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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/10/2025, n. 3340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3340 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8477/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina CO ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc nella causa civile di I Grado promossa da
, nata in data [...], Parte_1
titolare del codice fiscale brasiliano(CPF) n. 93; C.F._1
, nata in data [...], titolare del codice fiscale Parte_2
brasiliano (CPF) n. ; C.F._2
, nata in data [...], titolare del codice fiscale Parte_3
brasiliano (CPF) n. , C.F._3
tutte e tre residenti in [...]n. 211, casa 08, Jardim
Morumbi, San Paolo, Brasile;
nata in data [...] titolare del Parte_4
codice fiscale brasiliano (CPF) per se stessa e congiuntamente C.F._4
al marito titolare del codice fiscale brasiliano Parte_5
(CPF) n. in qualità di legali rappresentanti esercenti la potestà C.F._5
genitoriale sulla figlia minore d'età nata in [...]_1
pagina 1 di 7 15 settembre 2007, titolare del codice fiscale brasiliano (CPF) n. C.F._6
tutti e tre residenti in [...]de Andrade Rebelo n.211, casa 04, Jardim
Morumbi, San Paolo, Brasile;
con il patrocinio dell'Avvocato Claudia Fortunato,
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del con il patrocinio ex Controparte_1 Controparte_2
lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, come da nota del 15.10.2025:
“ -In via principale e nel merito, accertare e dichiarare che , Parte_1
nata in data [...], , nata in data [...], Parte_2 Parte_3
, nata in data [...], nata in data [...],
[...] Parte_4
nata in data [...], discendono da avo italiano e pertanto non Persona_1
essendosi mai interrotta la trasmissione iure sanguinis sono titolari dello status civitatis italiano.
-per l'effetto, ordinare al e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle parti ricorrenti e dunque di procedere alla trascrizione degli atti di stato civile delle parti ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.”.
pagina 2 di 7 Fatto e diritto
I ricorrenti hanno agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di nato a [...], Per_2
provincia di LU, in data 16 luglio 1864, come risulta dal Certificato di Battesimo,
(cfr.doc.n.03- certificato di nascita , emigrato in Brasile, a seguito del matrimonio Per_2
con contratto in Italia (cfr.doc.n.04 certificato di matrimonio Persona_3 Per_2
poi identificato con la variante al portoghese di e deceduto in Italia a
[...] Per_2 Pt_5
LU nell'anno 1908 (cfr.doc.n.05 certificato di morte senza mai rinunciare alla Per_2
cittadinanza italiana. Nel ricorso di legge che “il primo nome indicato nel certificato di Per_4
Battesimo scompare già in Italia e come confermato dall'Archivio Storico Diocesano di LU era prassi frequente ai tempi che venisse apposto come primo nome “ e poi tralasciato in seguito;
Per_4 Per_2
non si è mai naturalizzato brasiliano, come risulta da certificato negativo di naturalizzazione allegato in atti (cfr.doc.n.02.Certificato di non naturalizzazione e tenuto conto che è morto in Italia da Per_2
cittadino italiano (coincidono paternità e maternità con il certificato di battesimo);-Dal matrimonio tra e una volta emigrati in Brasile, nasceva in Brasile in data 10 Per_2 Persona_3 Per_5
novembre 1897 (cfr.doc.n.06 certificato di nascita;
si sposava in Brasile con Per_5 Per_5 Per_6
(cfr.doc.n.07 certificato di matrimonio e dal matrimonio nasceva in Brasile
[...] Per_5 Per_5
omonimo al padre (cfr.doc.n.08 certificato di nascita (figlio)); Per_5
(figlio) si sposava in Brasile con nel 1947 (cfr.doc.n.09 certificato di Per_5 Persona_7
matrimonio (figlio)) Per_5
e dall'unione nasceva padre e nonno delle odierne ricorrenti, (cfr.doc.n.10certificato di Persona_8
nascita ; Persona_8
si sposava nell'anno 1974 con (cfr.doc.n.11certificato di Persona_8 Persona_9
matrimonio e dall'unione nascevano due figlie dando vita a due linee di discendenza: Persona_8
1) nata in data [...] (cfr.doc.n.12 certificato di nascita Parte_1
, la quale si sposava nel 2001 e in forza del matrimonio aggiunge il Parte_1
cognome del marito e inizia ad essere identificata come Parte_6
(13.Certificato di matrimonio ) e nascevano due figlie odierne Parte_1
ricorrenti insieme alla madre:
pagina 3 di 7 in data 15 marzo 2003 (cfr.doc n. 14.Certificato di nascita ), Parte_2 Persona_10
in data 5 febbraio 2006 (cfr.doc.n. 15. Certificato di nascita Parte_3 [...]
