Sentenza breve 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 13/03/2026, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00447/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00201/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 201 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Baiocco, Luana Posella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Vaccaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Achille Morcavallo, Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso lo studio Achille Morcavallo in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 23;
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
1) della dichiarazione di decadenza dalla graduatoria originariamente approvata con Delibera del Commissario Straordinario n. -OMISSIS- del -OMISSIS- dell’ASP di Crotone, conosciuta in data -OMISSIS- in quanto allegata a una nota di riscontro dell’ASP di Crotone a seguito di istanza del ricorrente;
2) della nota n. -OMISSIS- del -OMISSIS- trasmessa a mezzo PEC ai procuratori del ricorrente, allegata alla quale è stata trasmessa la graduatoria impugnata contenente la dichiarazione di decadenza del ricorrente;
3) solo ove dovesse occorrere, qualora ritenuto atto preordinato, della nota n. -OMISSIS- del 3.12.2024, comunicata in pari data al ricorrente nella parte in cui ha previsto che la mancata presa in servizio avrebbe comportato la decadenza dall’assunzione e della graduatoria;
4) di ogni altro atto connesso, preordinato o conseguenziale, ancorché non conosciuto compresi eventuali atti, verbali e valutazione comunque lesivi per il ricorrente, nonché, qualora esistente, l’eventuale deliberazione con la quale l’ASP di Crotone ha disposto e approvato la decadenza impugnata;
nonché
per la condanna dell’ASP di Crotone alla pubblicazione della graduatoria con il nominativo del ricorrente collocato al 1° posto della medesima.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa ER PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte istante - premesso di essere vincitore di concorso a tempo indeterminato di n.1 posto Dirigente medico – disciplina oftalmologia presso l’ASP di Crotone, di essersi collocato primo in graduatoria e di non aver preso servizio per impossibilità dipesa dalla condizione di salute dei propri familiari - ha riferito di aver appreso dalla Asp di Crotone, in data -OMISSIS-, di essere stato dichiarato decaduto dall’incarico e dalla graduatoria non essendo intervenuti motivi giuridicamente idonei a giustificare una diversa determinazione e di aver avuto conoscenza, solo in quella sede, della graduatoria di merito approvata con delibera n. --OMISSIS-, con l’indicazione dei candidati già assunti e di quelli dichiarati decaduti.
2. Ha quindi agito nell’ambito del presente giudizio deducendo l’illegittimità della declaratoria di decadenza, disposta in assenza dei presupposti, nonché la mancata pubblicazione della graduatoria che di fatto non ha permesso di conoscere prima di allora l’intervenuta decadenza conosciuta invece, solo a seguito dell’istanza di accesso agli atti del dicembre del 2025, quale atto contenuto in una trasmissione “interna” tra aziende sanitarie.
3. Si è costituita in giudizio l’Azienda sanitaria contestando la domanda nel merito.
4. Anche la controinteressata, -OMISSIS-, si è costituita in giudizio eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, trattandosi di controversia concernente la decadenza dalla graduatoria e l’utilizzo della stessa tramite scorrimento.
5. All’udienza dell’11 marzo 2026, dato il preavviso di possibile definizione ai sensi dell’art. 60 c.p.a., all’esito della discussione delle parti, il Collegio ha trattenuto il giudizio per la decisione.
6. Il Collegio ritiene di poter definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., sussistendo i presupposti di legge.
7. Ciò premesso, l’eccezione relativa al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, formulata dalla parte controinteressata, risulta fondata e va pertanto accolta.
7.1. Va premesso che l’oggetto dell’impugnativa è costituito dalla declaratoria di decadenza del ricorrente dalla graduatoria di merito e dalla conseguente rideterminazione della graduatoria definitiva.
