 r.d. n. 2443/1923. Il Contraente, pertanto, potrà richiedere all'Assuntore di incrementare l'importo contrattuale stesso fino a concorrenza del limite di 1/5 alle stesse condizioni, termini e corrispettivi del presente Contratto normativo e del Contratto attuativo»; (v) ancora, sempre a termini del Contratto Normativo (art. 4, par. 8) l'Assuntore, «entro il secondo mese di vigenza dei contratti attuativi», avrebbe dovuto «presentare all un piano di ottimizzazione del Controparte_5 servizio», che avrebbe potuto «comportare anche una redistribuzione delle unità di personale tra le istituzioni scolastiche»; il “piano di ottimizzazione” avrebbe dovuto essere «integrato dall'elenco nominativo degli ex SU, completo di codici fiscali, e con l'indicazione della sede scolastica di assegnazione, del livello retributivo e dell'orario settimanale di lavoro», il tutto accompagnato da «una nota esplicativa dei criteri adottati per l'ottimizzazione e di quelli individuati ai fini dell'utilizzo delle economie nell'incremento graduale degli orari settimanali di lavoro»; (vi) tale piano di ottimizzazione, «entro dieci giorni» dalla sua presentazione avrebbe dovuto ricevere la esplicita ratifica dell' Controparte_5 fattasalva la doverosa verifica della sua «compatibilità finanziaria» (sempre l'art. 4, par. 9, Contratto Normativo); dunque la ratifica non era affatto obbligatoria, essendo riservata all «la facoltà di proporre motivate CP_10 modifiche al piano, da comunicare entro i predetti 10 giorni, alle quali l'Assuntore si [sarebbe dovuto attenere] inoltrando per la modifica un nuovo piano di ottimizzazione, pena la risoluzione dei Contratti Attuativi» (art. 4, par. 9, a seguire); (vii) risulta infine previsto che, «al piano di ottimizzazione ratificato» sarebbe stata data «attuazione con effetto dal primo giorno del mese successivo alla
pagina 11 di 15 ratifica, addivenendo alla stipula di nuovi contratti attuativi in tutti i casi in cui, per effetto della redistribuzione del personale e/o della modifica dell'orario settimanale di servizio, l'importo contrattuale in atto non corrispond[esse] alle nuove prestazioni». Tali le prescrizioni del Contratto Normativo, il Contratto Attuativo versato in atti (all. 5 al ricorso ingiuntivo) non dice nulla di più né di diverso da quanto sopra riportato ed anzi - a smentita degli assunti del - richiama CP_4 esplicitamente sia il Contratto Normativo, sia il Capitolato tecnico ad esso allegato, ove sono specificamente indicate le ore di lavoro settimanale da rendere per ogni istituto scolastico (in numero non superiore a 35/uomo/settimana), senza fare minimamente accenno all'accordo nelle more concluso tra l'Appaltatore (ossia il Raggruppamento di Imprese), e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in materia di orario lavorativo del personale ex SU ed ex PU. Ragione per cui, va escluso che l'Amministrazione odierna opponente, in virtù dei contratti pubblici versati in atti, si sia impegnata a versare un corrispettivo da incrementare proporzionalmente a fronte dell'aumento delle ore settimanali impiegate per la fornitura del servizio di pulizia, da parte dell'Appaltatore. Dai contratti in questione emerge, piuttosto che, fermo lo ius variandi della Committenza (entro il limite del quinto d'obbligo), e ferma la possibilità di impiegare le economie di gestione per l'incremento delle ore lavorative settimanali (art. 4, par. 6), ogni modifica involgente l'utilizzo del personale alle dipendenze dell'Appaltatore avrebbe necessitato, ove ridondante sul corrispettivo contrattuale, di essere trasfusa, com'è normale, in uno specifico accordo modificativo, da stipulare sulla proposta dell'Assuntore (piano di ottimizzazione) e conseguente accettazione dell'Amministrazione, previa verifica della compatibilità finanziaria. Chiaramente, tale accordo modificativo non risulta finanche allegato dalla parte onerata (ingiungente), né quindi ve ne è prova in atti. D'altronde, l'Accordo Territoriale esibito in atti (all. 6 al ricorso ingiuntivo) risulta stipulato esclusivamente tra le Imprese consorziate in R.T.I. e le Organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori ex SU ed ex PU, senza la partecipazione delle Amministrazioni odierne opponenti: è appena il caso di aggiungere che, per potere riferire ed imputare giuridicamente tale pagina 12 di 15 negozio anche alle Amministrazioni opponenti (in