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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 07/04/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 64/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 64/2022 promossa da:
(c.f.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Presidente rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Gianluigi Parte_1
Grandi, elettivamente domiciliata in Piacenza, via San Siro n. 21, presso lo studio del suddetto difensore;
ATTORE contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dagli avv.ti Paolo Bonomini e Lorenzo Bonomini, elettivamente domiciliata in Piacenza, via Farnesiana n. 5, presso lo studio dei suddetti difensori;
(c.f. ) in persona del legale Parte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Michele De Fina e dall'avv. Brunella Giocosi, elettivamente domiciliati in Bologna, via Santo Stefano n. 29, presso lo studio dei suddetti difensori;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, che qui si intendono integralmente ritrascritti.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso ex art. 703 c.p.c. ritualmente notificato, la ha Parte_3
convenuto in giudizio la società e il chiedendo Controparte_2 Parte_2
che fossero disposti: la reintegrazione nel possesso del tratto di canale del Controparte_1
intubato in località Casaliggio di Gragnano (PC); la condanna delle resistenti al risarcimento dei danni subiti, in via tra loro solidale;
l'ordine, nei confronti di di consentire ai Controparte_2 preposti e agli utenti del di accedere al canale mediante l'ingresso nell'area cortilizia della CP_1
fabbrica, entro la quale scorreva il rivo stesso. A sostegno della sua domanda, la ricorrente deduceva di aver subito, ad opera di e del , la Controparte_2 Parte_2
perdita del possesso di un tratto di circa 700 mt del sul quale vantava una Parte_4 titolarità di gestione a nome “degli utenti del Rivo rappresentati dalla Società del Rivo
”. Lamentava, in particolare, che tale tratto del canale era stato intubato a sua Controparte_1 insaputa e che l'area coperta risultava in parte occupata ed utilizzata da Controparte_2
Rappresentava, invero, che tali lavori di tombinamento del costituivano uno spoglio CP_1 violento del possesso in quanto le impedivano l'accesso allo stesso per lo svolgimento della periodica attività di manutenzione, attività cui era tenuta in virtù dell'art. 42 del R.D. n. 1775 dell'11.12.1933.
1.1) Con comparse di costituzione e risposta rispettivamente depositate in data 11.02.2022 e
18.02.2022, si costituivano in giudizio e il , Controparte_2 Parte_2 eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedevano il rigetto dal momento che la ricorrente non aveva provato: né la propria legittimazione attiva (nella specie, la titolarità di una concessione di derivazione d'acqua pubblica dal Torrente;
né l'esercizio concreto del Pt_5
potere di fatto sul bene da parte sua (rispetto ad effettivi interventi di manutenzione delle opere di distribuzione della risorsa concessa); né la sussistenza dell'animus spoliandi; né, ancora, la violenza e la clandestinità dello spoglio (ciò in quanto il , Parte_2
effettivo possessore del , si occupava ex lege della manutenzione della rete irrigua e delle CP_1 concessioni di utilizzo delle acque ivi convogliate e, nell'esercizio di dette competenze, aveva legittimamente intrapreso l'iniziativa della realizzazione delle opere di miglioramento della rete idrica oggetto di causa).
1.2) Con ordinanza resa in data 06.04.2022 (Cron. n. 4351/2022, Repert. n. 336/2022), il G.I, dott.ssa Maddalena Ghisolfi, rigettava il ricorso proposto, disponendo la condanna di parte
2 ricorrente al pagamento delle spese di lite, in quanto: la non risultava Parte_6
mai essere stata titolare della concessione di derivazione dal n. 7043/1930 e, di Pt_5 conseguenza, “nessun obbligo di manutenzione delle opere di distribuzione della risorsa concessa le compete o le può competere, ivi incluse quelle del tratto tombinato del
[...]
; dalla normativa susseguitasi nel corso degli anni, risultava chiaramente che il Pt_4
era “l'unico ente beneficiario della concessione di derivazione delle acque Parte_2 pubbliche del quale successore del “ ” e, Pt_5 Controparte_3 successivamente, del “ ” a seguito della riorganizzazione Controparte_4 regionale dei […] come tale l'unico legittimato a porre in essere gli Parte_2
interventi effettuati nel corso degli ultimi anni sul concernenti opere di Parte_4
ristrutturazione finalizzate alla miglior fruizione della rete irrigua ed alla miglior tutela dell'ambiente e della risorsa idrica”; la sentenza della Corte di cassazione citata dalla
[...]
(Cass. civ. n. 188/1980) limitava il riconoscimento della titolarità della Parte_3
proprietà dei canali artificiali unicamente in costanza di durata della concessione di derivazione, alla scadenza della quale detti beni, in virtù del disposto dell'art. 28, II comma, R.D. n.
1775/1933, passavano automaticamente in proprietà dello Stato insieme a tutte le opere necessarie all'esercizio della derivazione e distribuzione dell'acqua a fine irriguo;
la
[...]
non aveva prodotto in giudizio alcun valido titolo dal quale rilevare Parte_3
l'effettiva sussistenza della titolarità dell'invocato diritto reale, titolo che, di fatto, avrebbe potuto consistere unicamente nel rilascio di una concessione di derivazione dell'acqua pubblica la quale, però, si era detto appartenere unicamente al;
in ultimo, “la Parte_2
Società non ha provato nemmeno la sua operatività sul rivo de quo, salvo affermare, in modo generico e senza fornirne prova (ad esempio, attraverso l'indicazione delle spese eventualmente sostenute per le attività di manutenzione), che gli utenti del rivo hanno provveduto allo spurgo primaverile del canale ed alla cura dello stesso”.
1.3) Avverso tale ordinanza, la proponeva reclamo ex art. 669 Parte_3
terdecies c.p.c., che il Tribunale di Piacenza, con ordinanza resa in data 02/10.11.2022 (rep. n.
1173/2022), accoglieva, ordinando la reintegra nel possesso del rivo mediante la concessione, al presidente del e ai soggetti da questi delegati, della facoltà CP_5 Controparte_1 di accedere nell'area cortilizia di al fine di ispezionare e svolgere gli interventi di Controparte_2
manutenzione del canale intubato, oltre che mediante la prescrizione di lasciare libero il percorso
3 del canale rimuovendo ogni materiale posto sulla copertura dello stesso, con condanna delle parti reclamate al pagamento delle spese di lite.
1.4) Con ricorso ex art. 703, comma 4, c.p.c., depositato in data 17.01.2023, la Parte_3
conveniva in giudizio e il al
[...] Controparte_2 Parte_2
fine di ottenere la prosecuzione del giudizio di merito, chiedendo che fosse riconosciuta la fondatezza della domanda possessoria e che fosse ordinato a ed al Controparte_2 [...]
, di riportare a cielo aperto il canale, nonché che questi ultimi fossero Parte_2
condannati al risarcimento dei danni patiti ed al pagamento delle spese del giudizio.
1.5) In data 11.04.2023, il depositava memoria ex art. 167 Parte_2
c.p.c., difendendosi nel merito e sollevando due eccezioni preliminari: la prima relativa al difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo, laddove il comportamento ritenuto dalla ricorrente causativo dello spoglio del possesso in realtà sarebbe stato posto in essere in virtù di un provvedimento autorizzativo adottato dal Parte_2
nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali;
la seconda relativa al difetto di competenza
[...]
del Tribunale di Piacenza in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, poiché, avendo avuto il natura demaniale, sarebbe risultato necessario pregiudizialmente Parte_4
accertare la demanialità del rivo al fine di comprendere se il possesso preteso dal ricorrente, quandanche ci fosse stato, sarebbe stato in grado di produrre effetti nei confronti dell'ente pubblico titolare del bene demaniale.
1.6) Si costituiva in giudizio anche contestando la domanda proposta nei suoi Controparte_2
confronti, rispetto alla quale eccepiva il difetto dei presupposti per l'invocata tutela possessoria.
1.7) Con ordinanza del 29.06.2023, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
15.06.2023, il G.I., ritenuto di procedere all'istruzione del procedimento, riservando, in sede di pronuncia definitiva del giudizio, la decisione circa le questioni pregiudiziali/preliminari sollevate dalle parti convenute e ritenuta, a tal fine, l'opportunità di disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare lo stato dei luoghi e individuare le migliori modalità per garantire la conservazione del possesso del tratto di canale intubato in località Casaliggio di Gragnano (PC), incorporato nello stabilimento di in capo alla , Controparte_2 Controparte_6
nominava, quale CTU, il dott. Con successivo decreto del 04.09.2023, rigettava Persona_1
l'istanza, proposta dal , di provvedere alla sospensione del Parte_2
giudizio in attesa della pronuncia, da parte della Corte di Cassazione, del proposto regolamento di
4 giurisdizione. All'udienza del 19.09.2023, il nominato CTU assumeva l'incarico, prestando giuramento di rito, e depositava il proprio elaborato definitivo in data 17.10.2024. All'udienza del 29.10.2024, il G.I. ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 18.12.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.12.2024 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
2) Rispetto alle eccezioni pregiudiziali svolte dal vi è da rilevare quanto Parte_2
segue.
In primo luogo, nelle more dello svolgimento delle operazioni peritali, in data 19.02.2024, è intervenuta la pronuncia della Corte di Cassazione, adita con regolamento di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., la quale ha dichiarato la giurisdizione del Giudice Ordinario, non ritenendo l'asserita attività di spoglio debitamente sostenuta da un provvedimento amministrativo espressivo dell'attività discrezionale dell'Amministrazione pubblica.
