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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/09/2025, n. 6149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6149 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Marco Ghionni Crivelli Visconti, all'udienza dell'11.09.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 21153/2023 a cui risulta riunita quella recante R.G. 773/2024
tra
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Matteo Parte_1
Sabbatini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Annone n. 1, giusta procura in atti;
ricorrente e in persona del legale rapp.te p.t, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Pellegrino e Stefano Pellegrino, con studio in Napoli, al Corso Umberto I, n. 381, presso i quali elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti;
resistente
Fatto e diritto
Con due distinti ricorsi poi riuniti, la ricorrente adiva l'intestato Tribunale esponendo:
- di essere stata assunta in data 04.11.2022 con contratto a tempo determinato part-time (20 ore settimanali), sottoscritto in data 03.11.2022, con termine fissato al 30.11.2022, mansione di
“Addetta alla custodia di edifici”;
- che, nonostante la scadenza del termine fissato al 30.11.2022, la società resistente faceva proseguire la prestazione con le medesime modalità senza alcuna copertura contrattuale (proroga o rinnovo) fino al 03.03.2023 allorquando inviava alla stessa una comunicazione di proroga a mezzo mail recante tuttavia la diversa e precedente data del 28.12.2022; - che, avvedutasi dell'errata data indicata nella comunicazione, accettava di firmarla per ricevuta soltanto previa indicazione della data corretta;
- che il rapporto di lavoro proseguiva per mezzo di una seconda ed ultima proroga fino al 30.04.2023, data a far data dalla quale il rapporto di lavoro terminava. Pertanto, chiedeva al Tribunale adito di: accertare e dichiarare la violazione dell'art. 22 comma 2 D.Lgs. n° 81/2015 da parte della società resistente e dunque la conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato della Sig.ra Parte_1 in un rapporto subordinato a tempo indeterminato decorrente dal 30.12.2022 o diversa data di giustizia e per l'effetto condannare la
[...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_1 all'immediata riammissione in servizio della ricorrente presso le sedi di lavoro indicate nel contratto a termine o diverse di giustizia e con inquadramento di Operaia “Addetta alla custodia di edifici” livello F CCNL Vigilanza Privata Servizi Fiduciari nonché al pagamento della misura massima dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 32 Legge n° 92/'12; accertare e dichiarare altresì la violazione dell'art. 22 comma 1 D.Lgs. n° 81/2015 da parte della società resistente e per l'effetto condannare la in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore al pagamento della relativa maggiorazione della retribuzione pari ad € 1.013,14 o diverso importo, maggiore o minore, risultante tramite CTU contabile o di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e agli interessi legali sulla somma totale così rivalutata con decorrenza dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Si costituiva la resistente che precisava Controparte_1 che, nel corso del rapporto, la ricorrente non era mai stata senza copertura contrattuale ed il contratto aveva subito tre proroghe: una prima proroga dal 01/12/2022 al 31/12/2022; una seconda proroga dal 01/01/2023 al 31/03/2023 ed una terza proroga dal 01/04/2023 al 30/04/2023. Pertanto, chiedeva, in via preliminare, di dichiarare nullo e/o comunque inammissibile il ricorso per difetto assoluto dell'indicazione
2 degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda (art. 414 c.p.c. n. 4); nel merito di rigettarlo. Il tutto con vittoria di spese, con attribuzione. Con distinto ricorso, poi riunito, la parte ricorrente chiedeva, invece, di accertare e dichiarare la non conformità ai canoni di sufficienza e proporzione di cui all'art. 36 Cost. del trattamento economico percepito dalla ricorrente Sig.ra nel Parte_1 periodo 04.11.2022-30.04.2023 e per l'effetto condannare la Società in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1 pagamento delle relative differenze retributive, anche di fine rapporto, pari ad € 2.774,85 o diversa somma, maggiore o minore, risultante tramite CTU contabile o di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e agli interessi legali sulla somma totale così rivalutata con decorrenza dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo saldo. Anche in tale giudizio si costituiva la resistente società, chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di nullità del ricorso;
in ogni caso, ed in subordine, il rigetto nel merito dello stesso. La causa veniva incardinata dinanzi all'attuale giudicante, ma interamente trattata dal GOT in supplenza sul ruolo che provvedeva anche alla riunione al primo giudizio n. 21153/2023 del fascicolo n. 774/2024 e, quindi, decisa all'odierna udienza -prima innanzi all'attuale giudicante-, con sentenza depositata telematicamente.