termini di ratifica o di adesione postuma) sarebbe occorso un atto o provvedimento soggetto a forma scritta ad substantiam, di cui non v'è traccia in atti («i requisiti di validità dei contratti posti in essere dalla P.A., anche "iure privatorum", attengono essenzialmente alla manifestazione della volontà ed alla forma: la prima deve provenire dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi), mentre la forma deve essere, a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui l'azione amministrativa è sempre soggetta. Il difetto di tali requisiti esclude la sussistenza di un contratto, configurandosi, invero, un comportamento di fatto privo di rilievi di sorta sul piano giuridico per l'assenza in radice dell'accordo tra le parti, richiesto dall'art. 1321 c.c., anche per la costituzione di un contratto invalido e non opponibile ai terzi»: in tali termini è Cass. n. 20033 del 06/10/2016; conf. Cass. n. 5112 del 05/03/2018; Cass n. 14444 del 22/06/2006, Cass. n. 2216 del 05/02/2004: «nei contratti per i quali è prevista la forma scritta "ad substantiam", la ricerca della comune intenzione delle parti, utilizzabile ove il senso letterale delle parole presenti un margine di equivocità, deve essere compiuta, con riferimento agli elementi essenziali del contratto, soltanto attingendo alle manifestazioni di volontà contenute nel testo scritto, mentre non è consentito valutare il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla stipulazione del contratto, in quanto non può spiegare rilevanza la formazione del consenso ove non sia stata incorporata nel documento scritto»; Cass. n. 3048 del 13/03/1992: «l'oggetto e gli altri elementi essenziali di un contratto per il quale sia prescritta la forma scritta debbono risultare dalla scrittura»; conf. Cass. n. 817 del 16/01/2014; Cass. n. 3398 del 05/06/1984; Cass. n. 6588 del 08/11/1983: «quando un negozio debba redigersi per iscritto ad substantiam, l'incontro delle volontà su tutti gli elementi essenziali del negozio deve risultare dallo scritto, sicché la Determinazione o determinabilità dell'oggetto non può ricavarsi aliunde»; conf. Cass. n. 6214 del 21/06/1999: «per i contratti per i quali è prescritta la forma scritta "ad substantiam" la volontà comune delle parti deve rivestire tale forma per tutti gli elementi essenziali e pertanto l'oggetto di esso deve esser almeno determinabile in base ad elementi risultanti dall'atto stesso e non "aliunde"»). Infine, la difesa convenuta sembra dimenticare che il contratto di appalto, quand'anche di servizi e quand'anche intercorso con una Pubblica Amministrazione, resta un contratto con cui l'Appaltatore «assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento
pagina 13 di 15 di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro» (art. 1655 c.c.), sicché da un lato l'obbligazione assunta dall'Appaltatore è di risultato, non già di mezzi, dall'altro la gestione dell'azienda impiegata per la prestazione del risultato, ivi incluse le risorse umane, resta economicamente a carico dell'Appaltatore, ovviamente fatto salvo l'istituto della revisione dei prezzi (che in questa sede non rileva), e salva la volontà delle parti, eventualmente diversa: nel caso di specie, non è documentato che le odierne Parti abbiano raggiunto un accordo che, in deroga alla disciplina generale del contratto, consentisse di riversare automaticamente sul Committente i maggiori costi sostenuti dall'Imprenditore per effetto dell'incremento dell'orario di lavoro dei propri dipendenti. Ragione per cui la domanda svolta nel ricorso ingiuntivo va respinta, come in dispositivo.
§-4. Conclusivamente, l'istanza ingiuntiva, al termine della lite, va ritenuta fondata per la voce di credito di cui alla lett. (i) al par. §-1.1, ossia a titolo di interessi di mora dovuti sulla fattura indicata in ricorso e tardivamente onorata dall'Amministrazione (€ 2.126.41); diversamente va respinta per quanto concerne il credito vantato a titolo di “compenso revisionale - adeguamento al costo del lavoro” (€ 85.068,95). Si provvede quindi come a seguire;
considerate le ragioni della decisione e la rilevante riduzione del quantum debeatur, e profilandosi pertanto la distribuzione della soccombenza tra entrambe le parti, sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese del giudizio, ivi inclusa la fase monitoria.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta dal
[...]
