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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 6850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6850 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione V civile nel Collegio composto dai magistrati: dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente relatrice dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera riunitasi in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi al n. 4382/2019, posta in deliberazione con ordinanza del 10.07.2025
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(Avv.ti Daniele BERARDI e Fabrizio CALZOLAI del Foro di Roma) appellante principale/appellato incidentale
E
C.F. /P. I.V.A. ) Controparte_1 P.IVA_1
(Avv.ti Gian Luca CARDARELLI e Alessandra CIGNITTI del Foro di Roma) appellato principale/appellante incidentale
NONCHÉ
CP_2 Controparte_3
appellati principali/appellati incidentali contumaci
** OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 24330/2018 del 19.12.2018, non notificata, emessa dal Tribunale di Roma in seno al giudizio di primo grado portante n. R.G. 26568/2015
**
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con sentenza n. 24330/2018, pubblicata in data 19.12.2018 in seno al giudizio di primo grado portante n. R.G. 26568/2015, non notificata, il Tribunale di Roma ha accolto la domanda proposta da il quale aveva agito - nei Parte_1
confronti del conducente e del proprietario dell'autoveicolo Controparte_3
coinvolto, individuato in nonché della relativa compagnia CP_2
assicuratrice della responsabilità civile contro terzi Controparte_1
- per ottenere il risarcimento del danno patito a seguito di un sinistro
[...]
stradale.
2. In detta sede, il giudice di prime cure, dopo avere integrato il contraddittorio nei riguardi della risultata l'effettiva proprietaria della vettura, Parte_2
ha così statuito:
a. “accoglie la domanda e condanna Controparte_3 [...]
la e la CP_2 Parte_2 Controparte_1
in solido, al risarcimento del danno in favore di
[...]
danno liquidato nella complessiva somma di euro Parte_1
16.164,60 oltre lucro cessante ed interessi legali come indicati in motivazione”;
b. “[segue] nonché alla rifusione delle spese di lite che distratte in favore dei suoi Avvocati si liquidano in euro 1.200,00 per spese ed euro 1.000,00 ed euro 3.800,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario
15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge”;
c. “pone a definitivo carico solidale dei soccombenti l'esborso della C.T.U. già liquidata con decreto esecutivo nella fase istruttoria”. 3. Con rituale atto di citazione in appello, ha impugnato la predetta Parte_1
sentenza, chiedendo l'accoglimento delle seguenti rassegnate conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in parziale riforma della sentenza di primo grado, avente n. 4330/2018, emessa dal Tribunale di Roma, in persona del G.U. dott. Francesco Ranieri, relativamente al procedimento avente R.G. 26568/15, confermata l'esclusiva responsabilità dell'appellato conducente sig. CP_3
nel sinistro di cui è causa”
[...]
a. “in via principale e processualmente: dichiarare nulla la C.T.U. per i motivi sopra dedotti e disporre la nomina di altro consulente condannando il primo alla restituzione di quanto percepito come compenso in primo grado”;
b. “nel merito: riformare la sentenza nella pronuncia relativa alla diserzione delle Tabelle di Milano”;
c. “condannare il conducente , unitamente e solidalmente Controparte_3
alla proprietaria e alla Parte_2 Controparte_4
quest'ultime in persona dei rispettivi L.R.P.T., all'integrale risarcimento danno da lesioni (patrimoniale e non patrimoniale) subito dal sig. Pt_1
ed in favore di quest'ultimo, sulla base di quanto sopra ripotato e
[...]
delle Tabelle in uso al Tribunale di Milano come sopra precisato considerando le note critiche depositate in primo grado e qui integralmente trascritte, oltre alle spese del C.T.P., interessi e rivalutazione quest'ultime da distrarsi in virtù dell'antistatarietà, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al soddisfo, decurtando gli importi già liquidati, anche mediante nomina di altro C.T.U. o prendendo a riferimento le conclusioni del C.T.P. dell'appellante sopra richiamate”;
d. “con condanna in solido tra loro degli appellati al pagamento delle spese
e compensi di lite del presente grado di giudizio, da distrarsi sempre in favore dei procuratori antistatari”. 4. Con tempestiva comparsa di costituzione e risposta, depositata in formato cartaceo, si è costituita, spiegando appello incidentale tardivo, la
[...]
e concludendo come da conclusioni di seguito riportate: Controparte_1
a. “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, dichiarare, in linea preliminare, il difetto di contraddittorio, con ogni conseguente provvedimento di legge”;
b. “Nel merito, respingere l'avverso gravame perché infondato in fatto e in diritto e, in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado, respingendo la domanda e condannando conseguentemente il signor a restituire in favore della Parte_1
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, la somma di € 25.148,65 (sorte, interessi, lucro cessante e spese legali) o quella minore di € 16.794,00 (somma al netto delle spese legali), oltre interessi legali dalla data del pagamento (28.12.2018)”;
c. “Fatta salva ogni ulteriore azione. Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio”.
