TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/11/2025, n. 5141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5141 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 7510/2025 R.G. promossa da: con il patrocinio dell'avv. NERI LIVIO, dell'avv. GUARISO Parte_1 ALBERTO e dell'avv. CASTRONUOVO EUGENIO, elettivamente domiciliato in VIA GIULIO UBERTI, 6 MILANO
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. CAPOTORTI VALERIA, elettivamente domiciliato in VIA M. E Pt_2 G. SAVARE', 1 MILANO
Oggetto: assegno di invalidita' e discriminazione
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato telematicamente in data 16-6-
25, ha convenuto in giudizio l per sentir accogliere le Parte_3 Pt_2 seguenti conclusioni:
“preliminarmente, ove ritenuto necessario, dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 41 TUI nei termini indicati in ricorso, e successivamente, all'esito dell'eventuale giudizio di costituzionalità,
a) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio per ragioni di nazionalità della condotta tenuta dall' consistente nell'aver negato al ricorrente, con provvedimento datato Pt_2
2/12/2024, l'assegno di invalidità a causa della durata infra-annuale del suo permesso di soggiorno;
pagina 1 di 7 b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a essere equiparato al cittadino italiano e conseguentemente a fruire dell'assegno di invalidità;
c) ordinare all' di cessare la condotta discriminatoria sub a) e conseguentemente di Pt_2 riconoscere al ricorrente il diritto all'assegno di invalidità a decorrere dal mese di ottobre
2024;
d) condannare l a pagare al ricorrente i ratei maturati a titolo di assegno di invalidità, Pt_2 fino al mese di giugno 2025 pari all'importo di € 3.194,87, oltre agli ulteriori ratei che matureranno dal deposito del presente ricorso e fino alla definizione del giudizio, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
e) adottare, ai sensi dell'art. 28, comma 5 Dlgs 150/2011, nell'esercizio dei poteri d'ufficio, ogni ulteriore provvedimento ritenuto utile ad evitare il reiterarsi della discriminazione”.
Premesso di aver fatto ingresso in Italia il 9-1-20, di aver chiesto ed ottenuto permesso di soggiorno per cure mediche rinnovato continuativamente fino al 13-8-24 e di aver poi presentato domanda di protezione internazionale, con conseguente rilascio di permesso di soggiorno rinnovato fino al 7-11-25, il ricorrente ha esposto di essere stato riconosciuto, in data 19-9-24, invalido al 75% e di aver chiesto la concessione dell'assegno di invalidita' civile: con provvedimento 2-12-24, notificato in data 16-12-24 l aveva rigettato la domanda per Pt_2
“permesso di soggiorno di durata inferiore all'anno”.
In punto di diritto il ricorrente ha richiamato la disciplina interna e la disciplina eurocominitaria
Costituendosi ritualmente in giudizio, il convenuto ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui ha chiesto il rigetto;
in via preliminare ha eccepito l'improcedibilita' della domanda..
Il Giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione orale, all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione.
Il ricorso e' infondato e deve essere rigettato.
1.Innazi tutto deve essere superata l'eccezione di improcedibilita', ai sensi dell'art. 443 c.p.c., avanzata in via preliminare dal convenuto nelle sue difese.
Infatti ai sensi dell'art. 42, comma 3, del d.lgs. 269/2003, “ A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso pagina 2 di 7 amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo (provvidenze economiche di invalidità civile, cecità e sordomutismo, n.d.r.). La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa”.
2. Passando a considerare il merito della causa, il ricorrente, cittadino libico, rivendica il proprio diritto a godere dell'assegno di invalidita' civile ex art. 13 della l. n. 118/1971, essendo stato riconosciuto invalido nella misura del 75%.
Ai sensi dell'art. 41 del d.lgs n. 286/1998 “Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, i titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno diversi da quelli di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo e i minori stranieri titolari di uno dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 31)) sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti”.
L'art. 80, comma 19, della l. n. 388/2000 prevede: “Ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno;
per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno…”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 187 del 26.5.2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118.
