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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 6625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6625 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 18 dicembre 2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al
N.R.G. 4625/2023, vertente tra nei confronti di Parte_1 CP_1
, , e
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
dinanzi alla Corte di appello di Napoli, Sesta Sezione CP_5
Civile, composta dai magistrati: dr.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dr.ssa Ada Meterangelis Consigliere rel.
É presente per gli appellati l'avv. Mariano Russo che si riporta ai propri atti e verbali di causa, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente
dr.ssa Assunta d'Amore
La Corte successivamente, in assenza delle Parti, pronuncia sentenza ex art. 350 bis cpc, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sesta Sezione civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta d'Amore - Presidente
2) dott. Giuseppe Vinciguerra - Consigliere
3) dr.ssa Ada Meterangelis - Consigliere rel. all'udienza del 18.12.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 350 bis cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 4625 R.G.A.C. per l'anno 2023, vertente
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Andrea D'Anna, presso il cui studio in Casoria, via A. Manzoni n. 73, è elettivamente domiciliata;
Appellante
CONTRO
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F.: ), (C.F.:
[...] C.F._3 Controparte_3
), (C.F.: C.F._4 Controparte_4
e (C.F.: C.F._5 CP_5
), tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla C.F._6 via Cervantes 55/5, presso lo studio dell'avv. Mariano Russo dal quale sono rappresentati e difesi in giudizio per mandato in atti;
Appellati
OGGETTO: appello contro la sentenza del tribunale di Napoli Nord
n. 3484/2023, pubblicata in data 28.7.2023.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa, da intendersi qui richiamati e trascritti.
IN FATTO E IN DIRITTO
I. Con atto di citazione notificato il 9.3.2018, Controparte_1
, e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 citavano in giudizio, innanzi al tribunale di Napoli Nord, la
[...] germana , esponendo: di essere eredi, in qualità di figli, Parte_1 di (deceduta in data 7.2.2014); che la defunta madre, Persona_1 con testamento olografo del 9.10.2008, pubblicato in data 8.7.2015,
2 lasciava l'unico immobile di sua proprietà sito in Casoria, alla via F.
Petrarca n. 64, meglio identificato in atti, alla sola figlia che il Pt_1 testamento ledeva la loro quota di legittima.
Chiedevano, pertanto, disporsi la reintegrazione della quota di legittima lesa, mediante riduzione delle disposizioni testamentarie, con determinazione dei relativi conguagli in denaro. Con vittoria di spese e compensi di lite.
Radicato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta contestando in fatto e in diritto l'avversa pretesa, Parte_1 chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese.
Acquisita la documentazione in atti, la lite veniva definita con sentenza n. 3484/2023, pubblicata in data 28.7.2023, con cui il tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, così statuiva: “- accoglie la domanda attorea, e per l'effetto condanna al Parte_1 pagamento in favore di , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, e in solido tra loro, della
[...] Controparte_4 CP_5 somma pari ad euro 80.173,60, oltre rivalutazione monetaria e interessi nei termini di cui in motivazione;
- rigetta nel resto le domande;
- condanna
al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 CP_2
, , e in solido
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5 tra loro, delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro
813,29 per esborsi ed euro 7.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, in via definitiva
e integrale, a carico della parte convenuta;
- condanna al Parte_1 versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio”.
II. Contro tale sentenza, non notificata, con atto di citazione notificato in data 18.10.2023, proponeva appello , lamentando Parte_1
l'erroneità della pronuncia gravata per violazione degli artt. 112, 115 e
116 cpc.
Concludeva, pertanto, perché la corte adita, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ammessa la prova orale disattesa in prime cure e rinnovate le indagini peritali, volesse accogliere l'appello, riformando la pronuncia del primo giudice nella parte in cui, aderendo acriticamente alle conclusioni del CTU sulla valutazione dell'immobile ereditario, determinava in modo errato l'ammontare della quota spettante a ciascun legittimario, altresì errando nella regolamentazione delle spese di lite.
Con comparsa depositata in data 5.2.2024, si costituivano in giudizio
, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e così concludendo: “- rigettare l'appello
[...] CP_5 perché inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, comunque, totalmente infondato, previa conferma della sentenza impugnata;
- condannare la sig.ra
al risarcimento dei danni per lite temeraria avendo agito in Parte_1
3 giudizio quanto meno con colpa grave ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; - condannare la sig.ra al pagamento delle spese di lite Parte_1 dell'intero procedimento di I grado e presente grado di giudizio in favore degli appellati in solido”.
Designato il consigliere istruttore ed acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con spese compensate, e la causa veniva rinviata ex art. 350 bis c.p.c. all'odierna udienza del 18.12.2025 per essere decisa.
.******
Come concordemente richiesto dalle parti, va dichiarata cessata la materia del contendere in virtù del “contratto preliminare ed accordo transattivo” sottoscritto in data 27.9.2024, seguito dalla stipula dell'atto di transazione per notar del 25.6.2025, Rep. Persona_2
n. 5073/Racc. n. 3595, entrambi allegati in atti, intercorsi tra le parti del presente giudizio, con cui le stesse regolavano i propri rapporti, dichiarando di non aver più interesse alla lite a seguito dell'intercorsa transazione, regolando anche il profilo delle spese, prevedendone l'integrale compensazione.
Va, altresì, ordinata, come peraltro espressamente richiesto dalle parti, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale proposta in data 9.3.2018 dagli attori/odierni appellati, eseguita il 3 aprile 2018 presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio di Napoli ai n.ri
14767/11415, a favore di , Controparte_1 Controparte_2
e e contro Controparte_3 Controparte_4 CP_5
. Parte_1
A tal riguardo, vale, infatti, richiamare il principio, di ordine generale,
a tenore del quale “tanto nell'ipotesi di estinzione per rinunzia
(accettata), quanto nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, essendo siffatte pronunzie sostanzialmente assimilabili all'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all'azione, espressamente regolata dal comma 2 dell'art. 2668 c.c.” (Cass. 8759/2024).
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunziando nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 4625
R.G.A.C. per l'anno 2023, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del tribunale di Napoli Nord n. 3484/2023, pubblicata in data
28.7.2023, così provvede:
-- dichiara cessata la materia del contendere, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
-- ordina al competente conservatore la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita presso l'Agenzia del
4 Territorio – Ufficio di Napoli, il 3 aprile 2018, ai n.ri 14767/11415, a favore di , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e e contro . Controparte_4 CP_5 Parte_1
Così deciso in Napoli, in data 18.12.2025.
L'ESTENSORE La PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
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