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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 14/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3130 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2016, vertente tra
Parte_1
(C.F.: ), con sede in , in Piazzetta del Titano, n. 2, P.IVA_1 Parte_1 giuridicamente riconosciuta il 17 luglio 2001, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata a Teramo, in Vico della Luna, n.
5, presso e nello studio dell'Avv. Duccio Araclio, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Malipiero, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione.
- parte attrice -
e
(C.F.: ), nato a [...] il 12 Controparte_1 C.F._1 dicembre 1972 ed (C.F.: ), nata in CP_2 C.F._2
Russia il 13 agosto 1971, in proprio nonché in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore entrambi Persona_1 residenti a [...], entrambi elettivamente domiciliati a Teramo, in Corso San Giorgio, n. 110, presso e nello studio degli Avv.ti Giuseppe Malignano Stuart e Simone Flamminj, i quali li rappresentano e difendono giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovi procuratori, depositata il 13 marzo 2018.
- parte convenuta -
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 22 ottobre
2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la
[...]
(d'ora in poi, per comodità, anche solo Parte_1
“ ”) ha convenuto in giudizio, avanti all'intestato Tribunale, i coniugi Pt_2
ed in proprio nonché in qualità di genitori Controparte_1 CP_2 esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1
al fine di sentir dichiarare ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'inefficacia, nei
[...] propri confronti, dell'atto di acquisto Rep. 95215 Racc. n. 22256 a ministero del
Notaio nel 25 agosto 2011, trascritto in data 7 settembre 2011, Persona_2 che realizza una donazione indiretta della nuda proprietà da parte dei convenuti in favore della figlia minore.
In sintesi, l'istituto di credito ha dedotto, in punto di fatto, che:
- con due autonome fideiussioni di importo pari a € 50.000,00 ciascuna, entrambe sottoscritte in data 23 gennaio 2007, i sig.ri Controparte_1 ed hanno deciso di garantire l'affidamento accordato da essa CP_2 attrice in favore della società e, con ulteriore fideiussione CP_3 sottoscritta rilasciata in data 7 ottobre 2008 questa volta esclusivamente dal sig. è stato garantito, sempre per l'importo di € 50.000,00, Per_1
l'affidamento concesso da essa attrice in favore della società CP_4
- non avendo nessuna delle due società debitrici principali, a fronte dello sconfinamento dei propri affidamenti, provveduto al relativo saldo, essa attrice si è conseguentemente rivolta ai due fideiussori odierni convenuti e, non avendo ricevuto nulla a parziale estinzione del debito, ha chiesto ed ottenuto due distinti decreti ingiuntivi, uno (il n. 388/2011) in danno di entrambi gli odierni convenuti in qualità di garanti della società CP_3
l'altro (il n. 389/2011) in danno esclusivamente nei confronti del sig.
[...] in qualità di fideiussore della società Per_1 CP_4
- entrambi i titoli monitori, divenuti definitivi per mancata opposizione con conseguente apposizione di formula esecutiva, sono stati posti in esecuzione, in particolare il decreto ingiuntivo n. 388/2011 per promuovere una procedura mobiliare in cui, all'asta del 18 marzo 2016, è stata venduta
2 l'automobile pignorata per un prezzo pari ad € 2.310,00, ed il decreto ingiuntivo n. 389/2011 per promuovere una procedura di esecuzione immobiliare avente ad oggetto, in un primo momento, la quota di 1/2 del diritto di usufrutto di titolarità del sig. sull'immobile sito in Per_1
Roseto degli Abruzzi in via Marcacci n. 16 ed in seguito anche l'altra quota di 1/2 dello stesso diritto di usufrutto della sig.ra Per_1
- nonostante l'esecuzione abbia, quindi, ad oggetto la totalità (100%) del diritto di usufrutto, le aste sono andate deserte, soprattutto in considerazione del fatto che la vendita concerne esclusivamente il diritto di usufrutto, essendo invece la nuda proprietà dell'immobile in capo alla figlia minore dei coniugi, risultando per l'effetto il tipo di investimento non particolarmente allettante;
- dalla perizia effettuata in corso di causa, il valore del diritto di usufrutto con il ribasso previsto per le vendite nelle procedure esecutive è diventato pari ad € 46.618,85 per ciascun coniuge ed è stato ribassato ulteriormente ad ogni tentativo di vendita (specificando che l'ultima asta del 21 ottobre
2015, con il prezzo base di € 75.300,00 per l'intero diritto di usufrutto è andata deserta);
- gli odierni convenuti hanno solo formalmente acquistato l'immobile, di fatto invece donando alla minore la nuda proprietà dello stesso, e tale acquisto ha avuto luogo nell'agosto del 2011, quindi successivamente alla messa in mora inviata da essa attrice e ricevuta nell'anno 2010 e al momento in cui i predetti decreti ingiuntivi erano in corso di emissione;
- dall'atto di compravendita, risulta che il pagamento del prezzo è stato effettuato dai due convenuti, per una parte, mediante assegni circolari consegnati contestualmente al rogito e, per la restante parte, mediante accollo da parte dei convenuti stessi del mutuo acceso all'immobile, essendo oltretutto stato specificato dai convenuti nel ricorso indirizzato al
Giudice Tutelare per ottenere l'autorizzazione all'acquisto che il prezzo sarebbe stato integralmente pagato dai genitori della minore;
- quindi i genitori convenuti hanno provveduto ad acquistare la nuda proprietà dell'immobile in favore della figlia minore, effettuando nella sostanza una donazione indiretta in favore della stessa, così diminuendo, mediante l'esborso del prezzo per l'acquisto del bene donato, il patrimonio
3 a disposizione del creditore il soddisfo del proprio credito, per cui si rende necessario agire per ottenere la revoca della predetta donazione fatta dai coniugi di modo che esso istituto di credito possa rivalersi sulla piena proprietà dell'unico bene di titolarità dei debitori;
- infatti, l'immobile la cui nuda proprietà è stata donata dai convenuti in favore della figlia costituisce l'unico bene utilmente pignorabile, non risultando dai registri immobiliari altro bene in favore di nessuno dei due debitori ed avendo ciascuno dei due coniugi, in sede di esecuzione immobiliare - come risulta dal verbale di pignoramento - dichiarato di non essere proprietario di altri beni e di non vantare crediti nei confronti di terzi ed avendo oltretutto il sig. anche dichiarato di non prestare Per_1 alcuna attività lavorativa, salvo saltuarie consulenze.
Quindi la società attrice ha evidenziato, in diritto, la coesistenza di tutti i presupposti necessari per l'utile esperimento dell'azione ex art. 2901 c.c., e cioè l'esistenza di un credito, sorto anteriormente (negli anni 2007 e 2008, in cui sono state sottoscritte le fideiussioni) rispetto all'atto dispositivo pregiudizievole per le ragioni creditorie, rappresentato dalla compravendita immobiliare (avvenuta nel 2011), mediante la quale è stata invero realizzata la donazione indiretta della nuda proprietà in favore della figlia minore), nonché l'eventus damni e la scientia damni, ossia la consapevolezza dei debitori del pregiudizio arrecato, attraverso l'atto pubblico, alle ragioni di essa attrice.