); Per_11
2) nata in data [...] (cfr.doc.n.16.Certificato dinascita Parte_7
la quale si sposava nel 2004 e in forza del matrimonioacquisisce il Parte_7
cognome del marito e inizia ad essere identificata come cfr.doc.n. Parte_4
17.Certificato di matrimonio e nasceva la figlia Parte_4 Persona_12
in data 15 settembre 2007, ricorrente insieme alla madre(cfr.doc.n.18.Certificato di nascita
[...]
.”. Persona_1
Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni.
Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto
[...]
, in persona del ministro l.r.p.t., deve dichiararsi la sua contumacia. CP_1
La controversia viene decisa sulla base della normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1 lett. b) D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio
2025 n. 74).
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano”
(Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_1
pagina 4 di 7 equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, “è stata fornita prova dell'impossibilità per i ricorrenti di percorrere la via amministrativa per il riconoscimento della cittadinanza italiana, posseduta fin dalla nascita, tramite il
Consolato Generale d'Italia in San Paolo, in Brasile, mediante i documenti n. 19-20-21, depositati contestualmente al ricorso introduttivo del presente giudizio, in data 17.07.2024, (cfr doc. n. 19.Screenshot sistema prenotami - 20.Screenshot comunicati Consolato d'Italia in San Paolo - 21.Raccomandate AR); nonché della regolare trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis dall'avo italiano fino ai ricorrenti (cfr. doc. n. da 02 a 18).” (cfr. deduzioni di cui alla nota del 15.10.2025). Rispetto a tali richieste non risulta alcuna risposta del Consolato.
La linea di discendenza illustrata in ricorso trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il pagina 5 di 7 compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Per_2
[...]
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta Parte_8
dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
• accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• conseguentemente, ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Controparte_1
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
• compensa le spese.
pagina 6 di 7 Si comunichi.
Firenze, 17.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina CO
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina CO ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc nella causa civile di I Grado promossa da
, nata in data [...], Parte_1
titolare del codice fiscale brasiliano(CPF) n. 93; C.F._1
, nata in data [...], titolare del codice fiscale Parte_2
brasiliano (CPF) n. ; C.F._2
, nata in data [...], titolare del codice fiscale Parte_3
brasiliano (CPF) n. , C.F._3
tutte e tre residenti in [...]n. 211, casa 08, Jardim
Morumbi, San Paolo, Brasile;
nata in data [...] titolare del Parte_4
codice fiscale brasiliano (CPF) per se stessa e congiuntamente C.F._4
al marito titolare del codice fiscale brasiliano Parte_5
(CPF) n. in qualità di legali rappresentanti esercenti la potestà C.F._5
genitoriale sulla figlia minore d'età nata in [...]_1
pagina 1 di 7 15 settembre 2007, titolare del codice fiscale brasiliano (CPF) n. C.F._6
tutti e tre residenti in [...]de Andrade Rebelo n.211, casa 04, Jardim
Morumbi, San Paolo, Brasile;
con il patrocinio dell'Avvocato Claudia Fortunato,
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del con il patrocinio ex Controparte_1 Controparte_2
lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, come da nota del 15.10.2025:
“ -In via principale e nel merito, accertare e dichiarare che , Parte_1
nata in data [...], , nata in data [...], Parte_2 Parte_3
, nata in data [...], nata in data [...],
[...] Parte_4
nata in data [...], discendono da avo italiano e pertanto non Persona_1
essendosi mai interrotta la trasmissione iure sanguinis sono titolari dello status civitatis italiano.
