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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 15/05/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 248/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento recante il numero V.G. 248/2025, in materia di separazione consensuale e divorzio congiunto ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. PERUZZO ERIKA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato ad [...], il Controparte_1 C.F._2
15/05/1968, con l'Avv. PERUZZO ERIKA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] CONDIZIONI 1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. Tenuto conto dell'età dei figli e delle loro reali condizioni di vita e nel rispetto del concetto di autosufficienza economica dei figli, con il presente ricorso i
1 genitori, si impegnano a contribuire alle eIGenze dei figli, qualora necessario, richiamando ed attenendosi, altresì, alle regole ed ai principi espressi dal protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli in uso presso il Tribunale di Alessandria.
3. La casa coniugale, ubicata nel Comune di Alessandria in Via IV Martiri n. 54, di esclusiva proprietà della IG.ra , resterà alla stessa assegnata ove continuerà a vivere compresi i mobili ivi Parte_1 costituenti l'arredo dell'abitazione, unitamente al figlio il quale ha già manifestato la Per_1 volontà di volersi trasferire presso l'abitazione della sorella . La IG.ra ha già Pt_2 Parte_1 proceduto alla messa in vendita dell'immobile, già casa coniugale, poiché di metratura troppo grande e con costi di gestione troppo onerosi. Saranno a carico della IG.ra tutti gli oneri Parte_1
e le spese, anche relative alla gestione ordinaria e straordinaria, comprese imposte e tasse sino alla data del rogito notarile.
4. Relativamente all'immobile ubicato nel Comune di Alessandria in Via
Pietro Nenni, sopra meglio identificato, di cui i coniugi sono comproprietari nella misura del 50% ciascuno, su cui grava mutuo ipotecario intestato al IG. ed avente come garante la IG.ra P_
, il IG. si impegna a farsi interamente carico del pagamento della rata di mutuo Parte_1 P_
ipotecario, pari ad euro 496,00 mensili mentre tutti gli oneri e le spese, anche relative alla gestione ordinaria e straordinaria dell'immobile, comprese imposte e tasse, saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno. In caso di nuove nozze, i IGg.ri e si impegnano Parte_1 P_ entrambi fin d'ora a cedere ai figli e (prima della celebrazione del matrimonio) le Pt_2 Per_1
quote di proprietà dell'immobile sopra descritto impegnandosi fin d'ora a recarsi presso Notaio scelto di comune accordo. Tutti gli oneri e le spese conseguenti alla cessione, compresi compenso del Notaio, eventuali spese tecniche e compensi di altri professionisti, imposte e tasse ed ogni altro esborso conseguente al trasferimento immobiliare saranno pagate dal coniuge che procederà a nuove nozze.
5. Altre disposizioni economiche, debiti e crediti reciproci: - La vettura Nissan Juke, targata FJ342YG, acquistata a mezzo finanziamento gravante sul IG. ma CP_2 P_
intestata alla IG.ra madre del IG. , resterà in uso alla IG.ra la Persona_2 P_ Parte_1
quale si farà carico dei relativi oneri e costi, impegnandosi al soddisfo delle rate del finanziamento di euro 256,00= mensili. La IG.ra si impegna, altresì, all'estinzione del finanziamento entro P_ tre mesi dalla vendita dell'immobile di Via IV Martiri n. 54; - VA sulla IG.ra
[...]
, contratto in costanza di matrimonio per eIGenze famigliari, con rate Controparte_3
mensili di euro 156,00= di cui la stessa si impegna al totale soddisfo;
- La IG.ra si Parte_1
impegna, altresì, a rimborsare al IG. la somma di euro 2.000,00= allo stesso dovuta, mediante P_
rate mensili di euro 185,00= da corrispondersi da febbraio 2025 sino al saldo;
6. I coniugi sono proprietari di tre gatti, che resteranno presso l'abitazione coniugale e di cui si occuperà la IG.ra
; il IG. si impegna a concorrere nella misura del 50%, al pagamento di tutte le Parte_1 P_
2 spese relative al mantenimento dei gatti (alimentari/veterinarie)”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto ex art 473-bis51 c.p.c. depositato in data 9 febbraio 2025, i coniugi in epigrafe indicati hanno domandato la separazione consensuale ed il divorzio congiunto. Le parti esponevano di aver contratto matrimonio con rito religioso in data 25 settembre 1973 in Firenze (FI), optando in tale sede per il regime della separazione dei beni. Dall'unione coniugale nascevano, entrambi in
Alessandria, i figli in data 24 febbraio 1994 e il 20 ottobre 2001, maggiorenni ed Pt_2 Per_1
economicamente autosufficienti.