Con comparsa del 12 dicembre 2016, si sono costituiti in giudizio i coniugi – chiedendo la reiezione della domanda ex art. 2901 Per_1 Per_1
c.c. e rappresentando in sintesi che:
- parte attrice sta tenendo una condotta sostanzialmente scorretta, in quanto, con specifico riferimento alla fideiussione prestata da entrambi essi convenuti in favore della società invero, la predetta CP_3 garanzia risulta essere in solido con altri soggetti fideiussori, e cioè
e , e l'istituto di Parte_3 Testimone_1 Parte_4 Parte_5 credito sottace la duplice circostanza che i garanti sig.ri e Pt_4 Pt_5 hanno raggiunto con il medesimo una transazione, versandogli la somma di € 30.000,00 e che lo stesso sig. ha versato, a deconto, Per_1
l'ulteriore somma di € 10.000,00, con l'effetto per cui la ha già CP_5 ricevuto la somma di € 40.000,00;
4 - oltretutto, controparte cela la circostanza di non aver mai riscontrato le proposte transattive avanzate da essi stessi debitori e non è a conoscenza del fatto che il sig. è stato assunto con contratto a tempo Per_1 indeterminato dalla per cui ben potrebbe garantire Parte_6
l'eventuale residuo debitoria attraverso versamento rateale o tramite cessione del quinto strumenti similari o con eventuale accollo in capo alla coniuge Popova;
- in ogni caso, difettano i presupposti di legge dell'actio pauliana, in specie sia il requisito dell'eventus damni (in quanto essi hanno acquistato “e così facendo hanno ulteriormente garantito la loro posizione debitoria” per cui, non vi è stata alcuna diminuzione della garanzia patrimoniale ma anzi esattamente il contrario), che quello scientia damni.
A seguito del decreto di fissazione d'udienza per la prosecuzione del processo emesso a fronte dell'istanza attorea di prosecuzione del giudizio sospeso all'udienza del 13 dicembre 2016 (istanza motivata in ragione dell'avvenuta cessazione della causa di sospensione di cui all'art. 49, co. I D.L.
189/2016), il precedente titolare del procedimento, all'udienza del 17 gennaio
2018, ha rigettato la richiesta avanzata dai convenuti di nomina di curatore in favore della minore e concesso i termini ex art. 183, comma VI c.p.c..
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale ed il subentrato titolare del procedimento, ritenutala matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 13 febbraio 2020, oggetto di numerosi rinvii.
La presente causa è pervenuta quindi in data 12 marzo 2024 sul ruolo dello scrivente magistrato, che ha anticipato la causa all'udienza del 16 ottobre
2024, celebrata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (come da provvedimento regolarmente comunicato alle parti costituite), in occasione della quale, rilevato il mancato deposito di note a trattazione scritta, è stato disposto il rinvio, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 22 ottobre 2024, cui peraltro i procuratori delle parti sono comparsi ed hanno precisato le rispettive conclusi, con conseguente trattenimento della causa in decisione e concessione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
5 Preliminarmente, si ritiene opportuno esaminare sin da ora le difese coltivate dai convenuti in comparsa di costituzione e risposta “estranee” al merito dell'azione ex art. 2901 c.c. avanzata da . Pt_2
In particolare, considerato che i coniugi convenuti hanno eccepito l'esistenza di pagamenti ad opera di terzi fideiussori per € 30.000,00 e ad opera del sig. per la somma di € 10.000,00, deve in ogni caso sottolinearsi Per_1 come sia documentato dimostrato che il credito dell'odierna attrice, pur dedotti i citati versamenti, superi abbondantemente l'importo di € 100.000,00 per sorte capitale, avendo infatti l'istituto bancario chiesto ed ottenuto un primo decreto ingiuntivo (il n. 388/2011) per l'importo di € 50.000,00, oltre alle spese, per ciascuno dei due coniugi (cfr. documento n. 4 allegato fascicolo attore) ed un secondo decreto monitorio (il n. 389/2011) per € 50.000,00, oltre alle spese, solo in danno del sig. (cfr. documento n. 5 allegato fascicolo attore), titoli Per_1 che, divenuti definitivi per mancata opposizione, portano un totale in linea capitale di € 150.000,00, oltre alle spese.
Risulta inoltre sconfessata, sempre attraverso produzione documentale, anche la circostanza secondo cui l'istituto di credito attoreo non abbia mai riscontrato le proposte transattive avanzate dai debitori, avendo per contro accordato agli odierni debitori la possibilità di procedere ad un pagamento a saldo e stralcio della somma onnicomprensiva di € 60.000,00 (cfr. documento n.
27 fascicolo attore).
Ciò premesso e prima di procedere al vaglio del merito controversia, si ritiene proficuo premettere alcune considerazioni di carattere generale in punto di azione revocatoria ordinaria, la quale – in quanto potere del creditore di domandare giudizialmente che siano dichiarati inefficaci, nei propri confronti, gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore arrechi pregiudizio alle proprie ragioni – è preordinata unicamente a preservare e garantire il diritto del creditore di agire in via esecutiva sul patrimonio del proprio debitore, cosicché resti salva la garanzia patrimoniale generica spettantegli ai sensi dell'art. 2740 c.c. e si ricostituisca quel patrimonio nella sua consistenza qualitativa e quantitativa anteriore all'atto dispositivo, attualmente o potenzialmente pregiudizievole.
Attraverso questo strumento di tutela, integrante un'azione di accertamento, il creditore infatti realizza e rende concreta la garanzia generica
6 di cui all'art. 2740 c.c., in due momenti consecutivi: il creditore che agisce in revocatoria, infatti, può dapprima rendere inefficaci, nei soli propri confronti, quegli atti dispositivi che il debitore ha compiuto, pur consapevole dell'esistenza del vincolo obbligatorio, e che rappresentino, per il verificarsi di una conseguenziale diminuzione del patrimonio di quest'ultimo, un concreto pregiudizio dell'interesse creditorio, mentre, successivamente all'eventuale dichiarazione di inefficacia dell'atto di cui sopra, diviene legittimato a promuovere nei confronti dei terzi acquirenti o beneficiari le azioni conservative ed esecutive sui beni oggetto di disposizione, in base a quanto disposto dall'art. 2902 c.c..
Ciò chiarito in relazione alla finalità perseguita dall'actio pauliana disciplinata dall'art. 2901 c.c., il primo presupposto della stessa è rappresentato dalla sussistenza di un credito del creditore revocante, che, lo si specifica, può anche essere costituito da un credito sottoposto a termine o condizione e che può anche essere iLLquido, oltre che eventuale, non occorrendo un preventivo accertamento giudiziale (cfr. Cass. civ. 15 gennaio 1982, n. 238; Cass. civ., sez.