Il ricorrente rivendica il proprio diritto alla equiparazione con i cittadini italiani e sostiene l'illegittimita' dell'esclusione dalla prestazione in esame, in quanto costituisce discriminazione:
“trattasi infatti di una condizione di svantaggio (il diniego della prestazione) connessa alla nazionalità, che è fattore considerato dall'art. 14 CEDU e dall'art. 43 TU quale potenziale pagina 3 di 7 fattore di discriminazione (se il ricorrente fosse stato italiano, la prestazione gli sarebbe stata concessa) e che si verifica in uno dei campi nei quali vige il principio di parità di trattamento
(sancito appunto dall'art. 41 come sopra interpretato) “.
In particolare il ricorrente sostiene la necessita' di una “attivita' interpretativa di raccordo” tra i principi enunciati dalla Corte Costituzionale in relazione all'art. 80 citato e l'art. 41 TUI: tale interpretazione, secondo la tesi attorea, conduce a ritenere che il termine “durata” debba essere riferito alla durata complessiva del permesso, derivante dal cumulo di piu' provvedimenti amministrativi che, complessivamente considerati, determinino una durata non inferiore ad un anno.
Pertanto, secondo il ricorrente, la verifica circa il carattere “non episodico e di non breve durata” del soggiorno (requisito ritenuto necessario dalla Corte Costituzionale) deve essere riferita al complessivo soggiorno legale e non alla durata del singolo permesso.
Il ricorrente sottolinea quindi di soggiornare in Italia, legalmente e senza soluzione di continuita', quantomeno dal 26-8-20, in forza di permesso di soggiorno inizialmente per cure mediche e dal 2024 per richiesta di asilo: al momento della presentazione della domanda amministrativa di concessione dell'assegno di invalita' egli poteva quindi far valere un soggiorno legale “non episodico e di non breve durata”, rientrando di conseguenza ,ai sensi dell'art. 41 del TUI, tra gli aventi diritto alle prestazioni di inabilita' garantite agli italiani.
3. Tale impostazione non puo' essere condivisa.
La norma dell'ar. 41 TUI e' infatti chiara ed univoca nel richiedere il possesso di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno: la durata e' quindi riferita al titolo che legittima il soggiorno in Italia, vale a dire al singolo permesso di soggiorno.
Nessun rilievo puo', invece, essere attribuito non solo alla complessiva presenza di fatto sul territorio nazionale, ma anche alla durata complessiva di una eventuale pluralita' di permessi di soggiorno.
L'interpretazione della norma offerta in ricorso non puo' quindi essere accolta.
Quanto ai principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale e dalla Cassazione ed invocati in ricorso, nella gia' citata sentenza n. 187/2010 la Consulta ha affermato: “"Ebbene, proprio con riferimento alla normativa in questione, questa Corte non ha mancato di sottolineare come al legislatore italiano sia senz'altro consentito di dettare norme, non palesemente irragionevoli e non in contrasto con gli obblighi internazionali, intese a regolare
l'ingresso e la permanenza degli stranieri extracomunitari in Italia. Ed ha altresì soggiunto che pagina 4 di 7 «è possibile, inoltre, subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione di determinate prestazioni – non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza – alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata;
una volta, però – ha soggiunto questa Corte – che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini» (sentenza n. 306 del
2008).
A questa conclusione è giunta anche la giurisprudenza di legittimità, la quale ha ritenuto che
“il cittadino straniero anche se titolare del solo permesso di soggiorno ha il diritto di vedersi attribuire l'indennità di accompagnamento, la pensione d'inabilità e l'assegno d'invalidità, ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, essendo stata espunta, per effetto delle pronunce della Corte costituzionale n. 306 del 2008, n.11 del 2009 e n. 187 del 2010,
l'ulteriore condizione costituita dalla necessità della carta di soggiorno, in quanto, se è consentito al legislatore nazionale subordinare l'erogazione di prestazioni assistenziali alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata, quando tali requisiti non siano in discussione, sono costituzionalmente illegittime, perché ingiustificatamente discriminatorie, le norme che impongono nei soli confronti dei cittadini extraeuropei particolari limitazioni al godimento di diritti fondamentali della persona, riconosciuti ai cittadini italiani” (Cass., Sez. L., n. 14733 del
5.7.2011).
