Ordinanza cautelare 1 giugno 2023
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 1959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1959 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01959/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00698/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OM
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 698 del 2023, proposto da
Laser Point S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Patrizio Leozappa, Riccardo Gai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Patrizio Leozappa in Roma, via Giovanni Antonelli 15;
contro
Regione OM, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Santina Cucco, Marianna Fraulini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Azienda Regionale per L’Innovazione e Gli Acquisti - Aria S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudia Sala, Stefano Marras, Maurizio Tommasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Finlombarda - Finanziaria per Lo Sviluppo della OM S.p.A., Mecc-Lan S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l’annullament1) del provvedimento di cui al Decreto n. 2534 del 22 febbraio 2023 della Regione OM con cui: i) è stata annullata in autotutela la procedura di presentazione delle domande effettuata sullo sportello del Bando “Ricerca&Innova” aperto in data 25 gennaio 2023 di cui al decreto n. 18327/2022; ii) è stato revocato in autotutela il decreto n. 833/2023 di sospensione dello sportello; iii) è stata stabilita la nuova data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande a valere sul Bando “Ricerca&Innova” sulla piattaforma Bandi On Line prevedendo, in luogo del 25 gennaio 2023, la data dell’8 marzo 2023 ore 10.30, confermando il termine di chiusura dello sportello in data 31 dicembre 2024, alle ore 14.00, salvo esaurimento delle risorse disponibili;
2) della procedura di presentazione delle domande effettuata sullo sportello del Bando “Ricerca&Innova” aperto in data 8 marzo 2023 di cui al decreto n. 2534 del 22 febbraio 2023 e dell’approvazione dei relativi esiti, ivi incluso il decreto n. 3256 dell’8 marzo 2023 di sospensione dello sportello;
3) degli atti e delle risultanze dell’istruttoria compiuta da ARIA S.p.A. su richiesta della Regione OM a seguito delle segnalazioni di malfunzionamenti e disservizi relativi alla procedura a sportello del 25 gennaio 2023, ivi inclusa la risposta integrale di ARIA S.p.A. pervenuta via pec agli atti regionali prot. n. R1.2023.0003741 del 22 febbraio 2023 con la quale la Società avrebbe confermato la verificazione di disservizi e malfunzionamenti informatici;
4) della nota della Regione OM del 22 marzo 2023 (prot. 728/2023);
5) della nota della Regione OM del 5 aprile 2023 (prot. 879/2023);
6) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati, ivi compresi quelli allo stato ignoti e/o di estremi non conosciuti;
nonché, in via espressamente subordinata
7) del Bando “Ricerca&Innova” approvato con decreto n. 18327 del 15 dicembre 2022 della Regione OM e del decreto di approvazione medesimo;
e per il risarcimento dei danni
in forma specifica, tramite la declaratoria di ammissione all’istruttoria formale e sostanziale della domanda di finanziamento protocollata in data 25 gennaio 2023, in favore della Laser Point S.r.l. e, in subordine, per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione OM e di Azienda Regionale per L’Innovazione e Gli Acquisti - Aria S.p.A.;
Vista la Dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse del 20.01.2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 il dott. IG ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IT
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe, relativi alla procedura di finanziamento a valere sul Bando “Ricerca&Innova”.
La ricorrente esponeva di aver partecipato con successo alla sessione di presentazione delle domande del 25 gennaio 2023, ma che la Regione OM, a seguito di presunti malfunzionamenti informatici della piattaforma gestita da ARIA S.p.A., aveva disposto l’annullamento in autotutela dell’intera procedura, fissando una nuova data per la riapertura dello sportello.
La società deduceva l’illegittimità di tale determinazione per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, chiedendo l’annullamento degli atti impugnati e il risarcimento del danno.
Si sono costituite in giudizio la Regione OM e ARIA S.p.A., resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
In pendenza di giudizio, la società ricorrente ha depositato una “DICHIARAZIONE DI SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE”, con la quale ha manifestato di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso. In particolare, ha motivato tale sopravvenuta carenza di interesse evidenziando che, a causa del notevole lasso di tempo trascorso dalla presentazione della domanda originaria, il progetto di ricerca oggetto della richiesta di finanziamento non risulta più tecnologicamente innovativo né adeguabile.
All’udienza pubblica del 26.03.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Come noto, l'interesse al ricorso costituisce una condizione dell'azione che deve sussistere non solo al momento della proposizione del gravame, ma deve anche permanere durante tutto il corso del processo, fino al momento della decisione.
La sua mancanza, anche se sopravvenuta, impone al giudice una pronuncia in rito che dichiari l'improcedibilità del ricorso.
Per quanto concerne il regime delle spese di giudizio, il Collegio ritiene sussistano giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OM (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
RI AT, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
IG ET, Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| IG ET | RI AT |
IL SEGRETARIO