I, n. 1050 del 10 febbraio 1996), né la formazione di un titolo esecutivo.
Quanto al rapporto temporale fra l'atto pregiudizievole ed il credito a tutela del quale viene esperita l'azione revocatoria, l'art. 2901 c.c. disciplina due diverse ipotesi, potendo il credito, infatti, essere anteriore ovvero successivo rispetto all'atto revocando.
Nello specifico, in caso di anteriorità del credito rispetto all'atto, è sufficiente, ai fini dell'accoglimento della domanda, che il debitore sia stato a conoscenza del pregiudizio delle ragioni creditorie (scientia damni del debitore)
e, in caso di atto a titolo oneroso, che la consapevolezza di tale pregiudizio sia riscontrabile altresì nel terzo (partecipatio fraudis del terzo alla scientia damni del debitore); al riguardo, è opportuno precisare, peraltro, che l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo deve essere riscontrata in base al momento in cui il credito è sorto, e non a quello, eventualmente successivo, in cui esso venga accertato (cfr. Cassazione civile, Sez. I, 10 febbraio 1996, n. 1050;
Cassazione civile, sez. I, 2 settembre 1996, n. 8013; Cassazione civile, sez. I, 18 febbraio 1998, n. 1712), tanto che la definizione del giudizio di accertamento sulla fondatezza del credito non costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda di revocatoria tale da
7 sottoporre il processo di revoca alla sospensione ex art. 295 c.p.c. (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 11 marzo 1981, n. 1388).
Nel diverso caso, parimenti disciplinato dall'art. 2901 c.c., di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito è, invece, necessario che l'atto medesimo sia stato dolosamente preordinato dal debitore per pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni creditorie (consilium fraudis o animus nocendi del debitore) e che, nel caso di atto oneroso, anche il terzo sia stato partecipe di tale dolosa preordinazione (partecipatio fraudis del terzo al consilium fraudis del debitore).
Altro presupposto imprescindibile dell'actio pauliana è rappresentato dal pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (eventus damni), riscontrabile laddove l'atto posto in essere dal debitore abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore e, quindi, abbia determinato o aggravato il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante. In particolare, deve essere evidenziato come, secondo consolidata giurisprudenza, ai fini dell'azione revocatoria, l'eventus damni sussiste non solo quando l'atto di disposizione del debitore renda impossibile la soddisfazione coattiva del credito, ma anche quando la renda incerta o quantomeno più difficoltosa.
Come già rilevato a proposito dell'anteriorità del credito, è necessaria la conoscenza del pregiudizio da parte del debitore (scientia damni) e, quindi, la consapevolezza che, attraverso la realizzazione dell'atto, si venga a determinare una situazione di pericolo di incapienza del patrimonio ovvero la dolosa preordinazione dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni del creditore, qualora l'atto sia anteriore all'insorgenza del credito.
La prova di tali presupposti, che costituiscono evidentemente stati psicologici, può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici (cfr. Cass. civ., 8 giugno 1983, n. 3937).
Infine, per gli atti a titolo oneroso, è necessaria anche la consapevolezza del terzo, nel caso di atto posteriore (da provarsi eventualmente tramite presunzioni, cfr. Cassazione civile, sez. III, 1 giugno 2000, n. 7262; Cassazione civile, sez. III, 5 giugno 2000, n. 7452) ovvero la partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione, nel caso di atto anteriore.
8 Ciò premesso in ordine alla funzione ed ai presupposti per l'accoglimento della actio pauliana e passando alla verifica della ricorrenza degli stessi nel caso per cui è processo, osserva anzitutto il Tribunale che risulta documentalmente dimostrata la sussistenza di una pretesa creditoria dell'istituto di credito attore nei confronti dei coniugi ed sono infatti Controparte_1 CP_2 versati in atti i contratti di fideiussione dai medesimi stipulati con la
[...] in favore della società Parte_1 Cont (cfr. documenti nn. 1 e 2 fascicolo attore) e della società . CP_3
[...]
(cfr. documento n. 3 fascicolo attore), fonti negoziali delle ragioni CP_7 creditorie.
Appurata la sussistenza del credito e procedendo all'accertamento della sussistenza degli ulteriori presupposti previsti dall'art. 2909 c.c., può ritenersi pacificamente raggiunta la prova dell'anteriorità della nascita del credito rispetto all'atto dispositivo – sul quale si tornerà funditus nel prosieguo –, in quanto, oltre a trattarsi di circostanza non contestata ed anzi espressamente riconosciuta dai convenuti (cfr. le note conclusive depositate in data 14 febbraio
2022, in cui affermano: “l'acquisto della qualità del debitore nei confronti del creditore risale al momento della nascita stessa del credito (e non anche a quello della scadenza dell'obbligazione del debitore principale), sì che è a tale momento che occorre far riferimento al fine di stabilire se l'atto pregiudizievole”), è, in ogni caso, provata in via documentale.
Rammentato, infatti, che, come sopra anticipato, ai fini della valutazione concernente l'anteriorità o meno del credito, occorre far riferimento al momento in cui la situazione obbligatoria è sorta e non a quello, successivo, in cui essa venga eventualmente accertata, nel caso in esame il credito trae origine dai contratti di fideiussione stipulati dai debitori in data 23 gennaio 2007 (cfr. documenti nn. 1 e 2 fascicolo attore) ed in data 7 ottobre 2008 (cfr. documento n. 3 fascicolo attore), mentre l'atto dispositivo risale al 25 agosto 2011 (cfr. documento n. 11 fascicolo attore) e, dunque, risulta posteriore rispetto alla nascita dell'obbligo di garanzia, e quindi di credito, in capo ai fideiussori convenuti.
Orbene, catalizzando l'attenzione sull'atto dispositivo che viene in rilievo nel caso di specie, i coniugi convenuti sostengono che sarebbe assente il requisito dell'eventus damni, giacché gli stessi, mediante appunto l'atto di
9 compravendita del 25 agosto 2011 a rogito del Notaio “non Persona_2 donano, né alienano”, bensì “acquistano”, e, di conseguenza, hanno ulteriormente arricchito e quindi garantito la loro posizione debitoria, con il corollario per cui, non essendosi registrata alcuna diminuzione della garanzia patrimoniale ma anzi esattamente il fenomeno contrario - considerato “che nel 2007 i due convenuti non possedevano alcun bene suscettibile di valore” (cfr. p. 4 comparsa di costituzione) -, dunque “l'eventus damni è inesistente, posto che i debitori hanno effettivamente accresciuto il loro patrimonio rispetto al momento della sottoscrizione della fideiussione.” (cfr. p. 4 comparsa di costituzione).
La difesa coltivata dai convenuti non coglie nel segno.
Dalla semplice lettura dell'atto notarile in commento (cfr. documento n.