e dal avverso il Controparte_1 Controparte_3 decreto ingiuntivo n. 4077/2023, emesso in data 3 marzo 2023, e per l'effetto: (a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
(b) condanna le Amministrazioni opponenti al pagamento della somma di € 2.126,41, a titolo di interessi di mora di cui alla fattura n. 170/2014/FPI del 17/11/2014;
pagina 14 di 15 (c) respinge la domanda giudiziale di pagamento della somma di € 85.068,95, formulata dal Fallimento odierno convenuto opposto nel ricorso ingiuntivo iscritto al n. 1671/2023 r.g. ed esitato nel decreto opposto;
- dichiara le spese del giudizio, ivi inclusa la fase monitoria, integralmente compensate tra le parti. Roma, 12 novembre 2025 il giudice
AL IM
pagina 15 di 15
Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
All'udienza del 12/11/2025, innanzi al giudice dott.ssa AL IM, chiamata la causa 23427/2023, sono comparsi:
- il Procuratore dello Stato per le Amministrazioni opponenti;
Persona_1
- l'Avv. LUCA LUCHETTI per la parte convenuta opposta. Il Giudice invita le parti alla discussione della lite. I procuratori delle parti discutono la lite riportandosi a tutti i propri scritti, ed alle note depositate, in via telematica, al fascicolo d'ufficio, e chiedono l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del giudizio. Il Giudice All'esito della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
AL IM
pagina 1 di 15 Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile Il tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa AL IM, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 23427 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo n.4077/2023” e vertente tra in persona del Controparte_1 CP_2 pro tempore, nonché in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché domiciliati ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma via dei Portoghesi n. 12 attori opponenti e n. Controparte_4
267/2017, in persona dei Curatori, elettivamente domiciliati in Roma, Piazza San Silvestro n.8, presso e nello studio dell'Avv. Luca Luchetti, che li rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositata la comparsa di costituzione in giudizio, giusta autorizzazione del GD in atti convenuto opposto Motivi della Decisione
§-1. Fatti controversi. 1.1 Con il ricorso ingiuntivo all'origine della lite, iscritto al n. 1671/2023 r.g., il , in persona del Parte_1 curatore, ha chiesto la condanna del , in solido con Controparte_1
l'Istituto scolastico indicato in epigrafe, al pagamento della somma di € 87.195,36, di cui:
pagina 2 di 15 (i) € 2.126,41 per interessi moratori ai sensi del D.lgs. n. 231/2002 per ritardi nei pagamenti di fatture emesse per compensi contrattuali, di cui alla fattura scaduta e insoluta n. 170/2014/FPI del 17/11/2014;
(ii) € 85.068,95 per adeguamento del compenso par aumento del costo del lavoro in dipendenza delle ore settimanali di lavoro da n. 35 a n. 36 ore, di cui alla fattura scaduta e insoluta n. 201304223a del 26/08/2013.
A motivo della domanda, ha esposto che: (a) quale partecipe (in veste di mandante) del R.T.I. costituito con il C.N.S. (Capogruppo Nazionale Servizi Società Cooperativa) in qualità di mandataria, il in bonis si vedeva aggiudicare, dall' Controparte_4 [...]
, l'appalto di fornitura del servizio di pulizia presso Controparte_5 gli istituti scolastici regionali, mediante l'impiego di ex lavoratori socialmente utili e/o di pubblica utilità; (b) a seguito dell'aggiudicazione, il suddetto Raggruppamento Temporaneo di Imprese stipulava, in data 28 dicembre 2006, con l' Controparte_5 il “Contratto normativo”, volto a regolamentare in via generale ed
[...] uniforme la fornitura del servizio di pulizia presso i distinti istituti scolastici della Regione, analiticamente indicati nei documenti allegati al contratto;
(c) in data 12 ottobre 2007 l'esponente - quale soggetto Controparte_4 assuntore, ossia demandato alla materiale fornitura del servizio di pulizia - stipulava con l'istituto scolastico indicato in epigrafe il “Contratto attuativo”; (d) con sentenza del Tribunale di Roma in data 30 marzo 2017, il CP_4 veniva posto in fallimento, con il conseguente scioglimento ex lege del contratto di costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, nonché del mandato conferito al C.N.S.; (e) aveva pertanto maturato il diritto di vedersi versare il corrispettivo per il servizio di pulizia reso in forza dei diversi Contratti Attuativi stipulati con i distinti Istituti scolastici. 1.2 A seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo n. 4077/2023, le Amministrazioni ingiunte hanno proposto opposizione ed eccepito: (a) l'incompetenza del Tribunale di Roma ad emettere il decreto ingiuntivo, con conseguente nullità del provvedimento opposto;
(b) che nulla fosse dovuto a titolo di adeguamento dei compensi per l'incremento delle ore lavorative pagina 3 di 15 settimanalmente impiegate per la fornitura del servizio di pulizia, atteso il tenore testuale del contratto inter partes; (c) che nulla fosse dovuto anche a titolo di revisione del compenso contrattuale in dipendenza delle variazioni e degli aumenti degli Indici nazionali dei prezzi pubblicati dall'ISTAT, essendo detta revisione possibile solo in presenza di economie e/o di un incremento delle risorse finanziarie stanziate in bilancio;
(d) che le fatture esibite a corredo del ricorso monitorio non fornissero prova sufficiente del credito vantato;
(e) di non essere dovuti interessi di mora, non avendo l' (fornitore del servizio CP_6 di pulizia) mai presentato il rendiconto dei servizi forniti mensilmente, prescritto dall'art. 15.1 del capitolato tecnico, né avendo quindi ottenuto l'approvazione del Supervisore, ai fini dell'emissione della fattura. 1.3 Attivato il contraddittorio, il Controparte_7 si è costituito in giudizio ed ha contestato tutte le ragioni
[...] dell'opposizione, sottolineando che il credito per compenso revisionale sarebbe stato riconosciuto dal all'esito di appositi giudizi incardinati dal CP_8
anche nei confronti di altri istituti scolastici e del , CP_4 CP_1 che avrebbe dichiarato la nullità della clausola di cui all'art. 12, comma 2, del Contratto Normativo, nonché condannato l'Amministrazione al versamento “del compenso revisionale ex 115 d.lgs. n. 163/2006”; ancora, ha sostenuto che l'incremento del numero delle ore lavorative prestate settimanalmente per la pulizia dei locali dell'Istituto, e il correlativo incremento del compenso dovuto all'Appaltatore fosse previsto e consentito dal Contratto Normativo (art. 4), secondo cui l'Assuntore (fornitore) si era impegnato ad assicurare “il mantenimento dei livelli occupazionali e retributivi del personale ex SU ed ex PU”, sì da dover sottostare all'Accordo Regionale concluso dalle Organizzazioni Sindacali in data 30 luglio 2007. Quanto al credito per interessi di mora, la parte convenuta opposta ha richiamato le previsioni contrattuali, secondo cui il pagamento sarebbe dovuto sopravvenire entro “90 giorni fine mese data fattura”, e per le quali gli interessi sarebbero maturati al saggio di cui all'art. 5, d.lgs. n. 231/2002; ha sottolineato che alcuna obiezione era stata posta, a tempo debito, dall'Amministrazione in ordine alla esigibilità del credito per compenso-base, tanto da avere versato, sia pure in ritardo, la sorte capitale delle fatture emesse dal medesimo CP_4 per il servizio reso ed in forza delle quali erano maturati gli interessi da ritardato pagamento.