In particolare la Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha fatto espressamente salva la precedente disciplina, vale a dire l'art. 41 TUI, come riportato nello stesso ricorso: “dopo
l'entrata in vigore della normativa censurata, è venuta meno, con riferimento ai soggetti legittimati a fruire di trattamenti previdenziali costituenti diritti soggettivi, la equiparazione, precedentemente esistente, fra i cittadini italiani e gli stranieri extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno”.
Anche nella sentenza n. 40/2013 la Corte Costituzionale, nel dichiarare dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 e della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della pagina 5 di 7 legge 30 marzo 1971, n. 118 ha affermato: “La norma oggetto di impugnativa si rivela, pertanto, fortemente restrittiva - e per molti aspetti intrinsecamente derogatoria – rispetto alla generale previsione dettata in materia di prestazioni sociali ed assistenziali in favore dei cittadini extracomunitari dall'art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998, il quale, invece, prevede che
<<gli stranieri titolari della carta di soggiorno o permesso durata non < i>
inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e Per_1 per gli indigenti>>.”.
Del resto non appare irragionevole la scelta del legislatore di legare l'erogazione del beneficio assistenziale ad un requisito temporale estremamente ridotto, vale a dire un anno, ma significativo di una presenza non episodica o saltuaria e di un effettivo radicamento sul territorio.
Il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne deve infatti dimostrare il carattere non episodico e di non breve durata.
Cio' induce altresi' a ritenere manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale prospettata in ricorso.
4. Dall'esame della documentazione prodotta dal ricorrente si ricava che egli ha chiesto ed ottenuto permessi di soggiorno per cure mediche, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera d-bis) del d.lgs. 286/98 (“permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finchè persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate”), nei seguenti periodi: dal 26-
8-20 al 25-11-20; dal 15-12-20 al 14-6-21, dal 5-8-21 al 5-2-22, dal 20-7-22 al 12-1-23, dal
26-6-23 al 22-11-23, dal 14-2-24 al 13-8-24.
Al ricorrente e' stato poi rilasciato, a seguito di domanda di protezione internazionale, permesso di soggiorno per richiesta di asilo dal 4-9-24 al 3-3-25 e, dopo la presentazione della domanda amministrativa per l'assegno di invalidita' ed il relativo rigetto, permesso di soggiorno dal 8-5-25 al 7-11-25.
E' pacifico che al ricorrente siano stati rilasciati permessi di soggiorno di durata ampiamente inferiore all'anno. pagina 6 di 7 Risulta inoltre che il soggiorno legale del ricorrente in Italia non si e' protratto continuativamente e che almeno fino al 13-8-24 la durata dei permessi di soggiorno dipendeva dal tempo attestato dalla certificazione sanitaria relativa alle cure mediche.
Si aggiunga il carattere del tutto eventuale dei rinnovi del permesso di soggiorno.
La presenza legale del ricorrente sul territorio nazionale e' pertanto caratterizzata da quella frammentarieta' che il legislatore intendeva evitare.
5. Neppure appare configurabile una discriminazione per disabilita': a prescindere dalle considerazioni gia' svolte circa la ragionevolezza della scelta del legislatore, non si puo' ritenere che il beneficio in esame venga arbitrariamente negato “ad un determinato gruppo di disabili, sulla base di un criterio del tutto estraneo alla valutazione del bisogno”.
Infatti dai principi espressi dalla Corte Costituzionale si ricava che l'attribuzione nei confronti di cittadini extracomunitari dell'assegno di invalidita' puo' essere condizionata esclusivamente dal legale soggiorno nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile ed in modo non episodico.
Non si tratta, quindi, di valutare il rispetto della condizione di parita', nella partecipazione alla vita sociale, rispetto alle persone non disabili, in quanto la limitazione del godimento del diritto riguarda esclusivamente la legalita' del soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato.
