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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/12/2025, n. 6729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6729 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Marielda Montefusco Consigliere relatore ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4897/2022, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 3583/2022 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 7 ottobre 2022, vertente
TRA
la (P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in FRATTAMAGGIORE (NA), CORSO DURANTE, 130,
presso lo studio degli avv. GIOVANNI PARRETTA e DOMENICO DE STEFANO DONZELLI,
che la rappresentano e difendono in virtù della procura in atti pagina 1 di 16 APPELLANTE
E
la (P. IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in LA VALLETTA BRIANZA (LC), VIA VITTORIO
VENETO, 61, presso lo studio dell'avv. PETER SIRONI, che la rappresenta e difende in virtù
della procura in atti
APPELLATA
sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_2
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello, richiamate ex art. 346 c.p.c. tutte le istanze,
anche istruttorie, allegazioni e domande del grado precedente, e disattesa ogni contraria
istanza, eccezione e deduzione,
NEL MERITO
• accertare e dichiarare il presente appello ammissibile ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 348 ter c.p.c.;
• in accoglimento del presente atto d'appello, riformare la sentenza n. 3583/2022 del
Tribunale di Napoli Nord, II Sezione – dott.ssa Marrazzo - pubblicata in data
07.10.2022, e notificata in data 13.10.2022 e, per l'effetto, accertare e dichiarare
la sussistenza dell'inadempimento contrattuale della società convenuta CP_1
pagina 2 di 16 in persona del l.r.p.t., per non aver adempiuto alla regolare fornitura CP_1
della merce richiesta;
• dichiarare la responsabilità della società convenuta in persona Controparte_1
del l.r.p.t., in ordine all'evento occorso, e nell' accertare e dichiarare la validità della
garanzia condannare la in persona del l.r.p.t., alla restituzione Controparte_1
del prezzo pagato per l'acquisto dei flaconi di cui alla premessa in fatto, delle spese,
nonché al risarcimento del danno subito, per un totale di €uro 25.000,00, ovvero al
pagamento di quella somma che la Ecc.ma Corte di Appello riterrà di giustizia, oltre
interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del fatto e sino al reale soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di tutti i gradi di giudizio, con attribuzione.
In via istruttoria
- ci si riporta integralmente alle richieste effettuate nel precedente grado, con ogni più
ampia riserva di proporre ulteriori richieste e/o ex art. 345 c.p.c., anche in conseguenza
della mancata istruttoria del primo grado;
- si chiede disporsi l'acquisizione del fascicolo del giudizio relativo al procedimento
instaurato innanzi al Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, Dott.ssa Marrazzo recante
R.G.: 2881/2022”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli, respinta ogni avversa istanza, eccezione e
deduzione, richiamate ex art. 346 c.p.c. tutte le istanze, anche istruttorie, allegazioni e
domande del grado precedente, così giudicare:
In via principale e nel merito:
pagina 3 di 16 - rigettare integralmente l'appello avanzato dall'EL, con atto di Parte_1
citazione in appello notificato in data 12.11.2022, per i motivi di cui in narrativa e, per
l'effetto, confermare integralmente la Sentenza n. 3583/2022 del Tribunale di Napoli Nord
- IIª sezione civile, Giudice Dott.ssa Marrazzo, pubblicata in data 07.10.2022 e notificata
a parte attrice in data 13.10.2022;
- per l'effetto, condannare parte EL all'integrale refusione delle spese e delle
competenze legali del giudizio di secondo grado in favore di parte Appellata.
In via subordinata e nel merito:
- nella denegata e non voluta ipotesi di parziale accoglimento dell'appello avanzato
dall'EL, con atto di citazione in appello notificato in data 12.11.2022, Parte_1
accertare e dichiarare che, in ogni caso, nessun inadempimento contrattuale sussiste in
capo alla convenuta Appellata, , e, per l'effetto, rigettare integralmente le CP_1
domande avanzate nei suoi confronti dall'attrice EL, , in quanto destituite Pt_1
di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto, per i motivi di cui in atti di entrambi i gradi
di giudizio.
In ogni caso:
- con integrale vittoria delle spese e delle competenze legali di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
- ci si riporta integralmente alle istanze istruttorie effettuate nel precedente grado, con
ogni più ampia riserva di proporre ulteriori richieste ex art. 345 c.p.c., anche in
conseguenza della mancata istruttoria nel giudizio di primo grado ed in ragione delle
deduzioni avversarie”.
pagina 4 di 16 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.1. Con atto di citazione notificato in data 11 marzo 2022, la in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli
Nord, la deducendo di averle commissionato, in data 31 agosto 2020, Controparte_1
la fornitura di n. 10.000 flaconi e dei relativi tappi per il confezionamento di prodotti cosmetici;
rappresentava, altresì, che una parte consistente di tali prodotti cosmetici veniva venduta e spedita a società estere e che per i flaconi del lotto n. 202000001660 la
Alta Care Laboratoires LTD di Malta, cui l'attrice aveva venduto il prodotto confezionato,
muoveva apposita contestazione in data 28 luglio 2021, in quanto tali flaconi risultavano danneggiati.