pagina 4 di 15 Tali i fatti controversi, la causa è pervenuta all'udienza del 11 novembre 2025, fissata ex comb. disp. artt. 281-quinquies c.p.c.; all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, il tribunale ha emesso la presente sentenza, ex art. 281-sexies c.p.c.
§-2. Questioni pregiudiziali. 2.1 In primo luogo, deve precisarsi che l'opposizione pervenuta alla decisione del tribunale risulta correttamente proposta, dall'Avvocatura dello Stato, avverso il decreto ingiuntivo n. 4077 del 2023, emesso in data 3 marzo 2023 a definizione del ricorso ingiuntivo iscritto al n. 1671/2023 del ruolo generale per gli affari contenziosi, come emerge dalla consultazione del fascicolo digitale inerente al ricorso e parimenti dalle risultanze del SICID (Sistema Informativo Civile Distrettuale), registro informatico in uso alla Cancelleria e munito di fidefacenza. Orbene con il decreto n. 4077/2023 il Tribunale di Roma ha ingiunto, al e al , il Controparte_1 Controparte_3 pagamento della somma di € 87.195,36 in favore del Fallimento
[...]
Parte_2
2.2 Tanto premesso, va disaminata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata, quale primo motivo di opposizione, dalle Amministrazioni in epigrafe. Orbene, essa è infondata e va quindi respinta, alla luce dei principî enunciati, dalla Corte di cassazione in sede di regolamento, in ordinanza pronunciata nell'ambito di una causa gemella ed inerente ai servizi di pulizia prestati, in forza del medesimo Contratto Normativo in atti (all. 4 al ricorso monitorio), dal in favore di altro istituto scolastico della Controparte_4
CP_5
Trattasi dell'ordinanza racc. n. 13908/2024, in data 20 maggio 2024 (depositata in data 24 maggio 2024), ove si legge: «Premesso che, come incontroverso in causa, il luogo in cui è sorta l'obbligazione è situato nel circondario del Tribunale di Napoli, la questione verte sulla corretta individuazione del forum destinatae solutionis. In tema di obbligazioni pecuniarie degli enti pubblici, anche a seguito della riforma dell'ordinamento degli enti locali e della relativa disciplina finanziaria contabile, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali, pur a prescindere da una specifica pattuizione tra le parti, il principio secondo cui nelle cause relative a rapporti
pagina 5 di 15 di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del forum destinatae solutionis spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria dell'ente debitore (nella specie Roma, essendo stato convenuto, con il ricorso per ingiunzione, il , e ciò anche nel caso in cui il pagamento Controparte_1 debba essere effettuato mediante accreditamento del relativo importo su un conto corrente bancario o postale o mediante commutazione del relativo titolo in vaglia cambiario o postale, costituendo tali forme di adempimento, applicabili su richiesta del creditore ed aventi carattere facoltativo per il titolare dell'ufficio di tesoreria, una mera semplificazione delle modalità di riscossione che non comporta una modificazione del luogo dell'adempimento (Cass. 3505/2020; Cass. 30006/2018). Né potrebbe individuarsi come tesoreria quella dell'istituto scolastico, evocato in solido per il credito del Fallimento opposto. Ed invero, nelle cause con una pluralità di convenuti, nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato, come litisconsorte necessario, prevale la competenza del foro erariale, trattandosi di competenza funzionale e inderogabile (Cass. 26883/2020). Il che esclude anche il foro convenzionale, individuato dal Tribunale di Roma nel Tribunale di Napoli, attesa l'inderogabilità del foro erariale».