Per quanto riguarda, invece, il difetto di competenza del Tribunale Ordinario in favore del
Tribunale delle Acque Pubbliche, giova considerare l'oggetto della causa che ci occupa, ossia la sussistenza di una situazione di mero possesso, in capo alla , Parte_3
di un tratto di canale del , il quale è stato intubato dalla società Controparte_1 CP_2
ebbene, è evidente che tale oggetto non incide sul regime delle acque pubbliche, con la
[...]
conseguenza che la competenza a decidere il presente giudizio non può appartenere al suddetto
Tribunale specializzato.
Giova ricordare che, in forza dell'art. 103 Cost., nel nostro ordinamento è ammessa l'esistenza di alcune giurisdizioni speciali in considerazione dell'importanza delle materie trattate (tale norma, in particolare, contempla tre giurisdizioni speciali, ossia il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti ed i Tribunali Militari). Ebbene, l'art. 140 del Regio Decreto n. 1775/1933 ha costituito, all'interno della magistratura ordinaria, un organo specializzato in materia di acque pubbliche, ossia il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche. Con riguardo alle controversie di competenza di tale organo, il suddetto art. 140 espressamente sancisce: “Appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche: a) le controversie intorno alla demanialità delle acque (…)”.
In materia di riparto della competenza tra tribunale ordinario e tribunale specializzato, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che: “Ai fini del riparto della competenza tra tribunale
5 ordinario e tribunale regionale delle acque pubbliche deve aversi riguardo all'oggetto della controversia, la quale rientra nella competenza del giudice specializzato allorquando involge questioni sulla demanialità delle acque ovvero sulla legittimità, sul contenuto e sulla portata dell'atto con cui la p.a. abbia concesso o negato ad un privato la facoltà di derivare ed utilizzare acque pubbliche, ovvero riflette direttamente o indirettamente interessi pubblici connessi al regime delle acque;
sono invece attribuite al tribunale ordinario le controversie tra privati che, pur presupponendo la sussistenza di una concessione, non investono la legittimità e la portata della medesima ma solo le modalità di attuazione e di esercizio dei diritti di uso delle acque, da osservarsi nei rapporti tra le parti, nonché gli obblighi che ne derivano, purché non sia necessaria a tal fine un'indagine sul contenuto e sui limiti della concessione per definirne portata ed effetti.” (Cass. civ., n. 10785/1999). E' stato, altresì, affermato che: “Rientra nella competenza dei tribunali regionali delle acque la cognizione di tutte le controversie che incidono, direttamente o indirettamente, sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque, restando affidate alla competenza degli organi ordinari dell'autorità giudiziaria le controversie tra privati le quali, ancorché abbiano per presupposto l'utilizzazione dell'acqua pubblica, non incidono sugli interessi della p.a.” (Cass. civ., n. 5277/2000).
Ebbene, nel caso di specie, è evidente che la domanda proposta dalla Controparte_6
, relativa all'accertamento dell'avvenuto spoglio del possesso del sedime/canale, ossia del
[...] manufatto destinato all'utilizzo ed alla captazione delle acque, non presuppone che il giudice adito per la controversia abbia competenze specifiche, laddove la relativa decisione non avrà alcuna incidenza, diretta o indiretta, nei confronti degli interessi pubblicistici connessi al regime delle acque pubbliche (competenze che, invero, sussisterebbero in capo al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche e non al Tribunale adito).
L'eccezione pregiudiziale in parola deve, quindi, essere anch'essa rigettata.
2.1) Giova, ancora, considerare, in via preliminare, che, se nell'ordinanza interdittale del
06.04.2022, è stata ritenuta fondata l'eccezione consortile di demanialità del , al Parte_4 pari dell'acqua in esso condotta, in ragione della funzione pubblica di bonifica a cui esso è preposto, in ordine all'ammissibilità della presente azione non riveste, invece, rilievo alcuno la demanialità dell'area: infatti, per il disposto dell'art. 1145 c.c., nei rapporti tra privati è esperibile l'azione di spoglio anche rispetto ai beni appartenenti al pubblico demanio ed ai beni degli enti pubblici territoriali ad essi equiparati, senza che occorra che l'esercizio del possesso corrisponda
6 ad un uso speciale od eccezionale del bene demaniale. Peraltro, non è condivisibile l'eccezione secondo cui la non sarebbe legittimata ad invocare alcuna Parte_3
tutela in via giudiziaria in quanto priva della titolarità di una concessione di derivazione delle acque dal Torrente Trebbia;
a tal proposito, è appena il caso di ricordare che la peculiarità e la finalità del giudizio possessorio è proprio quello di ristabilire l'ordine sociale violato, indipendentemente dalla titolarità del diritto, ed impedire che ci si possa far giustizia da sé. Ed infatti, in base all'orientamento della Suprema Corte, “a chi invoca la tutela è sufficiente provare una situazione di fatto, protrattasi per un periodo di tempo apprezzabile, un possesso qualsiasi, anche se illegittimo ed abusivo, purché abbia i caratteri esteriori di un diritto reale (Cass., 1 agosto 2007, n. 16974, Cass., 7 ottobre 1991, n. 10470)” (Cass., 05.08.2016, n. 16611). Da questo punto di vista, vi è da condividere quanto sostenuto dal Collegio in sede di reclamo, ossia che il e la società non hanno fornito “[…] validi elementi Parte_2 Controparte_2
atti a dimostrare che il potere esercitato sul canale dal non sia suscettibile Controparte_7
di tutela possessoria in quanto riguardante un bene di cui possa reputarsi accertata – nell'attualità – la natura demaniale”.
2.2) A seguito della cognizione piena della fase di merito ed all'esito dell'istruttoria condotta, si ritiene di condividere il provvedimento reso dal Collegio in sede di reclamo in data
02/10.11.2022.
Occorre preliminarmente ricordare che, in tema di reintegrazione del possesso, il giudice deve accertare l'esistenza di un possesso tutelabile e di un'azione integrante gli estremi di uno spoglio, mentre ogni questione riguardante la legittimità del possesso e la sua rispondenza ad un valido titolo è estranea al giudizio possessorio, nel quale i titoli di proprietà possono venire in rilievo solo ad colorandam possessionem, così come sono irrilevanti la frequenza e le modalità di esercizio del potere sulla cosa (Cass., sent. n. 4908/1998).
Infatti, il positivo esito dell'azione di reintegrazione, avente funzione eminentemente recuperatoria, presuppone in modo indefettibile la sussistenza, in capo al soggetto agente, di una situazione di possesso (ancorché illegittimo ed abusivo o di mala fede, purché avente i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e non esercitato per mera tolleranza altrui;
sul punto, cfr. Cass., sent. n. 1299/1998) o di detenzione qualificata. In particolare, il concetto di possesso deve essere inteso come potere di fatto sulla cosa che si manifesta non solo in una attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, ma anche di qualsiasi altro diritto
7 reale;
elementi costitutivi del possesso sono l'animus, espressione del potere di fatto esercitato come se si avesse il corrispondente diritto, ed il corpus, inteso come la possibilità che, quando voglia, il possessore possa impiegare secondo le sue determinazioni l'oggetto del possesso, da lui mantenuto e continuato finché altri non glielo sottragga.
E', inoltre, necessaria la privazione totale o parziale, purché manifestata con carattere duraturo
(vedi Cass., sent. n. 4820/1981), del possesso (intesa come qualsiasi atto che impedisca o restringa le facoltà inerenti al potere esercitato sulla res; ex plurimis, Cass., sent. n. 10363/1994) caratterizzato dall'animus spoliandi, consistente nella consapevolezza di sostituirsi nella detenzione o nel godimento di un bene, contro la volontà, manifestata o presunta, dello spogliato
(vedi Cass., sent. n. 4226/1985; Cass., sent. n. 10366/1997).
Ebbene, come condivisibilmente sostenuto dal Collegio in sede di reclamo, vi è da riscontrare l'esistenza di una situazione possessoria in capo all'odierna ricorrente in ragione dell'esercizio, da parte degli utenti del rivo, e da tempo immemorabile, di un'attività riconducibile all'esercizio del possesso. Tale conclusione trova conferma, in primo luogo, nelle relazioni, da lungo tempo intrattenute dalla , con vari soggetti, sia pubblici, che privati, i Parte_3
quali, a vario titolo, negli anni, essendo interessati al canale, si sono interfacciati proprio con la società ricorrente attraverso richieste di autorizzazione, di nulla osta all'esecuzione di opere, di concessioni precarie e di convenzioni (si veda, a riguardo, la documentazione agli atti). Come affermato dal Collegio, “Siffatti atti di autorizzazione o “concessione precaria” – al di là della natura ed esatta qualificazione giuridica degli stessi – risultano particolarmente significativi ai fini che rilevano in questa sede, posto che dimostrano come la Controparte_6
fosse riconosciuta dai terzi proprietaria del canale e come la stessa operasse,
[...]
rappresentata dal suo Presidente quale proprietaria ed, in ogni caso, quale Parte_1 titolare del possesso del canale”.