In particolare, il difetto riscontrato riguardava una rottura evidente al livello del collo dei flaconi su cui era avvitato il tappo “disk top con cod. ”. CP_1 C.F._1
Tale rottura dei colli dei flaconi avrebbe provocato la fuoriuscita delle soluzioni liquide imbottigliate, con conseguente danneggiamento del packaging e degli imballi terziari,
rendendo, di fatto, invendibile il prodotto.
Pertanto, la chiedeva che venisse accertata e dichiarata, ai sensi dell'art. Parte_1
1494 c.c., la sussistenza dell'inadempimento contrattuale della e, Controparte_1
conseguentemente la declaratoria di responsabilità di quest'ultima e la condanna alla restituzione del prezzo pagato per l'acquisto dei flaconi ed al risarcimento dei danni subiti,
quantificati complessivamente in € 25.000,00.
I.2. Con comparsa del 9 giugno 2022 si costituiva la che Controparte_1
contestava la fondatezza dell'avversa pretesa chiedendone il rigetto, altresì eccependo pagina 5 di 16 l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'azione di garanzia ex art. 1495 c.c. invocata dall'attrice.
I.3. All'udienza di prima comparizione delle parti del 1° luglio 2022, il Tribunale di Napoli
Nord, senza concedere i termini per le memorie di cui all'art. 183 c.p.c., co. VI, nella formulazione vigente ratione temporis, rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa all'udienza del 7 ottobre 2022; quindi, con sentenza n.
3583/2022, emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata in data 7 ottobre 2022,
così decideva:
“1. Rigetta la domanda attorea;
2. Condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese del
giudizio che liquida in euro 3.235,50 per compensi professionali, oltre al rimborso delle
spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA come per legge.”.
II.1. La suddetta decisione veniva impugnata – con citazione per l'udienza del 14 marzo
2023, notificata in data 11 novembre 2022 – dalla la quale, essendo Parte_1
risultata soccombente, ne domandava la totale riforma, sulla base dei motivi infra
specificati.
II.2. La regolarmente costituitasi con comparsa del 14 marzo Controparte_1
2023, concludeva per il rigetto nel merito dell'appello e la conseguente conferma della sentenza impugnata;
in via subordinata, chiedeva di accertare e dichiarare l'insussistenza dell'inadempimento contrattuale denunciato dall'appellante e di rigettare le domande da questa avanzate, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 6 di 16 II.3. All'udienza del 2 ottobre 2025, celebrata secondo le modalità ex art. 127 ter cod.
proc. civ., la Corte riservava la causa in decisione e assegnava alle parti i termini (30+20)
per il deposito delle comparse conclusionali e delle rispettive repliche.
Alla scadenza il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello proposto dalla si fonda su un unico motivo – rubricato “Error Parte_1
in iudicando: omessa valutazione della documentazione probatoria rilevante per
l'accoglimento della domanda”- con cui parte appellante si duole dell'erroneità della sentenza del Tribunale, laddove, attraverso il malgoverno delle documentazione a sua disposizione, il primo Giudice ha ritenuto di non poter accogliere la domanda di risarcimento del danno fondata sulla garanzia per i vizi della cosa compravenduta ai sensi dell'art. 1494 c.c., in quanto l'azione si sarebbe prescritta (cfr. sent. impugnata, p. 2).
A detta dell'appellante, il Giudice di prime cure sarebbe “incorso in un marchiano
errore, allorquando ha considerato quale prima denuncia di segnalazione del vizio da parte
della società istante il documento di cui all'allegato n. 7 datato 23.09.2021. Atteso che la
data di consegna del lotto in contestazione è pacificamente riconosciuta nel 07.09.2020,
ha ritenuto che fosse trascorso più di un anno dalla denuncia del vizio, risultando quindi
irrimediabilmente prescritta la relativa azione di garanzia”.