******* Il ricorso risulta parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. La ricorrente lamenta la violazione dell'art. 22 d.lgs. n. 81/2015 e pertanto chiede la conversione del rapporto a tempo indeterminato con decorrenza dal 30.12.2022 e la condanna della società resistente all'immediata riammissione in servizio, nonché al pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 32 legge n. 92/2012 ed al pagamento della maggiorazione retributiva prevista dall'art. 22 comma 1 d.lgs. n. 81/2015.
Osserva il giudicante come il contratto di lavoro a tempo determinato risulti disciplinato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Tale normativa, all'art. 21, espressamente statuisce che:
Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni
3 di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.
Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
[…]
L'art. 22 del medesimo testo, invece, stabilisce che: […] se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno successivo e al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore.
Qualora il rapporto di lavoro continui oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
Tanto premesso, deve osservarsi come l'articolo 19 del decreto in esame stabilisca invece testualmente che:
Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato;
in caso di proroga e di rinnovo dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.
Da tale disposizione parrebbe emergere che il contratto di lavoro a tempo determinato debba effettivamente essere stipulato in forma scritta ad substantiam, mentre l'articolo 21 non prevede affatto lo stesso requisito per la proroga del medesimo contratto.
4 La forma scritta della proroga, quindi, non deve ritenersi obbligatoria, anche se è evidentemente preferibile ai soli fini della sua prova.
Dal dettato normativo, dunque, pare possa trarsi la conseguenza che la proroga possa essere validamente posta in essere anche in assenza di un atto formale;
eventualmente anche tramite comportamenti da cui emerga in modo chiaro e palese la volontà delle parti di proseguire il rapporto di lavoro oltre la scadenza inizialmente pattuita.
Sul punto, il Tribunale recepisce anche l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con l'Ordinanza n. 10870 del 23 aprile 2021.
In tale pronuncia la S.C. ha chiarito che, ai sensi della disciplina sul contratto a termine, non è richiesta la forma scritta ad substantiam per la proroga del contratto a termine;
deve quindi ritenersi possibile che il consenso del lavoratore alla prosecuzione del rapporto oltre il termine inizialmente fissato si manifesti senza il rispetto di tale forma, anche implicitamente, anche attraverso comportamenti concludenti.
Nel caso di specie, il contratto in esame, sottoscritto in data 04.11.2022 ed inizialmente avente scadenza al 30.11.2022 veniva inizialmente prorogato per il successivo periodo 01.12.2022 - 31.12.2022 in virtù di una proroga che non era stata formalizzata con un atto scritto contestuale all'inizio del periodo.
Tuttavia è pacifico e non contestato tra le parti che:
- la comunicazione relativa a tale proroga sia stata Pt_2 trasmessa dalla società datrice, tempestivamente, addirittura in data 22.11.2022, quindi ben prima della scadenza inizialmente fissata e con espressa indicazione del nuovo termine al 31.12.2022 (cfr. comunicazione in atti all. 5 in prod.ne resistente). Pt_2
- il lavoratore ha continuato, senza soluzione di continuità e senza nulla eccepire, a prestare la propria attività lavorativa anche per il predetto periodo dal 01.12.2022 al 31.12.2022.
Tale condotta, unitamente alla tempestiva comunicazione , Pt_2 costituisce valida manifestazione del consenso tacito o per fatti concludenti alla predetta proroga da parte di entrambe le parti.