5. All'udienza differita del 28.11.2019, la Corte, accertata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha dichiarato la contumacia di e CP_2 [...]
e, all'esito della concessione del termine per instaurare il CP_3
contraddittorio nei confronti della che non era stata Parte_2
evocata in giudizio nella fase di gravame, ha trattenuto la causa in decisione - a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03.07.2025, tenutasi nelle forme cartolari ex art. 127-ter c.p.c. - con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190, co.
3 c.p.c.
**
6. Il presente procedimento trae origine dal sinistro stradale asseritamente occorso in data 17.11.2013, alle ore 12.00 circa in Roma, all'intersezione tra Via Tiberio
Imperatore e Via Silvio d'Amico, allorché - secondo la ricostruzione contenuta nell'atto di citazione - l'autovettura modello Peugeot targata EM 185 VG, di asserita proprietà di e pacificamente condotta da CP_2 [...]
, impegnava l'incrocio, senza rispettare la precedenza, e andava a CP_3
impattare contro la bicicletta condotta da che cadeva provocandosi Parte_1
le gravi lesioni di “frattura collo omero sinistra e frattura scomposta scapola destra”; all'esito dello scontro, l'automobile Peugeot riportava danni sul lato anteriore sinistro, mentre la bicicletta sul lato anteriore destro.
7. Il Tribunale ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
[...]
essendo emersa la titolarità in capo alla stessa Parte_2
dell'automobile coinvolta nel sinistro e, a conclusione dell'istruttoria, ha accertato che la responsabilità dell'incidente doveva essere ascritta in via esclusiva al conducente per l'effetto, ha condannato i Controparte_3
convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni materiali e non patrimoniali patiti dall'attore.
**
8. Per evidenti ragioni di pregiudizialità logica, viene esaminato in via preliminare l'appello incidentale proposto dalla che investe Controparte_1
l'an della vicenda (sul presupposto che l'accaduto non si sia affatto verificato nei termini indicati dal danneggiato), mentre va riservato alla fase successiva il vaglio dell'appello principale, con il quale il (vittorioso in primo grado Pt_1
in punto di accertamento della responsabilità) si duole - relativamente al quantum - dell'applicazione delle Tabelle del Tribunale di Roma, in luogo di quelle milanesi, dell'erroneità del calcolo della personalizzazione, dell'insufficiente quantificazione del danno biologico e, infine, della mancata liquidazione delle spese relative alla propria Consulenza di parte.
**
9. L'appello incidentale è fondato e merita accoglimento.
10. A fronte del complessivo compendio probatorio versato in atti, - Parte_1
gravato dal relativo onere della prova - non ha dimostrato i fatti costitutivi della pretesa azionata, ossia che , alla guida dell'autovettura, lo Controparte_3
abbia investito mentre era a bordo della propria bicicletta e che le lesioni accertate dal Consulente tecnico d'ufficio designato in primo grado siano ascrivibili al denunciato sinistro.
Invero, nella valutazione delle circostanze emerse pacificamente dall'istruttoria, appare del tutto inverosimile che l'originario attore, coinvolto in un grave incidente, non abbia richiesto l'intervento delle forze dell'ordine né si sia premurato di compilare il modulo CAI;
ancor meno credibile, si profila la circostanza che il il quale aveva riportato la frattura dell'omero destro e Pt_1
della scapola sinistra (quest'ultima addirittura scomposta), non abbia chiamato il 118 per essere trasportato all'Ospedale con l'ausilio del soccorso medico e che si sia fatto accompagnare al pronto soccorso dallo stesso autore del sinistro;
infine, non trova giustificazione plausibile il tenore della dichiarazione resa dall'attore che - nell'immediatezza dei fatti - ha riferito ai sanitari del nosocomio C.T.O. di essere caduto dalla bicicletta, senza fare menzione alcuna dell'avvenuto investimento.