12 fascicolo attore), emerge in maniera chiara, all'art. 1, che il venditore, ossia la società in nome collettivo “F.LL D'AZ OM e CO S.n.c., “vende ai coniugi e e alla minore che in Controparte_1 CP_2 Persona_1 persona come in comparizione, accettano ed acquistano i primi due indivisamente ed in parti uguali tra loro per l'usufrutto dell'intero e la minore per la nuda Persona_1 proprietà, la seguente unità immobiliare (…)”.
Dunque, attraverso l'atto di compravendita in parola, i coniugi convenuti si sono limitati ad acquistare, per l'intero, il solo diritto di usufrutto sull'immobile oggetto di compravendita, mentre la nuda proprietà è stata acquistata in nome dei genitori ma per conto ed in favore della figlia minore
(essendo stati i genitori, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore, “autorizzati con decreto del giudice tutelare del Tribunale di Teramo - sezione distaccata di Atri in data 11 agosto 2011”), così sostanzialmente realizzando una donazione indiretta in favore prole, con l'effetto di diminuire, anche mediante l'esborso del prezzo per l'acquisto del bene donato, il patrimonio a disposizione del creditore per il soddisfo del proprio credito.
Che si tratti di atto di liberalità indiretta è del resto confermato, oltre dalla circostanza secondo cui, a fronte dell'atto di compravendita, è uscita dal patrimonio dei debitori una rilevante somma di denaro senza che, per converso, questi abbiano acquisito la titolarità di altrettanti beni o diritti idonei a soddisfare le ragioni creditorie, anche dal tenore del ricorso presentato dalla coppia al Giudice Tutelare volto ad ottenere Persona_1
l'autorizzazione all'acquisto della nuda proprietà “in nome e per conto della
10 minore”, in cui viene espressamente specificato che la somma oggetto del prezzo di compravendita “sarà pagata interamente dai genitori esponenti medesimi parte con denaro già in loro possesso e parte mediante all'accollo della corrispondente quota di mutuo gravante sull'unità immobiliare in oggetto” (cfr. documento n. 17 fascicolo attore).
Pertanto, l'atto pubblico in questione realizza indubbiamente una liberalità indiretta, che, come noto, si configura non attraverso il tipico atto di donazione di cui all'art. 769 c.c., bensì attraverso la stipula altro negozio giuridico che però produce, oltre all'effetto suo tipico, anche l'ulteriore scopo della donazione, realizzando quindi l'arricchimento altrui, con contestuale depauperamento del disponente.
Ebbene, i convenuti, mediante l'atto notarile in esame, hanno posto in essere una donazione indiretta, intestando la nuda proprietà alla minore e corrispondendo essi stessi la somma a tal fine, e quindi, così operando, hanno arricchito un altro soggetto mediante il proprio depauperamento.
Dunque, alla luce delle superiori considerazioni, appare chiaro, nel caso di specie, che sussistesse nei convenuti la piena consapevolezza di nuocere, in concreto, alle ragioni creditorie della banca mediante la donazione indiretta posta in essere, con la quale è stato infatti perseguito lo scopo di sottrarre il bene alla garanzia della parte attrice creditrice o comunque di diminuire la garanzia patrimoniale generica attraverso il versamento, in favore dell'alienante e della banca mutuataria, di una somma tale da servire per l'acquisto dell'intera proprietà e acquisendo invece un diritto reale minore, qual è l'usufrutto.
Con riguardo poi al requisito del pregiudizio arrecato al creditore, esso
– come sopra anticipato - non deve consistere necessariamente nella determinazione dell'incapienza patrimoniale del debitore, ma può consistere anche nella diminuzione considerevole del patrimonio.
Ebbene, nel caso in esame, l'immobile la cui nuda proprietà è stata donata dai coniugi alla figlia minore costituisce, a ben vedere, l'unico bene utilmente pignorabile, non risultando dei registri immobiliari altro bene in favore di nessuno dei due debitori ed avendo ciascuno dei due coniugi, in sede di esecuzione immobiliare, dichiarato di non essere proprietario di altri beni e di non vantare crediti nei confronti di terzi, come oltretutto affermato
11 anche in sede di comparsa di costituzione e risposta dagli stessi convenuti, in cui si legge espressamente che “nel 2007 i due convenuti non possedevano alcun bene suscettibile di valore” (cfr. p. 4 comparsa di costituzione).
Trattandosi quindi di donazione indiretta e quindi di atto a titolo gratuito, a nulla rileva il ruolo del venditore, in quanto rimane estraneo alle finalità fraudolente perseguite con la donazione, seppur indiretta, essendo, al contrario, necessaria e sufficiente la consapevolezza, esclusivamente in capo ai debitori, del pregiudizio che, attraverso l'atto di disposizione, venga in concreto arrecato alle ragioni creditorie, consapevolezza la cui prova, secondo la giurisprudenza sopra citata, può essere fornita anche attraverso presunzioni.
Ebbene, nel caso di specie, la scientia damni dei convenuti ben può evincersi dalla circostanza, sopra meglio argomentata, secondo cui i debitori non avessero alcun diritto reale o di credito risultante da pubblici registri o comunque dagli stessi dichiarato volontariamente in sede di esecuzione nonché in sede di costituzione nell'odierno giudizio (cfr. p. 4 comparsa di costituzione).
A ciò si aggiunga che la consapevolezza di arrecare danno alle ragioni creditorie è palese anche se si considera che, al momento in cui hanno portato a termine la compravendita dell'immobile e la contestuale donazione (nel
2011), i coniugi avevano già ricevuto, nel 2010, la richiesta di pagamento ad opera della banca (cfr. documento n. 10 fascicolo attore).
Pertanto, anche l'elemento psicologico della scienti damni dei debitori può dirsi dimostrato.
Dunque, dalle superiori considerazioni, consegue l'accoglimento della domanda proposta da parte attrice e, quindi, la dichiarazione di inefficacia, nei confronti stessa, dell'atto di acquisto del 25 agosto 2011 a ministero del
Notaio (Rep. 95215 Racc. n. 22256). Persona_2
Le spese di lite seguono la soccombenza integrale dei convenuti e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (con “valore indeterminabile – complessità bassa”, stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, ed applicazione dei parametri medi per tutte le fasi, tranne che per quella istruttoria, in ragione della natura eminentemente documentale della causa).
12
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella controversia rubricata al R.G. n. 3130/2016 fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. in accoglimento della domanda per azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. formulata dall'attrice Parte_1
DICHIARA l'atto di acquisto del 25 agosto 2011 a ministero
[...] del Notaio (Rep. 95215 Racc. n. 22256), trascritto in data 7 Persona_2 settembre 2011, inefficace nei confronti di parte attrice;
2. CONDANNA i convenuti ed in solido Controparte_1 CP_2 fra loro, alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese di lite, che sono liquidate nella somma di € 7.713,00 per compensi ed € 562,98 per esborsi
(€ 518,00 per C.U., € 27,00 per marca da bollo ed € 17,98 per spese di notifica), oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, come per legge;
3. ORDINA al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione dell'atto pubblico a cui attiene, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
Così deciso in Teramo, il 14 gennaio 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3130 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2016, vertente tra
Parte_1
(C.F.: ), con sede in , in Piazzetta del Titano, n. 2, P.IVA_1 Parte_1 giuridicamente riconosciuta il 17 luglio 2001, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata a Teramo, in Vico della Luna, n.