-per l'effetto, ordinare al e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle parti ricorrenti e dunque di procedere alla trascrizione degli atti di stato civile delle parti ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.”.
pagina 2 di 7 Fatto e diritto
I ricorrenti hanno agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di nato a [...], Per_2
provincia di LU, in data 16 luglio 1864, come risulta dal Certificato di Battesimo,
(cfr.doc.n.03- certificato di nascita , emigrato in Brasile, a seguito del matrimonio Per_2
con contratto in Italia (cfr.doc.n.04 certificato di matrimonio Persona_3 Per_2
poi identificato con la variante al portoghese di e deceduto in Italia a
[...] Per_2 Pt_5
LU nell'anno 1908 (cfr.doc.n.05 certificato di morte senza mai rinunciare alla Per_2
cittadinanza italiana. Nel ricorso di legge che “il primo nome indicato nel certificato di Per_4
Battesimo scompare già in Italia e come confermato dall'Archivio Storico Diocesano di LU era prassi frequente ai tempi che venisse apposto come primo nome “ e poi tralasciato in seguito;
Per_4 Per_2
non si è mai naturalizzato brasiliano, come risulta da certificato negativo di naturalizzazione allegato in atti (cfr.doc.n.02.Certificato di non naturalizzazione e tenuto conto che è morto in Italia da Per_2
cittadino italiano (coincidono paternità e maternità con il certificato di battesimo);-Dal matrimonio tra e una volta emigrati in Brasile, nasceva in Brasile in data 10 Per_2 Persona_3 Per_5
novembre 1897 (cfr.doc.n.06 certificato di nascita;
si sposava in Brasile con Per_5 Per_5 Per_6
(cfr.doc.n.07 certificato di matrimonio e dal matrimonio nasceva in Brasile
[...] Per_5 Per_5
omonimo al padre (cfr.doc.n.08 certificato di nascita (figlio)); Per_5
(figlio) si sposava in Brasile con nel 1947 (cfr.doc.n.09 certificato di Per_5 Persona_7
matrimonio (figlio)) Per_5
e dall'unione nasceva padre e nonno delle odierne ricorrenti, (cfr.doc.n.10certificato di Persona_8
nascita ; Persona_8
si sposava nell'anno 1974 con (cfr.doc.n.11certificato di Persona_8 Persona_9
matrimonio e dall'unione nascevano due figlie dando vita a due linee di discendenza: Persona_8
1) nata in data [...] (cfr.doc.n.12 certificato di nascita Parte_1
, la quale si sposava nel 2001 e in forza del matrimonio aggiunge il Parte_1
cognome del marito e inizia ad essere identificata come Parte_6
(13.Certificato di matrimonio ) e nascevano due figlie odierne Parte_1
ricorrenti insieme alla madre:
pagina 3 di 7 in data 15 marzo 2003 (cfr.doc n. 14.Certificato di nascita ), Parte_2 Persona_10
in data 5 febbraio 2006 (cfr.doc.n. 15. Certificato di nascita Parte_3 [...]
); Per_11
2) nata in data [...] (cfr.doc.n.16.Certificato dinascita Parte_7
la quale si sposava nel 2004 e in forza del matrimonioacquisisce il Parte_7
cognome del marito e inizia ad essere identificata come cfr.doc.n. Parte_4
17.Certificato di matrimonio e nasceva la figlia Parte_4 Persona_12
in data 15 settembre 2007, ricorrente insieme alla madre(cfr.doc.n.18.Certificato di nascita
[...]
.”. Persona_1
Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni.
Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto
[...]
, in persona del ministro l.r.p.t., deve dichiararsi la sua contumacia. CP_1
La controversia viene decisa sulla base della normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1 lett. b) D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio
2025 n. 74).
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano”
(Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_1
pagina 4 di 7 equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, “è stata fornita prova dell'impossibilità per i ricorrenti di percorrere la via amministrativa per il riconoscimento della cittadinanza italiana, posseduta fin dalla nascita, tramite il
Consolato Generale d'Italia in San Paolo, in Brasile, mediante i documenti n. 19-20-21, depositati contestualmente al ricorso introduttivo del presente giudizio, in data 17.07.2024, (cfr doc. n. 19.Screenshot sistema prenotami - 20.Screenshot comunicati Consolato d'Italia in San Paolo - 21.Raccomandate AR); nonché della regolare trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis dall'avo italiano fino ai ricorrenti (cfr. doc. n. da 02 a 18).” (cfr. deduzioni di cui alla nota del 15.10.2025). Rispetto a tali richieste non risulta alcuna risposta del Consolato.
La linea di discendenza illustrata in ricorso trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il pagina 5 di 7 compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Per_2
[...]
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta Parte_8
dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
• accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• conseguentemente, ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Controparte_1
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
• compensa le spese.
pagina 6 di 7 Si comunichi.
Firenze, 17.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina CO
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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