Peraltro, anche lo stesso aveva di recente riconosciuto in fatto un rilevante Parte_2
potere gestorio del canale in favore della , posto che, anche in Parte_3
relazione ai lavori che avevano dato il via al procedimento possessorio, vi era stata una preventiva interlocuzione tra le parti, finalizzata a informare l'odierna ricorrente delle iniziative che il aveva in mente di intraprendere d'intesa con (si fa Parte_2 Controparte_2
riferimento, nello specifico, alla comunicazione nel marzo 2021 dall'arch. Pt_7 Persona_2
direttore dell'area tecnica del , al
[...] Parte_2 Parte_8
[..
[...] [
, in persona del Presidente ed all'avv. Gian Luigi Grandi, che
[...] Parte_1
riguardava proprio i lavori che hanno dato causa al presente procedimento).
Infine, anche l'istruttoria orale svolta nel giudizio di reclamo ha confermato la titolarità del possesso dell'area in capo alla società ricorrente.
Giova rammentare, in punto di diritto, che:
- gli esiti istruttori emersi nella fase a cognizione sommaria sono idonei a fornire elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice (Cass. civ., sez. II, ord. 08.05.2019, n. 12089);
- “la sentenza emessa all'esito del procedimento possessorio - che decide sul
c.d. merito possessorio - ben può basarsi solo sugli elementi raccolti nella fase di sommaria cognizione allorché gli elementi acquisiti in tale fase consentano al giudice di definire la causa”
(Cass. civ., sez. II, sent. 20.01.2009, n. 1386);
- nel procedimento possessorio, le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio, ove siano state assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla base delle indicazioni fornite dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, sono da considerare come provenienti da veri e propri testimoni, mentre devono essere qualificati come “informatori” - le cui dichiarazioni sono comunque utilizzabili ai fini della decisione, anche quali indizi liberamente valutabili - coloro che abbiano reso “sommarie informazioni” ai sensi dell'art. 669 sexies, comma
2, c.p.c., ai fini dell'eventuale adozione del decreto inaudita altera parte (cfr. Cass. civ., sez. II, ord. 22.07.2021, n. 21072).
Ebbene, l'informatore sentito all'udienza del 05.10.2022, ha dichiarato che: Testimone_1
“Partecipo alla comunione del nel senso che come gli altri agricoltori mi Parte_4 avvalgo dell'acqua irrigua che passa nel rivo e arriva anche nei miei campi [….] Pt_4
preciso che lo spurgo è sempre stato fatto da noi agricoltori proprietari dei terreni irrigui che utilizzano l'acqua, ognuno fa lo spurgo di un tratto del canale, più o meno lungo a seconda delle ore d'acqua [….] non è mai intervenuto il per lo spurgo dei canali, se ci Parte_2 sono attività di manutenzione di qualche manufatto se ne occupa il Presidente se c'è Pt_1 qualche spesa si divide la cifra”. E ancora: “prima di essere intubato, questo tratto, a mio parere, non aveva particolari problemi, ogni tanto era intasato, o meglio finivano dentro il canale bancali o materiali della che io rimuovevo quando facevo gli spurghi, si tratta infatti CP_2 del tratto del canale di mia competenza per lo spurgo […] a volte mi toccava rimuovere dei residui della anche durante la campagna estiva perché mi rendevo conto che non CP_2
9 arrivava più acqua e andavo a controllare, ritengo che la parte intubata sia soltanto quella che è stata poi delimitata dalla in quanto compresa nella sua proprietà […] per ogni CP_2
rapporto con enti tipo il comune se ne occupa che è il nostro Presidente, rappresentante Pt_1
CP_ degli utenti del da molti anni, almeno venti”. Infine “ribadisco che proseguo nell'attività che già svolgeva mio padre nella nostra azienda agricola di famiglia utilizzando l'acqua proveniente dal attraverso i canali del , la tratta dei canali per quanto a Pt_5 Parte_4 mia conoscenza non è mai mutata”.
Quanto alla configurabilità, nel caso di specie, di un atto di spoglio, deve rilevarsi che è incontestata e pacifica tra le parti la condotta, oggettiva e materiale, di intubazione di un tratto di canale, posizionato nel fondo di sua proprietà, posta in essere da Ebbene, tale Controparte_2
condotta ha di certo integrato uno spoglio illegittimo, inteso quale privazione della possibilità, per gli utenti del rivo, di eseguire qualsiasi attività concernente il canale di irrigazione, quali le ordinarie opere di ispezione, vigilanza e pulizia che, prima dell'evento in oggetto, gli stessi avevano sempre curato.
Come da insegnamento della Corte di legittimità, difatti: “nella nozione di spoglio rientrano gli atti del terzo che privano il possessore o il detentore della disponibilità o del godimento dell'intera cosa o di una sua parte, mentre nella nozione di molestia vanno compresi gli atti che non incidono sulla consistenza materiale della cosa, ma hanno lo scopo di impedire l'esercizio del potere di fatto su di essa o di rendere l'esercizio stesso più difficoltoso o meno comodo” (vedi ex plurimis Cass., sent. n. 4835/1986). In base alla giurisprudenza, quindi, sono significativi gli atti che restringono o riducono le facoltà inerenti al potere esercitato sull'intera cosa, oppure diminuiscano o rendano meno comodo l'esercizio del possesso, modificandone i termini di espletamento.
Nella specie, il CTU nominato nel presente procedimento, dott. nella relazione Persona_1 depositata in data 17.10.2024, a riguardo ha rilevato che: “La tombinatura del tratto del
[...]
in esame è stata realizzata con la posa nell'alveo del canale di elementi Controparte_6
scatolari prefabbricati di c.a. delle dimensioni interne di cm 160 x 100, per un tratto del canale della lunghezza di circa 700 metri, come si rileva dalla allegata “Planimetria generale” del progetto (allegato n. 3), prodotta dal . All'inizio della Parte_2
tombinatura del canale, a monte della recinzione dello stabilimento , è presente una CP_2 griglia di profilati di ferro zincato per impedire l'ingresso nella condotta del materiale solido
10 trasportato dall'acqua che scorre nel canale […] Il primo tratto della tombinatura, con andamento sud-nord, realizzato all'esterno della recinzione dello stabilimento , è CP_2 ricoperto da materiale inerte ghiaioso […] All'interno dell'area recintata dello stabilimento
[…] Sui piazzali, il tracciato della tombinatura si individua per la presenza di n. 11 CP_2
pozzetti di ispezione chiusi da coperchi di ghisa. A partire dalla recinzione , realizzata CP_2
con rete metallica plastificata sorretta da ritti di ferro plastificati infissi in plinti di calcestruzzo, la tombinatura si sviluppa per circa 70 metri in direzione nord, lungo il confine est dello stabilimento, in un'area asfaltata dove, lungo il lato ovest della tombinatura, sono accatastati bancali di legno (foto n. 4), mentre sul lato est si trova un'area verde […] Al termine del tratto sud-nord, in corrispondenza di un pozzetto di ispezione (foto n. 4), la condotta devia verso ovest, sempre attraverso il piazzale asfaltato, in un'area delimitata a nord da un capannone e a sud da cataste di bancali di fusti (foto n. 5) […] Lungo l'asta di questo tratto della tombinatura, della lunghezza di circa 160 metri, oltre a n. 3 pozzetti di ispezione chiusi da coperchi di ghisa, è presente un pozzetto in muratura di calcestruzzo, chiuso da griglia zincata delle dimensioni di cm 105 x 250, delimitato sui lati est ed ovest da pannelli di recinzione sorretti da montanti di ferro fissati al suolo (foto nn. 6, 7) […] La tombinatura prosegue quindi verso ovest, anche oltre il capannone, lungo il lato sud di una recinzione di cantiere, fino ad un pozzetto di ispezione dove devia verso nord (foto n. 8) […] Anche il terzo tratto della tombinatura, con direzione sud- nord, della lunghezza di circa 450 metri, si trova nel piazzale asfaltato utilizzato per il deposito di bancali di fusti, di bancali vuoti e di materiale di diversa natura. Procedendo da sud verso nord, lungo il lato ovest della tombinatura è presente un'area in nuda terra (foto nn. 9, 10) al termine della quale è presente una vasca di laminazione in cui defluiscono le acque pluviali dello stabilimento (foto n. 11) […] Invece, lungo il lato est del tratto sud-nord della tombinatura è presente un cantiere recintato, in cui è in corso la costruzione di un capannone (foto nn. 9, 10), oltrepassato il quale sono presenti cataste di bancali di fusti e depositi di materiale di varia natura (foto nn. 12, 13) […] Lungo questo tratto della tombinatura, oltre ai pozzetti di ispezione dotati di chiusini in ghisa delle dimensioni di cm 55 x 60 (foto nn. 14, 15), si trova un pozzetto chiuso da griglia carrabile di ferro zincato (foto nn. 16, 17) […] Sempre lungo lo stesso tratto di tombinatura è presente un pozzetto in muratura di calcestruzzo chiuso da griglia di ferro zincato delle dimensioni di cm 240 x 425 sostenuta da putrelle di ferro zincato (foto nn. 18, 19) […] La tombinatura termina a valle alcuni metri oltre l'area dello stabilimento , delimitata CP_2
11 dalla recinzione che presenta caratteristiche del tutto simili a quelle della recinzione descritta al punto 2.1.6 che precede. Alla fine della tombinatura, il prosegue Controparte_6 nell'asta del canale a cielo aperto (foto n. 20)”.