Si ritiene sussistano eque ragioni, tenuto conto della complessita' delle questioni affrontate, per la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Milano, 21/11/2025 il Giudice
Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 7510/2025 R.G. promossa da: con il patrocinio dell'avv. NERI LIVIO, dell'avv. GUARISO Parte_1 ALBERTO e dell'avv. CASTRONUOVO EUGENIO, elettivamente domiciliato in VIA GIULIO UBERTI, 6 MILANO
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. CAPOTORTI VALERIA, elettivamente domiciliato in VIA M. E Pt_2 G. SAVARE', 1 MILANO
Oggetto: assegno di invalidita' e discriminazione
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato telematicamente in data 16-6-
25, ha convenuto in giudizio l per sentir accogliere le Parte_3 Pt_2 seguenti conclusioni:
“preliminarmente, ove ritenuto necessario, dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 41 TUI nei termini indicati in ricorso, e successivamente, all'esito dell'eventuale giudizio di costituzionalità,
a) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio per ragioni di nazionalità della condotta tenuta dall' consistente nell'aver negato al ricorrente, con provvedimento datato Pt_2
2/12/2024, l'assegno di invalidità a causa della durata infra-annuale del suo permesso di soggiorno;
pagina 1 di 7 b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a essere equiparato al cittadino italiano e conseguentemente a fruire dell'assegno di invalidità;
c) ordinare all' di cessare la condotta discriminatoria sub a) e conseguentemente di Pt_2 riconoscere al ricorrente il diritto all'assegno di invalidità a decorrere dal mese di ottobre
2024;
d) condannare l a pagare al ricorrente i ratei maturati a titolo di assegno di invalidità, Pt_2 fino al mese di giugno 2025 pari all'importo di € 3.194,87, oltre agli ulteriori ratei che matureranno dal deposito del presente ricorso e fino alla definizione del giudizio, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
e) adottare, ai sensi dell'art. 28, comma 5 Dlgs 150/2011, nell'esercizio dei poteri d'ufficio, ogni ulteriore provvedimento ritenuto utile ad evitare il reiterarsi della discriminazione”.
Premesso di aver fatto ingresso in Italia il 9-1-20, di aver chiesto ed ottenuto permesso di soggiorno per cure mediche rinnovato continuativamente fino al 13-8-24 e di aver poi presentato domanda di protezione internazionale, con conseguente rilascio di permesso di soggiorno rinnovato fino al 7-11-25, il ricorrente ha esposto di essere stato riconosciuto, in data 19-9-24, invalido al 75% e di aver chiesto la concessione dell'assegno di invalidita' civile: con provvedimento 2-12-24, notificato in data 16-12-24 l aveva rigettato la domanda per Pt_2
“permesso di soggiorno di durata inferiore all'anno”.
In punto di diritto il ricorrente ha richiamato la disciplina interna e la disciplina eurocominitaria
Costituendosi ritualmente in giudizio, il convenuto ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui ha chiesto il rigetto;
in via preliminare ha eccepito l'improcedibilita' della domanda..
Il Giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione orale, all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione.
Il ricorso e' infondato e deve essere rigettato.
1.Innazi tutto deve essere superata l'eccezione di improcedibilita', ai sensi dell'art. 443 c.p.c., avanzata in via preliminare dal convenuto nelle sue difese.
Infatti ai sensi dell'art. 42, comma 3, del d.lgs. 269/2003, “ A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso pagina 2 di 7 amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo (provvidenze economiche di invalidità civile, cecità e sordomutismo, n.d.r.). La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa”.
2. Passando a considerare il merito della causa, il ricorrente, cittadino libico, rivendica il proprio diritto a godere dell'assegno di invalidita' civile ex art. 13 della l. n. 118/1971, essendo stato riconosciuto invalido nella misura del 75%.
Ai sensi dell'art. 41 del d.lgs n. 286/1998 “Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, i titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno diversi da quelli di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo e i minori stranieri titolari di uno dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 31)) sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti”.
L'art. 80, comma 19, della l. n. 388/2000 prevede: “Ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno;
per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno…”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 187 del 26.5.2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118.