Le parti rappresentavano che, a causa del venire meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi, era venuta meno la comunione d'intenti, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza;
pertanto, pervenivano alla decisione di chiedere cumulativamente sentenza di separazione e divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49
c.p.c. Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la separazione consensuale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
D'altro canto, l'accordo raggiunto dalle parti rispetto alle condizioni della separazione non risulta in contrasto con norme imperative, né con gli interessi dei figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Pertanto, tale accordo può essere recepito dal Collegio.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
dichiara la separazione personale dei coniugi IG.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), che C.F._1 Controparte_1 C.F._2
contraevano matrimonio in Firenze (FI), in data 25 settembre 1973 (Anno 1973 Parte II Serie
3 A N. 689);
dà atto che, tenuto conto dell'età dei figli e delle loro reali condizioni di vita e nel rispetto del concetto di autosufficienza economica dei figli, i genitori si impegneranno a contribuire alle eIGenze dei figli, qualora necessario, richiamando ed attenendosi, altresì, alle regole ed ai principi espressi dal Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli in uso presso il Tribunale di Alessandria;
dà atto che la casa coniugale, ubicata nel Comune di Alessandria (AL) in Via IV Martiri n. 54, di esclusiva proprietà della IG.ra , resterà alla stessa assegnata, ove continuerà a vivere Parte_1 compresi i mobili ivi costituenti l'arredo dell'abitazione, unitamente al figlio , il quale Per_1 ha già manifestato la volontà di volersi trasferire presso l'abitazione della sorella . La Pt_2
IG.ra ha già proceduto alla messa in vendita dell'immobile, già casa coniugale, Parte_1
poiché di metratura troppo grande e con costi di gestione troppo onerosi. Saranno a carico della
IG.ra tutti gli oneri e le spese, anche relative alla gestione ordinaria e straordinaria, Parte_1
comprese imposte e tasse sino alla data del rogito notarile;
dà atto che, relativamente all'immobile ubicato nel Comune di Alessandria (AL) in Via Pietro Nenni, di cui i coniugi sono comproprietari nella misura del 50% ciascuno, su cui grava mutuo ipotecario intestato al IG. ed avente come garante la IG.ra , il IG. si P_ Parte_1 P_
impegnerà a farsi interamente carico del pagamento della rata di mutuo ipotecario, pari ad e
496,00 mensili, mentre tutti gli oneri e le spese, anche relative alla gestione ordinaria e straordinaria dell'immobile, comprese imposte e tasse, saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno. In caso di nuove nozze, i IGg.ri e si impegnano Parte_1 P_ entrambi fin d'ora a cedere ai figli e (prima della celebrazione del Pt_2 Per_1
matrimonio) le quote di proprietà dell'immobile sopra descritto, impegnandosi fin d'ora a recarsi presso Notaio scelto di comune accordo. Tutti gli oneri e le spese conseguenti alla cessione, compresi compenso del Notaio, eventuali spese tecniche e compensi di altri professionisti, imposte e tasse ed ogni altro esborso conseguente al trasferimento immobiliare saranno pagate dal coniuge che procederà a nuove nozze;
dà atto che la vettura Nissan Juke, targata FJ342YG, acquistata a mezzo finanziamento CP_2
gravante sul IG. ma intestata alla IG.ra madre del IG. , resterà in P_ Persona_2 P_
uso alla IG.ra , la quale si farà carico dei relativi oneri e costi, impegnandosi al Parte_1
soddisfo delle rate del finanziamento di € 256,00 mensili. La IG.ra si impegnerà, altresì, P_ all'estinzione del finanziamento entro tre mesi dalla vendita dell'immobile di Via IV Martiri n.
54;
4 dà atto che grava sulla IG.ra GO , contratto in costanza di Controparte_3 CP_2
matrimonio per eIGenze famigliari, con rate mensili di € 156,00, di cui la stessa si impegnerà al totale soddisfo;
dà atto che la IG.ra si impegnerà, altresì, a rimborsare al IG. la somma di € 2.000,00 Parte_1 P_
allo stesso dovuta, mediante rate mensili di € 185,00 da corrispondersi da febbraio 2025 sino al saldo;
dà atto che i coniugi sono proprietari di tre gatti, che resteranno presso l'abitazione coniugale e di cui si occuperà la IG.ra ; il IG. si impegnerà a concorrere nella misura del 50%, Parte_1 P_ al pagamento di tutte le spese relative al mantenimento dei gatti (alimentari/veterinarie)”.
Spese al definitivo.