Inoltre, il successivo comportamento delle parti che concordavano una nuova proroga per il periodo dal 01.01.2023 al 31.03.2023, formalizzandola attraverso la sottoscrizione di una nota predisposta dalla società datrice datata 28.12.2022, come pure in pari data la società effettuava anche la nuova comunicazione per il periodo Pt_2 appunto sino al 31.03.2023, depone nel senso del pieno e totale accordo
5 di entrambe le parti alla prosecuzione del contratto a termine in essere tra le stesse.
La circostanza che la lavoratrice abbia dichiarato di avere ricevuto il predetto atto solo in data 03.03.2023 senza tuttavia muovere alcuna contestazione nel merito ed anzi sottoscrivendolo ed accettando senza riserve il suo contenuto dopo peraltro aver continuato a lavorare e senza muovere alcuna contestazione, del pari attesta la volontà di addivenire alla proroga del contratto.
Infine, la tempestiva sottoscrizione della terza ed ultima proroga in data 28.03.2023, per il periodo dal 01.04.2023 al 30.04.2023, dimostra inequivocabilmente e definitivamente, ancora una volta, la certa volontà di entrambe le parti a mantenere in essere il rapporto a termine per cui è causa, validamente prorogato, fino al 30.04.2023. La ricorrente lamenta, inoltre, che la retribuzione non sia stata conforme all'art. 36 della Costituzione, operando un confronto con altri CCNL non applicati dall'azienda, segnatamente il CCNL Multiservizi e il CCNL Confcommercio. Sul punto rileva questo giudicante come la resistente applichi al rapporto di lavoro della ricorrente il CCNL Vigilanza Privata, Sezione Servizi Fiduciari, in cui la lavoratrice risultava inquadrata nel livello F. La retribuzione percepita dalla ricorrente risulta assolutamente conforme ai minimi tabellari nonché agli inquadramenti previsti da tale CCNL per le mansioni effettivamente svolte di addetta alla custodia di edifici;
su tali aspetti fattuali non vi sono contestazioni di sorta. Nel caso di specie, la mera comparazione con altri CCNL, quali il CCNL Multiservizi ed il CCNL Confcommercio, non è di per sé sufficiente a dimostrare la sproporzione o l'insufficienza della retribuzione percepita ai sensi del CCNL Vigilanza Privata, Sezione Servizi Fiduciari legittimamente applicato al rapporto in essere tra le parti. Sebbene tali CCNL possano riguardare settori affini o mansioni che presentano alcune analogie con quello oggetto di causa, non è stato in alcun modo dimostrato che il CCNL applicato dall'azienda sia manifestamente inadeguato, obsoleto o che non rappresenti effettivamente la volontà delle parti sociali per il settore specifico dei servizi fiduciari. Le mansioni svolte dalla ricorrente, d'altro canto, rientrano pienamente nell'ambito di applicazione del CCNL Vigilanza Privata, Sezione Servizi Fiduciari.
6 In assenza di specifici e motivati elementi che dimostrino una palese e intollerabile sproporzione tra la retribuzione percepita e la qualità/quantità del lavoro svolto (riproporzionata alle 20 ore settimanali), o una condizione di non dignità derivante dalla retribuzione, il giudice non può sostituirsi alla valutazione delle parti sociali intervenute nella contrattazione collettiva regolarmente applicata al rapporto di lavoro. Pertanto, la retribuzione percepita dalla parte ricorrente si ritiene conforme ai principi costituzionali di proporzionalità e sufficienza e la richiesta di differenze retributive deve essere rigettata. La ricorrente ha lamentato anche il mancato pagamento di tutte le ore notturne effettivamente prestate, specificando in particolare che le ore notturne lavorate nel mese di febbraio 2023 non sarebbero state affatto conteggiate e retribuite. Precisava che il lavoro notturno, ai sensi del CCNL applicato, va dalle ore 22:00 alle ore 06:00. Il giudicante osserva che, per la corretta determinazione del compenso per il lavoro notturno, occorre fare esclusivo riferimento alle disposizioni del CCNL Vigilanza Privata, Sezione Servizi Fiduciari, applicato al rapporto di lavoro, il quale disciplina le maggiorazioni spettanti per il lavoro svolto in orario notturno. Dall'esame della documentazione prodotta dalle parti è emerso che la ricorrente ha effettivamente svolto turni che prevedevano ore di lavoro nella fascia notturna (dalle 22:00 alle 06:00) nel mese di febbraio 2023 per i quali effettivamente non vi è prova della corresponsione della relativa maggiorazione dovuta