Art. 2.
Ai fini del trattamento assistenziale, nonche' del versamento dei relativi contributi, si applicano per i religiosi e le religiose di cui al precedente articolo le norme in vigore per i lavoratori assicurati presso l'Istituto, Ente o Cassa di malattia al quale i religiosi stessi sono iscritti.
Per i religiosi e religiose iscritti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie il settore di appartenenza e' quello al quale vanno attribuiti i lavoratori dipendenti dal datore di lavoro presso il quale i religiosi stessi prestano la loro opera.
Ai fini del trattamento assistenziale, nonche' del versamento dei relativi contributi, si applicano per i religiosi e le religiose di cui al precedente articolo le norme in vigore per i lavoratori assicurati presso l'Istituto, Ente o Cassa di malattia al quale i religiosi stessi sono iscritti.
Per i religiosi e religiose iscritti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie il settore di appartenenza e' quello al quale vanno attribuiti i lavoratori dipendenti dal datore di lavoro presso il quale i religiosi stessi prestano la loro opera.