Rimette la causa sul ruolo del giudice delegato, come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 6 maggio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento recante il numero V.G. 248/2025, in materia di separazione consensuale e divorzio congiunto ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. PERUZZO ERIKA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato ad [...], il Controparte_1 C.F._2
15/05/1968, con l'Avv. PERUZZO ERIKA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] CONDIZIONI 1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. Tenuto conto dell'età dei figli e delle loro reali condizioni di vita e nel rispetto del concetto di autosufficienza economica dei figli, con il presente ricorso i
1 genitori, si impegnano a contribuire alle eIGenze dei figli, qualora necessario, richiamando ed attenendosi, altresì, alle regole ed ai principi espressi dal protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli in uso presso il Tribunale di Alessandria.
3. La casa coniugale, ubicata nel Comune di Alessandria in Via IV Martiri n. 54, di esclusiva proprietà della IG.ra , resterà alla stessa assegnata ove continuerà a vivere compresi i mobili ivi Parte_1 costituenti l'arredo dell'abitazione, unitamente al figlio il quale ha già manifestato la Per_1 volontà di volersi trasferire presso l'abitazione della sorella . La IG.ra ha già Pt_2 Parte_1 proceduto alla messa in vendita dell'immobile, già casa coniugale, poiché di metratura troppo grande e con costi di gestione troppo onerosi. Saranno a carico della IG.ra tutti gli oneri Parte_1
e le spese, anche relative alla gestione ordinaria e straordinaria, comprese imposte e tasse sino alla data del rogito notarile.
4. Relativamente all'immobile ubicato nel Comune di Alessandria in Via
Pietro Nenni, sopra meglio identificato, di cui i coniugi sono comproprietari nella misura del 50% ciascuno, su cui grava mutuo ipotecario intestato al IG. ed avente come garante la IG.ra P_
, il IG. si impegna a farsi interamente carico del pagamento della rata di mutuo Parte_1 P_
ipotecario, pari ad euro 496,00 mensili mentre tutti gli oneri e le spese, anche relative alla gestione ordinaria e straordinaria dell'immobile, comprese imposte e tasse, saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno. In caso di nuove nozze, i IGg.ri e si impegnano Parte_1 P_ entrambi fin d'ora a cedere ai figli e (prima della celebrazione del matrimonio) le Pt_2 Per_1
quote di proprietà dell'immobile sopra descritto impegnandosi fin d'ora a recarsi presso Notaio scelto di comune accordo. Tutti gli oneri e le spese conseguenti alla cessione, compresi compenso del Notaio, eventuali spese tecniche e compensi di altri professionisti, imposte e tasse ed ogni altro esborso conseguente al trasferimento immobiliare saranno pagate dal coniuge che procederà a nuove nozze.
5. Altre disposizioni economiche, debiti e crediti reciproci: - La vettura Nissan Juke, targata FJ342YG, acquistata a mezzo finanziamento gravante sul IG. ma CP_2 P_
intestata alla IG.ra madre del IG. , resterà in uso alla IG.ra la Persona_2 P_ Parte_1
quale si farà carico dei relativi oneri e costi, impegnandosi al soddisfo delle rate del finanziamento di euro 256,00= mensili. La IG.ra si impegna, altresì, all'estinzione del finanziamento entro P_ tre mesi dalla vendita dell'immobile di Via IV Martiri n. 54; - VA sulla IG.ra
[...]
, contratto in costanza di matrimonio per eIGenze famigliari, con rate Controparte_3
mensili di euro 156,00= di cui la stessa si impegna al totale soddisfo;
- La IG.ra si Parte_1
impegna, altresì, a rimborsare al IG. la somma di euro 2.000,00= allo stesso dovuta, mediante P_
rate mensili di euro 185,00= da corrispondersi da febbraio 2025 sino al saldo;
6. I coniugi sono proprietari di tre gatti, che resteranno presso l'abitazione coniugale e di cui si occuperà la IG.ra
; il IG. si impegna a concorrere nella misura del 50%, al pagamento di tutte le Parte_1 P_
2 spese relative al mantenimento dei gatti (alimentari/veterinarie)”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto ex art 473-bis51 c.p.c. depositato in data 9 febbraio 2025, i coniugi in epigrafe indicati hanno domandato la separazione consensuale ed il divorzio congiunto. Le parti esponevano di aver contratto matrimonio con rito religioso in data 25 settembre 1973 in Firenze (FI), optando in tale sede per il regime della separazione dei beni. Dall'unione coniugale nascevano, entrambi in
Alessandria, i figli in data 24 febbraio 1994 e il 20 ottobre 2001, maggiorenni ed Pt_2 Per_1
economicamente autosufficienti.