§-3. Merito della lite. L'opposizione del e dell' Controparte_1 [...]
indicato in epigrafe è parzialmente fondata, per quanto di seguito CP_9 considerato. 3.1 Quanto alla richiesta di pagamento degli interessi di mora calcolati, ex d.lgs. n. 231/2002, sulle fatture emesse per corrispettivo-base, e maturati a seguito del tardivo pagamento di queste ultime (€ 2.126,41), si osserva quanto segue. In merito, giova premettere che “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c.” (così per tutte Cass. n. 25584 del 12.10.2018; trattasi di principio ormai tralatizio, da ultimo ripetuto da Cass. n. 13685 del 21/05/2019).
pagina 6 di 15 Spettava dunque alla parte ingiungente (attore sostanziale) di dimostrare il titolo (fonte legale o negoziale) del suo diritto, ed il correlativo termine di scadenza, potendosi poi discorrere di fatti impeditivi, modificativi od estintivi, una volta assolto tale onere della prova. Nel caso di specie, sono in atti: (i) il Contratto Normativo concluso in data 28 dicembre 2006 dalla capogruppo (mandataria) del Raggruppamento Temporaneo di Imprese di cui partecipe (in qualità di mandante) il CP_4 in bonis, per la fornitura del servizio di pulizia in favore degli istituti
[...] scolastici indicati nel Capitolato tecnico allegato;
(ii) il relativo “capitolato tecnico”, contenente l'elenco delle istituzioni scolastiche, degli immobili di competenza e delle ore da effettuare, infine (iii) il Contratto Attuativo stipulato dal in bonis in data 12 ottobre 2007, per l'assunzione del servizio di CP_4 pulizia presso l'istituto indicato in epigrafe (cfr. doc. nn. 2, 4 e 5 allegati al ricorso e doc. B, C, D allegati all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo). Ciò posto, poiché dai predetti documenti si trae che, a fronte della fornitura del servizio di pulizia per 35 ore settimanali, l' avrebbe maturato il CP_6 diritto a vedersi corrispondere il canone mensile indicato nel Capitolato a corredo del Contratto Normativo, e poiché le opponenti non hanno contestato la fornitura del servizio, nel numero delle ore previste in contratto, deve dirsi assolta la prova del titolo e della scadenza dell'obbligazione dedotta insoluta nel ricorso monitorio con riferimento all'importo di € 2.126,41, preteso a titolo di interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002. Difatti, trattandosi dell'omesso o tardivo pagamento di fattura emessa in epoca risalente e ben antecedente alla lite, l'eccezione di irregolare fatturazione formulata dalla difesa erariale, oltretutto non accompagnata da qualsivoglia contestazione dell'effettiva prestazione del servizio, risulta contraria a buona fede (art. 1175, 1375 c.c.) e quindi inconcludente allo scopo di paralizzare la pretesa creditoria in esame. Per meglio dire, pacifico ed incontestato (perché dedotto da entrambe le parti, in primis dal creditore che ha agito per il pagamento degli interessi) che la sorte della fattura sia stata assolta, sia pure in ritardo, dall'Amministrazione debitrice, risulta alquanto singolare la contestazione, levata ora per allora, secondo cui tale fattura non avrebbe potuto essere emessa, per la (originaria)
pagina 7 di 15 inesigibilità del credito per sorte; donde la contrarietà dell'eccezione al principio di buona fede. È infatti principio pacifico quello secondo cui (così a seguire Cass. n. 22353 del 03/11/2010) «per la legittima proposizione dell'eccezione di inadempimento è necessario che il rifiuto di adempimento - oltre a trovare concreta giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate - non sia contrario a buona fede, cioè non sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, come quando l'eccezione è invocata non per stimolare la controparte all'adempimento ma per mascherare la propria inadempienza;
al fine del relativo accertamento assume rilevante importanza la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio e non in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire l'esecuzione spontanea del contratto» (conf. Cass. n. 10506 del 07/12/1994; Cass. n. 3465 del 18/05/1988: «con riguardo all'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., il giudice deve valutare se costituisca strumento per la tutela del proprio diritto ovvero mezzo per mascherare il proprio inadempimento, assumendo a tale fine Rilevanza il fatto che la giustificazione del rifiuto o del ritardo nell'adempiere sia resa nota alla controparte soltanto in occasione del giudizio e non, come la correttezza e la buona fede imporrebbero, durante l'esecuzione del contratto»; da ultimo, v. Cass. Sez. 2, 28/12/2023, n. 36295: «in tema di eccezione di inadempimento, nell'indagine volta ad accertare la sussistenza del requisito della buona fede, assume importanza non secondaria che la giustificazione del rifiuto ad adempiere sia stato reso noto alla controparte solo in occasione del giudizio da quest'ultima instaurato e non durante lo svolgimento dei tentativi compiuti per ottenere la spontanea esecuzione del contratto»). D'altronde, la richiesta ingiuntiva risulta rispettosa delle tempistiche di pagamento previste dal Contratto Normativo e correlativo Capitolato Tecnico (v. art. 15), né può negarsi l'applicazione, al caso considerato, del saggio previsto dall'art. 5, d.lgs. n. 231/2002, trattandosi senza meno di fattispecie (appalto di servizi) annoverabile tra quelle contemplate nel predetto testo di legge, e prim'ancora nella direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