Di contro, assume che: “la società attrice, una volta ricevuta la segnalazione del
vizio da parte di un suo cliente, ha denunciato il 23.09.2021 alla produttrice CP_1
(odierna convenuta)(…)”; che “il Giudice ha mal interpretato il documento sub all. 7 del
23.09.2021, allorquando lo ha considerato quale atto di formale contestazione dal quale pagina 7 di 16 far decorrere il dies ad quem per calcolare il termine prescrizionale di un anno ex art. 1495
c.c”; che “presumibilmente è stato indotto in errore dalla dicitura sul documento “reclamo
a fornitore” che potrebbe far pensare a primo colpo appunto ad una denuncia del vizio a
controparte avvenuta in data 23.09.2021”; che “il predetto allegato 7 non è mai stato
trasmesso alla atteso che lo stesso costituisce un atto amministrativo Controparte_1
interno della società istante con cui la stessa riconosce quei lotti di merce come difettati,
dando atto che è stata aperta una contestazione con il fornitore”, tanto è vero che “tale
documento ha una data (23.09.2021) che è successiva alla e-mail del 03.08.2021 con cui
la società istante denunciava il vizio riscontrato alla proprio perché Controparte_1
l'atto interno “reclamo a fornitore” costituisce la conseguenza logico-amministrativa
dell'antecedente contestazione/denuncia effettuata con e-mail del 03.08.2021”.
Sicché conclude: “è la data del 03.08.2021 e non quella del 23.09.2021 che risulta
dirimente per il decorso dei termini previsti dalla legge per la validità della garanzia, atteso
che, come sopra specificato, l'allegato 7 “reclamo a fornitore” è un atto meramente interno
giammai inviato alla che, dunque, non ne ha mai avuto conoscenza fino CP_1
all'instaurarsi del Giuidizio di primo grado” e, pertanto “dalla data di consegna del lotto di
merce avvenuta il 07.09.2020 alla segnalazione del vizio avvenuta il 03.08.2021 non è
decorso l'anno di prescrizione per l'azione di garanzia volta ad ottenere il risarcimento del
danno derivante da difetto di produzione dei flaconi oggetto di compravendita” (atto d'appello, pp. 13 e 14). Pertanto, chiede di riformare la sentenza “per errata valutazione
fattuale e documentale e/o comunque per vizio di motivazione relativo alla omessa
valutazione della documentazione probatoria che sarebbe stata dirimente per riconoscere
in primis la validità della garanzia nonché la sussistenza dell'inadempimento contrattuale
di controparte in ordine alla non regolare fornitura della merce richiesta”, con condanna pagina 8 di 16 della convenuta “alla restituzione del prezzo pagato per l'acquisto dei flaconi nonché al
risarcimento del danno subito per un totale di €uro 25.000,00 oltre interessi e rivalutazione
monetaria dal dì del fatto al soddisfo” (atto d'appello, p. 20).
Ebbene, per quanto si dirà, le deduzioni esposte dall'appellante circa la tempestività
della denuncia dei vizi della res compravenduta meritano apprezzamento;
tuttavia, ritiene questa Corte che la domanda risarcitoria ex art. 1494 c.c. avanzata dall'attrice vada comunque rigettata.
2. Innanzitutto, è opportuno chiarire che non è contestato che l'appellante abbia ricevuto la fornitura ritenuta difettosa il 7 settembre 2020 (cfr. atto di citazione in appello,
p. 13, e comparsa di costituzione e risposta in appello, p. 6), e che, quindi, abbia avuto notizia dei vizi il 28 luglio 2021, mediante e-mail ricevuta dal cliente Alta Care Laboratoires
LTD e versata in atti (cfr. all. 4 del fascicolo di primo grado dell'attrice). Successivamente,
in data 3 agosto 2021 (cfr. all. 6, p. 3), nel rispetto del termine decadenziale di 8 giorni dalla scoperta del vizio occulto di cui all'art. 1495 c.c., risulta per tabuls che l'odierna appellante abbia denunciato i vizi riscontrati inviando un'e-mail all'appellata, come da quest'ultima riferito anche nella propria comparsa di risposta in primo grado (cfr. comparsa cit., p. 16, in cui si legge che “la prima contestazione ricevuta risale solamente alla data
del 03.08.2021 (cfr. doc. 4)”).
Pertanto, a parere di chi scrive, il termine annuale di prescrizione di cui al citato art. 1495 c.c., il cui decorso è iniziato con la consegna della fornitura per cui è causa in data 7
settembre 2020, è stato tempestivamente interrotto dalla e-mail inviata il 3 agosto 2021,
atteso che, secondo la consolidata giurisprudenza della S.C., “Al fine di conservare il diritto
alla garanzia, ex art. 1495 c.c., l'acquirente non è tenuto a fare, nel termine stabilito, una
denuncia analitica e specifica, con precisa indicazione dei vizi che presenta la cosa, potendo pagina 9 di 16 validamente limitarsi ad una denuncia generica e sommaria, che valga a mettere sull'avviso
il venditore, salvo a precisare in un secondo tempo la natura e la entità dei vizi riscontrati”
(Cass., n. 27488/2019; cfr., nello stesso senso, Cass., n. 25027/2015).