Le modalità del trasporto del presso l'Ospedale appaiono, peraltro, poco Pt_1
chiare, ove si consideri che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'attore si è limitato ad affermare che “si vedeva costretto a ricorrere a prime cure mediche presso il P.S. dell'Ospedale Azienda Sanitaria Locale Roma C”; i testi e - qualificatisi come amici dell'attore - hanno Testimone_1 Tes_2
riferito che il era stato condotto al nosocomio dallo stesso conducente Pt_1
della Peugeot coinvolta (cfr. le relative dichiarazioni, per cui “i primi soccorsi sono stati prestati dall'Ospedale “Garbatella – CTO” dove il signor è Pt_1
stato portato dallo stesso conducente della Peugeot”; “il signor è stato Pt_1
portato dallo stesso conducente dell'auto che lo aveva urtato presso il CTO dove
l'ho raggiunto dopo aver legato la sua bicicletta per non farla rubare”); infine, il , in modo più sfumato - benché dovesse essere al corrente CP_3
dell'accaduto più di chiunque altro per essere stato proprio l'autore del trasporto - si è limitato a dichiarare per iscritto che “immediatamente lo scorrevo recandomi al più vicino pronto soccorso alla Garbatella”, senza dar conto con precisione dell'avvenuto trasferimento dell'infermo (cfr. doc. 3 atto di cit.).
Non vi è dubbio che detto trasporto sarebbe stato senz'altro delicato e difficoltoso, in ragione dell'obiettiva serietà della compromissione fisica accertata dai sanitari, tanto che lo stesso Consulente Tecnico d'Ufficio, dott.
, ha posto in luce la gravità obiettiva della lesività iniziale in Persona_1
capo al e, nel manifestare perplessità sull'accaduto, si è astenuto Pt_1
dall'esprimersi in merito al nesso causale tra la prospettazione dei fatti così come offerta e la lesione riscontrata, difettando al riguardo elementi di sufficiente certezza.
11. Nulla offrono, di contro, i danni effettivamente riportati dalla bicicletta in uso all'attore, laddove questa risulta danneggiata alla raggiera, all'impianto frenante e al manubrio nella parte anteriore destra (cfr. doc. 6 atto di cit.; nonché dalla documentazione relativa alla riparazione di cui al doc. 7 atto di cit.); i predetti laceramenti del mezzo, difatti, appaiono del tutto insufficienti a provare la dinamica del sinistro così come prospettata da parte attrice, risultando, di converso, pienamente compatibili anche con una semplice caduta dalla bicicletta, derivante, ad esempio, dall'impatto con un ostacolo, ovvero da una perdita di equilibrio del conducente. Tanto si afferma, invero, ribadendo che risulta dallo stesso verbale di Pronto Soccorso essersi trattato di una “caduta dalla bicicletta” (cfr. doc. 5 atto di cit.).
12. Da ultimo, depone ulteriormente in senso contrario alla prova del sinistro, quale fatto presuntivo all'attenzione del Collegio, la prospettazione dell'assicurazione per cui, al nominativo di (individuato come socio della CP_2 [...]
corrispondano da registro IVASS, per il breve periodo Parte_2
intercorrente tra il 26.07.2011 ed il 29.08.2014, complessivi n. 19 sinistri, tutti occorsi senza che sia intervenuta l'Autorità di Pubblica
Sicurezza. E difatti, se è vero, come sostenuto dal Tribunale, che la circostanza potrebbe di per sé appalesarsi quale neutra, è del pari da considerare come, alla luce della complessiva valutazione del compendio probatorio in atti, questa deponga inevitabilmente nel senso dell'inattendibilità della versione riferita, in modo più o meno, dai soggetti che avrebbero asseritamente preso parte o assistito al sinistro.
13. Alla stregua del tenore delle risultanze suindicate, che hanno carattere oggettivo e assumono valore ben più pregante rispetto alle deposizioni testimoniali rese dagli amici del deve ritenersi che la pretesa risarcitoria non sia stata Pt_1
adeguatamente provata cosicché, in accoglimento integrale dell'appello incidentale spiegato dalla compagnia assicurativa e in riforma della sentenza gravata, la domanda avanzata dall'originario attore, odierno appellante principale, deve essere rigettata.
14. All'accoglimento della censura incidentale, logicamente esaminata per prima, non può che conseguire l'infondatezza dell'appello principale, del quale ogni ulteriore doglianza è da ritenersi assorbita, con conseguente rigetto.
