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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 08/03/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3931/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. BATTISTON SAMANTHA
PARTE RICORRENTE contro
(cf. ) con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv.
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria azione, eccezione e deduzione: accertare e dichiarare il diritto del sig. ad ottenere dal Parte_1 resistente il rimborso di quanto versato e di quanto sarà da versare all'Agenzia delle Entrate per il pagamento della sanzione di cui al verbale n. 700015932361 compresi gli interessi moratori, e per l'effetto condannare il sig. al Parte_2 pagamento della somma complessiva di euro 17.565,52 o comunque la minore o maggiore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia. In via istruttoria si producono i seguenti documenti: 1) verbale Polizia n. 700015932361 del 13/10/2020; 2) verbale Polizia n. 700015932362 del 13/10/2020; 3) “provvedimento” annullamento verbale;
4) cartella esattoriale n. 079290220004867314; 5) piano di rateizzazione Agenzia delle Entrate-
pagina 1 di 4 Riscossione del 29/11/2022; 6) raccomandata A/R del 09/02/2023; 7) definizione agevolata (“rottamazione-quater”) dei carichi affidati all' 8) Controparte_2 raccomandata A/R del 28/09/2023; 9) lettera di invito alla negoziazione del 06/03/2024.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio con distrazione a favore dell'Avv. Samantha Battiston.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
allegando e deducendo: Parte_2
- di essere stato sanzionato, in via solidale con il resistente, con verbale della Polizia
Stradale di Pavia n. 700015932361 in data 13/10/2020, per la violazione degli art. 116 comma 15, 16 del D. lgs. n. 285/1992;
- che, nello specifico, è stata applicata una sanzione pari ad euro 5.110,00, ridotta ad euro 3.577,00 in caso di pagamento entro i 5 giorni ovvero aumentata ad euro 15.330,00 in caso di pagamento oltre i 60 giorni;
- che ha consegnato un documento attestante Parte_2
l'avvenuto pagamento nei termini della predetta sanzione. Conseguentemente, il ricorrente non ha dato corso ad ulteriore pagamento;
- che, a fronte della natura artefatta del documento relativo al versamento del dovuto, si è visto notificare la cartella esattoriale n. 079290220004867314 per euro
19.934,88;
- che, a seguito di accoglimento di domanda di definizione agevolata e di riduzione dell'importo dovuto a saldo, lo stesso ha versato la complessiva somma di euro 17.565,52;
- che sussiste responsabilità della controparte, la quale ha tenuto un comportamento illecito, inducendo il ricorrente in buona fede a fare affidamento sull'avvenuto pagamento della sanzione, tale da cagionare l'esborso indicato.
1.1 Il resistente, a fronte della regolarità della notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio.
2. Venendo al merito, il ricorso è infondato.
pagina 2 di 4 2.1 Il ricorrente lamenta di aver patito un danno patrimoniale a causa del comportamento scorretto di controparte, concretatosi nella consegna di un documento falso di portata tale però da indurlo a non attivarsi per l'adempimento dell'obbligazione solidale di pagamento della sanzione.
La pretesa risarcitoria, pertanto, va qualificata in ragione della violazione del generale principio del neminen ledere – per cui chiunque con la propria condotta è tenuto al dovere di non ledere ingiustificatamente l'altrui sfera giuridica – posto alla base del sistema della responsabilità civile.
2.2 Alla luce della natura della responsabilità posta a fondamento della domanda risarcitoria, dunque, deve richiamarsi in questa sede la disciplina concernente l'onere probatorio gravante in capo al soggetto che agisce per il risarcimento.
Com'è noto, ai fini dell'ottenimento del ristoro richiesto, grava in capo al danneggiato la prova dell'an e del quantum debeatur.
Quanto alla fondatezza del diritto, la prova ha ad oggetto il fatto illecito, il danno patito, il nesso eziologico intercorrente tra fatto e danno nonché la colpevolezza dell'asserito danneggiante, che abbia attuato una condotta connotata dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa.
Nel caso di specie deve rilevarsi in primis che le allegazioni dell'attore sono generiche in relazione alla imputabilità della condotta descritta al resistente: nessuna istanza istruttoria è stata proposta in ordine alla prova della consegna del documento falsamente confezionato da parte del convenuto.
Si ritiene, pertanto, che la sola produzione documentale di provenienza unilaterale non è idonea a provare alcunché (cfr. doc. n. 3 fasc. di parte).
Ancor prima della valutazione della sussistenza del requisito dell'illiceità della condotta, difetta, dunque, la prova in ordine all'ascrivibilità della stessa in capo al resistente;
ciò rende superflua – ai fini della decisione – l'ulteriore indagine sugli elementi oggetto di onus probandi.
A tale considerazione deve aggiungersi che il documento attestante il pagamento appare palesemente artefatto in quanto intestato ad una autorità – prefettura di Novara –
pagina 3 di 4 diversa da quella che lo ha sottoscritto – vice prefetto di Pavia – di modo che sussiste anche un comportamento colpevole del ricorrente nell'aver riposto il proprio affidamento sullo stesso.
Ne discende l'integrale rigetto della domanda.
2.3 A fronte della soccombenza del ricorrente e della contumacia del resistente, le spese del giudizio debbono essere compensate.
Sulla questione si richiama l'orientamento maggioritario della giurisprudenza secondo cui “la condanna alle spese processuali, a norma dell' art. 91 c.p.c. , ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (cfr. Cass., sent. n. 16174 del 19/06/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Pavia, 8 marzo 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3931/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. BATTISTON SAMANTHA
PARTE RICORRENTE contro
(cf. ) con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv.