5, presso e nello studio dell'Avv. Duccio Araclio, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Malipiero, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione.
- parte attrice -
e
(C.F.: ), nato a [...] il 12 Controparte_1 C.F._1 dicembre 1972 ed (C.F.: ), nata in CP_2 C.F._2
Russia il 13 agosto 1971, in proprio nonché in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore entrambi Persona_1 residenti a [...], entrambi elettivamente domiciliati a Teramo, in Corso San Giorgio, n. 110, presso e nello studio degli Avv.ti Giuseppe Malignano Stuart e Simone Flamminj, i quali li rappresentano e difendono giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovi procuratori, depositata il 13 marzo 2018.
- parte convenuta -
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 22 ottobre
2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la
[...]
(d'ora in poi, per comodità, anche solo Parte_1
“ ”) ha convenuto in giudizio, avanti all'intestato Tribunale, i coniugi Pt_2
ed in proprio nonché in qualità di genitori Controparte_1 CP_2 esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1
al fine di sentir dichiarare ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'inefficacia, nei
[...] propri confronti, dell'atto di acquisto Rep. 95215 Racc. n. 22256 a ministero del
Notaio nel 25 agosto 2011, trascritto in data 7 settembre 2011, Persona_2 che realizza una donazione indiretta della nuda proprietà da parte dei convenuti in favore della figlia minore.
In sintesi, l'istituto di credito ha dedotto, in punto di fatto, che:
- con due autonome fideiussioni di importo pari a € 50.000,00 ciascuna, entrambe sottoscritte in data 23 gennaio 2007, i sig.ri Controparte_1 ed hanno deciso di garantire l'affidamento accordato da essa CP_2 attrice in favore della società e, con ulteriore fideiussione CP_3 sottoscritta rilasciata in data 7 ottobre 2008 questa volta esclusivamente dal sig. è stato garantito, sempre per l'importo di € 50.000,00, Per_1
l'affidamento concesso da essa attrice in favore della società CP_4
- non avendo nessuna delle due società debitrici principali, a fronte dello sconfinamento dei propri affidamenti, provveduto al relativo saldo, essa attrice si è conseguentemente rivolta ai due fideiussori odierni convenuti e, non avendo ricevuto nulla a parziale estinzione del debito, ha chiesto ed ottenuto due distinti decreti ingiuntivi, uno (il n. 388/2011) in danno di entrambi gli odierni convenuti in qualità di garanti della società CP_3
l'altro (il n. 389/2011) in danno esclusivamente nei confronti del sig.
[...] in qualità di fideiussore della società Per_1 CP_4
- entrambi i titoli monitori, divenuti definitivi per mancata opposizione con conseguente apposizione di formula esecutiva, sono stati posti in esecuzione, in particolare il decreto ingiuntivo n. 388/2011 per promuovere una procedura mobiliare in cui, all'asta del 18 marzo 2016, è stata venduta
2 l'automobile pignorata per un prezzo pari ad € 2.310,00, ed il decreto ingiuntivo n. 389/2011 per promuovere una procedura di esecuzione immobiliare avente ad oggetto, in un primo momento, la quota di 1/2 del diritto di usufrutto di titolarità del sig. sull'immobile sito in Per_1
Roseto degli Abruzzi in via Marcacci n. 16 ed in seguito anche l'altra quota di 1/2 dello stesso diritto di usufrutto della sig.ra Per_1
- nonostante l'esecuzione abbia, quindi, ad oggetto la totalità (100%) del diritto di usufrutto, le aste sono andate deserte, soprattutto in considerazione del fatto che la vendita concerne esclusivamente il diritto di usufrutto, essendo invece la nuda proprietà dell'immobile in capo alla figlia minore dei coniugi, risultando per l'effetto il tipo di investimento non particolarmente allettante;
- dalla perizia effettuata in corso di causa, il valore del diritto di usufrutto con il ribasso previsto per le vendite nelle procedure esecutive è diventato pari ad € 46.618,85 per ciascun coniuge ed è stato ribassato ulteriormente ad ogni tentativo di vendita (specificando che l'ultima asta del 21 ottobre
2015, con il prezzo base di € 75.300,00 per l'intero diritto di usufrutto è andata deserta);
- gli odierni convenuti hanno solo formalmente acquistato l'immobile, di fatto invece donando alla minore la nuda proprietà dello stesso, e tale acquisto ha avuto luogo nell'agosto del 2011, quindi successivamente alla messa in mora inviata da essa attrice e ricevuta nell'anno 2010 e al momento in cui i predetti decreti ingiuntivi erano in corso di emissione;
- dall'atto di compravendita, risulta che il pagamento del prezzo è stato effettuato dai due convenuti, per una parte, mediante assegni circolari consegnati contestualmente al rogito e, per la restante parte, mediante accollo da parte dei convenuti stessi del mutuo acceso all'immobile, essendo oltretutto stato specificato dai convenuti nel ricorso indirizzato al
Giudice Tutelare per ottenere l'autorizzazione all'acquisto che il prezzo sarebbe stato integralmente pagato dai genitori della minore;
- quindi i genitori convenuti hanno provveduto ad acquistare la nuda proprietà dell'immobile in favore della figlia minore, effettuando nella sostanza una donazione indiretta in favore della stessa, così diminuendo, mediante l'esborso del prezzo per l'acquisto del bene donato, il patrimonio
3 a disposizione del creditore il soddisfo del proprio credito, per cui si rende necessario agire per ottenere la revoca della predetta donazione fatta dai coniugi di modo che esso istituto di credito possa rivalersi sulla piena proprietà dell'unico bene di titolarità dei debitori;
- infatti, l'immobile la cui nuda proprietà è stata donata dai convenuti in favore della figlia costituisce l'unico bene utilmente pignorabile, non risultando dai registri immobiliari altro bene in favore di nessuno dei due debitori ed avendo ciascuno dei due coniugi, in sede di esecuzione immobiliare - come risulta dal verbale di pignoramento - dichiarato di non essere proprietario di altri beni e di non vantare crediti nei confronti di terzi ed avendo oltretutto il sig. anche dichiarato di non prestare Per_1 alcuna attività lavorativa, salvo saltuarie consulenze.
Quindi la società attrice ha evidenziato, in diritto, la coesistenza di tutti i presupposti necessari per l'utile esperimento dell'azione ex art. 2901 c.c., e cioè l'esistenza di un credito, sorto anteriormente (negli anni 2007 e 2008, in cui sono state sottoscritte le fideiussioni) rispetto all'atto dispositivo pregiudizievole per le ragioni creditorie, rappresentato dalla compravendita immobiliare (avvenuta nel 2011), mediante la quale è stata invero realizzata la donazione indiretta della nuda proprietà in favore della figlia minore), nonché l'eventus damni e la scientia damni, ossia la consapevolezza dei debitori del pregiudizio arrecato, attraverso l'atto pubblico, alle ragioni di essa attrice.
