Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/03/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Gianluca Antonio Peluso,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1354/2020 R.G. promossa da:
nato ad [...] il [...], (C.F. Parte_1
, domiciliato in Santo Stefano di Camastra (ME) via C.F._1
Nullo n.20, presso lo studio dell'avv. Benedetta Barone che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
Attore;
CONTRO
nato a [...] il [...], residente in [...]
Stefano di Camastra (ME), via Marina 26, (C.F. ; C.F._2
nata a [...] il [...], Santo Stefano di Parte_2
Camastra (ME), via Marina 26, (C.F. e C.F._3 Pt_3
nato a [...] il [...], residente in [...]di
[...]
Camastra (ME), via Nuova n. 73, (C.F. ); CodiceFiscale_4
Convenuti non costituiti;
1
2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., parte attrice precisava le conclusioni come da note scritte depositate il 26-01-2025 e la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione all'attore del termine ridotto di trenta giorni, ex art. 190 comma II c.p.c., per il deposito di una comparsa conclusionale.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il 21-09-2020, (vedi produzione documentale del 28-09-2020), conveniva in Parte_1
giudizio e Controparte_1 Parte_2 Parte_3
esponendo che «L'ing. si trova a possedere da oltre vent'anni una Parte_1
porzione di terreno di mq. 310 (meglio specificata in rosso nell'allegato stralcio planimetrico), confinante da due lati con altra proprietà , con Piazza Liborio Pt_1
Gerbino e con proprietà facente parte del fondo ubicato in S.Stefano di CP_1
Camastra alla C.da Ciaramirello in catasto al foglio 2 particella 2478, uliveto 3^ della complessiva estensione di are 29,05 Reddito dominicale Euro 22,50 R.A. Euro 11,25,
di proprietà dei convenuti. Ed invero, l'attore ha unito il proprio possesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1146 c.c., a quello del proprio dante causa, signora e, prima ancora, della di lei madre signora , come Controparte_2 Controparte_3
naturale estensione dell'adiacente particella 550, già di proprietà dell'attore in forza di atto pubblico per Notar da Palermo del 27 ottobre 2011, Rep. Persona_1
N.7249 Pacc. 4421. Il compendio immobiliare sopra descritto è stato sempre curato e posseduto, uti dominus, dall'attore (e dal proprio dante causa) nei modi e termini sopra indicati, a sua cura e spese, senza mai ricevere molestia, opposizione o turbativa
2 da alcuno. Atteso il possesso pacifico, ininterrotto ed ultraventennale, risultano soddisfatte le condizioni tutte per ottenere la dichiarazione di acquisto della proprietà
degli immobili indicati in premessa, nella consistenza sopra indicata, ai sensi e per gli effetti degli artt.1146 e 1158 c.c.».
Sulla scorta di quanto sopra, chiedeva all'adito Tribunale di: Parte_1
«dichiarare in favore dell'attore l'acquisto per usucapione ordinaria ventennale del seguente immobile: porzione di terreno di mq.310 (meglio specificata in rosso nell'allegato stralcio planimetrico), confinante da due lati con altra proprietà , Pt_1
con Piazza Liborio Gerbino e con proprietà facente parte del fondo ubicato in CP_1
S. Stefano di Camastra alla C.da Ciaramirello in catasto al foglio 2 particella 2478,
uliveto 3^ della complessiva estensione di are 29,05; disporre la trascrizione alla
Conservatoria dei RR.II. di Messina della emananda sentenza».
Ancorché ritualmente evocati in giudizio, , Controparte_1 Parte_2
e non si costituivano e, pertanto, ne va dichiarata la
[...] Parte_3
contumacia.
All'udienza di prima comparizione dell'11 gennaio 2021, venivano concessi all'attore i chiesti termini ex art. 183 comma VI c.p.c.
La causa veniva istruita documentalmente (cfr. produzioni dell'attore del 28-
09-2020 e del 25-02-2022) e mediante le prove testimoniali ammesse come da ordinanza del 12-12-2022.