Il ricorrente rivendica il proprio diritto alla equiparazione con i cittadini italiani e sostiene l'illegittimita' dell'esclusione dalla prestazione in esame, in quanto costituisce discriminazione:
“trattasi infatti di una condizione di svantaggio (il diniego della prestazione) connessa alla nazionalità, che è fattore considerato dall'art. 14 CEDU e dall'art. 43 TU quale potenziale pagina 3 di 7 fattore di discriminazione (se il ricorrente fosse stato italiano, la prestazione gli sarebbe stata concessa) e che si verifica in uno dei campi nei quali vige il principio di parità di trattamento
(sancito appunto dall'art. 41 come sopra interpretato) “.
In particolare il ricorrente sostiene la necessita' di una “attivita' interpretativa di raccordo” tra i principi enunciati dalla Corte Costituzionale in relazione all'art. 80 citato e l'art. 41 TUI: tale interpretazione, secondo la tesi attorea, conduce a ritenere che il termine “durata” debba essere riferito alla durata complessiva del permesso, derivante dal cumulo di piu' provvedimenti amministrativi che, complessivamente considerati, determinino una durata non inferiore ad un anno.
Pertanto, secondo il ricorrente, la verifica circa il carattere “non episodico e di non breve durata” del soggiorno (requisito ritenuto necessario dalla Corte Costituzionale) deve essere riferita al complessivo soggiorno legale e non alla durata del singolo permesso.
Il ricorrente sottolinea quindi di soggiornare in Italia, legalmente e senza soluzione di continuita', quantomeno dal 26-8-20, in forza di permesso di soggiorno inizialmente per cure mediche e dal 2024 per richiesta di asilo: al momento della presentazione della domanda amministrativa di concessione dell'assegno di invalita' egli poteva quindi far valere un soggiorno legale “non episodico e di non breve durata”, rientrando di conseguenza ,ai sensi dell'art. 41 del TUI, tra gli aventi diritto alle prestazioni di inabilita' garantite agli italiani.
3. Tale impostazione non puo' essere condivisa.
La norma dell'ar. 41 TUI e' infatti chiara ed univoca nel richiedere il possesso di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno: la durata e' quindi riferita al titolo che legittima il soggiorno in Italia, vale a dire al singolo permesso di soggiorno.
Nessun rilievo puo', invece, essere attribuito non solo alla complessiva presenza di fatto sul territorio nazionale, ma anche alla durata complessiva di una eventuale pluralita' di permessi di soggiorno.
L'interpretazione della norma offerta in ricorso non puo' quindi essere accolta.
Quanto ai principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale e dalla Cassazione ed invocati in ricorso, nella gia' citata sentenza n. 187/2010 la Consulta ha affermato: “"Ebbene, proprio con riferimento alla normativa in questione, questa Corte non ha mancato di sottolineare come al legislatore italiano sia senz'altro consentito di dettare norme, non palesemente irragionevoli e non in contrasto con gli obblighi internazionali, intese a regolare
l'ingresso e la permanenza degli stranieri extracomunitari in Italia. Ed ha altresì soggiunto che pagina 4 di 7 «è possibile, inoltre, subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione di determinate prestazioni – non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza – alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata;
una volta, però – ha soggiunto questa Corte – che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini» (sentenza n. 306 del
2008).
A questa conclusione è giunta anche la giurisprudenza di legittimità, la quale ha ritenuto che
“il cittadino straniero anche se titolare del solo permesso di soggiorno ha il diritto di vedersi attribuire l'indennità di accompagnamento, la pensione d'inabilità e l'assegno d'invalidità, ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, essendo stata espunta, per effetto delle pronunce della Corte costituzionale n. 306 del 2008, n.11 del 2009 e n. 187 del 2010,
l'ulteriore condizione costituita dalla necessità della carta di soggiorno, in quanto, se è consentito al legislatore nazionale subordinare l'erogazione di prestazioni assistenziali alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata, quando tali requisiti non siano in discussione, sono costituzionalmente illegittime, perché ingiustificatamente discriminatorie, le norme che impongono nei soli confronti dei cittadini extraeuropei particolari limitazioni al godimento di diritti fondamentali della persona, riconosciuti ai cittadini italiani” (Cass., Sez. L., n. 14733 del
5.7.2011).
