Sentenza 15 febbraio 2001
Massime • 1
In tema di tutela delle cose d'interesse artistico o storico, le "opere di qualunque genere" - la cui abusiva esecuzione sulle cose tutelate dalla legge integra il reato previsto dagli artt.18 e 59 legge 1 giugno 1939, n.1089, nel testo sostituito dagli art.23 e 118, comma 1, lett.a del d. lgs. 29 ottobre 1999, n 490 - si riferisce a manufatti, anche di modesta entità, idonei ad arrecare pregiudizio all'interesse tutelato e non anche ai "cartelli o altri mezzi di pubblicità", la cui apposizione realizza la violazione amministrativa prevista dagli artt.22 e 60 della stessa legge n. 1089 del 1939, nel testo modificato dagli artt.50 e 133 del d. lgs. n. 490 del 1999. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che nella nozione ampia di "cartelli o altri mezzi di pubblicità"- il cui collocamento integra la sola violazione amministrativa - sono da ricomprendere <<i cartelli, le iscrizioni e gli altri mezzi di pubblicità che indicano il nome dello stilista i cui prodotti sono commercializzati in quel determinato punto vendita>>).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/02/2001, n. 16488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16488 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ANTONIO ZUMBRO - Presidente - del 15/02/2001
1. Dott. RENATO ACQUARONE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - N. 587
3. Dott. CARLO M. GRILLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ALFREDO LOMBARDI - Consigliere - N. 1204/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RO FR, nato a [...] il [...], avverso la sentenza n. 5898/99 del 22/10-3/11/99, pronunciata dalla Corte di Appello di Roma. - Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
- udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
- udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. W. De Nunzio, con le quali chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza per prescrizione del reato;
- udito il difensore, avv. A. Larussa, che gi associa alle menzionate richieste;
la Corte osserva:
FATTO E DIRITTO
Con la decisione indicata in premessa, la Corte di Appello di Roma confermava integralmente la sentenza 20/5/98 del Pretore di Roma, con la quale SI AN era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 4 di arresto e L.
1.000.000 di ammenda in ordine al reato di cui agli artt. 18 e 59 L. n. 1089/1939, accertato il 16/9/95, per aver installato una serie di scritte "Valentino" e "V", realizzate alcune in vetro serigrafato ed altre in metallo, sulle pareti e sulla porta di un immobile sottoposto a tutela ex lege 1089/1939. Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo mancanza di motivazione della gravata sentenza in ordine alla sussumibilità del fatto contestato nell'ipotesi prevista dall'art. 22 L. n. 1089/1939 - come prospettato dal ricorrente in sede di appello - piuttosto che in quella prevista dall'art. 18, come ritenuto dal Pretore. All'odierna udienza il P.G. e la difesa concludono per la dichiarazione di prescrizione del reato. Osserva, innanzi tutto, il Collegio che il reato contemplato dall'art. 18 L. n. 1089/1939 ha natura permanente (recentemente:
Cass. Sez. 3^, 28 ottobre 1997, n. 10120, PM/Mariani), per cui non sarebbe comunque ancora decorso il termine previsto dagli artt. 157 e 160 c.p. in relazione alla fattispecie in esame, dovendosi considerare cessata la permanenza della contravvenzione de qua solo con la pronunzia pretorile (20/5/98), giacché non risulta dagli atti che prima di essa siano state rimosse le scritte in esame. Peraltro si pone in ogni caso come logicamente prioritaria la questione sulla sussistenza o meno del reato rubricato. Thema decidendum, quindi, è stabilire se le targhe indicanti la denominazione e la sigla di una Casa di moda (nella fattispecie:
"Valentino" e "V"), installate sulla porta di ingresso di un punto vendita e sulle pareti esterne del relativo immobile, sottoposto a tutela ai sensi della L. n. 1089/1939, rientrino nella previsione dell'art. 22 della legge citata ("manifesti, cartelli, iscrizioni e altri mezzi di pubblicità che danneggiano Il aspetto, il decoro o il pubblico godimento degli immobili ..."), come prospettato dal rì corrente, o invece siano da considerarsi - come hanno affermato i giudici del merito - "opere di qualunque genere" sugli immobili tutelati, disciplinate dall'art. 18 della stessa legge, la cui esecuzione è subordinata all'approvazione preventiva del progetto da parte della competente Soprintendenza.
La differente qualificazione del fatto non è senza pratiche conseguenze, giacché nel primo caso la violazione è semplicemente di natura amministrativa, mentre nel secondo costituisce reato. La disciplina sostanziale non è mutata con l'entrata in vigore del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali (D. L.vo 29/10/1999, n. 490), che si è limitato a risistemare le norme in questione in un contesto più ampio, ed a coordinarle tra loro. Gli artt. 18 e 59, comma 1, L. n.1089/1939, infatti, sono confluiti rispettivamente nell'art. 23 e nell'art. 118, comma 1 lett. a), del Testo unico, mentre gli artt. 22 e 60 della vecchia legge hanno trovato ricollocazione negli artt. 50 e 133 della nuova, con l'unica differenza che quest'ultima parla solo di "cartelli o altri mezzi di pubblicità", laddove la legge del '39 vietava il collocamento e l'affissione di "manifesti, cartelli, iscrizioni e altri mezzi di pubblicita'".
In tale più ampia previsione, applicabile ratione temporis al caso in esame, ritiene il Collegio che vadano certamente ricomprese le insegne de quibus, consistenti sostanzialmente in iscrizioni che indicano il nome dello stilista i cui prodotti sono commercializzati in quel determinato punto vendita.
Infatti la dizione "opere di qualunque genere", di cui al menzionato art. 18, pur essendo molto ampia, si riferisce comunque a manufatti, anche se di minima entità, idonei ad arrecare pregiudizio all'interesse tutelato (in tal senso: Cass. Sez. 3^, 22 gennaio 1985, n. 682, Fardelli), e non può essere estesa fino a comprendere i cartelli, le iscrizioni e gli altri mezzi di pubblicità, oggetto specifico di una norma più particolare.
Conclusivamente, il fatto ascritto all'imputato non concreta reato, ma la violazione amministrativa prevista dagli artt. 22 e 60 L. n.1089/1939 (ora 50 e 133 D. L.vo n. 490/1999).
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti alla competente Soprintendenza per i Beni culturali ed ambientali.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2001