Con comparsa del 12 dicembre 2016, si sono costituiti in giudizio i coniugi – chiedendo la reiezione della domanda ex art. 2901 Per_1 Per_1
c.c. e rappresentando in sintesi che:
- parte attrice sta tenendo una condotta sostanzialmente scorretta, in quanto, con specifico riferimento alla fideiussione prestata da entrambi essi convenuti in favore della società invero, la predetta CP_3 garanzia risulta essere in solido con altri soggetti fideiussori, e cioè
e , e l'istituto di Parte_3 Testimone_1 Parte_4 Parte_5 credito sottace la duplice circostanza che i garanti sig.ri e Pt_4 Pt_5 hanno raggiunto con il medesimo una transazione, versandogli la somma di € 30.000,00 e che lo stesso sig. ha versato, a deconto, Per_1
l'ulteriore somma di € 10.000,00, con l'effetto per cui la ha già CP_5 ricevuto la somma di € 40.000,00;
4 - oltretutto, controparte cela la circostanza di non aver mai riscontrato le proposte transattive avanzate da essi stessi debitori e non è a conoscenza del fatto che il sig. è stato assunto con contratto a tempo Per_1 indeterminato dalla per cui ben potrebbe garantire Parte_6
l'eventuale residuo debitoria attraverso versamento rateale o tramite cessione del quinto strumenti similari o con eventuale accollo in capo alla coniuge Popova;
- in ogni caso, difettano i presupposti di legge dell'actio pauliana, in specie sia il requisito dell'eventus damni (in quanto essi hanno acquistato “e così facendo hanno ulteriormente garantito la loro posizione debitoria” per cui, non vi è stata alcuna diminuzione della garanzia patrimoniale ma anzi esattamente il contrario), che quello scientia damni.
A seguito del decreto di fissazione d'udienza per la prosecuzione del processo emesso a fronte dell'istanza attorea di prosecuzione del giudizio sospeso all'udienza del 13 dicembre 2016 (istanza motivata in ragione dell'avvenuta cessazione della causa di sospensione di cui all'art. 49, co. I D.L.
189/2016), il precedente titolare del procedimento, all'udienza del 17 gennaio
2018, ha rigettato la richiesta avanzata dai convenuti di nomina di curatore in favore della minore e concesso i termini ex art. 183, comma VI c.p.c..
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale ed il subentrato titolare del procedimento, ritenutala matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 13 febbraio 2020, oggetto di numerosi rinvii.
La presente causa è pervenuta quindi in data 12 marzo 2024 sul ruolo dello scrivente magistrato, che ha anticipato la causa all'udienza del 16 ottobre
2024, celebrata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (come da provvedimento regolarmente comunicato alle parti costituite), in occasione della quale, rilevato il mancato deposito di note a trattazione scritta, è stato disposto il rinvio, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 22 ottobre 2024, cui peraltro i procuratori delle parti sono comparsi ed hanno precisato le rispettive conclusi, con conseguente trattenimento della causa in decisione e concessione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
5 Preliminarmente, si ritiene opportuno esaminare sin da ora le difese coltivate dai convenuti in comparsa di costituzione e risposta “estranee” al merito dell'azione ex art. 2901 c.c. avanzata da . Pt_2
In particolare, considerato che i coniugi convenuti hanno eccepito l'esistenza di pagamenti ad opera di terzi fideiussori per € 30.000,00 e ad opera del sig. per la somma di € 10.000,00, deve in ogni caso sottolinearsi Per_1 come sia documentato dimostrato che il credito dell'odierna attrice, pur dedotti i citati versamenti, superi abbondantemente l'importo di € 100.000,00 per sorte capitale, avendo infatti l'istituto bancario chiesto ed ottenuto un primo decreto ingiuntivo (il n. 388/2011) per l'importo di € 50.000,00, oltre alle spese, per ciascuno dei due coniugi (cfr. documento n. 4 allegato fascicolo attore) ed un secondo decreto monitorio (il n. 389/2011) per € 50.000,00, oltre alle spese, solo in danno del sig. (cfr. documento n. 5 allegato fascicolo attore), titoli Per_1 che, divenuti definitivi per mancata opposizione, portano un totale in linea capitale di € 150.000,00, oltre alle spese.
Risulta inoltre sconfessata, sempre attraverso produzione documentale, anche la circostanza secondo cui l'istituto di credito attoreo non abbia mai riscontrato le proposte transattive avanzate dai debitori, avendo per contro accordato agli odierni debitori la possibilità di procedere ad un pagamento a saldo e stralcio della somma onnicomprensiva di € 60.000,00 (cfr. documento n.
27 fascicolo attore).
Ciò premesso e prima di procedere al vaglio del merito controversia, si ritiene proficuo premettere alcune considerazioni di carattere generale in punto di azione revocatoria ordinaria, la quale – in quanto potere del creditore di domandare giudizialmente che siano dichiarati inefficaci, nei propri confronti, gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore arrechi pregiudizio alle proprie ragioni – è preordinata unicamente a preservare e garantire il diritto del creditore di agire in via esecutiva sul patrimonio del proprio debitore, cosicché resti salva la garanzia patrimoniale generica spettantegli ai sensi dell'art. 2740 c.c. e si ricostituisca quel patrimonio nella sua consistenza qualitativa e quantitativa anteriore all'atto dispositivo, attualmente o potenzialmente pregiudizievole.
Attraverso questo strumento di tutela, integrante un'azione di accertamento, il creditore infatti realizza e rende concreta la garanzia generica
6 di cui all'art. 2740 c.c., in due momenti consecutivi: il creditore che agisce in revocatoria, infatti, può dapprima rendere inefficaci, nei soli propri confronti, quegli atti dispositivi che il debitore ha compiuto, pur consapevole dell'esistenza del vincolo obbligatorio, e che rappresentino, per il verificarsi di una conseguenziale diminuzione del patrimonio di quest'ultimo, un concreto pregiudizio dell'interesse creditorio, mentre, successivamente all'eventuale dichiarazione di inefficacia dell'atto di cui sopra, diviene legittimato a promuovere nei confronti dei terzi acquirenti o beneficiari le azioni conservative ed esecutive sui beni oggetto di disposizione, in base a quanto disposto dall'art. 2902 c.c..
Ciò chiarito in relazione alla finalità perseguita dall'actio pauliana disciplinata dall'art. 2901 c.c., il primo presupposto della stessa è rappresentato dalla sussistenza di un credito del creditore revocante, che, lo si specifica, può anche essere costituito da un credito sottoposto a termine o condizione e che può anche essere iLLquido, oltre che eventuale, non occorrendo un preventivo accertamento giudiziale (cfr. Cass. civ. 15 gennaio 1982, n. 238; Cass. civ., sez.
