Art. 6. Valutazione delle istanze e procedure per l'erogazione dei contributi 1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituita una Commissione che provvede, con le risorse umane e strumentali gia' in dotazione alla stessa amministrazione, a valutare le istanze presentate ai sensi dell'articolo 5, nonche' quelle presentate ai sensi del comma 5.
2. L'erogazione dei contributi di cui all'articolo 3 e' effettuata sulla base del valore attribuito alla differenza tra i costi esterni generati dal trasporto su strada e dal trasporto via mare delle merci, su ciascuna delle tratte individuate. Tale valore costituisce l'ammontare del contributo per ogni singolo viaggio.
3. Per accedere ai benefici previsti dal presente regolamento, l'impresa richiedente deve avere eseguito almeno il numero minimo di viaggi, indicato nell'articolo 3, comma 4.
4. Qualora, in base al numero delle istanze ammissibili i contributi da erogare superino i fondi disponibili per l'anno di competenza, la misura dei contributi e' definita con apposito provvedimento ministeriale.
5. Per i finanziamenti di cui all'articolo 4, la Commissione valuta le istanze, con le modalita' che sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto dei criteri prioritari di seguito indicati:
a) ristrutturazione delle aziende anche con la formazione di aggregazioni cosi' come previsto dalla vigente normativa in materia societaria;
b) formazione del personale;
c) acquisto di attrezzature e dispositivi che migliorino la sicurezza.
2. L'erogazione dei contributi di cui all'articolo 3 e' effettuata sulla base del valore attribuito alla differenza tra i costi esterni generati dal trasporto su strada e dal trasporto via mare delle merci, su ciascuna delle tratte individuate. Tale valore costituisce l'ammontare del contributo per ogni singolo viaggio.
3. Per accedere ai benefici previsti dal presente regolamento, l'impresa richiedente deve avere eseguito almeno il numero minimo di viaggi, indicato nell'articolo 3, comma 4.
4. Qualora, in base al numero delle istanze ammissibili i contributi da erogare superino i fondi disponibili per l'anno di competenza, la misura dei contributi e' definita con apposito provvedimento ministeriale.
5. Per i finanziamenti di cui all'articolo 4, la Commissione valuta le istanze, con le modalita' che sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto dei criteri prioritari di seguito indicati:
a) ristrutturazione delle aziende anche con la formazione di aggregazioni cosi' come previsto dalla vigente normativa in materia societaria;
b) formazione del personale;
c) acquisto di attrezzature e dispositivi che migliorino la sicurezza.