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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DELL'ANNA ANNA RITA, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2211/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Ugento E Li Foggi - 81001130756
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240034682984000 BONIFICA 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2042/2025 depositato il
20/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso pervenuto il 24.7.2024, impugnava davanti a questa Corte di Giustizia Tributaria la cartella di pagamento n 059 2024 00346829 84 000 notificata il 26.4.2024 e recante intimazione di pagamento della somma di euro 312,88 a titolo di contributo di bonifica (codice 630) asseritamente dovuto al Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi per l'anno 2023.
Agenzia Entrate Riscossione, costituitasi in giudizio, resisteva al ricorso, che all'odierna udienza è stato trattato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Secondo il consolidato orientamento dei giudici di legittimità, “In tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c.
e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite”.
Nella specie siccome l'immobile del contribuente è ricompreso nel piano di classifica, deve presumersi che lo stesso consegua un vantaggio diretto e specifico in conseguenza dell'attività del Consorzio.
Ciò posto, reputa il collegio che il contribuente non abbia assolto all'onere probatorio da cui era gravato, cioè quello di dimostrare che non era vero quanto risultava dal piano di classifica, in quanto il fondo, per la sua conformazione ed ubicazione, nessun vantaggio avrebbe mai potuto conseguire dalle opere consortili.
E' vero infatti che il beneficio per il consorziato contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale;
è però altresì vero che lo stesso consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, sia pure concreta e non meramente astratta dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che arreca all'immobile del consorziato, giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria.
Pertanto, il beneficio che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, con un nesso sinallagmatico di corrispettività, all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono.
C'è un tributo che può dirsi di scopo, almeno in senso lato, perché destinato ad alimentare la provvista di cui il Consorzio si avvale per poter realizzare le opere di bonifica e così arrecare un beneficio agli immobili dei consorziati.
Nella specie non vi è alcuna prova che l'immobile del contribuente, per le sue caratteristiche e la sua ubicazione, non tragga vantaggio dall'Attività del Consorzio, per cui il contribuente medesimo ha l'obbligo di concorrere alla formazione della provvista necessaria perché il Consorzio possa funzionare e svolgere l'attività cui è preposto, a nulla rilevando che con riferimento ad altra annualità il ricorso del contribuente sia stato accolto dal giudice tributario.
Infatti, il ricorrente, pur richiamando nel contesto del ricorso una perizia e pur menzionando fra gli allegati una perizia e delle riproduzioni fotografiche, non ha poi prodotto tale documentazione comprovante la mancata esecuzione di opere di bonifica nei fondi di sua proprietà.
Nonostante la soccombenza del contribuente, i contrasti giurisprudenziali esistenti in materia giustificano l'integrale compensazione delle spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DELL'ANNA ANNA RITA, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2211/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Ugento E Li Foggi - 81001130756
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240034682984000 BONIFICA 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2042/2025 depositato il
20/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso pervenuto il 24.7.2024, impugnava davanti a questa Corte di Giustizia Tributaria la cartella di pagamento n 059 2024 00346829 84 000 notificata il 26.4.2024 e recante intimazione di pagamento della somma di euro 312,88 a titolo di contributo di bonifica (codice 630) asseritamente dovuto al Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi per l'anno 2023.
Agenzia Entrate Riscossione, costituitasi in giudizio, resisteva al ricorso, che all'odierna udienza è stato trattato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Secondo il consolidato orientamento dei giudici di legittimità, “In tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c.
e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite”.
Nella specie siccome l'immobile del contribuente è ricompreso nel piano di classifica, deve presumersi che lo stesso consegua un vantaggio diretto e specifico in conseguenza dell'attività del Consorzio.
Ciò posto, reputa il collegio che il contribuente non abbia assolto all'onere probatorio da cui era gravato, cioè quello di dimostrare che non era vero quanto risultava dal piano di classifica, in quanto il fondo, per la sua conformazione ed ubicazione, nessun vantaggio avrebbe mai potuto conseguire dalle opere consortili.
E' vero infatti che il beneficio per il consorziato contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale;
è però altresì vero che lo stesso consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, sia pure concreta e non meramente astratta dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che arreca all'immobile del consorziato, giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria.
Pertanto, il beneficio che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, con un nesso sinallagmatico di corrispettività, all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono.
C'è un tributo che può dirsi di scopo, almeno in senso lato, perché destinato ad alimentare la provvista di cui il Consorzio si avvale per poter realizzare le opere di bonifica e così arrecare un beneficio agli immobili dei consorziati.
Nella specie non vi è alcuna prova che l'immobile del contribuente, per le sue caratteristiche e la sua ubicazione, non tragga vantaggio dall'Attività del Consorzio, per cui il contribuente medesimo ha l'obbligo di concorrere alla formazione della provvista necessaria perché il Consorzio possa funzionare e svolgere l'attività cui è preposto, a nulla rilevando che con riferimento ad altra annualità il ricorso del contribuente sia stato accolto dal giudice tributario.
Infatti, il ricorrente, pur richiamando nel contesto del ricorso una perizia e pur menzionando fra gli allegati una perizia e delle riproduzioni fotografiche, non ha poi prodotto tale documentazione comprovante la mancata esecuzione di opere di bonifica nei fondi di sua proprietà.
Nonostante la soccombenza del contribuente, i contrasti giurisprudenziali esistenti in materia giustificano l'integrale compensazione delle spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Spese compensate.