Quindi, all'udienza del 20 giugno 2023, la causa – ritenuta matura per la decisione – veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17-09-2024.
Sennonché alla detta data di udienza, il G.I. rilevava che “Da un più compiuto esame degli atti di causa appare opportuno lo svolgimento di un'udienza
3 interlocutoria in Sede ovvero a trattazione orale, atteso che l'area della quale si reclama l'acquisto per usucapione non ha costituito oggetto di frazionamento e non è
dotata di autonomia catastale con la conseguenza che – in ipotesi di accoglimento della domanda di usucapione – si porrebbe il problema dell'eventuale trascrizione della correlativa sentenza”, rinviando la causa, per tale ragione, all'udienza del
15 ottobre 2024, all'esito della quale l'attore rappresentava che “...di recente è
stato approvato il tipo di frazionamento relativo alla particella in questione e chiede l'autorizzazione al deposito telematico della correlativa documentazione”.
La causa era, allora, rinviata all'udienza del 27 gennaio 2025, atteso che,
trattandosi di “documentazione sopravvenuta rispetto alla scadenza dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.”, l'attore veniva autorizzato “al deposito telematico della predetta documentazione entro e non oltre la data della prossima udienza”.
L'udienza del 27-1-2025 era “sostituita”, giusta decreto del 19-12-2024, con il deposito di “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” ex art. 127 ter c.p.c.
Da ultimo, in data 26 gennaio 2025, depositava un atto Parte_1
denominato “Tipo di frazionamento. Atto di aggiornamento” approvato il 14-10-
2025 e, nelle proprie note scritte, così concludeva: “In ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale con decreto del 19 dicembre 2024, l'avv. Benedetta Barone,
nell'interesse del proprio assistito, produce tipo di frazionamento approvato in data
14 ottobre 2024, come da autorizzazione del Giudice intervenuta con ordinanza resa all'udienza del 15 ottobre 2024, rileva che sulla base degli esiti del suddetto tipo di frazionamento la domanda di usucapione deve intendersi rivolta all'acquisto della particella censita al foglio di mappa 2 part. 3142 di mq.295, precisa le conclusioni come da atti e verbali di causa, con l'accoglimento della domanda di parte
4 attrice, e chiede l'assegnazione della causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.”.
Come accennato, la causa era assunta in decisione con l'assegnazione a parte attrice del termine ridotto di trenta giorni, ex art. 190 comma II c.p.c., per il deposito di una comparsa conclusionale che il depositava il 25-02- Pt_1
2025.
2. Preliminarmente, occorre rilevare che il contraddittorio risulta instaurato nei confronti di coloro che avrebbero avuto titolo e interesse ad opporsi alla declaratoria di usucapione come da documentazione prodotta dall'attore in data 28-09-2020.
3. Ciò premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 1158 cod. civ. “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.
Come chiarito dalla Suprema Corte “Ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore” (Cassazione civile sez. II, 30/09/2005, n.19186).
In particolare, il requisito della continuità, necessario per la configurabilità
del possesso ad usucapionem (ex art. 1158 c.c.), si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche
5 esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa,
contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
3.1. Nella specie, occorre rilevare che i testi, Testimone_1 CP_4
e , escussi all'udienza del 27 gennaio 2023, hanno
[...] Controparte_2
confermato le circostanze indicate dall'attore nei propri capitoli di prova ammessi, ossia “vero o no che l'ing. possiede da oltre vent'anni una Parte_1
porzione di terreno di mq.310 (meglio specificata in rosso nell'allegato stralcio planimetrico), confinante da due lati con altra proprietà , con Piazza Liborio Pt_1
Gerbino e con proprietà facente parte del fondo ubicato in S. Stefano di CP_1
Camastra alla C.da Ciaramirello in catasto al foglio 2 particella 2478, uliveto 3^ della complessiva estensione di are 29,05, di proprietà dei convenuti, per aver unito il proprio possesso a quello del suo dante causa;
vero o no che l'ing. ed il Parte_1
proprio dante causa hanno sempre curato il suddetto spezzone di terreno senza mai ricevere molestia o turbativa od opposizione da alcuno” (cfr. verbale in atti).