né dell'avvenuto conteggio in busta paga. Pertanto, per il mese di febbraio 2023, le 23 ore notturne effettivamente documentate come prestate dalla lavoratrice dovranno essere riconosciute e retribuite con le relative maggiorazioni previste dal CCNL. Con riguardo al mese di marzo 2023, invece, dalle buste paga in atti risulta che il lavoro notturno sia stato retribuito nella misura di 7 ore mentre dall'analisi dei prospetti presenza allegati al ricorso, risulta che le ore notturne effettivamente lavorate dalla ricorrente sono state 12. Anche in questo caso, quindi, devono essere riconosciute e liquidate le 5 ore notturne non conteggiate in busta paga. Spetta, in definitiva, alla ricorrente la maggiorazione oraria notturna pari ad € 2,36 per le 28 ore di lavoro notturno svolte nei mesi di febbraio e marzo 2023. Il ricorso deve conclusivamente essere accolto nei predetti limiti.
7 Le spese di giudizio, stante l'accoglimento assolutamente parziale della domanda nonché la qualità delle parti e la natura della lite, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dr. Marco Ghionni Crivelli Visconti, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione,
- in parziale accogliento della domanda condanna la
[...] in persona del legale rapp.te p.t, al pagamento in CP_1 favore della ricorrente della maggiorazione Parte_1 contrattualmente dovuta per le 28 ore notturne lavorate nei mesi di febbraio e marzo 2023 pari a complessivi € 66,12 oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
- rigetta per il resto la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Napoli, 11 settembre 2025
Il Giudice
dr. Marco Ghionni Crivelli Visconti
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TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Marco Ghionni Crivelli Visconti, all'udienza dell'11.09.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 21153/2023 a cui risulta riunita quella recante R.G. 773/2024
tra
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Matteo Parte_1
Sabbatini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Annone n. 1, giusta procura in atti;
ricorrente e in persona del legale rapp.te p.t, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Pellegrino e Stefano Pellegrino, con studio in Napoli, al Corso Umberto I, n. 381, presso i quali elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti;
resistente
Fatto e diritto
Con due distinti ricorsi poi riuniti, la ricorrente adiva l'intestato Tribunale esponendo:
- di essere stata assunta in data 04.11.2022 con contratto a tempo determinato part-time (20 ore settimanali), sottoscritto in data 03.11.2022, con termine fissato al 30.11.2022, mansione di
“Addetta alla custodia di edifici”;
- che, nonostante la scadenza del termine fissato al 30.11.2022, la società resistente faceva proseguire la prestazione con le medesime modalità senza alcuna copertura contrattuale (proroga o rinnovo) fino al 03.03.2023 allorquando inviava alla stessa una comunicazione di proroga a mezzo mail recante tuttavia la diversa e precedente data del 28.12.2022; - che, avvedutasi dell'errata data indicata nella comunicazione, accettava di firmarla per ricevuta soltanto previa indicazione della data corretta;
- che il rapporto di lavoro proseguiva per mezzo di una seconda ed ultima proroga fino al 30.04.2023, data a far data dalla quale il rapporto di lavoro terminava. Pertanto, chiedeva al Tribunale adito di: accertare e dichiarare la violazione dell'art. 22 comma 2 D.Lgs. n° 81/2015 da parte della società resistente e dunque la conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato della Sig.ra Parte_1 in un rapporto subordinato a tempo indeterminato decorrente dal 30.12.2022 o diversa data di giustizia e per l'effetto condannare la