I, n. 1050 del 10 febbraio 1996), né la formazione di un titolo esecutivo.
Quanto al rapporto temporale fra l'atto pregiudizievole ed il credito a tutela del quale viene esperita l'azione revocatoria, l'art. 2901 c.c. disciplina due diverse ipotesi, potendo il credito, infatti, essere anteriore ovvero successivo rispetto all'atto revocando.
Nello specifico, in caso di anteriorità del credito rispetto all'atto, è sufficiente, ai fini dell'accoglimento della domanda, che il debitore sia stato a conoscenza del pregiudizio delle ragioni creditorie (scientia damni del debitore)
e, in caso di atto a titolo oneroso, che la consapevolezza di tale pregiudizio sia riscontrabile altresì nel terzo (partecipatio fraudis del terzo alla scientia damni del debitore); al riguardo, è opportuno precisare, peraltro, che l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo deve essere riscontrata in base al momento in cui il credito è sorto, e non a quello, eventualmente successivo, in cui esso venga accertato (cfr. Cassazione civile, Sez. I, 10 febbraio 1996, n. 1050;
Cassazione civile, sez. I, 2 settembre 1996, n. 8013; Cassazione civile, sez. I, 18 febbraio 1998, n. 1712), tanto che la definizione del giudizio di accertamento sulla fondatezza del credito non costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda di revocatoria tale da
7 sottoporre il processo di revoca alla sospensione ex art. 295 c.p.c. (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 11 marzo 1981, n. 1388).
Nel diverso caso, parimenti disciplinato dall'art. 2901 c.c., di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito è, invece, necessario che l'atto medesimo sia stato dolosamente preordinato dal debitore per pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni creditorie (consilium fraudis o animus nocendi del debitore) e che, nel caso di atto oneroso, anche il terzo sia stato partecipe di tale dolosa preordinazione (partecipatio fraudis del terzo al consilium fraudis del debitore).
Altro presupposto imprescindibile dell'actio pauliana è rappresentato dal pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (eventus damni), riscontrabile laddove l'atto posto in essere dal debitore abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore e, quindi, abbia determinato o aggravato il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante. In particolare, deve essere evidenziato come, secondo consolidata giurisprudenza, ai fini dell'azione revocatoria, l'eventus damni sussiste non solo quando l'atto di disposizione del debitore renda impossibile la soddisfazione coattiva del credito, ma anche quando la renda incerta o quantomeno più difficoltosa.
Come già rilevato a proposito dell'anteriorità del credito, è necessaria la conoscenza del pregiudizio da parte del debitore (scientia damni) e, quindi, la consapevolezza che, attraverso la realizzazione dell'atto, si venga a determinare una situazione di pericolo di incapienza del patrimonio ovvero la dolosa preordinazione dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni del creditore, qualora l'atto sia anteriore all'insorgenza del credito.
La prova di tali presupposti, che costituiscono evidentemente stati psicologici, può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici (cfr. Cass. civ., 8 giugno 1983, n. 3937).
Infine, per gli atti a titolo oneroso, è necessaria anche la consapevolezza del terzo, nel caso di atto posteriore (da provarsi eventualmente tramite presunzioni, cfr. Cassazione civile, sez. III, 1 giugno 2000, n. 7262; Cassazione civile, sez. III, 5 giugno 2000, n. 7452) ovvero la partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione, nel caso di atto anteriore.
8 Ciò premesso in ordine alla funzione ed ai presupposti per l'accoglimento della actio pauliana e passando alla verifica della ricorrenza degli stessi nel caso per cui è processo, osserva anzitutto il Tribunale che risulta documentalmente dimostrata la sussistenza di una pretesa creditoria dell'istituto di credito attore nei confronti dei coniugi ed sono infatti Controparte_1 CP_2 versati in atti i contratti di fideiussione dai medesimi stipulati con la
[...] in favore della società Parte_1 Cont (cfr. documenti nn. 1 e 2 fascicolo attore) e della società . CP_3
[...]
(cfr. documento n. 3 fascicolo attore), fonti negoziali delle ragioni CP_7 creditorie.
Appurata la sussistenza del credito e procedendo all'accertamento della sussistenza degli ulteriori presupposti previsti dall'art. 2909 c.c., può ritenersi pacificamente raggiunta la prova dell'anteriorità della nascita del credito rispetto all'atto dispositivo – sul quale si tornerà funditus nel prosieguo –, in quanto, oltre a trattarsi di circostanza non contestata ed anzi espressamente riconosciuta dai convenuti (cfr. le note conclusive depositate in data 14 febbraio
2022, in cui affermano: “l'acquisto della qualità del debitore nei confronti del creditore risale al momento della nascita stessa del credito (e non anche a quello della scadenza dell'obbligazione del debitore principale), sì che è a tale momento che occorre far riferimento al fine di stabilire se l'atto pregiudizievole”), è, in ogni caso, provata in via documentale.
Rammentato, infatti, che, come sopra anticipato, ai fini della valutazione concernente l'anteriorità o meno del credito, occorre far riferimento al momento in cui la situazione obbligatoria è sorta e non a quello, successivo, in cui essa venga eventualmente accertata, nel caso in esame il credito trae origine dai contratti di fideiussione stipulati dai debitori in data 23 gennaio 2007 (cfr. documenti nn. 1 e 2 fascicolo attore) ed in data 7 ottobre 2008 (cfr. documento n. 3 fascicolo attore), mentre l'atto dispositivo risale al 25 agosto 2011 (cfr. documento n. 11 fascicolo attore) e, dunque, risulta posteriore rispetto alla nascita dell'obbligo di garanzia, e quindi di credito, in capo ai fideiussori convenuti.
Orbene, catalizzando l'attenzione sull'atto dispositivo che viene in rilievo nel caso di specie, i coniugi convenuti sostengono che sarebbe assente il requisito dell'eventus damni, giacché gli stessi, mediante appunto l'atto di
9 compravendita del 25 agosto 2011 a rogito del Notaio “non Persona_2 donano, né alienano”, bensì “acquistano”, e, di conseguenza, hanno ulteriormente arricchito e quindi garantito la loro posizione debitoria, con il corollario per cui, non essendosi registrata alcuna diminuzione della garanzia patrimoniale ma anzi esattamente il fenomeno contrario - considerato “che nel 2007 i due convenuti non possedevano alcun bene suscettibile di valore” (cfr. p. 4 comparsa di costituzione) -, dunque “l'eventus damni è inesistente, posto che i debitori hanno effettivamente accresciuto il loro patrimonio rispetto al momento della sottoscrizione della fideiussione.” (cfr. p. 4 comparsa di costituzione).
La difesa coltivata dai convenuti non coglie nel segno.
Dalla semplice lettura dell'atto notarile in commento (cfr. documento n.