15. Dalla reiezione della domanda discende la condanna del a restituire Pt_1
quanto già ricevuto dalla sia a titolo di sorte Controparte_1
capitale sia, eventualmente, per spese legali del giudizio di primo grado, con interessi al tasso legale decorrenti dal momento dell'avvenuto versamento al soddisfo.
16. Le spese, che seguono la soccombenza del ER nei confronti della compagnia di assicurazione nel doppio grado di giudizio, si liquidano come da dispositivo, con esclusione per il presente grado della fase trattazione/ istruttoria, atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
17. Nessun provvedimento deve intervenire al riguardo in relazione alla posizione dei convenuti vittoriosi , e CP_2 Controparte_3 Parte_2
i quali, rimasti contumaci in entrambi i gradi di giudizio, non hanno
[...]
sostenuto alcuna spesa processuale di cui sia necessario disporre il rimborso
(cfr., sul punto, Cass., Sez. VI, n. 16174/2018). Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante principale.
**
P.Q.M.
La Corte, così come composta nel Collegio indicato in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa in grado di appello portante il n. R.G. 4382/2019, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla Controparte_1
e in riforma della sentenza n. 24330/2018 del 19.12.2018, non notificata, emessa dal
Tribunale di Roma in seno al giudizio di primo grado portante il n. R.G. 26568/2015:
1) rigetta la domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 CP_2
, e Controparte_3 Parte_2 Controparte_1
2) rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
3) condanna alla restituzione in favore della Parte_1 Controparte_1
di quanto percepito in virtù della sentenza di primo grado, oltre interessi
[...]
al tasso legale dal momento del versamento al soddisfo;
4) condanna a rifondere alla le spese Parte_1 Controparte_1
di lite del doppio grado di giudizio, quantificate per il primo grado in € 4.835,00
e per il giudizio di appello in complessivi € 4.132,50, di cui € € 355,50 per esborsi, oltre oneri accessori e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
5) nulla per le spese di lite nei confronti di , e CP_2 Controparte_3 [...]
Pt_2 Parte_2
6) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante principale.
In Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13 novembre 2025 La Presidente est. Dott.ssa Maria Grazia Serafin
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato in tirocinio ordinario dr. Alessandro Imperia.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione V civile nel Collegio composto dai magistrati: dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente relatrice dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera riunitasi in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi al n. 4382/2019, posta in deliberazione con ordinanza del 10.07.2025
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(Avv.ti Daniele BERARDI e Fabrizio CALZOLAI del Foro di Roma) appellante principale/appellato incidentale
E
C.F. /P. I.V.A. ) Controparte_1 P.IVA_1
(Avv.ti Gian Luca CARDARELLI e Alessandra CIGNITTI del Foro di Roma) appellato principale/appellante incidentale
NONCHÉ
CP_2 Controparte_3
appellati principali/appellati incidentali contumaci
** OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 24330/2018 del 19.12.2018, non notificata, emessa dal Tribunale di Roma in seno al giudizio di primo grado portante n. R.G. 26568/2015
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con sentenza n. 24330/2018, pubblicata in data 19.12.2018 in seno al giudizio di primo grado portante n. R.G. 26568/2015, non notificata, il Tribunale di Roma ha accolto la domanda proposta da il quale aveva agito - nei Parte_1
confronti del conducente e del proprietario dell'autoveicolo Controparte_3
coinvolto, individuato in nonché della relativa compagnia CP_2
assicuratrice della responsabilità civile contro terzi Controparte_1
- per ottenere il risarcimento del danno patito a seguito di un sinistro
[...]
stradale.
2. In detta sede, il giudice di prime cure, dopo avere integrato il contraddittorio nei riguardi della risultata l'effettiva proprietaria della vettura, Parte_2
ha così statuito:
a. “accoglie la domanda e condanna Controparte_3 [...]
la e la CP_2 Parte_2 Controparte_1
in solido, al risarcimento del danno in favore di
[...]