[...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_1 all'immediata riammissione in servizio della ricorrente presso le sedi di lavoro indicate nel contratto a termine o diverse di giustizia e con inquadramento di Operaia “Addetta alla custodia di edifici” livello F CCNL Vigilanza Privata Servizi Fiduciari nonché al pagamento della misura massima dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 32 Legge n° 92/'12; accertare e dichiarare altresì la violazione dell'art. 22 comma 1 D.Lgs. n° 81/2015 da parte della società resistente e per l'effetto condannare la in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore al pagamento della relativa maggiorazione della retribuzione pari ad € 1.013,14 o diverso importo, maggiore o minore, risultante tramite CTU contabile o di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e agli interessi legali sulla somma totale così rivalutata con decorrenza dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Si costituiva la resistente che precisava Controparte_1 che, nel corso del rapporto, la ricorrente non era mai stata senza copertura contrattuale ed il contratto aveva subito tre proroghe: una prima proroga dal 01/12/2022 al 31/12/2022; una seconda proroga dal 01/01/2023 al 31/03/2023 ed una terza proroga dal 01/04/2023 al 30/04/2023. Pertanto, chiedeva, in via preliminare, di dichiarare nullo e/o comunque inammissibile il ricorso per difetto assoluto dell'indicazione
2 degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda (art. 414 c.p.c. n. 4); nel merito di rigettarlo. Il tutto con vittoria di spese, con attribuzione. Con distinto ricorso, poi riunito, la parte ricorrente chiedeva, invece, di accertare e dichiarare la non conformità ai canoni di sufficienza e proporzione di cui all'art. 36 Cost. del trattamento economico percepito dalla ricorrente Sig.ra nel Parte_1 periodo 04.11.2022-30.04.2023 e per l'effetto condannare la Società in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1 pagamento delle relative differenze retributive, anche di fine rapporto, pari ad € 2.774,85 o diversa somma, maggiore o minore, risultante tramite CTU contabile o di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e agli interessi legali sulla somma totale così rivalutata con decorrenza dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo saldo. Anche in tale giudizio si costituiva la resistente società, chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di nullità del ricorso;
in ogni caso, ed in subordine, il rigetto nel merito dello stesso. La causa veniva incardinata dinanzi all'attuale giudicante, ma interamente trattata dal GOT in supplenza sul ruolo che provvedeva anche alla riunione al primo giudizio n. 21153/2023 del fascicolo n. 774/2024 e, quindi, decisa all'odierna udienza -prima innanzi all'attuale giudicante-, con sentenza depositata telematicamente.
******* Il ricorso risulta parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. La ricorrente lamenta la violazione dell'art. 22 d.lgs. n. 81/2015 e pertanto chiede la conversione del rapporto a tempo indeterminato con decorrenza dal 30.12.2022 e la condanna della società resistente all'immediata riammissione in servizio, nonché al pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 32 legge n. 92/2012 ed al pagamento della maggiorazione retributiva prevista dall'art. 22 comma 1 d.lgs. n. 81/2015.
Osserva il giudicante come il contratto di lavoro a tempo determinato risulti disciplinato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Tale normativa, all'art. 21, espressamente statuisce che:
Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni
3 di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.
Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
[…]
L'art. 22 del medesimo testo, invece, stabilisce che: […] se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno successivo e al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore.
Qualora il rapporto di lavoro continui oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
Tanto premesso, deve osservarsi come l'articolo 19 del decreto in esame stabilisca invece testualmente che:
Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato;
in caso di proroga e di rinnovo dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.
Da tale disposizione parrebbe emergere che il contratto di lavoro a tempo determinato debba effettivamente essere stipulato in forma scritta ad substantiam, mentre l'articolo 21 non prevede affatto lo stesso requisito per la proroga del medesimo contratto.
4 La forma scritta della proroga, quindi, non deve ritenersi obbligatoria, anche se è evidentemente preferibile ai soli fini della sua prova.
Dal dettato normativo, dunque, pare possa trarsi la conseguenza che la proroga possa essere validamente posta in essere anche in assenza di un atto formale;
eventualmente anche tramite comportamenti da cui emerga in modo chiaro e palese la volontà delle parti di proseguire il rapporto di lavoro oltre la scadenza inizialmente pattuita.