pagina 8 di 15 Conclusivamente, la domanda ingiuntiva risulta fondata per quanto concerne il credito vantato a titolo di interessi di mora a saldo della fattura indicata in ricorso, e tardivamente onorata dall'Amministrazione (€ 2.126,41). 3.2 È invece fondato il motivo di opposizione – in realtà una mera difesa, perché consistente nella contestazione dei fatti costitutivi della domanda – inerente alla più importante voce di credito vantata nel ricorso ingiuntivo, per l'importo di € 85.068,95, preteso a titolo di “compenso revisionale - adeguamento al costo del lavoro” per il maggior numero di ore lavorative impiegate settimanalmente per la fornitura del servizio di pulizia dei locali dell'istituto scolastico, come portato dalla fattura n.201304223a del 26.08.2013 indicata in ricorso. Difatti, la ingiungente ha richiesto di essere remunerata delle maggiori ore di lavoro impiegate settimanalmente per la pulizia dei locali dell'istituto scolastico in epigrafe, a seguito dell'Accordo territoriale intercorso, in data 30 luglio 2027 (v. all. 6 al ricorso ingiuntivo) con le Organizzazioni Sindacali rappresentative dei dipendenti ex SU (lavoratori socialmente utili) e ex PU (impiegati in lavori di pubblica utilità). Secondo tale accordo, a partire dal 1° settembre 2007 i lavoratori destinati ai servizi di pulizia, per l'appalto stipulato con l' Controparte_5
avrebbero incrementato l'orario di lavoro da 35 a 36 ore
[...] settimanali (così il primo paragrafo), in vista di ulteriori incrementi, fino a raggiungere l'orario di 40 ore settimanali pro capite. Sostiene il che il maggior esborso sostenuto per la remunerazione CP_4 dei dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto debba essere sostenuto dalla Committente, essendo ciò previsto sia dal Contratto Normativo, sia dal Contratto Attuativo, e perché inoltre il credito di che trattasi sarebbe stato accertato e dichiarato dal Tar Napoli – in appositi giudizi incardinati CP_5 dal nei confronti di altri istituti scolastici e del . CP_4 CP_1
Tali assunti sono destituiti di fondamento. In primo luogo, non si ha alcuna evidenza in atti delle pronunce del Giudice amministrativo cui allude la difesa del , sicché a nulla rileva la CP_4 generica allegazione sul punto. D'altronde, dalle delibere del Commissario ad acta esibite dalla difesa erariale, si evince esclusivamente che il giudice amministrativo abbia ritenuto fondata la pagina 9 di 15 questione di nullità della clausola del contratto normativo, che escludeva l'operatività dell'istituto della revisione prezzi (art. 115 d.lgs. n. 163/2006). Nella fattispecie si discute, invece, non già dell'incremento del salario del personale dipendente, ma dell'incremento delle ore lavorative prestate settimanalmente per la fornitura del servizio di pulizia, presso gli istituti scolastici regionali. Pertanto, il presunto giudicato amministrativo favorevole alle ragioni del non sussiste, e comunque - a tutto concedere - ove sussistesse, non CP_4 potrebbe essere posto in esecuzione da altri, che dal giudice amministrativo in sede di ottemperanza. Tanto premesso, la domanda in scrutinio va disaminata sulla scorta dei princìpi già prima richiamati, in merito al riparto dell'onere della prova nelle azioni ex contractu (v. par. §-3.1). Ebbene, va escluso che il abbia assolto l'onere della prova del CP_4 titolo dell'obbligazione che ha dedotto inadempiuta, per quanto di seguito considerato. Difatti: (i) i negozi giuridici imputabili alla Pubblica Amministrazione sono notoriamente soggetti alla forma scritta ad substantiam, ai sensi degli articoli 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923 (v. ex plurimis Cass. Sez. 3, 21/11/2023, n. 32337), e tanto vale anche per i Contratti Pubblici (v. l'art. 3, comma 6, d.lgs. n. 163/2006, applicabile nel caso di specie); (ii) ragione per cui, l'ingiungente avrebbe dovuto esibire il documento ove consacrata l'assunzione dell'obbligo imputato alle odierne opponenti e che si sostiene inadempiuto;
(iii) il Contratto Normativo versato in atti (all. 4 al ricorso ingiuntivo) non reca alcuna clausola in base alla quale la Committenza avrebbe dovuto remunerare le maggiori ore lavorative eventualmente impiegate motu proprio dall'appaltatore, rispetto a quelle indicate nel Capitolato Tecnico allegato al documento negoziale (all. 2 al ricorso ingiuntivo), né consacra alcun impegno ad incrementare proporzionalmente il corrispettivo, rispetto a quello previsto e pattuito nel ridetto Capitolato, sol per effetto delle variazioni unilateralmente apportate dall'appaltatore al numero delle ore lavorative rese da ciascun dipendente impiegato nei servizi di pulizia;