danno liquidato nella complessiva somma di euro Parte_1
16.164,60 oltre lucro cessante ed interessi legali come indicati in motivazione”;
b. “[segue] nonché alla rifusione delle spese di lite che distratte in favore dei suoi Avvocati si liquidano in euro 1.200,00 per spese ed euro 1.000,00 ed euro 3.800,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario
15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge”;
c. “pone a definitivo carico solidale dei soccombenti l'esborso della C.T.U. già liquidata con decreto esecutivo nella fase istruttoria”. 3. Con rituale atto di citazione in appello, ha impugnato la predetta Parte_1
sentenza, chiedendo l'accoglimento delle seguenti rassegnate conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in parziale riforma della sentenza di primo grado, avente n. 4330/2018, emessa dal Tribunale di Roma, in persona del G.U. dott. Francesco Ranieri, relativamente al procedimento avente R.G. 26568/15, confermata l'esclusiva responsabilità dell'appellato conducente sig. CP_3
nel sinistro di cui è causa”
[...]
a. “in via principale e processualmente: dichiarare nulla la C.T.U. per i motivi sopra dedotti e disporre la nomina di altro consulente condannando il primo alla restituzione di quanto percepito come compenso in primo grado”;
b. “nel merito: riformare la sentenza nella pronuncia relativa alla diserzione delle Tabelle di Milano”;
c. “condannare il conducente , unitamente e solidalmente Controparte_3
alla proprietaria e alla Parte_2 Controparte_4
quest'ultime in persona dei rispettivi L.R.P.T., all'integrale risarcimento danno da lesioni (patrimoniale e non patrimoniale) subito dal sig. Pt_1
ed in favore di quest'ultimo, sulla base di quanto sopra ripotato e
[...]
delle Tabelle in uso al Tribunale di Milano come sopra precisato considerando le note critiche depositate in primo grado e qui integralmente trascritte, oltre alle spese del C.T.P., interessi e rivalutazione quest'ultime da distrarsi in virtù dell'antistatarietà, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al soddisfo, decurtando gli importi già liquidati, anche mediante nomina di altro C.T.U. o prendendo a riferimento le conclusioni del C.T.P. dell'appellante sopra richiamate”;
d. “con condanna in solido tra loro degli appellati al pagamento delle spese
e compensi di lite del presente grado di giudizio, da distrarsi sempre in favore dei procuratori antistatari”. 4. Con tempestiva comparsa di costituzione e risposta, depositata in formato cartaceo, si è costituita, spiegando appello incidentale tardivo, la
[...]
e concludendo come da conclusioni di seguito riportate: Controparte_1
a. “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, dichiarare, in linea preliminare, il difetto di contraddittorio, con ogni conseguente provvedimento di legge”;
b. “Nel merito, respingere l'avverso gravame perché infondato in fatto e in diritto e, in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado, respingendo la domanda e condannando conseguentemente il signor a restituire in favore della Parte_1
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, la somma di € 25.148,65 (sorte, interessi, lucro cessante e spese legali) o quella minore di € 16.794,00 (somma al netto delle spese legali), oltre interessi legali dalla data del pagamento (28.12.2018)”;
c. “Fatta salva ogni ulteriore azione. Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio”.
5. All'udienza differita del 28.11.2019, la Corte, accertata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha dichiarato la contumacia di e CP_2 [...]
e, all'esito della concessione del termine per instaurare il CP_3
contraddittorio nei confronti della che non era stata Parte_2
evocata in giudizio nella fase di gravame, ha trattenuto la causa in decisione - a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03.07.2025, tenutasi nelle forme cartolari ex art. 127-ter c.p.c. - con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190, co.
3 c.p.c.
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6. Il presente procedimento trae origine dal sinistro stradale asseritamente occorso in data 17.11.2013, alle ore 12.00 circa in Roma, all'intersezione tra Via Tiberio
Imperatore e Via Silvio d'Amico, allorché - secondo la ricostruzione contenuta nell'atto di citazione - l'autovettura modello Peugeot targata EM 185 VG, di asserita proprietà di e pacificamente condotta da CP_2 [...]
, impegnava l'incrocio, senza rispettare la precedenza, e andava a CP_3
impattare contro la bicicletta condotta da che cadeva provocandosi Parte_1
le gravi lesioni di “frattura collo omero sinistra e frattura scomposta scapola destra”; all'esito dello scontro, l'automobile Peugeot riportava danni sul lato anteriore sinistro, mentre la bicicletta sul lato anteriore destro.
7. Il Tribunale ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
[...]
essendo emersa la titolarità in capo alla stessa Parte_2
dell'automobile coinvolta nel sinistro e, a conclusione dell'istruttoria, ha accertato che la responsabilità dell'incidente doveva essere ascritta in via esclusiva al conducente per l'effetto, ha condannato i Controparte_3
convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni materiali e non patrimoniali patiti dall'attore.