Considerato il tenore delle dichiarazioni rese dai testi e atteso che non ricorrono elementi per dubitare della loro attendibilità, si ritiene raggiunta la prova dell'effettiva sussistenza dei fatti costitutivi della domanda di usucapione proposta dall'attore, considerato che “Ai fini dell'usucapione la signoria sul bene deve presentare i requisiti della permanenza e costanza (senza richiedere un'ingerenza assidua sul bene), il possesso deve essere ininterrotto e deve manifestarsi in modo indubbio e certo, attraverso un'attività corrispondente al contenuto di un diritto reale” (Tribunale Lanciano sez. I, 24/03/2022, n.126) e ancora che “Il possesso continuato e indisturbato del bene immobile va dimostrato da chi pretende di averlo acquistato per usucapione, dando la prova di tutti gli
6 elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, non solo del corpus ma anche dell'animus” (Tribunale Rieti sez. I, 14/02/2022, n.72).
Più di recente, si è ribadito che “Colui che agisce per l'accertamento della proprietà su un bene a titolo originario ha l'onere di dare rigorosa prova dell'esistenza di un possesso pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché della specifica manifestazione di dominio sulla res. Deve
dimostrare la sussistenza di un comportamento inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena", un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto. Pertanto, è necessaria la prova di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale” (Tribunale Vicenza sez. II, 12/09/2024, n.1573).
E inoltre ““L'onere probatorio incombente su chi agisce per far accertare l'acquisto per usucapione ha ad oggetto tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva e quindi non solo l'elemento oggettivo del "corpus", ma anche quello soggettivo dell'"animus"; la prova ben può essere resa anche solo per testimoni, ma deve essere certa e rigorosa, sia con riferimento al termine iniziale di decorrenza dell'usucapione, sia con riguardo al compimento di un'attività materiale corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (c.d. "uti dominus")” (Tribunale
Crotone sez. I, 27/09/2023, n.666).
7 Nel caso di specie, pertanto, in assenza di dati di segno contrario, le risultanze dell'istruttoria risultano sufficienti al raggiungimento della prova che parte attrice ha pubblicamente e continuativamente posseduto, animo domini, da oltre venti anni il terreno in questione sito in Santo Stefano di
Camastra (ME) C.da Ciaramirello, come risultante dal tipo di frazionamento depositato il 26 gennaio 2025, ovverosia la particella censita al Catasto terreni del predetto Comune al foglio di mappa n. 2, part. 3142 di mq. 295.
In sintesi, considerato il lasso di tempo trascorso, ricorrono i presupposi fissati dall'art. 1158 c.c. per la declaratoria dell'intervenuto acquisto per usucapione, in favore di , dell'immobile descritto sopra. Parte_1
4. In considerazione della mancata costituzione in giudizio dei convenuti che,
pertanto, non si sono opposti alla domanda dell'attore, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1354/2020 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
1. Previa declaratoria di contumacia di , Controparte_1 Parte_2
e ;
[...] Parte_3
2. Accoglie la domanda avanzata in citazione da e, per Parte_1
l'effetto, dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione, in suo favore,
dell'immobile sito in Santo Stefano di Camastra (ME) C.da Ciaramirello,
come risultante dal frazionamento depositato il 26 gennaio 2025, ossia la particella censita al Catasto terreni del predetto Comune al foglio di mappa n.
2, part. 3142 di mq. 295;
8 3. Ordina alla competente Agenzia dell'Entrate (Agenzia del Territorio) -
Servizi di pubblicità immobiliare (ex Conservatoria dei Registri Immobiliari)
di trascrivere la presente sentenza a norma dell'art. 2651 c.c.;
4. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Patti, il 28-02-2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
9