La denuncia sommaria contenuta nell'e-mail del 3 agosto 2021 è dunque idonea a interrompere il termine di prescrizione annuale (cfr. Cass. SS. UU., n. 18672/2019, conf.
Cass. n. 11590/2024), e la successiva comunicazione del 23 settembre 2021 (che,
diversamente da quanto affermato dall'appellante, è stata effettivamente inviata alla controparte: cfr. il doc. 2 del fascicolo d'appello di parte appellata), erroneamente considerata dal Tribunale come primo atto interruttivo, costituisce in realtà una più formale e dettagliata specificazione dei vizi riscontrati, in quanto tale non idonea a spostare in avanti il dies ad quem della prescrizione.
Dal chè, contrariamente a quanto statuito dal Giudice nella sentenza impugnata, non risultava affatto prescritta “l'azione di garanzia volta ad ottenere il risarcimento del danno
derivante dal difetto di produzione dei flaconi oggetto di compravendita”.
3. A questo punto, la Corte è chiamata ad esaminare nel merito la domanda attorea,
volta ad ottenere il risarcimento del danno derivante dal presunto difetto di produzione dei flaconi oggetto di compravendita.
Va rammentato, preliminarmente, che, per giurisprudenza ormai consolidata, “in
materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 cod. civ., il compratore
che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art.
1492 cod. civ. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi” (Cass., n.
8448/2024; Cass. SS. UU., n. 11748/2019), non essendo onere del venditore, al contrario,
provare l'assenza di vizi.
pagina 10 di 16 Orbene, il Collegio evidenzia come l'appellante si sia limitato, al fine di provare l'esistenza dei vizi lamentati, sin dall'atto di citazione in primo grado (cfr. atto di citazione in primo grado, p. 2: “La ragione della rottura è imputabile ad uno scorretto accoppiamento
tra tappi e colli dei flaconi, tutti forniti dalla , atteso che il detto tappo ha CP_1
esercitato una pressione sproporzionata sulla consistenza del flacone che ha fatto sì che la
bocca di quest'ultimo non fosse più in grado di resistere alla tenuta tra tappo e flacone
generandone la rottura, così come riscontrato ed ammesso dalla stessa Parte_3
nella mail di apertura del reclamo del 01.10.2021 (all. 5)”), ad affermare che l'appellata avrebbe ammesso la propria responsabilità per detti vizi.
In particolare, l'odierna appellata, già con l'e-mail del 3 agosto 2021, avrebbe “sempre
riconosciuto nelle proprie missive la pretesa del creditore e la propria volontà di pronto
adempimento (Cass. n. 4324 del 2010; Cass. n. 3371 del 2010, cit.), individuando, anche
nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado, la data 03.08.2021 quale dies a
quo della denuncia del vizio. Peraltro, anche nello scambio epistolare successivo alla e-mail
03.08.2021, si legge un espresso riconoscimento della contestazione avanzata dalla Pt_1
, allorquando la richiede di visionare alcuni campioni dei flaconi per
[...] Controparte_1
analizzare meglio il problema segnalato con anticipazione, sulla base delle foto inviate ed
attestanti il vizio, di alcune considerazioni sulle ragioni della rottura al collo dei flaconi. Si
è dunque in presenza di un vero e proprio riconoscimento del diritto, con interruzione del
relativo termine prescrizionale, ove la condotta del debitore si sostanzi in un
comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del
creditore (Cass. n. 24555 del 2010; Cass. n. 7760 del 2009; Cass. n. 22347 del 2015)”
(atto d'appello, p. 18).
pagina 11 di 16 Nondimeno, tale affermazione è del tutto destituita di fondamento. Ed infatti, nella citata e-mail del 3.8.2021 (cfr. all. 6 fascicolo primo grado attrice), lungi dall'ammettere alcuna responsabilità, l'odierna appellata sostiene che “queste rotture non erano
sicuramente presenti al momento in cui questi flaconi hanno lasciato il ns. stabilimento”,
ipotizzando, al contrario, che, probabilmente, la plastica che compone il flacone si sia irrigidita o a causa del tempo passato dalla data di soffiaggio dei flaconi, o a causa delle inadeguate condizioni di conservazione, ovvero infine a causa di eventuali reazioni chimiche con il prodotto imbottigliato dalla appellante (cfr. all. 6, pp. 1-2). Allo stesso modo, nella successiva e-mail del 1° ottobre 2021 (cfr. all. 5 fascicolo primo grado attrice),
l'appellata afferma che “i pezzi fornitivi sono quindi a ns. avviso conformi”, e dichiara di non essere in grado di determinare la causa che ha portato alla formazione del vizio,
comunque successiva al momento della produzione dei flaconi.