In forza delle dettagliate rilevazioni compiute dal CTU, dott. emerge con ancora Persona_1 più rilevanza, rispetto a quanto già rappresentato nella fase sommaria, l'avvenuta modifica dello stato dei luoghi da parte di modifica che, come detto, integra gli estremi di uno Controparte_2
spoglio ai danni della ricorrente in quanto, rispetto al tratto del oggetto di Controparte_6 tombinatura e che insiste all'interno della proprietà di ai condomini è del tutto Controparte_2 precluso non solo l'accesso a detta area, ma anche alle griglie ed ai pozzetti di ispezione attraverso i quali operare le necessarie attività di controllo del regolare fluire delle acque, di manutenzione e di pulizia.
Nondimeno lo spoglio, nel caso di specie, è avvenuto anche con violenza e clandestinità, atteso che la tombinatura de qua e il fatto che la stessa è stata incorporata in un'area di proprietà privata sono stati compiuti contro la volontà della , ciò che emerge Parte_3
dalle comunicazioni pec agli atti del 20.04.2021 e del 10.06.2021, con le quali quest'ultima espressamente contestava l'operato arbitrario di e del . Controparte_2 Parte_2
Né può ritenersi rilevante, al fine di escludere il carattere della violenza dello spoglio, la circostanza che con la già citata comunicazione pec inviata del 12.03.2021, l'arch. Persona_2
direttore dell'area tecnica del comunicava alla
[...] Parte_2
società ricorrente che: “con la presente vi informiamo che il consorzio ha avviato alcuni lavori di ristrutturazione atti a migliorare le condizioni generali del tratto del Rio in oggetto, in Pt_4
particolare si tratta di lavori che saranno eseguiti in parte in collaborazione con che CP_2
fornirà materiali costruttivi per provvedere al tubaggio di circa 700 mt. del rivo [….] durante
l'esecuzione dell'intervento aggiorneremo il “referente del , . Parte_4 Parte_1
Invero, la natura e la portata delle modifiche realmente eseguite ed innanzi descritte dal nominato
CTU, appaiono di segno diverso rispetto a quanto comunicato nella citata pec del 12.03.2021 dall'arch. posto che, nell'ambito di tale comunicazione, nulla si dice in Persona_2 merito all'incorporazione del lungo tratto di canale intubato all'interno della proprietà privata ciò che, come detto, costituisce l'elemento più rilevante dello spoglio posto in Controparte_2
essere ai danni della . Parte_3
Circa i requisiti connotativi dello spoglio la Cassazione ha, difatti, statuito che “la violenza, quale
12 presupposto dell'azione di spoglio ex art. 1168 c.c., implica che lo spoglio venga commesso con atti arbitrari i quali, contro la volontà espressa o tacita del possessore, tolgano a questo il possesso o gliene impediscano l'esercizio, con la consapevolezza, da parte di chi commette lo spoglio, di agire proprio per privare il possessore della cosa posseduta (cosiddetto “animus spoliandi”). La clandestinità va riferita, invece, allo stato di ignoranza di chi subisce lo spoglio, il quale deve essersi trovato nell'impossibilità di avere conoscenza del fatto costituente spoglio nel momento in cui questo viene posto in essere” (cfr. Cass., sent. n. 11453/2000).
In capo ai soggetti convenuti può essere riconosciuto anche il requisito psicologico dell'animus spoliandi che, secondo il condivisibile insegnamento della Suprema Corte, “integra l'elemento soggettivo della condotta tesa a violare l'altrui possesso” e “si sostanzia nella consapevolezza di attentare ad esso contro la volontà manifesta o presunta del possessore, consapevolezza espressa secondo le forme del dolo o della colpa, situazioni soggettive invero indefettibili nella struttura complessiva dell'atto illecito (quale indiscutibilmente risulta la privazione o la violazione dell'altrui possesso)” (v. Cass., sent. n. 10366/1997). Invero, la sussistenza dell'animus spoliandi può essere logicamente desunta dalla dimostrata volontà di intubare soltanto quel tratto di canale
– della lunghezza addirittura di 700 metri – incorporato nell'area recintata di nella Controparte_2
indubbia consapevolezza di impedire, in tal modo, l'accesso al sedime del rivo a tutti i soggetti preposti alla sua vigilanza e manutenzione (compreso, del resto, il . Parte_2
D'altronde, secondo le corti di merito “l'"animus spoliandi" è insito nel fatto stesso di privare altri del possesso in modo violento o clandestino, implicando la violenza o la clandestinità la consapevolezza, da parte dell'autore, di agire contro la volontà (espressa o presunta) del possessore o del detentore, onde privarlo del potere di fatto sulla cosa, cosicché, una volta accertato che vi sia stato un consapevole sovvertimento della situazione possessoria, null'altro occorre per ritenerlo sussistente” (cfr. Tribunale Bari, sez. I, 21.01.2008).
Vi è, quindi, da condividere integralmente le motivazioni che hanno condotto il Collegio, in sede di reclamo, ad accogliere la domanda possessoria.
2.3) Per quanto riguarda le modalità in base alle quali la deve Parte_3
essere immessa nel possesso del bene oggetto di causa, vi è da fare riferimento a quanto concluso dal CTU, dott. i cui rilievi e le cui considerazioni appaiono fondate su un attento Persona_1
ed obiettivo esame della documentazione agli atti e dello stato dei luoghi, oltre che prive di contraddizioni e passaggi non logici, tanto da ritenersi del tutto immuni da censure.
13 Ebbene, a riguardo, l'Ausiliare del Giudice ha previsto che: “Per garantire il possesso del canale al del , è necessario che il possa Controparte_8 Controparte_6 CP_5 accedere al tronco del canale intubato incorporato nell'area recintata dello stabilimento
[…] è necessario creare dei varchi nella recinzione per consentire l'ingresso e l'uscita CP_2 del , nell'area nella quale è incorporata l'asta Parte_9 CP_2
del canale intubato. Lo scrivente ritiene che, per garantire il possesso di cui si tratta, si debbano creare due varchi nella recinzione della larghezza di metri 5,00, per consentire l'eventuale accesso a mezzi meccanici, uno a monte ed uno a valle della tombinatura. I due varchi devono essere chiusi da cancelli dotati di serratura con chiavi a disposizione sia del Presidente della
sia della L'area a cavaliere della Controparte_6 Parte_10
tombinatura deve rimanere libera e sgombera per una larghezza non inferiore a metri 6,00 per
l'intero sviluppo della tombinatura stessa. Lo scrivente ritiene inoltre che, per motivi di sicurezza, l'accesso all'area dello stabilimento da parte del CP_2 Parte_9
debba essere comunicato alla con modalità da stabilire
[...] Parte_10 tra le Parti”.
Il dott. ha, poi, previsto, “Al fine di limitare il più possibile gli eventuali Persona_1 interventi di manutenzione a carico del tratto tombinato del ”: la Controparte_6 realizzazione, nell'alveo del canale, di una vasca di decantazione;
la modifica della griglia installata all'inizio della condotta, riducendo la dimensione delle maglie;
la creazione di una piattaforma per consentire gli interventi di pulizia in sicurezza della griglia e della vasca di decantazione;
la recinzione con transenne della vasca di decantazione. Sebbene tali indicazioni debbano essere prese, dalle parti, nella dovuta considerazione al fine di garantire la funzionalità della tombinatura, questo giudicante ritiene che le stesse non possano rientrare tra le opere che le parti saranno tenute a porre in essere in forza della presente pronuncia in quanto ultronee rispetto al ripristino della situazione possessoria fatta valere da parte ricorrente.
2.4) Non può trovare accoglimento, invece, la domanda risarcitoria proposta dalla società attrice, essendo la medesima rimasta sfornita sia di specifiche deduzioni, sia, soprattutto, di prova.
3) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, anche per quanto riguarda quelle del procedimento innanzi alla Corte di Cassazione, tenutosi nelle more del presente.
3.1) In applicazione del medesimo criterio, le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico
14 delle parti resistenti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. conferma l'ordinanza emessa dal Tribunale di Piacenza in sede di reclamo del 02/10.11.2022
(rep. n. 1173/20222 del 10.11.2022) e, per l'effetto,
2. ordina al , in persona del Presidente pro tempore, e a Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, di reintegrare la ricorrente Controparte_2
nel possesso del tratto di canale intubato in località Parte_3
Casaliggio di Gragnano (PC), incorporato nello stabilimento e, in particolare, Controparte_2
3. ordina a di porre in essere gli interventi individuati dal CTU, dott. Controparte_2 Per_1
al punto 2.2, pagina 17, dell'elaborato definitivo depositato in via telematica in data
[...]