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8. Per evidenti ragioni di pregiudizialità logica, viene esaminato in via preliminare l'appello incidentale proposto dalla che investe Controparte_1
l'an della vicenda (sul presupposto che l'accaduto non si sia affatto verificato nei termini indicati dal danneggiato), mentre va riservato alla fase successiva il vaglio dell'appello principale, con il quale il (vittorioso in primo grado Pt_1
in punto di accertamento della responsabilità) si duole - relativamente al quantum - dell'applicazione delle Tabelle del Tribunale di Roma, in luogo di quelle milanesi, dell'erroneità del calcolo della personalizzazione, dell'insufficiente quantificazione del danno biologico e, infine, della mancata liquidazione delle spese relative alla propria Consulenza di parte.
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9. L'appello incidentale è fondato e merita accoglimento.
10. A fronte del complessivo compendio probatorio versato in atti, - Parte_1
gravato dal relativo onere della prova - non ha dimostrato i fatti costitutivi della pretesa azionata, ossia che , alla guida dell'autovettura, lo Controparte_3
abbia investito mentre era a bordo della propria bicicletta e che le lesioni accertate dal Consulente tecnico d'ufficio designato in primo grado siano ascrivibili al denunciato sinistro.
Invero, nella valutazione delle circostanze emerse pacificamente dall'istruttoria, appare del tutto inverosimile che l'originario attore, coinvolto in un grave incidente, non abbia richiesto l'intervento delle forze dell'ordine né si sia premurato di compilare il modulo CAI;
ancor meno credibile, si profila la circostanza che il il quale aveva riportato la frattura dell'omero destro e Pt_1
della scapola sinistra (quest'ultima addirittura scomposta), non abbia chiamato il 118 per essere trasportato all'Ospedale con l'ausilio del soccorso medico e che si sia fatto accompagnare al pronto soccorso dallo stesso autore del sinistro;
infine, non trova giustificazione plausibile il tenore della dichiarazione resa dall'attore che - nell'immediatezza dei fatti - ha riferito ai sanitari del nosocomio C.T.O. di essere caduto dalla bicicletta, senza fare menzione alcuna dell'avvenuto investimento.
Le modalità del trasporto del presso l'Ospedale appaiono, peraltro, poco Pt_1
chiare, ove si consideri che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'attore si è limitato ad affermare che “si vedeva costretto a ricorrere a prime cure mediche presso il P.S. dell'Ospedale Azienda Sanitaria Locale Roma C”; i testi e - qualificatisi come amici dell'attore - hanno Testimone_1 Tes_2
riferito che il era stato condotto al nosocomio dallo stesso conducente Pt_1
della Peugeot coinvolta (cfr. le relative dichiarazioni, per cui “i primi soccorsi sono stati prestati dall'Ospedale “Garbatella – CTO” dove il signor è Pt_1
stato portato dallo stesso conducente della Peugeot”; “il signor è stato Pt_1
portato dallo stesso conducente dell'auto che lo aveva urtato presso il CTO dove
l'ho raggiunto dopo aver legato la sua bicicletta per non farla rubare”); infine, il , in modo più sfumato - benché dovesse essere al corrente CP_3
dell'accaduto più di chiunque altro per essere stato proprio l'autore del trasporto - si è limitato a dichiarare per iscritto che “immediatamente lo scorrevo recandomi al più vicino pronto soccorso alla Garbatella”, senza dar conto con precisione dell'avvenuto trasferimento dell'infermo (cfr. doc. 3 atto di cit.).
Non vi è dubbio che detto trasporto sarebbe stato senz'altro delicato e difficoltoso, in ragione dell'obiettiva serietà della compromissione fisica accertata dai sanitari, tanto che lo stesso Consulente Tecnico d'Ufficio, dott.
, ha posto in luce la gravità obiettiva della lesività iniziale in Persona_1
capo al e, nel manifestare perplessità sull'accaduto, si è astenuto Pt_1
dall'esprimersi in merito al nesso causale tra la prospettazione dei fatti così come offerta e la lesione riscontrata, difettando al riguardo elementi di sufficiente certezza.