pagina 10 di 15 (iv) piuttosto, a termini del Contratto Normativo (art. 4), l'Appaltatore si impegnava a «ad effettuare la fornitura del servizio nella misura e con le modalità specificate nel Contratto Attuativo» (a sua volta richiamante l'Allegato A ed il Capitolato Tecnico a corredo del Contratto Normativo); inoltre si prevedeva esplicitamente (art. 4, par. 5) «l'importo contrattuale, fatte salve le eventuali modifiche derivanti dall'attuazione di quanto previsto dai successivi punti, rimane fisso e invariabile per l'intera durata del contratto, anche in presenza di variazione del numero di lavoratori. Le ore erogate infatti non subiranno variazioni in diminuzione. Tale importo non deve considerarsi comunque garantito per l'Assuntore, stante la facoltà per il Contraente di avvalersi di quanto stabilito dall'art. 11 r.d. n. 2443/1923. Il Contraente, pertanto, potrà richiedere all'Assuntore di incrementare l'importo contrattuale stesso fino a concorrenza del limite di 1/5 alle stesse condizioni, termini e corrispettivi del presente Contratto normativo e del Contratto attuativo»; (v) ancora, sempre a termini del Contratto Normativo (art. 4, par. 8) l'Assuntore, «entro il secondo mese di vigenza dei contratti attuativi», avrebbe dovuto «presentare all un piano di ottimizzazione del Controparte_5 servizio», che avrebbe potuto «comportare anche una redistribuzione delle unità di personale tra le istituzioni scolastiche»; il “piano di ottimizzazione” avrebbe dovuto essere «integrato dall'elenco nominativo degli ex SU, completo di codici fiscali, e con l'indicazione della sede scolastica di assegnazione, del livello retributivo e dell'orario settimanale di lavoro», il tutto accompagnato da «una nota esplicativa dei criteri adottati per l'ottimizzazione e di quelli individuati ai fini dell'utilizzo delle economie nell'incremento graduale degli orari settimanali di lavoro»; (vi) tale piano di ottimizzazione, «entro dieci giorni» dalla sua presentazione avrebbe dovuto ricevere la esplicita ratifica dell' Controparte_5 fattasalva la doverosa verifica della sua «compatibilità finanziaria» (sempre l'art. 4, par. 9, Contratto Normativo); dunque la ratifica non era affatto obbligatoria, essendo riservata all «la facoltà di proporre motivate CP_10 modifiche al piano, da comunicare entro i predetti 10 giorni, alle quali l'Assuntore si [sarebbe dovuto attenere] inoltrando per la modifica un nuovo piano di ottimizzazione, pena la risoluzione dei Contratti Attuativi» (art. 4, par. 9, a seguire); (vii) risulta infine previsto che, «al piano di ottimizzazione ratificato» sarebbe stata data «attuazione con effetto dal primo giorno del mese successivo alla
pagina 11 di 15 ratifica, addivenendo alla stipula di nuovi contratti attuativi in tutti i casi in cui, per effetto della redistribuzione del personale e/o della modifica dell'orario settimanale di servizio, l'importo contrattuale in atto non corrispond[esse] alle nuove prestazioni». Tali le prescrizioni del Contratto Normativo, il Contratto Attuativo versato in atti (all. 5 al ricorso ingiuntivo) non dice nulla di più né di diverso da quanto sopra riportato ed anzi - a smentita degli assunti del - richiama CP_4 esplicitamente sia il Contratto Normativo, sia il Capitolato tecnico ad esso allegato, ove sono specificamente indicate le ore di lavoro settimanale da rendere per ogni istituto scolastico (in numero non superiore a 35/uomo/settimana), senza fare minimamente accenno all'accordo nelle more concluso tra l'Appaltatore (ossia il Raggruppamento di Imprese), e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in materia di orario lavorativo del personale ex SU ed ex PU. Ragione per cui, va escluso che l'Amministrazione odierna opponente, in virtù dei contratti pubblici versati in atti, si sia impegnata a versare un corrispettivo da incrementare proporzionalmente a fronte dell'aumento delle ore settimanali impiegate per la fornitura del servizio di pulizia, da parte dell'Appaltatore. Dai contratti in questione emerge, piuttosto che, fermo lo ius variandi della Committenza (entro il limite del quinto d'obbligo), e ferma la possibilità di impiegare le economie di gestione per l'incremento delle ore lavorative settimanali (art. 4, par. 6), ogni modifica involgente l'utilizzo del personale alle dipendenze dell'Appaltatore avrebbe necessitato, ove ridondante sul corrispettivo contrattuale, di essere trasfusa, com'è normale, in uno specifico accordo modificativo, da stipulare sulla proposta dell'Assuntore (piano di ottimizzazione) e conseguente accettazione dell'Amministrazione, previa verifica della compatibilità finanziaria. Chiaramente, tale accordo modificativo non risulta finanche allegato dalla parte onerata (ingiungente), né quindi ve ne è prova in atti. D'altronde, l'Accordo Territoriale esibito in atti (all. 6 al ricorso ingiuntivo) risulta stipulato esclusivamente tra le Imprese consorziate in R.T.I. e le Organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori ex SU ed ex PU, senza la partecipazione delle Amministrazioni odierne opponenti: è appena il caso di aggiungere che, per potere riferire ed imputare giuridicamente tale pagina 12 di 15 negozio anche alle Amministrazioni opponenti (in termini di