Sul punto quindi è sufficiente richiamare il costante indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. U., 26/06/2024, n. 17626, che richiama, fra le tante, Cass., Sez. U., 13/05/2020 n. 7218; Cass., Sez. U., 13/11/2019 n. 29463), da ultimo richiamato anche da una recentissima ordinanza del medesimo giudice civile (Cass. Civ. Sez. L n. -OMISSIS-), secondo cui “ la regola fondante del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo nelle controversie di impiego pubblico contrattualizzato è dettata dall’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 che, nel ripetere l’art. 68 del d.lgs. n. 29/1993 (come modificato dall’art. 33 del d.lgs . n. 546 del 1993, dall’art. 29 del d.lgs. n. 80 del 1998 ed infine dall’art. 18 del d.lgs. n. 387 del 1998), devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 dello stesso decreto, incluse quelle concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, le indennità di fine rapporto, ancorché vengano in rilievo atti amministrativi presupposti, che il giudice ordinario può disapplicare, se rilevanti ai fini della decisione; alla giurisdizione del giudice ordinario sono sottratte le controversie in materia di procedure concorsuali nonché quelle inerenti ai rapporti di impiego esclusi dalla contrattualizzazione, controversie che restano attribuite al giudice amministrativo, nel secondo caso in sede di giurisdizione esclusiva”. Ne consegue che “all’esito della contrattualizzazione, la giurisdizione amministrativa costituisce un’ipotesi eccezionale, con la conseguenza che la normativa che la suddetta eccezione prevede deve essere interpretata in chiave restrittiva. La procedura concorsuale, infatti, termina con l’approvazione della graduatoria finale, che, indipendentemente dalla nomina, consolida nel patrimonio dell’interessato una situazione giuridica individuale di diritto soggettivo, alla quale vanno riferiti tutti gli atti successivi, sicché la controversia rimane devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto, all’esito del procedimento amministrativo, subentra una fase in cui i comportamenti della Pubblica Amministrazione vanno ricondotti nell’alveo privatistico, espressione del potere negoziale, e devono essere valutati alla stregua dei principi civilistici in ordine all’inadempimento delle obbligazioni ed anche secondo i parametri della correttezza e buona fede ”.
7.2. Con specifico riferimento al caso dell’intervenuta decadenza per effetto della mancata presa di servizio da parte del vincitore di concorso, con la richiamata ordinanza n. -OMISSIS-, la Suprema Corte ha quindi chiarito che “ anche a ritenere ancora applicabile alla specifica fattispecie in esame l’art. 127 d. P.R. n. 3 del 1957 (disposizione invero ripresa dall’art. 17 del d.P.R. n. 487 del 1994, richiamato dal d.lgs. n. 165 del 2021: Cass. Sez. L, 01/03/2022, n. 6743), nella parte non incompatibile con l’avvenuta contrattualizzazione del rapporto di impiego pubblico (con particolare riferimento alla materia disciplinare: v. in proposito, Cass. Sez. L., 10/06/2021, n. 16393), quale regola fissata per assicurare trasparenza ed efficienza all’agire delle Pubbliche Amministrazioni (così, Cass. Sez. L, n. 6743 del 2022, cit.), l’agire dell’amministrazione viene sempre ad essere esercitato mediante atti di natura negoziale (così Cass. Sez. U, 19/06/2017, n. 15053, sia pure a proposito della diversa ipotesi della riammissione in servizio, dopo le dimissioni), che restano tali a prescindere dall’esistenza o meno di margini di discrezionalità nel decidere se accogliere o respingere la domanda di differimento della presa di servizio per giustificato motivo. Va, dunque, riconosciuta la cognizione del giudice ordinario poiché il potere esercitato in tal modo non può comunque essere ritenuto di natura autoritativa”.
7.3. Facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche, rispetto alle quali non vi è motivo di discostarsi, e tenuto peraltro conto della totale sovrapponibilità delle questioni di diritto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, trattandosi di controversia, relativa alla decadenza da graduatoria e connessa utilizzazione della medesima, che esula dalla cognizione di questo Giudice, essendo riservata alla cognizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo potrà essere proseguito con le modalità e nei termini di cui all'art. 11 c.p.a.
8. Le spese del giudizio possono essere compensate anche in ragione della pronuncia in punto di rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Indica, quale giudice munito di giurisdizione, il giudice ordinario, dinanzi al quale la domanda potrà essere riproposta nei termini di cui all’art. 11 c.p.a., comprensivamente dell’istanza cautelare.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte istante e le controinteressate.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER MA, Presidente
Arturo Levato, Consigliere
ER PA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER PA | ER MA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.