Pertanto, in assenza di qualsivoglia ulteriore elemento di prova, che consenta di affermare la sussistenza dei vizi denunciati e la riconducibilità dei medesimi all'odierna appellata, non può dirsi assolto l'onere della prova gravante sulla e la Parte_1
domanda di risarcimento del danno spiegata ex art. 1494 c.c. deve essere rigettata.
4. Da ultimo, si rileva che neppure possono essere accolte le conclusioni rese dall'appellante in via istruttoria al fine di colmare il vuoto probatorio suddetto. In proposito,
il Collegio osserva come l'appellante si sia riportato “integralmente alle richieste effettuate
nel precedente grado, con ogni più ampia riserva di proporre ulteriori richieste e/o ex art.
345 c.p.c., anche in conseguenza della mancata istruttoria del primo grado” (atto d'appello,
pp. 22-23). Nel corso del giudizio di prime cure, il Tribunale, nonostante la richiesta dell'attrice (cfr. note di trattazione scritte per l'udienza del 1° luglio 2022), legittimamente ha ritenuto di non concedere termini per le memorie ex art. 183, VI co., c.p.c., rinviando pagina 12 di 16 alla successiva udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. (cfr. Cass., n. 32577/2023: “In forza del combinato disposto
degli artt. 187, comma 1, c.p.c. e 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la
prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta
della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude
al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare
la causa in decisione, atteso che ogni diversa interpretazione delle norme suddette,
comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il
principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il favor
legislativo per una decisione immediata della causa, desumibile dall'art. 189 c.p.c.”; cfr.
altresì Cass., n. 7474/2017).
Sul punto, nondimeno, l'appellante non ha dedotto alcun vizio della sentenza di primo grado, né, tantomeno, ha chiarito quali prove avrebbe richiesto di assumere se il Tribunale
avesse concesso i termini per le memorie istruttorie. Conseguentemente, atteso che nulla l'appellante ha lamentato in merito alla mancata concessione dei termini per le memorie istruttorie, e che comunque, in ogni caso, pure ove lo avesse fatto, “Qualora
venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la causa
nel merito prima ancora che le parti avessero definito il "thema decidendum" e il "thema
probandum", l'appellante che faccia valere tale nullità non può limitarsi a dedurre detta
violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il "thema decidendum" sul quale il
giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare, ove fosse stata consentita la
richiesta appendice di cui all'art. 183 c.p.c., e quali prove sarebbero state dedotte, con
l'evidenziazione del concreto pregiudizio derivato dalla loro mancata ammissione” (Cass.,
n. 21953/2019; Cass., n. 24402/2018), la mera riproposizione delle richieste istruttorie pagina 13 di 16 effettuate nel precedente grado – richieste che, per vero, non è dato rinvenirsi né nell'atto di citazione, né nelle successive memorie di trattazione scritta, ove solo viene reiterata la richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., “per precisare la
domanda ed articolare i mezzi istruttori” – non è idonea, in assenza di apposita doglianza sul punto, a superare il rilevato mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sull'appellante.
In definitiva, l'appello va respinto nel merito: la decisione, quindi, salvo con riferimento alla prescrizione dell'azione di risarcimento dei danni ex art. 1495 c.c. – che,
erroneamente, il Tribunale ha ritenuto di dichiarare – va confermata, seppur con diversa motivazione.
5. A questo punto, visto l'esito complessivo della lite, per rigore di soccombenza, le spese del presente grado vanno poste a carico della e liquidate in base al Parte_1
D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre
2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate;
nello specifico, va applicato lo scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, e non va computata la fase istruttoria,
non tenutasi in appello, ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014 (cfr., sull'argomento,
Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m.
n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i
valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il
massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa
allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano
controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
pagina 14 di 16 Va rilevato infine che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma citata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla – con citazione per l'udienza del 14 marzo 2023, Parte_1
notificata l'11 novembre 2022 – avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.
3583/2022, pubblicata il 7 ottobre 2022, così dispone:
A) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
B) condanna la alla rifusione, in favore della delle Parte_1 Controparte_1
spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre il 15% sui compensi per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A.;
C) dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 27 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
pagina 15 di 16 Dr.ssa Marielda Montefusco Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 16 di 16