17.10.2024, ad eccezione di quelli previsti nella successiva pagina 18, con la previsione che la provveda a comunicare a per motivi di Parte_3 Controparte_2 sicurezza, ogni accesso all'area dello stabilimento di quest'ultima, secondo più precisi accordi che le parti assumeranno;
4. rigetta ogni altra domanda svolta dalle parti;
5. condanna il in solido tra loro, al Parte_2 Parte_11
pagamento a favore della delle spese di lite, che si liquidano: Parte_3 in € 5.431,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come di legge, per il presente giudizio;
in € 2.757,00, oltre al rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come di legge, per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione;
6. pone definitivamente a carico del e di in Parte_2 Controparte_2
solido tra loro, le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Piacenza, lì 07.04.2025
Il Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 64/2022 promossa da:
(c.f.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Presidente rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Gianluigi Parte_1
Grandi, elettivamente domiciliata in Piacenza, via San Siro n. 21, presso lo studio del suddetto difensore;
ATTORE contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dagli avv.ti Paolo Bonomini e Lorenzo Bonomini, elettivamente domiciliata in Piacenza, via Farnesiana n. 5, presso lo studio dei suddetti difensori;
(c.f. ) in persona del legale Parte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Michele De Fina e dall'avv. Brunella Giocosi, elettivamente domiciliati in Bologna, via Santo Stefano n. 29, presso lo studio dei suddetti difensori;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, che qui si intendono integralmente ritrascritti.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso ex art. 703 c.p.c. ritualmente notificato, la ha Parte_3
convenuto in giudizio la società e il chiedendo Controparte_2 Parte_2
che fossero disposti: la reintegrazione nel possesso del tratto di canale del Controparte_1
intubato in località Casaliggio di Gragnano (PC); la condanna delle resistenti al risarcimento dei danni subiti, in via tra loro solidale;
l'ordine, nei confronti di di consentire ai Controparte_2 preposti e agli utenti del di accedere al canale mediante l'ingresso nell'area cortilizia della CP_1
fabbrica, entro la quale scorreva il rivo stesso. A sostegno della sua domanda, la ricorrente deduceva di aver subito, ad opera di e del , la Controparte_2 Parte_2
perdita del possesso di un tratto di circa 700 mt del sul quale vantava una Parte_4 titolarità di gestione a nome “degli utenti del Rivo rappresentati dalla Società del Rivo
”. Lamentava, in particolare, che tale tratto del canale era stato intubato a sua Controparte_1 insaputa e che l'area coperta risultava in parte occupata ed utilizzata da Controparte_2
Rappresentava, invero, che tali lavori di tombinamento del costituivano uno spoglio CP_1 violento del possesso in quanto le impedivano l'accesso allo stesso per lo svolgimento della periodica attività di manutenzione, attività cui era tenuta in virtù dell'art. 42 del R.D. n. 1775 dell'11.12.1933.
1.1) Con comparse di costituzione e risposta rispettivamente depositate in data 11.02.2022 e
18.02.2022, si costituivano in giudizio e il , Controparte_2 Parte_2 eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedevano il rigetto dal momento che la ricorrente non aveva provato: né la propria legittimazione attiva (nella specie, la titolarità di una concessione di derivazione d'acqua pubblica dal Torrente;
né l'esercizio concreto del Pt_5
potere di fatto sul bene da parte sua (rispetto ad effettivi interventi di manutenzione delle opere di distribuzione della risorsa concessa); né la sussistenza dell'animus spoliandi; né, ancora, la violenza e la clandestinità dello spoglio (ciò in quanto il , Parte_2
effettivo possessore del , si occupava ex lege della manutenzione della rete irrigua e delle CP_1 concessioni di utilizzo delle acque ivi convogliate e, nell'esercizio di dette competenze, aveva legittimamente intrapreso l'iniziativa della realizzazione delle opere di miglioramento della rete idrica oggetto di causa).
1.2) Con ordinanza resa in data 06.04.2022 (Cron. n. 4351/2022, Repert. n. 336/2022), il G.I, dott.ssa Maddalena Ghisolfi, rigettava il ricorso proposto, disponendo la condanna di parte
2 ricorrente al pagamento delle spese di lite, in quanto: la non risultava Parte_6
mai essere stata titolare della concessione di derivazione dal n. 7043/1930 e, di Pt_5 conseguenza, “nessun obbligo di manutenzione delle opere di distribuzione della risorsa concessa le compete o le può competere, ivi incluse quelle del tratto tombinato del
[...]
; dalla normativa susseguitasi nel corso degli anni, risultava chiaramente che il Pt_4
era “l'unico ente beneficiario della concessione di derivazione delle acque Parte_2 pubbliche del quale successore del “ ” e, Pt_5 Controparte_3 successivamente, del “ ” a seguito della riorganizzazione Controparte_4 regionale dei […] come tale l'unico legittimato a porre in essere gli Parte_2
interventi effettuati nel corso degli ultimi anni sul concernenti opere di Parte_4
ristrutturazione finalizzate alla miglior fruizione della rete irrigua ed alla miglior tutela dell'ambiente e della risorsa idrica”; la sentenza della Corte di cassazione citata dalla
[...]
(Cass. civ. n. 188/1980) limitava il riconoscimento della titolarità della Parte_3
proprietà dei canali artificiali unicamente in costanza di durata della concessione di derivazione, alla scadenza della quale detti beni, in virtù del disposto dell'art. 28, II comma, R.D. n.
1775/1933, passavano automaticamente in proprietà dello Stato insieme a tutte le opere necessarie all'esercizio della derivazione e distribuzione dell'acqua a fine irriguo;
la
[...]
non aveva prodotto in giudizio alcun valido titolo dal quale rilevare Parte_3
l'effettiva sussistenza della titolarità dell'invocato diritto reale, titolo che, di fatto, avrebbe potuto consistere unicamente nel rilascio di una concessione di derivazione dell'acqua pubblica la quale, però, si era detto appartenere unicamente al;
in ultimo, “la Parte_2
Società non ha provato nemmeno la sua operatività sul rivo de quo, salvo affermare, in modo generico e senza fornirne prova (ad esempio, attraverso l'indicazione delle spese eventualmente sostenute per le attività di manutenzione), che gli utenti del rivo hanno provveduto allo spurgo primaverile del canale ed alla cura dello stesso”.
1.3) Avverso tale ordinanza, la proponeva reclamo ex art. 669 Parte_3
terdecies c.p.c., che il Tribunale di Piacenza, con ordinanza resa in data 02/10.11.2022 (rep. n.
1173/2022), accoglieva, ordinando la reintegra nel possesso del rivo mediante la concessione, al presidente del e ai soggetti da questi delegati, della facoltà CP_5 Controparte_1 di accedere nell'area cortilizia di al fine di ispezionare e svolgere gli interventi di Controparte_2
manutenzione del canale intubato, oltre che mediante la prescrizione di lasciare libero il percorso
3 del canale rimuovendo ogni materiale posto sulla copertura dello stesso, con condanna delle parti reclamate al pagamento delle spese di lite.
1.4) Con ricorso ex art. 703, comma 4, c.p.c., depositato in data 17.01.2023, la Parte_3
conveniva in giudizio e il al
[...] Controparte_2 Parte_2
fine di ottenere la prosecuzione del giudizio di merito, chiedendo che fosse riconosciuta la fondatezza della domanda possessoria e che fosse ordinato a ed al Controparte_2 [...]
, di riportare a cielo aperto il canale, nonché che questi ultimi fossero Parte_2
condannati al risarcimento dei danni patiti ed al pagamento delle spese del giudizio.
1.5) In data 11.04.2023, il depositava memoria ex art. 167 Parte_2
c.p.c., difendendosi nel merito e sollevando due eccezioni preliminari: la prima relativa al difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo, laddove il comportamento ritenuto dalla ricorrente causativo dello spoglio del possesso in realtà sarebbe stato posto in essere in virtù di un provvedimento autorizzativo adottato dal Parte_2
nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali;
la seconda relativa al difetto di competenza
[...]
del Tribunale di Piacenza in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, poiché, avendo avuto il natura demaniale, sarebbe risultato necessario pregiudizialmente Parte_4
accertare la demanialità del rivo al fine di comprendere se il possesso preteso dal ricorrente, quandanche ci fosse stato, sarebbe stato in grado di produrre effetti nei confronti dell'ente pubblico titolare del bene demaniale.
1.6) Si costituiva in giudizio anche contestando la domanda proposta nei suoi Controparte_2
confronti, rispetto alla quale eccepiva il difetto dei presupposti per l'invocata tutela possessoria.
1.7) Con ordinanza del 29.06.2023, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
15.06.2023, il G.I., ritenuto di procedere all'istruzione del procedimento, riservando, in sede di pronuncia definitiva del giudizio, la decisione circa le questioni pregiudiziali/preliminari sollevate dalle parti convenute e ritenuta, a tal fine, l'opportunità di disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare lo stato dei luoghi e individuare le migliori modalità per garantire la conservazione del possesso del tratto di canale intubato in località Casaliggio di Gragnano (PC), incorporato nello stabilimento di in capo alla , Controparte_2 Controparte_6
nominava, quale CTU, il dott. Con successivo decreto del 04.09.2023, rigettava Persona_1
l'istanza, proposta dal , di provvedere alla sospensione del Parte_2
giudizio in attesa della pronuncia, da parte della Corte di Cassazione, del proposto regolamento di
4 giurisdizione. All'udienza del 19.09.2023, il nominato CTU assumeva l'incarico, prestando giuramento di rito, e depositava il proprio elaborato definitivo in data 17.10.2024. All'udienza del 29.10.2024, il G.I. ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 18.12.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.12.2024 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
2) Rispetto alle eccezioni pregiudiziali svolte dal vi è da rilevare quanto Parte_2
segue.
In primo luogo, nelle more dello svolgimento delle operazioni peritali, in data 19.02.2024, è intervenuta la pronuncia della Corte di Cassazione, adita con regolamento di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., la quale ha dichiarato la giurisdizione del Giudice Ordinario, non ritenendo l'asserita attività di spoglio debitamente sostenuta da un provvedimento amministrativo espressivo dell'attività discrezionale dell'Amministrazione pubblica.
