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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/07/2025, n. 2106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2106 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, in persona del GOP avv. Antonio
Ruggiero ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4794/2018 del R.G. contenzioso vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Afragola alla via Rossini, n. 34, presso lo studio dell'avv.
Giuseppina TIGNOLA, , dalla quale è rappresentata e difesa C.F._1
giusta procura in calce alla citazione,
OPPONENTE
E
n amministrazione giudiziaria, , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli al
Corso Umberto I, n. 7, presso lo studio dell'avv. Luca SALTALAMACCHIA,
, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce al C.F._2 ricorso per ingiunzione,
OPPOSTA avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 10.04.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Si omette l'analitica esposizione dello svolgimento del processo, non più prevista dall'art. 132 c.p.c. novellato, e si procede alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1470/2018 emesso dal Tribunale di Nola in data 20.05.2018 su istanza della opposta, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della in amministrazione giudiziaria della somma di euro Controparte_1
Pag. 1 146.109,30 a titolo di saldo di una serie di fatture emesse a suo carico dalla opposta per la fornitura di carni, oltre ad interessi e spese della fase monitoria.
L'opposizione si fondava sui seguenti motivi: le fatture erano state emesse per forniture non avvenute, in quanto gli unici rapporti commerciali intercorsi con la
[...]
erano quelli che avevano formato oggetto di altro decreto ingiuntivo CP_1 emesso dal Tribunale di Avellino n. 35/2018 a favore della che tale Parte_1 circostanza era stata comunicata alla odierna opposta immediatamente dopo la messa in mora;
che le fatture emesse rientravano in un più ampio disegno criminoso posto in essere dai soci della e Controparte_1 Parte_2 Persona_1
e che aveva portato al sequestro giudiziario delle quote societarie in sede
[...] penale;
che le firme apposte sulle fatture allegate dal ricorso monitorio erano false e che, essendo fatture differite, le stesse erano manchevoli dei DDT..
Tanto esposto, l'opponente chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la in persona del suo amministratore Controparte_1 giudiziario, la quale eccepiva che la richiesta ingiunzione era stata autorizzata dallo stesso GIP, che aveva disposto il sequestro;
che le fatture depositate nel fascicolo monitorio recavano tutte la firma del destinatario;
che le fatture erano registrate nelle scritture contabili;
che l'ingiunta non aveva sporto querela di falso.
Tanto esposto l'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c. alla successiva udienza la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, rassegnate poi all'udienza del 10.04.2025.
Riservata la causa in decisione alle parti erano concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
****************
L'opposizione appare fondata e merita accoglimento.
Come è noto nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, anche se formalmente ad agire è l'opponente, questi sostanzialmente assume la posizione di convenuto, per cui resta onere dell'opposto, ossia di colui che aveva depositato il ricorso per ingiunzione, provare i fatti costitutivi della sua pretesa.
Orbene, nel caso di specie la prova di detti fatti non è stata raggiunta, in quanto le fatture sono state tutte contestate dal debitore ingiunto, che ha formalmente disconosciuto le sottoscrizioni apposte sulle stesse affermando nel contempo di non aver acquistato la merce ivi indicata.
Pag. 2 Inoltre, le fatture emesse come differite non sono accompagnate dai rispettivi D.D.T.,
ma riportano un timbro e una firma apparentemente riferibili alla come Parte_1 se si trattasse di fatture immediate.
Trattandosi, però, di fatture differite, la sottoscrizione per consegna della merce da parte del destinatario non è giustificabile, in quanto le fatture differite presuppongono la emissione di un precedente DDT, che deve essere poi necessariamente richiamato nella fattura.
Detta incongruenza, considerate anche le vicende giudiziarie, che hanno coinvolto la fa propendere per una probabile falsità delle fatture. Controparte_1
Si osserva, infine, che l'opposta, pur proponendola all'udienza di trattazione, non ha coltivato nel prosieguo del giudizio l'istanza di verificazione delle sottoscrizioni apposte sulle fatture, né ha articolato ulteriori mezzi istruttori, che avrebbero potuto provare la effettiva consegna della merce..
Quanto alle spese si ritiene che vi siano giusti motivi di compensazione tenuto conto del fatto che all'azione di recupero l'amministratore giudiziario era tenuto, trattandosi di fatture registrate nelle scritture contabili, anche se di una società coinvolta in gravi vicende giudiziarie di frode allo Stato.
P.Q.M.
il Tribunale pronunziando definitivamente sulle domande, di cui all'atto di citazione notificato da in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1
in amministrazione giudiziaria, rigettata ogni contraria Controparte_1
istanza, così provvede:
l) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, il 07.07.2025.
Il Giudice
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