Sentenza 25 novembre 2010
Massime • 1
In tema di truffa, l'ottenimento con generalità false dell'apertura di un conto corrente bancario può costituire ingiusto profitto con correlativo danno della banca costituito dalla sostanziale assenza della benché minima garanzia di affidabilità del correntista, atteso che la disponibilità di un conto corrente bancario dà la possibilità di emettere assegni oltre che di fruire di tutti gli altri servizi connessi all'esistenza del rapporto in questione.
Commentario • 1
- 1. Truffa: l'apertura di un conto corrente con false generalità può costituire ingiusto profittoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2023
La massima In tema di truffa, l'ottenimento con generalità false dell'apertura di un conto corrente bancario può costituire ingiusto profitto con correlativo danno della banca, costituito dalla sostanziale assenza della benché minima garanzia di affidabilità del correntista, atteso che la disponibilità di un conto corrente bancario dà al correntista la possibilità di emettere assegni e di fruire di tutti gli altri servizi connessi all'esistenza del rapporto in questione (Cassazione penale, sez. V, 22/02/2019, n. 35590). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale, sez. II, 11/04/2019, n. 25165 RITENUTO …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/11/2010, n. 44379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44379 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 25/11/2010
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 1764
Dott. CHINDEMI Domenico - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere - N. 33095/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA PO N. IL *02/03/1952*;
avverso l'ordinanza n. 1207/2010 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 30/04/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Carlo Di Casola, che chiede l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA IN FATTO
Il Tribunale della libertà di Roma, con l'ordinanza in data 30 aprile 2010, confermava l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Roma in data 12 aprile 2010, con cui era stata applicata la misura della custodia in carcere a carico, tra gli altri, di \C OP, indagato, quale promotore, di un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di truffe e falsi, attraverso l'apertura di numerosi conto corrente presso almeno 30 istituti di credito al fine di ottenere la consegna dei libretti di assegni da utilizzare per la spendita senza provvista. Proponevano ricorso per cassazione i difensori dell'indagato eccependo la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), avendo omesso l'ordinanza di argomentare l'ingiusto danno patrimoniale subito dagli istituti bancari, rilevando anche la insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2, in quanto l'eventuale truffa perpetrata sarebbe reato fine e non reato mezzo e pertanto non sarebbe possibile la contestazione del nesso teologico con tale reato, con conseguente improcedibilità del reato. Rilevavano, infine, la motivazione apparente per quanto attiene il reato associativo per l'insussistenza di elementi probatori. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1) Con riferimento alla dedotta insussistenza di elementi probatori relativi al reato associativo, posto a fondamento della misura cautelare, l'ordinanza impugnata trova sostegno in un solido apparato argomentativo, giuridicamente corretto e immune da palesi vizi logici, avendo il G.I.P. prima e il Tribunale del riesame dopo evidenziato che il \C\ era a capo della organizzazione, avendo arruolato i correi crotonesi, coordinando le attività anche degli altri sodali, essendo stato trovato in possesso di diverse distinte di versamento e richieste di carnet di assegni sui conti intestati a NN e PU, coindagati, di assegni firmati in bianco dai predetti e di una tessera Bancomat, intestata al NN. Inoltre, dagli appunti sequestrati al ricorrente, il Tribunale ne ha logicamente dedotto il pieno controllo che lo stesso aveva di tutte le operazioni compiute sotto le sue direttive dagli altri sodali organizzatori delle operazioni criminali, secondo un programma comune fondato su operazioni di apertura di conto corrente effettuate negli stessi giorni o, comunque, prossimi, con identiche modalità e presso i medesimi istituti bancari, emergendo, inoltre, che anche altri istituti bancari, oltre quelli individuati dagli inquirenti, sono stati interessati dal progetto criminale posto in essere dal sodalizio.
2) Riguardo alla censura relativa, con riferimento al reato di truffa, alla mancanza di motivazione in relazione al danno patrimoniale subito dagli istituti bancari, il Tribunale ha fatto riferimento, con motivazione "per relationem", alle argomentazioni del G.I.P. ed alla giurisprudenza richiamata, in particolare alla sentenza n. 10474 del 04/04/1997 Ud. (dep. 19/11/1997), che, in tema di truffa, ritiene che anche l'indebito ottenimento con generalità false dell'apertura di un conto corrente bancario può costituire ingiusto profitto, con correlativo danno della, banca, atteso che la disponibilità di un conto corrente bancario crea nel correntista la possibilità di emettere assegni oltre che di fruire di tutti gli altri servizi bancari connessi all'esistenza del rapporto in questione;
vantaggi, questi, a fronte dei quali si pone lo svantaggio, per la banca, di aver instaurato il detto rapporto con soggetto che non poteva fornire la benché minima garanzia di affidabilità.
Inoltre anche il semplice accredito in conto corrente di assegni di illecita provenienza costituisce ingiusto profitto, atteso che esso consente di far fittiziamente figurare, nei confronti di terzi, una determinata disponibilità sul conto medesimo con tutti i conseguenti vantaggi connessi alla esistenza del rapporto in questione, cui si accompagna il danno della banca che deve dar luogo ad iniziative comportanti dispendio di tempo e denaro una volta verificata la non negoziabilità dei titoli accreditati.
3) Anche con riferimento alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2, la valutazione del Tribunale appare immune da vizi logici avendo accertato che i reati di truffa agli istituti di credito sono stati commessi al fine di compiere altri delitti di truffa in danno di terzi utilizzando gli assegni rilasciati dagli istituti di credito.
Gli argomenti proposti dal ricorrente, peraltro del tutto generici, costituiscono, in realtà, solo un diverso modo di valutazione dei fatti, ma il controllo demandato alla Corte di cassazione, è solo di legittimità e non può certo estendersi ad una valutazione di merito.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
Non conseguendo dalla presente sentenza la rimessione in libertà dell'indagato, si dispone che la cancelleria, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, trasmetta copia di questo provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Si provveda ai sensi dell'art. 94 disp. att c.p.p..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2010. Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2010