Per quanto riguarda, invece, il difetto di competenza del Tribunale Ordinario in favore del
Tribunale delle Acque Pubbliche, giova considerare l'oggetto della causa che ci occupa, ossia la sussistenza di una situazione di mero possesso, in capo alla , Parte_3
di un tratto di canale del , il quale è stato intubato dalla società Controparte_1 CP_2
ebbene, è evidente che tale oggetto non incide sul regime delle acque pubbliche, con la
[...]
conseguenza che la competenza a decidere il presente giudizio non può appartenere al suddetto
Tribunale specializzato.
Giova ricordare che, in forza dell'art. 103 Cost., nel nostro ordinamento è ammessa l'esistenza di alcune giurisdizioni speciali in considerazione dell'importanza delle materie trattate (tale norma, in particolare, contempla tre giurisdizioni speciali, ossia il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti ed i Tribunali Militari). Ebbene, l'art. 140 del Regio Decreto n. 1775/1933 ha costituito, all'interno della magistratura ordinaria, un organo specializzato in materia di acque pubbliche, ossia il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche. Con riguardo alle controversie di competenza di tale organo, il suddetto art. 140 espressamente sancisce: “Appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche: a) le controversie intorno alla demanialità delle acque (…)”.
In materia di riparto della competenza tra tribunale ordinario e tribunale specializzato, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che: “Ai fini del riparto della competenza tra tribunale
5 ordinario e tribunale regionale delle acque pubbliche deve aversi riguardo all'oggetto della controversia, la quale rientra nella competenza del giudice specializzato allorquando involge questioni sulla demanialità delle acque ovvero sulla legittimità, sul contenuto e sulla portata dell'atto con cui la p.a. abbia concesso o negato ad un privato la facoltà di derivare ed utilizzare acque pubbliche, ovvero riflette direttamente o indirettamente interessi pubblici connessi al regime delle acque;
sono invece attribuite al tribunale ordinario le controversie tra privati che, pur presupponendo la sussistenza di una concessione, non investono la legittimità e la portata della medesima ma solo le modalità di attuazione e di esercizio dei diritti di uso delle acque, da osservarsi nei rapporti tra le parti, nonché gli obblighi che ne derivano, purché non sia necessaria a tal fine un'indagine sul contenuto e sui limiti della concessione per definirne portata ed effetti.” (Cass. civ., n. 10785/1999). E' stato, altresì, affermato che: “Rientra nella competenza dei tribunali regionali delle acque la cognizione di tutte le controversie che incidono, direttamente o indirettamente, sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque, restando affidate alla competenza degli organi ordinari dell'autorità giudiziaria le controversie tra privati le quali, ancorché abbiano per presupposto l'utilizzazione dell'acqua pubblica, non incidono sugli interessi della p.a.” (Cass. civ., n. 5277/2000).
Ebbene, nel caso di specie, è evidente che la domanda proposta dalla Controparte_6
, relativa all'accertamento dell'avvenuto spoglio del possesso del sedime/canale, ossia del
[...] manufatto destinato all'utilizzo ed alla captazione delle acque, non presuppone che il giudice adito per la controversia abbia competenze specifiche, laddove la relativa decisione non avrà alcuna incidenza, diretta o indiretta, nei confronti degli interessi pubblicistici connessi al regime delle acque pubbliche (competenze che, invero, sussisterebbero in capo al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche e non al Tribunale adito).
L'eccezione pregiudiziale in parola deve, quindi, essere anch'essa rigettata.
2.1) Giova, ancora, considerare, in via preliminare, che, se nell'ordinanza interdittale del
06.04.2022, è stata ritenuta fondata l'eccezione consortile di demanialità del , al Parte_4 pari dell'acqua in esso condotta, in ragione della funzione pubblica di bonifica a cui esso è preposto, in ordine all'ammissibilità della presente azione non riveste, invece, rilievo alcuno la demanialità dell'area: infatti, per il disposto dell'art. 1145 c.c., nei rapporti tra privati è esperibile l'azione di spoglio anche rispetto ai beni appartenenti al pubblico demanio ed ai beni degli enti pubblici territoriali ad essi equiparati, senza che occorra che l'esercizio del possesso corrisponda
6 ad un uso speciale od eccezionale del bene demaniale. Peraltro, non è condivisibile l'eccezione secondo cui la non sarebbe legittimata ad invocare alcuna Parte_3
tutela in via giudiziaria in quanto priva della titolarità di una concessione di derivazione delle acque dal Torrente Trebbia;
a tal proposito, è appena il caso di ricordare che la peculiarità e la finalità del giudizio possessorio è proprio quello di ristabilire l'ordine sociale violato, indipendentemente dalla titolarità del diritto, ed impedire che ci si possa far giustizia da sé. Ed infatti, in base all'orientamento della Suprema Corte, “a chi invoca la tutela è sufficiente provare una situazione di fatto, protrattasi per un periodo di tempo apprezzabile, un possesso qualsiasi, anche se illegittimo ed abusivo, purché abbia i caratteri esteriori di un diritto reale (Cass., 1 agosto 2007, n. 16974, Cass., 7 ottobre 1991, n. 10470)” (Cass., 05.08.2016, n. 16611). Da questo punto di vista, vi è da condividere quanto sostenuto dal Collegio in sede di reclamo, ossia che il e la società non hanno fornito “[…] validi elementi Parte_2 Controparte_2
atti a dimostrare che il potere esercitato sul canale dal non sia suscettibile Controparte_7
di tutela possessoria in quanto riguardante un bene di cui possa reputarsi accertata – nell'attualità – la natura demaniale”.
2.2) A seguito della cognizione piena della fase di merito ed all'esito dell'istruttoria condotta, si ritiene di condividere il provvedimento reso dal Collegio in sede di reclamo in data
02/10.11.2022.
Occorre preliminarmente ricordare che, in tema di reintegrazione del possesso, il giudice deve accertare l'esistenza di un possesso tutelabile e di un'azione integrante gli estremi di uno spoglio, mentre ogni questione riguardante la legittimità del possesso e la sua rispondenza ad un valido titolo è estranea al giudizio possessorio, nel quale i titoli di proprietà possono venire in rilievo solo ad colorandam possessionem, così come sono irrilevanti la frequenza e le modalità di esercizio del potere sulla cosa (Cass., sent. n. 4908/1998).
Infatti, il positivo esito dell'azione di reintegrazione, avente funzione eminentemente recuperatoria, presuppone in modo indefettibile la sussistenza, in capo al soggetto agente, di una situazione di possesso (ancorché illegittimo ed abusivo o di mala fede, purché avente i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e non esercitato per mera tolleranza altrui;
sul punto, cfr. Cass., sent. n. 1299/1998) o di detenzione qualificata. In particolare, il concetto di possesso deve essere inteso come potere di fatto sulla cosa che si manifesta non solo in una attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, ma anche di qualsiasi altro diritto
7 reale;
elementi costitutivi del possesso sono l'animus, espressione del potere di fatto esercitato come se si avesse il corrispondente diritto, ed il corpus, inteso come la possibilità che, quando voglia, il possessore possa impiegare secondo le sue determinazioni l'oggetto del possesso, da lui mantenuto e continuato finché altri non glielo sottragga.
E', inoltre, necessaria la privazione totale o parziale, purché manifestata con carattere duraturo
(vedi Cass., sent. n. 4820/1981), del possesso (intesa come qualsiasi atto che impedisca o restringa le facoltà inerenti al potere esercitato sulla res; ex plurimis, Cass., sent. n. 10363/1994) caratterizzato dall'animus spoliandi, consistente nella consapevolezza di sostituirsi nella detenzione o nel godimento di un bene, contro la volontà, manifestata o presunta, dello spogliato
(vedi Cass., sent. n. 4226/1985; Cass., sent. n. 10366/1997).
Ebbene, come condivisibilmente sostenuto dal Collegio in sede di reclamo, vi è da riscontrare l'esistenza di una situazione possessoria in capo all'odierna ricorrente in ragione dell'esercizio, da parte degli utenti del rivo, e da tempo immemorabile, di un'attività riconducibile all'esercizio del possesso. Tale conclusione trova conferma, in primo luogo, nelle relazioni, da lungo tempo intrattenute dalla , con vari soggetti, sia pubblici, che privati, i Parte_3
quali, a vario titolo, negli anni, essendo interessati al canale, si sono interfacciati proprio con la società ricorrente attraverso richieste di autorizzazione, di nulla osta all'esecuzione di opere, di concessioni precarie e di convenzioni (si veda, a riguardo, la documentazione agli atti). Come affermato dal Collegio, “Siffatti atti di autorizzazione o “concessione precaria” – al di là della natura ed esatta qualificazione giuridica degli stessi – risultano particolarmente significativi ai fini che rilevano in questa sede, posto che dimostrano come la Controparte_6
fosse riconosciuta dai terzi proprietaria del canale e come la stessa operasse,
[...]
rappresentata dal suo Presidente quale proprietaria ed, in ogni caso, quale Parte_1 titolare del possesso del canale”.