Sul punto, il Tribunale recepisce anche l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con l'Ordinanza n. 10870 del 23 aprile 2021.
In tale pronuncia la S.C. ha chiarito che, ai sensi della disciplina sul contratto a termine, non è richiesta la forma scritta ad substantiam per la proroga del contratto a termine;
deve quindi ritenersi possibile che il consenso del lavoratore alla prosecuzione del rapporto oltre il termine inizialmente fissato si manifesti senza il rispetto di tale forma, anche implicitamente, anche attraverso comportamenti concludenti.
Nel caso di specie, il contratto in esame, sottoscritto in data 04.11.2022 ed inizialmente avente scadenza al 30.11.2022 veniva inizialmente prorogato per il successivo periodo 01.12.2022 - 31.12.2022 in virtù di una proroga che non era stata formalizzata con un atto scritto contestuale all'inizio del periodo.
Tuttavia è pacifico e non contestato tra le parti che:
- la comunicazione relativa a tale proroga sia stata Pt_2 trasmessa dalla società datrice, tempestivamente, addirittura in data 22.11.2022, quindi ben prima della scadenza inizialmente fissata e con espressa indicazione del nuovo termine al 31.12.2022 (cfr. comunicazione in atti all. 5 in prod.ne resistente). Pt_2
- il lavoratore ha continuato, senza soluzione di continuità e senza nulla eccepire, a prestare la propria attività lavorativa anche per il predetto periodo dal 01.12.2022 al 31.12.2022.
Tale condotta, unitamente alla tempestiva comunicazione , Pt_2 costituisce valida manifestazione del consenso tacito o per fatti concludenti alla predetta proroga da parte di entrambe le parti.
Inoltre, il successivo comportamento delle parti che concordavano una nuova proroga per il periodo dal 01.01.2023 al 31.03.2023, formalizzandola attraverso la sottoscrizione di una nota predisposta dalla società datrice datata 28.12.2022, come pure in pari data la società effettuava anche la nuova comunicazione per il periodo Pt_2 appunto sino al 31.03.2023, depone nel senso del pieno e totale accordo
5 di entrambe le parti alla prosecuzione del contratto a termine in essere tra le stesse.
La circostanza che la lavoratrice abbia dichiarato di avere ricevuto il predetto atto solo in data 03.03.2023 senza tuttavia muovere alcuna contestazione nel merito ed anzi sottoscrivendolo ed accettando senza riserve il suo contenuto dopo peraltro aver continuato a lavorare e senza muovere alcuna contestazione, del pari attesta la volontà di addivenire alla proroga del contratto.
Infine, la tempestiva sottoscrizione della terza ed ultima proroga in data 28.03.2023, per il periodo dal 01.04.2023 al 30.04.2023, dimostra inequivocabilmente e definitivamente, ancora una volta, la certa volontà di entrambe le parti a mantenere in essere il rapporto a termine per cui è causa, validamente prorogato, fino al 30.04.2023. La ricorrente lamenta, inoltre, che la retribuzione non sia stata conforme all'art. 36 della Costituzione, operando un confronto con altri CCNL non applicati dall'azienda, segnatamente il CCNL Multiservizi e il CCNL Confcommercio. Sul punto rileva questo giudicante come la resistente applichi al rapporto di lavoro della ricorrente il CCNL Vigilanza Privata, Sezione Servizi Fiduciari, in cui la lavoratrice risultava inquadrata nel livello F. La retribuzione percepita dalla ricorrente risulta assolutamente conforme ai minimi tabellari nonché agli inquadramenti previsti da tale CCNL per le mansioni effettivamente svolte di addetta alla custodia di edifici;
su tali aspetti fattuali non vi sono contestazioni di sorta. Nel caso di specie, la mera comparazione con altri CCNL, quali il CCNL Multiservizi ed il CCNL Confcommercio, non è di per sé sufficiente a dimostrare la sproporzione o l'insufficienza della retribuzione percepita ai sensi del CCNL Vigilanza Privata, Sezione Servizi Fiduciari legittimamente applicato al rapporto in essere tra le parti. Sebbene tali CCNL possano riguardare settori affini o mansioni che presentano alcune analogie con quello oggetto di causa, non è stato in alcun modo dimostrato che il CCNL applicato dall'azienda sia manifestamente inadeguato, obsoleto o che non rappresenti effettivamente la volontà delle parti sociali per il settore specifico dei servizi fiduciari. Le mansioni svolte dalla ricorrente, d'altro canto, rientrano pienamente nell'ambito di applicazione del CCNL Vigilanza Privata, Sezione Servizi Fiduciari.