In particolare la Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha fatto espressamente salva la precedente disciplina, vale a dire l'art. 41 TUI, come riportato nello stesso ricorso: “dopo
l'entrata in vigore della normativa censurata, è venuta meno, con riferimento ai soggetti legittimati a fruire di trattamenti previdenziali costituenti diritti soggettivi, la equiparazione, precedentemente esistente, fra i cittadini italiani e gli stranieri extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno”.
Anche nella sentenza n. 40/2013 la Corte Costituzionale, nel dichiarare dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 e della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della pagina 5 di 7 legge 30 marzo 1971, n. 118 ha affermato: “La norma oggetto di impugnativa si rivela, pertanto, fortemente restrittiva - e per molti aspetti intrinsecamente derogatoria – rispetto alla generale previsione dettata in materia di prestazioni sociali ed assistenziali in favore dei cittadini extracomunitari dall'art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998, il quale, invece, prevede che
<<gli stranieri titolari della carta di soggiorno o permesso durata non < i>
inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e Per_1 per gli indigenti>>.”.
Del resto non appare irragionevole la scelta del legislatore di legare l'erogazione del beneficio assistenziale ad un requisito temporale estremamente ridotto, vale a dire un anno, ma significativo di una presenza non episodica o saltuaria e di un effettivo radicamento sul territorio.
Il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne deve infatti dimostrare il carattere non episodico e di non breve durata.
Cio' induce altresi' a ritenere manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale prospettata in ricorso.
4. Dall'esame della documentazione prodotta dal ricorrente si ricava che egli ha chiesto ed ottenuto permessi di soggiorno per cure mediche, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera d-bis) del d.lgs. 286/98 (“permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finchè persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate”), nei seguenti periodi: dal 26-
8-20 al 25-11-20; dal 15-12-20 al 14-6-21, dal 5-8-21 al 5-2-22, dal 20-7-22 al 12-1-23, dal
26-6-23 al 22-11-23, dal 14-2-24 al 13-8-24.
Al ricorrente e' stato poi rilasciato, a seguito di domanda di protezione internazionale, permesso di soggiorno per richiesta di asilo dal 4-9-24 al 3-3-25 e, dopo la presentazione della domanda amministrativa per l'assegno di invalidita' ed il relativo rigetto, permesso di soggiorno dal 8-5-25 al 7-11-25.
E' pacifico che al ricorrente siano stati rilasciati permessi di soggiorno di durata ampiamente inferiore all'anno. pagina 6 di 7 Risulta inoltre che il soggiorno legale del ricorrente in Italia non si e' protratto continuativamente e che almeno fino al 13-8-24 la durata dei permessi di soggiorno dipendeva dal tempo attestato dalla certificazione sanitaria relativa alle cure mediche.
Si aggiunga il carattere del tutto eventuale dei rinnovi del permesso di soggiorno.
La presenza legale del ricorrente sul territorio nazionale e' pertanto caratterizzata da quella frammentarieta' che il legislatore intendeva evitare.
5. Neppure appare configurabile una discriminazione per disabilita': a prescindere dalle considerazioni gia' svolte circa la ragionevolezza della scelta del legislatore, non si puo' ritenere che il beneficio in esame venga arbitrariamente negato “ad un determinato gruppo di disabili, sulla base di un criterio del tutto estraneo alla valutazione del bisogno”.
Infatti dai principi espressi dalla Corte Costituzionale si ricava che l'attribuzione nei confronti di cittadini extracomunitari dell'assegno di invalidita' puo' essere condizionata esclusivamente dal legale soggiorno nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile ed in modo non episodico.
Non si tratta, quindi, di valutare il rispetto della condizione di parita', nella partecipazione alla vita sociale, rispetto alle persone non disabili, in quanto la limitazione del godimento del diritto riguarda esclusivamente la legalita' del soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato.
Si ritiene sussistano eque ragioni, tenuto conto della complessita' delle questioni affrontate, per la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Milano, 21/11/2025 il Giudice
Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli
pagina 7 di 7