Le parti rappresentavano che, a causa del venire meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi, era venuta meno la comunione d'intenti, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza;
pertanto, pervenivano alla decisione di chiedere cumulativamente sentenza di separazione e divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49
c.p.c. Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la separazione consensuale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
D'altro canto, l'accordo raggiunto dalle parti rispetto alle condizioni della separazione non risulta in contrasto con norme imperative, né con gli interessi dei figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Pertanto, tale accordo può essere recepito dal Collegio.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
dichiara la separazione personale dei coniugi IG.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), che C.F._1 Controparte_1 C.F._2
contraevano matrimonio in Firenze (FI), in data 25 settembre 1973 (Anno 1973 Parte II Serie
3 A N. 689);
dà atto che, tenuto conto dell'età dei figli e delle loro reali condizioni di vita e nel rispetto del concetto di autosufficienza economica dei figli, i genitori si impegneranno a contribuire alle eIGenze dei figli, qualora necessario, richiamando ed attenendosi, altresì, alle regole ed ai principi espressi dal Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli in uso presso il Tribunale di Alessandria;
dà atto che la casa coniugale, ubicata nel Comune di Alessandria (AL) in Via IV Martiri n. 54, di esclusiva proprietà della IG.ra , resterà alla stessa assegnata, ove continuerà a vivere Parte_1 compresi i mobili ivi costituenti l'arredo dell'abitazione, unitamente al figlio , il quale Per_1 ha già manifestato la volontà di volersi trasferire presso l'abitazione della sorella . La Pt_2
IG.ra ha già proceduto alla messa in vendita dell'immobile, già casa coniugale, Parte_1
poiché di metratura troppo grande e con costi di gestione troppo onerosi. Saranno a carico della
IG.ra tutti gli oneri e le spese, anche relative alla gestione ordinaria e straordinaria, Parte_1
comprese imposte e tasse sino alla data del rogito notarile;
dà atto che, relativamente all'immobile ubicato nel Comune di Alessandria (AL) in Via Pietro Nenni, di cui i coniugi sono comproprietari nella misura del 50% ciascuno, su cui grava mutuo ipotecario intestato al IG. ed avente come garante la IG.ra , il IG. si P_ Parte_1 P_
impegnerà a farsi interamente carico del pagamento della rata di mutuo ipotecario, pari ad e
496,00 mensili, mentre tutti gli oneri e le spese, anche relative alla gestione ordinaria e straordinaria dell'immobile, comprese imposte e tasse, saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno. In caso di nuove nozze, i IGg.ri e si impegnano Parte_1 P_ entrambi fin d'ora a cedere ai figli e (prima della celebrazione del Pt_2 Per_1
matrimonio) le quote di proprietà dell'immobile sopra descritto, impegnandosi fin d'ora a recarsi presso Notaio scelto di comune accordo. Tutti gli oneri e le spese conseguenti alla cessione, compresi compenso del Notaio, eventuali spese tecniche e compensi di altri professionisti, imposte e tasse ed ogni altro esborso conseguente al trasferimento immobiliare saranno pagate dal coniuge che procederà a nuove nozze;
dà atto che la vettura Nissan Juke, targata FJ342YG, acquistata a mezzo finanziamento CP_2
gravante sul IG. ma intestata alla IG.ra madre del IG. , resterà in P_ Persona_2 P_
uso alla IG.ra , la quale si farà carico dei relativi oneri e costi, impegnandosi al Parte_1
soddisfo delle rate del finanziamento di € 256,00 mensili. La IG.ra si impegnerà, altresì, P_ all'estinzione del finanziamento entro tre mesi dalla vendita dell'immobile di Via IV Martiri n.
54;
4 dà atto che grava sulla IG.ra GO , contratto in costanza di Controparte_3 CP_2
matrimonio per eIGenze famigliari, con rate mensili di € 156,00, di cui la stessa si impegnerà al totale soddisfo;
dà atto che la IG.ra si impegnerà, altresì, a rimborsare al IG. la somma di € 2.000,00 Parte_1 P_
allo stesso dovuta, mediante rate mensili di € 185,00 da corrispondersi da febbraio 2025 sino al saldo;
dà atto che i coniugi sono proprietari di tre gatti, che resteranno presso l'abitazione coniugale e di cui si occuperà la IG.ra ; il IG. si impegnerà a concorrere nella misura del 50%, Parte_1 P_ al pagamento di tutte le spese relative al mantenimento dei gatti (alimentari/veterinarie)”.
Spese al definitivo.
Rimette la causa sul ruolo del giudice delegato, come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 6 maggio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
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