6 In assenza di specifici e motivati elementi che dimostrino una palese e intollerabile sproporzione tra la retribuzione percepita e la qualità/quantità del lavoro svolto (riproporzionata alle 20 ore settimanali), o una condizione di non dignità derivante dalla retribuzione, il giudice non può sostituirsi alla valutazione delle parti sociali intervenute nella contrattazione collettiva regolarmente applicata al rapporto di lavoro. Pertanto, la retribuzione percepita dalla parte ricorrente si ritiene conforme ai principi costituzionali di proporzionalità e sufficienza e la richiesta di differenze retributive deve essere rigettata. La ricorrente ha lamentato anche il mancato pagamento di tutte le ore notturne effettivamente prestate, specificando in particolare che le ore notturne lavorate nel mese di febbraio 2023 non sarebbero state affatto conteggiate e retribuite. Precisava che il lavoro notturno, ai sensi del CCNL applicato, va dalle ore 22:00 alle ore 06:00. Il giudicante osserva che, per la corretta determinazione del compenso per il lavoro notturno, occorre fare esclusivo riferimento alle disposizioni del CCNL Vigilanza Privata, Sezione Servizi Fiduciari, applicato al rapporto di lavoro, il quale disciplina le maggiorazioni spettanti per il lavoro svolto in orario notturno. Dall'esame della documentazione prodotta dalle parti è emerso che la ricorrente ha effettivamente svolto turni che prevedevano ore di lavoro nella fascia notturna (dalle 22:00 alle 06:00) nel mese di febbraio 2023 per i quali effettivamente non vi è prova della corresponsione della relativa maggiorazione dovuta né dell'avvenuto conteggio in busta paga. Pertanto, per il mese di febbraio 2023, le 23 ore notturne effettivamente documentate come prestate dalla lavoratrice dovranno essere riconosciute e retribuite con le relative maggiorazioni previste dal CCNL. Con riguardo al mese di marzo 2023, invece, dalle buste paga in atti risulta che il lavoro notturno sia stato retribuito nella misura di 7 ore mentre dall'analisi dei prospetti presenza allegati al ricorso, risulta che le ore notturne effettivamente lavorate dalla ricorrente sono state 12. Anche in questo caso, quindi, devono essere riconosciute e liquidate le 5 ore notturne non conteggiate in busta paga. Spetta, in definitiva, alla ricorrente la maggiorazione oraria notturna pari ad € 2,36 per le 28 ore di lavoro notturno svolte nei mesi di febbraio e marzo 2023. Il ricorso deve conclusivamente essere accolto nei predetti limiti.
7 Le spese di giudizio, stante l'accoglimento assolutamente parziale della domanda nonché la qualità delle parti e la natura della lite, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dr. Marco Ghionni Crivelli Visconti, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione,
- in parziale accogliento della domanda condanna la
[...] in persona del legale rapp.te p.t, al pagamento in CP_1 favore della ricorrente della maggiorazione Parte_1 contrattualmente dovuta per le 28 ore notturne lavorate nei mesi di febbraio e marzo 2023 pari a complessivi € 66,12 oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
- rigetta per il resto la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Napoli, 11 settembre 2025
Il Giudice
dr. Marco Ghionni Crivelli Visconti
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