12 fascicolo attore), emerge in maniera chiara, all'art. 1, che il venditore, ossia la società in nome collettivo “F.LL D'AZ OM e CO S.n.c., “vende ai coniugi e e alla minore che in Controparte_1 CP_2 Persona_1 persona come in comparizione, accettano ed acquistano i primi due indivisamente ed in parti uguali tra loro per l'usufrutto dell'intero e la minore per la nuda Persona_1 proprietà, la seguente unità immobiliare (…)”.
Dunque, attraverso l'atto di compravendita in parola, i coniugi convenuti si sono limitati ad acquistare, per l'intero, il solo diritto di usufrutto sull'immobile oggetto di compravendita, mentre la nuda proprietà è stata acquistata in nome dei genitori ma per conto ed in favore della figlia minore
(essendo stati i genitori, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore, “autorizzati con decreto del giudice tutelare del Tribunale di Teramo - sezione distaccata di Atri in data 11 agosto 2011”), così sostanzialmente realizzando una donazione indiretta in favore prole, con l'effetto di diminuire, anche mediante l'esborso del prezzo per l'acquisto del bene donato, il patrimonio a disposizione del creditore per il soddisfo del proprio credito.
Che si tratti di atto di liberalità indiretta è del resto confermato, oltre dalla circostanza secondo cui, a fronte dell'atto di compravendita, è uscita dal patrimonio dei debitori una rilevante somma di denaro senza che, per converso, questi abbiano acquisito la titolarità di altrettanti beni o diritti idonei a soddisfare le ragioni creditorie, anche dal tenore del ricorso presentato dalla coppia al Giudice Tutelare volto ad ottenere Persona_1
l'autorizzazione all'acquisto della nuda proprietà “in nome e per conto della
10 minore”, in cui viene espressamente specificato che la somma oggetto del prezzo di compravendita “sarà pagata interamente dai genitori esponenti medesimi parte con denaro già in loro possesso e parte mediante all'accollo della corrispondente quota di mutuo gravante sull'unità immobiliare in oggetto” (cfr. documento n. 17 fascicolo attore).
Pertanto, l'atto pubblico in questione realizza indubbiamente una liberalità indiretta, che, come noto, si configura non attraverso il tipico atto di donazione di cui all'art. 769 c.c., bensì attraverso la stipula altro negozio giuridico che però produce, oltre all'effetto suo tipico, anche l'ulteriore scopo della donazione, realizzando quindi l'arricchimento altrui, con contestuale depauperamento del disponente.
Ebbene, i convenuti, mediante l'atto notarile in esame, hanno posto in essere una donazione indiretta, intestando la nuda proprietà alla minore e corrispondendo essi stessi la somma a tal fine, e quindi, così operando, hanno arricchito un altro soggetto mediante il proprio depauperamento.
Dunque, alla luce delle superiori considerazioni, appare chiaro, nel caso di specie, che sussistesse nei convenuti la piena consapevolezza di nuocere, in concreto, alle ragioni creditorie della banca mediante la donazione indiretta posta in essere, con la quale è stato infatti perseguito lo scopo di sottrarre il bene alla garanzia della parte attrice creditrice o comunque di diminuire la garanzia patrimoniale generica attraverso il versamento, in favore dell'alienante e della banca mutuataria, di una somma tale da servire per l'acquisto dell'intera proprietà e acquisendo invece un diritto reale minore, qual è l'usufrutto.
Con riguardo poi al requisito del pregiudizio arrecato al creditore, esso
– come sopra anticipato - non deve consistere necessariamente nella determinazione dell'incapienza patrimoniale del debitore, ma può consistere anche nella diminuzione considerevole del patrimonio.
Ebbene, nel caso in esame, l'immobile la cui nuda proprietà è stata donata dai coniugi alla figlia minore costituisce, a ben vedere, l'unico bene utilmente pignorabile, non risultando dei registri immobiliari altro bene in favore di nessuno dei due debitori ed avendo ciascuno dei due coniugi, in sede di esecuzione immobiliare, dichiarato di non essere proprietario di altri beni e di non vantare crediti nei confronti di terzi, come oltretutto affermato
11 anche in sede di comparsa di costituzione e risposta dagli stessi convenuti, in cui si legge espressamente che “nel 2007 i due convenuti non possedevano alcun bene suscettibile di valore” (cfr. p. 4 comparsa di costituzione).
Trattandosi quindi di donazione indiretta e quindi di atto a titolo gratuito, a nulla rileva il ruolo del venditore, in quanto rimane estraneo alle finalità fraudolente perseguite con la donazione, seppur indiretta, essendo, al contrario, necessaria e sufficiente la consapevolezza, esclusivamente in capo ai debitori, del pregiudizio che, attraverso l'atto di disposizione, venga in concreto arrecato alle ragioni creditorie, consapevolezza la cui prova, secondo la giurisprudenza sopra citata, può essere fornita anche attraverso presunzioni.
Ebbene, nel caso di specie, la scientia damni dei convenuti ben può evincersi dalla circostanza, sopra meglio argomentata, secondo cui i debitori non avessero alcun diritto reale o di credito risultante da pubblici registri o comunque dagli stessi dichiarato volontariamente in sede di esecuzione nonché in sede di costituzione nell'odierno giudizio (cfr. p. 4 comparsa di costituzione).
A ciò si aggiunga che la consapevolezza di arrecare danno alle ragioni creditorie è palese anche se si considera che, al momento in cui hanno portato a termine la compravendita dell'immobile e la contestuale donazione (nel
2011), i coniugi avevano già ricevuto, nel 2010, la richiesta di pagamento ad opera della banca (cfr. documento n. 10 fascicolo attore).
Pertanto, anche l'elemento psicologico della scienti damni dei debitori può dirsi dimostrato.
Dunque, dalle superiori considerazioni, consegue l'accoglimento della domanda proposta da parte attrice e, quindi, la dichiarazione di inefficacia, nei confronti stessa, dell'atto di acquisto del 25 agosto 2011 a ministero del
Notaio (Rep. 95215 Racc. n. 22256). Persona_2
Le spese di lite seguono la soccombenza integrale dei convenuti e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (con “valore indeterminabile – complessità bassa”, stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, ed applicazione dei parametri medi per tutte le fasi, tranne che per quella istruttoria, in ragione della natura eminentemente documentale della causa).
12
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella controversia rubricata al R.G. n. 3130/2016 fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. in accoglimento della domanda per azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. formulata dall'attrice Parte_1
DICHIARA l'atto di acquisto del 25 agosto 2011 a ministero
[...] del Notaio (Rep. 95215 Racc. n. 22256), trascritto in data 7 Persona_2 settembre 2011, inefficace nei confronti di parte attrice;
2. CONDANNA i convenuti ed in solido Controparte_1 CP_2 fra loro, alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese di lite, che sono liquidate nella somma di € 7.713,00 per compensi ed € 562,98 per esborsi
(€ 518,00 per C.U., € 27,00 per marca da bollo ed € 17,98 per spese di notifica), oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, come per legge;
3. ORDINA al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione dell'atto pubblico a cui attiene, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
Così deciso in Teramo, il 14 gennaio 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
13