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria azione, eccezione e deduzione: accertare e dichiarare il diritto del sig. ad ottenere dal Parte_1 resistente il rimborso di quanto versato e di quanto sarà da versare all'Agenzia delle Entrate per il pagamento della sanzione di cui al verbale n. 700015932361 compresi gli interessi moratori, e per l'effetto condannare il sig. al Parte_2 pagamento della somma complessiva di euro 17.565,52 o comunque la minore o maggiore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia. In via istruttoria si producono i seguenti documenti: 1) verbale Polizia n. 700015932361 del 13/10/2020; 2) verbale Polizia n. 700015932362 del 13/10/2020; 3) “provvedimento” annullamento verbale;
4) cartella esattoriale n. 079290220004867314; 5) piano di rateizzazione Agenzia delle Entrate-
pagina 1 di 4 Riscossione del 29/11/2022; 6) raccomandata A/R del 09/02/2023; 7) definizione agevolata (“rottamazione-quater”) dei carichi affidati all' 8) Controparte_2 raccomandata A/R del 28/09/2023; 9) lettera di invito alla negoziazione del 06/03/2024.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio con distrazione a favore dell'Avv. Samantha Battiston.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
allegando e deducendo: Parte_2
- di essere stato sanzionato, in via solidale con il resistente, con verbale della Polizia
Stradale di Pavia n. 700015932361 in data 13/10/2020, per la violazione degli art. 116 comma 15, 16 del D. lgs. n. 285/1992;
- che, nello specifico, è stata applicata una sanzione pari ad euro 5.110,00, ridotta ad euro 3.577,00 in caso di pagamento entro i 5 giorni ovvero aumentata ad euro 15.330,00 in caso di pagamento oltre i 60 giorni;
- che ha consegnato un documento attestante Parte_2
l'avvenuto pagamento nei termini della predetta sanzione. Conseguentemente, il ricorrente non ha dato corso ad ulteriore pagamento;
- che, a fronte della natura artefatta del documento relativo al versamento del dovuto, si è visto notificare la cartella esattoriale n. 079290220004867314 per euro
19.934,88;
- che, a seguito di accoglimento di domanda di definizione agevolata e di riduzione dell'importo dovuto a saldo, lo stesso ha versato la complessiva somma di euro 17.565,52;
- che sussiste responsabilità della controparte, la quale ha tenuto un comportamento illecito, inducendo il ricorrente in buona fede a fare affidamento sull'avvenuto pagamento della sanzione, tale da cagionare l'esborso indicato.
1.1 Il resistente, a fronte della regolarità della notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio.
2. Venendo al merito, il ricorso è infondato.
pagina 2 di 4 2.1 Il ricorrente lamenta di aver patito un danno patrimoniale a causa del comportamento scorretto di controparte, concretatosi nella consegna di un documento falso di portata tale però da indurlo a non attivarsi per l'adempimento dell'obbligazione solidale di pagamento della sanzione.
La pretesa risarcitoria, pertanto, va qualificata in ragione della violazione del generale principio del neminen ledere – per cui chiunque con la propria condotta è tenuto al dovere di non ledere ingiustificatamente l'altrui sfera giuridica – posto alla base del sistema della responsabilità civile.
2.2 Alla luce della natura della responsabilità posta a fondamento della domanda risarcitoria, dunque, deve richiamarsi in questa sede la disciplina concernente l'onere probatorio gravante in capo al soggetto che agisce per il risarcimento.
Com'è noto, ai fini dell'ottenimento del ristoro richiesto, grava in capo al danneggiato la prova dell'an e del quantum debeatur.
Quanto alla fondatezza del diritto, la prova ha ad oggetto il fatto illecito, il danno patito, il nesso eziologico intercorrente tra fatto e danno nonché la colpevolezza dell'asserito danneggiante, che abbia attuato una condotta connotata dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa.
Nel caso di specie deve rilevarsi in primis che le allegazioni dell'attore sono generiche in relazione alla imputabilità della condotta descritta al resistente: nessuna istanza istruttoria è stata proposta in ordine alla prova della consegna del documento falsamente confezionato da parte del convenuto.
Si ritiene, pertanto, che la sola produzione documentale di provenienza unilaterale non è idonea a provare alcunché (cfr. doc. n. 3 fasc. di parte).
Ancor prima della valutazione della sussistenza del requisito dell'illiceità della condotta, difetta, dunque, la prova in ordine all'ascrivibilità della stessa in capo al resistente;
ciò rende superflua – ai fini della decisione – l'ulteriore indagine sugli elementi oggetto di onus probandi.
A tale considerazione deve aggiungersi che il documento attestante il pagamento appare palesemente artefatto in quanto intestato ad una autorità – prefettura di Novara –
pagina 3 di 4 diversa da quella che lo ha sottoscritto – vice prefetto di Pavia – di modo che sussiste anche un comportamento colpevole del ricorrente nell'aver riposto il proprio affidamento sullo stesso.
Ne discende l'integrale rigetto della domanda.
2.3 A fronte della soccombenza del ricorrente e della contumacia del resistente, le spese del giudizio debbono essere compensate.
Sulla questione si richiama l'orientamento maggioritario della giurisprudenza secondo cui “la condanna alle spese processuali, a norma dell' art. 91 c.p.c. , ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (cfr. Cass., sent. n. 16174 del 19/06/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Pavia, 8 marzo 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
pagina 4 di 4