Peraltro, anche lo stesso aveva di recente riconosciuto in fatto un rilevante Parte_2
potere gestorio del canale in favore della , posto che, anche in Parte_3
relazione ai lavori che avevano dato il via al procedimento possessorio, vi era stata una preventiva interlocuzione tra le parti, finalizzata a informare l'odierna ricorrente delle iniziative che il aveva in mente di intraprendere d'intesa con (si fa Parte_2 Controparte_2
riferimento, nello specifico, alla comunicazione nel marzo 2021 dall'arch. Pt_7 Persona_2
direttore dell'area tecnica del , al
[...] Parte_2 Parte_8
[..
[...] [
, in persona del Presidente ed all'avv. Gian Luigi Grandi, che
[...] Parte_1
riguardava proprio i lavori che hanno dato causa al presente procedimento).
Infine, anche l'istruttoria orale svolta nel giudizio di reclamo ha confermato la titolarità del possesso dell'area in capo alla società ricorrente.
Giova rammentare, in punto di diritto, che:
- gli esiti istruttori emersi nella fase a cognizione sommaria sono idonei a fornire elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice (Cass. civ., sez. II, ord. 08.05.2019, n. 12089);
- “la sentenza emessa all'esito del procedimento possessorio - che decide sul
c.d. merito possessorio - ben può basarsi solo sugli elementi raccolti nella fase di sommaria cognizione allorché gli elementi acquisiti in tale fase consentano al giudice di definire la causa”
(Cass. civ., sez. II, sent. 20.01.2009, n. 1386);
- nel procedimento possessorio, le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio, ove siano state assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla base delle indicazioni fornite dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, sono da considerare come provenienti da veri e propri testimoni, mentre devono essere qualificati come “informatori” - le cui dichiarazioni sono comunque utilizzabili ai fini della decisione, anche quali indizi liberamente valutabili - coloro che abbiano reso “sommarie informazioni” ai sensi dell'art. 669 sexies, comma
2, c.p.c., ai fini dell'eventuale adozione del decreto inaudita altera parte (cfr. Cass. civ., sez. II, ord. 22.07.2021, n. 21072).
Ebbene, l'informatore sentito all'udienza del 05.10.2022, ha dichiarato che: Testimone_1
“Partecipo alla comunione del nel senso che come gli altri agricoltori mi Parte_4 avvalgo dell'acqua irrigua che passa nel rivo e arriva anche nei miei campi [….] Pt_4
preciso che lo spurgo è sempre stato fatto da noi agricoltori proprietari dei terreni irrigui che utilizzano l'acqua, ognuno fa lo spurgo di un tratto del canale, più o meno lungo a seconda delle ore d'acqua [….] non è mai intervenuto il per lo spurgo dei canali, se ci Parte_2 sono attività di manutenzione di qualche manufatto se ne occupa il Presidente se c'è Pt_1 qualche spesa si divide la cifra”. E ancora: “prima di essere intubato, questo tratto, a mio parere, non aveva particolari problemi, ogni tanto era intasato, o meglio finivano dentro il canale bancali o materiali della che io rimuovevo quando facevo gli spurghi, si tratta infatti CP_2 del tratto del canale di mia competenza per lo spurgo […] a volte mi toccava rimuovere dei residui della anche durante la campagna estiva perché mi rendevo conto che non CP_2
9 arrivava più acqua e andavo a controllare, ritengo che la parte intubata sia soltanto quella che è stata poi delimitata dalla in quanto compresa nella sua proprietà […] per ogni CP_2
rapporto con enti tipo il comune se ne occupa che è il nostro Presidente, rappresentante Pt_1
CP_ degli utenti del da molti anni, almeno venti”. Infine “ribadisco che proseguo nell'attività che già svolgeva mio padre nella nostra azienda agricola di famiglia utilizzando l'acqua proveniente dal attraverso i canali del , la tratta dei canali per quanto a Pt_5 Parte_4 mia conoscenza non è mai mutata”.
Quanto alla configurabilità, nel caso di specie, di un atto di spoglio, deve rilevarsi che è incontestata e pacifica tra le parti la condotta, oggettiva e materiale, di intubazione di un tratto di canale, posizionato nel fondo di sua proprietà, posta in essere da Ebbene, tale Controparte_2
condotta ha di certo integrato uno spoglio illegittimo, inteso quale privazione della possibilità, per gli utenti del rivo, di eseguire qualsiasi attività concernente il canale di irrigazione, quali le ordinarie opere di ispezione, vigilanza e pulizia che, prima dell'evento in oggetto, gli stessi avevano sempre curato.
Come da insegnamento della Corte di legittimità, difatti: “nella nozione di spoglio rientrano gli atti del terzo che privano il possessore o il detentore della disponibilità o del godimento dell'intera cosa o di una sua parte, mentre nella nozione di molestia vanno compresi gli atti che non incidono sulla consistenza materiale della cosa, ma hanno lo scopo di impedire l'esercizio del potere di fatto su di essa o di rendere l'esercizio stesso più difficoltoso o meno comodo” (vedi ex plurimis Cass., sent. n. 4835/1986). In base alla giurisprudenza, quindi, sono significativi gli atti che restringono o riducono le facoltà inerenti al potere esercitato sull'intera cosa, oppure diminuiscano o rendano meno comodo l'esercizio del possesso, modificandone i termini di espletamento.
Nella specie, il CTU nominato nel presente procedimento, dott. nella relazione Persona_1 depositata in data 17.10.2024, a riguardo ha rilevato che: “La tombinatura del tratto del
[...]
in esame è stata realizzata con la posa nell'alveo del canale di elementi Controparte_6
scatolari prefabbricati di c.a. delle dimensioni interne di cm 160 x 100, per un tratto del canale della lunghezza di circa 700 metri, come si rileva dalla allegata “Planimetria generale” del progetto (allegato n. 3), prodotta dal . All'inizio della Parte_2
tombinatura del canale, a monte della recinzione dello stabilimento , è presente una CP_2 griglia di profilati di ferro zincato per impedire l'ingresso nella condotta del materiale solido
10 trasportato dall'acqua che scorre nel canale […] Il primo tratto della tombinatura, con andamento sud-nord, realizzato all'esterno della recinzione dello stabilimento , è CP_2 ricoperto da materiale inerte ghiaioso […] All'interno dell'area recintata dello stabilimento
[…] Sui piazzali, il tracciato della tombinatura si individua per la presenza di n. 11 CP_2
pozzetti di ispezione chiusi da coperchi di ghisa. A partire dalla recinzione , realizzata CP_2
con rete metallica plastificata sorretta da ritti di ferro plastificati infissi in plinti di calcestruzzo, la tombinatura si sviluppa per circa 70 metri in direzione nord, lungo il confine est dello stabilimento, in un'area asfaltata dove, lungo il lato ovest della tombinatura, sono accatastati bancali di legno (foto n. 4), mentre sul lato est si trova un'area verde […] Al termine del tratto sud-nord, in corrispondenza di un pozzetto di ispezione (foto n. 4), la condotta devia verso ovest, sempre attraverso il piazzale asfaltato, in un'area delimitata a nord da un capannone e a sud da cataste di bancali di fusti (foto n. 5) […] Lungo l'asta di questo tratto della tombinatura, della lunghezza di circa 160 metri, oltre a n. 3 pozzetti di ispezione chiusi da coperchi di ghisa, è presente un pozzetto in muratura di calcestruzzo, chiuso da griglia zincata delle dimensioni di cm 105 x 250, delimitato sui lati est ed ovest da pannelli di recinzione sorretti da montanti di ferro fissati al suolo (foto nn. 6, 7) […] La tombinatura prosegue quindi verso ovest, anche oltre il capannone, lungo il lato sud di una recinzione di cantiere, fino ad un pozzetto di ispezione dove devia verso nord (foto n. 8) […] Anche il terzo tratto della tombinatura, con direzione sud- nord, della lunghezza di circa 450 metri, si trova nel piazzale asfaltato utilizzato per il deposito di bancali di fusti, di bancali vuoti e di materiale di diversa natura. Procedendo da sud verso nord, lungo il lato ovest della tombinatura è presente un'area in nuda terra (foto nn. 9, 10) al termine della quale è presente una vasca di laminazione in cui defluiscono le acque pluviali dello stabilimento (foto n. 11) […] Invece, lungo il lato est del tratto sud-nord della tombinatura è presente un cantiere recintato, in cui è in corso la costruzione di un capannone (foto nn. 9, 10), oltrepassato il quale sono presenti cataste di bancali di fusti e depositi di materiale di varia natura (foto nn. 12, 13) […] Lungo questo tratto della tombinatura, oltre ai pozzetti di ispezione dotati di chiusini in ghisa delle dimensioni di cm 55 x 60 (foto nn. 14, 15), si trova un pozzetto chiuso da griglia carrabile di ferro zincato (foto nn. 16, 17) […] Sempre lungo lo stesso tratto di tombinatura è presente un pozzetto in muratura di calcestruzzo chiuso da griglia di ferro zincato delle dimensioni di cm 240 x 425 sostenuta da putrelle di ferro zincato (foto nn. 18, 19) […] La tombinatura termina a valle alcuni metri oltre l'area dello stabilimento , delimitata CP_2
11 dalla recinzione che presenta caratteristiche del tutto simili a quelle della recinzione descritta al punto 2.1.6 che precede. Alla fine della tombinatura, il prosegue Controparte_6 nell'asta del canale a cielo aperto (foto n. 20)”.