11. Nulla offrono, di contro, i danni effettivamente riportati dalla bicicletta in uso all'attore, laddove questa risulta danneggiata alla raggiera, all'impianto frenante e al manubrio nella parte anteriore destra (cfr. doc. 6 atto di cit.; nonché dalla documentazione relativa alla riparazione di cui al doc. 7 atto di cit.); i predetti laceramenti del mezzo, difatti, appaiono del tutto insufficienti a provare la dinamica del sinistro così come prospettata da parte attrice, risultando, di converso, pienamente compatibili anche con una semplice caduta dalla bicicletta, derivante, ad esempio, dall'impatto con un ostacolo, ovvero da una perdita di equilibrio del conducente. Tanto si afferma, invero, ribadendo che risulta dallo stesso verbale di Pronto Soccorso essersi trattato di una “caduta dalla bicicletta” (cfr. doc. 5 atto di cit.).
12. Da ultimo, depone ulteriormente in senso contrario alla prova del sinistro, quale fatto presuntivo all'attenzione del Collegio, la prospettazione dell'assicurazione per cui, al nominativo di (individuato come socio della CP_2 [...]
corrispondano da registro IVASS, per il breve periodo Parte_2
intercorrente tra il 26.07.2011 ed il 29.08.2014, complessivi n. 19 sinistri, tutti occorsi senza che sia intervenuta l'Autorità di Pubblica
Sicurezza. E difatti, se è vero, come sostenuto dal Tribunale, che la circostanza potrebbe di per sé appalesarsi quale neutra, è del pari da considerare come, alla luce della complessiva valutazione del compendio probatorio in atti, questa deponga inevitabilmente nel senso dell'inattendibilità della versione riferita, in modo più o meno, dai soggetti che avrebbero asseritamente preso parte o assistito al sinistro.
13. Alla stregua del tenore delle risultanze suindicate, che hanno carattere oggettivo e assumono valore ben più pregante rispetto alle deposizioni testimoniali rese dagli amici del deve ritenersi che la pretesa risarcitoria non sia stata Pt_1
adeguatamente provata cosicché, in accoglimento integrale dell'appello incidentale spiegato dalla compagnia assicurativa e in riforma della sentenza gravata, la domanda avanzata dall'originario attore, odierno appellante principale, deve essere rigettata.
14. All'accoglimento della censura incidentale, logicamente esaminata per prima, non può che conseguire l'infondatezza dell'appello principale, del quale ogni ulteriore doglianza è da ritenersi assorbita, con conseguente rigetto.
15. Dalla reiezione della domanda discende la condanna del a restituire Pt_1
quanto già ricevuto dalla sia a titolo di sorte Controparte_1
capitale sia, eventualmente, per spese legali del giudizio di primo grado, con interessi al tasso legale decorrenti dal momento dell'avvenuto versamento al soddisfo.
16. Le spese, che seguono la soccombenza del ER nei confronti della compagnia di assicurazione nel doppio grado di giudizio, si liquidano come da dispositivo, con esclusione per il presente grado della fase trattazione/ istruttoria, atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
17. Nessun provvedimento deve intervenire al riguardo in relazione alla posizione dei convenuti vittoriosi , e CP_2 Controparte_3 Parte_2
i quali, rimasti contumaci in entrambi i gradi di giudizio, non hanno
[...]
sostenuto alcuna spesa processuale di cui sia necessario disporre il rimborso
(cfr., sul punto, Cass., Sez. VI, n. 16174/2018). Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante principale.
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P.Q.M.
La Corte, così come composta nel Collegio indicato in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa in grado di appello portante il n. R.G. 4382/2019, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla Controparte_1
e in riforma della sentenza n. 24330/2018 del 19.12.2018, non notificata, emessa dal
Tribunale di Roma in seno al giudizio di primo grado portante il n. R.G. 26568/2015:
1) rigetta la domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 CP_2
, e Controparte_3 Parte_2 Controparte_1
2) rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
3) condanna alla restituzione in favore della Parte_1 Controparte_1
di quanto percepito in virtù della sentenza di primo grado, oltre interessi
[...]
al tasso legale dal momento del versamento al soddisfo;
4) condanna a rifondere alla le spese Parte_1 Controparte_1
di lite del doppio grado di giudizio, quantificate per il primo grado in € 4.835,00
e per il giudizio di appello in complessivi € 4.132,50, di cui € € 355,50 per esborsi, oltre oneri accessori e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
5) nulla per le spese di lite nei confronti di , e CP_2 Controparte_3 [...]
Pt_2 Parte_2
6) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante principale.
In Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13 novembre 2025 La Presidente est. Dott.ssa Maria Grazia Serafin
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato in tirocinio ordinario dr. Alessandro Imperia.