ratifica o di adesione postuma) sarebbe occorso un atto o provvedimento soggetto a forma scritta ad substantiam, di cui non v'è traccia in atti («i requisiti di validità dei contratti posti in essere dalla P.A., anche "iure privatorum", attengono essenzialmente alla manifestazione della volontà ed alla forma: la prima deve provenire dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi), mentre la forma deve essere, a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui l'azione amministrativa è sempre soggetta. Il difetto di tali requisiti esclude la sussistenza di un contratto, configurandosi, invero, un comportamento di fatto privo di rilievi di sorta sul piano giuridico per l'assenza in radice dell'accordo tra le parti, richiesto dall'art. 1321 c.c., anche per la costituzione di un contratto invalido e non opponibile ai terzi»: in tali termini è Cass. n. 20033 del 06/10/2016; conf. Cass. n. 5112 del 05/03/2018; Cass n. 14444 del 22/06/2006, Cass. n. 2216 del 05/02/2004: «nei contratti per i quali è prevista la forma scritta "ad substantiam", la ricerca della comune intenzione delle parti, utilizzabile ove il senso letterale delle parole presenti un margine di equivocità, deve essere compiuta, con riferimento agli elementi essenziali del contratto, soltanto attingendo alle manifestazioni di volontà contenute nel testo scritto, mentre non è consentito valutare il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla stipulazione del contratto, in quanto non può spiegare rilevanza la formazione del consenso ove non sia stata incorporata nel documento scritto»; Cass. n. 3048 del 13/03/1992: «l'oggetto e gli altri elementi essenziali di un contratto per il quale sia prescritta la forma scritta debbono risultare dalla scrittura»; conf. Cass. n. 817 del 16/01/2014; Cass. n. 3398 del 05/06/1984; Cass. n. 6588 del 08/11/1983: «quando un negozio debba redigersi per iscritto ad substantiam, l'incontro delle volontà su tutti gli elementi essenziali del negozio deve risultare dallo scritto, sicché la Determinazione o determinabilità dell'oggetto non può ricavarsi aliunde»; conf. Cass. n. 6214 del 21/06/1999: «per i contratti per i quali è prescritta la forma scritta "ad substantiam" la volontà comune delle parti deve rivestire tale forma per tutti gli elementi essenziali e pertanto l'oggetto di esso deve esser almeno determinabile in base ad elementi risultanti dall'atto stesso e non "aliunde"»). Infine, la difesa convenuta sembra dimenticare che il contratto di appalto, quand'anche di servizi e quand'anche intercorso con una Pubblica Amministrazione, resta un contratto con cui l'Appaltatore «assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento
pagina 13 di 15 di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro» (art. 1655 c.c.), sicché da un lato l'obbligazione assunta dall'Appaltatore è di risultato, non già di mezzi, dall'altro la gestione dell'azienda impiegata per la prestazione del risultato, ivi incluse le risorse umane, resta economicamente a carico dell'Appaltatore, ovviamente fatto salvo l'istituto della revisione dei prezzi (che in questa sede non rileva), e salva la volontà delle parti, eventualmente diversa: nel caso di specie, non è documentato che le odierne Parti abbiano raggiunto un accordo che, in deroga alla disciplina generale del contratto, consentisse di riversare automaticamente sul Committente i maggiori costi sostenuti dall'Imprenditore per effetto dell'incremento dell'orario di lavoro dei propri dipendenti. Ragione per cui la domanda svolta nel ricorso ingiuntivo va respinta, come in dispositivo.
§-4. Conclusivamente, l'istanza ingiuntiva, al termine della lite, va ritenuta fondata per la voce di credito di cui alla lett. (i) al par. §-1.1, ossia a titolo di interessi di mora dovuti sulla fattura indicata in ricorso e tardivamente onorata dall'Amministrazione (€ 2.126.41); diversamente va respinta per quanto concerne il credito vantato a titolo di “compenso revisionale - adeguamento al costo del lavoro” (€ 85.068,95). Si provvede quindi come a seguire;
considerate le ragioni della decisione e la rilevante riduzione del quantum debeatur, e profilandosi pertanto la distribuzione della soccombenza tra entrambe le parti, sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese del giudizio, ivi inclusa la fase monitoria.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta dal
[...]
e dal avverso il Controparte_1 Controparte_3 decreto ingiuntivo n. 4077/2023, emesso in data 3 marzo 2023, e per l'effetto: (a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
(b) condanna le Amministrazioni opponenti al pagamento della somma di € 2.126,41, a titolo di interessi di mora di cui alla fattura n. 170/2014/FPI del 17/11/2014;
pagina 14 di 15 (c) respinge la domanda giudiziale di pagamento della somma di € 85.068,95, formulata dal Fallimento odierno convenuto opposto nel ricorso ingiuntivo iscritto al n. 1671/2023 r.g. ed esitato nel decreto opposto;
- dichiara le spese del giudizio, ivi inclusa la fase monitoria, integralmente compensate tra le parti. Roma, 12 novembre 2025 il giudice
AL IM
pagina 15 di 15