In forza delle dettagliate rilevazioni compiute dal CTU, dott. emerge con ancora Persona_1 più rilevanza, rispetto a quanto già rappresentato nella fase sommaria, l'avvenuta modifica dello stato dei luoghi da parte di modifica che, come detto, integra gli estremi di uno Controparte_2
spoglio ai danni della ricorrente in quanto, rispetto al tratto del oggetto di Controparte_6 tombinatura e che insiste all'interno della proprietà di ai condomini è del tutto Controparte_2 precluso non solo l'accesso a detta area, ma anche alle griglie ed ai pozzetti di ispezione attraverso i quali operare le necessarie attività di controllo del regolare fluire delle acque, di manutenzione e di pulizia.
Nondimeno lo spoglio, nel caso di specie, è avvenuto anche con violenza e clandestinità, atteso che la tombinatura de qua e il fatto che la stessa è stata incorporata in un'area di proprietà privata sono stati compiuti contro la volontà della , ciò che emerge Parte_3
dalle comunicazioni pec agli atti del 20.04.2021 e del 10.06.2021, con le quali quest'ultima espressamente contestava l'operato arbitrario di e del . Controparte_2 Parte_2
Né può ritenersi rilevante, al fine di escludere il carattere della violenza dello spoglio, la circostanza che con la già citata comunicazione pec inviata del 12.03.2021, l'arch. Persona_2
direttore dell'area tecnica del comunicava alla
[...] Parte_2
società ricorrente che: “con la presente vi informiamo che il consorzio ha avviato alcuni lavori di ristrutturazione atti a migliorare le condizioni generali del tratto del Rio in oggetto, in Pt_4
particolare si tratta di lavori che saranno eseguiti in parte in collaborazione con che CP_2
fornirà materiali costruttivi per provvedere al tubaggio di circa 700 mt. del rivo [….] durante
l'esecuzione dell'intervento aggiorneremo il “referente del , . Parte_4 Parte_1
Invero, la natura e la portata delle modifiche realmente eseguite ed innanzi descritte dal nominato
CTU, appaiono di segno diverso rispetto a quanto comunicato nella citata pec del 12.03.2021 dall'arch. posto che, nell'ambito di tale comunicazione, nulla si dice in Persona_2 merito all'incorporazione del lungo tratto di canale intubato all'interno della proprietà privata ciò che, come detto, costituisce l'elemento più rilevante dello spoglio posto in Controparte_2
essere ai danni della . Parte_3
Circa i requisiti connotativi dello spoglio la Cassazione ha, difatti, statuito che “la violenza, quale
12 presupposto dell'azione di spoglio ex art. 1168 c.c., implica che lo spoglio venga commesso con atti arbitrari i quali, contro la volontà espressa o tacita del possessore, tolgano a questo il possesso o gliene impediscano l'esercizio, con la consapevolezza, da parte di chi commette lo spoglio, di agire proprio per privare il possessore della cosa posseduta (cosiddetto “animus spoliandi”). La clandestinità va riferita, invece, allo stato di ignoranza di chi subisce lo spoglio, il quale deve essersi trovato nell'impossibilità di avere conoscenza del fatto costituente spoglio nel momento in cui questo viene posto in essere” (cfr. Cass., sent. n. 11453/2000).
In capo ai soggetti convenuti può essere riconosciuto anche il requisito psicologico dell'animus spoliandi che, secondo il condivisibile insegnamento della Suprema Corte, “integra l'elemento soggettivo della condotta tesa a violare l'altrui possesso” e “si sostanzia nella consapevolezza di attentare ad esso contro la volontà manifesta o presunta del possessore, consapevolezza espressa secondo le forme del dolo o della colpa, situazioni soggettive invero indefettibili nella struttura complessiva dell'atto illecito (quale indiscutibilmente risulta la privazione o la violazione dell'altrui possesso)” (v. Cass., sent. n. 10366/1997). Invero, la sussistenza dell'animus spoliandi può essere logicamente desunta dalla dimostrata volontà di intubare soltanto quel tratto di canale
– della lunghezza addirittura di 700 metri – incorporato nell'area recintata di nella Controparte_2
indubbia consapevolezza di impedire, in tal modo, l'accesso al sedime del rivo a tutti i soggetti preposti alla sua vigilanza e manutenzione (compreso, del resto, il . Parte_2
D'altronde, secondo le corti di merito “l'"animus spoliandi" è insito nel fatto stesso di privare altri del possesso in modo violento o clandestino, implicando la violenza o la clandestinità la consapevolezza, da parte dell'autore, di agire contro la volontà (espressa o presunta) del possessore o del detentore, onde privarlo del potere di fatto sulla cosa, cosicché, una volta accertato che vi sia stato un consapevole sovvertimento della situazione possessoria, null'altro occorre per ritenerlo sussistente” (cfr. Tribunale Bari, sez. I, 21.01.2008).
Vi è, quindi, da condividere integralmente le motivazioni che hanno condotto il Collegio, in sede di reclamo, ad accogliere la domanda possessoria.
2.3) Per quanto riguarda le modalità in base alle quali la deve Parte_3
essere immessa nel possesso del bene oggetto di causa, vi è da fare riferimento a quanto concluso dal CTU, dott. i cui rilievi e le cui considerazioni appaiono fondate su un attento Persona_1
ed obiettivo esame della documentazione agli atti e dello stato dei luoghi, oltre che prive di contraddizioni e passaggi non logici, tanto da ritenersi del tutto immuni da censure.
13 Ebbene, a riguardo, l'Ausiliare del Giudice ha previsto che: “Per garantire il possesso del canale al del , è necessario che il possa Controparte_8 Controparte_6 CP_5 accedere al tronco del canale intubato incorporato nell'area recintata dello stabilimento
[…] è necessario creare dei varchi nella recinzione per consentire l'ingresso e l'uscita CP_2 del , nell'area nella quale è incorporata l'asta Parte_9 CP_2
del canale intubato. Lo scrivente ritiene che, per garantire il possesso di cui si tratta, si debbano creare due varchi nella recinzione della larghezza di metri 5,00, per consentire l'eventuale accesso a mezzi meccanici, uno a monte ed uno a valle della tombinatura. I due varchi devono essere chiusi da cancelli dotati di serratura con chiavi a disposizione sia del Presidente della
sia della L'area a cavaliere della Controparte_6 Parte_10
tombinatura deve rimanere libera e sgombera per una larghezza non inferiore a metri 6,00 per
l'intero sviluppo della tombinatura stessa. Lo scrivente ritiene inoltre che, per motivi di sicurezza, l'accesso all'area dello stabilimento da parte del CP_2 Parte_9
debba essere comunicato alla con modalità da stabilire
[...] Parte_10 tra le Parti”.
Il dott. ha, poi, previsto, “Al fine di limitare il più possibile gli eventuali Persona_1 interventi di manutenzione a carico del tratto tombinato del ”: la Controparte_6 realizzazione, nell'alveo del canale, di una vasca di decantazione;
la modifica della griglia installata all'inizio della condotta, riducendo la dimensione delle maglie;
la creazione di una piattaforma per consentire gli interventi di pulizia in sicurezza della griglia e della vasca di decantazione;
la recinzione con transenne della vasca di decantazione. Sebbene tali indicazioni debbano essere prese, dalle parti, nella dovuta considerazione al fine di garantire la funzionalità della tombinatura, questo giudicante ritiene che le stesse non possano rientrare tra le opere che le parti saranno tenute a porre in essere in forza della presente pronuncia in quanto ultronee rispetto al ripristino della situazione possessoria fatta valere da parte ricorrente.
2.4) Non può trovare accoglimento, invece, la domanda risarcitoria proposta dalla società attrice, essendo la medesima rimasta sfornita sia di specifiche deduzioni, sia, soprattutto, di prova.
3) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, anche per quanto riguarda quelle del procedimento innanzi alla Corte di Cassazione, tenutosi nelle more del presente.
3.1) In applicazione del medesimo criterio, le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico
14 delle parti resistenti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. conferma l'ordinanza emessa dal Tribunale di Piacenza in sede di reclamo del 02/10.11.2022
(rep. n. 1173/20222 del 10.11.2022) e, per l'effetto,
2. ordina al , in persona del Presidente pro tempore, e a Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, di reintegrare la ricorrente Controparte_2
nel possesso del tratto di canale intubato in località Parte_3
Casaliggio di Gragnano (PC), incorporato nello stabilimento e, in particolare, Controparte_2
3. ordina a di porre in essere gli interventi individuati dal CTU, dott. Controparte_2 Per_1
al punto 2.2, pagina 17, dell'elaborato definitivo depositato in via telematica in data
[...]
17.10.2024, ad eccezione di quelli previsti nella successiva pagina 18, con la previsione che la provveda a comunicare a per motivi di Parte_3 Controparte_2 sicurezza, ogni accesso all'area dello stabilimento di quest'ultima, secondo più precisi accordi che le parti assumeranno;
4. rigetta ogni altra domanda svolta dalle parti;
5. condanna il in solido tra loro, al Parte_2 Parte_11
pagamento a favore della delle spese di lite, che si liquidano: Parte_3 in € 5.431,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come di legge, per il presente giudizio;
in € 2.757,00, oltre al rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come di legge, per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione;
6. pone definitivamente a carico del e di in Parte_2 Controparte_2
solido tra loro, le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Piacenza, lì 07.04.2025
Il Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi
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